L'Autorità
NELLA riunione del Consiglio del 19 giugno 2002;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni
in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni,
in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e in tema di attività giornalistica";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.77,
recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE
in materia di telecomunicazioni";
VISTA la Raccomandazione della Commissione del 4 aprile 2001, n. 2001/310/CE,
sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano
alla risoluzione consensuale delle controversie in materie di consumo;
VISTO il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato
con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, e le successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili
ai Comitati Regionali per le Comunicazioni, approvato con delibera n.
53/99 del 28 aprile 1999;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti approvato nella
seduta del 4 aprile 2002;
UDITA la relazione del commissario Prof. Silvio Traversa, relatore
ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione e
il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
- L’Autorità adotta, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge
31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente la risoluzione
delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.
- Il testo del regolamento di cui al precedente comma 1 è riportato
nell’allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante
ed essenziale.
- Le disposizioni di cui alla Sezione II del Regolamento di cui all’allegato
A, fatte salve quelle di cui agli articoli 5 e 12 che trovano immediata
applicazione, si applicano dalla data di effettivo esercizio delle funzioni
delegate, secondo quanto previsto dalle convenzioni con i Comitati regionali
per le comunicazioni previste dall’art. 2, Allegato A, della delibera
n. 53/99 del 28 aprile 1999.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 19 giugno 2002
| IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
|
Silvio Traversa
|
Enzo Cheli
|
| IL SEGRETARIO GENERALE |
|
|
Alessandro Botto
|
|
Allegato A
Regolamento di procedura relativo alle controversie fra
organismi di telecomunicazioni ed utenti
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intendono per:
a) "Autorità", l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) "legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) "Commissione", la Commissione per le infrastrutture e le reti;
d) "Dipartimento", il Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità;
e) "Corecom", i Comitati regionali per le comunicazioni;
f) "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato, ivi
comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti
diritti per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni
nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di
telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche
se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare
di programmi radiofonici e televisivi;
g) "utenti", le persone fisiche o giuridiche, ivi compresi i consumatori,
che utilizzano o chiedono di utilizzare servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico;
h) "organi non giurisdizionali che partecipano alla risoluzione consensuale
delle controversie in materia di consumo", gli organismi che svolgono
procedure di conciliazione per la risoluzione delle controversie insorte
tra consumatori e professionisti, conformemente ai principi di cui alla
Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE.
i) "rete di telecomunicazioni", un sistema di trasmissione e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono
la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con
mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;
l) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste,
in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali
su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo
anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare
dei programmi radiofonici e televisivi;
m) "reclamo", l’istanza con cui l’utente lamenta un disservizio o solleva
una questione attinente l’oggetto, le modalità o i costi della
prestazione erogata e che rivolge direttamente all’organismo di telecomunicazioni
interessato;
n) "formulario
S", il formulario per inoltrare segnalazioni all’Autorità;
o) "formulario
UG", il formulario per promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione
dinanzi ai Corecom.
SEZIONE I
SEGNALAZIONI
Articolo 2
Segnalazioni
- I soggetti, pubblici o privati, organismi di telecomunicazioni o utenti
singoli o associati, che intendano informare l’Autorità su violazioni
di norme in materia di telecomunicazioni possono comunicare all’Autorità
le relative informazioni compilando il formulario
S, disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità (www.agcom.it).
- L’Autorità valuta le segnalazioni di cui al comma 1 nell’esercizio
dei poteri che le sono per legge attribuiti e nell’elaborazione di programmi
di intervento generale.
SEZIONE II
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Articolo 3
Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazioni
- Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni,
che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti
da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni
attribuite alla competenza dell’Autorità e che intendano agire
in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di
conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio.
- Per determinare la competenza territoriale di cui al comma 1, si ha
riguardo, in caso di reti telefoniche fisse, al luogo in cui è
ubicata l’utenza telefonica e, in caso di reti telefoniche mobili, al
luogo in cui l’utente ha la residenza o il domicilio.
