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L'AUTORITA'
NELLA sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2001; VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma
9; VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche
ed integrazioni approvate con delibera n.61/01 del 25 gennaio 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.69 del 23 marzo 2001; VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed, in particolare,
l’articolo 4; RITENUTA la necessità di dare attuazione alle
disposizioni in materia di accesso ed, in particolare, alle disposizioni
di cui all’articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato
dall’art. 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265; UDITA la relazione del commissario Prof. Silvio Traversa DELIBERA Art.1
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L’Autorità adotta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge
31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente l’accesso ai documenti
formati o stabilmente detenuti dall'Autorità . -
Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’allegato
A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità. Napoli, 24 maggio 2001
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IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
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Silvio Traversa |
Enzo Cheli |
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IL SEGRETARIO GENERALE |
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Antonio Catricalà |
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Allegato AArt.1
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Ai fini del presente regolamento si intende:
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per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249; -
per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni; -
per Consiglio, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni; -
per Commissioni, la Commissione per le infrastrutture e le reti
e la Commissione per i servizi e i prodotti; -
per unità organizzative, le unità organizzative
di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato
con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998,
e le successive modifiche ed integrazioni, approvate con delibera
n. 61/01 del 25 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 2001; -
per bollettino, il bollettino di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 14 novembre 1995, n. 481. Art. 2
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Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto
di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità
mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile
del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il Consiglio.
Nella richiesta sono indicati specificamente i documenti per i quali
è richiesto l’accesso. -
Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o,
su iniziativa di questi, altro funzionario appartenente all’unità
organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente. -
Il diritto di accesso ai documenti contenenti informazioni riservate
di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative
a persone ed imprese è esercitato esclusivamente tramite la
visione di tali documenti, nei soli limiti in cui ciò sia necessario
per curare o difendere gli interessi giuridici del soggetto istante.
Le unità organizzative adottano tutti i necessari accorgimenti
per salvaguardare l'interesse delle persone e delle imprese a che
le informazioni riservate non siano divulgate. -
I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso.
-
Il differimento dell'accesso ai documenti può essere disposto,
ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità
di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'Autorità
in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza
e l'efficacia dell'azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento
ne indica la durata . -
Per ciascun procedimento, a cura dell’ufficio competente, è
predisposto un apposito indice analitico dei documenti, con l’indicazione
di quelli classificati come riservati o secretati e del relativo contenuto. Art. 3
-
I soggetti che intendono sottrarre all’accesso le informazioni fornite
presentano all’unità organizzativa competente un’apposita richiesta,
con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli
specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano
la richiesta stessa. -
L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato,
l’eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza
dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione
delle richieste di cui al comma 1. -
Il mancato accertamento non preclude ai terzi l’esercizio del proprio
diritto di accesso. In caso di istanza di accesso a documenti per
i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma
1, o in caso di accertamento negativo in ordine alla sussistenza dei
motivi di riservatezza o di segretezza di cui al comma 2, l’ufficio
comunica l’avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato,
il quale, entro i successivi cinque giorni, può presentare
le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza. Art. 4
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Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all’art.2,
comma 4:
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le note, le proposte ed ogni altra elaborazione delle unità
organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto
di atti; -
gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini
conoscitive; -
gli atti e i documenti concernenti l’attività di segnalazione
al Governo, ai sensi dell’art.1, comma 6, lettera c), n.1), della
legge;. -
i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza
e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano
presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Autorità
e siano in questi ultimi richiamati; -
gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell’Autorità;
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i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei
casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso
e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse
da partecipanti alle riunioni; -
gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili
da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che
non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative. -
I documenti formati dall’Autorità o detenuti stabilmente
dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma
1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto
o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento. -
Sono sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti
a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea,
nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o
di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata
la divulgazione. -
L’accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella
fase preistruttoria è comunque differita fino all’emanazione
di una decisione di avvio dell’istruttoria o di archiviazione. -
Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino,
le modalità organizzative di accesso alla sede dell’Autorità
e i costi di riproduzione della documentazione. -
Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241 del
1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 352 del 1992, ed in relazione all'esigenza di
salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche,
gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia
della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la
cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi
giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie
di documenti:
-
rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione
del personale dipendente contenente notizie riservate; -
elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione
del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;
-
documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente,
fino all'esaurimento del relativo procedimento; -
documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute
delle persone; -
documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni
private del personale dipendente; -
documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto
istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all'esaurimento
del relativo iter, nonché monitori e cautelari, e la documentazione
concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;
-
documentazione relativa al trattamento economico individuale
del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa
possano desumersi informazioni di carattere riservato; -
documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria,
economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti,
comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa. -
In caso di dubbio fra possibili interpretazioni delle disposizioni
che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto non
direttamente disciplinato dal presente regolamento, le unità
organizzative uniformano la propria azione ai principi di trasparenza,
partecipazione e pari opportunità di tutela. |