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L'AUTORITÀ
NELLA seduta della Commissione per le infrastrutture
e le reti del 16 marzo 2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla
"Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), nn.
7, 8 e 9 della suddetta legge;
VISTA la Direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa
alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni
mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni"
(Open Network Provision - ONP);
VISTA la Direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa
alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
VISTA la Direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica
la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza
dei mercati delle telecomunicazioni;
VISTA la Direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni
generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;
VISTA la Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa alla "Interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e
l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di
fornitura di una rete aperta (ONP)";
VISTA la Direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa alla "Applicazione del regime di fornitura
di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale
delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione
di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni ";
VISTA la Raccomandazione della Commissione 98/195/CE
dell’8 gennaio 1998 concernente "L’interconnessione in un mercato
delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi
di interconnessione)" e successive modifiche;
VISTA la Raccomandazione della Commissione 98/322/CE
dell’8 aprile 1998 concernente "L’interconnessione in un mercato
delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 – separazione contabile
e contabilità dei costi)" e successive modifiche;
VISTA la Comunicazione della Commissione 98/C 265/02
sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia
di accesso nel settore delle telecomunicazioni;
VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante
"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni";
VISTO il provvedimento del Ministero delle Comunicazioni
in data 3 aprile 1998 relativo alla determinazione degli organismi di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante
"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni";
VISTA la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre
1998 "Valutazione e richiesta di modifiche dell'Offerta di Interconnessione
di Riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998";
VISTO la propria delibera n. 1/99 del 14 gennaio 1999
"Costituzione Comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato
a livello di rete locale";
VISTA la propria delibera n.101/99 del 24 giugno 1999
relativa alle condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia
vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali;
VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre
1999 relativa alla identificazione di organismi di telecomunicazione
aventi notevole forza di mercato;
VISTA la propria delibera 1/00/CIR del 15 febbraio 2000
" Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione
di Riferimento di Telecom Italia del luglio 1999";
VISTI i documenti depositati dagli operatori nel corso
delle attività del Comitato per l'implementazione dell'accesso
disaggregato a livello di rete locale;
SENTITE le società Wind, Albacom, MCI Worldcom,
MetroWeb, Infostrada in data 14, 20 e 21 ottobre e visti i documenti
dalle stesse depositati;
SENTITA la società Telecom Italia in data 23
settembre e 21 ottobre 1999 e visti i documenti dalla stessa depositati;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA, nella riunione del 18 novembre 1999, la relazione
dell’Ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell’istruttoria, ai sensi dell’art.
32 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
VISTA la decisione assunta nella riunione del 7 dicembre
1999 nella quale è stato approvato il relativo schema di provvedimento;
VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, pervenuto in data 3 marzo 2000;
VISTO il parere congiunto della Direzione generale Concorrenza
e della Direzione generale Società per l’informazione della Commissione
Europea, pervenuto in data 7 marzo 2000;
UDITA la relazione finale dell'ing. Vincenzo Monaci:
DELIBERA
Articolo 1
(Definizioni e riferimenti)
-
Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
-
"regolamento", il provvedimento citato
in premessa che attua le direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n.318;
-
"Autorità", l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art.1, comma
1, della legge 31 luglio 1997, n.249;
-
"operatore notificato", ogni organismo
di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse
e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico,
notificato come avente notevole forza di mercato ai sensi dell’art.4,
comma 9, del regolamento;
-
"operatore licenziatario", ogni organismo
di telecomunicazioni titolare di una licenza individuale ai sensi
dell'art. 2, commi 2, lett. a) e b), e 3 del decreto ministeriale
25 novembre 1997 recante "Disposizioni per il rilascio delle
licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";
-
"servizi di accesso disaggregato a livello
di rete locale", i servizi che consentono agli operatori
licenziatari l’utilizzo disaggregato delle risorse fisiche della
rete dell’operatore notificato di cui all'art. 4, comma 1, lett.
a) e b) della presente delibera, nonché i servizi accessori
e sostitutivi di cui al medesimo art. 4, comma 1, lett. c), d)
ed e);
-
"servizio di canale virtuale permanente", la fornitura
di un flusso di dati trasparente ad alta capacità tra la
sede del cliente e la rete dell’operatore entrante che Telecom
Italia è tenuta a fornire agli operatori licenziatari in
tutti i casi in cui la stessa Telecom Italia mediante le proprie
divisioni commerciali, società controllate, controllanti,
collegate o consociate intenda fornire servizi alla clientela
ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL;
-
La definizione e la descrizione delle caratteristiche
tecniche degli obblighi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato
di cui all’art. 4 sono riportate nell'Allegato
A alla presente delibera.
