VISTA la direttiva della
Commissione 90/388/CE, relativa alla
"Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
VISTA la direttiva
96/19/CE che modifica la direttiva
90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva
della Commissione 96/19/CE che modifica
la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle
telecomunicazioni;
VISTA la direttiva
del Consiglio 92/44/CE sulla "Applicazione della fornitura di una
rete aperta (Open Network Provision-ONP)" alle linee affittate;
VISTA la direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla "Interconnessione
nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio
universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei
principi di fornitura di una rete aperta (ONP)" e in particolare
gli artt. 4, 6, 7, 8, 18 e l'allegato I, parti 1, 2 e 3;
VISTA la direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/51/CE, che modifica le direttive
del Consiglio 90/387/CE e 92/44/CE per adeguarle al contesto concorrenziale
delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/10/CE, relativa alla "Applicazione
del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale
e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";
VISTA la legge
31 luglio 1997 n. 249 relativa all'"Istituzione dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorità) e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"
VISTO il D.P.R.
19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione
di direttive comunitarie" ed in particolare l'art.1, comma 1, lettera
am), l'art.22, comma 1, lettera a) e l'Allegato A;
VISTO il D.P.R.
2 dicembre 1994, di "Approvazione della convenzione stipulata dal
Ministero P.T. e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento
del servizio pubblico radiomobile e di comunicazione con il sistema
di tecnica numerica denominato GSM"
VISTO il D.P.R.
22 dicembre 1994, di "Approvazione della convenzione stipulata
dal Ministero P.T. e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione
della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM"
VISTO il D.M. 25/11/97,
recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni";
VISTA la determina
del Ministero delle Comunicazioni in data 3/4/1998 relativa alla determinazione
degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;
VISTO il D.M. 23/04/98,
recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore
delle telecomunicazioni" e in particolare l'art. 8 e l'art. 9,
commi 1, 2, 3;
VISTA la propria
delibera in data 9 febbraio 1999 con la quale l'Autorità per
Garanzie nelle Comunicazioni (Autorità) ha disposto l'avvio di
un'istruttoria per l'individuazione degli organismi aventi notevole
forza di mercato;
VISTI i bilanci
e le relazioni annuali degli operatori di telecomunicazioni;
VISTI i risultati
della consultazione effettuata dall'Autorità in merito ai "Criteri
e ai parametri per l'individuazione di organismi con notevole forza
di mercato nel settore delle telecomunicazione";
SENTITE le società
Telecom Italia, Telecom Italia Mobile ed Omnitel Pronto Italia in data
10 giugno 1999;
VISTI gli atti
del procedimento;
VISTO il parere
della DG XIII della Commissione Europea sui criteri e i parametri di
misura adottati per l'identificazione degli organismi aventi notevole
forza di mercato ai fini della corretta attuazione del quadro normativo
ONP per le telecomunicazioni pervenuto all'Autorità in data 5
luglio 1999;
VISTA la decisione
assunta nella seduta del Consiglio del 14 luglio 1999 nella quale è
stata approvata la richiesta di parere all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato;
VISTO il parere
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pervenuto
in data 11 agosto 1999;
UDITA la relazione
al Consiglio dell'Ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria,
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernete l'organizzazione e
il funzionamento dell'Autorità;
Considerando quanto
segue:
1. Il ruolo
dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni e di altre
Istituzioni nell'identificazione di operatori aventi notevole forza
di mercato per le telecomunicazioni
La determinazione
di operatori aventi notevole forza di mercato è un obbligo
che ricade sugli Stati membri dell'Unione Europea sulla base delle
c.d. "direttive ONP" per le telecomunicazioni al fine dell'implementazione
delle condizioni di armonizzazione in esse contenute. In particolare
i singoli Stati Membri hanno l'obbligo di identificare gli organismi
aventi notevole forza di mercato e di notificare tali organismi alla
Commissione. La Commissione può richiedere ad un singolo Stato
Membro di giustificare le ragioni di tale identificazione; in ogni
caso spetta all'Autorità Nazionale di regolamentazione la decisione
sia sui parametri da adottare per misurare la quota di mercato degli
organismi di telecomunicazioni, sia di valutare il peso di criteri
diversi dalla quota di mercato contemplati dalla normativa comunitaria
e nazionale, sia di assumere la decisione finale di identificazione.
L'art. 22, comma
1, let. a) del D.P.R. 318/97 attribuisce all'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni (da ora in avanti Autorità) l'obbligo
previsto dalle direttive comunitarie.
Nel procedimento
di analisi dei mercati e di valutazione delle singole quote di mercato
degli operatori al fine dell'identificazione di organismi aventi notevole
forza di mercato, sulla base di quanto stabilito all'art. 1, comma
1, let. am) "l'Autorità può - sentita l'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato - stabilire che un organismo
che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale
al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che
un organismo detentore nel rispettivo mercato di una quota superiore
al 25% non disponga di una notevole forza di mercato". In alcuni
casi è, quindi, previsto il parere dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.
La Commissione
Europea, infine, fornisce - attraverso i lavori del Comitato ONP -
un valido supporto informativo e di orientamento alle Autorità
Nazionali di Regolamentazione al fine dei procedimenti di identificazione.
2. Definizione
di organismo avente notevole forza di mercato ed elementi rilevanti
al fine dell'identificazione (c.d. test per l'identificazione degli
organismi aventi notevole forza)
In base alle disposizioni
contenute all'art. 1, comma 1, lett. am) del D.P.R. 318/97 che richiama
i contenuti dell'art. 4, comma 3, della direttiva 97/33/CE sull'Interconnessione,
si definisce operatore avente notevole forza di mercato "un organismo
che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle
telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito del mercato geografico
ove è autorizzato ad operare. L'Autorità, sentita l'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, può comunque stabilire
che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore
o uguale al 25% disponga di una notevole forza e, viceversa, che un
organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore
al 25% non disponga di una notevole forza. In entrambi i casi, la
decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di
influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla
dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti
finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza
nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato".
