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Comunicazione dell'Autorità

Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale siciliana del 28 maggio 2006: Direttiva del Ministro dell'Interno afferente la diffusione dei risultati elettorali

 

Pubblicata su questo Sito in data 18/05/06

 

In relazione alla parziale coincidenza delle consultazioni amministrative in otto province e 1268 comuni, che si svolgeranno il 28 maggio per l’intera giornata e il 29 maggio 2006 fino alle ore 15, e della elezione del Presidente della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale Siciliana, che si svolgerà nella sola giornata del 28 maggio, si richiama l’attenzione di tutti i mezzi di comunicazione, locali e nazionali, su quanto segue.
Tenuto conto che lo scrutinio relativo alle elezioni siciliane avrà inizio alle ore 8 del 29 maggio, in concomitanza con lo svolgimento della seconda giornata di votazione per le consultazioni amministrative, il Ministro dell’Interno, al fine di evitare che la conoscenza dei risultati delle elezioni regionali possa influenzare l’andamento delle votazioni amministrative – anche in linea con quanto previsto dalla disciplina delle elezioni europee (articolo 9 atto di Bruxelles, firmato il 20 settembre 1976, come modificato dalla decisione del Consiglio il 25 giugno e 23 settembre 2002) che prevede il differimento della diffusione dei risultati solo dopo la chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea – ha impartito la direttiva di differire la diffusione dei risultati delle elezioni siciliane, compresi quelli relativi agli exit-poll, alle ore 15 di lunedì 29 maggio, ora di chiusura dei seggi per il voto nel restante territorio nazionale.
Avuto riguardo alla disciplina della comunicazione politica in periodo elettorale, con specifico riferimento alla disposizione di cui all’articolo 9 della legge n. 212 del 4 aprile 19561, si richiamano tutti i mezzi di comunicazione, locali e nazionali, al rispetto della predetta direttiva.


1Art. 9.
1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
2. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
3. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.
4. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.