|
L'AUTORITÀ
NELLA riunione del Consiglio del 12 giugno 2000,
in particolare nella prosecuzione del 13 giugno 2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTO l'articolo 2 della sopra citata legge concernente
il divieto di posizioni dominanti;
VISTO il regolamento in materia di costituzione
e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni,
adottato con propria delibera del 23 marzo 1999, n. 26/1999, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio
1999;
VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1999,
n. 309/99, di avvio dell’istruttoria finalizzata all’accertamento della
sussistenza di posizioni dominanti;
VISTA la propria delibera del 29 marzo 2000,
n. 297/00/CONS, recante proroga del termine del procedimento finalizzato
all’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti avviato con
delibera n. 309/99;
VISTA la propria delibera del 17 maggio 2000,
n. 283/00/CONS che dispone la chiusura dell’istruttoria finalizzata all’accertamento
della sussistenza di posizioni dominanti;
VISTA la propria delibera del 1° giugno 2000,
n. 315/00/CONS, di fissazione dell’audizione conclusiva del citato procedimento;
UDITA la relazione del commissario dott.ssa Paola
Maria Manacorda relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Il procedimento
1.1. Le fasi del procedimento
1.2. Le audizioni delle parti
1.3. L’accesso ai documenti
2. Le risultanze istruttorie
2.1. Il quadro normativo di riferimento
2.2. L’indagine AC Nielsen sul mercato
televisivo 1997
2.3. Gli elementi emersi nel corso
dell’istruttoria
2.3.1. I pareri dei consulenti
esterni
2.3.2. Informativa dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato
2.3.3. Relazione del nucleo
della Guardia di finanza
3. Le argomentazioni delle parti
3.1. Le audizioni nel corso dell'istruttoria
3.1.1. RAI
3.1.2. RTI
3.1.3. PUBLITALIA 80
3.1.4. TV Internazionale e
BETA Television
3.1.5. TBS (Television Broadcasting
System)
3.1.6. FONO VI.PI.
3.1.7. Coordinamento AER-ANTI-CORALLO
3.1.8. UPA (Utenti Pubblicità
Associati)
3.1.9. Assocomunicazione
3.2. L'audizione conclusiva
4. Valutazione della fattispecie
4.1. I limiti stabiliti all’art.
2, comma 8, lett. a) della Legge
4.1.1. Modalità di calcolo
delle quote di mercato
4.2. La verifica dell’eventuale sviluppo
spontaneo delle imprese
4.3. L’eventuale lesione o riduzione
della concorrenza e del pluralismo
4.3.1. Lesione o riduzione
della concorrenza
4.3.1.1. Sul mercato rilevante
4.3.1.2. Sui mercati collegati
4.3.2. Lesione o riduzione
del pluralismo
4.3.2.1. Il principio pluralistico
4.3.2.2. Il pluralismo interno
4.3.2.3. Il pluralismo esterno
4.3.2.4. Gli indizi relativi al
pluralismo
1. Il procedimento
1.1. Le fasi del procedimento
In data 28 luglio 1998 l’Autorità ha affidato
un incarico alla società di consulenza AC Nielsen per la raccolta
dei dati relativi alle risorse finanziarie delle imprese televisive
nel 1997. Il rapporto finale è stato trasmesso all’Autorità
il 31 maggio 1999. In data 2 dicembre 1999, facendo seguito a tale fase
preistruttoria, l’Autorità ha disposto l’avvio di un’istruttoria
per l’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti vietate
nel settore della comunicazione televisiva ai sensi dell’art. 2 della
legge n. 249 del 1997 (di seguito: "Legge"). Ai sensi del
comma 9 del citato art. 2 l’istruttoria ha provveduto ad accertare,
nei confronti di RAI, RTI, SIPRA e PUBLITALIA 80, i seguenti punti:
- l’eventuale superamento dei limiti quantitativi stabiliti
dall’art. 2, comma 8, lett. a), della Legge;
- se tale superamento abbia avuto luogo tramite concentrazioni
od intese oppure tramite sviluppo spontaneo delle imprese;
- se tale superamento, qualora intervenuto tramite sviluppo
spontaneo, abbia leso o ridotto la concorrenza ed il pluralismo.
1.2. Le audizioni delle parti
Il Dipartimento Vigilanza e Controllo (di seguito: "Dipartimento"),
incaricato dello svolgimento delle attività preparatorie ed istruttorie
finalizzate ai fini del presente procedimento, conformemente al regolamento
in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel
settore delle comunicazioni adottato dall’Autorità con propria
delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99 (di seguito "Regolamento"),
ha notificato il provvedimento di avvio dell’istruttoria a RAI, RTI,
SIPRA e PUBLITALIA 80 e ha avviato una serie di audizioni.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento, sono
stati sentiti i soggetti a cui è stato notificato il provvedimento
di avvio dell’istruttoria che ne hanno fatto richiesta (RAI in data
24 febbraio 2000, RTI in data 16 marzo 2000, e PUBLITALIA 80 in data
17 marzo 2000), i soggetti portatori di interessi pubblici o privati,
nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, che ne abbiano fatto
motivata richiesta [TBS (Television Broadcasting System) in data 1°
marzo 2000, TV Internazionale e BETA Television in data 23 marzo 2000,
FONO VI.PI. in data 1° marzo 2000, Coordinamento AER-ANTI-CORALLO in
data 27 marzo 2000] e, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento,
i soggetti in grado di fornire utili elementi ai fini del completamento
dell’istruttoria [UPA (Utenti Pubblicità Associati) in data 6
aprile 2000, Assocomunicazione in data 17 aprile 2000].
In data 6 giugno 2000 si è svolta l’audizione
conclusiva ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, alla quale hanno partecipato
RAI, RTI, SIPRA, PUBLITALIA 80, Tv Internazionale e BETA Television,
Coordinamento AER-ANTI-CORALLO.
1.3. L’accesso ai documenti
Nel corso del procedimento, le parti interessate hanno
esercitato il loro diritto di accesso con riferimento ai documenti raccolti
nell’ambito dell’attività istruttoria. In particolare, RAI ha
avuto accesso ai documenti in data 21 gennaio e 23 maggio 2000; RTI
ha avuto accesso ai documenti in data 24 gennaio, 10 marzo, 11 maggio
e 19 maggio 2000; SIPRA ha avuto accesso ai documenti in data 28 gennaio
2000; PUBLITALIA 80 ha avuto accesso ai documenti in data 7 febbraio,
11 maggio e 19 maggio 2000; TV Internazionale e BETA Television hanno
avuto accesso ai documenti il 14 febbraio e 4 maggio 2000; TBS ha avuto
accesso ai documenti in data 9 marzo 2000; Coordinamento AER-ANTI-CORALLO
in data 14 marzo 2000.
2. Le risultanze istruttorie
2.1. Il quadro normativo di riferimento
La verifica della sussistenza di posizioni dominanti
nel settore televisivo per l'anno 1997 è imposta all'Autorità
dall'art. 2, comma 9, della Legge.
Tale norma dispone in via generale che, qualora anche
uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c)
del comma 8 dell'art. 2 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni,
l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio,
ai sensi del comma 7. I provvedimenti che l'Autorità può
adottare devono essere funzionali ad eliminare o impedire il formarsi
delle posizioni dominanti di cui al comma 1 dell'art. 2, che ne prevede
il divieto, o che siano comunque lesive del pluralismo, e possono anche
consistere in misure che incidano sulla struttura dell'impresa disponendo
dismissioni di aziende o di rami di azienda.
In via eccezionale, il citato comma 9 prevede una disciplina
specifica per la sua prima applicazione, in base alla quale, se i soggetti
che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento
dell'entrata in vigore della Legge, i limiti di cui al comma 8, mediante
lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante
né elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità,
con atto motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi
del citato comma 7.
Tale disposizione costituisce la base giuridica per
il presente intervento dell'Autorità, il quale è volto
a verificare in primo luogo se sia avvenuto il superamento delle soglie
indicate al comma 8. Per il settore televisivo quest'ultimo comma prevede,
alla lettera a), che i soggetti destinatari di concessioni televisive
in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni
per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi,
possano raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento
delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle
trasmissioni via etere terrestre e codificate. La norma precisa che
i proventi in questione sono quelli derivanti da finanziamento del servizio
pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità
nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni,
da proventi da convenzioni con soggetti pubblici e da ricavi da offerta
televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione.
Più problematica appare la definizione del termine
"risorse". Infatti, mentre nella lettera a) le risorse sono definite
come quelle "del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle
trasmissioni via etere terrestre e codificate", alla lettera b) si fa
divieto di raccogliere le "risorse economiche calcolate sui proventi
(…) per una quota non superiore al 30% del totale delle risorse
(…)" e si fa riferimento ad una quota di raccolta di risorse
economiche maggiore di quella prevista alla medesima lettera b). A sua
volta nella lettera c) ritorna il concetto di proventi come quota
non superiore al 30% del totale delle risorse, mentre alla lettera
d), fermo restando che la raccolta si riferisce ai proventi,
le risorse vengono definite come "derivanti da pubblicità,
spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni
con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da
offerta televisiva a pagamento, vendita e abbonamenti di quotidiani
e periodici etc.". Infine, nella lettera e) si afferma che le concessionarie
di pubblicità "possono raccogliere (…) risorse economiche
non oltre le quote previste (…)" etc. (corsivi aggiunti).
Per la definizione della posizione dominante, i commi
14 e 15 dell'art. 2 prevedono, rispettivamente, che i soggetti che raccolgono
pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato
di una emittente, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione
o autorizzazione e che alla concessionaria di pubblicità che
raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti
da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di
ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive
è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti
da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite. In
base al successivo comma 16 si considerano anche le partecipazioni al
capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società
anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona. I commi 17 e 18 precisano la nozione di controllo
ai fini dell'applicazione della normativa in esame.
Compiuta la verifica circa il superamento delle soglie,
l'art. 2, comma 9, impone all'Autorità di verificare se, in caso
di sforamento, esso sia avvenuto per sviluppo spontaneo dell'impresa,
e, in tal caso, se tale sviluppo non abbia leso o ridotto la concorrenza
e il pluralismo. Per l'ipotesi in cui il pluralismo e la concorrenza
non siano stati compromessi, la norma consente, in via derogatoria rispetto
alla disciplina generale di cui al comma 7, di evitare il ricorso ai
provvedimenti sanzionatori, e di informarne il Parlamento con atto motivato.
Le disposizioni di cui all'art. 2 vanno, per altro verso,
lette alle luce delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6, 7 e 9,
della medesima Legge. In base ai commi 6 e 7 gli esercenti la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'art.
2, comma 6 - che pone il limite della titolarità del 20% delle
reti televisive in ambito nazionale in capo ad un medesimo soggetto
- possono proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti eccedenti
gli stessi limiti, a condizione che le trasmissioni siano effettuate
contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo
e, successivamente al termine che sarà fissato dall'Autorità
in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi
radiotelevisivi via satellite e via cavo, esclusivamente via cavo o
via satellite.
L'art. 3, comma 9, concerne la concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, ponendo in capo ad essa l'obbligo di presentare
all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta di
trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può
avvalersi di risorse pubblicitarie. Ciò perché l'Autorità
lo valuti e, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indichi il termine entro
cui deve essere istituita tale emittente contestualmente all'indicazione
del termine di cui al comma 7.
2.2. L’indagine AC Nielsen sul mercato
televisivo 1997
Nel luglio 1998 è stato affidato alla società
AC Nielsen l’incarico per la raccolta dei dati relativi alla raccolta
delle risorse economiche delle imprese televisive nel 1997. L’indagine
contiene due tabelle di sintesi, esposte secondo due diverse modalità
di calcolo, rispettivamente:
Tabella A
MERCATO TV – Introiti emittenti 1997 (in miliardi di lire)
|
Soggetto
|
Pubblicità
|
Televendite
|
Sponsoriz.
|
Convenzioni
|
Canone netto
|
Pay Services
|
Totale
|
Quota %
|
|
RAI
|
1.559
|
-
|
21
|
124
|
2.219
|
-
|
3.902
|
51,9%
|
|
RTI
|
2.621
|
64
|
19
|
-
|
-
|
-
|
2.621
|
34,9%
|
|
TELE+
|
27
|
-
|
9
|
-
|
-
|
473
|
500
|
6,6%
|
|
TMC e
TMC2
|
57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
57
|
0,8%
|
|
RETE A e MTV
|
19
|
9
|
6
|
-
|
-
|
-
|
19
|
0,3%
|
|
STREAM
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
4
|
0,0%
|
|
ALTRO
|
401
|
137
|
21
|
12
|
-
|
-
|
413
|
5,5%
|
|
TOTALE
|
4.683
|
210
|
75
|
136
|
2.219
|
477
|
7.515
|
100%
|
Per il calcolo del canone RAI è stato considerato
il canone netto, ovvero l’85.24% del totale percepito sotto forma di
abbonamento dal Ministero delle finanze e da questo assegnato alla RAI.
