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1. Le finalità di un intervento regolamentare in tema di accesso
disaggregato alla rete locale
1.1 Le diverse tipologie di accesso alla rete
Il concetto di accesso alla rete è comunemente
inteso come la disponibilità per gli operatori entranti di avvalersi
di componenti e servizi di una infrastruttura di rete esistente, al
fine di promuovere propri servizi alla clientela finale. In tal senso,
anche l'interconnessione alla rete pubblica commutata di telecomunicazioni
costituisce una particolare tipologia di accesso. In ambito internazionale,
sono state individuate diverse parti e componenti di rete che possono
essere oggetto di accesso, quali ad esempio l'infrastruttura d'accesso
a livello locale; l'infrastruttura di segnalazione; la rete commutata
di base; la rete intelligente; la rete di trasporto a lunga distanza.
L'attenzione delle Autorità di regolamentazione si è rivolta
in particolare all'accesso alla rete locale, per due principali motivazioni:
- gli investimenti e i tempi necessari per la realizzazione
di reti locali alternative sono il maggior ostacolo alla costituzione
di un mercato pienamente competitivo per i servizi di comunicazione;
- lo sviluppo tecnologico ha consentito l'impiego di
tecnologie trasmissive innovative (quali le tecnologie xDSL) che permettono
l'offerta di servizi a larga banda su una infrastruttura originariamente
installata per supportare servizi telefonici tradizionali.
1.2 Gli obiettivi della regolamentazione dell’accesso disaggregato
alla rete locale
A quasi due anni dalla data di avvio del processo di
liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, iniziano a prodursi
i primi positivi effetti della concorrenza sul mercato dei servizi interurbani
ed internazionali; in tali segmenti sono già attivi numerosi
soggetti che, utilizzando lo strumento della "Carrier Selection",
offrono servizi in concorrenza con l'operatore notificato.
Altrettanto non può dirsi con riferimento al
mercato dei servizi e delle reti a livello locale; ad oggi, tale mercato
si presenta ancora con le caratteristiche di un monopolio di fatto.
Il mancato sviluppo di una piena ed effettiva concorrenza nel mercato
locale risulta ancora più critico nell’ottica della auspicata
progressiva diffusione dell’utilizzo di Internet e del crescente interesse
per la introduzione di tecnologie di accesso a larga banda; le possibilità
di sviluppo dei mercati dei nuovi servizi ad alto contenuto d’innovazione
sono, infatti, intimamente legate alla presenza di un contesto effettivamente
concorrenziale nel mercato dell’accesso locale.
Tra le diverse opzioni di carattere regolamentare atte
a promuovere lo sviluppo della competizione in ambito locale, l’accesso
in maniera disaggregata alle funzioni della rete locale è l’unica
che consente agli operatori entranti di promuovere – in tempi ragionevoli
- lo sviluppo di una pluralità di offerte commerciali sia per
servizi tradizionali, sia per servizi innovativi. Inoltre, l’accesso
disaggregato alla rete locale si caratterizza per essere lo strumento
regolamentare più appropriato nelle fasi di avvio della concorrenza,
allorché gli operatori entranti non possono ancora contare su
proprie reti capillari (la cui implementazione è complessa e
costosa e richiederebbe comunque tempi considerevoli) né, d’altro
canto, sono disponibili infrastrutture alternative in ambito locale
(quali ad esempio, reti di TV via cavo e/o infrastrutture di public
utilities locali).
Peraltro, anche nella prospettiva di uno sviluppo delle
infrastrutture alternative, la previsione di soluzioni di accesso disaggregato
alla rete dell'operatore notificato consente di evitare duplicazioni
di porzioni di infrastruttura da parte degli operatori entranti: duplicazioni
che non appaiono convenienti sia sotto il profilo dell’efficace impiego
delle risorse da parte del sistema delle telecomunicazioni italiane,
sia dal punto di vista del (negativo) impatto ambientale che ne conseguirebbe.
In conclusione, la predisposizione di misure regolatorie
atte a garantire agli operatori entranti forme di accesso all'infrastruttura
di rete locale dell’Operatore notificato di rete fissa risponde ad una
pluralità di esigenze:
-
la promozione della concorrenza in ambito locale:
la possibilità di accesso disaggregato alla rete locale dell’operatore
notificato riduce le barriere all'entrata nel mercato locale, consentendo
agli operatori entranti tempi di entrata più brevi ed una
più ampia copertura geografica nell'offerta dei servizi rispetto
a quanto si riscontrerebbe con lo sviluppo di infrastrutture alternative;
-
lo sviluppo di servizi innovativi: l'accesso
disaggregato alla rete locale dell’operatore notificato consente
anche agli operatori entranti, in virtù dell’applicazione
di nuove tecnologie (ad es. sistemi xDSL) di soddisfare le sempre
più diffuse richieste di accesso ad alta velocità
da parte della clientela, nonché di promuovere offerte commerciali
innovative che incentivino l'uso di tali servizi;
-
la realizzazione di un ambiente regolamentare
non discriminatorio: nel caso in cui agli operatori entranti
non venisse fornita la possibilità di accesso disaggregato
alla rete locale dell’operatore notificato, la posizione dominante
di quest’ultimo, oltre a venire confermata sul mercato dei servizi
tradizionali di telefonia vocale, si estenderebbe di fatto ai nuovi
mercati dei servizi a larga banda. E’ dunque indispensabile assicurare
che gli operatori entranti siano messi in condizione di competere
con l'offerta dell'operatore notificato.
2. Le principali esperienze internazionali di riferimento
In ambito internazionale, l'apertura del mercato locale
alla concorrenza è un tema all’attenzione di molte Autorità
di regolamentazione nazionali, nonché della Commissione UE. Come
testimonia anche la vivacità del dibattito che si è sviluppato
su questo tema, è, difatti, fortemente avvertita la necessità
di individuare le forme di accesso alle reti che risultino più
idonee a consentire l’affermazione della concorrenza in tale mercato.
Ad oggi, numerosi Paesi europei hanno introdotto o stanno
per introdurre operativamente forme di accesso disaggregato a livello
di rete locale (Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Austria,
Svezia e Regno Unito) ovvero hanno avviato consultazioni pubbliche al
fine di verificare l'opportunità di introdurre tale misura regolamentare
(Francia ed Irlanda).
Si noterà, al riguardo, come l'obbligo di accesso
disaggregato a livello di rete locale sia stato previsto anche in Paesi
nei quali sono comunque disponibili infrastrutture alternative alla rete
telefonica dell'operatore notificato: è il caso dei Paesi Bassi,
in cui la rete di TV via cavo ha una copertura pari al 92% della popolazione,
nonché del Regno Unito, ove la politica di incentivazione di infrastrutture
alternative in ambito locale si è tradotta in una copertura del
50% della popolazione, in termini di disponibilità di una infrastruttura
alternativa.
Si aggiunga, infine, che anche in Paesi ove non è
stata ancora adottata una decisione finale sul tema dell'accesso disaggregato
a livello di rete locale (es., Francia e Spagna) le Autorità nazionali
di regolamentazione hanno tuttavia previsto misure atte ad assicurare
la non discriminazione tra l'operatore notificato e gli operatori entranti
nell'offerta di servizi a larga banda.
In conclusione, l’analisi del contesto internazionale
- ed europeo in particolare - rivela una significativa concordanza nell’approccio
che le Autorità di regolamentazione hanno seguito nel perseguimento
dell'obiettivo di apertura alla concorrenza del mercato locale, nel rispetto
dei principi stabiliti dall’Open Network Provision (ONP). D'altro canto,
le differenze di impostazione che comunque si possono registrare trovano
riscontro nelle diverse realtà che caratterizzano i Paesi europei
in termini di sviluppo del mercato, progresso tecnologico e livello di
adeguamento del quadro regolamentare nazionale alle Direttive comunitarie.
3. Il quadro normativo di riferimento
3.1. La disciplina ONP in tema di accesso
Le Direttive ONP costituiscono il quadro di riferimento
regolamentare anche per l’accesso alle reti di telecomunicazioni ed
ai servizi di telefonia vocale degli organismi di telecomunicazioni.
In particolare, le Direttive 97/33/CE (interconnessione) e 98/10/CE
(telefonia vocale) definiscono le regole ed i criteri per la fornitura
di tale accesso da parte di organismi notificati dall'Autorità
nazionale di regolamentazione come aventi notevole forza di mercato
sul mercato nazionale dell'interconnessione. Nel rispetto dei principi
contenuti in tali Direttive, le Autorità nazionali di regolamentazione
possono agire per imporre specifiche forme di accesso o possono essere
chiamate in causa per risolvere controversie in materia di accesso.
