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Par condicio: approvato il regolamento per le elezioni comunali e provinciali

comunicato stampa del 28 marzo 2001


La Commissione Servizi e Prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il regolamento relativo alla par condicio per le elezioni comunali e provinciali del 13 maggio 2001.
Il regolamento disciplina, secondo le indicazioni della legge 28/2000, la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e i programmi di informazione delle emittenti radiotelevisive e radiofoniche private.

Con riferimento alla comunicazione politica, il regolamento prevede un "periodo protetto" della campagna elettorale articolato in due fasi: la prima, dalla convocazione dei comizi sino alla presentazione delle candidature, la seconda sino alla chiusura della campagna elettorale.

Nella prima fase, sono ammesse a partecipare ai programmi di comunicazione politica:

  • le forze politiche che hanno un proprio gruppo nei Consigli comunali o provinciali;

  • le forze che hanno almeno due rappresentanti eletti al Parlamento Europeo o che hanno un autonomo gruppo almeno in uno dei due rami del Parlamento Italiano.

Il 90% degli spazi viene ripartito fra i diversi gruppi in ragione della loro consistenza consiliare; il restante 10% viene ripartito in modo paritario tra i rappresentanti eletti al Parlamento europeo o nazionale.

Nella seconda fase, la partecipazione ai programmi è ammessa per le coalizioni collegate a un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia e alle forze politiche che presentino liste o gruppi di candidati.
In tale fase, il diritto di parola diventa paritario ed è ripartito, per il 50% degli spazi, tra le coalizioni che presentino un candidato sindaco o un candidato presidente e per il restante 50% tra i gruppi che presentino candidati al solo Consiglio comunale o al solo Consiglio provinciale.

I messaggi autogestiti saranno trasmessi dalle emittenti negli ultimi trenta giorni di campagna elettorale, con un riparto degli spazi analogo a quello previsto per la comunicazione politica.
Per quanto riguarda i programmi di informazione, il regolamento richiama i criteri di imparzialità, obbiettività e completezza che devono informare in modo rigoroso tali programmi. In particolare, la presenza dei candidati è vietata nelle trasmissioni diverse da quelle di comunicazione, di informazione e dai messaggi autogestiti.
Per quanto riguarda i sondaggi elettorali, si rileva che la loro diffusione è vietata nei quindici giorni antecedenti le votazioni. Negli altri periodi, la diffusione è condizionata all'osservanza di norme poste a tutela del diritto dei cittadini a un'informazione corretta e non strumentale.

Norme particolari disciplinano infine il ballottaggio: il regolamento applica le norme relative agli spazi della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti anche nel periodo tra la prima e la seconda votazione.

Napoli, 28 marzo 2001