Dalla definizione
riportata si evincono gli elementi fondamentali al fine dell'identificazione
di un operatore avente notevole forza di mercato. In particolare tali
elementi sono:
a) la quota
del mercato rilevante in termini di prodotto/servizio;
b) l'ambito
geografico del mercato rilevante su cui calcolare la quota di riferimento;
c) altre caratteristiche
strutturali del mercato, cioè
- capacità
di influenzare le condizioni del mercato;
- fatturato
commisurato alla dimensione e al valore del mercato;
- controllo
dei mezzi di accesso agli utenti finali;
- accesso
alle risorse finanziarie
- esperienza
nella fornitura di prodotti e servizi
Relativamente
al punto a), ovvero il mercato rilevante in termini di prodotto/servizio,
la normativa nazionale e comunitaria individua quattro mercati di
riferimento:
1) mercato
dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa (allegato A,
parte 1 D.P.R. 318/97 e allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE)
2) mercato
della fornitura di linee affittate (allegato A, parte 2 D.P.R. 318/97
e allegato I, parte 2 della direttiva 97/33/CE)
3) mercato
dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile (allegato
A, parte 3, del D.P.R. 318/97 e allegato I, parte 3, della direttiva
97/33/CE)
4) mercato
nazionale dell'interconnessione con riferimento sia alle reti telefoniche
pubbliche fisse (di cui all'allegato A, parte 1, del D.P.R. 318/97
e all'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE) sia alle reti
pubbliche di telefonia mobile (di cui all'allegato A, parte 3, primo
capoverso, del D.P.R. 318/97 e allegato I, parte 3, punto 1 della
direttiva 97/33/CE)
Relativamente
al punto b), l'approccio generale (anche ai sensi delle indicazioni
del Comitato ONP) è quello di considerare l'area geografica
entro la quale l'operatore è autorizzato ad operare. La concessione
o la licenza rilasciata all'operatore costituiscono, in tal senso,
il confine di mercato di cui l'Autorità ha tenuto conto nel
procedimento di identificazione. Tale confine non coincide necessariamente
con il mercato geografico stabilito al fine di valutare i meccanismi
e i comportamenti concorrenziali, che è invece definito in
base alle condizioni di domanda e di offerta nel mercato di riferimento.
Queste ultime possono essere, tuttavia, prese in considerazione nella
valutazione delle altre condizioni strutturali di cui al punto c).
Relativamente
al punto c), l'Autorità ha considerato gli elementi strutturali
del mercato di riferimento diversi dalla quota di mercato (potere
di mercato, distribuzione dimensionale delle imprese, barriere all'entrata
e all'uscita dal mercato, ecc.), al fine di tener conto del ciclo
di vita della concorrenza e in particolare dell'attuale struttura
concorrenziale dei mercati dei servizi e delle reti di telecomunicazioni
fisse e mobili. A tale proposito è bene osservare che, mentre
il test sulla base della quota di mercato fornisce risultati quantitativi,
l'utilizzo di altri criteri di valutazione avviene proprio alla luce
dell'analisi dell'effettiva operatività dei meccanismi concorrenziali.
In tali circostanze i fattori strutturali considerati rilevanti dalla
normativa (potere di mercato, controllo dei mezzi di accesso alla
clientela, ecc.) possono assumere una pari rilevanza rispetto al solo
criterio quota di mercato detenuta da un operatore, a supporto della
stessa o, in alcuni casi, prevalere rispetto ad essa. A motivo delle
complementarietà tra la valutazione di tali fattori e l'analisi
della concorrenza, l'Autorità ha ritenuto opportuno chiedere
un parere specifico all'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato su tali criteri di valutazione. Oltre ad un parere di
carattere generale, l'Autorità ha richiesto un parere specifico
in merito all'identificazione della società Omnitel sul mercato
nazionale dell'interconnessione, mercato su cui tale società
detiene una quota di mercato inferiore al 25%, anche sulla base di
quanto previsto all'art. 1, comma 1, let. am) del D.P.R. 318/97..
3. L'iter
del procedimento di identificazione di operatori aventi notevole forza
di mercato
La determinazione
di un operatore come avente notevole forza di mercato è stata
affrontata dall'Autorità attraverso il passaggio di diversi
livelli di analisi. In particolare il percorso si è articolato
in quattro fasi fondamentali:
3.1 identificazione
del mercato rilevante sia in termini di prodotto/servizio, sia in
termini geografici;
3.2 decisione
su quale parametro utilizzare per misurare il volume complessivo
e le quote di mercato dei singoli operatori (es. ricavi, minuti
di traffico, ecc.);
3.3 calcolo
della dimensione e delle quote di mercato degli operatori nei singoli
mercati di riferimento attraverso la raccolta di dati e di informazioni
dagli operatori e sulla base di procedure trasparenti;
3.4 utilizzo
di criteri diversi dalla quota di mercato che tengano conto della
struttura del mercato e degli effetti sui meccanismi concorrenziali
in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria (art. 4, comma
3, della direttiva 97/33/CE) e nazionale (art. 1, comma 1, let.
am) del D.P.R. 318/97;
L'Autorità
nel corso del procedimento ha tenuto conto di tutti gli aspetti elencati.
Inoltre, tenuto
conto dell'evoluzione dei mercati e delle possibili variazioni degli
elementi rilevanti ai fini dell'identificazione, l'Autorità
si riserva di valutare periodicamente, e comunque con cadenza annuale,
il modificarsi del contesto generale e quindi l'eventualità
di ridefinire gli operatori con notevole forza di mercato nonché
di segmentare ulteriormente i mercati di riferimento, laddove si ritenga
necessario.
3.1 Identificazione
del mercato di riferimento in termini geografici e di prodotto/servizio
Con riferimento
al mercato geografico si è tenuto conto dell'area geografica
relativa alle concessioni e licenze rilasciate agli operatori per
operare nei mercati delle reti e dei servizi di telefonia pubblica
fissa e mobile.
Il riferimento
al mercato nazionale e non a specifiche aree geografiche appare coerente
con l'attuale grado di sviluppo della concorrenza sul mercato italiano,
che non presenta allo stato zone geografiche circoscritte con livelli
di competitività che si discostano significativamente dalla
situazione nazionale.
Sulla scelta
del mercato nazionale quale ambito geografico di riferimento per l'identificazione
da parte dell'Autorità si è espressa in modo favorevole
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale
"non ritiene vi sia ancora una differenziazione delle condizioni
concorrenziali nelle specifiche aree geografiche del Paese" (parere
N. S/328, punto 2 dell'11 agosto 1999).
In termini di
mercato di prodotto/servizio, l'Autorità ha ritenuto opportuno,
sempre in considerazione dello stato attuale di sviluppo della concorrenza,
non considerare sub-segmenti del mercato complessivo della telefonia
quali ad esempio la telefonia locale o interurbana, il servizio di
solo trasporto della voce o il valore aggiunto al servizio, il mercato
TACS o il mercato GSM, i circuiti urbani o quelli internazionali,
ecc., ma il mercato delle reti e dei servizi di telefonia fissa o
mobile e dei circuiti diretti nella loro interezza. Anche tale scelta,
che trova altresì riscontro anche nell'approccio adottato da
altre Autorità di Regolamentazione europee con processi di
liberalizzazione più avanzati, ha trovato il parere favorevole
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione
del limitato grado di differenziazione delle condizioni concorrenziali
che caratterizzano ciascun segmento di mercato (punto 3 del parere
dell'11 agosto 1999).
I mercati di riferimento
al fine dell'identificazione e in base alla definizione di cui alla
direttiva 97/33/CE e al D.P.R. 318/97 sono di seguito descritti.