Nell’ultima colonna sono stati riportati i valori percentuali
relativi al rapporto proventi/risorse totali calcolati considerando
al numeratore i dati relativi ad ogni singola emittente esposti nella
penultima colonna (TOTALE), e al denominatore l’importo pari a 7.515
mld.. , calcolato come sommatoria dei proventi di tutte le emittenti.
La tabella si riferisce al complesso dei ricavi direttamente realizzati
dalle emittenti.
L’AC Nielsen nella sua relazione (pag. 7), fa presente
che "se vogliamo pervenire ad una visione completa del mercato,
capace di individuare eventuali posizioni competitive di forza, non
basta soffermarci su questi dati, ma diventa necessario unire alle entrate
delle emittenti anche la raccolta dei concessionari".
Per tale motivo, l’AC Nielsen ha proceduto alla elaborazione
della seconda tabella denominata B qui di seguito riprodotta nella quale
sono riportati, oltre ai ricavi delle emittenti, anche quelli delle
società concessionarie di pubblicità.
Tabella B
MERCATO TV – Spesa complessiva 1997 (in miliardi di lire)
|
Soggetto
|
Pubblicità
|
Televendite
|
Sponsoriz.
|
Convenzioni
|
Canone netto
|
Pay Services
|
Totale
|
|
PUBLITALIA 80
|
2.975
|
68
|
22
|
-
|
-
|
-
|
2.975
|
|
SIPRA
|
1.652
|
-
|
24
|
-
|
-
|
-
|
1.652
|
|
RAI
|
-
|
-
|
-
|
124
|
2.219
|
-
|
2.343
|
|
CECCHI GORI ADVERTISING
|
139
|
5
|
7
|
-
|
-
|
-
|
139
|
|
GRUPPO TELE+
|
35
|
-
|
12
|
-
|
-
|
473
|
508
|
|
STREAM
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
4
|
|
RETE A e MTV
|
19
|
9
|
6
|
-
|
-
|
-
|
19
|
|
ALTRO
|
458
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
470
|
|
TOTALE
|
5.278
|
82
|
71
|
136
|
2.219
|
477
|
8.109
|
La seconda tabella riporta i valori complessivi della
raccolta da parte delle concessionarie di pubblicità, al netto
dei diritti di agenzia. L’AC Nielsen, infatti, ha considerato come espressione
della realtà economico-televisiva le emittenti e le loro concessionarie,
non includendo le agenzie di pubblicità come parte del settore
"tipico" televisivo.
2.3. Gli elementi emersi nel corso
dell’istruttoria
2.3.1. I pareri dei consulenti esterni
L’Autorità ha sottoposto i risultati dell’indagine
AC Nielsen alla valutazione di due esperti del mercato pubblicitario
televisivo, dott.ssa Antonella Frediani e dott.ssa Clelia Pallotta.
La dott.ssa Frediani nella sua consulenza tecnica preliminarmente
fa presente quanto segue:
"Per RISORSE intendiamo tutto il volume di denaro
scambiato nelle transazioni economiche legate al settore televisivo
e più propriamente tutto il costo sostenuto dalle aziende, dai
soggetti privati e dallo Stato per accedere al servizio televisivo,
vuoi per la sua fruizione ad uso personale, vuoi come utilizzo di medium
per la comunicazione pubblicitaria aziendale o istituzionale. Questo
valore costituisce un monte "lordo" che sarà successivamente
ripartito tra:
- soggetti televisivi (emittenti);
- agenzie di intermediazione (concessionarie di pubblicità,
agenzie di pubblicità, centri media);
- società di studi e ricerche espressamente
utilizzate per fornire i parametri necessari alla regolamentazione degli
scambi di cui sopra.
Per PROVENTI intendiamo i soli volumi di denaro
che affluiscono effettivamente ai soggetti televisivi destinatari
di concessione al netto quindi delle spettanze degli eventuali intermediari
e delle società che producono indagini super partes necessarie
alla creazione degli indici di ascolto"
La consulente perviene nel suo studio alle seguenti
conclusioni:
- i ricavi delle emittenti debbono essere considerati
al netto dei costi sostenuti per il finanziamento del sistema di misurazione
degli ascolti (Auditel), stimato in circa 20 mld. totali e ripartito
in proporzione fra le singole emittenti;
- le voci "altro" nelle due sezioni della tabella
vengono incrementate di 50 mld.. tenendo conto di una stima diversa
effettuata da FRT, CGIL, CISL e UIL che già nel 1996 valutava
il fatturato delle emittenti locali pari a circa 495 mld..;
- per "risorse del settore" si deve intendere
il costo totale sostenuto dalle aziende, dai soggetti privati e dallo
Stato per accedere al servizio televisivo, incluse le spettanze delle
agenzie di intermediazione stimate pari a 700 mld.. (circa il 14% dei
5.000 mld. raccolti dalle concessionarie).
La consulente Frediani ha provveduto a mettere in
rapporto risorse e proventi, secondo il proprio indirizzo interpretativo,
pervenendo ai seguenti risultati:
|
RAI
|
3.892/8.860
|
43,93%
|
|
Publitalia 80
|
2.975/8.860
|
33,58%
|
|
RTI
|
2.613/8.860
|
29,49%
|
|
SIPRA
|
1.652/8.860
|
18,65%
|
|
Sez. A1 – Quote emittenti su ricavi globali
|
|
Sez. B1 – Quote concessionarie su ricavi globali
|
La dott.ssa Pallotta ha esposto dati sostanzialmente concordanti
con quanto evidenziato nel rapporto AC Nielsen, tranne per quanto riguarda
il computo dei proventi dell’emittente STREAM, abbattuti del 50% in applicazione
del disposto dell’art.2, comma 8, della legge 249/97. Inoltre, la dott.ssa
Pallotta, a differenza della dott.ssa Frediani, mette in relazione i ricavi
realizzati da ciascuna emittente con il totale dei ricavi realizzati da
tutte le emittenti e, simmetricamente, i ricavi realizzati da ciascuna
concessionaria di pubblicità con il totale dei ricavi realizzati
da tutte le concessionarie, escludendo, pertanto, dal calcolo dei ricavi
economici realizzabili dalle concessionarie di pubblicità, il canone,
gli abbonamenti alle pay-tv e le convenzioni.
Secondo la consulente "la legge intende determinare
eventuali posizioni dominanti non sulla spesa degli utenti ma sulle risorse
disponibili per i vari soggetti operanti sul mercato. Rispetto al mercato
delle emittenti sottolinea questo intento elencando le singole voci che
compongono le risorse da cui i soggetti presenti sul mercato possono attingere
i propri proventi".
In sintesi la dott.ssa Pallotta, perviene ai seguenti
risultati:
|
RAI
|
3.902/7.514
|
51,93%
|
|
Publitalia 80
|
2.975/5.259
|
56,57%
|
|
RTI
|
2.621/7.514
|
34,88%
|
|
SIPRA
|
1.652/5.259
|
31,41%
|
|
Sez. A2 – Quote emittenti su ricavi emittenti
|
|
Sez. B2 – Quote concessionarie su ricavi concessionarie
|
2.3.2. Informativa dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato
Ai fini della verifica dell’eventuale esistenza di intese
e concentrazioni nel settore relativamente ai soggetti ai quali è
stato notificato il provvedimento di avvio del procedimento in base
all’indagine AC Nielsen, si è fatto ricorso alla collaborazione
della Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, competente,
sino all’entrata in vigore della legge n. 249/97, a rendere parere (in
base all’art. 20, comma 1, della legge n. 287/90) all’ex Garante per
la radiodiffusione e l’editoria in ordine a intese o concentrazioni
nel settore della comunicazione.
L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato
ha inviato una nota informativa su tale questione. Si è provveduto,
quindi, ad attivare il Nucleo speciale della Guardia di finanza che
ha acquisito la relativa documentazione e ha svolto i necessari accertamenti
in relazione a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 2 della legge n.
249/97.
2.3.3. Relazione del nucleo della Guardia
di finanza
Con riferimento alla problematica relativa ad intese
e concentrazioni che abbiano interessato i soggetti operanti nel sistema
della comunicazione televisiva, il Nucleo speciale della Guardia di
finanza, nella relazione di servizio fatta pervenire al Dipartimento
Vigilanza e Controllo in data 2 maggio 2000, ha segnalato due provvedimenti:
- provvedimento n. 6662 del 10 dicembre 1998 con cui
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in seguito
all’abrogazione dell’art. 20, comma 1, della legge 287/90, ha sanzionato
RAI e RTI per un accordo tendente alla ripartizione dei diritti televisivi
relativi ai principali eventi sportivi (Campionato di calcio di serie
A, Coppa Italia, Coppe Europee, Campionato mondiale di Formula 1 e Giro
ciclistico d’Italia). Il procedimento presupposto a tale provvedimento
sanzionatorio riguardava un presunto accordo che sarebbe intervenuto
il 31 maggio 1996 tra la RTI e RAI, segnalato in forma anonima ad un
membro della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza RAIdei servizi radiotelevisivi, il quale chiedeva all’ex Garante
di verificare l’eventuale sussistenza degli estremi di una pratica concordata
tra i due concessionari televisivi.
Al termine dell’istruttoria, nel frattempo divenuta
di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
per effetto dell’entrata in vigore della Legge, tale Autorità
sanzionava RAI e RTI rispettivamente per lire 1.426.297.000 e 982.470.000.
Entrambe le società ricorrevano al TAR del Lazio
ottenendo dal Giudice amministrativo adito una sentenza di annullamento
del provvedimento (sentenza n. 1457/2000) in quanto "l’Autorità
non ha fornito alcuna prova concreta ed efficiente che l’accordo delineato
nel documento anonimo allegato alla nota dell’on.le Giulietti sia stato
effettivamente posto in essere tra RAI e RTI….che difetta qualsivoglia
elemento di prova diretta od indiretta che dimostri la partecipazione
di RTI all'accordo descritto nel documento anonimo e, quindi, dell'esistenza
di una volontà congiunta di RAI ed RTI di comportarsi in un determinato
modo, limitando la rispettiva libertà di azione sul mercato …".
- Provvedimento n. 6633 del 3 dicembre 1998 con cui l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato RAI (lire 25.929.820),
RTI (lire 14.790.000) e Cecchi Gori Communications (lire 12.499.769)
per la violazione dell’art. 2, comma 2, lett. c), della legge n. 287/90
a seguito di un accordo per la ripartizione dei diritti televisivi della
Coppa Italia.
L’intesa in questione faceva parte di un più
ampio accordo di natura transattiva finalizzato al superamento del contenzioso
apertosi tra RAI e Cecchi Gori Communications, con il successivo intervento
di RTI per la titolarità dei diritti sportivi oggetto della gara
indetta dalla lega nazionale professionisti della FIGC nel febbraio
1996. Le vicende successive relative a tale gara avevano determinato
una situazione di incertezza circa la titolarità dei diritti
in parola che l’accordo transattivo aveva lo scopo di superare.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato
ha irrogato la sanzione nei confronti delle citate società in
quanto l’accordo avrebbe esorbitato da una legittima finalità
transattiva per sostanziarsi, di fatto, in una indebita restrizione
della concorrenza nella parte in cui l’accordo prevedeva la ripartizione
tra le tre emittenti dei diritti relativi ad alcune partite del torneo
di Coppa Italia per il biennio 97-99. La decisione dell’Autorità
è stata confermata dal TAR Lazio a seguito del ricorso presentato
dalle emittenti.
Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione
di interesse nel presente procedimento è stato segnalato il provvedimento
A22 EAG FININVEST-AME-AMEF. In merito a tale provvedimento, l’ex Garante
per la radiodiffusione e l’editoria concludeva, pur in subordine a precise
condizioni, per "l’autorizzazione all’operazione di concentrazione
ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 18, comma 3, della legge
10 ottobre 1990, n. 287".
Nel relativo parere reso l’11 aprile 1992, l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato sosteneva che "l’operazione
di concentrazione in esame appare capace di rafforzare la posizione
dominante del gruppo FININVEST nel mercato della pubblicità televisiva
ma non in modo da eliminare o restringere in modo sostanziale e durevole
la concorrenza su tale mercato …e che inoltre l’operazione di concentrazione
in esame non appare suscettibile di creare una posizione dominante tale
da eliminare o restringere in modo sostanziale e durevole la concorrenza
sul mercato della pubblicità per mezzo stampa, anche in virtù
dei limiti posti dalla legge 223/90".
