Par condicio: approvato il regolamento per le elezioni
comunali e provinciali
comunicato stampa del 28 marzo 2001
La Commissione Servizi e Prodotti dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ha approvato il regolamento relativo alla par
condicio per le elezioni comunali e provinciali del 13 maggio 2001.
Il regolamento disciplina, secondo le indicazioni della legge 28/2000,
la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e i programmi
di informazione delle emittenti radiotelevisive e radiofoniche private.
Con riferimento alla comunicazione politica, il regolamento prevede
un "periodo protetto" della campagna elettorale articolato
in due fasi: la prima, dalla convocazione dei comizi sino alla presentazione
delle candidature, la seconda sino alla chiusura della campagna
elettorale.
Nella prima fase, sono ammesse a partecipare ai programmi di comunicazione
politica:
-
le forze politiche che hanno un proprio gruppo nei Consigli
comunali o provinciali;
-
le forze che hanno almeno due rappresentanti eletti al Parlamento
Europeo o che hanno un autonomo gruppo almeno in uno dei due
rami del Parlamento Italiano.
Il 90% degli spazi viene ripartito fra i diversi gruppi in ragione
della loro consistenza consiliare; il restante 10% viene ripartito
in modo paritario tra i rappresentanti eletti al Parlamento europeo
o nazionale.
Nella seconda fase, la partecipazione ai programmi è ammessa
per le coalizioni collegate a un candidato alla carica di sindaco
o di presidente della provincia e alle forze politiche che presentino
liste o gruppi di candidati.
In tale fase, il diritto di parola diventa paritario ed è
ripartito, per il 50% degli spazi, tra le coalizioni che presentino
un candidato sindaco o un candidato presidente e per il restante
50% tra i gruppi che presentino candidati al solo Consiglio comunale
o al solo Consiglio provinciale.
I messaggi autogestiti saranno trasmessi dalle emittenti negli
ultimi trenta giorni di campagna elettorale, con un riparto degli
spazi analogo a quello previsto per la comunicazione politica.
Per quanto riguarda i programmi di informazione, il regolamento
richiama i criteri di imparzialità, obbiettività e
completezza che devono informare in modo rigoroso tali programmi.
In particolare, la presenza dei candidati è vietata nelle
trasmissioni diverse da quelle di comunicazione, di informazione
e dai messaggi autogestiti.
Per quanto riguarda i sondaggi elettorali, si rileva che la loro
diffusione è vietata nei quindici giorni antecedenti le votazioni.
Negli altri periodi, la diffusione è condizionata all'osservanza
di norme poste a tutela del diritto dei cittadini a un'informazione
corretta e non strumentale.
Norme particolari disciplinano infine il ballottaggio: il regolamento
applica le norme relative agli spazi della comunicazione politica
e dei messaggi autogestiti anche nel periodo tra la prima e la seconda
votazione.
Napoli, 28 marzo 2001
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