ENGLISH PAGES








ALLEGATO A
Descrizione Tecnica dei Servizi
ALLEGATO B
Relazione sul contesto economico, tecnico e regolamentare

Delibera n. 2/00/CIR

Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi

Pubblicata su questo Sito in data 31/03/00
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2000, n.73

Articolo 1 (Definizioni e riferimenti)
Articolo 2 (Soggetti aventi obblighi di fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale)
Articolo 3 (Soggetti legittimati a richiedere la fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale)
Articolo 4 (Contenuti dell’obbligo di fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale)
Articolo 5 (Obblighi connessi alla fornitura di servizi in tecnologia xDSL da parte di Telecom Italia)
Articolo 6 (Linee guida contrattuali)
Articolo 7 (Modalità e tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato)
Articolo 8 (Aspetti economici)
Articolo 9 (Disposizioni finali)

L'AUTORITÀ

NELLA seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 marzo 2000;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), nn. 7, 8 e 9 della suddetta legge;

VISTA la Direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision - ONP);

VISTA la Direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

VISTA la Direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la Direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

VISTA la Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la Direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni ";

VISTA la Raccomandazione della Commissione 98/195/CE dell’8 gennaio 1998 concernente "L’interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" e successive modifiche;

VISTA la Raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell’8 aprile 1998 concernente "L’interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 – separazione contabile e contabilità dei costi)" e successive modifiche;

VISTA la Comunicazione della Commissione 98/C 265/02 sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il provvedimento del Ministero delle Comunicazioni in data 3 aprile 1998 relativo alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998 "Valutazione e richiesta di modifiche dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998";

VISTO la propria delibera n. 1/99 del 14 gennaio 1999 "Costituzione Comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale";

VISTA la propria delibera n.101/99 del 24 giugno 1999 relativa alle condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali;

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla identificazione di organismi di telecomunicazione aventi notevole forza di mercato;

VISTA la propria delibera 1/00/CIR del 15 febbraio 2000 " Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia del luglio 1999";

VISTI i documenti depositati dagli operatori nel corso delle attività del Comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale;

SENTITE le società Wind, Albacom, MCI Worldcom, MetroWeb, Infostrada in data 14, 20 e 21 ottobre e visti i documenti dalle stesse depositati;

SENTITA la società Telecom Italia in data 23 settembre e 21 ottobre 1999 e visti i documenti dalla stessa depositati;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA, nella riunione del 18 novembre 1999, la relazione dell’Ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

VISTA la decisione assunta nella riunione del 7 dicembre 1999 nella quale è stato approvato il relativo schema di provvedimento;

VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pervenuto in data 3 marzo 2000;

VISTO il parere congiunto della Direzione generale Concorrenza e della Direzione generale Società per l’informazione della Commissione Europea, pervenuto in data 7 marzo 2000;

UDITA la relazione finale dell'ing. Vincenzo Monaci:

DELIBERA


Articolo 1
(Definizioni e riferimenti)

  1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

    1. "regolamento", il provvedimento citato in premessa che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318;

    2. "Autorità", l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art.1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n.249;

    3. "operatore notificato", ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato come avente notevole forza di mercato ai sensi dell’art.4, comma 9, del regolamento;

    4. "operatore licenziatario", ogni organismo di telecomunicazioni titolare di una licenza individuale ai sensi dell'art. 2, commi 2, lett. a) e b), e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

    5. "servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale", i servizi che consentono agli operatori licenziatari l’utilizzo disaggregato delle risorse fisiche della rete dell’operatore notificato di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) della presente delibera, nonché i servizi accessori e sostitutivi di cui al medesimo art. 4, comma 1, lett. c), d) ed e);

    6. "servizio di canale virtuale permanente", la fornitura di un flusso di dati trasparente ad alta capacità tra la sede del cliente e la rete dell’operatore entrante che Telecom Italia è tenuta a fornire agli operatori licenziatari in tutti i casi in cui la stessa Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali, società controllate, controllanti, collegate o consociate intenda fornire servizi alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL;

  2. La definizione e la descrizione delle caratteristiche tecniche degli obblighi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato di cui all’art. 4 sono riportate nell'Allegato A alla presente delibera.

  3. Le definizioni dei termini tecnici riportati nella presente delibera sono contenute nel Glossario annesso all’Allegato A.

  4. Sono altresì applicabili, ove non altrimenti disciplinato dalla presente delibera, le definizioni di cui all’art.1 del regolamento.

  5. Le motivazioni alla base della presente delibera sono contenute nella Relazione sul contesto economico e regolamentare riportata nell’Allegato B.

  6. Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante della presente delibera.

