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Comunicazione dell'Autorità
Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea
Regionale siciliana del 28 maggio 2006: Direttiva del Ministro dell'Interno
afferente la diffusione dei risultati elettorali
Pubblicata su questo Sito in data 18/05/06
In relazione alla parziale coincidenza delle consultazioni amministrative
in otto province e 1268 comuni, che si svolgeranno il 28 maggio
per l’intera giornata e il 29 maggio 2006 fino alle ore 15,
e della elezione del Presidente della Regione Siciliana e dell’Assemblea
Regionale Siciliana, che si svolgerà nella sola giornata
del 28 maggio, si richiama l’attenzione di tutti i mezzi di
comunicazione, locali e nazionali, su quanto segue.
Tenuto conto che lo scrutinio relativo alle elezioni siciliane avrà
inizio alle ore 8 del 29 maggio, in concomitanza con lo svolgimento
della seconda giornata di votazione per le consultazioni amministrative,
il Ministro dell’Interno, al fine di evitare che la conoscenza
dei risultati delle elezioni regionali possa influenzare l’andamento
delle votazioni amministrative – anche in linea con quanto
previsto dalla disciplina delle elezioni europee (articolo 9 atto
di Bruxelles, firmato il 20 settembre 1976, come modificato dalla
decisione del Consiglio il 25 giugno e 23 settembre 2002) che prevede
il differimento della diffusione dei risultati solo dopo la chiusura
dei seggi in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea –
ha impartito la direttiva di differire la diffusione dei risultati
delle elezioni siciliane, compresi quelli relativi agli exit-poll,
alle ore 15 di lunedì 29 maggio, ora di chiusura dei seggi
per il voto nel restante territorio nazionale.
Avuto riguardo alla disciplina della comunicazione politica in periodo
elettorale, con specifico riferimento alla disposizione di cui all’articolo
9 della legge n. 212 del 4 aprile 19561,
si richiamano tutti i mezzi di comunicazione, locali e nazionali,
al rispetto della predetta direttiva.
1Art. 9.
1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni
sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta
o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione
di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
2. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata
ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri
dall'ingresso delle sezioni elettorali.
3. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani
o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.
4. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo
è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa
da lire 100.000 a lire 1.000.000.
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