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L’AUTORITA’
NELLA riunione della Commissione per i Servizi e Prodotti
del 22 giugno 2000;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, sull’istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni
per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2000;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
SENTITO il Coordinamento nazionale dei Comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi;
EFFETTUATE le audizioni con le associazioni maggiormente
rappresentative dell’emittenza radiotelevisiva;
UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi,
relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
TITOLO I
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Emittenti radiofoniche e televisive nazionali
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento reca disposizioni intese
ad assicurare l’applicazione della disciplina prevista dalla legge 22
febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica e di parità
di accesso ai mezzi di informazione, nei periodi non elettorali.
2. Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento,
le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna
come un ambito regionale distinto.
Articolo 2
Riparto degli spazi per la comunicazione
politica
1. Nei periodi in cui non sono in corso campagne elettorali
o referendarie di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale dedica
alla comunicazione politica, nelle forme previste dall’articolo 2, comma
3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, – tribune politiche, dibattiti,
tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici,
confronti, interviste e ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere
rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche – un complesso
di spazi ripartito in modo da assicurare con imparzialità ed
equità – nell’arco di un trimestre – l’accesso a tutti i soggetti
politici nonché la parità di condizioni nell’esposizione
delle proprie opinioni e posizioni politiche.
2. Ai fini del presente provvedimento, i soggetti politici
di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono individuati come segue:
a) per le trasmissioni riferite a temi di interesse
nazionale:
1) le forze politiche che costituiscono un autonomo
gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
2) le forze politiche, che, pur non costituendo
un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale,
abbiano eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al
Parlamento europeo;
b) per le trasmissioni riferite a temi di
interesse locale:
1) le forze politiche che costituiscono un
autonomo gruppo consiliare nelle assemblee regionali, provinciali
o comunali.
3. I soggetti politici partecipano alle trasmissioni
in ragione del proprio consenso elettorale e, ove concordato, anche
attraverso rappresentanti delle comuni coalizioni di riferimento. In
tale caso lo spazio delle coalizioni sarà dato dalla somma degli
spazi delle diverse componenti della coalizione.
4. Nel rispetto delle precedenti disposizioni possono
partecipare alle trasmissioni di comunicazione politica anche soggetti
diversi da quelli indicati tenendo conto della esigenza di tutelare
il pluralismo nelle sue varie accezioni, oltre alle minoranze linguistiche
indicate dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999 n. 482, e ai Comitati
Promotori di referendum abrogativi ai sensi dell’articolo 75
della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l’Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente
accertato la legittimità, ai sensi dell’articolo 32, sesto comma,
della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei referendum
promossi ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, limitatamente
alle richieste delle quali l’Ufficio centrale abbia definitivamente
accertato la legittimità, ai sensi dell’articolo 12 della medesima
legge 25 maggio 1970, n. 352.
5. Le emittenti, tenuto conto della specificità
di quelle radiofoniche e di quelle televisive, inseriscono nei loro
palinsesti le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma
3, articolo 2 della legge del 22 febbraio 2000, n.28, raccordandole
alle caratteristiche editoriali proprie delle diverse emittenti.
6. La durata complessiva trimestrale degli spazi deve
esaurire un ciclo compiuto di comunicazione politica realizzando una
equilibrata ripartizione degli spazi nelle diverse trasmissioni. La
collocazione delle diverse trasmissioni, è determinata dalle
emittenti televisive all’interno della fascia oraria compresa tra le
ore 07.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. Per le emittenti radiofoniche
la fascia predetta si estende dalle ore 05.00 alle ore 02.00 del giorno
successivo.
7. In ogni caso l’ambito trimestrale di riferimento
della presente disciplina, si intende sospeso quando ricorrono le condizioni
previste dall’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
8. L’individuazione delle persone che partecipano gratuitamente
alle trasmissioni tiene conto, per quanto possibile, dell’esigenza di
garantire pari opportunità tra uomini e donne.