Articolo 4
Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione
- La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi
dell’art. 1 comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sospende i
termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere
dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
- Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando
non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro
trenta giorni dalla proposizione dell’istanza.
Articolo 5
Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio
- In pendenza della procedura per l’esperimento del tentativo di conciliazione
la sospensione del servizio può essere adottata solo con riferimento
al servizio interessato dal mancato pagamento e, comunque, la sospensione
relativa al servizio universale di telecomunicazioni non può
essere adottata se non per gravi motivi, quali i casi di frode o d’insolvenza
abituale.
- L’utente, contestualmente alla proposizione dell’istanza per l’esperimento
del tentativo di conciliazione, o nel corso della relativa procedura,
può chiedere al Dipartimento l’adozione di provvedimenti temporanei
diretti a garantire l’erogazione del servizio o a far cessare forme
di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’organismo di telecomunicazioni
sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell’art. 2,
comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- A pena di inammissibilità, la
richiesta dell’utente deve contenere le informazioni indicate all’articolo
6, comma 1, ed essere corredata da copia dell’istanza di conciliazione
depositata.
- Il Direttore del Dipartimento, o un suo delegato, trasmette, anche
a mezzo fax, copia della richiesta all’organismo di telecomunicazioni,
assegnando un termine non superiore a cinque giorni per la produzione
di eventuali memorie e documentazione.
- Il Direttore del Dipartimento, o il suo delegato, entro dieci giorni
dal ricevimento della richiesta adotta un provvedimento temporaneo,
ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.
Articolo 6
Procedura dinanzi al Corecom
- Nell’istanza presentata al Corecom devono essere indicati, a pena
di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio
dell’utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione e la
sede dell’organismo di telecomunicazioni.
- Nell’istanza devono essere sinteticamente indicati i fatti che sono
all’origine della controversia tra le parti e comunicati i precedenti
tentativi di composizione della controversia.
- L’istanza è sottoscritta dall’utente o, in caso di persone
giuridiche, dal rappresentante legale o da persona munita di procura
speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata,
ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax.
- 4. L’istanza può essere inoltrata compilando il formulario
UG, pubblicato nel Bollettino ufficiale e disponibile sul sito ufficiale
dell’Autorità (www.agcom.it).
Articolo 7
Avviso di convocazione delle parti
- Il Corecom, verificata l’ammissibilità della domanda, comunica
alle parti, entro sette giorni dal ricevimento dell’istanza e con le
medesime modalità di cui all’art. 6, comma 3, l’avviso di convocazione
per l’esperimento del tentativo di conciliazione.
- In tale avviso sono specificamente indicati:
- la data di iscrizione al protocollo dell’istanza;
- la data e il luogo fissati per la conciliazione;
- l’oggetto della procedura;
- l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- il responsabile del procedimento.
Articolo 8
Udienza di conciliazione
- In udienza le parti compaiono personalmente oppure a mezzo di persona
munita di procura generale o speciale, idonea a conciliare o transigere
la controversia, e possono farsi assistere da avvocati.
- Il responsabile del procedimento, o persona da lui delegata, invita
le parti ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti
di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile.
- In qualsiasi fase della conciliazione il responsabile del procedimento,
o il suo delegato, può raccomandare alle parti i termini di una
soluzione.
- Su richiesta motivata, anche di una sola delle parti, il responsabile
del procedimento, o il suo delegato, può fissare un’ulteriore
udienza.
Articolo 9
Riunione delle procedure pendenti
- E’ facoltà del responsabile del procedimento disporre la riunione
di più procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Corecom e aventi
ad oggetto controversie omogenee.
Articolo 10
Limiti utilizzabilità delle informazioni acquisite nel corso della
procedura
- Salvo diverso accordo tra le parti, nessuna di esse, in occasione
di altro procedimento arbitrale o di un giudizio promosso dinanzi all’Autorità
giudiziaria o a qualsiasi altra Autorità indipendente, può
utilizzare le dichiarazioni e le offerte di composizione fatte dall’altra
parte durante la procedura.
