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Pubblicità e televendite: integrazione del
regolamento
- Le trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di
astrologia, cartomanzia e pronostici non potranno più essere
trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7,00 e le ore 23,00.
- La propaganda dei medesimi servizi e di altri giochi similari
di tipo interattivo audiotex e videotex quali linea diretta,
chat line, messaggerie locali, hot line, ecc. potrà
andare in onda solo nella fascia oraria notturna (24,00 –
7,00).
- Nelle medesime trasmissioni è vietato mostrare, pubblicizzare
o indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura
di servizi a sovrapprezzo. La pubblicità di tali numeri
è ammessa solo all’interno di spot pubblicitari chiaramente
distinti dalle trasmissioni di televendita.
Queste le misure di maggior rilievo adottate oggi dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera che integra
il regolamento in materia di pubblicità e televendite (n.
538/01/CSP del 26 luglio 2001).
“Le trasmissioni di propaganda relative a servizi di cartomanzia,
astrologia e pronostici – ha sottolineato il commissario relatore
Giuseppe Sangiorgi - hanno una natura controversa tra l’essere
vere e proprie televendite, o piuttosto forme di telepromozione.
Le misure specifiche adottate per questo tipo di trasmissioni, riguardo
alle quali si registra peraltro un diffuso allarme sociale, sono
finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione
e della credulità dei cittadini, a tutela in particolare
delle persone più vulnerabili psicologicamente”.
Le altre misure assunte riguardano la disciplina generale delle
trasmissioni di televendita. Il regolamento dell’Autorità
fissa in particolare, mutuandoli dalle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti, una serie di principi di garanzia tendenti
a conferire unità ed organicità all’ordinamento
in materia:
- distinguibilità e separatezza tra trasmissioni di televendite
e spot pubblicitari;
- obbligo di descrizione chiara e precisa e di rappresentazione
veritiera ed integrale dei beni o servizi offerti;
- accuratezza, chiarezza e completezza dell’offerta (prezzi,
garanzie, modalità di fornitura, informazione sul diritto
di recesso);
- obbligo per l’emittente di accertare l’identità
del venditore ed il possesso dei requisiti di legge per l’esercizio
della vendita al dettaglio nonché di indicare in video
nome e sede del venditore stesso, numero di iscrizione al registro
imprese e partita IVA.
“Si tratta in questo caso – osserva Giuseppe Sangiorgi
- di misure intese semplicemente ad assicurare il coordinamento
ed il consolidamento, e quindi la più incisiva applicazione,
di una disciplina minima a garanzia degli utenti e dei consumatori”.
Martedì 8 marzo 2005
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