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L'AUTORITA'
NELLA sua riunione del Consiglio del 5 aprile 2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune
in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore
dei servizi di telecomunicazione;
VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 giugno 1997, sull’interconnessione nel settore
delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale
e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di
fornitura di una rete aperta (ONP);
VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull’applicazione del regime di
fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio
universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento di attuazione di
direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
VISTA la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione
delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore
delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti e principi
(98/C 265/02), pubblicata nella GUCE C 265 del 22 agosto 1998;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del
25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle
licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1997, n.283, così
come modificato dalla delibera dell'Autorità n.217/99, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre, n.247;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del
23 aprile 1998 recante: "Disposizioni in materia di interconnessione
nel settore delle telecomunicazioni"; pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 giugno 1998, n.133;
VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre
1999, recante: "Identificazione di organismi di telecomunicazioni
aventi notevole forza di mercato;
VISTA la propria delibera n. 407/99 del 21 dicembre
1999 recante "Autorizzazione provvisoria alla Telecom Italia S.p.A.
per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità
basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL";
VISTA la propria determinazione di Consiglio del 26
gennaio 2000;
VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR recante: "Linee
guida per l’implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello
di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei
servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 28 marzo 2000, n.73;
VISTA la documentazione presentata da: AIIP, Albacom,
Infostrada, MCI WorldCom, Viatel, Wind;
VISTA la documentazione presentata da Telecom Italia
S.p.A.;
CONSIDERATO quanto segue:
-
L’Autorità ha rilasciato, con delibera n.
407/99, un’autorizzazione provvisoria alla società Telecom
Italia S.p.A.. (di seguito Telecom Italia) , ai sensi dell’art.
6, comma 22 del D.P.R. n. 318/97, per la fornitura dei servizi di
accesso ad Internet ad alta velocità basati sull’applicazione
delle tecnologie ADSL.
-
Con la medesima delibera, l’Autorità ha chiesto
a Telecom Italia alcuni dati circa le condizioni tecniche, economiche
e di fornitura di tale servizio. Inoltre, l’Autorità ha chiesto
a Telecom Italia, nel caso di offerta al pubblico di servizi ADSL,
di fornire una descrizione dettagliata e disaggregata dei costi
sostenuti, con evidenziazione dei costi di rete, di commercializzazione
e di gestione del cliente, ai fini di una verifica di tale offerta
ai sensi del D.P.R. n. 318/97, riservandosi di modificare le condizioni
relative alla fornitura dei servizi all’ingrosso oggetto dell’autorizzazione.
-
In data 26 gennaio 2000, con propria determinazione,
l’Autorità ha comunicato a Telecom Italia l’avvio della verifica
dei dati forniti, al fine di valutare la necessità di introdurre
variazioni delle condizioni economiche e delle modalità di
offerta "wholesale", anche in relazione agli elementi
acquisiti nel corso delle consultazioni con gli operatori.
-
L’art. 5 del D.P.R. n. 318/97 impone agli organismi
notificati come aventi notevole forza di mercato l’obbligo di soddisfare
le richieste ragionevoli di accesso alla rete nonché di negoziare,
su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi
in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni
in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Tali accordi possono
prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi
sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione
di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai
costi. All'Autorità viene attribuito un potere di intervento,
di propria iniziativa o su richiesta delle parti, al fine di garantire
che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e
non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici
per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato,
di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.
-
L'offerta "wholesale" di Telecom Italia comprende
diversi elementi del servizio che sono disaggregabili sia dal punto
di vista economico, sia dal punto di vista tecnico. Peraltro, l’offerta
congiunta delle diverse "componenti" del servizio da parte
di Telecom Italia non permette ai suoi i concorrenti di ottimizzare
pienamente l’utilizzo delle proprie infrastrutture; infatti l’offerta
"aggregata" effettuata da Telecom Italia limita la possibilità
per questi ultimi di diversificare l’offerta dei servizi ADSL/ATM
sia sotto un profilo tecnico che qualitativo, con ciò riducendo
gli incentivi alla realizzazione di infrastrutture alternative da
parte dei concorrenti di Telecom Italia. Inoltre, la possibilità
per gli operatori di richiedere un accesso disaggregato è
già disciplinata dall’art. 5 del D.P.R. n. 318/97 e dalla
delibera n. 2/00/CIR.