 


Articolo 2
(Soggetti aventi obblighi di fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale)

  1. L’operatore notificato è tenuto a fornire servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera.

 


Articolo 3
(Soggetti legittimati a richiedere la fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale)

  1. Gli operatori licenziatari hanno diritto a richiedere la fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera.

 


Articolo 4
(Contenuti dell’obbligo di fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale)

  1. L'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata dall’operatore notificato ai sensi dell’art.4, comma 9, del regolamento deve contenere le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei seguenti servizi:

    1. servizio di accesso disaggregato alla rete in rame;

    2. servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica;

    3. servizio di co-locazione;

    4. servizio di prolungamento dell'accesso;

    5. servizio di canale numerico.

  2. L'obbligo di fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso sussiste solo nel caso di concomitante fornitura all'operatore licenziatario di servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) o e) del comma 1.

  3. L'obbligo di fornitura del servizio di prolungamento dell’accesso è limitato ad un periodo di tre anni a decorrere dalla data della effettiva operatività dell’offerta dei servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Nell’arco di tale periodo, l’Autorità si riserva di rivedere le condizioni ed i termini per la fornitura del servizio di prolungamento dell’accesso, anche in considerazione dell’effettiva applicazione del calendario di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 9, nonché delle condizioni concorrenziali e del grado di sviluppo delle infrastrutture alternative in ambito locale.

  4. L'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico sussiste esclusivamente in caso di indisponibilità, comprovata da parte dell’operatore notificato, dei servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

  5. L’offerta di interconnessione di riferimento deve riportare in allegato un manuale di procedura contenente i necessari elementi tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali per la effettiva operatività dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

 


Articolo 5
(Obblighi connessi alla fornitura di servizi in tecnologia xDSL da parte di Telecom Italia)

  1. Telecom Italia è tenuta ad offrire agli operatori licenziatari un servizio di canale virtuale permanente, in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia xDSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

  2. Le specifiche condizioni tecniche, economiche e regolamentari per l’utilizzo e la fornitura di servizi in tecnologia xDSL da parte di Telecom Italia saranno definite nell’ambito dei relativi provvedimenti autorizzatori, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base dei principi generali di cui ai commi 3, 4 e 5.

  3. Telecom Italia è tenuta a garantire condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie per la fornitura agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente, con particolare riguardo ai tempi, alle condizioni tecniche, economiche e qualitative.

  4. In considerazione della fase di introduzione sul mercato dei servizi in tecnologia xDSL, le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per l'offerta del servizio di canale virtuale permanente devono essere determinate sulla base del prezzo che Telecom Italia pratica alla clientela per l’offerta di servizi che utilizzino tecnologie xDSL. Tale prezzo deve essere depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell’offerta (es. marketing, pubblicità e rete di vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti).

  5. L’offerta di servizi in tecnologia xDSL alla clientela deve essere effettuata da parte di Telecom Italia in maniera trasparente, adeguatamente disaggregata, e riconoscibile rispetto all'offerta di altri servizi/prodotti da parte di proprie divisioni commerciali, di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

  6. Su richiesta dell'Autorità, Telecom Italia è tenuta a fornire una relazione in merito all'offerta alla clientela dei servizi in tecnologia xDSL, indicando, per ciascuno dei servizi, le caratteristiche tecniche e le modalità d’offerta, i prezzi e le diverse tipologie di clientela (es. clienti residenziali, imprese, Internet Service Providers, operatori licenziatari).

 


Articolo 6
(Linee guida contrattuali)

  1. I contenuti del contratto per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale devono essere negoziati tra le parti nel rispetto di quanto stabilito nella presente delibera e, per quanto questa non disponga, delle disposizioni di cui al regolamento e al decreto ministeriale 23 aprile 1998.

  2. I tempi di negoziazione del contratto per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale non devono essere superiori a quelli previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

  3. L'esplicita manifestazione della volontà di un cliente di accedere ai servizi di un operatore licenziatario costituisce presupposto necessario perché quest’ultimo possa richiedere all’operatore notificato la fornitura di un servizio di accesso disaggregato alla rete locale.

  4. Fatta salva l'esigenza di determinazione di procedure generali relative all'espletamento delle attività di cui all'art.7, comma 13, del regolamento, per ogni singola utenza che al momento della richiesta di accesso disaggregato alla rete locale da parte di un operatore licenziatario è sottoposta ad attività di intercettazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, l’operatore notificato è tenuto ad informare sia l'operatore licenziatario sia l'Autorità Giudiziaria.

  5. La durata del contratto di fornitura di un servizio di accesso disaggregato relativo al singolo cliente è determinata sulla base della durata del contratto tra operatore licenziatario e tale cliente.

  6. Ogni operatore licenziatario è tenuto a fornire alla clientela un'adeguata informativa circa i servizi forniti, le relative condizioni economiche e contrattuali e circa le eventuali restrizioni derivanti dal cambiamento di operatore quale, ad esempio, l'impossibilità di usufruire della prestazione di "carrier selection".