In particolare, gli articoli 4.2 della Direttiva 97/33/CE
e 16 della Direttiva 98/10/CE pongono in capo agli operatori notificati
l'obbligo specifico di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso,
oltre a fornire procedure armonizzate per la gestione di tali richieste
nel rispetto delle condizioni di contesto nazionale.
L’art. 4, comma 2, della direttiva 97/33/CE dispone
che "Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di
telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico
di cui all’Annesso I che abbia significativo potere di mercato deve
soddisfare ogni ragionevole richiesta di accesso alla rete, incluso
l’accesso in punti terminali diversi da quelli generalmente offerti
alla clientela finale".
La direttiva 98/10/CE, nel segnalare l’esigenza
di una disciplina generale per l’accesso disaggregato alla rete dell’Operatore
notificato, sotto il particolare profilo dei poteri assegnati alle Autorità
di regolamentazione nazionali, provvede a delineare i criteri di massima
cui tale disciplina dovrà essere ispirata. In particolare, all'art.
16, comma 1, viene previsto che "Le Autorità nazionali di
regolamentazione fanno sì che gli organismi con un significativo
potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse
soddisfino le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i
servizi di telecomunicazioni per l’accesso alla rete telefonica pubblica
fissa in punti terminali di rete differenti da quelli correntemente
forniti" precisando che "tale obbligo può essere
limitato esclusivamente per casi specifici e qualora esistano alternative
tecniche e commerciali valide all’accesso speciale richiesto e qualora
l’accesso richiesto sia inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per
soddisfare la richiesta".
Particolare importanza per il corretto inquadramento
applicativo della disciplina dell’accesso definita in ambito ONP rivestono
anche i successivi commi dell’articolo 16; in particolare, si richiama
il comma 4, che riserva alle Autorità nazionali di regolamentazione
il potere di "..intervenire di propria iniziativa in qualsiasi
momento ove ciò sia giustificato ai fini di un’effettiva concorrenza
e/o interoperabilità dei servizi e se una delle due parti lo
richiede, per definire condizioni d’accesso non discriminatorie eque
e ragionevoli per le due parti e garantire il massimo beneficio a tutti
gli utenti".
Il comma 7 del medesimo articolo 16 dispone inoltre
in capo alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito
di verificare che gli organismi notificati rispettino il principio di
non discriminazione (inteso, in senso, ampio, come non discriminazione
esterna/interna) "..quando utilizzano la rete telefonica pubblica
fissa e, più in particolare qualsiasi sistema di accesso speciale
alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del
pubblico".
La coerenza con i principi stabiliti dalle Direttive
ONP rappresenta pertanto l’unico vincolo per le Autorità di Regolamentazione
Nazionali nel disciplinare forme di accesso disaggregato alle rete locale
dell’operatore incumbent. Al riguardo, risulta utile un riferimento
al documento della Direzione Generale per la Società dell’Informazione
della Commissione Europea "Access to fixed and mobile network
infrastructures owned by operators designated as having significant
market power", laddove si afferma che "gli Stati Membri
possono agire, in assenza di esplicite previsioni della normativa comunitaria,
per imporre obbligazioni (ed, in particolare) le Autorità
nazionali di regolamentazione possono imporre obbligazioni per ogni
tipo di accesso disaggregato".
La Commissione Europea si è d’altro canto recentemente
e in più circostanze espressa a favore della introduzione su
scala comunitaria di obblighi di fornitura di soluzioni di accesso disaggregato
alla rete locale in capo agli organismi notificati, ritenendo tali soluzioni
funzionali alla piena realizzazione del percorso di liberalizzazione
del mercato delle telecomunicazioni e alla promozione di servizi innovativi
a larga banda e sollecitando gli Stati Membri a prendere opportune iniziative
regolamentari in tale direzione.
Tale posizione è riscontrabile in atti e documenti
ufficiali di varia natura: si vedano la Comunicazione della Commissione
"Towards a new framework for electronic Communications Review",
la cd. 1999 Review, (COM 1999 (539)) che, nel definire le prospettive
evolutive della regolamentazione di settore per i prossimi anni, richiama
esplicitamente l’unbundling come strumento per lo sviluppo della
concorrenza nel segmento dell’accesso; analogamente, il "Fifth
report on the implementation of the regulatory package", del
10 novembre 1999 (COM (537)); la Raccomandazione della Commissione "Leased
lines interconnection in a liberalised market", del 21 novembre
1999 (C (1999) 3863), che evidenzia il problema del cd. "collo
di bottiglia" costituito dalle infrastrutture d’accesso locale
e richiama, tra le possibili soluzioni, la introduzione di obblighi
di unbundling; l’iniziativa della Commissione del dicembre ’99
denominata E-Europe e tesa a dare concreto sostegno allo sviluppo della
Società dell’Informazione.
E’ infine recentissima (febbraio 2000) la presentazione
di un documento di lavoro della Commissione, destinato ad essere consolidato
in una Raccomandazione; per tal via la Commissione, calando nella realtà
operativa le indicazioni di principio sopra richiamate, mira a definire
un quadro armonizzato di riferimento per le varie iniziative in materia
di accesso disaggregato a livello di rete locale eventualmente intraprese
dai vari Stati Membri.
Un tratto comune dei vari pronunciamenti della Commissione
Europea è costituito in ogni caso dal contesto regolamentare
di riferimento definito per ogni eventuale intervento da parte delle
Autorità nazionali di regolamentazione; si tratta di determinazioni
riservate alla competenza nazionale, nell’ambito del contesto di riferimento
della normativa ONP e nel rispetto del principio generale di proporzionalità.
L’impostazione della Commissione Europea sull’argomento
è puntualmente confermata nel parere congiunto espresso dalla
Direzione Generale Concorrenza e dalla Direzione Generale Società
dell’Informazione citato in premessa.
In conclusione, gli orientamenti comunitari in materia
di accesso riconoscono alle Autorità nazionali, fatto salvo il
rispetto dei principi stabiliti dalle Direttive ONP, una ampia autonomia
in merito alla introduzione di ulteriori obblighi di accesso alla rete
dell'operatore notificato, oltre a quello specifico dell'interconnessione,
quali, appunto, gli obblighi di accesso disaggregato alla rete locale
dell’Operatore notificato (il c.d. "unbundling of the local loop").
3.2. Riferimenti normativi nazionali
La legge istitutiva dell’Autorità, in linea con
l'ordinamento comunitario, conferisce all'Autorità ampi poteri
regolatori tra cui, con specifico riferimento alla disciplina in tema
di accesso alle infrastrutture, la possibilità di: a) definire
"..criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle
tariffe massime, per l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture
di telecomunicazioni, secondo criteri di non discriminazione";
b) "verificare che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni
garantiscano i diritti di interconnessione e accesso alle infrastrutture
ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazioni";
c) "dirimere le controversie in tema di interconnessione e accesso
alle infrastrutture di telecomunicazioni" (art.1, comma 6, lett.
a), nn. 7, 8 e 9 della legge n. 249 del 1997); d) "garantire l'applicazione
delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture
di comunicazioni, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti"
(art. 1, comma 6, lett. c), n. 3 della legge 249/97).
In linea con il percorso definito dalla legislazione
comunitaria, il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n.318 (che recepisce nell’ordinamento nazionale alcune
direttive comunitarie, tra cui la stessa direttiva 97/33/CE) individua
all'art. 2 gli obiettivi generali di promozione della libera concorrenza
e della pluralità dei soggetti operatori, della tutela degli
utenti e della loro libertà di scelta tra i servizi forniti dai
diversi operatori, dell'uso efficiente delle risorse ed, inoltre, dispone
in capo all’Operatore notificato puntuali obblighi in tema di interconnessione
ed accesso alla propria rete.
L'articolo 4, comma 9, prevede che ciascun organismo
di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato
ai sensi dell’Allegato A, parti 1 e 2, pubblichi un’offerta di interconnessione
di riferimento che comprenda la descrizione delle offerte di interconnessione
disaggregate per componenti in funzione delle esigenze di mercato, nonché
i termini e le condizioni relative. Il successivo comma 10 specifica
che Telecom Italia è tenuta a pubblicare un’offerta di interconnessione
di riferimento che comprenda la descrizione dei componenti funzionali
di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica
fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte
in conformità con le esigenze del mercato.