-
La valutazione effettuata dall'Autorità sull'offerta
"wholesale ADSL/ATM" di Telecom Italia ai sensi della delibera n.
407/99 e della determinazione del 26 gennaio 2000 ha prodotto i
seguenti risultati:
-
il servizio proposto non rispetta pienamente
i principi di trasparenza e non discriminazione, poiché
alcuni elementi indispensabili affinché gli OLO/ISP possano
fruire del servizio non sono compresi nella configurazione proposta
e debbono essere acquistati separatamente da divisioni commerciali
di Telecom Italia (ad esempio accesso e trasporto ATM tramite
la sottoscrizione di un contratto alla rete ATMosfera, circuiti
di rilegamento tra il nodo ATM ed il NAS dell'OLO/ISP), mentre
tali componenti di rete vengono utilizzate anche da TIN.IT.
Tale situazione è fonte di potenziale discriminazione
e di non trasparenza delle condizioni economiche e di fornitura
ai diversi soggetti richiedenti. Pertanto, si ritiene
che nella medesima offerta debbano essere necessariamente incluse
la porta ATM e la banda ATM interurbana al fine di rendere più
trasparente e non discriminatoria l’offerta del servizio ad
OLO/ISP;
-
l’articolazione dell’offerta in lotti di dimensioni
maggiori con prezzo unitario inferiore rispetto al prezzo base
è suscettibile di favorire gli OLO/ISP di maggiori dimensioni
(tra cui la divisione TIN.IT di Telecom), rispetto agli altri,
nella misura in cui a tali lotti non corrispondano effettivamente
economie di scala;
-
risulta ingiustificata la mancata estensione
ad altri operatori delle condizioni economiche previste per
lotti di maggiori dimensioni, qualora l’operatore aderisca alla
promozione relativa all’offerta semestrale gratuita dei CDN
urbani per collegamento al nodo ATM;
-
gli OLO e dell'AIIP hanno denunciato elementi
di criticità sulla possibilità di effettuare offerte
concorrenziali rispetto all'offerta "retail" di TIN.IT, considerate
le condizioni economiche dell’ offerta "wholesale" ;
-
l’Autorità, sulla base delle evidenze
dell’analisi tecnico-economica delle condizioni di tale offerta,
nonché la relativa coerenza tra l'offerta "wholesale"
e l'offerta "retail" di TIN.IT, effettuata avvalendosi anche
di una consulenza esterna, ritiene che vi siano margini di riduzioni
dell'offerta "wholesale" in quanto:
-
l’offerta "retail" di TIN.IT
presenta margini contenuti anche in ragione della sua natura
di servizio innovativo;
-
l’analisi della struttura dei costi dell’offerta
"wholesale" evidenzia per le classi di servizio
più basse (da 1 a 3) margini superiori a quelli ritenuti
equi e ragionevoli;
f) Telecom Italia ha fornito incompleti elementi
economici di dettaglio sull’offerta "wholesale" mentre,
con riferimento ai costi "retail", ha fornito elementi
di sintesi delle principali voci, non pienamente documentati;
g) l’Autorità ha effettuato un’analisi volta
a valutare la congruità delle condizioni economiche richieste
per l’offerta "wholesale". Tale analisi ha sostanzialmente
confermato i margini di riduzione evidenziati precedentemente;
h) l'analisi del contratto standard e del Service
Level Agreement ha evidenziato alcuni aspetti critici, di seguito
elencati:
-
aggregazione con il servizio ATMosfera: nel
contratto (allegato A, paragrafo 2) si prevede, quale condizione
necessaria per poter richiedere l'utilizzo del servizio ADSL,
la preventiva sottoscrizione di un contratto ATMosfera (porta
e circuito di connessione). Tale elemento è una conseguenza
delle modalità di fornitura del servizio proposte, e
configura un caso di "bundling" tra servizi non giustificato;
si rileva inoltre che non risulta corretto offrire in maniera
congiunta alla porta ATM anche il circuito di connessione.
