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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia
di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
- Ai fini del presente decreto si intende per:
- contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito
di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente
una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione
del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti
di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attivita'
professionale eventualmente svolta;
- fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a
distanza agisce nel quadro della sua attivita' professionale;
- tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza
la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore,
possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto
e' riportato nell'allegato I;
- operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attivita' professionale consiste nel
mettere a disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione
a distanza.
Art. 2
Campo di applicazione
- Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i
contratti:
- relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali
e' riportato nell'allegato II;
- conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
- conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
- relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi
a beni immobili, con esclusione della locazione;
- conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3
Informazioni per il consumatore
- In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
- identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono
il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
- caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
- prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le
imposte;
- spese di consegna;
- modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione
del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
- esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso
ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
- modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso
di esercizio del diritto di recesso;
- costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
- durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
- durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura
di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata
o periodica.
- Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve
essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile,
con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata,
osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia
di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
- In caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del fornitore e
lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a
pena di nullita' del contratto.
- Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il
consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite
nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di
cui all'articolo 4.
Art. 4
Conferma scritta delle informazioni
- Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile,
di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od
al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle
stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le
seguenti informazioni:
- un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio
del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi
di cui all'articolo 5, comma 2;
- l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore
puo' presentare reclami;
- le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
- le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata
o superiore ad un anno.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi
la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di comunicazione
a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione
e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche
in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico
della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5
Esercizio del diritto di recesso
- Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro il termine
di dieci giorni lavorativi decorrente:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o
dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora
cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre
il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal
giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo
4, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche'
non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
- Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di
cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso
e' di tre mesi e decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
- Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo' esercitare
il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
- di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo
del consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni
previsto dal comma 1;
- di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado
di controllare;
- di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano
di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
- di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
- di fornitura di giornali, periodici e riviste;
- di servizi di scommesse e lotterie.
- Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto,
di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del
fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La
comunicazione puo' essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
- Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e' tenuto
a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona
da questi designata, secondo le modalita' ed i tempi previsti dal contratto.
Il termine per la restituzione del bene non puo' comunque essere inferiore
a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del
bene.
- Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto
di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione
del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
- Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni del presente articolo, il fornitore e' tenuto al rimborso
delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente,
nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data
in cui il fornitore e' venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto
di recesso da parte del consumatore.
- Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto
a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso
al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo
tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto
di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti
il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti
commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente
il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso
il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui
ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna
penalita', fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6
Esecuzione del contratto
- Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui
il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
- In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore,
dovuta alla indisponibilita', anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa
il consumatore, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1,
e provvede al rimborso delle somme eventualmente gia' corrisposte per
il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi
prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non
puo' adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche
se di valore e qualita' equivalenti o superiori.
Art. 7
Esclusioni
- Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
- ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o
di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio
del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro,
da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
- ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8
Pagamento mediante carta
- Il consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta ove cio'
sia previsto tra le modalita' di pagamento, da comunicare al consumatore
al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo.
- L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore
i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo
pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria
carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare
al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9
Fornitura non richiesta
- E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza
di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti
una richiesta di pagamento.
- Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta
non significa consenso.
Art. 10
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
- L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica
di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore
o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
- Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al
comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere
impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente
contrario.
Art. 11
Irrinunciabilita' dei diritti
- I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo
sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni
del presente decreto.
- Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute
le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12
Sanzioni
- Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli
3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola
l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo
le modalita' di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le
somme da questi eventualmente pagate, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
- Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
- Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo
13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza
o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13
Azioni collettive
- In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo,
le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo
3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14
Foro competente
- Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice
del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
- Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente
decreto legislativo.
- Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni
di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita
previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, si applicano le disposizioni piu' favorevoli per il consumatore
contenute nel presente decreto legislativo.
- Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicita' stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di
chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo
sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE,
i servizi di societa' di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attivita' che beneficiano del riconoscimento
reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attivita' di assicurazione e riassicurazione
di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
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