3.1.1 Mercato
dei servizi/reti di telefonia fissa (allegato A, parte 1, del DPR
318/97)
1. rete telefonica
pubblica fissa la rete pubblica di telecomunicazione a commutazione
per il trasferimento tra punti di terminazione di rete in posizioni
fisse e informazioni audio nella larghezza di banda di 3,1 kHz; detta
rete supporta, tra l'altro:
- la telefonia
vocale;
- le comunicazioni
fax del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T nella
"serie-T";
- la trasmissione
di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità
minima di 2 400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T nella
"serie-V".
2. servizio telefonico
pubblico fisso la fornitura agli utenti finali in posizioni fisse
di un servizio per effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali;
può includere l'accesso ai servizi di emergenza (112), la fornitura
dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione abbonati,
la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un
servizio a condizioni speciali e/o la fornitura di opzioni speciali
per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali.
Il mercato di
riferimento è quello nazionale senza, allo stato attuale, alcuna
segmentazione geografica e di prodotto/servizio.
3.1.2 Mercato
dei sistemi di linee affittate (allegato A, parte 2, del DPR 318/97)
Per sistemi di
linee affittate si intendono le infrastrutture di telecomunicazione
che forniscono capacità di trasmissione trasparente tra punti
terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta,
cioè le funzioni di commutazione che possono essere controllate
dall'utente nell'ambito della fornitura della linea affittata.
Il mercato di
riferimento è quello nazionale senza, allo stato attuale, alcuna
segmentazione geografica e di prodotto/servizio.
3.1.3 Mercato
dei sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico (allegato A, parte
3, del DPR 318/97)
Per rete pubblica
di telefonia mobile si intende una rete telefonica pubblica in cui
i punti terminali di rete sono costituiti dall'antenna fissa cui possono
collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli
utenti mobili.
Per servizio
pubblico di telefonia mobile si intende un servizio di telefonia che
consiste, in tutto o in parte, nello stabilire radiocomunicazioni
con un utente mobile e che utilizza, in tutto o in parte, una rete
di telefonia mobile.
Il mercato di
riferimento è quello nazionale senza, allo stato attuale, alcuna
segmentazione geografica e di prodotto/servizio. Il mercato complessivo
comprende quindi l'intero mercato radiomobile indipendentemente dalla
tecnologia (TACS, GSM, DCS).
3.1.4 Mercato
nazionale dell'interconnessione
Ai fini di una
corretta individuazione del mercato dell'interconessione, sono necessarie
ulteriori specificazioni rispetto alla definizione contenuta nella
normativa, sebbene l'analisi parta necessariamente dalla definizione
della funzione di interconnessione. Ai sensi della normativa l'interconnessione
è intesa come "il collegamento fisico e logico di reti
di telecomunicazioni utilizzate dal medesimo organismo o da un altro
organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare
con gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di accedere
ai servizi offerti da un altro organismo". Da tale definizione
si evince che l'interconnessione è un servizio offerto dagli
operatori di rete sia fisse sia mobili e, pertanto, entrambe tali
categorie di operatori possono essere oggetto di indagine da parte
dell'Autorità al fine dell'identificazione di operatori aventi
notevole forza sul mercato nazionale dell'interconnessione.
L'Autorità
ritiene che il mercato nazionale dell'interconnessione possa essere
definito come il mercato dei servizi di terminazione delle chiamate,
nazionali ed internazionali, originate da reti fisse e mobili e terminate
sulle reti, fisse e mobili, degli operatori concessionari o licenziatari
in Italia.
Pertanto, al
fine di identificare la quota di mercato detenuta da ogni singolo
operatore sul mercato nazionale interconnessione (dato quindi dalla
sommatoria di tutti gli operatori sia di rete fissa che di rete mobile)
si deve tenere conto di tutte le chiamate, originate sia da reti fisse
che da reti mobili, nazionali ed internazionali, che terminano sulla
propria rete, tenendo altresì conto delle comunicazioni effettuate
sia da abbonati di altri operatori che da abbonati dell'operatore
su cui termina la chiamata (cosiddetta "interconnessione interna").
L'Autorità
ritiene infatti che, nella determinazione della quota di mercato,
l'interconnessione interna consente di definire il mercato di riferimento
in modo univoco ed indipendente rispetto ai possibili mutamenti a
cui potrebbero essere sottoposti gli attuali scenari nonché
riflette in maniera più corretta il reale potere di mercato
di un operatore. A tale riguardo non si dovrà, invece, tenere
conto, nella determinazione di tale grandezza, del traffico trasportato
per conto di altri operatori, le cui chiamate terminano sulle reti
di operatori terzi.
Anche sull'identificazione
del mercato nazionale dell'interconnessione esiste uniformità
di vedute con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(punto 4 del parere)
3.2 Parametro
utilizzato per misurare la dimensione del mercato e le quote relative
degli operatori
L'Autorità,
anche alla luce dei pareri espressi dalla DGXIII (coerente con l'impostazione
del Comitato ONP) e dall'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (punto 5 del parere dell'11 agosto 1999), ritiene i
ricavi dei servizi resi dagli operatori il parametro più appropriato
al fine di calcolare la dimensione dei mercati rilevanti di cui al
precedente paragrafo e le relative quote di mercato degli operatori.
Infatti è
opinione dell'Autorità, anche alla luce di altre esperienze
internazionali, che il criterio dei ricavi possa fornire un'attendibile
evidenza del volume di affari sviluppato da un operatore (sia con
riferimento agli abbonati, sia alla copertura di rete, sia ai volumi
di traffico) in quanto una valutazione solo su base minuti potrebbe
risultare maggiormente influenzata da fattori commerciali e strategici
(offerta di pacchetti tariffari modulati su base oraria) con il rischio
di sovrastimare, ad esempio, le quote di mercato detenute da operatori
che forniscono servizi (fissi o mobili) sul mercato locale o a particolari
segmenti di clientela a prezzi relativamente più bassi rispetto
ad all'offerta di servizi a livello nazionale.
In particolare:
- il parametro
ritenuto più appropriato ai fini della valorizzazione del
mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa e del
calcolo delle quote di mercato degli operatori è dato dai
ricavi derivanti dalla fornitura delle reti e dalla commercializzazione
dei servizi finali di telefonia;
- il parametro
ritenuto più appropriato ai fini della valorizzazione del
mercato delle linee affittate e del calcolo delle quote di mercato
degli operatori sono i ricavi derivanti dalla commercializzazione
dei sistemi e dei servizi di linee affittate;
- il parametro
ritenuto più appropriato ai fini della valorizzazione del
mercato dei servizi di comunicazione mobile e personale e del calcolo
delle relative quote di mercato sono i ricavi derivanti dalla commercializzazione
dei servizi di comunicazione mobile e personale.