Il successivo articolo 5 riprende quanto definito in
tema di accesso alla rete contenuto nell'art. 4.2 della direttiva 97/33/CE,
ponendo in capo agli organismi notificati come aventi notevole forza
di mercato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso
alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete, nel rispetto
del principio dell’orientamento ai costi, ed assegna all’Autorità
il potere di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa
o su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni
di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie e
che si producano benefici per gli utenti.
Successivi interventi normativi declinano, nel rispetto
dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, alcune
forme di accesso alla propria rete che Telecom Italia è obbligata
a fornire.
In particolare, il decreto ministeriale 25 novembre
1997 concernente le licenze, tenendo anche conto della imminente commercializzazione
della prestazione CTM-FIDO da parte di Telecom Italia, impone alla stessa
di pubblicare condizioni di offerta relative all’interconnessione, all’accesso
ed all’utilizzo della rete telefonica pubblica: tali condizioni dovranno
essere sufficientemente disaggregate, nonché rispettare i principi
dell’orientamento ai costi e di non discriminazione degli altri operatori
rispetto alla propria divisione autonoma appositamente costituita.
Il decreto ministeriale 23 aprile 1998 concernente l'interconnessione
ribadisce che i principi generali, già contenuti nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 (all'art. 4, comma 7)
e relativi agli obblighi di disaggregazione, orientamento ai costi,
non discriminazione, trasparenza e obiettività, devono essere
alla base dell'offerta dei servizi di interconnessione ed accesso alla
rete pubblica di telecomunicazioni da parte di Telecom Italia (art.
14, comma 4). Inoltre, chiarisce che l’offerta di interconnessione di
riferimento di Telecom Italia deve prevedere distinte condizioni economiche
per fornire l’accesso a livello di rete di distribuzione ed a livello
periferico di rete (art.14, comma 11, lett. a), nn. 1 e 2) vietando
al contempo ogni limitazione all’interconnessione ed all’accesso alla
rete dipendente dalla suddivisione territoriale della rete di Telecom
Italia e l'imposizione di oneri o vincoli non tecnicamente giustificabili
(art. 14, commi 12 e 13).
E’ utile richiamare infine i contenuti dell'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 in tema
di diritti di passaggio e condivisione di impianti, che riprende l'art.
11 della direttiva 97/33/CE. In tale articolo, si riconosce il ruolo
dell'Autorità nella promozione della condivisione dell'uso comune
delle strutture (che può comprendere sia condivisione di dotti,
pali e cunicoli, sia la condivisione di spazi in centrale per la co-locazione)
nonché il potere della stessa Autorità di dirimere eventuali
controversie ed emanare disposizioni in materia, ivi comprese le indicazioni
per la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle
proprietà.
3.3. Le condizioni strutturali del mercato locale in Italia e
le iniziative dell’Autorità nell'applicazione del regime ONP
in materia di accesso locale
L’accesso diretto al cliente da parte di un operatore
entrante può essere realizzato secondo differenti modalità
tecniche (ad es., tramite doppini in rame, collegamenti dedicati in
fibra ottica, reti di TV via cavo, collegamenti radio, e così
via). La scelta che verrà effettivamente operata dall’operatore
entrante dipenderà da una serie di fattori, tra cui la configurazione
ed il grado di capillarità della rete dell’operatore dominante,
il livello di sviluppo del mercato, ed in particolare della domanda,
il grado di concorrenza attuale e prospettico. In ogni caso, le diverse
soluzioni possono coesistere in quanto non sono utilizzabili indistintamente
ed uniformemente da tutte le tipologie di clientela e in tutte le aree
geografiche.
Rispetto a questo aspetto, le analisi compiute dall'Autorità
hanno evidenziato l’esistenza di fattori che ostacolano lo sviluppo
della concorrenza in ambito locale. Si è così riscontrato
che:
- il contesto nazionale è caratterizzato da
una sostanziale assenza di infrastrutture alternative, quali, ad esempio,
infrastrutture di TV via cavo, reti di public utilities;
- soluzioni tecnologiche alternative (es. soluzioni
wireless local loop, UMTS) non sono ad oggi ad uno stadio
di sviluppo tale da garantire nei prossimi anni una copertura uniforme
per tutte le tipologie di clientela e per tutte le aree geografiche;
- la realizzazione ex novo di infrastrutture
alternative di rete fissa da parte dei nuovi operatori presenta in
ambito locale notevoli difficoltà, a causa sia degli ostacoli
posti dalla normativa urbanistica (tipicamente nelle aree metropolitane),
sia degli elevati costi connessi alla particolare tipologia delle
opere;
- i lunghi tempi di realizzazione di queste reti alternative
costituiscono una ulteriore barriera all’entrata di nuovi operatori.
Al riguardo, si è appurato che i tempi effettivi per l’esecuzione
dei lavori di scavo nei centri urbani delle principali città
si stanno mediamente rivelando di molto superiori alle previsioni
ed esistono situazioni, in particolare nei grandi centri urbani, in
cui ad oggi non è possibile prevedere tempi certi entro cui
portare a termine le attività di installazione, con evidente
impatto negativo sulle strategie commerciali e sugli investimenti
degli operatori entranti. In tali casi, un forte condizionamento alle
attività degli operatori deriva dall'esigenza da parte delle
amministrazioni locali di coordinare, al fine di minimizzarne l’impatto
sulla vita dei cittadini, le molteplici richieste di intervento sul
suolo pubblico.
Le difficoltà ed i limiti che condizionano lo
sviluppo di infrastrutture alternative hanno chiaramente un riflesso
negativo sull’apertura della concorrenza a livello locale. Né,
sotto questo profilo, si può ritenere che l’estensione dello
strumento della carrier selection in ambito locale sia una alternativa
equivalente. In tal caso, infatti, la concorrenza risulta comunque limitata
al servizio di telefonia vocale a banda stretta, mentre l'operatore
entrante rimane fortemente dipendente tanto dall'infrastruttura di rete
dell'operatore notificato, quanto dal regime delle condizioni economiche
di offerta dei servizi finali offerti da quest'ultimo, con limitate
possibilità di innovazione tecnologica e commerciale.
L'assenza di soluzioni alternative praticabili a breve
termine dispiega tutti i suoi effetti negativi con riferimento alla
possibilità per i nuovi operatori di introdurre servizi innovativi
a larga banda: situazione aggravata dal fatto che Telecom Italia ha
avviato attività di commercializzazione di servizi che si basano
su applicazioni tecnologiche della famiglia xDSL. Se i nuovi operatori
non saranno messi in condizione di definire tempestivamente una propria
offerta competitiva, si determinerà una posizione dominante anche
in questo nuovo mercato, con serio e duraturo pregiudizio allo sviluppo
della concorrenza.
In questo contesto di mercato e tecnologico, appare
quindi cruciale – al fine di garantire lo sviluppo concorrenziale dei
nuovi mercati dei servizi a larga banda – consentire agli operatori
entranti la effettiva disponibilità in tempi brevi di una pluralità
di soluzioni di accesso disaggregato alla rete locale dell'operatore
notificato. D'altro canto, l'intervento regolamentare volto ad imporre
puntuali obblighi in capo all'operatore notificato si dovrà muovere
nel rispetto di alcuni importanti vincoli. Innanzitutto, coerentemente
con la filosofia regolamentare stabilita dalle direttive comunitarie,
le misure disposte dovranno risultare proporzionate e funzionali al
perseguimento degli obiettivi sopra richiamati. In secondo luogo, la
necessità di promuovere nell’immediato la concorrenza nel mercato
locale dovrà avvenire con modalità che siano compatibili
con l’obiettivo di sviluppare dinamiche concorrenziali di lungo periodo
nei vari mercati interessati (oltre il mercato dell’accesso locale anche
il mercato dei servizi di accesso ad alta velocità). In tal senso,
l’incentivo all’utilizzo della rete dell’operatore dominante sarà
temperato da misure regolamentari che limitano questo diritto (ad esempio,
attraverso una opportuna modulazione dei tempi e delle condizioni per
la disponibilità di alcuni dei servizi di accesso). Inoltre,
le misure introdotte dovranno comunque stimolare l'operatore entrante
a realizzare le infrastrutture necessarie a consentire il raggiungimento
dei siti d'accesso, ovvero a realizzare quegli investimenti che rendono
possibile il servizio di accesso disaggregato anche nel breve periodo.
