Riesame
della decisione sull'operazione SEAT-TMC.
comunicato stampa del 20 febbraio 2001
Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ha oggi concluso il riesame dell'operazione Seat-Tmc, così
come richiesto dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
il 31 gennaio u.s.
Il Consiglio ha ribadito le conclusioni riportate nella delibera
51/01/Cons, secondo le quali l'operazione in oggetto non risulta
autorizzabile, rilevando altresì quanto segue:
-
le competenze attribuite dalla legge all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni ed all'Autorità garante
per la concorrenza e il mercato sono differenti: le rispettive
leggi istitutive, la 287/90 e la 249/97, hanno infatti distinti
ambiti di applicazione, a cui corrispondono diversi compiti
e funzioni delle due Autorità.
Non risulta pertanto possibile individuare alcun rapporto di
preminenza fra di esse.
Secondo quanto disposto dalla legge 249/97, tutti i trasferimenti
di proprietà delle società che esercitano l'attività
radiotelevisiva devono essere autorizzati dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, mentre alla stessa Autorità
e all'Antitrust deve esser data notizia di tutte le intese e
le concentrazioni riguardanti il settore delle comunicazioni.
Si tratta quindi di fattispecie differenti disciplinate in modo
specifico dalla normativa vigente.
-
risulta pienamente applicabile al caso in esame l'articolo
4, comma 8, della legge 249/97.
Si tratta infatti di una norma la cui validità prescinde
dal titolo autorizzatorio - concessione o licenza - in base
al quale viene svolta l'attività, avendo voluto il legislatore
porre in capo alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni
una serie di divieti fondati sulla peculiare posizione da essa
rivestita nei mercati delle telecomunicazioni e in particolare
in quello dell'accesso alle reti.
Tale norma poggia su un accertamento che è già
stato effettuato dal legislatore e che non soltanto non comporta,
da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
una "nuova" indagine antitrust, ma addirittura la
preclude, non potendo la stessa giungere a conclusioni divergenti
rispetto a quelle del legislatore.
Napoli, 20 febbraio 2001
|