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Diritti e garanzie
Riferimenti normativi
I diritti
Come abbonato di un operatore telefonico, è tuo diritto aderire
ad un contratto in cui siano chiaramente indicati:
- la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
- i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il
tempo necessario per l'allacciamento iniziale;
- i tipi di servizi di manutenzione offerti;
- il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità
secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate sulle tariffe
applicabili e sui costi di manutenzione;
- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi
e del contratto;
- le disposizioni relative agli indennizzi applicabili qualora non sia raggiunto
il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;
- il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle
controversie.
Tieni presente che alcuni operatori indicano nel contratto l'offerta commerciale
o il piano tariffario insieme all'informazione su dove reperire i relativi prezzi
e tariffe.
Hai, inoltre, diritto a:
- avere informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe applicate;
- essere inserito nell'elenco generale degli abbonati, fatte salve le disposizioni
in materia di protezione dei dati personali, e all'accesso ai servizi di consultazione
elenchi;
- accedere ai servizi di assistenza mediante operatore;
- presentare reclami e segnalazioni, senza oneri aggiuntivi, in caso di malfunzionamenti
o inefficienze del servizio, e di conoscere le modalità per farlo (cioè
per telefono, per iscritto, per fax o per via telematica);
- mantenere, a richiesta, il tuo o i tuoi numeri di telefono indipendentemente
dall'operatore che ti fornisce il servizio con i limiti e le modalità
previsti dalla normativa vigente.
Devi, infine, poter accedere a prestazioni e servizi specifici, come la fattura
dettagliata e il blocco selettivo delle chiamate uscenti, per sorvegliare
e controllare le tue spese o usufruire di agevolazioni tariffarie se ti trovi
in particolari condizioni.
La fattura dettagliata
Senza aggravi di spesa puoi chiedere all'operatore con cui hai stipulato il
contratto di indicare in fattura tutti gli elementi necessari a verificare i
costi di ciascuna chiamata a pagamento fatta dal tuo telefono fisso.
Per ciascuna chiamata saranno così indicati:
- data;
- ora di inizio;
- numero chiamato (escluse le ultime tre cifre per rispetto alle leggi sulla
privacy) e località chiamata;
- durata e costo;
- tipo di chiamata;
- i prezzi applicati per tipo di chiamata e l'eventuale sconto.
Le chiamate gratuite per l'abbonato non sono indicate nella fattura dettagliata.
Il blocco selettivo delle chiamate uscenti
È il servizio che ti consente di impedire che dal tuo telefono fisso
vengano effettuati determinati tipi di chiamate. L'operatore di accesso diretto,
a tua richiesta, deve fornirti il servizio, mentre l'operatore di accesso indiretto
ha solo l'obbligo di informarti se lo fornisce o meno.
Puoi chiedere che ti sia attivato:
· il servizio di disabilitazione permanente in modo che il tuo
telefono sia sempre disabilitato a chiamare alcuni tipi di numeri;
· il servizio di disabilitazione a chiave numerica che consente,
mediante l'inserimento di un PIN, di disabilitare e abilitare il tuo telefono
quando lo desideri; attraverso questo tipo di servizio l'operatore di
accesso impedisce che dal tuo telefono, una volta digitato il PIN di disabilitazione,
siano effettuate chiamate verso alcune specifiche numerazioni (vedi "Orientarsi
tra i numeri telefonici").
In genere sono inclusi nel servizio di blocco selettivo delle chiamate uscenti
le chiamate verso i servizi a sovrapprezzo o a costo particolarmente elevato.
L'operatore ti informerà nelle condizioni contrattuali di abbonamento
e almeno una volta all'anno con un comunicato in fattura, della possibilità
di attivare il servizio e per quali numerazioni.
Per conoscere le offerte in dettaglio, rivolgiti al tuo operatore.