Sul piano più generale, l'Autorità è
impegnata a seguire l'evoluzione del mercato, al fine di definire opportune
misure regolamentari atte a garantire e favorire nel lungo periodo un
adeguato grado di concorrenza anche sul mercato delle infrastrutture.
In particolare, l'Autorità intende promuovere lo sviluppo di
soluzioni alternative nella fornitura dell'accesso al cliente e, in
tal senso, ritiene che in prospettiva queste soluzioni possano essere
rappresentate dallo sviluppo di reti in cavo a larga banda, accessi
via radio, UMTS, accessi satellitari, e così via.
In considerazione della particolare situazione del mercato
italiano, ed in linea con gli indirizzi contenuti nella normativa comunitaria
e nazionale, l’Autorità, nell’esercizio delle proprie competenze,
ha da tempo intrapreso un percorso per la definizione degli obblighi
di fornitura di accesso alla rete da imporre all'operatore di rete fissa
notificato di significativo potere di mercato. In tal senso, il già
richiamato obbligo, previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 1998,
è stato ribadito ed ulteriormente specificato dall'Autorità
nell’ambito della delibera n. 1/CIR/98, nella quale in primo luogo viene
precisato che l’offerta di riferimento deve contenere le condizioni
per l’accesso a livello periferico di rete ed a livello di rete di distribuzione
e che tale obbligo deve essere inteso come accesso al permutatore (lato
utente) sito presso lo Stadio di Gruppo Urbano e/o accesso al permutatore
presso apparati periferici di rete (es. Stadio di Linea, multiplatori).
Nella delibera n. 1/CIR/98 l'Autorità ha inoltre
sottolineato l'esigenza di un intervento regolamentare più ampio,
mirante a precostituire le condizioni per una effettiva concorrenza
in ambito locale anche con riferimento ai servizi innovativi. In tale
ambito, l'Autorità ha disposto la costituzione di un Comitato,
composto da Telecom Italia, dagli operatori autorizzati alla fornitura
di servizi di comunicazione mobili e dagli operatori titolari di licenza
individuale, e presieduto dalla stessa Autorità, per l’esame
delle possibili soluzioni tecniche e degli aspetti procedurali ed economici
relativi alla concreta applicazione dei servizi di accesso disaggregato
alla rete locale.
Con la Delibera n. 1/99 è stato formalmente istituito
il Comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello
di rete locale ed avviato un processo di consultazione e di analisi
del mercato, i cui risultati sono confluiti nella più ampia attività
istruttoria su cui si fonda la presente delibera. L'obiettivo sottostante
alla costituzione del Comitato è stato la promozione della partecipazione
di tutte le parti interessate, nonché l’acquisizione e la comparazione
degli aspetti tecnici, procedurali ed economici rilevanti ai fini del
procedimento.
4. Le attività del Comitato e le principali risultanze istruttorie.
Nell'ambito dei lavori del Comitato, l'Autorità,
con il supporto di consulenti esterni, con la collaborazione dei partecipanti
al Comitato ed avvalendosi anche dell'esperienza delle altre Autorità
nazionali di regolamentazione, ha individuato le possibili forme di accesso
disaggregato alla rete locale, idonee a soddisfare il raggiungimento degli
obiettivi di promozione della concorrenza in ambito locale.
Si è proceduto, quindi, all'individuazione delle
diverse tipologie tecniche di accesso disaggregato, sottese all'obbligo
già previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 1998. Nell'ambito
di tale attività, sono inoltre stati esaminati alcuni servizi ritenuti
necessari e funzionali ai fini di un'effettiva implementazione dell'offerta
dei servizi di accesso disaggregato, di cui all'art. 14, comma 11, lett.
a) e b) del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nonché ulteriori
tipologie di accesso alla rete, la cui introduzione risponde al perseguimento
dell'obiettivo generale di rispetto del principio di non discriminazione
previsto dalla normativa e di sviluppo rapido di offerte alternative.
L'attività del Comitato, avviata formalmente il
27 gennaio 1999, si è articolata su diversi gruppi di lavoro:
-
una prima fase di attività (febbraio-marzo
1999) ha avuto come obiettivo l'individuazione e l'analisi delle diverse
architetture di rete locale ed i possibili punti e modalità
di accesso alla rete locale. E' stata riscontrata in quest'ambito
una sostanziale omogeneità con le opzioni di accesso individuate
ed oggetto di consultazione in altri Stati Membri (ad es., Regno Unito,
Francia, Irlanda). A conclusione di tale fase, si è svolta
in data 13 aprile 1999 una riunione plenaria del Comitato, in cui
l'Autorità ha presentato ai rappresentanti degli operatori
le principali osservazioni emerse e le linee guida che l'Autorità
intendeva perseguire ai fini dell'espletamento delle attività
successive. In tale occasione, su iniziativa dell'Autorità,
e con l'accordo degli operatori presenti, sono stati costituiti due
gruppi di lavoro: uno di natura tecnico/procedurale, un altro di natura
economico/giuridico, all'interno dei quali sono state analizzate in
dettaglio alcune delle opzioni individuate nella prima fase, insieme
ai relativi aspetti tecnici, procedurali, giuridici ed economici;
-
nell'ambito dei gruppi di lavoro, sono stati esaminati
e discussi, sia in contraddittorio che mediante la presentazione di
specifiche analisi da parte degli operatori presenti, le tipologie
di accesso alla rete indicate dall'Autorità, nonché
alcuni dei servizi ritenuti necessari e funzionali ai fini dell'effettiva
implementazione dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato.
In parallelo a tale consultazione, l'Autorità ha svolto una
serie di attività finalizzate a verificare gli aspetti regolamentari
e di mercato connessi all'eventuale imposizione dell'obbligo di fornitura
di tali servizi, con particolare attenzione all'analisi delle condizioni
strutturali del mercato italiano ed alle possibilità per altri
operatori di offrire servizi di telecomunicazioni in ambito locale
indipendentemente dalla possibilità di accesso alla rete di
Telecom Italia.
Tale analisi ha mirato a valutare:
- consistenza attuale ed evoluzione prevista di infrastrutture
alternative in ambito locale alla rete di Telecom Italia;
- tempi e costi di realizzazione di infrastrutture alternative
in ambito locale ed individuazione di eventuali barriere (vincoli normativi,
urbanistici, ambientali, accesso a risorse scarse, ecc.) alla realizzazione
delle stesse;
- possibilità per altri operatori di offrire servizi
in concorrenza con Telecom Italia;
- impatti sui consumatori;
- impatti sulla diffusione e promozione di servizi innovativi.
I risultati di tale analisi hanno evidenziato che lo sviluppo
di infrastrutture alternative alla rete Telecom Italia in ambito locale
è ad oggi estremamente limitato, ed è rallentato da una
serie di vincoli normativi ed urbanistici, nonché dalla indisponibilità
di un accesso adeguato a risorse scarse quali le frequenze in ambito locale.
4.1. I servizi di accesso disaggregato individuati.
In un contesto caratterizzato dalla rapida evoluzione
delle architetture e delle tecnologie di rete, non sembra opportuno
adottare una definizione di accesso disaggregato alla rete locale che
sia strettamente vincolata a specifiche scelte architetturali o tecnologiche.
Allo stato, non sembra infatti possibile individuare una soluzione di
accesso univoca, che sia cioè uniformemente applicabile a tutte
le categorie di clientela e sul tutto il territorio nazionale. Ne deriva,
perciò, la necessità di prevedere una pluralità
di opzioni per soddisfare le diverse esigenze.
La gamma dei servizi d'accesso disaggregato da fornire
obbligatoriamente a cura di Telecom Italia potrà, inoltre, essere
soggetta a revisione, al fine di tener conto dell'evoluzione dell'attuale
infrastruttura di rete e dell'introduzione di nuove tecnologie ed interfacce
di rete, nonché dell'evoluzione del contesto competitivo.
In termini generali, l'accesso disaggregato alla rete
locale consiste nella fornitura da parte di un operatore di una serie
di servizi di accesso ad altri operatori allo scopo di rendere loro
possibile l'offerta diretta di servizi di comunicazione ai singoli utenti.