-
installazione dello splitter sull'impianto
del cliente: il contratto (allegato A, paragrafo 3.1) prevede
che nei casi di incompatibilità con prodotti/servizi
esistenti, Telecom Italia installi presso il cliente uno "splitter"
e che il costo di tale intervento venga fatturato direttamente
da quest’ultima sulla bolletta del cliente finale. Si ritiene
non sia ammissibile tale fatturazione diretta da parte di Telecom
Italia per un servizio commercializzato da un altro operatore.
-
applicazione di un regime transitorio per la
fornitura del servizio al cliente finale: i tempi di attivazione
standard previsti dal contratto (allegato A, paragrafo 4) vengono
assicurati solo nel 65% dei casi nella fase iniziale di avvio
del servizio. Si ritiene che tali livelli di qualità
del servizio siano insufficienti nonché potenzialmente
fonte di discriminazione tra i diversi soggetti richiedenti.
- penali: le penali previste dal contratto (allegato
A, paragrafo 5 della bozza di contratto del 15 marzo u.s.) nel
caso in cui Telecom Italia non garantisca la fornitura dei collegamenti
ADSL nei tempi di cui all’allegato 4 risultano insufficienti,
nell’ammontare previsto, in quanto non proporzionate al danno
causato.
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario, Prof. Silvio Traversa,
relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione
e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
DELIBERA
Art. 1
Modalità di fornitura del servizio
-
L'offerta "wholesale" di Telecom Italia deve, in base
ai principi di non discriminazione e trasparenza, includere le condizioni
tecniche ed economiche per le seguenti componenti del servizio:
-
a) Porta fisica di uscita ATM: ovvero dalla borchia
di utente fino alla porta ATM di uscita posta sul nodo BPX locale;
-
b) Connettività ATM in ambito interurbano
ovvero trasporto su rete ATM fino ad un nodo ATM di uscita sito
in altra area di raccolta ADSL. Tale componente può essere
richiesta dagli OLO/ISP in via complementare rispetto alla lettera
a).
-
L'abbonamento al servizio telefonico di base di Telecom
Italia non è vincolante ai fini della fornitura del servizio
"wholesale" ADSL.
-
La negoziazione del servizio wholesale, nonché
delle componenti accessorie per usufruire del
servizio, deve avvenire tramite un unico punto di contatto, escludendo
le divisioni commerciali di Telecom Italia.
Art. 2
Condizioni economiche di offerta
- Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, circa
la necessità di integrare l’attuale configurazione di offerta
"wholesale", le condizioni economiche non potranno essere
superiori ai livelli di cui alla tabella sottostante, in cui si fa riferimento
all’attuale configurazione dell’offerta "wholesale" di Telecom
Italia (raccolta al DSLAM e terminazione su nodo ATM locale), con riferimento
al lotto da 100 linee ADSL.
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Prezzi massimi
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Lit. / anno
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Classe 1 (PCR 10kb)
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623.000
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Classe 2 (PCR 20kb)
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698.000
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Classe 3 (PCR 50kb)
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821.000
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L’Autorità si riserva di valutare le condizioni
economiche per le classi di servizio superiori anche alla luce di eventuali
offerte "retail" da parte di Telecom Italia basate su tali
classi .
-
I costi aggiuntivi per la porta di uscita ATM nonché
per il trasporto interurbano su rete ATM nel caso di remotizzazione
del NAS verranno valutati in seguito alla pubblicazione da parte di
Telecom Italia delle relative condizioni economiche, ivi compresi
eventuali proposte di sconti.