3. Le argomentazioni delle parti
3.1. Le audizioni nel corso
dell'istruttoria
3.1.1. RAI
La concessionaria pubblica RAI ha manifestato, in via
preliminare, alcune perplessità in ordine alla legittimità
costituzionale delle previsioni contenute nella legge n. 249/97 nella
parte relativa alla fissazione dei criteri per la definizione delle
posizioni dominanti. La censura, in particolare, è stata estesa
all’inclusione, tra i proventi, del canone di abbonamento da considerarsi,
piuttosto, quale corrispettivo a fronte degli obblighi di servizio pubblico
spettanti alla RAI medesima.
La concessionaria pubblica ha suggerito un’interpretazione
"elastica" ed "evolutiva" delle norme, che avranno,
a suo giudizio, piena efficacia solo al momento della completa applicazione
della legge n. 249/97. Essa ha inoltre fatto presente che l’andamento
dei ricavi, per effetto degli obblighi derivanti dal contratto di servizio
e della limitata crescita del canone, vincolata a fattori amministrativi,
registra un trend di crescita inferiore rispetto a quello dei concorrenti,
in un momento in cui vi è una forte apertura a nuovi servizi
ed alla competizione con soggetti appartenenti a mercati convergenti.
La RAI, in particolare, ha sottolineato come il mercato
sia interessato da fenomeni di convergenza di vari settori in concorrenza
tra loro, ricordando che diversi operatori di telecomunicazioni e di
infrastrutture stanno entrando nel mercato televisivo. In tale contesto,
limitare il mercato di riferimento a quello del canone e delle risorse
pubblicitarie raccolte da operatori televisivi appare inadeguato e determina
uno svantaggio a carico di questi ultimi nei confronti di altri concorrenti.
Inoltre la RAI ha rilevato che il tetto del 30% alla
raccolta di risorse economiche, indicato all’art. 2, comma 8, non ha
precedenti negli altri paesi europei, ove il controllo sul mercato televisivo
è affidato esclusivamente a strumenti quali gli indici di affollamento
pubblicitario e la disciplina antitrust relativa alle intese e alle
concentrazioni. In tal senso, un’applicazione rigida del limite del
30% penalizzerebbe gli operatori televisivi italiani, anche con riferimento
al mercato internazionale.
In secondo luogo, si è sottolineato che la legge
n. 249/97 si pone l’obiettivo di definire e conformare il mercato e
suppone che tale scopo potrà raggiungersi appieno solo dopo il
riassetto previsto dall’art. 3, commi 9 e 11 della medesima legge. La
RAI ha sottolineato come le disposizioni contenute nell’art. 2 della
legge n. 249/97 debbano leggersi nel contesto delle disposizioni della
legge antitrust n. 287/90, mentre gli elementi di specialità
della normativa di settore (legge n. 249/97) siano da interpretare sulla
base di criteri di stretta funzionalità. In tale contesto, è
necessario distinguere tra la crescita avvenuta mediante atti giuridici
(intese o concentrazioni) e quella avvenuta per sviluppo spontaneo.
Il comma 9 dell’art. 2 prevede, secondo la RAI, interventi
"automatici" di natura deconcentrativa di cui al comma 7 solo
nei casi in cui la posizione dominante sia stata raggiunta per "crescita
esterna", ovvero attraverso atti giuridici quali intese e/o concentrazioni.
Diversamente, nel caso di "crescita spontanea", tali eventuali
interventi sono comunque da subordinarsi all’accertamento della posizione
dominante da condursi secondo i criteri tipici dell’analisi antitrust
di cui all’art. 3 della legge n. 287/90. Ciò significa che il
tetto del 30% deve essere considerato come elemento di presunzione assoluta
di raggiungimento di una posizione dominante, come detto sopra, solo
nel caso di "crescita esterna".
E’ stata ribadita la necessità di svolgere un’analisi
dinamica del grado di concorrenza del mercato televisivo, nel periodo
di sua massima apertura storica secondo i seguenti elementi di valutazione:
- l’incidenza del finanziamento a mezzo di pubblicità
e canone si è ridotta dal 95% (negli anni dal 1975 al 1990) al
75% nel 2000 e la tendenza è quella di una progressiva riduzione
nei prossimi anni;
- il numero di canali televisivi europei, stabile per
decenni, è aumentato da 130 a 1600 fra il 1990 e il 1997;
- le previsioni di stima del valore della pubblicità
su Internet in Europa, pari a 287 milioni di dollari nel 1999, sono
di circa 5,5 miliardi di dollari nel 2004, con un tasso di crescita
annuo pari all’80%.
La RAI ha fatto presente che occorre considerare
il contenuto della sentenza n. 420/94 della Corte Costituzionale,
la quale chiarisce che la tutela del pluralismo nel mercato radiotelevisivo
presuppone non solo un controllo sull’uguaglianza della ripartizione
delle risorse fisiche (frequenze), ma anche un controllo sulla formazione
di posizioni dominanti.Se si accetta che, in caso di sviluppo spontaneo,
tale controllo vada effettuato sulla base di criteri antitrust, la
quota di mercato della RAI deve essere valutata nella prospettiva
dello sviluppo della concorrenza potenziale e della crescente contendibilità
delle quote di mercato.
In questo senso, la riconfigurazione del mercato televisivo
prevista dall’art. 3, commi 9 e 11, della legge n. 249/97 contribuisce,
insieme ad altri fattori, alla definizione dello scenario competitivo
futuro e, come tale, deve costituire oggetto di valutazione.
In una memoria conclusiva fatta pervenire l’8 maggio
2000, la RAI ha confermato la propria posizione, affermando, tra l’altro,
che il mercato pubblicitario denota, nell’ultimo quinquennio, una
tendenza costante alla crescita (U.P.A.). L’andamento dei prezzi degli
spazi pubblicitari televisivi è stato, sempre nell’ultimo quinquennio,
parimenti crescente. Il dato può essere spiegato alla luce
di due fattori: la pressione della domanda in crescita e le limitazioni
legislative alle capacità di offerta dei due principali operatori.
Su quest’ultimo aspetto in particolare, occorre rammentare che l’affollamento
pubblicitario su RAI e MEDIASET ha sostanzialmente raggiunto i limiti
consentiti dalla legge n. 223/90, sicché l’equilibrio con la
domanda non può essere raggiunto agendo sulle quantità,
ma unicamente sui prezzi.
Non vi sono elementi per ritenere che i due operatori
abbiano fatto uso della leva "prezzo" oltre lo stretto necessario
per raggiungere tale equilibrio. La stessa associazione rappresentativa
dei clienti di pubblicità (U.P.A.), che tiene sotto costante
controllo le dinamiche del mercato, ha affermato che, considerata
la crescita della domanda, l’incremento dei prezzi è stato
contenuto, ed anche inferiore a quello di mercati contigui dove mancano
limitazioni regolamentari all’offerta ed il numero di operatori attivi
è assai maggiore.
La domanda di spazi pubblicitari televisivi, specie
a livello nazionale, è rappresentata essenzialmente da grandi
gruppi industriali. Si tratta di imprese che, per la loro dimensione,
sono capaci di esercitare un certo grado di pressione sugli operatori
che agiscono dal lato dell’offerta, contrattando sconti sui prezzi
di listino ed altre condizioni particolari e che dispongono, grazie
al sistema di rilevazione Auditel, di dati affidabili sui contatti
raccolti dalle loro controparti, e quindi sull’effettivo valore degli
spazi offerti. Ciò induce variabilità nelle condizioni
di offerta a livello di ogni singola transazione ed una naturale rivalità
tra le società televisive interessate all’acquisto così
come ad evitare la perdita di grandi clienti. Il fatto che la contrattazione
sia differenziata per ciascun cliente genera anche una certa opacità
delle condizioni di prezzo effettivamente praticate, rispetto alle
quali i listini resi pubblici hanno valore meramente indicativo.
I fattori di complicazione esaminati portano a ritenere
che il mercato della pubblicità televisiva si differenzi dal
modello dell’oligopolio collusivo, o del c.d. "monopolio ripartito",
e presenti invece caratteristiche di apprezzabile concorrenza, sia
pure oligopolistica. Il principale concorrente di RAI è MEDIASET,
l’altro concorrente di RAI sul mercato nazionale è il gruppo
Cecchi Gori Communications. Questi dispone di una quota di mercato
assai ridotta, ma la sua presenza non è irrilevante per le
dinamiche competitive. La rete Cecchi Gori Communications è,
sul piano tecnico-economico, potenzialmente concorrenziale con quella
di RAI. Essa dispone di una copertura sufficientemente estesa del
territorio nazionale, con livelli adeguati di qualità del segnale.
Anche Cecchi Gori Communications è un operatore integrato in
altri settori della comunicazione e dello spettacolo, sicché
può fruire di sinergie, ad esempio, nell’acquisizione delle
pellicole cinematografiche da programmare in televisione. Ciò
contribuisce a dare un certo potenziale competitivo alla sua rete.
RAI, quindi, è sottoposta ad una duplice pressione
competitiva. Dall’alto, da un concorrente che ha circa il doppio della
sua quota di mercato, che è sottoposto ad una regolamentazione
pubblica meno penetrante e con il quale RAI non ha incentivi a colludere,
neppure tacitamente. Dal basso, da parte di un operatore minore, munito
però di mezzi tecnici e finanziari necessari e di sicure fonti
di approvvigionamento.
In tale contesto, è quanto meno dubbio che
RAI riesca a conservare una quota superiore al 30% delle "risorse
del settore televisivo in ambito nazionale". E’ anzi prevedibile
che il suo fatturato, depurato anche del canone, scenda al di sotto
di tale soglia, e che quindi la sua posizione sul mercato sia assistita
da una presunzione di conformità, piuttosto che di contrarietà,
alle norme in materia di divieto di posizioni dominanti. Confrontata
con gli ordini di grandezza che si vanno affermando, la quantità
di risorse pubblicitarie che RAI raccoglie sembra poco più
che sufficiente a garantire le compatibilità economiche di
sopravvivenza di una televisione generalista.
Nell’audizione conclusiva RAI ha esposto elementi
quantitativi che dimostrerebbero che, in permanenza degli attuali
trend, al 2003 la sua raccolta di risorse economiche sarebbe inferiore
a quella che alla stessa data raccoglierebbe RTI.
3.1.2. RTI
RTI ha fornito un’interpretazione della normativa che
attraverso la considerazione dei proventi, come ricavi direttamente
imputabili ai soli titolari di concessione televisiva, consente di calcolare
detti proventi al netto della quota di spettanza della concessionaria
di pubblicità PUBLITALIA 80, appartenente al medesimo gruppo
(del resto, secondo RTI, qualora la società utilizzasse per la
raccolta della pubblicità una concessionaria estranea al gruppo,
la remunerazione di quest’ultima chiaramente non può considerarsi
un provento dell’emittente).
Compiuta tale operazione, i proventi sono messi
in rapporto, ai fini del calcolo delle quote, con un mercato delle risorse
ben più ampio di quello calcolato dalla AC Nielsen e cioè
non di 7515 mld. (quale insieme delle entrate afferenti alle sole emittenti)
ma di un dato complessivo di 9.317 mld. stimato da un Istituto di ricerca
(Fondazione Rosselli I.E.M.) presentato nella prima Relazione annuale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (30 giugno
1999). Secondo tale interpretazione, ai fini del calcolo delle quote
di cui al comma 8 dell’art.2, RTI deduce un controllo del mercato al
di sotto della soglia del 30%.
È stata sottolineata l’importanza del rigore
interpretativo sui due concetti di "risorse" e "proventi".
Secondo l’interpretazione della società, la lett. a) del citato
comma 8 dell’art. 2, intende per "provento" solo ciò
che affluisce a ciascun soggetto presente nel settore: nel caso di specie
i ricavi dell’emittente RTI.
Per quanto attiene invece al "monte risorse",
il riferimento è alla spesa complessiva destinata alla televisione,
quindi al lordo dei proventi di tutti i soggetti che operano nel settore
(incluse le somme dovute all’Erario ed alle agenzie di pubblicità).
Per risorse occorre considerare, oltre a quelle assorbite dalle emittenti,
anche quelle relative a tutto il mondo della televisione, incluse pertanto
le concessionarie di pubblicità e le agenzie di pubblicità.
La stessa interpretazione è confermata da quanto indicato nella
citata Relazione annuale (pag. 93) che stima tali risorse pari a 9.317
mld.
I "proventi" di cui all’art. 2, comma 8, lett.
a), della legge n. 249/97 si riferiscono esclusivamente ai ricavi afferenti
alle emittenti. L’ammontare dei proventi delle emittenti è inferiore
al complesso delle risorse e devono intendersi al netto di quanto spetta
alle agenzie di intermediazione, come correttamente previsto all’art.
2, comma 8, lett. a).
RTI ha precisato, con riferimento ad eventuali intese
o concentrazioni, che dall’entrata in vigore della legge n. 223/90 il
gruppo MEDIASET ha dato luogo piuttosto ad una serie di operazioni di
deconcentrazione. In tale prospettiva vanno considerati: la cessione
de "Il Giornale", il non acquisto (in fase di discussione
della legge stessa) de "La Repubblica" e dei quotidiani
di Mondadori da parte del gruppo FININVEST e la dismissione delle attività
nel ramo della televisione a pagamento.