Con riferimento,
infine, alla valorizzazione del mercato nazionale dell'interconnessione
e del calcolo delle quote degli operatori, sempre utilizzando il parametro
su base ricavi si è tenuto conto di:
- totale ricavi
da interconnessione di tutti gli operatori di reti pubbliche fisse
per la terminazione delle chiamate dirette ai loro abbonati al fine
del calcolo della dimensione del mercato complessivo. La terminazione
del traffico tiene conto sia del traffico originato dalla propria
rete, sia del traffico - nazionale ed internazionale - originato
da altre reti pubbliche fisse e mobili;
- totale ricavi
da interconnessione di tutti gli operatori di reti pubbliche fisse
per interconnessione di linee affittate, nazionali ed internazionali.
Inoltre, per
la valorizzazione dei ricavi da interconnessione si è ritenuto
opportuno distinguere tra:
- interconnessione
interna fissa (chiamata da abbonato di Telecom Italia ad abbonato
di Telecom Italia): il traffico di terminazione viene valorizzato
alla tariffa di interconnessione al livello più basso di
rete ovvero alle tariffe di interconnessione a livello di SGU sulla
base delle tariffe contenute nell'offerta di interconnessione di
riferimento di Telecom Italia;
- interconnessione
da fisso a mobile: il traffico di terminazione, per l'anno 1998,
è valorizzato al netto dell'access charge dovuto a Telecom
Italia per l'utilizzo della rete pubblica commutata di cui agli
art. 15 e 16 delle Convenzioni stipulate dal Ministero PT rispettivamente
con le società Omnitel Pronto Italia S.p.A. e Telecom Italia
Mobile S.p.A. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile
e suoi successivi aggiornamenti e dalle condizioni economiche stipulate
nell'ambito dei contratti di interconnessione con gli altri operatori
di rete fissa per la terminazione su rete mobile;
- interconnessione
da mobile a mobile: per la valorizzazione delle condizioni economiche
di interconnessione tra due reti mobili si considerano le condizioni
reciproche applicate tra i due operatori nel corso del 1998. Il
traffico interno (on-net) di un operatore mobile è stato
valorizzato sulla base della tariffa di roaming applicata ad altri
operatori mobili.
- interconnessione
da mobile a fisso: per la valorizzazione delle condizioni economiche
di interconnessione tra gli operatori mobili e Telecom Italia, si
è tenuto conto dell'access charge dovuto a Telecom Italia
per l'utilizzo della rete pubblica commutata di cui agli art. 15
e 16 delle Convenzioni per il periodo che va dal 1° gennaio
1998 al 25 luglio 1998; e delle tariffe di terminazione delle chiamate
su rete fissa contenute nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento
di Telecom Italia per il periodo successivo.
3.3 Raccolta
di dati e di informazioni dagli operatori per il calcolo della dimensione
e delle quote di mercato sulla base di procedure trasparenti
Al fine di calcolare
i ricavi dei singoli mercati di riferimento (dimensione) e le relative
quote di mercato degli operatori presenti su tali mercati, l'Autorità
ha utilizzato i dati disponibili in seguito alla raccolta di informazioni
dai soggetti concessionari e licenziatari operanti sul territorio
nazionale. La raccolta di tali dati è avvenuta sia sulla base
di una richiesta specifica da parte dell'Autorità in data 15
marzo 1999, sia sulla base delle informazioni trasmesse ai sensi di
quanto previsto dal D.M. 25 novembre 1997 e agli oneri contenuti nelle
rispettive concessioni e licenze.
Tutti i dati
- relativi ai mercati di riferimento di cui al paragrafo 3.1 e sulla
base dei ricavi di cui al paragrafo 3.2 - sono stati, quindi, formalmente
trasmessi all'Autorità dagli operatori presenti sul mercato
italiano. Nel presente provvedimento sono riportati solamente dati
specifici pubblicabili in quanto contenuti nei rispettivi bilanci
e relazioni annuali delle Società.
I dati utilizzati
al fine del calcolo della dimensione e delle quote di mercato fanno
riferimento all'anno 1998 (dati dell'ultimo esercizio).
Inoltre, al fine
di garantire un procedimento trasparente è stata avviata nel
mese di maggio 1999 una consultazione di tutti gli operatori concessionari
e licenziatari al fine di tener conto delle singole posizioni degli
operatori in particolare in merito alla metodologia ed ai criteri
utilizzabili per la definizione dei mercati di riferimento ed il calcolo
delle quote di mercato, oltre che all'utilizzo di ulteriori criteri
da parte dell'Autorità.
Dalla consultazione
effettuata con gli operatori, le criticità maggiori sono sorte
con riferimento ai parametri utilizzati per il calcolo delle quote
sul mercato nazionale dell'interconnessione. In tale ambito sono emersi,
infatti, pareri divergenti circa l'opportunità di includere
nella definizione e nel calcolo del mercato nazionale dell'interconnessione,
l'interconnessione interna. Anche a livello internazionale, gli approcci
adottati da altre Autorità di Regolamentazione non sono omogenei.
Mentre il documento ONP della Commissione Europea suggerisce l'inclusione
dell'interconnessione interna ed alcuni paesi quali la Francia hanno
adottato tale approccio, altri paesi quali Austria, Regno Unito, Norvegia,
Svezia hanno escluso tale tipologia di interconnessione dal calcolo
del mercato di riferimento sulla base del fatto che in tali paesi
il concetto di interconnessione viene ricondotto solo all'interconnessione
tra reti diverse. Tuttavia, si ritiene che la stessa definizione di
interconnessione nella direttiva 97/33/CE e nel D.P.R. 318/97 - riferendosi
alla possibilità per utenti di un organismo di comunicare sia
con utenti dello stesso organismo che con utenti di un altro organismo
- includa anche l'interconnessione interna nella definizione e calcolo
del mercato nazionale dell'interconnessione. Le motivazioni addotte
contro l'inclusione dell'interconnessione "on-net" nel mercato
nazionale dell'interconnessione sono riferibili principalmente alla
prospettata difficoltà di misurazione e valorizzazione dell'interconnessione
interna ed al conseguente grado di arbitrarietà e discrezionalità
nella scelta dei parametri da adottare che potrebbero alterare i risultati
dell'analisi ai fini di una corretta valutazione delle posizioni sul
mercato dei diversi operatori.
In tale ottica,
sono state fatte dall'Autorità ulteriori valutazioni escludendo
dal calcolo del mercato dell'interconnessione, l'interconnessione
interna, nonché utilizzando diversi parametri alternativi (da
un valore minimo ad un valore massimo) per la valorizzazione dell'interconnessione
interna (sia fisso-fisso che mobile-mobile). In tutti questi casi,
si è evidenziata una sostanziale neutralità dei risultati
quantitativi al variare dei criteri utilizzati.
In ogni caso,
anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha
ribadito la necessità di includere nel calcolo della dimensione
del mercato dell'interconnessione anche l'interconnessione interna
(punto 4 del parere).
