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Il ROC, o Registro degli Operatori di Comunicazione, è un
registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
in ossequio al disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri
5 e 6 della legge 31 luglio
1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità
degli assetti proprietari allo scopo di garantire l’applicazione delle
norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione,
la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti
per le partecipazioni di società estere.
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| 2) Chi sono i soggetti
che devono iscriversi al ROC? |
I seguenti soggetti, elencati nell’articolo 1 comma 2 del Regolamento per l’organizzazione
e la tenuta del ROC, sono obbligati all’iscrizione nel registro:
- i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
- le imprese concessionarie di pubblicità;
- le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- le agenzie di stampa di carattere nazionale;
- i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;
- le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.
Va sottolineato che lo svolgimento delle attività appena
elencate è condizione sufficiente ma anche necessaria per l’iscrizione:
solamente i soggetti che svolgono tali attività possono iscriversi
al ROC.
Il successivo articolo 2 dello stesso Regolamento fornisce
una caratterizzazione dettagliata dei soggetti obbligati, specificando
che si intendono per:
-
soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione:
la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque
di altro provvedimento abilitativo, da parte dell’Autorità o del
Ministero delle comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione
sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via
cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato,
e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via
etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché
i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari.
Tale criterio di individuazione esclude dunque i soggetti che
non hanno avuto un titolo amministrativo valido, pur se operano
provvisoriamente in forza di un provvedimento giurisdizionale.
Sono parimenti esclusi dall’obbligo di iscrizione i consorzi di
concessionari di radiodiffusione locale, che operano in bacini
di utenza diversi, per la trasmissione di programmi in contemporanea.
-
imprese concessionarie di pubblicità: 1) i soggetti
che, in forza di un contratto con una emittente radiotelevisiva,
o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico
non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti
di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante
impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza
di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici
o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla
lettera f), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono
l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio
contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione su
giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato
elettronico di cui alla lettera f). In entrambi i casi si sottolinea
la necessità di un rapporto professionale stabile (e non occasionale)
fra il soggetto che conferisce l’incarico e la concessionaria
di pubblicità. Al contempo si richiede l’uso del proprio nome
nei contratti pubblicitari, per distinguere la concessionaria
dall’agenzia pubblicitaria e dall’attività di mediazione.
-
imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi:
i soggetti che producono e/o distribuiscono alle emittenti programmi
destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva.
-
imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste:
1) i soggetti editori di giornali quotidiani o di testate periodiche
che pubblicano almeno 13 numeri l’anno ed hanno al contempo alle
loro dipendenze non meno di 5 giornalisti a tempo pieno da un
anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una
o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare
periodicità.
-
agenzie di stampa di carattere nazionale: le imprese
editrici di una o più testate (registrate ai sensi dell’articolo
5 della legge n° 47/48 con la qualifica di agenzia quotidiana
di informazione) dotate di una struttura redazionale adeguata
a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari e
collegate in abbonamento almeno con quindici quotidiani in cinque
regioni per non meno di dodici ore di trasmissione al giorno,
o con trenta emittenti radiofoniche o televisive in dodici regioni
per non meno di mille notiziari quotidiani all’anno;
-
soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale:
gli editori, ai quali si applica la medesima ripartizione prevista
per i soggetti di cui alla precedente lettera d), che pubblicano
con regolare periodicità una o più testate giornalistiche in formato
elettronico e digitale. Al fine di poter richiedere l’iscrizione
al ROC, dunque, il soggetto dovrà essere editore di una testata
dotata di programmata e regolare periodicità e di direttore responsabile
ai sensi del disposto della legge 47/48.
-
imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici:
i soggetti che, in base a licenza o autorizzazione installano
e forniscono reti di telecomunicazione o forniscono servizi consistenti,
in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento di
segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio
interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa
la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della delibera n. 102/03/CONS (pubblicata
su questo sito in data 14/05/03), non sono tenuti all'iscrizione
gli esercenti le attività commerciali, quale ad esempio gestori
di bar, pizzerie, tabaccherie, che, non avendo come oggetto sociale
principale l’attività di telecomunicazioni, mettono a disposizione
della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.