La crescita dei fatturati delle società MEDIASET
è dovuta esclusivamente all’aumento del numero degli spazi pubblicitari
venduto o al prezzo degli stessi. In altre parole, il fatturato di RTI
nel 1997 è stato determinato da sviluppo spontaneo.
RTI ha fatto presente che l’accertamento della sussistenza
di posizioni dominanti predisposto dalla legge n. 249/97 si compone
di due fasi. Una prima fase di misurazione delle singole posizioni delle
emittenti per verificare se sia stato superato il limite disposto, nonché,
in caso affermativo, se ciò sia avvenuto per sviluppo spontaneo.
A tal punto l’accertamento sarebbe concluso. Una seconda fase si impone
solo dinanzi a prove che costringano l’Autorità a ritenere che
vi siano distorsioni del pluralismo e della concorrenza, anche se gli
elementi presupposti allo sviluppo interno dell’imprese siano in sé
corretti.
È a carico dell’Autorità il riscontro
di elementi concreti che portino a desumere tale situazione. Il superamento
del limite del 30% delle risorse disposto dalla legge n. 249/97 attraverso
la crescita spontanea è condizione necessaria, ma non sufficiente
all’accertamento dell’esistenza di una posizione dominante; per completare
lo scenario occorre infatti provare – da parte dell’Autorità
- la lesione del pluralismo e della concorrenza. Invece, nel caso in
cui l’azienda avesse superato la barriera del 30% attraverso intese
e concentrazioni, spetta ad essa l’onere di provare che ciò sia
avvenuto nel rispetto del pluralismo e della concorrenza.
3.1.3. PUBLITALIA 80
PUBLITALIA 80, che svolge un’attività economica
di mediazione nella vendita di pubblicità a livello televisivo
e opera per l’editore RTI (concessionaria TV) a favore delle reti Canale
5, Italia 1 e Rete 4, ha osservato che, con riferimento al rapporto
della AC Nielsen, i suoi proventi, invece di essere valorizzati in base
alle spettanze ad essa afferenti, lo sono stati in base a quelle maggiori
di RTI, ossia 2.621 miliardi.
Questa cifra va, secondo PUBLITALIA, parametrata in
base alle risorse del settore indicato dalla legge, ossia quelle che
costituiscono la fonte che remunera tutti i soggetti che traggono ad
ogni titolo reddito nel settore, che risultano, come detto in precedenza,
pari a 9.317 miliardi, secondo la valorizzazione effettuata dalla stessa
Autorità nella sua Relazione annuale (pag. 93).
In merito al rapporto AC Nielsen, i rappresentanti della
società hanno precisato di non contestare la congruenza delle
singole voci (sebbene abbiano osservato che il settore dell’emittenza
TV locale sia sottostimato rispetto allo studio dell’associazione FRT
che calcola in 520 mld. il settore delle emittenti locali a fronte dei
470 indicati dalla AC Nielsen), quanto la metodologia di aggregazione
utilizzata dalla stessa società, poiché nella specifica
disposizione dell’art. 2, comma 8, della legge n. 249/97, non vi è
una norma che autorizzi la sommatoria di proventi tra soggetti autonomamente
considerati quali RTI e PUBLITALIA.
Del resto, in relazione alla specifica fattispecie costituita
dall’esistenza di un rapporto privilegiato fra la concessionaria di
pubblicità e l‘editore per il quale essa opera, il legislatore
ha dettato le disposizioni di cui all’art. 2, comma 15: tale norma speciale,
infatti, comporta l’applicazione alla concessionaria di pubblicità
non del regime di cui alla lettera e) dell’art. 2, comma 8, secondo
cui si considerano le spettanze proprie della concessionaria, ma di
quello di cui alla lettera a).
Pertanto, la lettura delle singole voci presenti nel
rapporto AC Nielsen, effettuata alla luce delle fonti sopra indicate
(legge n. 249/97, art. 2, comma 8, lett. a) e comma 15; Relazione annuale
dell’Autorità, pag. 93) non consentirebbe la sommatoria dei proventi
di RTI e PUBLITALIA operata, a parere di quest’ultima, in modo discrezionale
e arbitrario dalla società AC Nielsen. Deve essere convenzionalmente
ascritta a quest’ultima, ai fini del rispetto dei limiti anticoncentrazione,
la maggior somma tra i ricavi ad essa spettanti per lo svolgimento della
propria attività e quelli del concedente.
Inoltre, per quanto riguarda la valorizzazione dei proventi
delle emittenti, è lo stesso art. 2, comma 8, lett. a), a fornirne
i criteri, ossia i ricavi al netto di tutte le spettanze che non afferiscono
al soggetto e quindi il canone della RAI al netto della quota destinata
all’Erario e i ricavi da pubblicità, al netto delle spettanze
delle agenzie di intermediazione.
A tal proposito, il rappresentante di PUBLITALIA nel
corso dell’audizione ha fatto presente che l’espressione "agenzie
di intermediazione" adottata dal legislatore deve intendersi come
riferita alla categoria generale di soggetti che svolgono una attività
economica nel settore rilevante per la norma, ponendosi tra il momento
in cui ha origine l’offerta, come accade per le concessionarie di pubblicità,
e il momento in cui sorge la domanda, come accade per le agenzie pubblicitarie
e per i centri media.
Per quanto riguarda le "risorse", PUBLITALIA
ha osservato come esse siano emblematicamente definite dalla legge n.
249/97, art. 2, comma 8, attraverso l’uso di un sostantivo che nella
lingua italiana ha un significato ben preciso e diverso da quello di
"proventi": esse sono pertanto costituite dall’insieme delle
fonti disponibili a tutti i soggetti che, a vario titolo, traggono reddito
da un determinato settore, e che, nel caso specifico, risultano pari
a 9.317 mld. comprensivi del totale delle spese sostenute dalle imprese
che investono in pubblicità, incluse anche quelle di allestimento
della pubblicità. Sulla base delle considerazioni esposte, il
rappresentate della società ha evidenziato che PUBLITALIA non
supera i limiti di cui all’ art. 2, comma 8, lett. a), della legge n.
249/97.
Le risorse, in sostanza, sono le spese sostenute dai
cittadini e dai soggetti che investono in pubblicità al lordo
delle quote destinate all’Erario e dei costi per le agenzie di intermediazione.
Le stesse voci concorrono a determinare i proventi, ma considerati al
netto delle quote destinate all’Erario e dei costi per le agenzie di
intermediazione. Le spese delle aziende che investono in pubblicità
devono essere valorizzate nel loro insieme dal momento che concorrono
a determinare un’unica voce di bilancio.
Secondo PUBLITALIA lo sviluppo spontaneo è espressione
della capacità imprenditoriale di un’azienda e risulta definito
in negativo dalla legge n. 249 attraverso l’esclusione dell’ipotesi
di intese e concentrazioni. Al riguardo, se l’Autorità accerta
che il limite sia stato superato e se tale superamento è avvenuto
a seguito di di intese e operazioni di concentrazione, sarà l’impresa
a dover dimostrare che la propria posizione sul mercato non implica
una lesione del pluralismo e della concorrenza. Diversamente, nel caso
di superamento dei limiti avvenuto per sviluppo spontaneo, sarà
l’Autorità a dover dimostrare la lesione del pluralismo e della
concorrenza.
In ogni caso, PUBLITALIA ha ribadito di non aver superato
i limiti in questione nel 1997.
3.1.4. TV INTERNAZIONALE e BETA TELEVISION
TV INTERNAZIONALE e BETA TELEVISION hanno sostenuto
che i soggetti notificati, anche per il tramite delle rispettive concessionarie
di pubblicità, detengono un’indubbia posizione dominante nel
mercato di riferimento. Questa posizione è stata ottenuta non
per effetto di sviluppo spontaneo dell’impresa, ma attraverso pratiche
commerciali non corrette che hanno realizzato una fidelizzazione della
clientela pubblicitaria che si concretizza in una lesione della concorrenza.
Tale politica, secondo gli intervenuti, ha creato, di
fatto nel tempo, unitamente ad una non condivisibile gestione del sistema
Auditel, una barriera per i nuovi entranti. In particolare, è
stato osservato che sia i dati del rapporto AC Nielsen, sia quelli riportati
nella Relazione annuale dell’Autorità (30 giugno 1999), si basano
sui medesimi dati di fatturato indicati dalle emittenti nella fase antecedente
al rilascio delle concessioni.
Da tali dati, secondo TV INTERNAZIONALE e BETA TELEVISION,
risulta per tabulas che RAI e RTI superano la soglia del 30%
per la raccolta di risorse nel settore televisivo con riferimento all’anno
1997. Per ovviare a tale superamento RAI e RTI adducono rispettivamente
le seguenti argomentazioni:
- la prima contesta l’inclusione del canone fra i propri
proventi ;
- la seconda critica l’inclusione delle spettanze della
concessionaria di pubblicità PUBLITALIA 80 fra i proventi di
RTI.
Tali affermazioni, tuttavia, sono, secondo TV INTERNAZIONALE
e BETA TELEVISION, l’una contraria al dettato della legge n. 249/97,
che prevede espressamente il computo del canone tra i proventi della
concessionaria pubblica; l’altra non conforme alla regola secondo
cui i ricavi debbano essere considerati a livello di gruppo.
L’attuale posizione di RAI e RTI non è imputabile
a sviluppo spontaneo, in quanto la RAI ha beneficiato di una situazione
per lungo tempo di monopolio, tramutatasi in duopolio con l’ingresso
nel mercato di RTI.
Peraltro, sia il rapporto AC Nielsen che la Relazione
annuale dell’Autorità, secondo TV INTERNAZIONALE e BETA TELEVISION,
discorrono di mercato squilibrato sia dal punto di vista degli ascolti
che della raccolta pubblicitaria. A ciò si aggiunga, nelle
more dell’attuazione del piano delle frequenze, la disparità
delle condizioni in cui operano i diversi soggetti: TMC e TMC2, ad
esempio, risultano penalizzate dal punto di vista della illuminazione
del territorio, oltre che per il numero di reti a disposizione.
Con riferimento alla situazione del mercato pubblicitario,
un’analisi condotta dalla società AGB Italia, relativa alla
valorizzazione degli spot effettivamente trasmessi dalle emittenti
ai prezzi dei listini in vigore, al netto degli sconti applicati,
dimostrera, tra l’altro, che SIPRA e PUBLITALIA applicano sconti dell’ordine
del 50-60% rispetto ai prezzi di listino e che, pertanto, i fatturati
realizzati sul mercato, che già superano ampiamente il limite
del 30% delle risorse, ne rappresentano solo una parte.
A ciò si aggiunga che le due concessionarie
hanno introdotto sul mercato un concetto di costo per GRP (Gross Rating
Point), ossia di valorizzazione di una parte della quota prodotta,
introducendo una pratica di mercato che costituisce essa stessa una
forma ulteriore di sconto cui i vari concorrenti devono adeguarsi.
Infine, SIPRA e PUBLITALIA adottano normalmente forme di incentivazione
dell’acquirente.
In sintesi, le due società applicano una triplice
tipologia di sconti:
- sconti sul fatturato dell’ordine del 50-60%;
- sconti "impliciti" dovuti alla pratica della
valorizzazione di parte della quota prodotta;
- sconti che mirano alla fidelizzazione del cliente.
Inoltre, il parametro dell’Auditel è statisticamente
sbagliato, in quanto la valutazione degli ascolti deve essere parametrata
in base al territorio effettivamente illuminato (in particolare TMC
e TMC2 raggiungono circa 10 milioni di spettatori in meno rispetto
alle altre emittenti).
Con riferimento alla nozione di "sviluppo spontaneo"
essa deve essere interpretata congiuntamente a quella di "non
determinazione di una posizione dominante" sul mercato: l’art.
2, comma 9, della legge n. 249/97 dispone infatti che il superamento
dei limiti di cui al comma 8 mediante lo sviluppo spontaneo
dell’impresa non deve determinare una posizione dominante.
Pertanto, secondo TV INTERNAZIONALE e BETA TELEVISION,
ogni valutazione deve partire da una situazione iniziale di mercato
in cui non esistano posizioni dominanti. Per contro, la situazione
di mercato realmente determinatasi ha visto succedere, ad una situazione
di monopolio pubblico, una situazione di duopolio caratterizzata dalla
presenza di RAI e RTI. Di conseguenza, le disposizioni in questione
non sono applicabili a tali imprese perché già in posizione
dominante. Inoltre la stessa presenza di sconti fidelizzanti rappresenta
un tipico esempio di comportamento scorretto per la concorrenza.
I rappresentanti della società ritengono che
sia sufficiente accertare il superamento della soglia del 30% per
determinare l’esistenza di una posizione dominante, precisando che
altrimenti la norma sarebbe inefficace e contraria all’art. 21 della
Costituzione.