L'Autorità
ha inoltre ritenuto corretto l'utilizzo del parametro dei ricavi ai
fini del calcolo della dimensione e delle quote di mercato, non condividendo
la posizione espressa dagli operatori mobili circa l'opportunità
di utilizzo del criterio dei minuti. L'Autorità ritiene, analogamente
a quanto emerge anche da confronti internazionali, che misurare il
mercato dell'interconnessione in termini di volumi di traffico non
sarebbe corretto in quanto è il "valore" attribuito
ai volumi di traffico che rappresenta il fattore critico dell'interconnessione
e che dimostra, in ultima analisi, l'esistenza di una notevole forza
di mercato (prezzi elevati).
Anche su questo
punto l'opinione dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato è in linea con quella dell'Autorità. Il
punto 5 del parere espresso, infatti, cita che "il criterio dei
ricavi rappresenta la metodologia preferibile nel caso di servizi
di telecomunicazioni, in quanto, nella maggior parte dei casi gli
operatori non offrono una prestazione omogenea in ciascun mercato,
bensì differenziano sostanzialmente l'offerta in virtù
della tipologia di clientela, del raggruppamento dei servizi in pacchetti,
nonché delle quantità vendute".
Con riferimento
alla posizione espressa da Telecom Italia e Telecom Italia Mobile
circa l'opportunità di includere all'interno del mercato dell'interconnessione,
il mercato dell'accesso locale ed il mercato dei circuiti affittati,
l'Autorità ha ritenuto tali mercati distinti dal mercato dell'interconnessione.
Infine, l'argomentazione
addotta da Telecom Italia Mobile circa la non applicabilità
del concetto di interconnessione tra la rete fissa di Telecom Italia
e le reti mobili (TIM e OPI) per il 1998, sulla base degli artt. 14
e 15 delle convenzioni GSM, non appare corretta in quanto pur vigente
un regime di titolarità della tariffa in capo ai mobili fino
al 22 dicembre 1998, non può essere messo in discussione il
fatto che alla base delle comunicazioni fisso-mobile vi sia un interconnessione
tra reti, come d'altronde richiamato agli artt. 12 e 13 delle stesse
convenzioni. A supporto, si evidenzia come anche nel caso di altri
paesi, quali la Francia, in cui vige la titolarità della tariffa
in capo agli operatori mobili, ai fini della definizione e del calcolo
del mercato nazionale dell'interconnessione, con riferimento al traffico
fisso-mobile, sono stati considerati i ricavi netti, ovvero i ricavi
percepiti dagli operatori mobili per chiamate originate dalla rete
fissa al netto di quanto corrisposto all'operatore di rete fissa.
L'elaborazione
delle informazioni sulla base delle modalità illustrate ha
portato i seguenti risultati in termini di quote dei singoli operatori
nei diversi mercati di riferimento:
-
Nel mercato
dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa, Telecom Italia
detiene una quota superiore al 90% per l'anno 1998. In tale anno,
infatti, e solo nell'ultimo semestre di tale anno, solo quattro
operatori titolari di licenza individuale hanno avviato l'attività
commerciale con quote di mercato trascurabili (inferiori all'1%).
-
Nel mercato
dei sistemi di linee affittate, la situazione si presenta simile
a quella delle reti e dei servizi pubblici di telefonia, essendo
Telecom Italia di gran lunga l'operatore dominante con quote di
mercato superiori al 90%. Anche in questo caso, si riscontra una
bassa numerosità di entranti su tale mercato con una attività
di commercializzazione dei circuiti per il 1998 estremamente limitata.
-
Nel mercato
dei sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico, sia Omnitel
Pronto Italia che Telecom Italia Mobile risultano avere, per il
1998, quote di mercato superiori al 25%. Nel 1998, inoltre risultano
essere gli unici operatori sul mercato in quanto, sebbene la licenza
al terzo operatore Wind sia stata rilasciata nel mese di agosto
1998, tale operatore ha iniziato la propria attività commerciale
solo a partire dal marzo del 1999.
-
Nel mercato
nazionale dell'interconnessione, sia Telecom Italia che Telecom
Italia Mobile risultano avere quote di mercato superiori al 25%.
Omnitel Pronto Italia detiene, invece, una quota di mercato pari
al 18%.
3.4 Utilizzo
di criteri diversi dalla quota di mercato
In base alla definizione
generale di "operatore avente notevole forza di mercato"
si presume che un operatore, i cui ricavi sono superiori al 25% dei
ricavi complessivi dei singoli mercati di riferimento come sopra determinati,
possa essere identificato dall'Autorità come avente notevole
forza di mercato e, conseguentemente, soggetto ai relativi obblighi.
L'adozione del
criterio quantitativo della quota di mercato costituisce, quindi,
un valido riferimento per l'identificazione da parte dell'Autorità,
ai sensi dell'art. 4, comma 3, della direttiva 97/33/CE e dell'art.
1, comma 1, lettera am) del D.P.R. 318/97. La stessa normativa, tuttavia,
stabilisce l'opportunità di tener conto nel procedimento di
identificazione di ulteriori criteri di valutazione di natura qualitativa.
La normativa, come delineato nel paragrafo 2, fa riferimento a caratteristiche
strutturali del mercato quali la capacità di un operatore di
influenzare le condizioni di mercato (potere di mercato), il controllo
dei mezzi di accesso agli utenti finali, il fatturato commisurato
al valore del mercato (distribuzione dimensionale sul mercato), l'accesso
alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti
e servizi.
La quota di mercato
non implica, quindi, un automatico riconoscimento della sussistenza
di una notevole forza di mercato e va valutata tenendo presente gli
ulteriori elementi strutturali del mercato.
Alcuni di tali
elementi strutturali di valutazione quali ad esempio il fatturato
in relazione alla dimensione del mercato, l'accesso alle risorse finanziarie
e l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sono chiaramente
individuabili mentre altri, quali la capacità di influenzare
il mercato e il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali,
necessitano, ai fini di una maggiore trasparenza del processo di valutazione
condotto da parte dell'Autorità, di una maggiore evidenziazione
dei criteri sottostanti.
Pertanto, con
riferimento alla capacità di influenzare il mercato, sono stati
considerati rilevanti seguenti fattori: numero di concorrenti, grado
di concentrazione del mercato, evoluzione del numero e dimensione
dei concorrenti, esistenza di barriere all'entrata ed all'uscita nel
mercato, esistenza di barriere per gli utenti al cambiamento di operatore,
grado di integrazione verticale o diversificazione degli operatori,
condizioni economiche praticate. Con riferimento invece al controllo
dei mezzi di accesso agli utenti finali è stato considerato
rilevante sia il controllo sugli utenti finali desumibile ovviamente
dal numero di abbonati diretti sia il controllo di altre risorse "scarse"
che hanno un'influenza indiretta sul numero di abbonati quali ad esempio,
nel caso degli operatori mobili, l'accesso alle frequenze oppure la
capillarità delle propria rete di distribuzione commerciale.
