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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
-
Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti
per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto-Legge 23 Gennaio
2001. N. 5
All'articolo 1:
al comma 1, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: " Fino all'attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito
il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge
18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 2000. n. 5 ";
al comma 2, secondo
periodo, le parole: " di tale piano " sono sostituite dalle
seguenti: " del predetto piano di assegnazione delle frequenze in
tecnica analogica ";
dopo il comma 2, sono
aggiunti i seguenti:
" 2-bis. La prosecuzione
nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla
verifica del possesso dei seguenti rèquisiti alla data del 30 settembre
2001;
-
se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere
commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali
o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola
-con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
-
se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere
commerciale,.. la natura giuridica di società di capitali che impieghi
almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in
materia previdenziale;
-
se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la
natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta,
fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
2-ter. I legali rappresentanti e gli
amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili
a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono
essere stati sottoposti alle misure q i prevenzione previste dalla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di
sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai
fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma, le emittenti
interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre
2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità
definite dallo stesso Ministero entro i130 giugno 2001.
2.quater. Le imprese di radiodiffusione
sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo
di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché
le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non
superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti
limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso
di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione
dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento .
All'articolo 2:
al comma 1, dopo
la parola: " individuati " sono inserite le seguenti:
" dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
in tecnica analogica e ";
dopo il comma 1,
è inserito il seguente:
"1bis. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al
comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite
ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda
l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della
tutela dell'ambiente, del paesaggio non che della tutela della salute
";
al comma 2, sono aggiunte,
in fine, le parole: " , fino all'esecuzione delle azioni di risanamento
"
Dopo l'articolo 2, è
inserito il seguente:
" ART. 2-bis
(Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri.
Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda). -
1. Al fine di consentire
l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri,
i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di :radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati,
di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di
trasmissioni televisive e servizi della società dell l'informazione in
tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire
consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti
e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti
consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi
multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate
sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti
dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare
di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco
di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e
comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo
blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie,
per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società
controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi
17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti
da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non
abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta
giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di
attuazione e da un progetto radioelettrico.
2. Al fine di promuovere
l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri
sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda
tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari
televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate
da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale
in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo
del comma 1 dell'articolo 1.
3. AI fine di consentire
l'avvio dei mercati di programmi radio- fonici digitali su frequenze terrestri,
i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione. sonora non
che i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione
sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni
radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte
di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti
possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione
dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi.
Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda
VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni entro sessanta. giorni dalla presentazione della richiesta
corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni
in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità
e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting)
per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche
interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi
televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive
dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono
essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.
6. L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle
frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di
migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo
le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma
per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive
in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze
in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero
delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento,
adottato dall''Au torità per le garanzie nelle comunicazioni entro il
30 giugno 2001, tenendo conto dei principi dei presente decreto, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri
direttivi:
-
distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti
che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive
responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione
del regime della licenza individuale per i soggetti che prowedono
alla diffusione;
-
previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture
di trasmissione:
-
definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi
di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza
e di non discriminazione;
-
previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali
veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi
televisivi;
-
obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi
dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale
ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione
anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria
del servizio pubblico;
-
previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze
e delle autorizzazioni;
-
previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione
delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;
-
obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in
chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni
rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche
interattive su bande di frequenza terrestri attribuitte dal piano nazionale
di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione
europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui
al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali
radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi
del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello
stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione
di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di
programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi
in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono
essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri
operatori radiotelevisivi.
10. All'articolo 3, comma 11, della legge
311uglio 1997, n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni
adotta" sono sostituite dalle seguenti: "l' Autorità adotta".
Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4,
commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero
delle comunicazioni.
11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica,
su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione
delle frequenze nonche delle norme urbanistiche. ambientali e sanitarie.
con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento
da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di
cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo
2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni
e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa
con le regioni Valle d' Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province
auto- nome di Trento e di Bolzano. L' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni
dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi
contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate
dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive
di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato
ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la
diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai
sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione
delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma,
dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non
costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente
per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge
31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza
tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove
tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta alI'
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della
radio- televisione multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero
delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione
in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale
su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure
a sostegno del settore ".
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