Agevolazioni tariffarie e altre facilitazioni
L'operatore d'accesso che ha l'obbligo di fornire il cosiddetto "servizio universale" (attualmente Telecom Italia) deve proporre opzioni o formule
tariffarie che garantiscano l'accesso e l'uso ai servizi telefonici accessibili
al pubblico, anche ai consumatori a basso reddito e con esigenze sociali particolari.
In presenza di alcuni requisiti puoi godere di speciali agevolazioni tariffarie.
Puoi chiedere una riduzione del 50% del canone di abbonamento a Telecom Italia
per il servizio telefonico di abitazione privata (categoria B) se soddisfi
contemporaneamente le seguenti due condizioni:
- fai parte di un nucleo familiare al cui interno vi sia almeno:
- un titolare di pensione di invalidità civile;
- un titolare di pensione sociale;
- un anziano al di sopra dei 75 anni di età;
- il capofamiglia disoccupato
- hai un ISEE inferiore o pari a € 6.713,93 annui (Lire 13.000.000).
L'ISEE, o Indicatore di Situazione Economica Equivalente,
non coincide con il reddito, ma si calcola a partire dal reddito, tenendo conto
anche dei seguenti parametri:
· il numero dei componenti il nucleo familiare;
· il patrimonio mobiliare e immobiliare;
· eventuali detrazioni per la casa di abitazione.
Quindi, anche con un reddito superiore a € 6.713,93, potresti accedere
all'agevolazione.
Per accedere alle riduzioni devi innanzitutto conoscere il tuo ISEE.
A tal fine, ti puoi rivolgere ad uno dei seguenti uffici:
- la sede territoriale dell'INPS;
- un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF);
- il tuo Comune di residenza.
Una volta calcolato l'ISEE devi presentare richiesta a Telecom Italia, compilando
un modulo reperibile presso:
- la sede territoriale dell'INPS;
- i Centri di Assistenza Fiscale (CAAF);
- le sedi territoriali delle Associazioni dei Consumatori;
- i negozi Punto.187 di Telecom Italia o il sito Internet all'indirizzo www.187.it
L'agevolazione può essere richiesta anche se si ha un contratto di
CS o CPS (vedi "La carta
dei servizi e il Contratto") con un altro operatore telefonico diverso
da Telecom Italia.
Inoltre, puoi essere esentato dal pagamento del canone mensile di abbonamento
al servizio telefonico (categoria B - utenti residenziali), se all'interno del
tuo nucleo familiare c'è un portatore di handicap dell'udito e della
parola, che utilizzi un DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti). Per usufruire
di tale agevolazione, devi presentare a Telecom Italia la certificazione comprovante
la presenza del portatore di handicap.
Accanto a questo tipo di agevolazioni, altre possono essere proposte dagli
operatori. Le Carte dei Servizi delle compagnie telefoniche possono infatti
prevedere misure che garantiscano parità di accesso e d'uso dei servizi
di telecomunicazioni da parte di utenti con bisogni speciali (per esempio disabili
e anziani), in modo da eliminare eventuali barriere alla comunicazione.
Le facilitazioni possono includere: tempi ridotti e priorità nell'attivazione
dei servizi e nell'applicazione delle modifiche contrattuali e tecniche, interventi
di assistenza clienti su misura.
Rivolgiti al tuo operatore per avere informazioni più dettagliate.
Che cosa fare se non sei soddisfatto del servizio: i reclami
Se sei insoddisfatto del servizio quali strumenti hai a disposizione per
segnalarlo e per cercare di rimuoverne le cause?
In caso di malfunzionamenti o inefficienze del servizio, hai il diritto di
presentare reclamo agli operatori con cui hai sottoscritto un contratto, senza
oneri aggiuntivi da parte tua; puoi farlo per telefono, per iscritto, per fax
o per via telematica, secondo le indicazioni del tuo operatore.
Nella carta dei servizi di ogni singolo operatore è indicato il termine
per la definizione dei reclami che, comunque, non può essere superiore
a quarantacinque giorni dal loro ricevimento: l'esito ti sarà comunicato
dall'operatore.
