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Consultazioni pubbliche

Delibera n° 278/99

Procedura per lo svolgimento
di consultazioni pubbliche
nell'ambito di ricerche
e indagini conoscitive

L’AUTORITA’

NELLA sua riunione di Consiglio del 20 ottobre 1999;


VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità e, in particolare, gli articoli 29 e 34;

RAVVISATA l’esigenza di procedere, nelle more della predisposizione del manuale di cui all’articolo 34 del regolamento di organizzazione e funzionamento, alla definizione delle procedure operative necessarie ad assicurare la piena attuazione dei principi della trasparenza e della partecipazione, richiamati dal citato articolo 29 del regolamento stesso;

RITENUTA la necessità di adottare una procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive;

VISTA la proposta della Segreteria degli Organi collegiali;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

 

Articolo unico

  1. Lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive è disciplinato dalla procedura riportata in allegato A alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. La Segreteria degli Organi collegiali provvede alla predisposizione della modulistica e delle relative istruzioni.

  3. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

 

Napoli, 20 ottobre 1999

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Mario Belati

 

Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive

  1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può procedere a consultazioni pubbliche intese ad acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine a questioni di propria competenza. Tali consultazioni sono svolte dagli uffici nell’ambito di attività conoscitive ritenute necessarie per l’assolvimento dei compiti propri degli stessi uffici, ovvero costituiscono una fase conoscitiva nel contesto di attività procedimentali.

  2. L’Autorità delibera lo svolgimento di una consultazione pubblica nel contesto di attività procedimentali e su un oggetto determinato, anche su proposta dei Direttori dei Dipartimenti e dei Servizi. Qualora la proposta si riferisca ad una consultazione relativa ad attività conoscitive ritenute necessarie per l’assolvimento dei compiti propri del Dipartimento o del Servizio, il Direttore procede autonomamente, previa autorizzazione del Consiglio o delle Commissioni.

  3. La consultazione pubblica si svolge sulla base di uno specifico "documento per la consultazione" che riporta tutti gli elementi necessari per i soggetti consultati e che, comunque, indica l’oggetto determinato, le specifiche finalità conoscitive che si intendono perseguire e le categorie di soggetti invitati.

  4. Il "documento" è pubblicato sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell’Autorità. Forme ulteriori di pubblicità, quali la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e/o sui quotidiani, possono essere definite di volta in volta sulla base di specifiche esigenze.

  5. Ai fini della elaborazione delle informazioni, il documento include, ove possibile, lo schema da utilizzare per la risposta e definisce le relative modalità tecniche di trasmissione.

  6. I soggetti invitati trasmettono le previste comunicazioni secondo le modalità ed entro il termine stabiliti dal "documento". Tale termine non può essere inferiore a sessanta giorni; in casi di particolare urgenza, può essere fissato un termine più breve, comunque non inferiore a trenta giorni.

  7. Le forme e gli strumenti per la diffusione pubblica delle risultanze della consultazione sono fissate nel "documento".

  8. Tutte le consultazioni disciplinate dalla presente procedura, in considerazione delle finalità specificate al comma 1, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell’Autorità, salvo diversa esplicita indicazione contenuta nel "documento per la consultazione".