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Delibera n. 51/01/CONS

Trasferimento di proprietà della
Cecchi Gori Communications S.p.A.
a Seat Pagine Gialle S.p.A.

Pubblicata su questo Sito in data 26/01/01


L'Autorità
.

NELLA riunione di Consiglio del 16 gennaio 2001, ed in particolare nella sua prosecuzione del 17 gennaio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998 recante approvazione del "Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1998, n. 288;

VISTA la delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000 recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000, n. 73;

VISTA la delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000 recante "Parere all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla comunicazione dell’operazione di concentrazione Telecom Italia - Seat Pagine Gialle";

VISTO il provvedimento n. 8545 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativo al procedimento n. C3932 - Telecom Italia S.p.A./Seat Pagine Gialle S.p.A., pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 31-32/2000;

VISTA la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive;

VISTO il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese;

VISTA la direttiva 90/388/CEE della Commissione del 28 giugno 1990 relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni e successive modificazioni;

VISTO il libro verde della Commissione del 23 dicembre 1992, COM(92) 480 def., su pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno;

VISTA la direttiva 95/51/CE della Commissione del 18 ottobre 1995 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione all'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

VISTO il libro verde della Commissione del 3 dicembre 1997, COM(97) 623 def., sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e delle tecnologie dell’informazione e sulle sue implicazioni normative;

VISTA la comunicazione della Commissione del 7 marzo 1998 relativa alla revisione, alla luce delle regole di concorrenza, della fornitura congiunta da parte di un unico operatore di reti di telecomunicazione e di televisione via cavo e dell’abolizione delle restrizioni alla fornitura di capacità televisiva via cavo attraverso reti di telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 71, del 7 marzo 1998;

VISTA la comunicazione della Commissione del 22 agosto 1998 sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni – Quadro normativo, mercati rilevanti e principi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 265, del 22 agosto 1998;

VISTA la direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte;

VISTA la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000, COM(2000) 237 def., relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocità;

VISTA la raccomandazione 2000/417/CE della Commissione del 25 maggio 2000 relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocità;

VISTO il provvedimento di avvio del procedimento avente ad oggetto il "Trasferimento di proprietà della Cecchi Gori Communications S.p.A. a Seat Pagine Gialle S.p.A.", adottato dall’Autorità nella riunione del 12 settembre 2000 e notificato alle parti;

VISTA la proroga dell'istruttoria decisa dall’Autorità nella riunione del 22 novembre 2000 e notificata alle parti;

VISTA la richiesta di parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, della legge n. 249/97, inviata all'Autorità in data 20 dicembre 2000, avente ad oggetto un’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione da parte della società Seat Pagine Gialle S.p.A. del controllo della società Cecchi Gori Comunications S.p.A.;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATI i contributi dei soggetti che hanno partecipato al procedimento e sentiti: Seat in data 7 novembre 2000; Telecom Italia in data 23 novembre 2000; Seat e Telecom Italia in audizione congiunta in data 12 dicembre 2000; CGC in data 12 ottobre e 7 novembre 2000; RTI e Mediaset in data 21 novembre e 11 dicembre 2000; Pagine Italia in data 20 novembre e 11 dicembre 2000.

CONSIDERATO quanto segue:

  1. Cecchi Gori Group Fin.Ma.Vi. S.p.A. (di seguito indicata Fin.Ma.Vi.) e Cecchi Gori Group Media Holding S.r.l. (di seguito CGGMH) da una parte e Seat Pagine Gialle S.p.A (di seguito Seat) dall’altra, hanno stipulato un accordo che prevede l’acquisizione di Cecchi Gori Communications S.p.A. (di seguito CGC) da parte di Seat. L’operazione di acquisizione, così come risulta agli atti, si articola in una serie di fasi.

    [OMISSIS]

  2. Il Consiglio dell'Autorità, nella riunione del 12 settembre 2000, ha disposto l'avvio del procedimento: "Trasferimento di proprietà della Cecchi Gori Communications S.p.A. a Seat Pagine Gialle S.p.A.", finalizzato all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, con particolare riferimento alla legge n. 249/97, alla legge n. 223/90, al regolamento di cui alla delibera n. 78/98, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/97 relativamente a tale operazione.