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| 3) Come ci si iscrive
al ROC? |
A differenza dei due registri, che sostituisce (il Registro Nazionale
della Stampa ed il Registro delle Imprese Radiotelevisive), per l’iscrizione
e le comunicazioni al ROC non sono più richiesti documenti in
copia autentica, bolli o certificati originali. In ossequio alle norme
sulla semplificazione amministrativa, infatti, il Regolamento per l’organizzazione
e la tenuta del ROC prevede soltanto la trasmissione all’Ufficio
Registro e Assetti dell’Autorità (attualmente al Servizio Ispettivo
e Registro) di alcuni modelli, che variano secondo la natura giuridica
e l’attività del soggetto che richiede l’iscrizione.
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| 4) Quali modelli occorre
presentare per l’iscrizione al ROC? |
Il titolo III del citato Regolamento per l’organizzazione e la tenuta
del ROC, intitolato "Iscrizione al registro", distingue nei suoi articoli
i modelli che devono essere presentati per richiedere correttamente
l’iscrizione.
- Documenti comuni
- I modelli "1/REG" (Domanda d’iscrizione) e "2/REG"
(Dati anagrafici generali) devono essere presentati da tutti.
- Le società di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni
o associazioni (quindi con esclusione delle ditte individuali)
devono altresì produrre, all’atto della presentazione della domanda
di iscrizione, il modello "3/REG", contenente l’indicazione
dell’oggetto sociale o associativo ed il modello "4/REG",
contenente l’indicazione della composizione, della durata e delle
generalità dell’organo amministrativo. Gi enti pubblici producono
soltanto il modello 4/REG.
- Ogni comunicazione deve essere accompagnata dalla fotocopia
del documento d’identità del soggetto firmatario, che sostituisce
l’autentica della firma.
- Al fine di rendere più snella la procedura, occorre trasmettere
il modello di autocertificazione antimafia.
- Documenti relativi all’attività svolta: oltre ai predetti
modelli, comuni per tutti gli operatori che richiedono l’iscrizione
nel registro, dovrà essere presentata la modulistica specificamente
riguardante l’attività propria del richiedente:
- Attività di
Radiodiffusione
- Attività di
Concessionaria di pubblicità da trasmettere su radio o televisione
- Concessionaria
di pubblicità su testate quotidiane o periodiche anche telematiche
di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n.
416
- Concessionaria
di pubblicità su testate periodiche anche telematiche non dotate
dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto
1981, n. 416
- Produttori e/o
distributori di programmi radiotelevisivi
- Editori
di testate quotidiane o periodiche, anche telematiche, che pubblicano
almeno 13 numeri l’anno ed hanno alle loro dipendenze non meno
di 5 giornalisti a tempo pieno da un anno
- Editori
di testate periodiche, anche telematiche, che pubblicano meno
di 13 numeri l’anno o che hanno alle loro dipendenze meno di 5
giornalisti a tempo pieno da un anno
- Agenzie
di stampa di carattere nazionale
- Fornitori di
servizi di telecomunicazioni e telematici
-
I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai
fini dell’iscrizione nel registro devono presentare un’unica domanda
corredata dai modelli relativi a ciascuna attività esercitata.
-
Nella FAQ
n° 13 saranno fornite le istruzioni per la compilazione della
modulistica ed in particolare dei modelli "5.1/REG", "5.2/REG","5.3/REG"
e "5.4/REG".
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| 5) Entro quanto tempo
ci si deve iscrivere? |
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 60 giorni
decorrenti dalla data di inizio dell’attività rilevante ai fini del
registro. In particolare, i 60 giorni decorrono:
- per i soggetti esercenti attività di radiodiffusione o fornitori
si servizi di telecomunicazione o telematici, dal ricevimento della
concessione, autorizzazione o licenza, o dalla formazione del silenzio-assenso
sulla domanda;
- per le concessionarie di pubblicità ed i produttori e/o distributori
di programmi radiotelevisivi, dalla data di conclusione del primo
contratto relativo alle attività per cui è previsto l’obbligo di iscrizione.
In fase di prima attuazione del presente regolamento, tutti
i soggetti precedentemente elencati che non risultino già iscritti al
registro nazionale della stampa o al registro delle imprese radiotelevisive
o non abbiano fatto domanda di iscrizione a tali registri, sono tenuti
a presentare domanda di iscrizione al ROC entro e non oltre il 31
dicembre 2001.
I soggetti obbligati che non richiedono l’iscrizione nei termini prefissati
saranno sottoposti alla procedura stabilita dall’articolo 20 del Regolamento
per l’organizzazione e la tenuta del ROC.