-
L’applicazione di sconti deve tenere conto di effettive
economie di scala conseguibili nell’offerta del servizio e, comunque,
dovrà essere preventivamente comunicata all’Autorità
per le relative valutazioni. In ogni caso, eventuali sconti devono
essere applicati in modo trasparente e non discriminatorio tra operatori
ed evidenziati all’interno dell’offerta "wholesale".
-
Relativamente all’articolazione delle condizioni
economiche per lotti o formule che prevedono sconti a volume, deve
essere assicurato l’accesso non discriminatorio a tutti gli OLO/ISP,
in modo complementare e non alternativo ad eventuali campagne promozionali.
Art. 3
Modalità contrattuali e Service Level Agreement
-
1. Lo schema contrattuale deve prevedere i seguenti
elementi:
-
a) il diritto agli sconti deve essere assicurato
in maniera proporzionale nel caso di raggiungimento delle soglie
previste per i pacchetti di offerta "wholesale" di dimensioni
superiori a quelli sottoscritti inizialmente; tale raggiungimento
può avvenire in modo graduale;
-
b) il diritto agli sconti, in caso di raggiungimento
delle soglie di lotti superiori, non deve implicare la dismissione
anticipata dei lotti/capacità già sottoscritte ed
in uso;
-
c) la fornitura, anche nella fase antecedente
la conclusione del contratto, di tutte le informazioni necessarie
al raggiungimento degli accordi; in particolare, le informazioni
relative alla disponibilità del servizio nonché
ulteriori informazioni necessarie per il processo di valutazione
da parte dell’OLO/ISP delle condizioni tecniche di utilizzabilità
di tale servizio;
-
d) l’applicazione del contributo di attivazione
per linea solo al momento dell’effettiva connessione dell’utente
finale;
-
e) la fatturazione direttamente all'OLO/ISP, ed
esclusivamente a tali operatori, degli elementi di rete/servizio
relativi alla fornitura del servizio "wholesale" resi necessari
presso il cliente finale (es. splitter).
-
I tempi di attivazione e fornitura indicati nel contratto
devono essere applicati in maniera non discriminatoria a tutti i soggetti
richiedenti.
-
3. Le penali previste devono essere proporzionate
agli impegni presi.
Art. 4
Disposizioni finali
-
Telecom Italia è tenuta a riformulare la propria
offerta "wholesale" secondo le indicazioni contenute nel
presente provvedimento entro quindici giorni dalla sua notifica.
-
Nella fase iniziale di avvio del servizio e data
la necessità dichiarata da Telecom Italia di un periodo transitorio
per stabilizzare le procedure di fornitura, l’Autorità si riserva
di vigilare sui livelli di servizio forniti e di valutare la necessità
di interventi. A tal fine, Telecom Italia è tenuta a fornire
all'Autorità, per un periodo di sei mesi eventualmente prorogabile,
una relazione dettagliata con periodicità bimestrale contenente
le seguenti informazioni:
a) elenco della capacità "wholesale"
venduta
b) numero clienti attivati
c) tempi a consuntivo per lo studio di fattibilità
d) tempi a consuntivo per l'attivazione dei lotti e
fornitura del servizio
e) tempi a consuntivo per interventi di manutenzione
e riparazione guasti
Gli elementi di cui alle lettere precedenti devono essere
fornite separatamente per OLO/ISP (ivi comprese TIN.IT o divisioni commerciali
di Telecom Italia o società controllate da o collegate a Telecom
Italia).
-
L’Autorità si riserva di valutare i contenuti
dell’offerta "wholesale" di cui al punto 1, sulla base del
rispetto dei principi di cui al presente provvedimento e della normativa
di riferimento.
-
Il presente provvedimento è notificato alla
società Telecom Italia e pubblicato sul Bollettino ufficiale
dell’Autorità.
-
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella
presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste
all’art.1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Avverso la presente delibera può essere presentato
ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
Napoli, 7 aprile 2000
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IL COMMISSARIO RELATORE
|
IL PRESIDENTE
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Silvio Traversa
|
Enzo Cheli
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| IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI |
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| Mario Belati |
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