    L'avvio del procedimento è stato notificato alle parti in data 18 settembre 2000 e successivamente agli altri soggetti. La durata del procedimento è stata stabilita in 60 giorni, fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e documenti.

    In data 22 novembre 2000 il Consiglio dell’Autorità, rilevata la necessità di completare gli approfondimenti sul quadro regolamentare di riferimento e consentire l'esame degli atti ai soggetti partecipanti al procedimento, ha deciso una proroga dello stesso, fino al 15 dicembre 2000, con provvedimento notificato in data 28 novembre 2000 e 1° dicembre 2000.

  3. L'articolo 3 della legge n. 249/97 prevede, al comma 21, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del medesimo articolo.

    Con riferimento al combinato disposto dei commi citati dell'art. 3, della legge n. 249/97, lo strumento giuridico attraverso il quale l'Autorità può consentire i trasferimenti societari di cui al caso di specie è l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della medesima legge, previa verifica della sussistenza dei richiesti requisiti. La verifica necessaria, in presenza di trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private che esercitano l'attività radiotelevisiva riguarda, dunque, la composizione dell'assetto proprietario, nonché l’insussistenza di eventuali ulteriori condizioni ostative di carattere normativo.

    Nel caso di specie, la società derivante dall'operazione di concentrazione risulta essere di nazionalità italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea.

    In seguito all'operazione di concentrazione Telecom Italia/Seat Pagine Gialle, autorizzata con condizioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con il provvedimento sopra citato, Seat risulta controllata da Telecom Italia mediante una partecipazione pari al 63,3% del capitale sociale; Telecom Italia risulta a sua volta controllata dal Gruppo Olivetti, che detiene il 55% del capitale sociale attraverso la società Tecnost S.p.A.. I principali azionisti di Olivetti sono Bell S.A. (25,3%), Schroeders Investment Management Ltd. (2,8%) e Banca Intesa S.p.A. (2,3%).

    CGC risulta interamente controllata dalla società CGGMH, il cui capitale sociale è detenuto dalla Fin.Ma.Vi. (68%), da Cecchi Gori Vittorio (31,95%), e da un'altra persona fisica per il rimanente 0,05%. Considerato l'assetto azionario così descritto, non sussisterebbero cause ostative all'autorizzazione ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 21 dell'art. 3 della legge n. 249/97.

  4. Mentre il contenuto dell’art.17, comma 5, della legge n. 223/90 può ritenersi implicitamente abrogato dalla previsione di cui all’art. 3, comma 21, della legge n. 249/97, la disposizione abrogativa contenuta all'art.1, comma 6, lett. a), n. 6, della legge n. 249/97, riguarda solo le norme "concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive" e non anche quelle inerenti le ipotesi in cui le imprese sono chiamate ad assolvere agli obblighi di comunicazione, e pertanto le disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge n. 223/90 sono ancora in vigore.

    Le parti hanno dichiarato, nella memoria presentata in data 26 ottobre 2000, di aver provveduto alle comunicazioni dovute ai sensi della legge n. 223/90.

  5. Per quanto concerne l’applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all’art. 11, comma 2, della delibera n. 78/98, si rileva come l’operazione in esame non possa essere qualificata come un'ipotesi di trasferimento di azienda: la cessione del pacchetto azionario non risulta infatti sufficiente a fare venire meno la distinta soggettività delle due società e non sussistono, pertanto, le condizioni atte a rendere necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, della delibera n. 78/98.

  6. Alla data odierna, in considerazione dell’operazione di concentrazione Seat-Tin.it, Telecom Italia si trova in posizione di controllo diretto di Seat e quindi, per effetto dell’operazione autorizzanda, acquisirebbe il controllo, anche alla luce delle nozioni di controllo di cui all’articolo 2, commi 17 e 18, della legge n. 249/97, della società Cecchi Gori Advertising S.r.l., che svolge attività di raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive TMC e TMC 2, di TV Internazionale S.p.A. e Beta Television S.p.A, destinatarie di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro e, attraverso queste ultime, della società Cecchi Gori News and Sport S.r.l., che svolge attività di produzione televisiva. Questa situazione di controllo indiretto integra, alla luce di quanto di seguito evidenziato, una fattispecie non compatibile con il dettato dell’articolo 4, comma 8 della legge n. 249/97.

