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Prosecuzione dell'offerta di fornitura di servizi ADSL/ATM da parte di Telecom Italia

comunicato stampa del 26 gennaio 2000


Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deciso oggi di consentire la prosecuzione dell'offerta "wholesale" da parte di Telecom Italia in base all'autorizzazione provvisoria rilasciata il 21 dicembre 1999 per la fornitura di tecnologia ADSL/ATM.

Nel sottolineare la provvisorietà di tale autorizzazione, l'Autorità richiama Telecom Italia al rispetto dei principi stabiliti nella delibera 407/99 del 21 dicembre 1999 e precisa quanto segue:

  • entro tre settimane l'Autorità completerà l'esame della documentazione inviata da Telecom Italia fino al 25 gennaio u.s.

  • Telecom Italia è tenuta a rispettare i principi della citata delibera, fissati in attesa della definizione di un quadro normativo generale relativo all'unbundling del local loop e alla disciplina delle autorizzazioni generali.

  • l'autorizzazione a Telecom Italia è subordinata alla verifica delle condizioni già indicate nella delibera 407/99.

  • l'offerta di Telecom Italia potrà subire variazioni, sia nelle componenti economiche, sia nelle componenti tecniche ove dovesse risultare non rispondente ai criteri di trasparenza e non discriminazione

  • l'Autorità, considerate le attività di verifica in corso, la provvisorietà del titolo autorizzatorio rilasciato e la eventualità di disporre modifiche alle condizioni economiche ed alle modalità di offerta, tenuto conto delle modalità e dei tempi con i quali sono stati forniti i dati e le informazioni necessarie ai sensi della delibera 407/99, segnala a Telecom Italia di valutare l'opportunità di avviare la commercializzazione dell'offerta retail prima dei risultati della verifica.

  • Telecom Italia, nel presentare le proprie offerte commerciali, è tenuta a comunicare al mercato il carattere provvisorio del regime autorizzatorio cui è sottoposta

  • l'Autorità si riserva di svolgere una costante opera di monitoraggio in contraddittorio con Telecom Italia e con gli operatori licenziatari sul rispetto delle condizioni fissate nella delibera menzionata.

  • i soggetti licenziatari e gli Internet Service Providers (ISP) possono commercializzare le proprie offerte retail previa comunicazione all'Autorità ai sensi della normativa vigente.