NELLA sua riunione di Consiglio del 29 gennaio 2003;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo", ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera
a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi
degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali
di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva
e la relativa approvazione;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n.122, recante "Differimento dei
termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, e norme anche in materia di procedimento";
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n.433, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 2000, n.5, recante "Disposizioni urgenti
in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale
e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n.66, recante "Disposizioni urgenti
per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi";
VISTO l’articolo 35 del regolamento concernente l’organizzazione ed
il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio 1998,
che attribuisce al Consiglio dell’Autorità la competenza in materia,
sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 31 luglio
1997 n. 249;
VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione
del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale",
pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale
del 6 dicembre 2001, n. 284;
CONSIDERATA l’attività istruttoria svolta dall’Autorità
avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;
SENTITE per l’ubicazione degli impianti le regioni e viste le comunicazioni
intercorse con le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con
le province autonome di Bolzano e Trento per il raggiungimento delle
intese, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n.
249;
SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a
carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;
VISTO il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato
con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del
20 luglio 2002;
RILEVATO che al servizio di radiodiffusione televisivo sono destinate
da detto piano di ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;
RITENUTO opportuno di non utilizzare i canali A e B della banda VHF-I,
in considerazione delle specifiche caratteristiche di propagazione di
questa banda e della necessità di antenne di utente diverse da
quelle di tutte le altre bande destinate alla radiodiffusione televisiva;
RITENUTO opportuno di pianificare la banda VHF-III attribuita al servizio
di radiodiffusione televisiva adottando, conformemente alle scelte già
operate da alcuni paesi europei, una larghezza di banda di ciascun canale
pari a 8 MHz rispetto ai 7 MHz previsti per la canalizzazione analogica
allo scopo di rendere la capacità trasmissiva dei canali in banda
VHF-III uguale a quella dei canali della banda UHF e di evitare un possibile
aggravio dei costi di produzione dei ricevitori digitali (decoder);
CONSIDERATO che il numero delle frequenze attribuite dal piano nazionale
di ripartizione delle frequenze, a seguito del recepimento della succitata
proposta di nuova canalizzazione della banda VHF-III, diviene pari a
54, di cui 6 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;
CONSIDERATI i criteri dettati dall'articolo 2, comma 6 lettere a),
b), c), d), e), f), g) nonché dall'articolo 3, comma 5, della
legge n. 249/97;
RITENUTO di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza
coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano;
RITENUTO che ogni impianto ricompreso nel Piano debba servire un'area
contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma, salvi
gli inevitabili debordamenti;
RITENUTO di configurare, pertanto, una struttura regionale delle reti
per la radiodiffusione televisiva di programmi in ambito nazionale,
assicurando per tutte una copertura almeno dell'80% del territorio nazionale
e di tutti i capoluoghi di provincia;
RITENUTO di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa area
in unico "sito comune";
RILEVATO che il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilisce che nella
predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale si adotti
il criterio della migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico,
suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo,
di norma, per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali per macroaree
di diffusione;
DETERMINATI i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente
stabiliti;
RITENUTO di stabilire la qualità di ricezione al 95% di servizio
per ricevitore fisso;
RILEVATO che a seguito di approfondite valutazioni tecniche finalizzate
ad una migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico
la soluzione tecnica più idonea è risultata quella di
pianificare reti del tipo 3-SFN, decomponibili in reti SFN a estensione
regionale e che tale soluzione consente anche la pianificazione di 2°
livello delle ulteriori risorse da assegnare all’emittenza locale in
base ai criteri di cui alla legge 5/2000;
CONSIDERATO altresì che un criterio di equivalenza dei siti
che consenta, nell’effettiva attivazione degli impianti, l’uso di siti
equivalenti, dal punto di vista radioelettrico, a quelli di Piano sia
in termini di servizio sia in termini di livelli interferenziali, si
presta a favorire lo sviluppo della fase di definitiva transizione dall’attuale
sistema televisivo analogico al futuro sistema interamente digitale;
RITENUTO che, ai fini dell’applicazione del criterio di equivalenza
dei siti, nel Piano stesso siano indicati, oltre ai siti pianificati
con le relative caratteristiche di emissione degli impianti, anche l’elenco
dei restanti siti per i quali è stato acquisito il parere favorevole
delle regioni e delle province autonome, senza escludere comunque la
possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri
siti, purché vengano acquisite preventivamente le necessarie
autorizzazioni dalle competenti autorità;
UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi
dell’articolo 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;