  7. Nel caso di recesso del cliente dal contratto concluso con l'operatore licenziatario, quest'ultimo è tenuto a restituire il controllo dell'accesso all’operatore notificato. Se il recesso è a causa di trasloco da parte del cliente, tale obbligo di restituzione è sospeso per un periodo di trenta giorni, al fine di consentire al cliente subentrante di scegliere se continuare ad usufruire del servizio da parte dell'operatore licenziatario.

  8. L’operatore notificato è tenuto a rendere disponibili, su richiesta, agli operatori licenziatari e ad aggiornare periodicamente e con tempestività le informazioni relative all'ubicazione dei siti di accesso disaggregato alla rete locale e gli archi di numerazione raggiungibili ai sensi di quanto previsto anche dall’art. 14, comma 16, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

  9. Nell'ambito delle negoziazioni per le richieste di accesso disaggregato, l’operatore notificato è tenuto a fornire con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria per il processo di valutazione da parte dell'operatore licenziatario delle condizioni tecniche di utilizzabilità di tale servizio.

  10. L’operatore notificato è tenuto a rendere disponibili agli operatori licenziatari e all’Autorità informazioni dettagliate sulla possibilità di co-locazione all’interno dei propri siti.

 


Articolo 7
(Modalità e tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato)

  1. L'operatore notificato deve predisporre e rendere disponibile agli operatori licenziatari ed all’Autorità una proposta di Service Level Agreement contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualità ed alle modalità di fornitura dei servizi di cui all’art.4.

  2. La fornitura del servizio di accesso disagreggato da parte dell'operatore notificato deve avvenire nei tempi impiegati per la fornitura di un medesimo servizio alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate.

  3. Nel caso in cui la fornitura di un servizio di accesso disaggregato comporti il recesso di un cliente da un contratto preesistente con l'operatore notificato, il cliente si può rivolgere direttamente all'operatore licenziatario con cui intende stipulare un nuovo contratto, dando mandato a quest'ultimo di richiedere per proprio conto il recesso dal contratto precedentemente stipulato con l'operatore notificato. E' cura dell’operatore licenziatario far pervenire all'operatore notificato, secondo modalità concordate tra gli operatori, una dichiarazione attestante la volontà di recesso del cliente.

  4. L'esercizio del diritto di recesso secondo le modalità previste dal comma 3 deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso definiti nel contratto tra il cliente e l’operatore notificato. La fornitura dei servizi di accesso disaggregato all’operatore licenziatario deve avvenire negli stessi tempi, in modo da minimizzare eventuali interruzioni del servizio al cliente.

  5. Le parti sono tenute ad adottare idonee procedure interne al fine di salvaguardare il rispetto della riservatezza sulle informazioni scambiate.

  6. Fermo restando quanto previsto all’art.4, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, l'operatore notificato è tenuto a garantire all'operatore licenziatario la continuità dei servizi forniti in forza del contratto già concluso.

  7. La richiesta di un servizio di accesso disaggregato da parte dell’operatore licenziatario deve almeno contenere:

    1. tipologia di servizio di accesso disaggregato richiesto, con indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore licenziatario intende utilizzare nel caso di accesso al mezzo fisico in rame;

    2. data attesa di consegna;

    3. eventuale sincronizzazione con la richiesta di portabilità del numero;

    4. anagrafica del servizio richiesto;

    5. dichiarazione attestante la volontà del cliente di abbonarsi al servizio dell'operatore licenziatario.

  1. Le parti si impegnano ad effettuare le verifiche tecniche necessarie a garantire la salvaguardia dell'integrità della rete per la tipologia di accesso richiesto. Le parti concordano il calendario per l'effettuazione delle verifiche tecniche e si impegnano a realizzare congiuntamente tali verifiche. L'effettuazione delle attività di verifica da parte dell'operatore licenziatario è certificata da parte dell'operatore notificato. Tale attività non può in alcun modo determinare indebiti ritardi nella fornitura del servizio di accesso richiesto.

  2. L’Autorità procede, su richiesta, alla valutazione degli esiti dell’analisi di fattibilità relativa ai servizi di accesso disaggregato, tenendo conto anche della circostanza che l’operatore notificato offra già tale servizio o altro equivalente alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate o ad un altro operatore licenziatario.

  3. Fermo restando l’obbligo di fornitura del servizio sostitutivo di cui all’art.4, comma 1, lett e), il rifiuto da parte dell’operatore notificato di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete locale è giustificato esclusivamente nei casi in cui:

    1. non vi sia disponibilità di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio;

    2. sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio;

    3. l’operatore notificato si riservi di utilizzare capacità/risorse per propri scopi, sulla base di una adeguata documentazione dell'utilizzo previsto di tale capacità/risorse nonché dei tempi previsti per tale utilizzo.

