Prosecuzione
dell'offerta di fornitura di servizi ADSL/ATM da parte di Telecom
Italia
comunicato stampa del 26 gennaio 2000
Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
ha deciso oggi di consentire la prosecuzione dell'offerta "wholesale"
da parte di Telecom Italia in base all'autorizzazione provvisoria
rilasciata il 21 dicembre 1999 per la fornitura di tecnologia ADSL/ATM.
Nel sottolineare la provvisorietà di tale autorizzazione,
l'Autorità richiama Telecom Italia al rispetto dei principi
stabiliti nella delibera 407/99 del 21 dicembre 1999 e precisa quanto
segue:
-
entro tre settimane l'Autorità completerà l'esame
della documentazione inviata da Telecom Italia fino al 25 gennaio
u.s.
-
Telecom Italia è tenuta a rispettare i principi della
citata delibera, fissati in attesa della definizione di un quadro
normativo generale relativo all'unbundling del local loop e
alla disciplina delle autorizzazioni generali.
-
l'autorizzazione a Telecom Italia è subordinata alla
verifica delle condizioni già indicate nella delibera
407/99.
-
l'offerta di Telecom Italia potrà subire variazioni,
sia nelle componenti economiche, sia nelle componenti tecniche
ove dovesse risultare non rispondente ai criteri di trasparenza
e non discriminazione
-
l'Autorità, considerate le attività di verifica
in corso, la provvisorietà del titolo autorizzatorio
rilasciato e la eventualità di disporre modifiche alle
condizioni economiche ed alle modalità di offerta, tenuto
conto delle modalità e dei tempi con i quali sono stati
forniti i dati e le informazioni necessarie ai sensi della delibera
407/99, segnala a Telecom Italia di valutare l'opportunità
di avviare la commercializzazione dell'offerta retail prima
dei risultati della verifica.
-
Telecom Italia, nel presentare le proprie offerte commerciali,
è tenuta a comunicare al mercato il carattere provvisorio
del regime autorizzatorio cui è sottoposta
-
l'Autorità si riserva di svolgere una costante opera
di monitoraggio in contraddittorio con Telecom Italia e con
gli operatori licenziatari sul rispetto delle condizioni fissate
nella delibera menzionata.
-
i soggetti licenziatari e gli Internet Service Providers (ISP)
possono commercializzare le proprie offerte retail previa comunicazione
all'Autorità ai sensi della normativa vigente.
|