E' possibile definire due principali tipologie di accesso disaggregato:
- accesso di tipo fisico, ovvero la fornitura di un
servizio di accesso, in un punto intermedio della rete di accesso,
situato tra la terminazione d'utente ed il punto di attestazione lato
utente sulla centrale locale, allo scopo di fornire ad un diverso
operatore, da tale punto, l'accesso alla sede d'utente;
- accesso di tipo logico (anche detto "bit stream
access") che include sia il mezzo trasmissivo che i sistemi trasmissivi
utilizzati per fornire il servizio e consiste nella fornitura di un
flusso numerico con caratteristiche determinate, logicamente dedicato
al singolo utente.
Sulla base delle analisi svolte dall'Autorità,
anche in considerazione dei contributi dei partecipanti al Comitato,
le possibili opzioni tecniche e forme di accesso individuate per consentire
l’accesso alla rete locale sono le seguenti (cfr. Allegato A, per la
descrizione delle caratteristiche tecniche):
- accesso disaggregato alla rete in rame
- accesso disaggregato alla rete in fibra ottica
- canale numerico
Mentre le prime due opzioni identificano forme di accesso
alla rete locale tramite una disaggregazione di risorse fisiche trasmissive
(accesso di tipo fisico), la successiva consente all'operatore di realizzare
l'accesso all'utente finale tramite la fornitura da parte di Telecom
Italia di risorse fisiche trasmissive e di sistemi/apparati trasmissivi
(accesso di tipo logico).
In linea generale, le diverse tipologie di accesso disaggregato
possono avere un carattere complementare (ovvero, coesistono come soluzioni
da fornire obbligatoriamente da parte di Telecom Italia, a seconda delle
esigenze dell'operatore richiedente l'accesso) oppure sostitutivo (in
tal caso, sono utilizzabili esclusivamente nel caso di indisponibilità
del servizio richiesto ).
A tal riguardo, come confermato anche dai lavori del
Comitato e dalle audizioni degli operatori, le forme di accesso di tipo
fisico appaiono più adatte ad incentivare gli investimenti e
l’innovazione tecnologica. D’altro canto, forme di accesso logico possono
essere utilizzate come sostitutive in caso di indisponibilità
(es. canale numerico) o come strumento transitorio (cfr., più
avanti il servizio denominato Canale Virtuale Permanente, CVP) per assicurare
uno sviluppo immediato e pienamente concorrenziale dei mercati di nuovi
servizi. In tal senso, la previsione di tipologie di accesso di tipo
logico da parte dell’operatore dominante non dovrà essere intesa
come un sostituto permanente ed equivalente all’accesso di tipo fisico.
Sono stati, inoltre, individuati alcuni servizi (anch’essi
descritti nell’Allegato A) che hanno carattere accessorio e sono funzionali
alla realizzazione dei servizi di accesso disaggregato sopra elencati.
Si tratta di:
- servizio di prolungamento dell’accesso;
- servizio di co-locazione.
4.1.1. Accesso disaggregato
alla rete in rame
Tale modalità costituisce la forma più
elementare di accesso disaggregato a livello di rete locale e rappresenta
il servizio ritenuto di interesse prioritario da parte degli operatori
entranti, rispetto al quale Telecom Italia ha ripetutamente manifestato
la propria disponibilità alla fornitura (si veda, in particolare,
l’intervento del rappresentante dell’Azienda, in occasione della riunione
del 14 settembre 1999, conclusiva dei lavori del Comitato Tecnico).
Sotto un profilo tecnico, si osserva peraltro che
l’accesso al mezzo fisico - oltre che a livello di permutatore - potrebbe
avvenire anche a livello di apparati periferici di rete.
Per quanto riguarda l’accesso a tratte intermedie
della rete di distribuzione in rame, ovvero a tratte di rete che "non
vedono" direttamente l'utente finale, si ribadisce che la normativa
nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997
e decreto ministeriale 23 aprile 1998) prevede che l'organismo notificato
tra quelli aventi notevole forza di mercato debba soddisfare le richieste
ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti
terminali e che comunque l’offerta di riferimento debba prevedere
differenti condizioni tecniche, disaggregate e distinte per servizi
e per componenti, al fine di evitare che il richiedente debba sostenere
oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.
Ad oggi, l’unico caso concreto di accesso disaggregato
a tratte intermedie riguarda l’operatore con licenza di tipo DECT,
il quale non necessita di tutta la tratta della rete di distribuzione
dallo stadio di linea all'utente finale, in quanto l'utente viene
raggiunto da collegamenti via radio anziché in rame. In questo
caso, l'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 1997 prevede espressamente
l'obbligo per Telecom Italia di fornire l'accesso disaggregato alla
rete fissa per consentire l'offerta da parte di operatori DECT. Coerentemente
con questa impostazione, l'Autorità ritiene che la previsione
di un obbligo di fornitura di tratte intermedie di rete come offerta
di accesso standard all'interno dell'offerta di interconnessione di
riferimento possa essere limitata al caso dei servizi in tecnologia
DECT.
Altre tipologie di richiesta di tratte intermedie
e/o specifici segmenti di rete, da parte di altri operatori (ad es.
nei casi in cui vi sia una indisponibilità da parte di Telecom
Italia a fornire la tratta completa di rete di distribuzione) e, più
in generale, qualsiasi fattispecie di accesso speciale alla rete in
rame non sono peraltro escluse; esse si configurano, infatti, alla
luce del vigente quadro regolamentare e, in particolare, ai sensi
dei richiamati articoli 4, comma 2, della Direttiva 97/33 CE e 16
della Direttiva 98/10 CE, come richieste di accesso alla rete e dovranno
essere negoziate da parte dell’operatore notificato, nel rispetto
del principio di non discriminazione interna/esterna. Competono in
ogni caso all’Autorità i sopra richiamati incisivi poteri di
intervento, su richiesta o di propria iniziativa, che possono anche
esplicarsi nella definizione di puntuali indicazioni circa le condizioni
tecniche ed economiche di fornitura di soluzioni di accesso speciale
(e prevedere, ove proporzionato, anche un obbligo di orientamento
al costo delle condizioni economiche di fornitura dell’accesso) ovvero
nell’imposizione di obblighi di fornitura in caso di ingiustificato
rifiuto di concedere l’accesso da parte dell’operatore notificato.
Al riguardo, particolare interesse assume l’ipotesi di una richiesta
d’accesso condiviso alle alte frequenze del doppino; si tratta di
una fattispecie particolare di utilizzo del doppino in rame, che consente
all’operatore entrante di utilizzare le alte frequenze del mezzo fisico
in rame per la fornitura di servizi dati (tramite la installazione
di propri apparati in tecnologia xDSL presso la sede del cliente e
presso la centrale locale dell’operatore notificato) riservando all’operatore
notificato l’utilizzo del medesimo mezzo fisico per la fornitura del
servizio di telefonia vocale.
Tale fattispecie, affrontata solo in modo generale
nell’ambito dei lavori del Comitato Tecnico, è stata recentemente
richiama nell’ambito della citata bozza di Raccomandazione della Commissione
Europea ed è stata oggetto di attenzione nei pareri delle Direzioni
Generali della Commissione Europea e dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato citati in premessa.
L’Autorità ritiene che in questa prima fase,
anche alla luce delle risultanze istruttorie e dell’esigenza di un
maggiore approfondimento circa l’inquadramento tecnico e regolamentare
in materia, tale fattispecie possa essere opportunamente inquadrata
nell’ambito della disciplina dell’accesso speciale; tuttavia, in considerazione
della particolare caratterizzazione tecnica (che assimila tale fattispecie
ad una ipotesi complementare di disaggregazione del mezzo fisico in
rame, soprattutto per quanto riguarda le connesse esigenze di co-locazione
di apparati degli operatori entranti presso i siti dell’operatore
notificato) l’Autorità si riserva di monitorare la numerosità
delle richieste di tale tipologia d’accesso e l’andamento delle relative
negoziazioni, al fine di esercitare i propri poteri di intervento
in tema di acceso speciale ed, eventualmente, di integrare tale fattispecie
nell’ambito dei servizi complementari di accesso disaggregato alla
rete locale da includere nell’offerta di interconnessione di riferimento
dell’operatore notificato.
4.1.2. Accesso disaggregato alla rete in fibra ottica
Anche in questo caso, la richiesta può essere
riferita sia alla tratta intera, sia a tratte intermedie. Sotto il
profilo regolamentare, tale forma di accesso rientra nelle disposizioni
di cui all'art. 14, comma 11, del decreto ministeriale 23 aprile 1998,
nonché della delibera dell'Autorità n. 1/CIR/98, dove
l'obbligo di fornitura non è limitato ad uno specifico portante
trasmissivo. Quindi, l’obbligo di fornitura per Telecom Italia vale
nei casi in cui l’accesso alla rete locale riguardi soluzioni in fibra
ottica. Di conseguenza, per questo tipo di accesso valgono le stesse
considerazioni svolte per la rete in rame.