In ogni caso, qualora la richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato venga respinta, l'operatore notificato è tenuto a fornire all’operatore licenziatario adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto.

  1. Le richieste dei servizi di accesso disaggregato devono essere soddisfatte a cura dell’operatore notificato in base all'ordine di presentazione delle stesse, indipendentemente dal fatto che esse provengano dalle proprie divisioni commerciali, da società controllate, controllanti, collegate o consociate o da operatori licenziatari.

  2. Le parti si impegnano a prevedere procedure idonee ad assicurare che gli interventi di manutenzione e risoluzione dei guasti vengano effettuati in maniera rapida ed efficiente. I tempi di intervento e di riparazione previsti da tali procedure, calcolati dal momento in cui viene segnalato il guasto, non possono essere superiori a quelli che l’operatore notificato garantisce alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate.

  3. Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste devono essere improntate alla massima efficienza ed adottare, ove compatibili, i più evoluti mezzi di comunicazione informatici.

  4. L’operatore notificato e l’operatore licenziatario sono tenuti, nell’ambito delle rispettive attività, a garantire la sistemazione a regola d’arte negli spazi destinati alla co-locazione delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di cui all’art.4, comma 1, lett. a), b), d) ed e). L'operatore notificato garantisce il pieno accesso a dette attrezzature agli incaricati dell’operatore licenziatario.

  5. Nei casi di comprovata indisponibilità, l'operatore notificato è tenuto a prevedere soluzioni alternative di co-locazione e soluzioni di co-locazione virtuale, al fine di consentire comunque l'utilizzo dei servizi di cui all’art.4, comma 1, lett. a), b) d) ed e).

  6. Gli operatori licenziatari sono tenuti a garantire che le proprie attrezzature co-locate nei locali dell’operatore notificato soddisfino i requisiti concordati per la gestione degli spazi e l'ospitalità delle suddette attrezzature.

 


Articolo 8
(Aspetti economici)

  1. Le condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale di cui all’art.4 sono definite nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo.

  2. Le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale devono essere basate sulla metodologia dei costi storici pienamente allocati.

 


Articolo 9
(Disposizioni finali)

  1. L’operatore notificato deve adeguare e pubblicare la propria offerta di interconnessione di riferimento e l’allegato manuale di procedura di cui all’art.4, comma 5, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

  2. L’operatore notificato deve pubblicare la proposta di Service Level Agreement di cui all’art.7, comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

  3. Con particolare riguardo al servizio di co-locazione di cui all’art.4, comma 1, lettera c), l’offerta di interconnessione di riferimento deve riportare le condizioni economiche di ciascuna tipologia di prestazione fornita, nonché indicazioni di dettaglio circa i criteri e le procedure proposti per la ripartizione dei costi sottostanti tra gli operatori entranti.

  4. In fase di prima attuazione della presente delibera, l’Autorità si impegna a verificare i contenuti dell’offerta di interconnessione di riferimento, del manuale di procedura e della proposta di Service Level Agreement entro trenta giorni dalla pubblicazione degli stessi e di richiederne eventuali modifiche.

  5. In fase di prima attuazione della presente delibera, l’operatore notificato deve garantire l’avvio dell’operatività dei servizi di accesso disaggregato di cui all’art. 4, secondo un calendario che prevede un tempo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della delibera stessa.

  6. Al fine di assicurare il rispetto dei contenuti della presente delibera, l'Autorità istituirà, con separato provvedimento, una struttura appositamente dedicata al monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato e provvederà eventualmente ad intervenire, d’ufficio o su richiesta delle parti. Anche sulla base delle attività di monitoraggio effettuate, l’Autorità può proporre l’aggiornamento del calendario per l’avvio dell’operatività dei servizi di accesso disaggregato di cui al comma 5, in considerazione delle condizioni tecniche, contrattuali e procedurali effettivamente riscontrate.

  7. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato di cui all’art. 4.

  8. L'Autorità si riserva di riconsiderare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, l’opportunità di mantenere o modificare, in considerazione delle raggiunte condizioni di sviluppo dei mercati, l’obbligo di offerta a condizioni tecniche ed economiche regolamentate dei servizi di accesso disaggregato di cui all’art. 4. L'obbligo di fornitura del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), è comunque limitato ad un periodo di tre anni a decorrere dalla data di effettiva operatività dell’offerta del servizio stesso.

  9. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è altresì pubblicata nel bollettino ufficiale dell’Autorità.

  10. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

  11. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.


Roma, 16 marzo 2000

Il Commissario Relatore Il Presidente
Vincenzo Monaci Enzo Cheli
Il Segretario della Commissione
Adriano Soi