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Riesame della decisione sull'operazione SEAT-TMC.
comunicato stampa del 20 febbraio 2001


Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha oggi concluso il riesame dell'operazione Seat-Tmc, così come richiesto dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il 31 gennaio u.s.

Il Consiglio ha ribadito le conclusioni riportate nella delibera 51/01/Cons, secondo le quali l'operazione in oggetto non risulta autorizzabile, rilevando altresì quanto segue:

  • le competenze attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato sono differenti: le rispettive leggi istitutive, la 287/90 e la 249/97, hanno infatti distinti ambiti di applicazione, a cui corrispondono diversi compiti e funzioni delle due Autorità.
    Non risulta pertanto possibile individuare alcun rapporto di preminenza fra di esse.
    Secondo quanto disposto dalla legge 249/97, tutti i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva devono essere autorizzati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mentre alla stessa Autorità e all'Antitrust deve esser data notizia di tutte le intese e le concentrazioni riguardanti il settore delle comunicazioni.
    Si tratta quindi di fattispecie differenti disciplinate in modo specifico dalla normativa vigente.

  • risulta pienamente applicabile al caso in esame l'articolo 4, comma 8, della legge 249/97.
    Si tratta infatti di una norma la cui validità prescinde dal titolo autorizzatorio - concessione o licenza - in base al quale viene svolta l'attività, avendo voluto il legislatore porre in capo alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni una serie di divieti fondati sulla peculiare posizione da essa rivestita nei mercati delle telecomunicazioni e in particolare in quello dell'accesso alle reti.
    Tale norma poggia su un accertamento che è già stato effettuato dal legislatore e che non soltanto non comporta, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, una "nuova" indagine antitrust, ma addirittura la preclude, non potendo la stessa giungere a conclusioni divergenti rispetto a quelle del legislatore.

Napoli, 20 febbraio 2001