Come già
evidenziato, la considerazione da parte dell'Autorità degli
elementi strutturali aggiuntivi rispetto alla sola quota di mercato
può da un lato confermare la presunzione di dominanza derivante
dal superamento della soglia del 25% o, in alcuni casi, portare a
valutazioni diverse. L'Autorità ha pertanto per ognuno dei
mercati di riferimento e degli operatori potenzialmente oggetto di
notifica valutato l'impatto di tali elementi strutturali.
3.4.1 Valutazione
della posizione della società Telecom Italia nel mercato delle
reti e servizi di telefonia fissa, nel mercato dei sistemi di linee
affittate e nel mercato dell'interconnessione
A tale proposito,
in relazione all'identificazione e conseguente notifica alla Commissione
della società Telecom Italia quale operatore avente notevole
forza sui mercati delle reti e dei servizi di telefonia pubblica e
delle linee affittate, è da rilevare che - sebbene l'apertura
alla concorrenza e la conseguente entrata di nuovi operatori su tali
mercati abbia come data di avvio il 1° gennaio 1998 (con riferimento
alle linee affittate la data formale risale, ai sensi della normativa
comunitaria, al 1° luglio 1996) - le condizioni strutturali del
mercato italiano e il relativo grado di concorrenzialità non
sono mutati sostanzialmente dal 1997 al 1998. Si riscontrano, quindi,
al 31 dicembre 1998 gli stessi elementi in termini di potere di mercato,
capacità di accesso alla clientela, dotazione di vantaggi di
capitale e di risorse finanziarie, livello di concentrazione e distribuzione
dimensionale rilevati nella determina del Ministero delle Comunicazioni
del 3 aprile 1998 e di cui ai punti 8 e 9. Tale considerazione è
ulteriormente rafforzata dal parere dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato dell'11 agosto 1999 all'Autorità
che al punto 9 ribadisce che "Telecom Italia, oltre a detenere
quote di mercato molto significative, mantiene ancora una notevole
capacità di determinare le condizioni di mercato soprattutto
in ragione della sua precedente posizione di operatore monopolista
di telecomunicazioni, nonché del suo attuale ruolo di unico
fornitore del servizio universale a livello nazionale".
Anche sul mercato
nazionale di interconnessione, la situazione risulta simile. Il gran
numero di abbonati, la capacità di determinare le condizioni
economiche di interconnessione sulla base dei propri costi di rete,
l'utilizzo dell'interconnessione alla rete di Telecom Italia da parte
di tutti gli operatori entranti a motivi dell'ancora limitata presenza
di infrastrutture alternative, rafforzano la posizione dell'operatore
ex monopolista e costituiscono elementi a supporto dell'identificazione
da parte dell'Autorità.
3.4.2 Valutazione
della posizione delle società Telecom Italia Mobile ed Omnitel
Pronto Italia nel mercato dei sistemi di comunicazione mobile ad uso
pubblico
Con riferimento
alla società Telecom Italia Mobile non vi sono dubbi che tale
operatore presenta tutti i presupposti necessari al fine dell'identificazione
quale operatore avente notevole forza sul mercato dei servizi di comunicazione
mobile e personale. TIM detiene nel 1998 una quota del 70% in termini
di ricavi (9.178 Md di lire) sul mercato dei servizi (considerando
il totale TACS+GSM). Tale quota di mercato è confermata anche
tenendo conto del numero di abbonamenti TACS + GSM (3,564 milioni
+ 10,735 milioni per un totale di 14,299 milioni di abbonamenti).
TIM ha confermato nel 1998, e nel primo semestre 1999, la propria
leadership sul mercato italiano dei servizi di comunicazione mobile,
registrando un considerevole risultato in termini di incremento netto
(la quota TIM sul mercato degli incrementi netti risulta, infatti,
pari per il 1998 al 57%) e dimostrando forti capacità di accesso
alla clientela.
Sempre con riferimento
al mercato dei servizi nazionali di comunicazione mobile, è
inoltre da rilevare come la posizione della società Omnitel
Pronto Italia sia estremamente variata rispetto al 31 dicembre 1997.
Tale cambiamento è riconosciuto dalla stessa Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato che afferma al punto 10 del
parere dell'11 agosto 1999 che la società Omnitel "ha
conseguito un sostanziale rafforzamento della propria posizione di
mercato, sia a seguito della crescita degli abbonati sia in merito
all'incremento della redditività delle attività svolte".
Il 1998, evidenzia sia una notevole crescita dei ricavi dei servizi
mobili di Omnitel (pari nel 1998 a 3.951 miliardi di lire e con un
incremento del 163% rispetto al 1997) che ha portato la società
al raggiungimento della quota del 30% sul mercato complessivo; sia
un aumento rilevante in termini di clientela (da 2,4 milioni di linee
nel 1997 a 6,2 milioni di linee nel 1998 con un incremento del 152%).
Anche la capacità di crescita delle nuove acquisizioni nette
di clienti (43% della quota di mercato contro il 33% del 1997) mostra
la rilevante capacità di penetrazione del mercato della società
nel corso del 1998.
Con riferimento
alle condizioni di accesso alla clientela e alle risorse assume particolare
rilevanza la dotazione di risorse scarse quali le frequenze. Nello
spettro di frequenze a 900 Mhz, la disponibilità di risorse
è pari per Omnitel a: 8.2 Mhz sul territorio nazionale fuori
dalle 16 principali aree urbane (41 canali come per TIM) + 1.8 Mhz
nelle 16 maggiori città italiane (50 canali radio all'interno
delle principali aree urbane), contro i 2.8 Mhz per TIM. Il rapporto
tra numero di clienti GSM e Mhz disponibili è pari per il 1998
a 618.900 (contro i 962.000 di TIM). Omnitel ha, inoltre a disposizione
ulteriori 4.8 Mhz nella banda 1800 (stessa allocazione per TIM) in
seguito all'accordo tra operatori mobili e Ministero della Difesa
finalizzato ad anticipare i termini di disponibilità di spettro
previsti dal D.M. 26 marzo 1998 al fine della gara del quarto operatore
(si veda delibera dell'Autorità n. 20/99). Seppure il problema
della disponibilità di frequenze appare rilevante sul mercato
italiano, soprattutto a ragione del forte sviluppo della telefonia
mobile, la società Omnitel presenta una situazione di rilievo
in termini di dotazione di risorse del tutto comparabile a quella
di TIM.
