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Par condicio: atto di indirizzo
In data odierna la Commissione per i servizi e i prodotti
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
presieduta da Corrado Calabrò, relatore il commissario Michele
Lauria, ha approvato alcune disposizioni applicative delle norme
e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità
di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali.
Si tratta di un provvedimento con carattere d’urgenza, fondato
sull’art. 7, comma 3, del
testo unico della radiotelevisione (d.lgs. n. 177/2005) e sull’art.
2, comma 1, della legge sulla par condicio (n. 28/2000), che
applica alle emittenti radiofoniche e televisive private nazionali,
disposizioni analoghe a quelle adottate nel 2003 dalla Commissione
parlamentare di vigilanza nei confronti della RAI.
Il provvedimento dell’Autorità è volto, in particolare,
ad assicurare che anche nei periodi pre-elettorali, cioè
quelli comprendenti i 30 giorni anteriori alla data prevista per
la convocazione dei comizi elettorali fino e a quest’ultima
siano assicurate le necessarie condizioni di imparzialità
così da garantire la libera formazione delle opinioni e l’accesso
di tutti soggetti politici ai programmi radiotelevisivi.
I programmi ai quali si applicano le disposizioni del provvedimento
sono di due tipi:
- Le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le
rubriche e le trasmissioni di approfondimento, nelle quali:
- deve essere assicurato l’equilibrio delle presenze
durante il ciclo della trasmissione;
- ove non sia stato assicurato, il riequilibrio deve avvenire
nella trasmissione immediatamente successiva e comunque prima
della convocazione dei comizi elettorali;
- i conduttori dei programmi sono tenuti ad assumere un comportamento
corretto ed imparziale, anche rispetto al pubblico in sala,
in modo da non influenzare le opinioni dei telespettatori;
- Qualsiasi altra trasmissione nella quale siano previsti spazi
di informazione o di approfondimento.
- Nelle trasmissioni di intrattenimento, va evitata la presenza
di politici, salvo che essa non sia giustificata dalla loro
specifica competenza o responsabilità. Nelle stesse trasmissioni,
ferma restando la libertà di espressione, la comunicazione
e la satira non devono assumere forme lesive della dignità
della persona.
Resta ovviamente fermo il divieto di spot politici a pagamento
già previsto dalla legge
n. 28/2000, come l’Autorità ha recentemente ricordato
in una comunicazione rivolta alle emittenti radiofoniche.
Il presidio sanzionatorio previsto dal provvedimento approvato
oggi è costituito da un doppio binario:
- le norme già contenute nella legge
n. 28/2000 consentono di applicare misure di carattere ripristinatorio,
in base alle quali l’Autorità ordina la cessazione
delle condotte lesive e l’adozione di misure di riequilibrio;
- le norme generali contenute nella legge
istitutiva dell’Autorità n. 249/97 consentono
l’applicazione di sanzioni pecuniarie comprese tra 10mila
e 250mila Euro. Sanzioni maggiori sono applicabili in caso di
recidiva.
Napoli, 1 febbraio 2006 |