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Par condicio: atto di indirizzo

In data odierna la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduta da Corrado Calabrò, relatore il commissario Michele Lauria, ha approvato alcune disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali.

Si tratta di un provvedimento con carattere d’urgenza, fondato sull’art. 7, comma 3, del testo unico della radiotelevisione (d.lgs. n. 177/2005) e sull’art. 2, comma 1, della legge sulla par condicio (n. 28/2000), che applica alle emittenti radiofoniche e televisive private nazionali, disposizioni analoghe a quelle adottate nel 2003 dalla Commissione parlamentare di vigilanza nei confronti della RAI.
Il provvedimento dell’Autorità è volto, in particolare, ad assicurare che anche nei periodi pre-elettorali, cioè quelli comprendenti i 30 giorni anteriori alla data prevista per la convocazione dei comizi elettorali fino e a quest’ultima siano assicurate le necessarie condizioni di imparzialità così da garantire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti soggetti politici ai programmi radiotelevisivi.

I programmi ai quali si applicano le disposizioni del provvedimento sono di due tipi:

  • Le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento, nelle quali:
    • deve essere assicurato l’equilibrio delle presenze durante il ciclo della trasmissione;
    • ove non sia stato assicurato, il riequilibrio deve avvenire nella trasmissione immediatamente successiva e comunque prima della convocazione dei comizi elettorali;
    • i conduttori dei programmi sono tenuti ad assumere un comportamento corretto ed imparziale, anche rispetto al pubblico in sala, in modo da non influenzare le opinioni dei telespettatori;
  • Qualsiasi altra trasmissione nella quale siano previsti spazi di informazione o di approfondimento.
    • Nelle trasmissioni di intrattenimento, va evitata la presenza di politici, salvo che essa non sia giustificata dalla loro specifica competenza o responsabilità. Nelle stesse trasmissioni, ferma restando la libertà di espressione, la comunicazione e la satira non devono assumere forme lesive della dignità della persona.

Resta ovviamente fermo il divieto di spot politici a pagamento già previsto dalla legge n. 28/2000, come l’Autorità ha recentemente ricordato in una comunicazione rivolta alle emittenti radiofoniche.

Il presidio sanzionatorio previsto dal provvedimento approvato oggi è costituito da un doppio binario:

  • le norme già contenute nella legge n. 28/2000 consentono di applicare misure di carattere ripristinatorio, in base alle quali l’Autorità ordina la cessazione delle condotte lesive e l’adozione di misure di riequilibrio;
  • le norme generali contenute nella legge istitutiva dell’Autorità n. 249/97 consentono l’applicazione di sanzioni pecuniarie comprese tra 10mila e 250mila Euro. Sanzioni maggiori sono applicabili in caso di recidiva.

Napoli, 1 febbraio 2006