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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente Della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
ART. 1. (Ambito soggettivo di applicazione).
-
I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni,
si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si
astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni
collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
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Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo
si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i
Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari
del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
-
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano
disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui
al comma 1.
ART. 2. (Incompatibilita).
-
Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio
incarico, non puo':
-
ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare
e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime
funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo
comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
-
ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
-
ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate ovvero esercitare compiti di gestione in societa' aventi
fini di lucro o in attivita' di rilievo imprenditoriale;
-
esercitare attivita' professionali o di lavoro autonomo in materie
connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche
se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione
di tali attivita' il titolare di cariche di governo puo' percepire
unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione
della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche o uffici, o
svolgere altre funzioni comunque denominate, ne' compiere atti
di gestione in associazioni o societa' tra professionisti;
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esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
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esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
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L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o piu' institori
ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
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Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data
del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque
dall'effettiva assunzione della carica; da essi non puo' derivare,
per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione
o di vantaggio per il titolare. Le attivita' di cui al comma 1 sono
vietate anche quando siano esercitate all'estero.
-
L'incompatibilita' prevista dalla disposizione di cui alla lettera
d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio
della professione e come tale e' soggetta alla disciplina dettata
dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilita'
prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma
1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei
confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonche' di
societa' aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori
connessi con la carica ricoperta.
-
I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o
nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e
secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento
e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche
per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello
svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo
non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione
di carriera.
ART. 3. (Conflitto di interessi).
-
Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente
legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione
di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto,
trovandosi in situazione di incompatibilita' ai sensi dell'articolo
2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica
e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti
entro il secondo grado, ovvero delle imprese o societa' da essi controllate,
secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, con danno per l'interesse pubblico.
ART. 4. (Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilita).
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Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere
l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
-
Resta, altresi', fermo il divieto di atti o comportamenti aventi
per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una
posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
-
La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 e' sanzionata
anche quando e' compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare
di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo,
al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese
o societa' da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo
7 della citata legge n. 287 del 1990.
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Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilita'
delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti,
quando ne sussistano i presupposti.
ART. 5. (Dichiarazione degli interessati).
-
Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il
titolare dichiara all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni
di incompatibilita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente
legge sussistenti alla data di assunzione della carica.
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Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1,
il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attivita'
patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano
nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attivita'
patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.
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Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione
di incompatibilita' riguarda i settori delle comunicazioni, sonore
e televisive, della multimedialita' e dell'editoria, anche elettronica,
e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.
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Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei
commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza
forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.
-
Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni
di cui al presente articolo, l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvedono
agli accertamenti di competenza con le modalita' di cui agli articoli
6 e 7.
-
Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal
coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche
di governo.
ART. 6. (Funzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
in materia di conflitto di interessi).
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L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza
delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 2, comma
1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi
di inosservanza:
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la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera
dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o
l'impresa;
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la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico
o privato;
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la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali,
che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti
di loro competenza.
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Gli organismi e le autorita' competenti provvedono all'adozione
degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato.
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Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di
interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione
del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza
specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di
governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero
delle imprese o societa' da essi controllate, secondo quanto previsto
dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per
l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3 della
presente legge.
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E' fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorita' giudiziaria
quando i fatti abbiano rilievo penale.
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L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente
e specificatamente le condizioni di proponibilita' ed ammissibilita'
della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A
tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni,
acquisisce i pareri delle altre Autorita' amministrative indipendenti
competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti
previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorita'
giudiziaria.
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Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui
alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.
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Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo e'
garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
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Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo,
al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese
o societa' da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti
diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi
ai sensi dell'articolo 3, e vi e' prova che chi ha agito conosceva
tale situazione di conflitto, l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento
diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni
idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.
In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione
pecuniaria correlata alla gravita' del comportamento e commisurata
nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa
stessa.
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A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale
irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione
motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti
della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi
sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio,
nonche' le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.
-
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato delibera
le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attivita'
ad essa demandate dalla presente legge, nonche' le opportune modifiche
organizzative interne.
ART. 7. (Funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in
materia di conflitto di interessi).
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L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese
che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di
governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono
sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti
che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990,
n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio
2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche
di governo.
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Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale
dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative
richiamate al comma 1. Si applicano all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6.
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In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione
delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento
contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive.
In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto
in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni
previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le
sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in
relazione alla gravita' della violazione.
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A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale
irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata
diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni
ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione
sono indicati i contenuti e le modalita' di realizzazione del sostegno
privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle
sue funzioni, le misure correttive che si e' intimato di porre in
essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali
sanzioni inflitte.
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Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delibera le
procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attivita'
ad essa demandate dalla presente legge, nonche' le opportune modifiche
organizzative interne.
ART. 8. (Obblighi di comunicazione).
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L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni presentano al Parlamento una relazione
semestrale sullo stato delle attivita' di controllo e vigilanza di
cui alla presente legge.