Articolo 3
Modalità di trasmissione dei messaggi
politici autogestiti gratuiti
1. Le singole emittenti radiofoniche e televisive nazionali
private possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti
gratuiti, la cui durata complessiva non può superare, ogni settimana,
il 25% del tempo effettivamente dedicato, nella stessa settimana e nelle
stesse fasce orarie, ai programmi di comunicazione politica.
2. Tali spazi sono offerti, in condizioni di parità
di trattamento, ai soggetti rappresentati negli organi di cui alle consultazioni
elettorali previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio
2000, n. 28 secondo le seguenti modalità:
a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito,
sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente
alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica,
e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti
per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le
emittenti radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere altri
programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino
a un massimo di due per ogni giornata di programmazione;
c) i messaggi non sono computati nel calcolo
dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) ciascun messaggio può essere
trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
e) nessun soggetto politico può diffondere
più di un messaggio nel medesimo contenitore;
f) gli spazi spettanti ad un soggetto politico
e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico;
g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio
autogestito gratuito" e l'indicazione del soggetto committente.
3. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici
autogestiti:
a) comunicano, anche a mezzo telefax, con
almeno quindici giorni di anticipo all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori
e le richieste dei soggetti politici interessati a trasmettere messaggi
autogestiti nell’arco di un trimestre nonché la programmazione
delle trasmissioni di comunicazione politica con l'indicazione
dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da
essi rappresentato previsti nel periodo trimestrale di riferimento;
b) assegnano gli spazi per i messaggi all'interno
dei singoli contenitori previsti per il trimestre, secondo un criterio
di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore
a partire dal primo giorno di ogni mese.
Capo II
Emittenti radiofoniche e televisive locali
Articolo 4
Riparto degli spazi per la comunicazione
politica
1.Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che
intendono trasmettere programmi di comunicazione politica si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 2.
Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento
1. Le emittenti radiotelevisive locali trasmettono esclusivamente
messaggi politici autogestiti a pagamento.
2. Le emittenti che intendono trasmettere i suddetti
messaggi devono preventivamente stabilire gli spazi di comunicazione
politica gratuiti di cui al predetto articolo 4. Il tempo complessivamente
destinato alla trasmissione degli spazi di comunicazione politica gratuiti
deve essere di norma pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi.
Le emittenti radiotelevisive praticano, ai fini della trasmissione di
messaggi politici autogestiti a pagamento, uno sconto del 50% sulle
tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari messi in onda
nelle stesse fasce orarie.
3. Nessun soggetto politico può diffondere più
di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima
emittente.
4. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici
autogestiti osservano le seguenti modalità:
a) gli spazi per i messaggi sono offerti in
condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici di
cui all’articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito
dai soggetti politici e devono avere una durata sufficiente alla motivata
esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque
compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri
programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino
a un massimo di quattro per ogni giornata di programmazione;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo
dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso
una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere
più di un messaggio nel medesimo contenitore;
g) gli spazi spettanti ad un soggetto politico
e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico;
h) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio
autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente.
5. Le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici
autogestiti a pagamento comunicano, con almeno quindici giorni di anticipo,
ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti,
ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione
nel palinsesto dei contenitori e i relativi programmi di comunicazione
politica con l'indicazione dei partecipanti e con la specificazione
del soggetto politico da essi rappresentato previsti nel periodo trimestrale
di riferimento. Qualora più soggetti politici richiedano la trasmissione
di messaggi politici autogestiti a pagamento nella stessa fascia oraria,
l’emittente effettuerà il sorteggio per la collocazione dei diversi
messaggi politici autogestiti a pagamento all’interno del contenitore
previsto per quella fascia oraria.
Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 6
Circuiti
1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti
locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate,
ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il
consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le
singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto
delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo primo
del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti
autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo
38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente atto la definizione di circuito
nazionale si determina con riferimento all’art. 3, comma 5, della Legge
31 luglio 1997, n. 249.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito,
per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per
le emittenti locali dal capo secondo del presente titolo.
