VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, istitutiva dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTO il regolamento concernente l’organizzazione ed
il funzionamento dell’Autorità e, in particolare, gli articoli
29 e 34;
RAVVISATA l’esigenza di procedere, nelle more della
predisposizione del manuale di cui all’articolo 34 del regolamento di
organizzazione e funzionamento, alla definizione delle procedure operative
necessarie ad assicurare la piena attuazione dei principi della trasparenza
e della partecipazione, richiamati dal citato articolo 29 del regolamento
stesso;
RITENUTA la necessità di adottare una procedura
per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche
e indagini conoscitive;
VISTA la proposta della Segreteria degli Organi collegiali;
UDITA la relazione del Presidente;
DELIBERA
Articolo unico
-
Lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito
di ricerche e indagini conoscitive è disciplinato dalla procedura
riportata in allegato A alla presente delibera, della quale costituisce
parte integrante e sostanziale.
-
La Segreteria degli Organi collegiali provvede alla
predisposizione della modulistica e delle relative istruzioni.
- Il presente provvedimento è pubblicato nel
Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 20 ottobre 1999
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Mario Belati
Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito
di ricerche e indagini conoscitive
-
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
può procedere a consultazioni pubbliche intese ad acquisire
elementi di informazione e documentazione in ordine a questioni di
propria competenza. Tali consultazioni sono svolte dagli uffici nell’ambito
di attività conoscitive ritenute necessarie per l’assolvimento
dei compiti propri degli stessi uffici, ovvero costituiscono una fase
conoscitiva nel contesto di attività procedimentali.
-
L’Autorità delibera lo svolgimento
di una consultazione pubblica nel contesto di attività procedimentali
e su un oggetto determinato, anche su proposta dei Direttori dei Dipartimenti
e dei Servizi. Qualora la proposta si riferisca ad una consultazione
relativa ad attività conoscitive ritenute necessarie per l’assolvimento
dei compiti propri del Dipartimento o del Servizio, il Direttore procede
autonomamente, previa autorizzazione del Consiglio o delle Commissioni.
-
La consultazione pubblica si svolge sulla
base di uno specifico "documento per la consultazione" che
riporta tutti gli elementi necessari per i soggetti consultati e che,
comunque, indica l’oggetto determinato, le specifiche finalità
conoscitive che si intendono perseguire e le categorie di soggetti
invitati.
-
Il "documento" è pubblicato
sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Forme ulteriori di pubblicità, quali la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e/o sui quotidiani, possono essere definite di
volta in volta sulla base di specifiche esigenze.
-
Ai fini della elaborazione delle informazioni,
il documento include, ove possibile, lo schema da utilizzare per la
risposta e definisce le relative modalità tecniche di trasmissione.
-
I soggetti invitati trasmettono le previste
comunicazioni secondo le modalità ed entro il termine stabiliti
dal "documento". Tale termine non può essere inferiore
a sessanta giorni; in casi di particolare urgenza, può essere
fissato un termine più breve, comunque non inferiore a trenta
giorni.
-
Le forme e gli strumenti per la diffusione
pubblica delle risultanze della consultazione sono fissate nel "documento".
-
Tutte le consultazioni disciplinate dalla
presente procedura, in considerazione delle finalità specificate
al comma 1, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo
rispetto ad eventuali, successive decisioni dell’Autorità,
salvo diversa esplicita indicazione contenuta nel "documento
per la consultazione".
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