-
Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non fossero rese o
risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui
all'articolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica
di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorita'
competente nel termine fissato dalla stessa Autorita', comunque non
inferiore a trenta giorni. L'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo
le rispettive competenze, verificate le irregolarita', ne danno comunicazione
documentata all'autorita' giudiziaria competente e ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
ART. 9. (Potenziamento dell'organico dell'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni).
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I ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono integrati di 15 unita' per ciascun ruolo in relazione ai
compiti attribuiti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente
legge. Le Autorita' possono anche utilizzare, nel limite di un contingente
di 15 unita' per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile
a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento
di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando
o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione
alle Autorita' del solo trattamento accessorio spettante al predetto
personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
definiti i profili professionali richiesti.
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Nell'ambito dei profili professionali individuati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato puo' provvedere all'assunzione
di 10 unita' di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica
prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato
a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti
sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.
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Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di
1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 10. (Disposizioni transitorie).
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Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto a decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni
previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.
-
Le funzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui rispettivamente
all'articolo 6, commi da 1 a 9, e all'articolo 7, commi da 1 a 4,
sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione
delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo
7, comma 5.
-
In sede di prima applicazione della presente legge, la dichiarazione
di cui all'articolo 5, comma 1, e' resa dal titolare della carica
di governo entro trenta giorni dalla data in cui hanno effetto, ai
sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2.
-
In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione
di cui all'articolo 5, comma 2, e' effettuata dal titolare della carica
di governo entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo).
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio
dei Ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo'
procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri,
fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico
e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga
o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. (GU n.193 del 18-8-2004)
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento
il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato.».
Note all'art. 2:
- Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13 febbraio
1953, n. 60 (Incompatibilita' parlamentari), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1953, e' il seguente:
«Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali,
di culto e in enti-fiera, nonche' quelle
conferite nelle universita' degli studi o negli istituti di istruzione
superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, salve
le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102.».
- Si riporta il testo degli articoli 2203 e 2207 del codice civile:
«Art. 2203 (Preposizione institoria). - E' institore colui che e'
preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.
La preposizione puo' essere limitata all'esercizio di una sede secondaria
o di un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti piu' institori, questi possono agire disgiuntamente,
salvo che nella procura sia diversamente disposto.».
«Art. 2207 (Modificazione e revoca della procura). - Gli atti con
i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere
depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura
non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili
ai terzi, se non si prova che questi le
conoscevano al momento della conclusione dell'affare.».
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990, e' il seguente:
«Art. 7 (Controllo). - 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo
nei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile ed inoltre in presenza
di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da
soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di
diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sulle
attivita' di un'impresa, anche attraverso:
a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del
patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza
determinante sulla composizione, sulle, deliberazioni o sulle decisioni
degli organi di un'impresa.
2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo
di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti
degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali
contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di
esercitare i diritti che ne derivano.».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 287 del 1990 e' il seguente:
«Art. 3 (Abuso di posizione dominante). - 1. E' vietato l'abuso
da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita
o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato,
lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni
oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare
per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte
degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura
e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto
dei contratti stessi.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997, come da ultimo
modificato dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, nonche' dalla Corte costituzionale
con sentenza n. 466 del 20 novembre 2002, con la quale sono state dichiarate
non fondate le questioni di legittimita' costituzionale del comma 6, e'
il seguente:
«Art. 2 (Divieto di posizioni dominanti). -
1. (Abrogato).
2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che
contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati
a comunicare all'Autorita' e all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti
al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
4. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi
ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni
annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.
5. L'Autorita' con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri
di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma
7, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione.
In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria
ai soggetti interessati, la possibilita' di questi di presentare proprie
deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di
richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso
di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa.
L'Autorita' e' tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti
alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati
in conformita' alla normativa in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione
degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze
linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia
e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita' fissa il
numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale,
tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate
secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard
internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo
transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo
con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei
ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti
di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un
terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse
possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione.
I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della
regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita' tecniche, in termini di
copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti
in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze
disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione
del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono
nelle lingue delle stesse minoranze.
7. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati,
ferma restando la nullita' di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari
per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1
o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre
un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine
della quale interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse;
qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare
una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione
e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover
disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni
di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento
stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione;
tale termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi.
In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui
al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo
delle concessioni e delle autorizzazioni.
8. - 11. (Abrogati).
12. L'Autorita', in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche
dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza
dei limiti indicati nel presente articolo.
13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie
trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su
frequenze terrestri e' consentita, previa autorizzazione dell'Autorita',
la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.
14. - 15. (Abrogati).
16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel
sistema integrato delle comunicazioni si considerano anche le partecipazioni
al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di societa'
anche indirettamente controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere
ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche
in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo,
trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorche'
tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine
all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della societa',
diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci e' considerato
come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti
o da essi controllate.