Articolo 11
Esito della conciliazione
- Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale
in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo,
specificandone l’oggetto.
- Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal responsabile
del procedimento, o dal suo delegato, che certifica l’autografia delle
sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo.
- Se una delle parti non partecipa al procedimento o se in udienza non
si raggiunge l’accordo su tutti o su parte dei punti controversi,
il responsabile del procedimento, o il suo delegato, redige un verbale
in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo
di conciliazione e si prende atto che non è stato raggiunto un
accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione,
anche parziale, sulla quale concordano.
Articolo 12
Conciliazione presso altri Organismi
- Gli utenti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al
tentativo di conciliazione presso i Corecom di cui alla presente Sezione,
un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali
di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino
i principi sanciti dalla Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE.
SEZIONE III
CONTROVERSIE DINANZI ALL'AUTORITA'
Articolo 13
Richiesta di definizione della controversia da parte dell’Autorità
- Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo,
o per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale, le
parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all’Autorità
di definire la controversia ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d.P.R.
n. 318/1997.
- L’istanza
con cui viene deferita all’Autorità la risoluzione della controversia
deve essere inoltrata al Dipartimento a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento o consegnata a mano e deve rispondere ai requisiti di
cui all’art. 6.
- L’istanza
deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione
o di soluzione parziale della controversia.
- Il deferimento della soluzione della controversia all’Autorità
non può essere promosso qualora, per il medesimo oggetto e tra
le stesse parti, sia stata già adita l’Autorità giudiziaria.
Articolo 14
Fissazione dell’udienza di discussione
- Il Direttore del Dipartimento, o un suo delegato, verificata l’ammissibilità
dell’istanza, entro sette giorni dal ricevimento della stessa dispone
la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alle parti
dell’invito a comparire all’udienza fissata per la discussione della
controversia.
- In tale avviso sono specificamente indicati:
- la data e il luogo fissati per l’udienza;
- l’oggetto della procedura;
- l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- il responsabile del procedimento.
Articolo 15
Procedura
- Per la definizione della controversia è previsto un termine
di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo casi eccezionali
nei quali il Direttore del Dipartimento, su espressa richiesta motivata,
può ridurre il termine a sessanta giorni.
- Le parti, fino a cinque giorni prima dell’udienza di cui all’art.
14, hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti,
oltre che di prendere visione ed estrarre copia degli atti, con le procedure
stabilite dai regolamenti dell’Autorità.
- Le parti compaiono all’udienza di discussione personalmente o a mezzo
del rappresentante legale o di persona munita di procura speciale.
- Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni
e possono farsi assistere da avvocati e consulenti.
- Al termine dell’udienza il responsabile del procedimento redige sintetico
processo verbale.
Articolo 16
Mancata comparizione di una delle parti
- Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far
valere le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione
delle ragioni della controparte.
- Nel caso in cui un tale comportamento non sia sorretto da un giustificato
motivo, la controparte può tuttavia chiedere che la controversia
sia definita.
Articolo 17
Attività istruttoria
- Nel caso in cui il Direttore del Dipartimento disponga l’acquisizione
di documenti, perizie o di altri elementi conoscitivi, ne è data
comunicazione alle parti del procedimento e il termine per la definizione
della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa
acquisizione.
- I soggetti che sono parte del procedimento possono nominare, dandone
comunicazione all’Autorità, un proprio consulente tecnico, il
quale può assistere a tutte le operazioni svolte dai consulenti
nominati dall’Autorità e presentare relazioni scritte e documenti.
- I risultati delle attività istruttorie di cui al comma 1 sono
comunicati alle parti del procedimento.
Articolo 18
Decisione
- Esaurita la fase istruttoria, il Dipartimento trasmette la documentazione
alla Commissione, allegando una relazione e la proposta di decisione.
- La Commissione, nel caso in cui lo ritenga necessario, può
convocare le parti per un’ulteriore udienza.
- L’atto vincolante con il quale è definita la controversia è
notificato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale.
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