Anche nel caso di inadempienze agli impegni contrattuali assunti dall'operatore
in merito ai livelli di qualità promessi nella Carta dei servizi puoi
ricevere automaticamente o richiedere il relativo indennizzo.
Ricorda che:
- nel caso in cui il reclamo sia riconosciuto fondato, l'operatore ti deve
indicare le modalità attraverso le quali rimuovere l'irregolarità
riscontrata ed i provvedimenti conseguentemente adottati;
- nel caso contrario, la comunicazione di rifiuto ti deve essere data in
forma scritta con l'indicazione degli accertamenti effettuati dall'operatore
telefonico
relativi al reclamo presentato.
Se non sei soddisfatto della risposta ottenuta dall'operatore, puoi chiedere
di risolvere la questione avvalendoti di una particolare procedura, il tentativo
obbligatorio di conciliazione, da esperire prima di rivolgerti al giudice ordinario.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è lo strumento attraverso
il quale le parti in disaccordo, opportunamente aiutate da una terza parte,
il conciliatore, cercano una soluzione amichevole della controversia.
La conciliazione non è, quindi, un processo, cioè un'azione
giudiziale, e non stabilisce chi ha torto e chi ha ragione, ma cerca di trovare
una soluzione alla controversia insorta tra utente e operatore, con la soddisfazione
di entrambi.
Il conciliatore non può prendere una decisione vincolante in merito
alla lite, ma può aiutare le parti affinché risolvano la propria
vertenza in modo costruttivo.
Durante tutto il periodo di tempo in cui si svolge la procedura di conciliazione,
l'operatore telefonico può sospendere solo il servizio telefonico interessato
dall'eventuale mancato pagamento; la completa interruzione del servizio telefonico
può essere adottata solo per gravi motivi, inclusi alcuni comportamenti
dell'utente (quali la frode o l'abituale mancato pagamento del servizio).
Puoi, comunque, richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del
servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte
dell'operatore telefonico sino al termine della procedura di conciliazione.
La richiesta all'Autorità per l'adozione di provvedimenti temporanei,
a cui va allegata copia dell'istanza di conciliazione, deve contenere a pena
di inammissibilità:
- il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente;
- il numero dell'utenza telefonica;
- la denominazione e sede della compagnia telefonica;
Puoi servirti dell'apposito formulario
GU5 che trovi sul sito www.agcom.it.
Per ulteriori informazioni puoi consultare il sito www.agcom.it
o rivolgerti alle Associazioni
dei Consumatori.
Ricorda che il tentativo di conciliazione sospende i termini per agire in sede
giurisdizionale; il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino
a quando non è trascorso il termine (trenta giorni) per esperire il tentativo
di conciliazione.
A chi ti puoi rivolgere per il tentativo obbligatorio di conciliazione
e quanto costa
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è esperito presso i Comitati
Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com) presenti in ogni Regione, alcuni
dei quali sono già operativi in seguito alla sottoscrizione di una convenzione
con l'Agcom (elenco
dettagliato dei Corecom).
La procedura di conciliazione presso i Co.Re.Com. è gratuita.
Puoi trovare l'apposito Formulario
UG da compilare nel sito www.agcom.it.
Nell'istanza presentata al Co.Re.Com devono essere indicati, a pena di inammissibilità:
- il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente;
- il numero dell'utenza telefonica;
- la denominazione e sede della compagnia telefonica;
- i fatti che sono all'origine della controversia;
- gli eventuali precedenti tentativi di composizione della controversia stessa.
La richiesta deve essere, infine, firmata.
Puoi consegnare la richiesta a mano contro rilascio di ricevuta, o inviarla
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via fax.
In alternativa ai Co.re.com., nel rispetto della normativa vigente, hai facoltà
di esperire il tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali
di risoluzione delle controversie in materia di consumo, come ad esempio:
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio.
Per avere indicazioni sulle tariffe in vigore presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, puoi consultare il sito www.unioncamere.it
o contattare la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
della tua provincia.