-
Le definizioni dei termini tecnici riportati nella
presente delibera sono contenute nel Glossario annesso all’Allegato
A.
-
Sono altresì applicabili, ove non altrimenti
disciplinato dalla presente delibera, le definizioni di cui all’art.1
del regolamento.
-
Le motivazioni alla base della presente delibera sono
contenute nella Relazione sul contesto economico e regolamentare riportata
nell’Allegato B.
-
Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante
della presente delibera.
Articolo 2
(Soggetti aventi obblighi di fornitura di servizi di accesso disaggregato
a livello di rete locale)
- L’operatore notificato è tenuto a fornire servizi
di accesso disaggregato a livello di rete locale, nel rispetto delle
disposizioni contenute nella presente delibera.
Articolo 3
(Soggetti legittimati a richiedere la fornitura di servizi di accesso
disaggregato a livello di rete locale)
- Gli operatori licenziatari hanno diritto a richiedere
la fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale,
nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera.
Articolo 4
(Contenuti dell’obbligo di fornitura di servizi di accesso disaggregato
a livello di rete locale)
-
L'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata
dall’operatore notificato ai sensi dell’art.4, comma 9, del regolamento
deve contenere le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura
dei seguenti servizi:
-
servizio di accesso disaggregato alla rete in
rame;
-
servizio di accesso disaggregato alla rete in
fibra ottica;
-
servizio di co-locazione;
-
servizio di prolungamento dell'accesso;
-
servizio di canale numerico.
-
L'obbligo di fornitura del servizio di prolungamento
dell'accesso sussiste solo nel caso di concomitante fornitura all'operatore
licenziatario di servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere
a), b) o e) del comma 1.
-
L'obbligo di fornitura del servizio di prolungamento
dell’accesso è limitato ad un periodo di tre anni a decorrere
dalla data della effettiva operatività dell’offerta dei servizi
di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1. Nell’arco di tale periodo, l’Autorità si riserva di rivedere
le condizioni ed i termini per la fornitura del servizio di prolungamento
dell’accesso, anche in considerazione dell’effettiva applicazione
del calendario di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 9, nonché delle
condizioni concorrenziali e del grado di sviluppo delle infrastrutture
alternative in ambito locale.
-
L'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico
sussiste esclusivamente in caso di indisponibilità, comprovata
da parte dell’operatore notificato, dei servizi di accesso disaggregato
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
-
L’offerta di interconnessione di riferimento deve
riportare in allegato un manuale di procedura contenente i necessari
elementi tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali per la
effettiva operatività dei servizi di accesso disaggregato alla
rete locale.
Articolo 5
(Obblighi connessi alla fornitura di servizi in tecnologia xDSL da
parte di Telecom Italia)
-
Telecom Italia è tenuta ad offrire agli operatori
licenziatari un servizio di canale virtuale permanente, in tutti i
casi in cui sistemi di accesso in tecnologia xDSL siano utilizzati
per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni
commerciali, nonché di società controllate, controllanti,
collegate o consociate.
-
Le specifiche condizioni tecniche, economiche e regolamentari
per l’utilizzo e la fornitura di servizi in tecnologia xDSL da parte
di Telecom Italia saranno definite nell’ambito dei relativi provvedimenti
autorizzatori, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base dei principi
generali di cui ai commi 3, 4 e 5.
-
Telecom Italia è tenuta a garantire condizioni
concorrenziali trasparenti e non discriminatorie per la fornitura
agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente,
con particolare riguardo ai tempi, alle condizioni tecniche, economiche
e qualitative.
-
In considerazione della fase di introduzione sul mercato
dei servizi in tecnologia xDSL, le condizioni economiche proposte
da Telecom Italia per l'offerta del servizio di canale virtuale permanente
devono essere determinate sulla base del prezzo che Telecom Italia
pratica alla clientela per l’offerta di servizi che utilizzino tecnologie
xDSL. Tale prezzo deve essere depurato dai costi non pertinenti, quali
i costi di commercializzazione dell’offerta (es. marketing, pubblicità
e rete di vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di
fatturazione e assistenza clienti).
