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 Comunicazioni e precisazioni

 

Indirizzi interpretativi in materia di pubblicità televisiva adottati dalla Commissione per i servizi e i prodotti nelle riunioni del 4 e 12 febbraio 2003

 

Con riferimento alla trasmissione di eventi sportivi con intervalli o pause naturali, la pratica degli inserti (inquadrature del pubblico, replay, primi piani dei giocatori, ecc.) fatti seguire dalla regia dell’emittente televisiva ad un minispot isolato - quando, alla successiva ripresa del campo di gioco, non consenta la visione dell’azione sportiva nella sua integrità, in quanto la stessa risulta essere già iniziata - deve considerarsi in danno del telespettatore, in favore del quale è posta la norma, che si assume violata, di cui all’ultimo periodo dell’articolo 4, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP, recante il "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite".

Con riferimento alla trasmissione di eventi sportivi privi di intervalli e che non presentano pause naturali, non sono applicabili l’articolo 3, comma 2, della legge n. 122/98 e l’articolo 4, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP, recante il "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"; nelle trasmissioni relative ai predetti eventi sportivi, l’interruzione pubblicitaria è pertanto consentita a condizione che, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 122/98, trascorrano almeno venti minuti tra interruzioni successive, e sempre fermo che, a norma del comma 1 dello stesso articolo, l’interruzione stessa sia collocata in modo tale da non pregiudicare l’integrità e il valore del programma e dunque nel rispetto dell’andamento dell’evento sportivo trasmesso.

Con riferimento al caso dell’interruzione delle opere audiovisive con altro programma (meteo, TG, ecc.), - in conformità al parere espresso dal Servizio giuridico in data 26 novembre 2001 - il calcolo della durata programmata, ai fini dell’inserimento delle interruzioni pubblicitarie consentite, secondo la normativa vigente, deve essere effettuato non computandosi i tempi del programma diverso dall’opera audiovisiva.

E' applicabile il divieto di interruzione pubblicitaria dei programmi di cartoni animati, previsto dalla normativa vigente a tutela dei minori, a tutti i programmi realizzati con qualsiasi tecnica d’animazione, in considerazione della ratio legis che riconosce la particolare forza attrattiva dell’animazione nei confronti dei bambini e il fatto che gli stessi riconoscono istintivamente tali programmi come a loro destinati; ai sensi del secondo periodo dell’articolo 4, comma 7, della delibera n. 538/01/CSP, recante il "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", l’unica deroga concessa alla regola che precede riguarda i programmi di cartoni animati (programmi d’animazione) per adulti: quelli trasmessi nella fascia oraria 22.30 – 7.00, i cui contenuti sono chiaramente destinati ad un pubblico adulto.