- le Commissioni paritetiche di conciliazione (attive solo presso alcuni
operatori telefonici) che sono composte da due conciliatori, uno in rappresentanza
dell'operatore e l'altro, indicato dalle Associazioni dei consumatori ed utenti,
in rappresentanza del cliente.
Per saperne di più puoi rivolgerti alle Associazioni
dei consumatori e degli utenti
Qualora, con il tentativo di conciliazione, non si è raggiunto l'accordo
o vi è stata una soluzione parziale con alcuni punti ancora controversi,
hai due alternative:
- ricorrere al giudice ordinario;
- chiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di definire
la controversia.
La definizione della controversia da parte dell'Autorità
Puoi ricorrere a questo procedimento solo dopo aver esperito il tentativo di
conciliazione e solo se non ti sei già rivolto, per la stessa controversia,
all'Autorità giudiziaria. La domanda con la quale richiedi all'Autorità
la risoluzione della controversia deve essere firmata ed inviata, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Direzione
Tutela dei Consumatori
Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco - 80143 Napoli
Tel: 0817507111 - Fax: 081 7507616
o consegnata a mano presso la sede dell'Autorità a Napoli
o a Roma.
Anche in questo caso puoi trovare l' apposito formulario
GU13 da compilare sul www.agcom.it.
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- il nome;
- il cognome;
- la residenza o il domicilio dell'utente;
- il numero dell'utenza telefonica;
- la denominazione e sede della compagnia telefonica;
- i fatti che sono all'origine della controversia;
- i precedenti tentativi di composizione della controversia stessa;
- gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale
della controversia.
Dopo aver controllato l'ammissibilità della richiesta, la Direzione
Tutela dei Consumatori dell'Autorità ti convocherà insieme all’operatore,
per l'udienza di discussione della controversia.
Fino a cinque giorni prima della discussione puoi presentare memorie, depositare
documenti, prendere visione ed estrarre copia degli atti, con le procedure stabilite
dai regolamenti dell'Autorità.
Nel corso dell'udienza per la definizione della controversia puoi farti assistere
da avvocati e consulenti.
Terminata la fase istruttoria, tutta la documentazione sarà trasmessa
alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità che, se
lo ritiene necessario, può convocare nuovamente le parti prima di definire
la controversia.
Il procedimento si conclude con una decisione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, che è un atto vincolante per le parti.
Come contribuire ai compiti di vigilanza dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge, tra l'altro,
attività
di vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche.
La segnalazione di comportamenti contrari alla normativa da parte degli operatori
è di estrema importanza per monitorare i reali problemi dell'utenza nel
settore: per aiutarci, puoi utilizzare l'apposito Modulo D che trovi nel sito www.agcom.it.
Ricorda che alla segnalazione attraverso il Modulo D deve essere allegata la documentazione in tuo possesso comprovante
i fatti denunciati. Ricorda anche che eventuali contestazioni in ordine a problematiche
di fatturazione o controversie di natura civilistica vanno contestati direttamente
alla società telefonica attraverso formale reclamo. La società
telefonica è tenuta a risponderti in caso di mancato accoglimento dello
stesso.
Anche nel caso i cui, senza che tu lo abbia chiesto, ti siano stati attivati
o disattivati servizi telefonici o ti siano state addebitate formule tariffarie,
puoi rivolgerti, dopo aver inutilmente fatto formale reclamo alla società
telefonica, all'Autorità utilizzando il predetto Modulo D, che puoi inviare per fax, al numero 0817507616 o per posta al seguente
indirizzo:
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Direzione
Tutela dei Consumatori
Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco - 80143 Napoli
Tel: 0817507111 - Fax: 081 7507616
L'Autorità, nell'ambito della propria attività e competenza,
valuta le segnalazioni e l'opportunità di eventuali successive azioni.
Ricorda
che la segnalazione non dà vita né al tentativo obbligatorio
di conciliazione né alla risoluzione della controversia.