  7. Il dato normativo dell’articolo 4, comma 8, individua infatti, prima facie, nella concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni il destinatario di una serie di divieti, tra i quali quello di ingresso nel settore della radiodiffusione televisiva in chiaro, in relazione alla peculiare posizione rivestita nei mercati delle telecomunicazioni ed in particolare in quello dell’accesso alle reti.

    La variazione del titolo da concessione a licenza, in ossequio alle disposizioni comunitarie, e l’abolizione definitiva dei diritti speciali ed esclusivi in capo ai concessionari dei servizi di telecomunicazioni, che il recepimento delle direttive comunitarie ha comportato, non valgono a mutare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del divieto di cui alla norma in questione.

  8. Un'interpretazione sostanziale del termine "concessionaria", contenuto nell'art. 4, comma 8, anche alla luce della direttiva 97/13/CE, risulta perfettamente in linea con l'obbligo per gli Stati membri di interpretare le norme nazionali conformemente alla ratio e allo spirito delle varie direttive di cui costituiscono il recepimento.

    Non sussistono, inoltre, nel caso di specie, le condizioni per procedere alla disapplicazione della norma in questione per presunto contrasto con norme comunitarie.

    La direttiva 89/552/CEE, cosiddetta Televisione senza frontiere, al tredicesimo considerando, rileva infatti che: "la presente direttiva […] non intacca le competenze degli Stati membri e delle autorità in quanto all'organizzazione (compresi i sistemi di concessione, autorizzazione amministrativa o tassazione) e al finanziamento delle emissioni televisive". Nel settore delle telecomunicazioni, la direttiva 97/13/CE, all'art.1, che ne definisce il campo di applicazione, fa poi espressamente: "salve le norme adottate dagli Stati membri secondo il diritto comunitario che disciplinano la distribuzione di programmi audiovisivi destinati al pubblico e il contenuto di tali programmi " e all'art. 22, comma 2, dispone che: "gli Stati membri possono estendere la validità delle condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire secondo la normativa comunitaria, a condizione di non pregiudicare i diritti delle altre imprese sanciti dal diritto comunitario, compresa la presente direttiva".

  9. Si rileva, inoltre, che i termini di durata del divieto, indicati nell’art. 4, si riferiscono espressamente all’esclusività dell'offerta del servizio di telecomunicazioni e alla realizzazione di produzioni televisive, tanto che il legislatore ha ritenuto opportuno ripetere, in quest'ultimo caso, "Fino alla stessa data". Nulla viceversa è detto rispetto al divieto di cui all'ultimo periodo, da cui si deduce che il termine del 1° gennaio 1998 non risulta applicabile al divieto in questione.

  10. La disposizione in parola riveste, altresì, il valore di una norma asimmetrica posta in capo alla concessionaria pubblica di telecomunicazioni volta a limitare il vantaggio competitivo che quest'ultima avrebbe rispetto agli altri operatori del settore.

    Si impone, dunque, una lettura sostanziale della norma nel rispetto della sua stessa ratio. Pertanto, il divieto in essa previsto è da ritenersi vigente indipendentemente dal titolo in base al quale l'operatore ex-monopolista svolga la sua attività. Ciò al fine di garantire non solo che non vi siano distorsioni concorrenziali nei mercati delle comunicazioni, che sono oggetto di particolare attenzione da parte del Legislatore, ma anche per assicurare la tutela di valori costituzionalmente garantiti, quali il pluralismo e l'accesso all'informazione.

  11. Ad ulteriore sostegno di quanto espresso, si rileva altresì che l'art. 21, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 4064/89 individua tra gli "interessi legittimi", atti a giustificare l’adozione da parte degli Stati membri di eventuali provvedimenti restrittivi, anche la salvaguardia della pluralità dei mezzi di informazione. Da tutto quanto precede si evince che il divieto di cui all'art. 4, comma 8, della legge n. 249/97 risulta compatibile con le disposizioni del diritto comunitario.

  12. Questo trova anche conferma nell’impostazione complessiva dell'art. 4 della legge n. 249/97, che si riferisce in più parti alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, stabilendo vincoli antitrust che gli stessi partecipanti al procedimento non dubitano essere tuttora vigenti indipendentemente dal nomen iuris del provvedimento in base al quale si esercita l'attività. Si consideri, ad esempio, quanto disposto dall'art. 4, comma 6, che vieta alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni di detenere partecipazioni dirette o indirette nelle società titolari di "reti alternative", divieto che risponde alla ratio di mantenere delle reti di accesso alternative alla rete di telecomunicazioni posseduta dall' "operatore storico".