17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi
primo e secondo, del codice civile.
18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,
salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione
con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare la maggioranza dei
voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza
degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o
organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese
ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle
azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto
proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti
delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base
alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o
per altri significativi e qualificati elementi.
19. (Abrogato).
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e dell'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per
trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario
previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque
giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.».
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 287 del 1990 si veda la nota
all'art. 3.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 287 del 1990 e' il seguente:
«Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del mercato). -
1. E' istituita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, denominata
ai fini della presente legge Autorita', con sede in Roma.
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione ed e' organo collegiale costituito dal presidente e da
quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Presidente
e' scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi
istituzionali di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione,
professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e
personalita' provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita'.
3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni e non possono
essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, ne' possono essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici
di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per
l'intera durata del mandato.
4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni
e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie
ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.
L'Autorita', in quanto autorita' nazionale competente per la tutela della
concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunita'
europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro
del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite
procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria organizzazione
e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico
ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla
presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale
dello Stato.
7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato
dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui
il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i
limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al
comma 6, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni.
Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile
dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri dell'Autorita'.».
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997, come da ultimo modificato
dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, e' il seguente:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. E'
istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata "Autorita'", la quale opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,
n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione
di "Ministero delle comunicazioni".
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la commissione per le infrastrutture
e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna
commissione e' organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorita'
e da quattro commissari. Il consiglio e' costituito dal presidente e da
tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati
eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime
il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture
e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso
di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera
competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica
fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorita'. Al
commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta
scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'art.
2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita'
e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni.
La designazione del nominativo del presidente dell'Autorita' e' previamente
sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi
dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste
dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25
giugno 1993, n. 206, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650.
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all'art.
2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti
funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3
dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze
destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto
riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso
alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni
e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale
dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale
di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze,
comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi
dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale
del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite
in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il
Ministero della difesa, l'Autorita' provvede al previo coordinamento con
il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e
promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per
l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso
la modificazione di impianti, sempreche' conformi all'equilibrio dei piani
di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto
della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori
in modo da favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale
si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari
di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa
da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese
concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici
o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese
di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,
nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste
e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici
di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica
e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione
operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento
per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei
criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da
quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al n. 5) sono
abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione
del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese
radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268,
al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e
al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli
atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'Ufficio
del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorita'
ai fini di quanto previsto dal n. 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle
tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture
di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni
garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture
ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione;
promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare
la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione
e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico
di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti,
formulando eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli utenti
interessati possono proporre ricorso all'Autorita' avverso le interruzioni
del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla
stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa comunitaria, alle leggi,
ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'art. 5, comma 5,
l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale
e le modalita' di determinazione e ripartizione del relativo costo, e
ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione
con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta,
i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti
e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 14) interviene
nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni
e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana
e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi
periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici
rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione
di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente,
d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle comunicazioni,
sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei servizi
e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione
ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione
delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi
e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio
recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e dei prodotti,
inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze
attribuite dalla legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti,
nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle
relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono
attivita' di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a
partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra
produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art. 182-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di televendite, emana
i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione
organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete
e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonche'
l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia
di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione
relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela
dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione
TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni,
la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente
dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori
viene data adeguata pubblicita' e la emittente sanzionata ne deve dare
notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia
di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda,
sulla pubblicita' e sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle
norme in materia di equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle
pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale
ed emana le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione
annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica
l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte
le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico
e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio
entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio
con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine
all'attuazione delle finalita' del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi
mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli
indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita' delle metodologie
utilizzate e riscontri sulla veridicita' dei dati pubblicati, nonche'
sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese
che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie
consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di
dati falsi e' punita ai sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale;
laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi
interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad effettuare le rilevazioni
necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi
di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti
nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche
avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi, anche legislativi,
in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano
interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi
e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione
di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di
sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche
avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni,
che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'art. 12, comma
1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai
commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per
il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione
dei relativi contributi, nonche' il regolamento sui criteri e sulle modalita'
di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva
e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla
base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla proprieta'
dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo,
secondo modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta
i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione
e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai
sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che
e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa' concessionaria
del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975,
n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti
responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione,
parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore
delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10
ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati
anche in mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio
dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attivita'
svolta dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione contiene,
fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare
per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi
e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e
alle letture rilevate, alla pluralita' delle opinioni presenti nel sistema
informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello
nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa' che esercitano
l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14
novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le altre funzioni dell'Autorita'
non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e
le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con
il regolamento di organizzazione dell'Autorita' di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese
operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve
consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione
alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri
relativi al servizio universale e quella dell'attivita' di installazione
e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio
e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie.