I rappresentanti di TV INTERNAZIONALE e BETA TELEVISION
hanno affermato, inoltre, l’esistenza di accordi quadro che consentono
condizioni particolarmente vantaggiose ai clienti che pianificano
l’acquisto di spazi pubblicitari televisivi sulle sole reti MEDIASET,
escludendo le reti concorrenti, asserendo che l’elenco dei clienti
esclusivi rispettivamente di RAI e MEDIASET ne fornirebbe la prova.
Nella situazione antecedente all’entrata in vigore
della legge n. 223/90 SIPRA e PUBLITALIA 80 acquisirono la vendita
di pubblicità per 4-5 network locali, di fatto bloccando
le risorse afferenti al mercato delle emittenti locali, ossia, in
definitiva, delle TV alternative, attraverso il meccanismo del minimo
garantito. All’epoca, esistevano sul mercato 11 circuiti locali di
cui oggi non ne rimane alcuno: peraltro, a seguito di tale intervento,
nessun nuovo soggetto è entrato sul mercato. Precedentemente
all’avvio del meccanismo di rilevazione degli ascolti Auditel, c’era
stato il tentativo di far partire un progetto al quale partecipavano
tutte le emittenti.
Secondo i rappresentanti di TV INTERNAZIONALE e BETA
TELEVISION tale progetto fu bloccato per motivi economici e al suo
posto nacque Auditel. Il nuovo sistema, controllato da RAI e RTI,
mise fine alla battaglia aperta degli sconti per dar luogo alla quella
degli ascolti, con conseguente deterioramento della posizione di mercato
di tutti i concorrenti di RAI e RTI.
I rappresentanti di TV INTERNAZIONALE e BETA TELEVISION
si sono, inoltre, riferiti ad articoli di stampa che riportano una
crescita del 10 % del fatturato 1999 di PUBLITALIA 80 e del 16% per
il primo trimestre 2000: ciò significa che se l’istruttoria
in corso avesse avuto luogo fra un anno, ci si sarebbe trovati di
fronte a cifre di fatturato per MEDIASET superiori di circa il 25%
a quelle oggetto delle attuali analisi.
A fronte di una simile crescita del fatturato di PUBLITALIA,
si riscontra una non proporzionale dinamica dei secondi di pubblicità,
la cui crescita sarebbe solamente dell’1,2%. La crescita del fatturato
è pertanto imputabile soprattutto ai prezzi. In altre parole,
il fatto stesso che aumenti di prezzo così conSistenti non
abbiano condotto ad una modifica delle quote di mercato di RTI e RAI
costituirebbe una chiara indicazione dell’esistenza di una posizione
dominante.
In sede di audizione conclusiva TV INTERNAZIONALE
e BETA TELEVISION hanno sostenuto l’intima connessione tra pluralità
delle voci di informazione e distribuzione delle risorse del settore,
nonché il fatto che l’eccessiva concentrazione delle risorse,
quale quella cui si assiste oggi nel mercato televisivo, mina fortemente
il pluralismo nel settore dell’informazione.
3.1.5. TBS (Television Broadcasting
System)
La società TBS (Television Broadcasting System
S.p.A), è stata sentita in qualità di soggetto portatore
di interessi privati.
A parere di TBS il controllo del mercato da parte di
due soli soggetti è evidente in sé e non richiede ulteriore
approfondimenti. In tal senso deve intendersi la stessa Relazione annuale
presentata dall’Autorità nel giugno 1999, la quale riporta le
stime delle quote di mercato di altri soggetti.
Inoltre, è confutabile che la crescita delle
due emittenti in oggetto sia frutto di sviluppo spontaneo, ossia dovuta
a fenomeni inflattivi o ad altre particolari condizioni del mercato.
Tale crescita è piuttosto da ricondurre (tuttavia, distinguendo
la posizione del monopolista pubblico, comunque sottoposto a meccanismi
di controllo e regolamentazione, da quella del monopolista privato)
alle azioni aggressive condotte dalle due società emittenti nel
mercato, le quali hanno comportato la creazione di barriere all’ingresso
di altri operatori.
In tale contesto, risulta emblematica l’esclusione di
ReteCapri dall’ottenimento della concessione dopo vent’anni di attività,
assegnata, invece, ad un operatore "virtuale" quale Centro
Europa 7.
Secondo TBS, inoltre, al momento del rilascio delle
concessioni nazionali, non si è tenuto conto delle posizioni
dominanti che fino ad allora si erano venute a creare e che, del resto,
risultano documentate nella stessa Relazione annuale dell'Autorità,
in cui, alla pag. 93 cui si rinvia, si riportano le quote di mercato
del 49,3% per RAI (inclusiva della pubblicità raccolta da SIPRA)
e del 36,7% per MEDIASET (inclusiva della pubblicità raccolta
da PUBLITALIA). Il restante 14% risulta così distribuito: circa
il 12% a TELEPIÙ, il 5% alle emittenti locali, mentre appena
il 3% delle risorse disponibili è riservato alle altre emittenti
nazionali operanti su frequenze terrestri.
Appare evidente, secondo il soggetto intervenuto, la
sussistenza di posizioni dominanti, anche alla luce degli accordi RAI/CANAL
PLUS e RTI/KIRCH, quest’ultimo per la produzione di opere audiovisive,
le quali dovranno essere necessariamente acquistate dalle altre emittenti
in forza delle disposizioni della legge n. 122/98.
Con riferimento al settore della pubblicità,
TBS ha sottolineato come, in aggiunta alle dimensioni delle quote di
mercato da pubblicità televisiva, si debba in qualche modo tener
conto della pubblicità legata a mercati collegati a quello televisivo,
quali i 600 miliardi di lire fatturati dalla Mondadori Pubblicità
cui fa capo la rivista "TV Sorrisi e Canzoni" (a confronto
si citano 190 mld. per il Gruppo Cairo, 65 miliardi per la PRS, 470
miliardi per la Publikompass, 863 mld. per la Rizzoli, 309 miliardi
per la SPE e 297 miliardi per il Sole 24 Ore). A tal proposito, è
stato fatto notare che PUBLITALIA ha realizzato un fatturato pari a
3.899 miliardi nel 1998 e 4.290 miliardi nel 1999 (fonte: testata giornalistica
"Prima comunicazione", n° 293, pag. 154).
Infine, il rappresentante TBS ha richiamato i problemi
legati alle televendite e alle telepromozioni, che sottraggono risorse
significative alle televisioni locali con tecniche di vendita che aggirano
le disposizioni di legge, in quanto dovrebbero configurarsi come forme
di vera e propria pubblicità.
3.1.6. FONO VI.PI.
La FONO VI.PI., società concessionaria di pubblicità
per le emittenti locali, in qualità di soggetto portatore di
interessi privati, ha presentato una propria memoria illustrata nel
corso dell’incontro.
In sede di audizione è stato fatto presente che
il procedimento del Garante per la radiodiffusione e l’editoria concernente
l’operazione FININVEST–AME–AMEF, avviato nel febbraio 1992, sanciva
la posizione dominante della società FININVEST nel mercato della
pubblicità televisiva. Tale posizione è andata aumentando
nel corso del tempo e, ad oggi, si presenta come particolarmente dannosa
per le emittenti televisive locali, con conseguenze sull’intera economia
nazionale e, in particolare, sul livello dell’occupazione.
FONO VI.PI. ha sottolineato come il mercato italiano
si caratterizzi per una situazione di monopolio, poiché MEDIASET
detta le regole del mercato, mentre RAI è costretta ad adeguarsi
alle politiche poste in essere dalla concorrente e, inoltre, deve rispettare
il tetto alla raccolta di risorse economiche definito dalla legge n.
249/97, art. 2, comma 8, lett. a).
Nel 1999, l’incremento di fatturato di MEDIASET, derivante
dalla raccolta di risorse pubblicitarie, è stato pari a 417 mld.
(10,5% in più rispetto al 1998) mentre la RAI, anche attraverso
un aumento del canone, ha incrementato il suo fatturato di 233 mld.
(10,8% in più rispetto al 1998). Questa dinamica del mercato
(adeguamento della RAI alle politiche di MEDIASET) sta determinando
la scomparsa delle emittenti locali che, ad oggi, si sono ridotte a
circa 60-80 (almeno quelle significative).
La soluzione alle problematiche sollevate dalla sussistenza
di posizioni dominanti nel settore televisivo è contenuta nelle
disposizioni di cui alla legge n. 249/97 relative alla fissazione del
tetto del 30% alla raccolta delle risorse e alla ristrutturazione del
settore (ovvero la trasformazione di RAI 3 in una rete che non può
avvalersi di risorse pubblicitarie e il trasferimento su satellite delle
reti eccedenti).
In tale contesto FONO VI.PI. ha espresso il proprio
rammarico per il ritardo dell’apertura del procedimento istruttorio
da parte dell’Autorità, sottolineando come la mancata applicazione
delle richiamate disposizioni normative sia in aperta contraddizione
con l’impegno assunto dallo Stato italiano in sede comunitaria in materia
di sostegno alle PMI.
Per quanto, poi, concerne il concetto di "sviluppo
spontaneo" dell’impresa, la posizione di dominanza sul mercato
di RAI e MEDIASET non costituisce il risultato di una crescita spontanea.
Sul mercato della pubblicità locale MEDIASET
e RAI adottano politiche di dumping. La società SIPRA
vende, di fatto, pubblicità locale (attraverso, ad esempio, la
sponsorizzazione del Meteo regionale) e che, pertanto, la RAI
sottrae alle emittenti locali il cliente finale che, ovviamente, preferisce
rivolgersi alla televisione nazionale (RAI 3) per la pubblicità.
Per quanto riguarda MEDIASET, infine, le televendite
debbono essere considerate a tutti gli effetti pubblicità e la
società in questione, appropriandosi di un segmento di mercato
fino a poco tempo fa di esclusivo appannaggio delle emittenti locali,
continua a sottrarre risorse vitali a queste ultime. Infine è
stato fatto presente che dinanzi all’Autorità garante della concorrenza
e del mercato è ancora pendente la richiesta di apertura di un
procedimento avanzata da FONO VI.PI.
Il rappresentante di PUBLITALIA 80, presente all’audizione
ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento, ha fatto presente che
il procedimento FININVEST-AME-AMEF del Garante per la radiodiffusione
e l’editoria del 1992, citato dal rappresentate FONO VI.PI., si basava
sulla legge n. 287/90 e non sulla legge alla base del presente procedimento
istruttorio (legge n. 249/97) e, inoltre, si chiuse sancendo l’assenza
di violazione della legge antitrust da parte di FININVEST.
FONO VI.PI ha ribadito che nel procedimento in questione
è stata definita l’assenza della posizione dominante di FININVEST
limitatamente al mercato dell’editoria della carta stampata, ma è
stata riconosciuta l’esistenza di una posizione dominante nel settore
televisivo.
3.1.7. Coordinamento AER-ANTI-CORALLO
Nell’audizione i rappresentati della federazione Coordinamento
AER-ANTI-CORALLO, rappresentativa di numerose società titolari
di concessioni televisive e radiofoniche, hanno illustrato la posizione
della federazione riguardo ai seguenti aspetti:
- l’interpretazione giuridica delle disposizioni di cui
alla legge n. 249/97;
- le modalità di calcolo delle quote di cui all’art.
2, comma 8 di tale legge;
- le possibili conseguenze dell’accertamento dell’esistenza
di una posizione dominante vietata.
Il rappresentante della federazione ha rilevato, inoltre,
che, non contenendo la legge n. 249 alcuna definizione del pluralismo,
essa dovrebbe mutuarsi dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Sono state svolte alcune considerazioni in ordine
al grado di concorrenza nel mercato, osservando che, come ampiamente
noto, la ripartizione delle quote di mercato nel settore è
molto squilibrata: nel 1997 RAI e MEDIASET assorbivano complessivamente
i 4/5 delle risorse del settore (RAI e SIPRA complessivamente 49,3%,
RTI e PUBLITALIA 80 complessivamente 36,6%), mentre le emittenti locali
(circa 650) raccoglievano solamente il 5,7% delle risorse. Tali dati
risultano dalla indagine di mercato condotta dalla AC Nielsen per
conto della stessa Autorità per l’anno 1997 e, quindi, per
il successivo anno 1998. Inoltre, ha sottolineato la tendenza in diminuzione
della già modesta quota di mercato afferente alle emittenti
televisive locali.
Il rappresentante della federazione ha osservato che
una simile situazione non è invece riscontrabile nel settore
radiofonico locale, nel quale le molte imprese, non penalizzate dalla
presenza di soggetti in posizione dominante, hanno visto crescere
le proprie quote di mercato.
Per quanto riguarda specificatamente le modalità
di calcolo delle quote di cui all’art. 2, comma 8, della legge n.