-
L’offerta di servizi in tecnologia xDSL alla clientela
deve essere effettuata da parte di Telecom Italia in maniera trasparente,
adeguatamente disaggregata, e riconoscibile rispetto all'offerta di
altri servizi/prodotti da parte di proprie divisioni commerciali,
di società controllate, controllanti, collegate o consociate.
-
Su richiesta dell'Autorità, Telecom Italia
è tenuta a fornire una relazione in merito all'offerta alla
clientela dei servizi in tecnologia xDSL, indicando, per ciascuno
dei servizi, le caratteristiche tecniche e le modalità d’offerta,
i prezzi e le diverse tipologie di clientela (es. clienti residenziali,
imprese, Internet Service Providers, operatori licenziatari).
Articolo 6
(Linee guida contrattuali)
-
I contenuti del contratto per la fornitura dei servizi
di accesso disaggregato alla rete locale devono essere negoziati tra
le parti nel rispetto di quanto stabilito nella presente delibera
e, per quanto questa non disponga, delle disposizioni di cui al regolamento
e al decreto ministeriale 23 aprile 1998.
-
I tempi di negoziazione del contratto per la fornitura
dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale non devono essere
superiori a quelli previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale
23 aprile 1998.
-
L'esplicita manifestazione della volontà di
un cliente di accedere ai servizi di un operatore licenziatario costituisce
presupposto necessario perché quest’ultimo possa richiedere
all’operatore notificato la fornitura di un servizio di accesso disaggregato
alla rete locale.
-
Fatta salva l'esigenza di determinazione di procedure
generali relative all'espletamento delle attività di cui all'art.7,
comma 13, del regolamento, per ogni singola utenza che al momento
della richiesta di accesso disaggregato alla rete locale da parte
di un operatore licenziatario è sottoposta ad attività
di intercettazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, l’operatore
notificato è tenuto ad informare sia l'operatore licenziatario
sia l'Autorità Giudiziaria.
-
La durata del contratto di fornitura di un servizio
di accesso disaggregato relativo al singolo cliente è determinata
sulla base della durata del contratto tra operatore licenziatario
e tale cliente.
-
Ogni operatore licenziatario è tenuto a fornire
alla clientela un'adeguata informativa circa i servizi forniti, le
relative condizioni economiche e contrattuali e circa le eventuali
restrizioni derivanti dal cambiamento di operatore quale, ad esempio,
l'impossibilità di usufruire della prestazione di "carrier
selection".
-
Nel caso di recesso del cliente dal contratto concluso
con l'operatore licenziatario, quest'ultimo è tenuto a restituire
il controllo dell'accesso all’operatore notificato. Se il recesso
è a causa di trasloco da parte del cliente, tale obbligo di
restituzione è sospeso per un periodo di trenta giorni, al
fine di consentire al cliente subentrante di scegliere se continuare
ad usufruire del servizio da parte dell'operatore licenziatario.
-
L’operatore notificato è tenuto a rendere disponibili,
su richiesta, agli operatori licenziatari e ad aggiornare periodicamente
e con tempestività le informazioni relative all'ubicazione
dei siti di accesso disaggregato alla rete locale e gli archi di numerazione
raggiungibili ai sensi di quanto previsto anche dall’art. 14, comma
16, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.
-
Nell'ambito delle negoziazioni per le richieste di
accesso disaggregato, l’operatore notificato è tenuto a fornire
con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria per il
processo di valutazione da parte dell'operatore licenziatario delle
condizioni tecniche di utilizzabilità di tale servizio.
-
L’operatore notificato è tenuto a rendere disponibili
agli operatori licenziatari e all’Autorità informazioni dettagliate
sulla possibilità di co-locazione all’interno dei propri siti.
Articolo 7
(Modalità e tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato)
-
L'operatore notificato deve predisporre e rendere
disponibile agli operatori licenziatari ed all’Autorità una
proposta di Service Level Agreement contenente tutti gli elementi
relativi agli standard di qualità ed alle modalità di
fornitura dei servizi di cui all’art.4.
-
La fornitura del servizio di accesso disagreggato
da parte dell'operatore notificato deve avvenire nei tempi impiegati
per la fornitura di un medesimo servizio alle proprie divisioni commerciali,
a società controllate, controllanti, collegate o consociate.