Sempre con riferimento
alle condizioni di accesso alla clientela ulteriore elemento rafforzativo
dell'opportunità di identificare Omnitel quale operatore con
notevole forza sul mercato dei servizi di comunicazione mobile è
data sia dalle capacità organizzative sia dalle disponibilità
finanziarie allocate alle proprie attività commerciali. In
particolare si segnalano il potenziamento della rete distributiva
commerciale (2.300 rivenditori autorizzati nel 1998, +10% rispetto
al 1997 e forte sviluppo della catena di franchising) e le ingenti
spese in attività pubblicitarie (per un ammontare di costi
pubblicitari pari nel 1998 a 158 miliardi, +10% rispetto al 1997).
Tale considerazione relativamente ai mezzi di accesso agli utenti
finali è messa in evidenza dalla stessa Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato che al punto 15 del parere dell'11
agosto 1999 rileva come "Omnitel abbia avuto modo di maturare
una rilevante esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul
mercato, pur avendo essa lanciato il proprio servizio commerciale
GSM solo nel dicembre 1995", ribadendo la variazione della posizione
della società sul mercato dei servizi mobili nel 1998 rispetto
a quella del 1997.
3.4.3 Valutazione
della posizione della società Telecom Italia Mobile ed Omnitel
Pronto Italia nel mercato nazionale dell'interconnessione
L'Autorità
ritiene che esistano i presupposti necessari per l''identificazione
degli operatori TIM e OPI quali aventi notevole forza di mercato sul
mercato dei servizi di interconnessione alla luce di considerazioni
che vanno al di là del solo criterio della quota di mercato.
Anche in relazione
a quanto già evidenziato con riferimento al mercato dei sistemi
e dei servizi di comunicazione mobile, la ragione principale di tale
conclusione deriva dall'analisi del mercato della telefonia mobile
nel 1998 e delle dinamiche di crescita nel 1999 in Italia; analisi
che evidenzia la crescente rilevanza di tale mercato sul mercato complessivo
delle telecomunicazioni e di conseguenza un peso crescente dell'interconnessione
verso tali reti.
Il tasso medio
annuo di crescita dei servizi mobili in Italia è stato pari
- in valore e per il periodo 1995-98 - al 33%, rispetto ad una crescita
media annua dell'intero mercato dei servizi di telecomunicazione pari
per lo stesso periodo al 7.2%.
Il peso percentuale
del fatturato dei servizi mobili rispetto al mercato complessivo dei
servizi di telecomunicazioni è passato dal 12.5% nel 1995 al
24% nel 1998.
In termini di
penetrazione del servizio il trend di crescita dei servizi mobili
risulta ancora più incisivo: il numero di abbonati rispetto
alla popolazione è, infatti, passato da un valore del 6.9%
nel 1995 ad un valore del 35.5% nel 1998. Tale tendenza è,
inoltre, eccezionale rispetto ai principali paesi europei se valutata
rispetto all'andamento degli indici di penetrazione dei servizi di
telecomunicazione nel complesso. In Italia, infatti, a differenza
dei principali paesi europei, il tasso di diffusione tra la popolazione
degli abbonati alla telefonia mobile mostra un allineamento a quello
degli abbonati al servizio di telefonia fissa. Nel 1998 l'indice di
penetrazione del servizio di telefonia fissa (% di linee telefoniche
principali sulla popolazione) è pari al 45% mentre quello mobile
è pari al 35.5%; il tasso di crescita degli abbonati nel 1998
rispetto all'anno precedente è pari al 3.3% per la telefonia
fissa e al 55.6% per la telefonia mobile e le tendenze mostrano un
ulteriore incremento di quest'ultima nei primi mesi del 1999 rispetto
al corrispondente periodo del 1998. Rispetto al mercato della telefonia
fissa, il livello di penetrazione dei servizi mobili è ulteriormente
aumentato nei primi mesi del 1999 fino a determinare l'allineamento
al livello dei servizi di telefonia fissa nel mese di giugno 1999.
Tale crescita
si concentra sui due operatori mobili TIM e OPI rafforzati dal ritardo
sul mercato italiano, rispetto ai principali paesi europei, dell'entrata
di nuovi operatori sul mercato e della diffusione della tecnologia
digitale GSM 1800 Mhz che ha visto il suo avvio commerciale solo nel
1999.
L'Italia, con
oltre 20 milioni di clienti, è nel 1998 il primo mercato in
Europa in termini dimensionali. Le società TIM e Omnitel ricoprono
i primi due posti nella classifica europea delle imprese di telefonia
mobile, inoltre il tasso di crescita dei clienti Omnitel (superiore
al 150% nel 1998 rispetto all'anno precedente) pone la società
fra quelle a crescita più rapida.
Partendo dalla
constatazione di questo eccezionale sviluppo e, alla luce della posizione
attuale dei due principali operatori con particolare riguardo al forte
grado di concentrazione del settore, l'Autorità ha ritenuto
opportuno approfondire l'analisi dell'identificazione sul mercato
dell'interconnessione non solo dell'operatore di rete fissa Telecom
Italia, ma anche dei due operatori di reti mobili.
In particolare,
con riferimento agli elementi strutturali di valutazione diversi dalla
quota di mercato e specificati dalla normativa, l'Autorità
ha ritenuto rilevanti tali fattori ai fini dell'identificazione degli
operatori mobili TIM e Omnitel come aventi notevole forza di mercato
sul mercato dell'interconnessione. Su tale aspetto, l'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso un parere favorevole
da una parte ritenendo validabile la valutazione dei criteri diversi
dalla quota di mercato (punti 13, 14 e 15 del parere dell'11 agosto
1999); dall'altra auspicando l'introduzione di una maggiore regolamentazione
al fine di garantire un corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali
(punti 17 e 18 del parere).
I fattori di
mercato considerati rilevanti dall'Autorità ai fini dell'identificazione
nel mercato di riferimento hanno tenuto conto di numerosi elementi
e in particolare dei loro effetti su una struttura "idealmente"
concorrenziale.
Come visto, il
mercato italiano della telefonia mobile registra tassi di crescita
elevati e il suo peso rispetto al mercato complessivo delle telecomunicazioni
risulta crescente. Indipendentemente da un maggior intervento della
regolamentazione (che si riscontra in tutti i paesi europei), quindi,
è presumibile che tale trend di crescita degli operatori mobili
in termini di clientela e ricavi continui nell'immediato futuro.
E' opportuno
altresì evidenziare che il servizio di terminazione è
in generale rigido rispetto alle variazioni di prezzo in quanto tale
servizio si configura quale "bottleneck facility" (non si
può che chiamare quel numero per raggiungere il cliente). Il
servizio di terminazione rappresenta, quindi, un mercato in cui le
condizioni di domanda e offerta sono del tutto sbilanciate a favore
della seconda. La forte crescita della clientela mobile, aumentando
il numero di chiamate destinate a quest'ultima, aumenta la rilevanza
del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali e aumenta altresì
la capacità di influenzare - seppure indirettamente - le condizioni
praticate ai clienti di altri operatori.
