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Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. Larticolo 16 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito
dal seguente:
«Art. 16. 1. Il diritto esclusivo di diffondere
ha per oggetto limpiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza,
quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione
ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via
satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè quella codificata con
condizioni di accesso particolari».
Art. 2.
1. Il secondo comma dellarticolo 68 della legge 22 aprile 1941,
n.633, è sostituito dal seguente:
«È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche,
fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità
di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale».
2. Allarticolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono aggiunti
i seguenti commi:
«È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 20 giugno 1978, n.399, nei limiti del quindici
per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine
di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dellingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili
dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito
o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere
un compenso agli autori ed agli editori delle opere dellingegno
pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte
per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura
di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione
sono determinate secondo i criteri posti allarticolo 181-ter
della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni
delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore
per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente
dallISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio
1993, n.159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche,
fatte allinterno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma,
possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo
comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali,
con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli
aventi diritto, di cui al comma 2 dellarticolo 181-ter,
determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo
181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle
biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai
quali le biblioteche dipendono».
3. Al primo comma dellarticolo 171 della legge 22 aprile 1941,
n.633, dopo le parole: «articolo 171-bis» sono inserite le seguenti:
«e dallarticolo 171-ter».
4. Allarticolo 171 della legge 22 aprile 1941, n.633, è aggiunto
il seguente comma:
«La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto
comma dellarticolo 68 comporta la sospensione della attività di
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad
un anno nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci
milioni di lire».
5. Dopo larticolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.633,
introdotto dallarticolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 181-ter. 1. I compensi per le riproduzioni
di cui al quarto e quinto comma dellarticolo 68 sono riscossi
e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni
delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei
detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla Società,
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui allarticolo
190. Lefficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto
dellarticolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi
ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali
la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dellarticolo
180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie
interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui allarticolo
190, in base ad apposite convenzioni».
Art. 3.
1. Alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 69 della legge
22 aprile 1941, n.633, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, non
essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro
mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».
2. Allarticolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto
il seguente comma:
«1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico
esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore
o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici».
Art. 4.
1. Nellarticolo 161 della legge 22 aprile 1941, n.633, il primo
comma è sostituito dal seguente:
«Agli effetti dellesercizio delle azioni previste negli
articoli precedenti, possono essere ordinati dallautorità giudiziaria
la descrizione, laccertamento, la perizia od il sequestro di ciò
che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione».
Art. 5.
1. Larticolo 162 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito
dal seguente:
«Art. 162. 1. Salvo quanto diversamente disposto
dalla presente legge, i procedimenti di cui allarticolo 161 sono
disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti
i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per
quanto riguarda la descrizione, laccertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con lassistenza, ove occorra, di uno o più periti ed
anche con limpiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici
o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le
limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal
codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti
da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dellarticolo
693 del codice di procedura civile. Ai fini dellarticolo 697 del
codice di procedura civile, il carattere delleccezionale urgenza
deve valutarsi anche alla stregua dellesigenza di non pregiudicare
lattuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione
il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675
del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui allarticolo 675 del codice
di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione
e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate
sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice
di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso
del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti
prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti
siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non
siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con
qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione,
con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati
eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse
a pena di inefficacia».
Art. 6.
1. Larticolo 163 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito
dal seguente:
«Art. 163. 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione
economica può chiedere che sia disposta linibitoria di qualsiasi
attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme
del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando linibitoria, il giudice può fissare una
somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
o per ogni ritardo nellesecuzione del provvedimento».
Art. 7.
1. Il numero 3) dellarticolo 164 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è sostituito dal seguente:
«3) lente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati
a compiere attestazioni di credito per diritto dautore nonchè
ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono
atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dellarticolo
474 del codice di procedura civile».
Art. 8.
1. Dopo larticolo 174 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti
i seguenti:
«Art. 174-bis. 1. Ferme le sanzioni penali applicabili,
la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo
di mercato dellopera o del supporto oggetto della violazione,
in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non
è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa
si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto.
«Art. 174-bis. 1. Ferme le sanzioni penali applicabili,
la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo
di mercato dellopera o del supporto oggetto della violazione,
in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non
è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa
si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate
ai sensi del presente articolo, affluiscono allentrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo
iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato
al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione
e nellaccertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il
fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dellinterno, ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma
3-bis dellarticolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.400,
e successive modificazioni.