Articolo 7
Imprese radiofoniche di partiti politici
1. In conformità a quanto disposto dall’articolo
6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi
primo e secondo del presente titolo non si applicano alle imprese di
radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito
politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo
11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è
comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di
spazi per messaggi autogestiti
TITOLO II
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 8
Criteri per la realizzazione di sondaggi
politici
1. Nei periodi non elettorali la diffusione o pubblicazione
integrale o parziale dei risultati dei sondaggi deve essere obbligatoriamente
corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante
e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali è
responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l'acquirente;
c) i criteri seguiti per la formazione del
campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo"
o "sondaggio non rappresentativo";
d) il metodo di raccolta delle informazioni
e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e l'universo
di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte
o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti
ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto
a ciascuna domanda;
h) la data in cui è stato realizzato
il sondaggio.
2. I sondaggi di cui al comma 1, inoltre, possono essere
diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente,
nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di
cui al medesimo comma 2, sull’apposito sito Internet del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio
2000 n. 28;
3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi
a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre
evidenziata con apposito riquadro.
4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi
sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui
al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito
sottotitolo a scorrimento.
5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei
sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 1 è letta ai
radioascoltatori.
TITOLO III
VIGILANZA E CONTENZIOSO
Articolo 9
Compiti dei comitati regionali per le
comunicazioni
1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove
questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi, compresi quelli delle province autonome, assolvono,
nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, i seguenti compiti:
a) trasmettono, anche a mezzo telefax, all'Autorità
le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere
messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto
dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, le loro eventuali variazioni
e i relativi programmi di comunicazione politica, con l’indicazione
dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da
essi rappresentato;
b) vigilano sulla corretta ed uniforme applicazione
della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle
emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la
concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale. A tale
scopo le emittenti sono tenute a inviare le registrazioni, eventualmente
richieste dai comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi
non siano stati ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, su formato standard;
c) accertano le eventuali violazioni, trasmettono
i relativi atti e formulano le conseguenti proposte all'Autorità
per i provvedimenti di competenza di quest'ultima;
d) adottano con tempestività, anche
su richiesta dei soggetti interessati, iniziative di mediazione e
composizione delle controversie in ordine alla applicazione delle
disposizioni di legge in sede locale.
Articolo 10
Accertamenti e controlli
1. In caso di accertamento di violazioni delle disposizioni
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il
presente atto l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di
comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici
che siano stati direttamente danneggiati e, se del caso, adotta ulteriori
provvedimenti d’urgenza che ritiene necessari al fine di ripristinare
l’equilibrio nell’accesso alla comunicazione politica, verifica il rispetto
dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, e può adottare tempestivamente,
anche su richiesta dei soggetti interessati, iniziative di mediazione
e composizione delle controversie in ordine alla applicazione delle
disposizioni di legge.
2. In caso di denuncia da parte di soggetti politici
interessati, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
accertata preliminarmente la procedibilità della denuncia stessa,
provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti
le emittenti radiotelevisive nazionali, avvalendosi, ove occorra, per
acquisizioni documentali e notifiche urgenti, del nucleo della Guardia
di Finanza istituito presso l'Autorità. Analogamente avviene
per le violazioni riscontrate d’ufficio dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, attraverso il monitoraggio delle emittenti
radiotelevisive nazionali. I procedimenti riguardanti le emittenti locali
sono istruiti dai competenti comitati regionali per le comunicazioni
ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi, che – compiuti gli opportuni accertamenti
ed effettuata una prima verifica sulla procedibilità e la fondatezza
delle denunce pervenute e dopo aver effettuato un tentativo di conciliazione
tra le parti – formulano le relative proposte all'Autorità comunicando
anche l’eventuale provvedimento di archiviazione.
3. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per
le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi.
Articolo 11
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento diviene efficace con la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Roma, 22 giugno 2000
| IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Sangiorgi |
Enzo Cheli |
| IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE |
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Adriano Soi
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