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| 6) Dove si trovano i
modelli? |
Tutti i modelli sono reperibili nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n° 150 del 30 giugno 2001 - Serie generale. In alternativa,
è possibile inoltre scaricare i gruppi di modelli dai seguenti collegamenti:
I modelli sono compressi in formato ZIP e visualizzabili
in formato PDF. Per poterli utilizzare occorrono pertanto i software
WinZip (o compressori compatibili) ed Adobe Acrobat Reader, reperibili
gratuitamente su Internet.
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| 7) Come si può ottenere
un certificato d’iscrizione? |
Il modello per richiedere un certificato d’iscrizione è il "17/REG",
reperibile nella stessa Gazzetta Ufficiale ed allo stesso indirizzo
Web già indicati nella FAQ precedente. Ove si rendesse necessario richiedere
un certificato recante attestazioni particolari, si invita a contattare
il Servizio Ispettivo e Registro dell’Autorità agli indirizzi riportati
alla FAQ n° 13.
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| 8) Come si può chiedere
la cancellazione dal ROC? |
E’ sufficiente compilare ed inviare il "16/REG", reperibile
nella stessa Gazzetta Ufficiale ed allo stesso indirizzo Web già indicati
nella FAQ n° 6.
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| 9) E’ obbligatorio comunicare
le variazioni? |
Tutti i soggetti obbligati all’iscrizione al ROC (v. FAQ n° 2) sono tenuti
a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza,
ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione
al registro. A tal fine deve essere inviato il modello "15/REG",
che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte
secondo i diversi modelli utilizzati per l’iscrizione al registro (i
modelli da 2/REG ad 11/REG), contenenti l’indicazione della specifica
variazione intervenuta.
Fatta eccezione per le variazioni concernenti la pubblicazione di nuove
testate, che vanno sempre comunicate, le comunicazioni di variazione
non sono dovute dagli editori di testate periodiche sia a stampa che
in formato elettronico (v.
FAQ n° 10).
Nella FAQ n° 13 saranno
fornite le istruzioni per la compilazione di tutti i modelli.
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| 10) Cosa è la COMUNICAZIONE
ANNUALE? |
E’ la comunicazione, prevista dall’articolo 24 del Regolamento per l’organizzazione
e la tenuta del ROC, con la quale i soggetti iscritti al Registro
producono un aggiornamento dei dati anagrafici (mediante il modello
"2/REG") e –se si tratta di cooperative, di società di capitali
o di società di persone- dell’assetto proprietario (mediante i modelli
"5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG" ed eventualmente
"5.4/REG" con le modalità già descritte nella FAQ n° 4. Le società
quotate in borsa effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione
redatta secondo i modelli 5.1/REG e 5.5/REG).
I soggetti iscritti al ROC che svolgono attività di concessionaria di
pubblicità, produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi
o agenzia di stampa nazionale, devono inviare, insieme ai modelli appena
indicati, i modelli "7.1REG", "7.2REG", "8/REG" o "10.2/REG", a secondo
dell’attività svolta da ciascuno.
Tutti gli editori sono tenuti a trasmettere, in aggiunta ai modelli
relativi all'assetto societario, una dichiarazione redatta secondo i
modelli 4/REG e 9.1/REG, contenente l’aggiornamento alla stessa data
dei dati relativi all’organo amministrativo del soggetto ed alle testate
edite.
La comunicazione va fatta ogni anno entro 30 giorni dalla data dell’assemblea
che approva il bilancio (o entro il 30 giugno se non esiste un’assemblea
per l’approvazione del bilancio).
Nella FAQ n° 13 saranno
fornite le istruzioni per la compilazione di tutti i modelli.
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| 11) Cosa accade ai
soggetti già ISCRITTI ai cessati Registro Nazionale della
Stampa (RNS) e Registro delle Imprese Radiotelevisive (RNIR)?
|
Ai sensi dell’articolo 33 del più volte citato Regolamento per l’organizzazione
e la tenuta del ROC, i soggetti già iscritti nel Registro nazionale
della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive,
o comunque registrati con assegnazione di una posizione, sono iscritti
automaticamente nel Registro degli Operatori di Comunicazione; ad
essi sarà pertanto inviata da parte dell’Ufficio Registro ed Assetti
una comunicazione che attesta il numero di iscrizione nel ROC.
Gli stessi soggetti saranno poi tenuti a produrre, nel mese di gennaio
2002 (non oltre il 31 di quel mese), una dichiarazione, redatta secondo
il gruppo di modelli "18/REG", da cui risultino -alla data del
31 dicembre 2001- gli elementi identificativi del soggetto, l’indicazione
della composizione, della durata e delle generalità dell’organo amministrativo,
nonché le informazioni relative all’attività esercitata.