Ambedue i procedimenti,
infatti, vanno espressamente richiesti per risolvere un contenzioso specifico
tra te e il tuo operatore telefonico.
L'Autorità, controllata la fondatezza del fatto segnalato può
aprire un procedimento nei confronti dell'operatore per verificare la presenza
di comportamenti contrari alla normativa vigente di settore.
Ricorda inoltre che la legge affida al Ministero delle Comunicazioni la vigilanza
sul servizio universale (attivazione e trasloco della prima linea fissa, telefonia
pubblica, etc) e pertanto per tali problematiche dovrai rivorgerti a tale organismo.
Analogamente la legge affida al predetto Ministero ed alla Polizia delle Comunicazioni
la vigilanza sulle società che forniscono servizi Audiotex (servizi a
valore aggiunto su numerazioni che iniziano per 892, 899, etc).
Infine ti segnaliamo che eventuali problemtiche riguardanti le infrastrutture
di telecomunicazioni (pali, antenne, cavi, etc) sia su suolo pubblico che privato
sono di competenza (art. 86 e seguenti del D. leg.vo 259/2003) degli organi
locali di gestione del territorio (Regioni, Provincie, Comuni); pertanto esclusivamente
a tali organi dovrai presentare eventuali esposti e denuncie.
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Riferimenti normativi
I diritti
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214
· Art.
70 - Contratti
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali)
Capo I - Servizi di comunicazione elettronica
· Art.
121 - Servizi interessati
· Art.
122 - Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente
· Art.
123 - Dati relativi al traffico
· Art.
124 - Fatturazione dettagliata
· Art.
125 - Identificazione della linea
· Art.
126 - Dati relativi all’ubicazione
· Art.
127 - Chiamate di disturbo e di emergenza
· Art.
128 - Trasferimento automatico della chiamata
· Art.
129 - Elenchi di abbonati
· Art.
130 - Comunicazioni indesiderate
· Art.
131 - Informazioni ad abbonati e utenti
· Art.
132 - Conservazione dei dati di traffico per altre finalità
Prezzi e tariffe
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214
· Art.
71 - Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
Accesso alla rete pubblica
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214
· Art.
54 - Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa
Elenco Abbonati
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214
· Art.
55 (Elenco abbonati e servizi di consultazione)
Delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002 (Regole e modalità
organizzative per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco
telefonico generale e adeguamento del servizio universale)
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo
2002, n. 72
·Art.
1 (Costituzione degli elenchi telefonici generali)
·Art.
3 (Elenco abbonati )
Delibera n. 180/02/CONS del 13 giugno 2002 “Regole e modalità
organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico
generale: disposizioni attuative”
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 luglio
2002, n. 159
· Art.
2 (Informativa di cui all’art. 1, comma 3, let. b) della delibera
n.36/02/CONS)
· Art.
3 (Dati da inserire negli elenchi)
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29-7-2003
n. 174 - Suppl. Ord. n. 123
· Art.
129 (Elenchi di abbonati)
Servizi assistenza mediante operatore
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214
· Art.
75 (Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi)
Reclami e segnalazioni
Delibera n. 179/03/CSP - Allegato A “Direttiva generale in materia
di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni
ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge
31 luglio 1997, n. 249”
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 agosto 2003, n. 193
· Art.
8 - Reclami e segnalazioni
Mantenimento numero telefonico
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214
· Art.
80 (Portabilità del numero)
Delibera n. 4/CIR/99 “Regole per la fornitura della portabilità
del numero tra operatori (Service Provider Portability)” - Allegato A
· Art.
1 (Definizioni)
· Art.
4 (Modelli di interazione)
· Art.
5 (Regole generali di fornitura)
· Art.
6 (Disposizioni generali)
· Art.
7 (Obblighi a carico dell’operatore Donating)
· Art.
8(Obblighi a carico dell’operatore Recipient)
Delibera n. 7/00/CIR “Disposizioni sulle modalità relative
alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli
accordi di interconnessione”
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 agosto 2000,
n. 185
· Art.
