1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti
ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione
ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31
gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva
privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero
delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000. I termini 31 gennaio 1999
e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge
n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1o ottobre 1999 ed
al 31 dicembre 1999.
1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite
alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso
alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000. 1-ter. All'articolo
3, comma 3, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
la parola: "quinto" e' sostituita dalla seguente: "quarto".
1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo
2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti
in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma
con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali,
se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina,
ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma
6, lettera c), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero
delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in
ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente
di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorita'
adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.
1-bis. All'articolo 3, comma 19, della legge 31
luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono
altresi' consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attivita'
di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie
svolgenti attivita' televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto
la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422, da parte di societa' cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni
riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente
mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti
di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che
la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia
trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria".
1-ter. In attesa dell'adozione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei limiti delle risorse
disponibili e su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori
dello spettro radioelettrico, l'assegnazione di frequenze ai titolari
di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale al fine di
raggiungere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge
31 luglio 1997, n. 249. In considerazione dell'elevato contenuto culturale
e sociale e dell'attivita' non a fini di lucro, i titolari di concessioni
di cui al presente comma nell'esercizio radiofonico possono avvalersi
delle sponsorizzazioni.
2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario
di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri,
approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con delibera
n. 78/98 del 1o dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 10 dicembre 1998, e' riservato il venti per cento del totale
delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale e, comunque,
non meno di una concessione, ferma restando la possibilita', per un
medesimo soggetto, di conseguire la copertura di cui al comma 4".
Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi siano soggetti aventi titolo
alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano
utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre
tipologie previste dal predetto regolamento.
3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione,
il Ministero delle comunicazioni adotta entro il 31 marzo 2000 il
disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6),
della legge 31 luglio 1997, n. 249. Per ciascun bacino regionale
e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria
e' formata per le domande di concessione a carattere comunitario.
4. Un medesimo soggetto non puo' ottenere piu' di una
concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto puo' ottenere
concessioni in piu' bacini regionali e provinciali purche' riferiti
rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione
complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo
complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro
e al sud. Chi ottiene una concessione per bacino regionale non puo'
ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione. I
soggetti che chiedono la concessione per uno o piu' bacini regionali
possono chiedere in subordine la concessione per uno o piu' bacini provinciali
nelle stesse regioni ovvero per uno o piu' bacini provinciali di altre
regioni limitrofe. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto
che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sia titolare di piu' emittenti televisive locali nell'ambito
di uno stesso bacino, puo' ottenere due concessioni nel medesimo bacino.
Un medesimo soggetto che sia titolare di piu' emittenti televisive locali
nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a decorrere
dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, regolarizzarsi
ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui
al presente comma.
5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito
locale e' tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo
per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale,
a lire un milione per bacino provinciale ed a lire cinquecentomila
per concessione a carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto
presenti piu' domande di concessione in ambiti locali, il predetto
contributo e' ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta
per cento. Ai fini del presente comma le province autonome di Trento
e di Bolzano sono considerate bacino provinciale.
6. Ai fini della redazione della graduatoria il
punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese
televisive legittimamente operanti ai sensi del decretolegge 30 gennaio
1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
n. 78, nonche' dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione
di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge
n. 15 del 1999, e' aumentato del cinque per cento. Sono escluse dall'ambito
di applicazione del presente comma le acquisizioni operate ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
e dell'articolo 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le
condizioni di cui al presente comma devono sussistere al momento della
presentazionedella domanda di concessione. E' in pari misura aumentato
il punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi
per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, costituiti anche da concessionari
per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, previo accordo
con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che individuano
le relative aree di rispetto.
7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno
validita' sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.
7-bis. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di
conferma delle concessioni radiotelevisive private in ambito locale,
rilasciate ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonche' del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, non e' richiesta l'acquisizione
del parere previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223.