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Del. 335/03/CONS
Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS

Legge 241/90
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Delibera n. 217/01/CONS

Regolamento concernente l’accesso ai documenti

Pubblicata su questo Sito in data 31/05/2001
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
20 giugno 2001, n. 141

     Articolo 1       Allegato A


L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2001;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni approvate con delibera n.61/01 del 25 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.69 del 23 marzo 2001;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed, in particolare, l’articolo 4;

RITENUTA la necessità di dare attuazione alle disposizioni in materia di accesso ed, in particolare, alle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

UDITA la relazione del commissario Prof. Silvio Traversa

DELIBERA

Art.1

  1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità .

  2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

  3. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

Napoli, 24 maggio 2001

IL COMMISSARIO RELATORE

IL PRESIDENTE

Silvio Traversa

Enzo Cheli

IL SEGRETARIO GENERALE

 

Antonio Catricalà

 

 

Allegato A

Art.1

  1. Ai fini del presente regolamento si intende:

    1. per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249;

    2. per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

    3. per Consiglio, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

    4. per Commissioni, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti;

    5. per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni, approvate con delibera n. 61/01 del 25 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 2001;

    6. per bollettino, il bollettino di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 2

  1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il Consiglio. Nella richiesta sono indicati specificamente i documenti per i quali è richiesto l’accesso.

  2. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su iniziativa di questi, altro funzionario appartenente all’unità organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.

  3. Il diritto di accesso ai documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese è esercitato esclusivamente tramite la visione di tali documenti, nei soli limiti in cui ciò sia necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del soggetto istante. Le unità organizzative adottano tutti i necessari accorgimenti per salvaguardare l'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate non siano divulgate.

  4. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso.

  5. Il differimento dell'accesso ai documenti può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'Autorità in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento ne indica la durata .

  6. Per ciascun procedimento, a cura dell’ufficio competente, è predisposto un apposito indice analitico dei documenti, con l’indicazione di quelli classificati come riservati o secretati e del relativo contenuto.

Art. 3

  1. I soggetti che intendono sottrarre all’accesso le informazioni fornite presentano all’unità organizzativa competente un’apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

  2. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l’eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1.

  3. Il mancato accertamento non preclude ai terzi l’esercizio del proprio diritto di accesso. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, o in caso di accertamento negativo in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza di cui al comma 2, l’ufficio comunica l’avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza.

Art. 4

  1. Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all’art.2, comma 4:

    1. le note, le proposte ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti;

    2. gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive;

    3. gli atti e i documenti concernenti l’attività di segnalazione al Governo, ai sensi dell’art.1, comma 6, lettera c), n.1), della legge;.

    4. i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Autorità e siano in questi ultimi richiamati;

    5. gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell’Autorità;

    6. i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni;

    7. gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative.

  2. I documenti formati dall’Autorità o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.

  3. Sono sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

  4. L’accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all’emanazione di una decisione di avvio dell’istruttoria o di archiviazione.

  5. Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità organizzative di accesso alla sede dell’Autorità e i costi di riproduzione della documentazione.

  6. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

    1. rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;

    2. elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

    3. documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

    4. documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;

    5. documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente;

    6. documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all'esaurimento del relativo iter, nonché monitori e cautelari, e la documentazione concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

    7. documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;

    8. documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa.

  7. In caso di dubbio fra possibili interpretazioni delle disposizioni che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, le unità organizzative uniformano la propria azione ai principi di trasparenza, partecipazione e pari opportunità di tutela.