-
Nel caso in cui la fornitura di un servizio di accesso
disaggregato comporti il recesso di un cliente da un contratto preesistente
con l'operatore notificato, il cliente si può rivolgere direttamente
all'operatore licenziatario con cui intende stipulare un nuovo contratto,
dando mandato a quest'ultimo di richiedere per proprio conto il recesso
dal contratto precedentemente stipulato con l'operatore notificato.
E' cura dell’operatore licenziatario far pervenire all'operatore notificato,
secondo modalità concordate tra gli operatori, una dichiarazione
attestante la volontà di recesso del cliente.
-
L'esercizio del diritto di recesso secondo le modalità
previste dal comma 3 deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso
definiti nel contratto tra il cliente e l’operatore notificato. La
fornitura dei servizi di accesso disaggregato all’operatore licenziatario
deve avvenire negli stessi tempi, in modo da minimizzare eventuali
interruzioni del servizio al cliente.
-
Le parti sono tenute ad adottare idonee procedure
interne al fine di salvaguardare il rispetto della riservatezza sulle
informazioni scambiate.
-
Fermo restando quanto previsto all’art.4, comma 2,
del decreto ministeriale 23 aprile 1998, l'operatore notificato è
tenuto a garantire all'operatore licenziatario la continuità
dei servizi forniti in forza del contratto già concluso.
-
La richiesta di un servizio di accesso disaggregato
da parte dell’operatore licenziatario deve almeno contenere:
-
tipologia di servizio di accesso disaggregato
richiesto, con indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore
licenziatario intende utilizzare nel caso di accesso al mezzo
fisico in rame;
-
data attesa di consegna;
-
eventuale sincronizzazione con la richiesta di
portabilità del numero;
-
anagrafica del servizio richiesto;
-
dichiarazione attestante la volontà del
cliente di abbonarsi al servizio dell'operatore licenziatario.
-
Le parti si impegnano ad effettuare le verifiche tecniche
necessarie a garantire la salvaguardia dell'integrità della
rete per la tipologia di accesso richiesto. Le parti concordano il
calendario per l'effettuazione delle verifiche tecniche e si impegnano
a realizzare congiuntamente tali verifiche. L'effettuazione delle
attività di verifica da parte dell'operatore licenziatario
è certificata da parte dell'operatore notificato. Tale attività
non può in alcun modo determinare indebiti ritardi nella fornitura
del servizio di accesso richiesto.
-
L’Autorità procede, su richiesta, alla valutazione
degli esiti dell’analisi di fattibilità relativa ai servizi
di accesso disaggregato, tenendo conto anche della circostanza che
l’operatore notificato offra già tale servizio o altro equivalente
alle proprie divisioni commerciali, a società controllate,
controllanti, collegate o consociate o ad un altro operatore licenziatario.
-
Fermo restando l’obbligo di fornitura del servizio
sostitutivo di cui all’art.4, comma 1, lett e), il rifiuto da parte
dell’operatore notificato di fornire servizi di accesso disaggregato
alla rete locale è giustificato esclusivamente nei casi in
cui:
-
non vi sia disponibilità di risorse di rete
sufficienti alla fornitura del servizio;
-
sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla
fornitura del servizio;
- l’operatore notificato si riservi di utilizzare
capacità/risorse per propri scopi, sulla base di una adeguata
documentazione dell'utilizzo previsto di tale capacità/risorse
nonché dei tempi previsti per tale utilizzo.
In ogni caso, qualora la richiesta di fornitura di un
servizio di accesso disaggregato venga respinta, l'operatore notificato
è tenuto a fornire all’operatore licenziatario adeguata e documentata
motivazione circa le ragioni del rifiuto.
-
Le richieste dei servizi di accesso disaggregato devono
essere soddisfatte a cura dell’operatore notificato in base all'ordine
di presentazione delle stesse, indipendentemente dal fatto che esse
provengano dalle proprie divisioni commerciali, da società
controllate, controllanti, collegate o consociate o da operatori licenziatari.
-
Le parti si impegnano a prevedere procedure idonee
ad assicurare che gli interventi di manutenzione e risoluzione dei
guasti vengano effettuati in maniera rapida ed efficiente. I tempi
di intervento e di riparazione previsti da tali procedure, calcolati
dal momento in cui viene segnalato il guasto, non possono essere superiori
a quelli che l’operatore notificato garantisce alle proprie divisioni
commerciali, a società controllate, controllanti, collegate
o consociate.