L'analisi del contesto nazionale ha, peraltro, evidenziato
che l’installazione di infrastrutture in fibra da parte di nuovi operatori
risulta ancora limitata, anche a causa degli ostacoli di tipo tecnico/amministrativo
che si manifestano, in particolare, in ambito urbano.
Poiché la previsione di un obbligo permanente
di fornitura regolamentata potrebbe comportare rischi di disincentivo
ad una maggiore diffusione delle infrastrutture in fibra ottica, sia
da parte dell’operatore dominante, che dei nuovi entranti, si ritiene
opportuno prevedere una limitazione temporale a tale obbligo.
4.1.3. Canale numerico
Tale servizio consiste nella fornitura da parte di
Telecom Italia di una capacità trasmissiva tra un apparato
trasmissivo dell’operatore entrante e la sede d'utente. Da un punto
di vista regolamentare, tale opzione costituisce una modalità
di accesso alla rete locale di Telecom Italia e rientra nell'obbligo
già previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 1998 per Telecom
Italia di fornire accesso a livello di rete di distribuzione ed a
livello periferico di rete. Da un punto di vista funzionale, l'accesso
soddisfa gli stessi requisiti dell'accesso fisico.
La fornitura di tale servizio si configura come servizio
sostitutivo dell’accesso al mezzo fisico, nei casi in cui vi sia indisponibilità
di quest’ultimo. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità
ha valutato l'opportunità di inserimento all'interno dell'offerta
di interconnessione di riferimento di tale servizio di accesso ed
ha ritenuto che tale servizio possa essere offerto solo come alternativa
ad un accesso di tipo fisico in alcuni specifici casi, quali, ad esempio:
- la presenza di apparati multiplatori (MUX) tra
la sede di utente e lo stadio di linea;
- l’indisponibilità, permanente o temporanea,
della co-locazione a livello di sito di centrale di stadio di linea
(SL).
In tali casi, infatti, l'assenza di soluzioni alternative
si risolverebbe in una impossibilità per gli operatori entranti
di accedere a determinati utenti e conseguentemente determinerebbe
una potenziale effetto discriminatorio per tali tipologie di utenti.
4.1.4. Servizio di prolungamento dell'accesso
Il servizio di prolungamento dell'accesso consiste
nella fornitura da parte dell'Operatore notificato di un collegamento
fra una locazione periferica della rete ed una locazione più
centralizzata, corrispondente al livello gerarchico superiore della
rete, contestualmente alla fornitura dell'accesso disaggregato a livello
del sito secondario.
Vista la capillarità degli Stadi di Linea (circa
quattordicimila) della rete di Telecom Italia, e tenuto conto della
prevalente dislocazione territoriale degli stessi in aree diverse
da quelle metropolitane, l'Autorità ritiene tale servizio essenziale
per l’effettiva utilizzazione dei servizi di accesso disaggregato
alla rete locale. Pertanto, in considerazione dell'attuale indisponibilità
di valide alternative per la realizzazione di tale collegamento nel
breve/medio termine, la mancata fornitura del servizio in oggetto
può effettivamente costituire un’ulteriore barriera all'entrata
sul mercato locale.
Le modalità di fornitura di tale servizio possono
essere diverse nel caso di utilizzo di risorse di rete di Telecom
Italia, ovvero:
- fornitura del portante trasmissivo, quale ad esempio
una fibra ottica non attivata;
- fornitura di un canale numerico.
Tenendo presente l'obiettivo di fornire adeguati incentivi
alla realizzazione di infrastrutture alternative nel medio/lungo termine,
si ritiene che l'obbligo di fornitura di tale servizio possa avere
carattere temporaneo, in modo da permettere agli operatori nuovi entranti
di cominciare a fornire i servizi alla clientela finale in tempi brevi
ed assicurando comunque l'incentivo alla realizzazione di proprie
infrastrutture alternative nel medio/lungo termine. Si ritiene, peraltro,
opportuno che l’Autorità valuti, alla luce dell’evoluzione
delle condizioni concorrenziali e del grado di sviluppo delle infrastrutture
alternative in ambito locale, l’opportunità di prorogare l’obbligo
di offrire il servizio.
Inoltre, qualora le opzioni a) e b) non fossero realizzabili,
a causa di un'oggettiva indisponibilità, possono essere perseguiti
due percorsi alternativi che prevedono forme di condivisione di infrastrutture
civili, al fine di permettere ad altri operatori la realizzazione
di proprie infrastrutture di rete, anche ai sensi di quanto contenuto
nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del
1997:
- condivisione di infrastrutture civili (es. tubazioni,
condotti, cunicoli e tralicci) in virtù delle quali i nuovi
operatori potranno installare le proprie infrastrutture trasmissive;
- co-locazione presso i siti di centrale di Telecom
Italia per l'installazione di apparati trasmissivi degli operatori
entranti al fine di consentire la realizzazione del prolungamento
dell'accesso tramite l'utilizzo di portanti fisici o radio.
Al riguardo, si considera importante che i benefici
collegati agli investimenti in infrastrutture (sia civili che di rete)
promossi in regime di monopolio dall'operatore notificato possano
essere in parte condivisi con altri operatori. Ciò al fine
di assicurare una maggiore equità nella competizione e di ridurre
gli effetti negativi sull'ambiente connessi alla duplicazione di infrastrutture.
4.1.5. Servizio di co-locazione
Il servizio di co-locazione rappresenta un servizio
accessorio e funzionale alla effettiva implementazione ed utilizzabilità
dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. Da un punto
di vista regolamentare, tale servizio è riconducibile ai contenuti
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del
1997, in tema di diritti di passaggio e condivisione di impianti.
Tale servizio deve essere inteso pertanto come funzionale alla fornitura
dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale e di conseguenza
gli apparati co-locati dovranno avere le funzionalità necessarie
alla realizzazione di tale accesso.
Nell’ambito delle attività del Comitato sono
state proposte ed esaminate diverse modalità di co-locazione
che vanno da forme di co-locazione fisica, le quali prevedono l’installazione
di apparati dell'operatore entrante in un locale all'interno del sito
di centrale dell'operatore notificato, o in un sito esterno ma sempre
all'interno del recinto di centrale, a forme di co-locazione "virtuale".
La modalità indicata da Telecom Italia come preferenziale nell'ambito
delle attività del Comitato è stata la co-locazione
di tipo fisico che prevede la predisposizione di una stanza separata
adibita agli altri operatori. Tale modalità di co-locazione
presenta sicuramente dei vantaggi in termini di sicurezza e facilità
di accesso al sito da parte di altri operatori, ma allo stesso tempo
pone maggiori problemi in termini di predisposizione dei siti, costi,
spazi disponibili e tempi di fornitura. L'Autorità ritiene
che tale modalità possa essere ritenuta adeguata alla fornitura
del servizio di accesso disaggregato, fermo restando la possibilità
per gli operatori nuovi entranti di avvalersi delle altre modalità
di co-locazione, qualora la prima non sia disponibile. L’operatore
notificato dovrà, pertanto, fornire agli operatori licenziatari
che lo richiedano tutte le informazioni circa le possibilità
di co-locazione nei diversi siti.
5. Il servizio di Canale Virtuale Permanente (CVP)
Il servizio in oggetto prevede una connessione virtuale
permanente tra l'utente e la rete dell'operatore entrante. L'accesso al
cliente viene garantito tramite la fornitura da parte dell’operatore notificato
di un circuito virtuale, ossia un collegamento logico permanente tra il
cliente e l'operatore entrante, anziché attraverso un semplice
collegamento fisico. Tale collegamento logico realizza e garantisce una
capacità trasmissiva ad alta capacità da e verso la sede
d’utente.
Tale servizio si configura essenzialmente come un sistema
di accesso comprendente l'utilizzo sia del portante fisico, sia di apparati
di trasmissivi a larga banda (apparati ADSL o xDSL).
I vantaggi di tale opzione di accesso risiedono: in primo
luogo, nel superamento di molte delle difficoltà tecniche e di
implementazione collegate con gli accessi di tipo fisico; in secondo luogo,
nell'abbreviare i tempi di offerta dei servizi da parte degli operatori
nuovi entranti alla clientela finale.
