|
Indirizzi interpretativi in materia di pubblicità televisiva
adottati dalla Commissione per i servizi e i prodotti nelle riunioni
del 4 e 12 febbraio 2003
Con riferimento alla trasmissione di eventi sportivi con intervalli
o pause naturali, la pratica degli inserti (inquadrature del pubblico,
replay, primi piani dei giocatori, ecc.) fatti seguire dalla
regia dell’emittente televisiva ad un minispot isolato -
quando, alla successiva ripresa del campo di gioco, non consenta
la visione dell’azione sportiva nella sua integrità, in quanto
la stessa risulta essere già iniziata - deve considerarsi
in danno del telespettatore, in favore del quale è posta
la norma, che si assume violata, di cui all’ultimo periodo dell’articolo
4, comma 5, della delibera n.
538/01/CSP, recante il "Regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite".
Con riferimento alla trasmissione di eventi sportivi privi
di intervalli e che non presentano pause naturali, non sono applicabili
l’articolo 3, comma 2, della legge
n. 122/98 e l’articolo 4, comma 5, della delibera
n. 538/01/CSP, recante il "Regolamento in materia di
pubblicità radiotelevisiva e televendite"; nelle
trasmissioni relative ai predetti eventi sportivi, l’interruzione
pubblicitaria è pertanto consentita a condizione che, a norma
dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 122/98, trascorrano almeno
venti minuti tra interruzioni successive, e sempre fermo che, a
norma del comma 1 dello stesso articolo, l’interruzione stessa sia
collocata in modo tale da non pregiudicare l’integrità e
il valore del programma e dunque nel rispetto dell’andamento dell’evento
sportivo trasmesso.
Con riferimento al caso dell’interruzione delle opere audiovisive
con altro programma (meteo, TG, ecc.), - in conformità
al parere espresso dal Servizio giuridico in data 26 novembre 2001
- il calcolo della durata programmata, ai fini dell’inserimento
delle interruzioni pubblicitarie consentite, secondo la normativa
vigente, deve essere effettuato non computandosi i tempi del programma
diverso dall’opera audiovisiva.
E' applicabile il divieto di interruzione pubblicitaria dei programmi
di cartoni animati, previsto dalla normativa vigente a tutela dei
minori, a tutti i programmi realizzati con qualsiasi tecnica d’animazione,
in considerazione della ratio legis che riconosce la particolare
forza attrattiva dell’animazione nei confronti dei bambini e il
fatto che gli stessi riconoscono istintivamente tali programmi come
a loro destinati; ai sensi del secondo periodo dell’articolo 4,
comma 7, della delibera n. 538/01/CSP,
recante il "Regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite", l’unica deroga concessa
alla regola che precede riguarda i programmi di cartoni animati
(programmi d’animazione) per adulti: quelli trasmessi nella fascia
oraria 22.30 – 7.00, i cui contenuti sono chiaramente destinati
ad un pubblico adulto.
|