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Adottato regolamento per la tutela degli utenti in materia di
contratti a distanza
Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
presieduto da Corrado Calabrò, su proposta dei Commissari
Gianluigi Magri e Roberto Napoli, ha adottato il regolamento per
la tutela degli utenti in materia di contratti a distanza conclusi
per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
Maggiore trasparenza e certezza giuridica sono, ad avviso dell’Autorità,
indispensabili per questo tipo di contratti, ai quali si accompagna
spesso l’attivazione di servizi supplementari non richiesti
da parte del consumatore o la modificazione delle condizioni inizialmente
pattuite.
La decisione dell’Agcom è stata assunta sulla base
degli esiti di una consultazione pubblica rivolta a operatori e
associazioni di consumatori e di diverse audizioni con le parti
interessate e si colloca nel quadro del piano di rafforzamento degli
interventi regolamentari a tutela dei consumatori recentemente varato;
sulla scorta delle disposizioni contenute nel Codice di Consumo
e del Codice delle Comunicazioni, disciplina i contratti a distanza
nelle diverse fasi della loro stipula (proposta- informazione- contatto
– perfezionamento mediante acquisizione del consenso informato).
Si propone di garantire una più efficace tutela dell’utenza
attraverso, tra l’altro:
- la previsione espressa dell’obbligo di fornire al potenziale
cliente, in caso di proposta telefonica, precise informazioni
riguardo al proponente, alla società per conto della quale
avviene il contatto telefonico, allo scopo del contatto telefonico
nonché, in caso di in equivoca volontà di adesione
alla proposta manifestata, il numero assegnato alla relativa pratica,
- l’obbligo di dare al cliente certezza giuridica dell’avvenuta
conclusione del contratto, mediante l’acquisizione del consenso
informato con la registrazione integrale della conversazione telefonica,
e l’invio al recapito indicato dall’utente di uno
specifico modulo di conferma, non oltre lo stesso giorno in cui
il contratto inizia a esplicare i suoi effetti;
- la specifica garanzia di regolarità e continuità
nell’erogazione del servizio mediante il divieto assoluto
di sospensione dello stesso a fronte del mancato o ritardato pagamento;
- il divieto di fornire beni o servizi di comunicazione elettronica
diversi da quelli espressamente concordati; nel caso ciò
avvenga, gli operatori dovranno provvedere a loro spese al ripristino
delle condizioni preesistenti, mentre nessun corrispettivo potrà
essere addebitato al cliente.
L’Autorità ricorda inoltre che le sanzioni comminate
per la mancata osservanza delle disposizioni regolamentari –
il cui ammontare varia da un minimo di 58.000 a un massimo di 2.500.000
Euro - saranno pubblicate sul sito web dell’Agcom.
Roma, 24 novembre 2006 |