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| 12) Cosa accade ai
soggetti che avevano fatto precedentemente DOMANDA D’ISCRIZIONE
ai cessati Registro Nazionale della Stampa (RNS) e Registro
delle Imprese Radiotelevisive (RNIR) senza però essere stati
iscritti ad essi? |
Ai sensi dell’articolo 34 del più volte citato Regolamento per l’organizzazione
e la tenuta del ROC, al fine di facilitare l’iscrizione nel registro,
i soggetti che hanno già presentato, anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente regolamento (29 agosto 2001), domanda di iscrizione
nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese
radiotelevisive, sono tenuti ad inviare una dichiarazione redatta
secondo il il gruppo di modelli "19/REG", da cui risultino gli
elementi identificativi del soggetto, con riguardo al periodo intercorrente
tra la data della domanda e quella della dichiarazione.
La conseguente iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel
Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, ai sensi dei precedenti
commi, deve considerarsi avvenuta alla data della originale domanda
di iscrizione nel registro cessato; il soggetto sarà dunque iscritto
automaticamente nel Registro degli Operatori di Comunicazione.
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| 13) Istruzioni per
la compilazione dei Modelli |
Per comodità di consultazione, le istruzione per la compilazione dei
modelli sono divise in due sezioni. La prima sezione indica quali
modelli e documenti è necessario presentare per iscriversi al Registro
degli Operatori di comunicazione.
La seconda sezione invece consiste in un percorso
guidato per una corretta compilazione della modulistica necessaria
per l'iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (passando
con la freccetta del vostro mouse sul modello stesso, in corrispondenza
di ciascun campo, apparirà un finestra che riporta ogni utile indicazione
su cosa riportare nel campo in questione).
Elementi comuni a tutti i modelli
- "Soggetto segnalante": è la persona fisica o giuridica, la
ditta individuale, l’ente o l’associazione non riconosciuta che esercita
l’attività di rilievo ai fini del ROC e che richiede l’iscrizione
o invia la comunicazione all’Autorità.
Non deve confondersi il soggetto segnalante con il legale rappresentante
o l’amministratore, che materialmente compilano i modelli per conto
dell’impresa rappresentata. Si evidenziano, a tal proposito, due errori
comunemente commessi dagli operatori del settore editoria:
- al ROC si iscrive la sola impresa editrice, e non, come frequentemente
accade, il proprietario della testata che abbia concesso ad altri
la gestione della testata.
- per la stessa ragione, è opportuno ricordare che non occorre fare
una domanda d’iscrizione per ogni nuova testata edita: se un’impresa
editrice è già iscritta, l’edizione di nuove testate comporta l’obbligo
di comunicazione entro 30 giorni attraverso il modello "15/REG",
non la necessità di una nuova iscrizione.
Il campo "soggetto segnalante" è presente in tutti i modelli, e va
obbligatoriamente compilato insieme al campo "Codice fiscale".
Nei casi in cui il codice fiscale e la partita IVA del soggetto segnalante
coincidano, si ricorda che vanno compilati entrambi i relativi campi.
Istruzioni per i singoli modelli
Gruppo Modelli per l’iscrizione al ROC
| 14) Indirizzo a cui
spedire la modulistica |
Tutta la modulistica relativa alla richiesta d’iscrizione nel ROC o
ad una comunicazione all’ufficio del registro va spedita mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo e Registro
Registro degli Operatori di comunicazione
Centro Direzionale
Torre Francesco – Isola B5
80143 NAPOLI
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| 15) Ulteriori
informazioni |
Ove dovesse rendersi necessario comunicare con il
Registro degli Operatori di comunicazione (ROC) per chiarimenti o per
specifiche problematiche non ricomprese in questa sezione internet,
si prega voler contattare dalle ore 10,00 alle ore 12,00 il
centralino dell'Autorità al seguente numero telefonico 081
7507.111 oppure inviare una email all'indirizzo: inforoc@agcom.it.
I n. di fax del ROC sono 081 7507.581 e 081 7507.683 (quest'ultimo
da utilizzare per indirizzare la sola documentazione per aggiornare
o integrare l'istanza di iscrizione già inoltrata a mezzo raccomandata
A.R.). La corrispondenza indirizzata al ROC potrà essere spedita
al seguente recapito:
Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo e Registro
Registro degli Operatori
di comunicazione
Centro Direzionale
Isola B5 - Torre Francesco
80143 NAPOLI
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