249/97, non si ritengono condivisibili le osservazioni di RTI e PUBLITALIA
80 secondo le quali l’AC Nielsen avrebbe erroneamente sommato i proventi
delle due società. Il Coordinamento ritiene, invece, che la
metodologia adottata dalla AC Nielsen sia coerente con quanto stabilito
espressamente dall’art. 2.
È stato anche osservato che potrebbero configurarsi
come intese ai fini dell’art. 2, comma 9, della legge n. 249/97, le
alleanze strategiche rispettivamente tra MEDIASET e KIRCH, per la
creazione di un polo televisivo europeo, e tra RAI e CANAL PLUS, per
lo sviluppo della televisione a pagamento, peraltro già menzionate
nella Relazione annuale dell’Autorità (1999).
Sono state, quindi, analizzate le principali barriere
all’ingresso del settore televisivo, a riprova della mancanza di pluralismo
nello stesso.
In conclusione si è affermato che il mercato
televisivo italiano è caratterizzato da una posizione dominante
"congiunta" RAI-MEDIASET (duopolio) che si pone, di fatto,
in contrasto con la tutela del pluralismo e che, nel segmento di mercato
della raccolta pubblicitaria, si trasforma in una forma di vero e
proprio monopolio MEDIASET, una volta che la RAI abbia raggiunto i
(più stringenti) limiti imposti dagli indici di affollamento
pubblicitario.
Pertanto, il Coordinamento ha chiesto che l’Autorità
accerti la sussistenza di una posizione dominante vietata e intervenga
per ripristinare la libera concorrenza e il pluralismo nel mercato
della televisione italiana attraverso opportuni provvedimenti, ovvero:
- provvedimenti di de-concentrazione qualora si accerti
che il superamento dei limiti imposti sia avvenuto attraverso operazioni
di concentrazione;
- dismissioni di parti di azienda, nel caso si accerti
che tale superamento sia il risultato di posizioni consolidatesi sul
mercato.
Inoltre, l’Autorità in via istruttoria vorrà:
verificare le modalità di acquisizione dei diritti di sfruttamento
dei programmi da parte di RAI e RTI (acquisendo agli atti del procedimento
copia dei principali contratti); verificare il numero degli impianti
utilizzati da RAI e RTI per ognuna delle proprie reti; verificare
il contenuto dei contratti di collaborazione con conduttori, registi,
artisti, ecc.; effettuare un’analisi della natura giuridica delle
televendite diffuse da MEDIASET.
3.1.8. UPA (Utenti Pubblicità
Associati)
L’associazione U.P.A. - UTENTI PUBBLICITÀ ASSOCIATI
-, sentita il 6 aprile 2000, ha preliminarmente fatto presente che vi
è una crescente domanda di spazi pubblicitari. Tale domanda deve
tenere conto di un’offerta non adeguata per l’insufficienza di spazi
pubblicitari con conseguenti difficoltà di pianificazione di
campagne pubblicitarie adeguate alle esigenze commerciali delle aziende
utenti di pubblicità.
L’U.P.A., che raduna l’85% dei maggiori inserzionisti
pubblicitari, ha fornito indicazioni circa il sistema Auditel utilizzato,
oltre che per la rilevazione degli ascolti, anche come parametro di
riferimento dei prezzi del mercato pubblicitario, che appaiono in crescita.
È stato affermato, al riguardo, che l’imparzialità
del sistema di rilevazione sarebbe garantita, oltre che dal progressivo
affinamento del modello statistico progressivamente evoluto, anche dal
perfetto bilanciamento fra i principali attori nel mercato (U.P.A. al
33%, RAI/SIPRA al 33%, MEDIASET al 33% e F.I.E.I. 1%) che compongono
la proprietà di Auditel. Auditel è un sistema di rilevazione
voluto dalle aziende che investono in pubblicità televisiva e
rappresenta uno strumento imparziale essenziale alla pianificazione
pubblicitaria.
Per quanto attiene alla composizione delle risorse del
mercato televisivo, U.P.A. ha affermato che tutti gli esborsi sostenuti
da un’azienda che voglia fare pubblicità televisiva debbono essere
considerati in maniera unitaria.
Relativamente, poi, al grado di concorrenza in tale
mercato, il rappresentante dell’U.P.A. ha sostenuto che si tratta di
un settore in cui la concorrenza è in atto a tutti gli effetti
e nel quale anche le emittenti minori trovano il loro spazio, anche
se in ciò risultano limitate dall’assenza di consorzi a livello
di concessionarie che permetterebbero ai clienti nazionali di avere
più facile accesso ai loro spazi di pubblicità locale.
I rappresentanti U.P.A. si sono detti di non essere a conoscenza di
pratiche che, attraverso la fidelizzazione della clientela, abbiano
effetti distorsivi sulla concorrenza nel settore.
3.1.9. Assocomunicazione
Nel corso dell’audizione, il rappresentante
della associazione ha affermato che per "risorse" debbono
essere considerate le somme che il mercato spende per tenere in vita
tutto il sistema (emittenti, agenzie di pubblicità ecc.) e quindi,
in sostanza, tutto ciò che le aziende spendono per pagare la
pubblicità. Con riguardo, poi, al mercato televisivo del 1997,
ha sottolineato che gli investimenti assommavano a circa 7000 mld. in
pubblicità. L’associazione ha sottolineato, peraltro, che successivamente
al 1997 si è registrata una crescita del mercato pari al 7-8%,
soprattutto nel secondo semestre del 1998 ed un ulteriore incremento
del 12% nel 1999.
Per quanto attiene al sistema che attualmente viene
adottato per la fatturazione dei compensi d’agenzia, l’associazione
precisa che, a seguito dell’accordo stipulato con le agenzie di pubblicità
nel 1995, è prevista l’applicazione di uno sconto del 15% nelle
fatture delle concessionarie, ma i compensi delle agenzie continuano
ad essere calcolati sul lordo.
Quindi:
|
totale fatturato lordo pubblicità |
6226 |
mld. |
| - |
sconto d’Agenzia 15% |
934 |
mld. |
| = |
ricavi netti Concessionarie TV |
5292 |
mld. |
| + |
10% compenso agenzia su lordo |
622 |
mld. |
| + |
2,8% compenso centri media sul lordo |
175 |
mld. |
| + |
costo produzione film (circa 12% su lordo) |
740 |
mld. |
|
|
6829 |
mld. |
Bisogna inoltre tenere conto del fatto che le concessionarie
pagano ai centri media un premio del 2,5% sui loro ricavi netti.
In considerazione di quanto sopra, ed alla luce del
documento elaborato da AC Nielsen ricevuto in copia durante l’audizione,
l’associazione osserva che i valori contenuti nel predetto documento
non tengono conto del dato complessivo e, conseguentemente, debbono
essere aumentati del 29% per rappresentare l’effettivo costo della pubblicità
televisiva per gli utenti pubblicitari. Agli importi derivanti dalla
pubblicità bisogna poi aggiungere gli abbonamenti pagati a Telepiù,
cioè 508 mld., pervenendo al nuovo totale di 7337 mld.
Tenuto anche conto che il mercato delle risorse va considerato
nel suo complesso, ASSOCOMUNICAZIONE è dell’avviso che lo stesso
vada calcolato al lordo dell’Erario, dei canoni e degli abbonamenti
che i cittadini utenti del servizio televisivo pagano. Le risorse sono
infatti il tutto e si trasformano in proventi, cioè ricavi netti,
soltanto nella misura in cui vengono captate dai vari soggetti presenti
in questo sistema. Il rappresentante ASSOCOMUNICAZIONE ritiene
che il mercato offra spazio a tutti coloro che abbiano intenzione di
intraprendere attività nel settore.
Peraltro, precisa che il settore, che pur rende disponibili
risorse ulteriori per sviluppare nuove proposte di servizio e di comunicazione,
risente di una certa carenza di offerta di prodotti di qualità,
che avrebbero possibilità di trovare adeguata affermazione nel
mercato televisivo, se solo vi fosse chi ha la capacità imprenditoriale
e la volontà di investire adeguatamente per creare nuove risposte
alle esigenze di comunicazione delle imprese.
In relazione all’eventuale sussistenza di barriere all’ingresso
sul mercato il rappresentate ASSOCOMUNICAZIONE ha precisato che la domanda
è vivace, si registra un tasso di crescita del 10% e, quindi,
lo spazio esisterebbe ma, ribadisce, non si intravede sulla scena nessuno
in grado di svolgere tale ruolo. Le risorse infatti non mancano, ma
vanno conquistate con la capacità imprenditoriale.
Sotto questo aspetto, l’Associazione ritiene che sarebbe
utile che nel campo delle emittenti locali si seguisse l’esempio di
razionalizzazione che nel settore radiofonico ha indotto le emittenti
a consociarsi. Non esistono dunque né barriere all’ingresso sul
mercato né ostacoli interni allo stesso che impediscano, a chi
abbia la capacità e i mezzi per farlo, di sviluppare valide offerte
che il mercato premierebbe.
Per quanto concerne la crescita dei prezzi, ASSOCOMUNICAZIONE
evidenzia che la stessa avviene secondo tassi interessanti, diretta
conseguenza della normale dinamica del mercato, caratterizzata da un
significativo incremento della domanda.
3.2. L'audizione conclusiva
In data 6 giugno 2000 si è svolta avanti al Consiglio
dell'Autorità l'audizione conclusiva prevista dall'art. 16 del
Regolamento. A tale audizione hanno partecipato RAI, RTI, PUBLITALIA
80, SIPRA, TV INTERNAZIONALE e BETA TELEVISION, COORDINAMENTO AER-ANTI-CORALLO.
In tale occasione, le parti hanno rinnovato le argomentazioni da esse
già esposte in sede di istruttoria. In aggiunta a ciò,
da parte di RAI sono stati illustrati i trend della raccolta di risorse
ad essa afferenti, e da parte di TV INTERNAZIONALE e BETA TELEVISION
sono state formulate alcune osservazioni in merito al pluralismo. Tali
argomentazioni sono riportate al termine dei paragrafi relativi alle
parti che le hanno illustrate.
4. Valutazione della fattispecie
4.1. I limiti stabiliti all’art.
2, comma 8, lett. a) della Legge
Per valutare l’effettivo eventuale superamento della
soglia del 30% da parte dei soggetti notificati, è anzitutto
necessario definire il concetto di risorse contenuto nell’art. 2, comma
8, della Legge. Come viene ricordato anche nella relazione presentata
dal Dipartimento Vigilanza e Controllo, mentre la Legge elenca puntualmente,
alla lett. a) del comma 8, la natura dei proventi che possono essere
raccolti dai soggetti (pubblicità, televendite e sponsorizzazioni
al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione, finanziamento
del servizio pubblico al netto dei diritti dell’Erario, ricavi da offerta
televisiva a pagamento, convenzioni con soggetti pubblici), essa non
definisce con la stessa precisione il concetto di risorse, che si presta,
dunque, a diverse possibili interpretazioni.
Il testo dell’art. 2, comma 8, non appare a tal fine
risolutivo. Infatti all’interno di tale comma il termine "risorse",
trova, da un lato, una definizione nella lettera d) (cfr. il paragrafo
2.1.) - ancorché riferita a un mercato diverso da quello di cui
alla lettera a) - attraverso i suoi elementi componenti, dall'altro
è utilizzato talvolta in modo autonomo, talvolta ancora è
messo in relazione con quello di "proventi" e altre volte
infine appare addirittura costituirne un sinonimo. Sul punto i consulenti
interpellati dall’Autorità (cfr. il paragrafo 2.3.1.) e alcuni
uffici interni si sono espressi in modo difforme. Secondo una tesi il
termine "risorse" deve comprendere al proprio interno anche
le percentuali che affluiscono alle agenzie di pubblicità, intese
come agenzie di intermediazione. Secondo un'altra tesi il termine "risorse"
non deve comprendere tali percentuali. Le due tesi concordano invece
sul fatto che nel concetto di risorse vada compreso il fatturato delle
emittenti, la quota del canone che affluisce alla RAI e il fatturato
delle concessionarie di pubblicità.
È stata avanzata da un ufficio interno, oltre
che da una delle parti, la tesi che il concetto di risorse debba includere
oltre che le spettanze delle agenzie di intermediazione, anche la quota
del canone RAI trattenuta dall’Erario, coincidendo, quindi, con la spesa
complessiva degli utenti pubblicitari.
4.1.1. Modalità di calcolo
delle quote di mercato
A seconda che si assuma l’uno o l’altro dei significati
del termine "risorse", si perviene a definire per ciascuno
dei quattro soggetti notificati un range di valori. Utilizzando
i due diversi significati, le quote di mercato assorbite dai soggetti
notificati si configurerebbero come segue:
Tabella 1

Nell’ipotesi in cui il termine "risorse" comprendesse
la spesa complessiva degli utenti pubblicitari più il canone Rai
al lordo della quota dell’Erario, esso sarebbe pari a 9.317 mld. e le
quote delle emittenti notificate ammonterebbero a 41,88% per RAI e 28,13%
per RTI.