Sotto il profilo della promozione di un ambiente concorrenziale
anche per i servizi innovativi, l'introduzione di tale servizio di accesso
come soluzione complementare all'accesso di tipo fisico risponde fondamentalmente
a due esigenze: da un lato, accelerare la concorrenza nel mercato dei
servizi di accesso locale; dall’altro lato, promuovere la diffusione dei
nuovi servizi di accesso a larga banda, nel rispetto del principio di
non discriminazione. D’altro canto, bisogna tenere conto di alcune controindicazioni,
sintetizzabili nel rischio che la disponibilità di tale servizio
induca gli operatori nuovi entranti a rimanere dipendenti dalle decisioni
tecnico/commerciali e di sviluppo di rete implementate da Telecom Italia
nell'ambito dell’offerta di servizi a larga banda alla propria clientela
finale. Infatti, per le sue caratteristiche, il servizio è disponibile
solo laddove Telecom Italia ha implementato le necessarie apparecchiature
di rete, condizionando così gli operatori nuovi entranti sia riguardo
all’area geografica in cui sviluppare i propri servizi di accesso, sia
relativamente alla scelta delle tecnologie utilizzate.
Tenuto conto di tali aspetti, l’Autorità ritiene
necessario definire una specifica disciplina per tale servizio, che ne
disponga l'immediata disponibilità per gli operatori entranti,
allorché Telecom Italia offra il medesimo servizio alla clientela
finale. Ciò al fine di garantire nel breve termine forme di concorrenza
con riguardo ai servizi di accesso a larga banda, e - comunque - riservando
all’Autorità stessa il compito di rivederne le condizioni di fornitura,
alla luce del progressivo utilizzo da parte degli operatori entranti di
soluzioni di accesso di tipo fisico, con l’obiettivo di promuovere, nel
medio-lungo termine, una maggiore autonomia degli operatori entranti nell'offerta
di servizi alla clientela finale.
6. Impatti derivanti dalla commercializzazione dei servizi xDSL da parte
dell’operatore notificato
Come già evidenziato, lo sviluppo di tecnologie
xDSL presenta potenzialmente notevoli benefici con riguardo alla riduzione
dei costi e all’aumento della velocità di accesso per l’offerta
di servizi a larga banda in maniera diffusa su tutto il territorio. L’introduzione
di tali tecnologie da parte di un operatore necessita dell’accesso all’infrastruttura
fisica sottostante, ovvero al cavo simmetrico in rame, mercato che nella
maggior parte dei casi è controllato da un solo operatore in posizione
dominante. Da ciò deriva l’impossibilità da parte di altri
operatori di offrire analoghi servizi. La situazione è resa ancora
più critica dal fatto che tali tecnologie sostituiscono altre modalità
di accesso offerte sul mercato da parte dell’operatore notificato, quali,
ad esempio, i circuiti affittati, con costi significativamente più
bassi. La risultante è che l’operatore notificato è potenzialmente
in grado di utilizzare la sua posizione dominante sul mercato locale,
a vantaggio delle proprie divisioni commerciali o delle società
controllate, sia nel mercato dei servizi xDSL veri e propri, sia in mercati
collegati, quali ad esempio il mercato dell’accesso ad Internet, il mercato
della trasmissione dati ed il mercato dei circuiti affittati.
Al riguardo, la normativa nazionale e quella comunitaria
impongono, nel rispetto del principio di proporzionalità ed in
applicazione del principio di non discriminazione, l’introduzione di misure
regolamentari finalizzate a prevenire la costituzione di posizioni dominanti
nei mercati dei servizi in tecnologia xDSL.
E’ quindi richiesta alle Autorità di regolamentazione
nazionali un’attività di attento monitoraggio delle condizioni
di sviluppo dei servizi in tecnologia xDSL da parte degli operatori dominanti,
al fine di evitare l’instaurarsi di meccanismi distorsivi della concorrenza.
I servizi xDSL sono servizi innovativi forniti sulla rete telefonica pubblica
e come tali sono coperti dalle disposizioni contenute nella direttiva
98/10/CE (art. 16) e dalle disposizioni in materia di accesso contenute
nella direttiva 97/33/CE (art. 4, comma 2, e "considerando" n. 6). Ciò
implica che gli operatori che detengono una notevole forza di mercato
nel mercato della telefonia fissa, nel momento in cui forniscono servizi
xDSL, sono tenuti ad offrire accesso al flusso trasmissivo a larga banda
ad altri operatori, nel rispetto, tra l’altro, dei principi ONP della
trasparenza, non discriminazione e della disaggregazione dei servizi offerti
(in base a tale principio, ad es., i servizi xDSL offerti alla clientela
finale non dovranno essere offerti congiuntamente ad altri servizi offerti
dall’operatore notificato).
7. Aspetti procedurali
La fornitura di un servizio di accesso disaggregato necessita
di varie fasi procedurali:
- fornitura di informazioni su siti ed infrastrutture
sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato necessari
agli operatori entranti per pianificare la propria offerta commerciale;
- richiesta da parte degli operatori entranti all’operatore
notificato dei servizi di accesso disaggregato nell'area di interesse;
- avvio studio di fattibilità da parte dell’operatore
notificato sulla richiesta dell’operatore entrante;
- risposta da parte dell'operatore notificato circa la
fattibilità;
- ordine da parte dell'operatore entrante all'operatore
notificato circa la fornitura del servizio;
- avvio attività operativa per la fornitura del
servizio richiesto;
- consegna del servizio e collaudo.
La disponibilità di informazioni adeguate è
essenziale ai fini dell'implementazione dell'accesso disaggregato alla
rete locale. Per pianificare l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato
alla rete locale, gli operatori necessitano di informazioni dettagliate
sulla loro disponibilità e sugli eventuali vincoli tecnici presenti:
queste informazioni sono particolarmente significative nel caso di servizi
a larga banda, quali quelli in tecnologia xDSL.
E' fondamentale che l'accesso ai nuovi servizi a larga
(es. basati su tecnologia xDSL) sia garantito agli utenti in maniera non
discriminatoria, ovvero che ogni utente possa avere la stessa probabilità
di accesso a servizi basati su risorse scarse, indipendentemente da quale
sia l'operatore scelto.
Pertanto, al fine di assicurare la parità di trattamento
interno-esterno, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza,
l’operatore notificato dovrà soddisfare le richieste di altri operatori
alle stesse condizioni con cui soddisfa le richieste delle proprie divisioni
commerciali, con riguardo alla gestione delle priorità e dei tempi
di fornitura, nonché alle caratteristiche tecniche e di qualità
del servizio.
Un aspetto fondamentale riguarda i tempi massimi richiesti
per trasferire l'accesso al cliente da Telecom Italia all’operatore entrante
e vice versa. Al riguardo, è opportuno che i tempi di interruzione
del servizio all'utente finale siano ridotti al minimo, per non generare
discriminazioni tra clienti diversi.
La duplice connotazione di Telecom Italia che da un lato
si presenta come fornitore di servizi agli altri operatori e dall’altro
lato è in diretta concorrenza con gli stessi sul mercato finale,
impone che la fornitura dei diversi servizi di accesso disaggregato avvenga
con modalità prestabilite e senza indebiti ritardi. Si presenta
la necessità di prevedere un apposito Service Level Agreement
che contenga adeguati obblighi per l’operatore notificato circa i livelli
qualitativi inerenti alla fornitura dei diversi servizi richiesti.
Tale Service Level Agreement dovrà assicurare
il rispetto della garanzia di alcuni livelli minimi di qualità
del servizio offerti dall’operatore notificato, anche con riferimento
ai tempi di fornitura massimi stabiliti. Il mancato rispetto di quanto
stabilito nel Service Level Agreement potrà essere oggetto
di sanzioni e dare luogo al pagamento di penalità tali da limitare
possibili pratiche anticoncorrenziali. Il rispetto del principio di trasparenza
e non discriminazione contenuto nella normativa nazionale e comunitaria
nella fornitura dei servizi di interconnessione e accesso fanno sì
che sia appropriato prevedere la predisposizione di un Service Level
Agreement nell’ambito dell’offerta di interconnessione di riferimento.
I termini e le condizioni contenuti in tale Service Level Agreement
dovranno, laddove applicabili, essere consistenti con i livelli di servizio
offerti da parte dell’operatore notificato alle proprie divisioni commerciali
ed alla propria clientela finale.