Sul mercato italiano
dell'interconnessione, la terminazione su reti mobili, inoltre, presenta
alcune caratteristiche specifiche:
a) il potere
di mercato dei due principali operatori è ancora elevato
- nonostante l'entrata commerciale del terzo operatore e l'entrata
formale del quarto - soprattutto in assenza di portabilità
del numero. Nel corso del 1999 non sembra plausibile una riduzione
significativa delle quote di clientela dei due operatori principali
a vantaggio dei nuovi entranti;
b) la crescente
diffusione della telefonia mobile sia in termini di abbonati che
in termini di minuti di traffico fa presupporre non solo un crescente
effetto di sostituzione rispetto alla telefonia fissa, ma soprattutto
un aumento nel numero di chiamate terminate su rete mobile originate
da altre reti, sia fisse che mobili. Gli effetti dei meccanismi
concorrenziali nel mercato delle chiamate uscenti sono, tuttavia,
maggiormente percepiti dalla clientela e questo fattore può
comportare possibili comportamenti distorsivi degli operatori mobili
sul mercato delle chiamate entranti;
c) l'elevata
diffusione di servizi con carte pre-pagate, il cui segmento di clientela
è maggiormente sensibile al fattore prezzo e al tempo stesso
caratterizzato da un maggior numero di chiamate entranti rispetto
a quelle uscenti. Le caratteristiche di tali servizi possono penalizzare,
anche sulla base di quanto contenuto al punto b), tale categoria
di clientela.
Il potere di mercato
degli operatori e la specifica posizione sul mercato dei servizi finali
può incentivare comportamenti distorsivi con riferimento all'offerta
di servizi di interconnessione di terminazione sulle proprie reti,
avendo effetti sia in termini di discriminazione della clientela,
sia di meccanismi di sussidiazione incrociata tra chiamate entranti
e chiamate uscenti.
Alla luce di
tali considerazioni, l'Autorità ha valutato con particolare
attenzione la posizione delle società Telecom Italia Mobile
ed Omnitel Pronto Italia con riferimento alla capacità di influenzare
il mercato ed al controllo dei mezzi di accesso alla clientela finale.
Il mercato dei
sistemi mobili presenta una struttura fortemente oligopolistica con
un elevato grado di concentrazione derivante dalla presenza di barriere
all'entrata rappresentate dalla necessità di utilizzo di risorse
scarse quali le frequenze. La carenza di risorse, quali le frequenze,
ha di fatto comportato una struttura di mercato, che benchè
aperto alla concorrenza fosse di fatto condizionato dalla gradualità
del rilascio di licenze mobili in relazione all'effettiva disponibilità
di risorse sul territorio. Tale ritardo nel rilascio di nuove licenze
mobili ha elevato il livello di concentrazione del mercato al crescere
della dimensione dello stesso e, dati i rilevanti tassi di crescita
dei servizi mobili sul mercato italiano, ha consentito un forte consolidamento
delle posizioni dei due principali operatori.
Anche alla luce
del recente ingresso sul mercato dei sistemi e dei servizi di comunicazione
mobile di due nuovi operatori (di cui solamente uno da un punto di
vista commerciale), inoltre, l'Autorità non ritiene plausibile
che il livello di concentrazione del mercato possa diminuire in maniera
significativa nel breve-medio termine, anche a causa dell'attuale
assenza di forme maggiormente favorevoli al cambiamento di operatore
quali la disponibilità del servizio di portabilità del
numero. Inoltre, con riferimento all'interconnessione è da
evidenziare come il peso di un operatore su tale mercato cresca in
relazione al livello di copertura della propria rete e alla graduale
riduzione dell'utilizzo del roaming. E', quindi, valutabile che per
il prossimo futuro rimanga elevato il livello di concentrazione sul
mercato dell'interconnessione.
I vantaggi in
termini di costo degli operatori TIM e Omnitel derivanti dall'estensione
della rete sul territorio e dalla copertura radioelettrica (numerosità
e distribuzione di BTS e MSC) potrebbero non riflettersi adeguatamente
sulle condizioni di offerta ai consumatori, in assenza di un intervento
di controllo preventivo della regolamentazione. In particolare da
una parte potrebbe generarsi un effetto di discriminazione della clientela
entrante rispetto a quella uscente (forme non giustificate di mutualità);
dall'altra potrebbe generarsi un effetto di differenziazione delle
condizioni di offerta alla clientela uscente tali da generare forme
di discriminazione derivanti dal potere di mercato. In quest'ultimo
caso, è da rilevare che Omnitel è operatore sia di servizi
di telefonia mobile sia di servizi di telefonia fissa, condizione
che ne aumenta la capacità di influenzare le condizioni del
mercato, anche attraverso l'interconnessione offerta ad operatori
concorrenti rispetto alle condizioni interne.
Riguardo le dinamiche
di breve-medio termine, l'aumento del volume di traffico e l'ampliamento
della gamma dei servizi indotto da una parte dall'evoluzione della
convergenza tecnologica, dall'altra dall'aumento del numero di operatori
di reti e servizi di comunicazione fissa, porta in prospettiva a stimare
un aumento della terminazione verso reti mobili. Date tali dinamiche
del mercato complessivo delle telecomunicazioni e a fronte del potere
di mercato di TIM e Omnitel sul mercato dei servizi di terminazione
sulle rispettive reti, le posizioni negoziali delle parti nell'ambito
degli accordi di interconnessione possono risultare sbilanciate a
favore dei due operatori mobili. Un'azione preventiva sugli operatori
in posizione dominante da parte dell'Autorità può in
tal senso limitare le problematiche di contenzioso in materia di interconnessione
anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 della direttiva 97/33/CE.
In sostanza,
al crescere del peso dei sistemi di comunicazione mobile sul totale
del mercato dei servizi di telecomunicazione e quindi sulla spesa
dei consumi telefonici, potranno risultare opportune forme di regolamentazione
che consentano di limitare i potenziali effetti distorsivi derivanti
da situazioni di oligopolio.
Alla luce di tali
considerazioni, l'Autorità ritiene che la valutazione degli
elementi strutturali aggiuntivi previsti dalla normativa nell'identificazione
degli operatori aventi notevole forza di mercato, porti a confermare
la posizione dominante della società Telecom Italia Mobile
già rilevata anche sulla base del superamento della soglia
del 25% e porti a ritenere, anche in seguito al parere positivo espresso
dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera am) del D.P.R. 318/97, che la società
Omnitel Pronto Italia detenga una posizione dominante sul mercato
nazionale dell'interconnessione anche se la quota di mercato rilevata
a fine 1998 era inferiore a tale soglia. In proposito, infine, occorre
rilevare che i trend di crescita del mercato mobile ed in particolare
della società Omnitel Pronto Italia in termini di abbonati
e ricavi rilevati nei primi 6 mesi del 1999, inducono a ritenere che
la quota di mercato di tale operatore nel mercato nazionale dell'interconnessione
sia ulteriormente aumentata rispetto al dicembre 1998.