Per quanto riguarda la situazione delle concessionarie
di pubblicità, anch’esse soggetti notificati ai sensi dell’art.
2, comma 9, la situazione si configura come illustrato nella seguente
tabella 2:
Tabella 2
Nell’ipotesi in cui il termine "risorse" comprendesse
la spesa complessiva degli utenti pubblicitari più il canone
Rai al lordo della quota dell’Erario, esso sarebbe pari a 9.317 mld.
e le quote delle concessionarie notificate ammonterebbero a 17,73% per
SIPRA e 31,93% per PUBLITALIA 80.
Quale che sia il valore che si ritiene più corretto
attribuire alle singole emittenti e concessionarie, compreso quello
ad esse più favorevole, risulta che le due unità economiche
costituite dai quattro soggetti notificati, superavano entrambe nel
1997 la quota del 30% delle risorse complessive del settore televisivo.
La considerazione congiunta dell’emittente e della rispettiva
concessionaria è prevista peraltro dal combinato disposto dei
commi 1 e 16 dell’art. 2 della Legge.
In particolare il comma 16 dispone che, ai fini dell’individuazione
delle posizioni dominanti vietate, vanno considerate anche le partecipazioni
al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società
anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona.
Le peculiarità proprie del settore radiotelevisivo
hanno spinto del resto il legislatore a puntualizzare al successivo
comma 18 le ipotesi in cui si sostanzia la figura dell’influenza dominante.
Tra queste figura alla lett. c) quella dell’"assoggettamento
a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche
della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi
e qualificati elementi". Il legame che sussiste qualora un’emittente
e una concessionaria facciano parte della medesima unità economica
e quindi siano assoggettate alla medesima direzione può rientrare
in questa fattispecie.
4.2. La verifica dell’eventuale
sviluppo spontaneo delle imprese
Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della Legge la valutazione
delle modalità dello sviluppo va effettuata verificando se esso
sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni o in modo spontaneo.
Sulla base di tale indicazione, il Dipartimento Vigilanza e Controllo
ha proceduto a verificare se si fossero o meno operate concentrazioni
o intese rilevanti ai fini della valutazione delle modalità dello
sviluppo ("spontaneo" o meno).
A tale fine il Dipartimento ha richiesto, al Nucleo
speciale della Guardia di finanza afferente all’Autorità di svolgere
una ricerca sugli atti giacenti presso l’unità organizzativa
dell’Autorità che gestisce gli uffici stralcio del preesistente
"Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria. Tale
ricerca era volta ad evidenziare notizie su concentrazioni o intese
avvenute nel periodo 1990-1997 concernenti i soggetti interessati dal
presente procedimento. La stessa richiesta è stata rivolta all’Autorità
garante per la concorrenza e il mercato (di seguito: AGCM), che aveva
in quel periodo l’obbligo di esprimere un parere sulle concentrazioni
che venivano notificate all’Ufficio del Garante come da legge allora
vigente.
Le informazioni fornite dai suddetti uffici hanno evidenziato
due procedimenti dell’AGCM relativi ad intese tra emittenti nazionali
nel mercato dei diritti televisivi ed un procedimento del Garante relativo
alla notifica di un’operazione di concentrazione.
I due procedimenti dell’AGCM relativi ad intese (RAI-RTI
nel primo caso e RAI, RTI e Cecchi Gori nel secondo) appaiono per il
loro oggetto, più rilevanti per il terzo obiettivo dell’istruttoria
(cfr. il paragrafo 1.1.) nella quale occorre valutare eventuali indizi
di lesione della concorrenza non solo nel mercato rilevante della raccolta
pubblicitaria, ma anche nei mercati collegati e quindi, in particolare,
in quello dei diritti di trasmissione. Delle due intese si darà
perciò conto nel paragrafo 4.3.1.
Per quanto riguarda le concentrazioni, le informazioni
fornite dai suddetti uffici hanno rilevato un’unica operazione di questo
tipo nel mercato rilevante. Si tratta di un’operazione che ha visto
la partecipazione di un soggetto legato da un rapporto di controllo
ad un soggetto notificato nel presente procedimento (si tratta della
finanziaria FININVEST, controllante di RTI) è l’operazione di
concentrazione FININVEST-AME-AMEF, autorizzata dal Garante con il provvedimento
A22 EAG. In tale operazione, che riguardava l’acquisizione da parte
di FININVEST del controllo di due concessionarie di pubblicità
di testate periodiche e quotidiane, l’AGCM, nel suo parere, reso l’11
aprile 1992, evidenziava la sostanziale irrilevanza di tale operazione
rispetto alla sua capacità di eliminare o restringere la concorrenza
su tale mercato.
Pertanto, non essendosi rinvenute altre notizie di intese
o di operazioni di concentrazione a carico dei soggetti notificati nel
mercato rilevante, si può concludere nel senso che la crescita
economica di tali imprese sia riconducibile a sviluppo spontaneo come
definito dall’art. 2, comma 9, della Legge.
4.3. L’eventuale lesione o riduzione
della concorrenza e del pluralismo
4.3.1. Lesione
o riduzione della concorrenza
Per valutare l’eventuale lesione della concorrenza,
occorre procedere alle valutazioni richieste dalla seconda parte del
più volte citato comma 9.
A tal fine occorre prendere in considerazione oltre
al mercato rilevante (quello della pubblicità televisiva) i cosiddetti
mercati interessati, tra i quali emergono in particolare:
- il mercato dei contenuti televisivi e quello dei talenti,
- il mercato delle infrastrutture trasmissive,
- gli strumenti di rilevazione dell’audience.
Eventuali comportamenti anti-concorrenziali in questi
mercati potrebbero configurare, infatti, una diminuzione della "possibilità
di accesso ai fattori di produzione" del mercato televisivo,
elemento considerato in modo specifico dal comma 9 quale valutazione
da effettuare ai fini della determinazione dell’esistenza di una posizione
dominante vietata.
4.3.1.1. Sul mercato rilevante
Nel corso dell’istruttoria e soprattutto in sede di
audizioni sono stati denunciati atteggiamenti e comportamenti lesivi
o riduttivi della concorrenza che sarebbero stati messi in atto da RAI
e RTI, nel mercato rilevante della pubblicità televisiva, in
particolare: pratiche di sussidi incrociati tra il mercato della pubblicità
televisiva nazionale e quello più concorrenziale della pubblicità
televisiva locale (riferito solo a RAI), politiche commerciali di esclusiva,
politiche di sconti anticompetitive.
A queste segnalazioni si contrappongono valutazioni
avanzate sia dai soggetti notificati sia da quelli sentiti ai sensi
del comma 7 del Regolamento, in base alle quali il mercato pubblicitario
sarebbe competitivo e in forte espansione, talché gli scarsi
fatturati pubblicitari lamentati dalle emittenti televisive locali non
sarebbero frutto di pratiche predatorie messe in atto dai soggetti notificati,
bensì deriverebbero da limitate capacità imprenditoriali
delle emittenti locali stesse.
4.3.1.2. Sui mercati collegati
Rispetto al mercato dei contenuti televisivi, appaiono
pertinenti due provvedimenti dell’AGCM relativi ad intese nel mercato
dei diritti sportivi acquisiti agli atti dell’istruttoria dal Dipartimento.
Il procedimento I299 dell’AGCM si conclude con il provvedimento
n. 6633 che irroga una sanzione nei confronti di RAI, RTI e Cecchi Gori
Communications per la violazione dell’art. 2, comma 2, lett. c), della
legge n. 287/90 a seguito di un accordo, intervenuto nel febbraio 1996,
per la ripartizione dei diritti della Coppa Italia. Con tale provvedimento
l’AGCM commina la sanzione "… in quanto l’accordo avrebbe esorbitato
da una legittima finalità transattiva per sostanziarsi di fatto
in una indebita restrizione della concorrenza nella parte in cui l’accordo
prevedeva la ripartizione tra le tre emittenti dei diritti relativi
ad alcune partite del torneo di Coppa Italia per il biennio 97-99.".
Rispetto a questo provvedimento, si può ritenere
che esso non sia stato in grado di contribuire significativamente al
formarsi di posizioni dominanti nel mercato televisivo, per la parte
marginale che esso rappresenta rispetto all’insieme degli eventi sportivi
ad alta audience.
Per quanto riguarda invece il procedimento I283B, in
cui l’AGCM con il provvedimento n. 6662 ha sanzionato RAI e RTI per
un accordo tendente alla ripartizione dei diritti sportivi, il TAR del
Lazio ha annullato il provvedimento per difetti procedurali.
Alcuni dei soggetti sentiti hanno inoltre denunciato
comportamenti messi in atto da RAI e RTI su mercati collegati a quelli
rilevanti, che avrebbero come effetto quello di rafforzare le posizioni
dominanti dei soggetti in questione. Tali comportamenti riguarderebbero
l’"accaparramento" in esclusiva di talenti televisivi, l’acquisizione
in blocco dei programmi presso i principali distributori, l’esercizio,
al 1997, da parte di RAI e RTI di un numero di impianti superiore alle
necessità effettive di illuminazione del territorio nazionale,
la gestione ed il controllo del meccanismo di verifica degli ascolti
televisivi (Auditel), in quanto controllato da UPA (33%), RAI/SIPRA
(33%) e MEDIASET (33%).
Tali elementi, che potrebbero costituire (in particolare
le intese nei mercati collegati) indizi pertinenti ai fini della determinazione
dell'eventuale lesione della concorrenza, non appaiono supportati da
adeguata documentazione. In ogni caso essi andrebbero riconsiderati
alla luce delle contingenti condizioni economiche e culturali in un
determinato momento storico, come indicato anche dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 420/94 (cfr. il paragrafo 4.3.2.).
4.3.2. Lesione o riduzione del pluralismo
L'ultimo livello di indagine imposto dall'art. 2, comma
9, della Legge è quello della eventuale lesione o riduzione del
pluralismo.
Ai fini della verifica della sussistenza di posizioni
dominanti vietate occorre infatti valutare entrambi i profili, concorrenza
e pluralismo, che il legislatore ha reputato parimenti meritevoli di
tutela. Il comma 9 considera le due questioni congiuntamente: "…
se i soggetti... superano i limiti di cui al comma 8 mediante lo sviluppo
spontaneo dell’impresa che non determini una posizione dominante né
elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza…".
L’obiettivo e la ratio della norma è di assicurare che entrambi
i valori vengano tutelati, sottraendo così agli organi chiamati
ad esercitare il potere di controllo sulla sua corretta applicazione
la possibilità di limitarsi alla verifica di uno solo di essi.
Di conseguenza sarà sufficiente la lesione anche di uno solo
di essi per procedere all’adozione di eventuali provvedimenti anticoncentrativi.
4.3.2.1. Il principio pluralistico
Occorre in primo luogo interrogarsi sulla natura e sulla
valenza di tale principio per poi indagare sull'eventuale sussistenza
in concreto di figure sintomatiche indicative di una lesione/riduzione
del pluralismo. In base al percorso logico appena delineato, la sede
naturale per l'individuazione della natura e del valore di tale principio
sono le sentenze della Corte costituzionale che sin dal 1974 hanno sottoposto
l'esercizio, allora monopolistico, della radiodiffusione televisiva
ad una serie di limitazioni.
4.3.2.2. Il
pluralismo interno
Nella sentenza n. 225/74 la Corte evidenziava che il
monopolio televisivo poteva considerarsi costituzionalmente legittimo
solo se fosse preordinato a due obiettivi essenziali: a trasmissioni
caratterizzate da imparzialità e completezza dell'informazione
e a rendere effettivo il diritto di accesso nella misura massima consentita
dai mezzi tecnici. Alle condizioni ivi delineate la Corte ha ritenuto
rispettato il requisito del cosiddetto pluralismo interno, inteso come
obbligo di dar voce al maggior numero possibile di opinioni, tendenze,
correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società.
Tale aspetto concerne comunque soltanto la concessionaria pubblica sulla
quale è deputata ad esercitare il potere di controllo la Commissione
Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Dall'ambito di incidenza della presente istruttoria si può dunque
di buon diritto non entrare nel merito di questo profilo.
4.3.2.3. Il pluralismo esterno
Di diverso rilievo appare invece il secondo aspetto
del principio pluralistico che nella terminologia della Corte costituzionale,
dalla sentenza n. 826/88, si profila come cosiddetto pluralismo esterno,
il quale si manifesta nella concreta possibilità di scelta, per
tutti i cittadini, tra una molteplicità di fonti informative,
scelta che non sarebbe effettiva se essi non fossero in condizione di
disporre, nel settore pubblico come in quello privato, di una molteplicità
di programmi che garantiscano l'espressione di tendenze diverse. Ne
consegue, segnala la Corte, che il pluralismo sarebbe gravemente minacciato
in caso di esistenza di posizioni dominanti sul mercato.