8. Aspetti contrattuali preliminari
La presente delibera individua e regola l’obbligo dell’operatore
di rete fissa notificato di significativo potere di mercato di concedere
l’accesso alla propria rete locale in forma disaggregata. In questa sede,
sono inoltre determinate le condizioni contrattuali minime per assicurare
l’effettiva realizzazione dell’apertura alla concorrenza a livello di
rete locale, mentre la parte immediata del rapporto tra gli operatori
è naturalmente costituita dall’accordo tra le parti.
In primo luogo, in relazione al controllo del collegamento
con l’utente finale, attraverso cui gli operatori entranti possono accedere
direttamente all’utente finale, si ritiene che il diritto dell’operatore
entrante ad ottenere l’accesso disaggregato da parte dell’operatore dominante
di rete fissa debba essere condizionato alla manifestazione della volontà
del cliente finale di cambiare il fornitore del servizio d’accesso; tale
volontà si concretizza attraverso due atti distinti: la disdetta
del contratto con Telecom Italia e l’attivazione di un nuovo contratto
con l’operatore entrante. La condizione preliminare appena descritta trova
fondamentalmente motivazione nella volontà dell’Autorità
di evitare forme di "accaparramento" dei collegamenti di utente
(e, quindi, di clientela finale) da parte degli operatori entranti.
Al fine di non ostacolare il cliente finale nella sua
volontà di mutare il fornitore del servizio di accesso locale,
e’ data inoltre la possibilità al cliente, che intende chiudere
il rapporto con l'operatore notificato (Telecom Italia) ed avviare un
nuovo rapporto contrattuale con un altro operatore, di rivolgersi a quest'ultimo
per espletare tutte le comunicazioni verso l’operatore notificato.
Il contratto tra l’operatore notificato e l’operatore
entrante definisce per quest’ultimo un diritto (personale) di godimento
sull’infrastruttura dell’operatore dominante, e cioè il diritto
a disporne nei limiti di quanto stabilito, mentre il diritto di proprietà
rimane in capo all’operatore notificato, al quale spettano le attività
di manutenzione e di riparazione dei guasti.
Il contratto ha una durata determinata: quando un cliente
- che abbia stipulato un contratto con un operatore entrante che si avvale
della disaggregazione dell’accesso locale – disdica tale contratto, l’operatore
entrante ha l’obbligo di restituire all'operatore notificato il pieno
controllo e la piena disponibilità del relativo collegamento di
utente. Si ritiene, tuttavia, ragionevole ammettere la possibilità
di prevedere un limitato periodo di transizione, entro il quale consentire
ad un eventuale nuovo utente che stabilisca la propria residenza presso
la medesima abitazione, di scegliere se continuare ad usufruire o meno
dei servizi forniti dall’operatore entrante. Nel caso in cui tale utente
scelga lo stesso fornitore del servizio di accesso del precedente cliente,
il controllo del collegamento non dovrà, quindi, essere restituito
all'operatore notificato e l’operatore entrante non sarà tenuto
a rimuovere i propri apparati precedentemente installati.
In relazione ad alcuni specifici obblighi che gravano
solo in capo ad operatori notificati come aventi notevole forza di mercato,
si impegna l’operatore entrante a fornire adeguata informazione alla clientela
acquisita. Così, ad esempio, nel caso del servizio di carrier
selection, per cui è previsto per Telecom Italia l’obbligo
di consentire ad un proprio abbonato diretto di accedere ai servizi offerti
da altri operatori, l’operatore entrante deve informare la propria clientela
che questa prestazione non sarà più disponibile, in quanto
non vi è un corrispondente obbligo a carico di operatori di rete
fissa che non siano stati notificati come aventi significativo potere
di mercato.
Con riferimento alle tematiche relative al trattamento
dei clienti morosi, l'Autorità ritiene che sia interesse di tutti
gli operatori collaborare al fine di prevenire e limitare tale fenomeno.
A tale scopo, possono essere concordate tra operatori adeguate soluzioni
di prevenzione, nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza
dei dati personali. Si ritiene, tuttavia, che l’esistenza di condizioni
di morosità nel caso di utenti che richiedano di passare ad un
operatore entrante non possa in alcun modo pregiudicare la fornitura di
un servizio di accesso disaggregato da parte dell’operatore notificato.
Il problema della morosità nell'ambito di un contratto tra un utente
ed un operatore, va gestito esclusivamente tra le parti di tale contratto,
facendo eventualmente ricorso agli strumenti che l'ordinamento giuridico
mette a disposizione per il recupero del credito.
I termini ed i contenuti contrattuali per la fornitura
dei servizi di accesso disaggregato dovranno essere oggetto di negoziazione
tra le parti e rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica
n. 318 del 1997 e decreto ministeriale 23 aprile 1998. I tempi di negoziazione
dei servizi di accesso disaggregato dovranno altresì essere coerenti
con quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 23
aprile 1998 per i servizi di interconnessione.
9. Elementi per la definizione delle condizioni economiche
Le condizioni tecnologiche e concorrenziali della rete
locale sono allo stato significativamente diverse da quelle che caratterizzano
la rete di trasporto, né si prevede che queste differenze siano
eliminate nel breve periodo. In tal senso, per la definizione delle condizioni
economiche per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato non sembra
immediatamente applicabile il principio dei costi prospettici incrementali
di lungo periodo, previsto per i servizi di interconnessione.
L’Autorità reputa di fondamentale importanza la
promozione di reti alternative a quella dell’operatore notificato: in
tal senso, l’assunzione di uno standard di costo basato sui "costi di
sostituzione" avrebbe certamente il pregio di non scoraggiare gli investimenti
in infrastrutture da parte degli operatori entranti. D’altro canto, il
ricorso a tale metodologia non consentirebbe agli operatori entranti di
condividere le economie di scala che caratterizzano la rete locale dell’operatore
notificato (le quali costituirebbero pertanto un ingiustificato vantaggio
concorrenziale per quest’ultimo operatore, realizzato, tra l’altro, in
condizioni di monopolio). Per queste ragioni, l’Autorità ritiene
che, nella fase di avvio della concorrenza nel mercato dell’accesso locale,
la metodologia di costo sottostante all'offerta di servizi di accesso
disaggregato alla rete locale di Telecom Italia sia quella dei costi pienamente
allocati.
Peraltro, tale metodologia ha il vantaggio di essere quella
su cui attualmente si basa il sistema di contabilità dei costi
di Telecom Italia e quindi consente una immediata applicazione; viceversa,
l'adozione di una metodologia diversa comporterebbe tempi di implementazione
non coerenti con l'offerta del servizio da parte di altri operatori.
Con riferimento allo standard di costo, si ritiene debba
essere utilizzato il criterio dei costi storici, nella previsione comunque
di valutare l’opportunità di rivedere la metodologia di costo alla
base della determinazione dei costi per i servizi di accesso, anche alla
luce del passaggio ad una metodologia basata sui costi incrementali.
L’Autorità si impegna peraltro a riconsiderare
tanto le metodologie di costo, quanto gli standard adottati per la definizione
delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato
alla rete locale, in occasione della revisione generale del sistema di
contabilità dei costi adottato per l’interconnessione, già
pianificata dall’Autorità stessa nell’ambito della Delibera 1/00/CIR
del 15 febbraio 2000, ai sensi dell’art.4, comma 7, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. Nel caso di utilizzo
dei servizi di Canale Virtuale Permanente, necessari per l’offerta di
servizi a larga banda alla clientela finale - quali ad esempio quelli
in tecnologia xDSL- un utile riferimento per la valutazione delle condizioni
economiche applicate ad altri operatori da parte di Telecom Italia è
rappresentato da un approccio del tipo retail minus. In tal senso,
in applicazione del principio di non discriminazione, l’operatore notificato
dovrà applicare agli operatori entranti condizioni economiche identiche
a quelle applicate alle proprie divisioni commerciali per l'offerta del
servizio. In particolare, il prezzo alla clientela finale dovrà
essere depurato dai costi di commercializzazione dell’offerta (es. marketing,
pubblicità e rete commerciale) e dai costi di gestione del cliente
(es. fatturazione e il customer care) nonché da ogni altro
costo non pertinente la fornitura del servizio.
Infine, con riferimento alla eventualità di prevedere
condizioni economiche differenziate su base geografica, si ritiene che,
allo stato, sia preferibile l'applicazione di condizioni economiche uniformi
sul territorio nazionale, in ragione della maggiore semplicità
di determinazione, nonché della coerenza con l'attuale struttura
dei prezzi praticati alla clientela finale.
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