-
Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa
delle richieste devono essere improntate alla massima efficienza ed
adottare, ove compatibili, i più evoluti mezzi di comunicazione
informatici.
-
L’operatore notificato e l’operatore licenziatario
sono tenuti, nell’ambito delle rispettive attività, a garantire
la sistemazione a regola d’arte negli spazi destinati alla co-locazione
delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di cui all’art.4,
comma 1, lett. a), b), d) ed e). L'operatore notificato garantisce
il pieno accesso a dette attrezzature agli incaricati dell’operatore
licenziatario.
-
Nei casi di comprovata indisponibilità, l'operatore
notificato è tenuto a prevedere soluzioni alternative di co-locazione
e soluzioni di co-locazione virtuale, al fine di consentire comunque
l'utilizzo dei servizi di cui all’art.4, comma 1, lett. a), b) d)
ed e).
-
Gli operatori licenziatari sono tenuti a garantire
che le proprie attrezzature co-locate nei locali dell’operatore notificato
soddisfino i requisiti concordati per la gestione degli spazi e l'ospitalità
delle suddette attrezzature.
Articolo 8
(Aspetti economici)
-
Le condizioni economiche di offerta dei servizi di
accesso disaggregato alla rete locale di cui all’art.4 sono definite
nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento
al costo.
-
Le condizioni economiche per la fornitura dei servizi
di accesso disaggregato alla rete locale devono essere basate sulla
metodologia dei costi storici pienamente allocati.
Articolo 9
(Disposizioni finali)
-
L’operatore notificato deve adeguare e pubblicare
la propria offerta di interconnessione di riferimento e l’allegato
manuale di procedura di cui all’art.4, comma 5, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.
-
L’operatore notificato deve pubblicare la proposta
di Service Level Agreement di cui all’art.7, comma 1, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
delibera.
-
Con particolare riguardo al servizio di co-locazione
di cui all’art.4, comma 1, lettera c), l’offerta di interconnessione
di riferimento deve riportare le condizioni economiche di ciascuna
tipologia di prestazione fornita, nonché indicazioni di dettaglio
circa i criteri e le procedure proposti per la ripartizione dei costi
sottostanti tra gli operatori entranti.
-
In fase di prima attuazione della presente delibera,
l’Autorità si impegna a verificare i contenuti dell’offerta
di interconnessione di riferimento, del manuale di procedura e della
proposta di Service Level Agreement entro trenta giorni dalla
pubblicazione degli stessi e di richiederne eventuali modifiche.
-
In fase di prima attuazione della presente delibera,
l’operatore notificato deve garantire l’avvio dell’operatività
dei servizi di accesso disaggregato di cui all’art. 4, secondo un
calendario che prevede un tempo di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della delibera stessa.
-
Al fine di assicurare il rispetto dei contenuti della
presente delibera, l'Autorità istituirà, con separato
provvedimento, una struttura appositamente dedicata al monitoraggio
del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato
e provvederà eventualmente ad intervenire, d’ufficio o su richiesta
delle parti. Anche sulla base delle attività di monitoraggio
effettuate, l’Autorità può proporre l’aggiornamento
del calendario per l’avvio dell’operatività dei servizi di
accesso disaggregato di cui al comma 5, in considerazione delle condizioni
tecniche, contrattuali e procedurali effettivamente riscontrate.
-
Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano
alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato di cui all’art.
4.
-
L'Autorità si riserva di riconsiderare, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera,
l’opportunità di mantenere o modificare, in considerazione
delle raggiunte condizioni di sviluppo dei mercati, l’obbligo di offerta
a condizioni tecniche ed economiche regolamentate dei servizi di accesso
disaggregato di cui all’art. 4. L'obbligo di fornitura del servizio
di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica di cui all’art.
4, comma 1, lettera b), è comunque limitato ad un periodo di
tre anni a decorrere dalla data di effettiva operatività dell’offerta
del servizio stesso.
-
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed è altresì pubblicata nel bollettino ufficiale
dell’Autorità.
-
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella
presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste
dall’art.1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
-
Avverso la presente delibera può essere presentato
ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
Roma, 16 marzo 2000
| Il Commissario Relatore |
Il Presidente |
| Vincenzo Monaci |
Enzo Cheli |
|
|
| Il Segretario della Commissione |
|
| Adriano Soi |
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