La realizzazione di tale precetto ha dunque imposto
l'adozione di una specifica normativa antitrust. A tale compito ha assolto
in un primo tempo la legge n. 223/90 che all'art. 15 individuava una
serie di criteri per la determinazione delle posizioni dominanti vietate.
Il comma 1 definiva alcuni criteri cosiddetti incrociati tra il mezzo
radiotelevisivo e la stampa, i commi 2 e 3 disciplinavano le condizioni
di validità di eventuali atti di cessione, trasferimenti, partecipazioni
etc., mentre il comma 4 precisava che le concessioni in ambito nazionale
rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto privato non potevano
superare il 25% del numero di reti nazionali previste dal piano nazionale
di assegnazione delle frequenze e comunque il numero di tre.
Anche sulla base della sentenza n. 112/93, in cui la
Corte aveva ribadito che è lo stesso diritto all’informazione
di cui all'art. 21 della Costituzione ad implicare il pluralismo delle
fonti, nel senso di imporre al legislatore il vincolo di favorire l’accesso
nel sistema radiotelevisivo al massimo numero possibile di voci diverse,
con la sentenza n. 420/94 la Corte dichiarava il citato comma 4 dell'art.
15 della legge n. 223/90 costituzionalmente illegittimo.
Ciò per violazione dei valori di pluralismo esterno
e di imparzialità sottesi al diritto di libera manifestazione
del pensiero, compromesso dalla mancanza di un’idonea disciplina antitrust
in materia di radiodiffusione. In particolare la Corte evidenziava che
il legislatore del 1990 piuttosto che muoversi nel senso di contenere
e poi ridimensionare la concentrazione allora esistente, che vedeva
di fatto tre reti esercitate dallo stesso soggetto (situazione già
denunciata con sentenza n. 826/88, alla quale avrebbe dovuto rimediare
appunto la legge n. 223/90), non aveva fatto altro che legittimarla
stabilmente.
Ad avviso della Corte, dalla rimozione del citato art.
15, comma 4, della legge n. 223/90 non derivava un vuoto normativo,
considerata la presenza di una disciplina transitoria (legge n. 422/93),
pur rimanendo ferma la necessità di stabilire nuovi e corretti
limiti anticoncentrativi. Ciò perché, come la Corte ha
più volte avuto modo di affermare, il principio del pluralismo
è insito nel nostro ordinamento, sancito dall’art. 21 della Costituzione
e specificato come regola di immediata applicazione nel divieto di titolarità
di tre concessioni di reti nazionali ovvero di titolarità del
25% del numero complessivo delle reti private. Tale valore, precisa
la Corte, deve infatti considerarsi prevalente sulla facoltà
di concentrazione che, pur potendo in ipotesi rispondere alla opportunità
di conseguire una dimensione di impresa ottimale sotto il profilo economico-aziendale,
non risponde alla preminente necessità di assicurare il maggior
numero possibile di voci.
Al mandato indicato dalla Corte di stabilire nuovi e
corretti limiti anticoncentrativi il legislatore ha risposto con l’emanazione
della legge n. 249/97, che non solo all’art. 2 precisa i criteri per
la determinazione delle posizioni dominanti, ma al successivo art. 3
indica anche precise misure deconcentrative da applicarsi ai soggetti
che si trovino in tali condizioni. In particolare, essa dispone ai commi
6 e 7 del suddetto art. 3 che l’esercizio delle reti eccedenti il limite
del 20% del numero di concessioni assentibili possa proseguire sino
ad un termine stabilito dall’Autorità, in conformità del
dettato della legge, oltre il quale i relativi programmi debbono essere
trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.
Parallelamente il comma 9 del medesimo art. 3 stabilisce
che, contestualmente a tale decisione, l’Autorità debba indicare
il termine entro cui la RAI deve trasformare una delle sue reti televisive
in un’emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie.
Il piano di ristrutturazione in parola deve essere valutato dall’Autorità
una volta sentita la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Mentre l’istruttoria sulla prima di queste misure è
pressoché conclusa, la seconda è tuttora aperta in attesa
del parere da parte della Commissione parlamentare di vigilanza e per
l’indirizzo generale dei servizi radiotelevisivi, previsto dall’art.
3, comma 9, della Legge, parere peraltro già richiesto dall'Autorità.
L’Autorità auspica che la suddetta Commissione vorrà sollecitamente
pronunziarsi, così da consentire all’Autorità stessa di
adempiere in tempi brevi al suo compito di cui alle norme citate.
Come già ricordato più volte, le due misure
previste dall’art. 3, una volta attuate, contribuirebbero a sanare la
situazione di incostituzionalità già accertata con la
sentenza n. 420/94 della Corte costituzionale, con riferimento alla
legge n. 223/90, e a ricondurre ad una situazione di maggiore pluralismo
il sistema televisivo italiano. Non vi è dubbio, infatti, che
il legislatore, nell’indicare con precisione nella legge n. 249/97,
le due misure deconcentrative e la necessità della contestualità
delle due decisioni da parte dell’Autorità, avesse ben presente
che i due soggetti RAI e RTI, ai quali queste due misure si riferiscono,
operavano, al momento dell’entrata in vigore della legge, in regime
di duopolio.
Alle medesime conclusioni perveniva peraltro anche la
Relazione annuale presentata dall’Autorità al Parlamento il 30
giugno 1999, nella quale, in riferimento allo stato del mercato nazionale
televisivo e audiovisivo, si affermava che "i due principali
operatori controllano larga parte dell’offerta e delle risorse economiche,
mentre gli altri soggetti della televisione in chiaro occupano posizioni
marginali" (pag. 92).
4.3.2.4. Gli indizi relativi al pluralismo
Le analisi relative all’eventuale lesione/riduzione
del pluralismo devono necessariamente assumere come punti di partenza
la sentenza n. 420/94 della Corte costituzionale e la successiva legge
n. 249/97. Come si è ricordato poc’anzi, la prima affermava che
il pluralismo è gravemente minacciato dal possesso di un numero
eccessivo di reti in capo ad un unico soggetto, mentre la seconda (la
Legge) riconosce implicitamente questo stesso criterio, quando impone
all’emittente di trasferire su satellite o cavo la rete eccedente.
È evidente che la situazione attuale rispecchia,
per quanto riguarda i soggetti in questione, quella antecedente non
solo all’emanazione della Legge, ma alla stessa pronuncia della Corte
che la ritenne lesiva del pluralismo. Tuttavia, poiché il contesto
nel quale i soggetti agiscono appare modificato, occorre riconsiderare
in tale nuovo quadro gli indizi relativi al pluralismo.
La legge, infatti, impone di considerare il fenomeno
del pluralismo anche indipendentemente dal numero delle reti e dalla
quantità di risorse economiche raccolte, tant’è che all’art.
2, comma 7, la Legge impone all’Autorità di eliminare o impedire
il formarsi delle posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo.
Questa verifica comporta la definizione di criteri o
parametri attraverso i quali misurare il grado di pluralismo, criteri
e parametri che possono essere di varia natura e tuttora non univocamente
definiti neppure a livello internazionale. A riprova di ciò basti
ricordare il Libro verde elaborato dalla Commissione europea e pubblicato
nel 1992 con il titolo "Pluralismo e concentrazione dei mezzi
di comunicazione di massa nel mercato interno – Valutazione della necessità
di un’azione comunitaria" (COM(1992) 480 def.) che, tra gli
altri, si poneva esplicitamente il problema della loro definizione.
Tra i criteri da più parti suggeriti si possono citare il numero
delle emittenti complessivamente presenti in una determinata area geografica,
gli indici di ascolto dei diversi programmi (come avviene ad esempio
in Germania e in Gran Bretagna), la presenza di canali alternativi.
Data la carenza di punti fermi metodologici sull’argomento
e di esplicite indicazioni legislative in merito, una verifica in tal
senso appare allo stato attuale assai problematica. Tuttavia, al di
là del numero delle reti possedute da un unico soggetto, che
è rimasto stabile, è evidente che altri elementi sono
mutati dal 1994 ad oggi ed altri ancora sono in rapido mutamento. Ne
discende che l’Autorità è sollecitata a valutare sia le
posizioni dominanti sia le eventuali lesioni di pluralismo e concorrenza
all’interno di tale quadro evolutivo.
Ora, è indubbio che tali limiti vadano valutati
alla luce dell’evoluzione dello scenario tecnico, economico e giuridico
nel quale si muovono i soggetti, scenario i cui mutamenti sono già
stati analizzati nella citata Relazione dell’Autorità al Parlamento
del giugno 1999: infatti in essa si afferma che "l’adozione
di una tecnologia di trasmissione leggera, qual è il digitale,
consente l’ingresso sul mercato televisivo ad un ampio numero di operatori
superando da un lato la scarsità di risorse elettriche tipica
della tecnologia analogica (che contingenta il numero di canali disponibili
e quindi dei soggetti ammessi) e dall’altro riducendo i costi d’investimento
richiesti al consumatore dal satellite. In questo modo possono moltiplicarsi
le opzioni di programmi e servizi accessibili al consumatore con costi
di impianto vicini allo zero" (pag. 99).
Questo scenario non è certo ancora pienamente
attuato, ma è sicuramente in via di affermazione, come dimostra
l’esistenza di almeno due soggetti nazionali che operano su piattaforme
digitali e che irradiano molte decine di programmi ad un numero di abbonati
oggi stimati intorno ai 3 milioni. Questo stesso scenario e le sue diverse
possibili modalità di realizzazione hanno costituito oggetto
di un approfondito studio svolto dall’Autorità che ha dato origine
nel giugno 2000 al Libro bianco sul digitale.
L’evoluzione tecnologica ed economica del mercato è
del resto chiaramente sottesa alla previsione della Legge nella parte
in cui all’art. 2, comma 12, prevede che "l’Autorità
in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei
mercati di riferimento deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza
dei limiti indicati nel presente articolo".
A ulteriore dimostrazione di quanto l’esigenza di adeguare
la verifica delle posizioni dominanti vada contestualizzata alle concrete
condizioni di mercato, basterà considerare l’art. 2, comma 1,
che, nel fare divieto di posizioni dominanti, li colloca "nei
settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive,
realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità,
dell’editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento".
La stessa Corte costituzionale, nella sua sentenza n.
420/94, valutava che fosse opportuno verificare se un determinato limite
antitrust o più in generale la normativa vigente fosse adeguata
a tutelare il pluralismo "nel contesto delle contingenti condizioni
economiche e culturali della società in un determinato momento
storico". Da qui l'esigenza di procedere non solo ad una sollecita
attuazione delle misure deconcentrative di cui all'art. 3, ma anche
ad un accertamento sulle attuali condizioni del mercato radiotelevisivo
e sulle sue possibili evoluzioni future.
ACCERTATO che:
-
al momento dell’entrata in vigore della legge n. 249/97
le due unità economiche RAI con la controllata SIPRA e PUBLITALIA
80 con la collegata RTI, avevano superato la soglia di cui all’art.
2, comma 8, della legge citata;
-
tale superamento non è derivato da intese o
concentrazioni, ma da espansione naturale delle imprese, tale da non
determinare una posizione dominante vietata ai sensi dell’art. 2,
comma 9, della legge n. 249/97;
- alcuni indizi denunciati in talune fasi dell’istruttoria
afferenti a possibili lesioni o riduzioni della concorrenza e del pluralismo
non appaiono di rilevanza tale da motivare l’applicazione delle misure
previste dall’art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
DELIBERA
-
con riferimento alla posizione dei soggetti notificati,
alla data di entrata in vigore della legge n. 249/97, di non applicare
le misure previste dall’art. 2, comma 7, della citata legge;
-
di comunicare al Parlamento la presente delibera;
-
di provvedere all’adozione delle misure di cui all’art.
3, commi 6, 7 e 9, della citata legge non appena la Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
si sarà pronunciata sulla richiesta di parere in merito al
piano di ristrutturazione Nuova RAI TRE, già inoltrata dall’Autorità
alla predetta Commissione di vigilanza;
-
di avviare un’indagine volta ad accertare le condizioni
attuali e i possibili sviluppi futuri del settore televisivo, sotto
il profilo del pluralismo e della concorrenza, con particolare riferimento
alla distribuzione delle risorse tecnologiche ed economiche, all’accesso
ai fattori di produzione, al numero delle imprese, alla loro dimensione
e alla loro audience, tenendo anche conto delle evoluzioni in atto
e previste della multimedialità e delle tecnologie digitali,
anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 12, della legge
n. 249/97.
Il presente provvedimento è notificato ai soggetti
interessati ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell’art. 1, commi 26
e 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Napoli, 13 giugno 2000
|
IL COMMISSARIO RELATORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
Paola Maria Manacorda
|
Enzo Cheli |
|
IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI
COLLEGIALI
|
|
| Mario Belati |
|
|