Art. 174-ter. 1. Quando esercita lazione
penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione
commessi nellambito di un esercizio commerciale o di unattività
soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione
al questore, indicando gli elementi utili per ladozione del provvedimento
di cui al comma 2.
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo
iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato
al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione
e nellaccertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il
fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dellinterno, ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma
3-bis dellarticolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.400,
e successive modificazioni.
Art. 174-ter. 1. Quando esercita lazione
penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione
commessi nellambito di un esercizio commerciale o di unattività
soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione
al questore, indicando gli elementi utili per ladozione del provvedimento
di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione
di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre,
con provvedimento motivato, la sospensione dellesercizio o dellattività
per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre
mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al
comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria,
la cessazione temporanea dellesercizio o dellattività per
un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione
disposta a norma del comma 2. Si applica larticolo 24 della legge
24 novembre 1981, n.689. In caso di recidiva specifica è disposta la
revoca della licenza di esercizio o dellautorizzazione allo svolgimento
dellattività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione
o di postproduzione nonchè di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione
dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o
ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui allarticolo
45 della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni,
sono sospese in caso di esercizio dellazione penale; se vi è condanna,
sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un
biennio».
2. Dopo larticolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. 1. Chiunque intenda esercitare,
a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione,
di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri,
dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini
dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso
al questore che ne rilascia ricevuta, attestando leseguita iscrizione
in apposito registro. Liscrizione deve essere rinnovata ogni anno».
3. Al comma 1 dellarticolo 17-bis del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n.773, introdotto dallarticolo 3 del decreto legislativo 13 luglio
1994, n.480, dopo le parole: «articoli 59, 60, 75,» sono inserite le seguenti:
«75-bis,».
Art. 9.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n.633, lespressione «Ente
italiano per il diritto dautore» ovunque ricorra è sostituita dallespressione:
«Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
Art. 10.
1. Dopo larticolo 181 della legge 22 aprile 1941, n.633, è inserito
il seguente:
«Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dellarticolo 181 e
agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno
su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali
nonchè su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento,
che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate
nellarticolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque
in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo
sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui allarticolo
68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle
categorie interessate.
2.Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma
1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dellingegno,
previa attestazione da parte del richiedente dellassolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto dautore e
sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dellapposizione.
3. Fermo restando lassolvimento degli obblighi
relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo
modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4,
che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie
interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi
per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992,
n.518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre
che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini
in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche
o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma
per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per
cento dellopera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza
allutilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi
la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui
allarticolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni
identificative che produttori e importatori preventivamente rendono
alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del
contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini
più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità
e a prevenire lalterazione e la falsificazione delle opere. Fino
alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo
il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della
collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente.
Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti
e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate,
è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5.Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche
tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere
elementi tali da permettere la identificazione del titolo dellopera
per la quale è stato richiesto, del nome dellautore, del produttore
o del titolare del diritto dautore. Deve contenere altresì lindicazione
di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata
nonchè della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi
altra forma di distribuzione.
6. Lapposizione materiale del contrassegno può
essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi
delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di
legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE
circa lattività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.
Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi
in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, limportatore
ha lobbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dellingresso
nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni
di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente
possono concordare che lapposizione del contrassegno sia sostituita
da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla
presa datto della SIAE.
8. Agli effetti dellapplicazione della legge penale,
il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dellingegno».
Art. 11.
1. Dopo larticolo 182 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti
i seguenti:
«Art. 182-bis. 1. AllAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) è attribuita, nellambito delle rispettive competenze previste
dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente
legge, la vigilanza:
a) sullattività di riproduzione e duplicazione
con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi
altro supporto nonchè su impianti di utilizzazione in pubblico, via
etere e via cavo, nonchè sullattività di diffusione radiotelevisiva
con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere
e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto dautore e
sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, lemissione
e lutilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla letteraa).
d)sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali
utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema
di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali,
si coordina, a norma del comma 1, con lAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma
1, lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire
funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con
gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove
vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione
via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività
ad esse connesse. Possono richiedere lesibizione della documentazione
relativa allattività svolta, agli strumenti e al materiale in
lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso lemissione
o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica.
Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico,
stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
laccesso degli ispettori deve essere autorizzato dallautorità
giudiziaria.