La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal
regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano
entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo
dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente
comma.
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un
regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci,
i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' il trattamento giuridico
ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta
nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di svolgimento
dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto
con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti
del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto
in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita' operative e
comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorita'
attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti
di cui al presente comma sono adottati dall'Autorita' con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche'
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facolta' di
denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita' e di intervenire
nei procedimenti.
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la
soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere
fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario
di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra
loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorita',
non puo' proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato
esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro
trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine,
i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza
del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le procedure relative ai
criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamenta
zione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli
utenti. I criteri individuati dall'Autorita' nella definizione delle predette
procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie
che le parti concordino di deferire ad arbitri.
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni
e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle istituzioni
di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante
per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento
sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo,
di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente
organi dell'Autorita' i comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali
sono altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati
regionali radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti
ai componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai modi organizzativi
e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo
e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni
sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorita'
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento
per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate
ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni
l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta
indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono
esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti organi dei Ministeri
della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per
le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilita'
previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per
il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato
al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta
al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli
stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del
Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui
effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le
strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia
delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale
del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono
determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza
per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione
e dell'editoria.
16. (Abrogato).
17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorita'
nel limite di duecentosessanta unita'. Alla definitiva determinazione
della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica,
su parere conforme dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi
di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilita' previste
dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari
di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo, puo' assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme
di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unita', con le
modalita' previste dall'art. 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995,
n. 481.
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati
in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in
numero non superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non oltre
il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente
comma e' corrisposta l'indennita' prevista dall'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorita' puo'
provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima
del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante
apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze
trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni
e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purche'
in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza
richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della
legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della
presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei commi
16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorita'
istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello
Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione
previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2,
3, 4, 5, 12 e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche'
il secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto
dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del
presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge
6 agosto 1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile con
le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento
l'Autorita' subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali
e nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante
per la radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno
o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le
funzioni dell'Autorita' con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate
dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici
di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
24. Presso il Ministero delle comunicazioni e' istituito un Forum permanente
per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso
Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore.
Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore
della multimedialita' e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione
del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il Ministero delle comunicazioni
svolge le funzioni attribuite all'Autorita' dalla presente legge, salvo
quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche
ai
fini di quanto previsto dall'art. 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474.
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado e'
attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi
sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorita', puo' definire
immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata.
Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in
caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini
processuali sono ridotti della meta' ed il dispositivo della sentenza
e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito
in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza
di discussione del
merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la
sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia
specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate
hanno facolta' di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal
tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione
del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso
di appello immediato si applica l'art. 33 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio nazionale degli utenti,
composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle
varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico,
psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte
nella affermazione dei diritti e della dignita' della persona o delle
particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al Parlamento
e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza
in materia audiovisiva o svolgono attivita' in questi settori su tutte
le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze
dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo
altresi' iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio
regolamento
l'Autorita' detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il
funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei
suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri
e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante
per la protezione dei dati personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorita' espongono
dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attivita'
non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621
del codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti,
alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorita'
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione
a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorita'.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorita',
impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza
riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme
sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non
superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono
irrogate dall'Autorita'.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e' di particolare
gravita' o reiterata, puo' essere disposta nei confronti del titolare
di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attivita',
per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.».
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 287 del 1990 si veda la
nota all'art. 3.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
«3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese
oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.».
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 249 del 1997 si veda la
nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 287 del 1990 si veda la nota
all'art. 3.
- La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: «Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato», ed e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1990.
- Per il titolo della legge n. 249 del 1997 si veda la nota all'art. 4.
- La legge 22 febbraio 2000, n. 28, reca: «Disposizioni per la parita'
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
e per la comunicazione politica», ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 328 c.p.:
«Art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). - Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta
un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica,
o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza
ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato
di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi
vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per
esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere
redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla
ricezione della richiesta stessa.».
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 287 del 1990 e' il seguente:
«Art. 11 (Personale della Autorita). - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dell'Autorita'. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica
non puo' eccedere le centocinquanta unita'. L'assunzione del personale
avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali
sono previste assunzioni in base all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento
delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto
collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle
specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorita'.
3. Al personale in servizio presso l'Autorita' e' in ogni caso fatto divieto
di assumere altro impiego o incarico o esercitare attivita' professionali,
commerciali e industriali.
4. L'Autorita' non puo' assumere direttamente dipendenti con contratto
a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero
di cinquanta unita'. L'Autorita' puo' inoltre avvalersi, quando necessario,
di esperti da consultare su specifici temi e problemi.
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorita' sovraintende
il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che e' nominato
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta
del presidente dell'Autorita'.».
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997 si veda la nota
all'art. 5.
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