  13. In merito alla ritenuta eventualità che l'art. 4, comma 8, possa essere stato modificato o abrogato da disposizioni successive, si evidenzia come l'intero articolo 4 sia soggetto ad una disciplina speciale prevista dall'art. 5, comma 6, della stessa legge. Tale norma prevede che, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità e le competenti Commissioni parlamentari, il Governo possa modificare il contenuto dell'articolo 4, adottando la procedura prevista dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400/88. Dalla data di entrata in vigore della legge n. 249/97 ad oggi non vi è stato alcun intervento volto a modificare o ad abrogare l’art. 4, comma 8, citato.

  14. Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto rilevato, che il divieto di cui all'art. 4, comma 8, della legge n. 249/97, ancorché norma asimmetrica, per sua natura transitoria, sia tuttora vigente e debba quindi essere considerato applicabile.

    Si consideri che, anche a prescindere dall'adozione delle misure regolamentari previste per garantire una piena ed effettiva liberalizzazione del mercato, l' "operatore storico", come rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, detiene ancora una posizione di monopolista di fatto nel mercato della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, non essendo, peraltro, ancora pienamente operative le misure di liberalizzazione dell'accesso alla rete locale, quali l'accesso disaggregato e quello alternativo via radio, adottate dall'Autorità. L'"operatore storico" risulta, inoltre, proprietario dell'unica infrastruttura di televisione via cavo a diffusione nazionale, la cosiddetta rete "Socrate". La Commissione europea, inoltre, nella comunicazione sull'accesso, sopra indicata, rileva quanto segue: " il fatto che una impresa sia o meno dominante non dipende unicamente dai diritti ad essa concessi a norma di legge. Non basta eliminare un monopolio legale per porre fine ad una posizione dominante. Infatti nonostante le direttive in materia di liberalizzazione, lo sviluppo di una effettiva concorrenza da parte dei fornitori di reti alternative con capacità e copertura geografica adeguate richiederà un certo periodo di tempo".

    La compatibilità dell'operazione con un assetto complessivo di efficace ed equilibrata concorrenza, oltre alle condizioni poste dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nello schema di provvedimento su citato, dovrebbe, comunque, essere subordinata ad un accertamento circa la presenza di una effettiva competizione sul segmento dell'accesso alle reti che, fra l'altro, presuppone:

    1. una piena e completa attuazione a livello operativo delle misure adottate dall'Autorità in tema di accesso disaggregato e fornitura di servizi xDSL;

    2. la presenza di reti alternative basate sull'accesso radio e via cavo;

    3. una effettiva separazione strutturale nella fornitura di reti da parte dell'operatore dominante, anche nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

  15. Considerato che, allo stato, Seat:

    1. [OMISSIS];

    2. [OMISSIS];

    3. [OMISSIS];

    4. [OMISSIS];

    5. controlla indirettamente attraverso la CGC la società Cecchi Gori Advertising S.r.l. e le due società destinatarie di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro TV Internazionale S.p.A. e Beta Television S.p.A. e, attraverso queste ultime, la società Cecchi Gori News and Sport S.r.l.;

    6. è direttamente controllata dalla società Telecom Italia S.p.A., che ne possiede il 63,3% del capitale sociale;

  16. ne consegue che, alla luce di quanto rilevato, il trasferimento di proprietà volto al conferimento del controllo della CGC a Seat non risulta, allo stato, consentito ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 8 e 2, commi 17 e 18 della legge n.249/97.

  17. Si ritiene, comunque, di dover segnalare al Governo, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 1, della legge n. 249/97 quanto segue:

    1. a) la legge n. 249/97 avvia un processo di convergenza che si realizza con la possibilità, per gli operatori, di gestire, attraverso diverse piattaforme di rete, servizi sostanzialmente simili. Il consumatore avrà a disposizione apparecchiature diverse, che pur continuando a svolgere ciascuna un’autonoma funzione, condivideranno con le altre contenuti, servizi e funzionalità. Il presupposto necessario affinché il processo di convergenza si realizzi è rappresentato dalla possibilità, da parte di tutti, di accedere, a prezzi ragionevoli, ai differenti sistemi di comunicazione. A loro volta, gli operatori saranno in grado di offrire, a prezzi competitivi, servizi aventi un elevato contenuto innovativo, soltanto se potranno utilizzare, in modo efficiente, le reti di accesso e di trasporto. La legge n. 249/97, anticipando gli orientamenti della Commissione, si ispira ai principi sui quali si basa la stessa regolamentazione della convergenza, quali: (i) il principio della garanzia della concorrenza e del pluralismo dei mezzi di comunicazione attraverso misure che impediscano il formarsi di posizioni dominanti in senso verticale ed orizzontale, nel settore delle comunicazioni; (ii) il principio della neutralità tecnologica della regolamentazione, secondo il quale, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, la regolamentazione dei singoli elementi della catena del valore è separata in funzione delle diverse figure di fornitori di contenuti, di servizi e di reti;

    2. b) la legge n. 249/97, comunque, risentendo del particolare momento storico in cui è stata generata, ovvero della transizione da una situazione di monopolio ad una di completa liberalizzazione del mercato, non appare più, per alcuni aspetti, del tutto adeguata a rispondere alle esigenze delle nuove dinamiche del mercato, in quanto, per esempio, non contempla, in via sistematica, i criteri relativi al possesso incrociato dei mezzi e delle reti di comunicazione, salvo quanto previsto in via generale all’articolo 2, comma 1. Appare pertanto necessario considerare l’opportunità di elaborare un insieme organico di regole che permettano una rapida realizzazione del processo di convergenza, senza ostacolare il dispiegarsi della concorrenza nei diversi settori, alla luce della recente evoluzione del quadro normativo comunitario. Si consideri, ad esempio, il regolamento sull’accesso disaggregato alla rete locale, anticipato in Italia dalla delibera n. 2/00/CIR, con cui il legislatore comunitario si pone l’obiettivo di ricondurre la competizione fra l’operatore storico ed i nuovi entranti ad un equilibrato level playing field, oppure la direttiva 1999/64/CE, cosiddetta "direttiva cavo", che regolamenta, per la prima volta in modo sistematico, il possesso incrociato delle reti cavo e di telecomunicazione, nel caso in cui vi sia un coinvolgimento diretto dell’operatore ex monopolista. Il rapido sviluppo dell’innovazione tecnologica, accelerando il processo di convergenza fra i diversi mercati, pone la necessità di incentivare la nascita di reti alternative nell’ottica di un mercato altamente competitivo. Risulta quindi necessario, da un lato, garantire uno sviluppo dei sistemi di comunicazione via cavo valorizzando, anche con opportuni interventi normativi, la rete posseduta dall’ "operatore storico", e , dall’altro, accelerare il processo di conversione della radiodiffusione da analogica a digitale, adottando un assetto regolamentare improntato al principio di neutralità tecnologica, su cui si basa la stessa regolamentazione della convergenza.

UDITA la relazione dei Commissari Prof. Silvio Traversa e Dott. Alfredo Meocci, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

DELIBERA

Articolo 1

  1. L'operazione di acquisizione della società Cecchi Gori Communications S.p.A. da parte della società Seat Pagine Gialle S.p.A., descritta in premessa, non può essere, allo stato, autorizzata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 8, e 2 commi 17 e 18, della legge n. 249/97.

Articolo 2

  1. Si segnala al Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 1, della legge n. 249/97, che la realizzazione del processo di convergenza nel settore delle comunicazioni, favorito dalla dinamica dello sviluppo dell'innovazione tecnologica, e dal prossimo utilizzo delle tecnologie digitali nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, rende opportuna, oltre al recepimento della direttiva 1999/64/CE del 23 giugno 1999, la predisposizione di un quadro normativo che, anche adeguando ed armonizzando le vigenti disposizioni, stabilisca, nella salvaguardia dei principi del pluralismo e della concorrenza, condizioni e limiti relativi alle proprietà incrociate tra i soggetti operatori delle diverse tipologie di reti di telecomunicazioni e dei mezzi di comunicazione di massa.

La presente delibera è notificata alle parti ed ai soggetti intervenuti nel procedimento, è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità, è comunicata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Napoli, 17 gennaio 2001

 IL PRESIDENTE
 Enzo Cheli
 
IL COMMISSARIO RELATOREIL COMMISSARIO RELATORE
Silvio TraversaAlfredo Meocci
  
IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Mario Belati