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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
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Gli operatori
autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet
(Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonche' ai sensi della delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS
del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8
agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire
delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni
titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione
di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato
quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri
definiti dalla medesima Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro il medesimo termine l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
e' tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo
potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti
di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
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Gli accordi
di interconnessione tra i fornitori di servizi Internet e un organismo
avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformita'
alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.
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Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di tariffa applicata
dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso
ad Internet.
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Le disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il periodo di tre anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi'
8 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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