Art. 182-ter. 1. Gli ispettori, in caso di accertamento
di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere
immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento
degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura
penale».
2. Alla lettera b) del comma 6 dellarticolo 1 della legge
31 luglio 1997, n.249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
«4-bis) svolge i compiti attribuiti dallarticolo
182-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni;».
Art. 12.
1. Allarticolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono aggiunti
i seguenti commi:
«3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità
derivanti dallapplicazione del comma 3-ter, realizza e
promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il
cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare lopinione
pubblica sulla illiceità dellacquisto di prodotti delle opere
dellingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono
utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui allarticolo 174-bis,
comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive
modificazioni».
Capo II
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 13.
1. Larticolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n.633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per
trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o
concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto
concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare
la rimozione arbitraria o lelusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non
è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta
milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti
non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce,
comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca
di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
e 64-sexies, ovvero esegue lestrazione o il reimpiego della
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede
in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione
e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità».
Art. 14.
1. Larticolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633,
è sostituito dal seguente:
«Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso
per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde
in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, unopera
dellingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico,
della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero
ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico,
con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali,
anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede
a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione
con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare
in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere
a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta,
ai sensi della presente legge, lapposizione di contrassegno da
parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato
ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio,
vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a
decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto dautore
o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore,
ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto
per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per
la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio,
cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi
o elementi di decodificazione speciale che consentono laccesso
ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente,
vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal
diritto dautore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto dautore e da diritti connessi, si rende colpevole
dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma
1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1
comporta:
a) lapplicazione delle pene accessorie di cui agli
articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani,
di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione
o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per lesercizio
dellattività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dallapplicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati allEnte
nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici».
Art. 15.
1. Dopo larticolo 171-quater della legge22 aprile 1941,
n.633, è inserito il seguente:
«Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni
di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio
la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva
quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della
condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella
pagata oppure quando sia previsto da parte dellacquirente, al
momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto
o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita».
Art. 16.
1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via
etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, unopera
dellingegno tutelata dalla normativa sul diritto dautore e
sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti
audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle
prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca
concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter,
171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies
della legge 22 aprile 1941, n.633, come modificati o introdotti dalla
presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila
e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione
del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni
o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata
sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti
e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali
quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati
nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale,
con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per lesercizio dellattività produttiva o commerciale.
Art. 17.
1. Dopo larticolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941,
n.633, introdotto dallarticolo 15 della presente legge, sono inseriti
i seguenti:
«Art. 171-sexies. 1. Quando il materiale sequestrato
è, per entità, di difficile custodia, lautorità giudiziaria può
ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui allarticolo
83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei
materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater nonchè delle videocassette,
degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali
abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o
introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno
SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o
alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche
nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dellarticolo 444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui
interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. 1. La pena di cui allarticolo
171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti
al contrassegno di cui allarticolo 181-bis, i quali non
comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in
commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari
alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
a chiunque dichiari falsamente lavvenuto assolvimento degli obblighi
di cui allarticolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies. 1. Qualora il fatto non costituisca
più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque
a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa,
modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica
sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi
trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli
stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati
dal soggetto che effettua lemissione del segnale, indipendentemente
dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e
la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-novies. 1. La pena principale per i reati
di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater
è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie
a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente
contestata in un atto dellautorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente
o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente lindividuazione
del promotore o organizzatore dellattività illecita di cui agli
articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o
di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti
audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati
alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dallarticolo
171-bis, comma 1, e dallarticolo 171-ter, comma
1».
Art. 18.
1. Allarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.93, dopo il comma
6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare
alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le
vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente
dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere
il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dellobbligo di
cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione
presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il
giudice disponga lesibizione delle scritture contabili del soggetto
obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».
Art. 19.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato
per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro
esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dallAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano
in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza
del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per
rendere più efficace lattività di contrasto delle attività illecite
lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dellesercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere
copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle
imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che
siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì,
allautorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati,
che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dellarticolo
116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti
dal segreto dufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima
per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando lobbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala
allautorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza
in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dellattività
di prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. LUfficio per il diritto dautore e la promozione delle
attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa
e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per lantipirateria.
Listituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri
finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
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