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Circuito nazionale dell'informazione d'emergenza (CNIE)
Pubblicato su questo Sito in data 08/10/04
L’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni, d’intesa
con il Ministero delle Comunicazioni e con il Dipartimento della
Protezione Civile, ha promosso la costituzione del "Circuito
nazionale dell’informazione di emergenza" (CNIE) al
fine di sostenere, sotto il profilo della comunicazione, e gratuitamente
per i cittadini, l’azione del Dipartimento della Protezione Civile
nei casi di necessità e urgenza provocati da calamità
naturali e d’altra natura. La costituzione del Circuito, con la
firma delle due convenzioni da parte rispettivamente
delle Associazioni rappresentative delle imprese private di radiodiffusione
sonora e televisiva in ambito nazionale e locale legittimamente
operanti e degli Operatori dei servizi di comunicazione mobile e
personale, è avvenuta martedì 28 settembre a Roma,
presso la sala verde di Palazzo Chigi, alla presenza del Presidente
del Consiglio dei ministri e di altre numerose cariche dello Stato.
Di tale Circuito fanno parte gli operatori di telefonia
mobile; le imprese private di radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito nazionale e locale iscritte alle Associazioni aderenti;
nonché la Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
in virtù della Convenzione Stato – RAI e del contratto di
servizio stipulato con il Ministero delle Comunicazioni.
L’idea della costituzione del Circuito nazionale dell’emergenza
nasce dalla constatazione che in caso di calamità o anche
nelle politiche di prevenzione delle emergenze, la corretta e tempestiva
informazione dei cittadini costituisce strumento essenziale di salvaguardia
della vita delle persone, al pari degli interventi emergenziali
propriamente detti.
Con specifico riguardo alle emittenti radiotelevisive,
questa consapevolezza ha trovato peraltro conferma nel principio
contenuto nell’articolo 6, comma 1 della legge n. 112/04, che stabilisce
che "l’attività di informazione radiotelevisiva, da
qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse
generale".
Quanto agli operatori di telefonia mobile si deve
ricordare che l’articolo 7 bis del decreto legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, stabilisce che i soggetti "(…) operanti nel settore
dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione
e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando
la disponibilità delle necessarie risorse".
Il terzo grande protagonista dell’informazione d’emergenza
assieme alle emittenti radiotelevisive private ed agli operatori
di telefonia mobile è la Rai, affidataria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo. La RAI è direttamente destinataria
da parte del legislatore di funzioni di terminale dell’informazione
d’emergenza. In particolare essa è chiamata dall’articolo
6 comma 4 della legge 112/04 ad "assicurare prestazioni di
utilità sociale", e dall’articolo 17 comma 2 a trasmettere
gratuitamente messaggi di utilità sociale o di interesse
pubblico richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Peraltro, essa svolge i suoi compiti sulla base di un contratto
nazionale di servizio in cui l’obbligo di assicurare tali prestazioni
è ulteriormente declinato.
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