2 (Condizioni amministrative di attivazione)
· Art.
3 (Tempi e procedure di attivazione della prestazione di SPP)
· Art.
4 (Gestione degli ordini per l'attivazione della prestazione di SPP)
· Art.
5 ( Tempi di manutenzione)
Fattura dettagliata
Delibera n. 78/02/CONS (Norme di attuazione dell’articolo 28 del
D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di
chiamata)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 maggio 2002, n. 103
· Art.
5 (Livello base della fatturazione dettagliata)
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29-7-2003
n. 174 - Suppl. Ord. n. 123
· Art.
124 (Elenchi di abbonati)
Blocco selettivo delle chiamate
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214
· Art.
60 (Controllo delle spese)
Delibera n. 78/02/CONS (Norme di attuazione dell’articolo 28 del
D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di
chiamata)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 maggio 2002, n. 103
· Art.
1 (Definizioni)
· Art.
2 (Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso diretto)
· Art.
3 (Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso indiretto)
· Art.
4 (Obblighi di diffusione delle informazioni)
Agevolazioni tariffarie e altre facilitazioni
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n.214
· Art.
59 - Accessibilità delle tariffe
· Art.
57 - Misure speciali destinate agli utenti disabili
Delibera n. 314/00/CONS
(Determinazioni
di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari
categorie di clientela)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana11 luglio 2000,n. 160
Delibera 330/01/CONS
(Applicazione
ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS "determinazioni di condizioni
economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie
di clientela)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28/08/2001, n. 199
Delibera n. 179/03/CSP - Allegato A "Direttiva generale in materia
di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo
1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249”
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 agosto 2003, n. 193
· Art.
3 - Principi fondamentali
Reclami
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche)
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n.214
· Art.
84 - Risoluzione extragiudiziale delle controversie
Delibera n. 179/03/CSP - Allegato A “Direttiva generale in materia
di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni
ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge
31 luglio 1997, n. 249”
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 agosto 2003, n. 193
· Art.
8 - Reclami e segnalazioni
· Art.
9 - Assistenza
· Art.
11 - Rimborsi ed indennizzi
Tentativo obbligatorio di conciliazione
Delibera n. 182/02/CONS (Adozione del regolamento concernente la risoluzione
delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed
utenti)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18/07/02, n. 167
Sezione II - Tentativo obbligatorio di conciliazione
· Art.
3 - Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazioni
· Art.
4 - Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione
· Art.
5 - Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio
· Art.
6 - Procedura dinanzi al Corecom
· Art.
7 - Avviso di convocazione delle parti)
· Art.
8 - Udienza di conciliazione)
· Art.
9 - Riunione delle procedure pendenti)
· Art.
10 - Limiti utilizzabilità delle informazioni acquisite nel corso
della procedura)
· Art.
11 - Esito della conciliazione)
· Art.
12 - Conciliazione presso altri Organismi)
Delibera n. 307/03/CONS
(Modifiche
ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS concernente l’adozione del
regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi
di telecomunicazioni ed utenti”
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 agosto 2003, n. 196
Legge 30 luglio 1998, n. 281
(Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti)
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998
Definizione della controversia da parte dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni
Delibera n. 182/02/CONS (Adozione del regolamento concernente la risoluzione
delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed
utenti”)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18/07/02, n. 167
Sezione III - Controversie dinanzi all'Autorità
· Art.
13 - Richiesta di definizione della controversia da parte dell’Autorità
· Art.
14 - Fissazione dell’udienza di discussione
· Art.
15 - Procedura
· Art.
16 - Mancata comparizione di una delle parti
· Art.
17 - Attività istruttoria
· Art.
18 - Decisione
Come contribuire ai compiti di vigilanza
Delibera n. 182/02/CONS (Adozione del regolamento concernente la risoluzione
delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed
utenti”)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18/07/02, n. 167
Sezione III - Segnalazioni
· Art.
2 - Segnalazioni
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