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L'Autorità.
NELLA riunione di Consiglio del 16 gennaio 2001, ed in particolare
nella sua prosecuzione del 17 gennaio 2001; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo"; VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato"; VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per
l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; VISTA la delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998 recante approvazione
del "Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 10 dicembre 1998, n. 288; VISTA la delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000 recante "Linee guida
per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello
di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei
servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
28 marzo 2000, n. 73; VISTA la delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000 recante "Parere
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito
alla comunicazione dell’operazione di concentrazione Telecom Italia
- Seat Pagine Gialle"; VISTO il provvedimento n. 8545 dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato relativo al procedimento n. C3932 - Telecom Italia
S.p.A./Seat Pagine Gialle S.p.A., pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato n. 31-32/2000; VISTA la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive; VISTO il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre
1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese; VISTA la direttiva 90/388/CEE della Commissione del 28 giugno 1990
relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni
e successive modificazioni; VISTO il libro verde della Commissione del 23 dicembre 1992, COM(92)
480 def., su pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione
di massa nel mercato interno; VISTA la direttiva 95/51/CE della Commissione del 18 ottobre 1995
che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione all'eliminazione delle
restrizioni riguardanti l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura
di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati; VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni
generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione; VISTO il libro verde della Commissione del 3 dicembre 1997, COM(97)
623 def., sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo
e delle tecnologie dell’informazione e sulle sue implicazioni normative; VISTA la comunicazione della Commissione del 7 marzo 1998 relativa
alla revisione, alla luce delle regole di concorrenza, della fornitura
congiunta da parte di un unico operatore di reti di telecomunicazione
e di televisione via cavo e dell’abolizione delle restrizioni alla fornitura
di capacità televisiva via cavo attraverso reti di telecomunicazioni,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
n. C 71, del 7 marzo 1998; VISTA la comunicazione della Commissione del 22 agosto 1998 sull'applicazione
delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore
delle telecomunicazioni – Quadro normativo, mercati rilevanti e principi,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
n. C 265, del 22 agosto 1998; VISTA la direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999
che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti
di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un
unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte; VISTA la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000, COM(2000)
237 def., relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire
la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni
elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda
e di Internet ad alta velocità; VISTA la raccomandazione 2000/417/CE della Commissione del 25 maggio
2000 relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire
la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni
elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda
e di Internet ad alta velocità; VISTO il provvedimento di avvio del procedimento avente ad oggetto
il "Trasferimento di proprietà della Cecchi Gori Communications
S.p.A. a Seat Pagine Gialle S.p.A.", adottato dall’Autorità nella
riunione del 12 settembre 2000 e notificato alle parti; VISTA la proroga dell'istruttoria decisa dall’Autorità nella
riunione del 22 novembre 2000 e notificata alle parti; VISTA la richiesta di parere dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, di cui all’art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, della legge
n. 249/97, inviata all'Autorità in data 20 dicembre 2000, avente
ad oggetto un’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione
da parte della società Seat Pagine Gialle S.p.A. del controllo
della società Cecchi Gori Comunications S.p.A.; VISTA la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; CONSIDERATI i contributi dei soggetti che hanno partecipato al procedimento
e sentiti: Seat in data 7 novembre 2000; Telecom Italia in data 23 novembre
2000; Seat e Telecom Italia in audizione congiunta in data 12 dicembre
2000; CGC in data 12 ottobre e 7 novembre 2000; RTI e Mediaset in data
21 novembre e 11 dicembre 2000; Pagine Italia in data 20 novembre e
11 dicembre 2000. CONSIDERATO quanto segue:
-
Cecchi Gori Group Fin.Ma.Vi. S.p.A. (di seguito indicata Fin.Ma.Vi.)
e Cecchi Gori Group Media Holding S.r.l. (di seguito CGGMH) da una
parte e Seat Pagine Gialle S.p.A (di seguito Seat) dall’altra, hanno
stipulato un accordo che prevede l’acquisizione di Cecchi Gori Communications
S.p.A. (di seguito CGC) da parte di Seat. L’operazione di acquisizione,
così come risulta agli atti, si articola in una serie di fasi.
[OMISSIS] -
Il Consiglio dell'Autorità, nella riunione del 12 settembre
2000, ha disposto l'avvio del procedimento: "Trasferimento di proprietà
della Cecchi Gori Communications S.p.A. a Seat Pagine Gialle S.p.A.",
finalizzato all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste
dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, con particolare riferimento
alla legge n. 249/97, alla legge n. 223/90, al regolamento di cui
alla delibera n. 78/98, ai fini del rilascio delle autorizzazioni
di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/97
relativamente a tale operazione.
L'avvio del procedimento è stato notificato alle parti in data
18 settembre 2000 e successivamente agli altri soggetti. La durata
del procedimento è stata stabilita in 60 giorni, fatte salve
le sospensioni per richieste di informazioni e documenti.
In data 22 novembre 2000 il Consiglio dell’Autorità, rilevata
la necessità di completare gli approfondimenti sul quadro regolamentare
di riferimento e consentire l'esame degli atti ai soggetti partecipanti
al procedimento, ha deciso una proroga dello stesso, fino al 15 dicembre
2000, con provvedimento notificato in data 28 novembre 2000 e 1° dicembre
2000. -
L'articolo 3 della legge n. 249/97 prevede, al comma 21, che
a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, i
trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie
private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario
che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del medesimo
articolo.
Con riferimento al combinato disposto dei commi citati dell'art. 3,
della legge n. 249/97, lo strumento giuridico attraverso il quale
l'Autorità può consentire i trasferimenti societari
di cui al caso di specie è l'autorizzazione prevista dall'art.
1, comma 6, lett. c), n. 13, della medesima legge, previa verifica
della sussistenza dei richiesti requisiti. La verifica necessaria,
in presenza di trasferimenti di azioni o di quote di società
concessionarie private che esercitano l'attività radiotelevisiva
riguarda, dunque, la composizione dell'assetto proprietario, nonché
l’insussistenza di eventuali ulteriori condizioni ostative di carattere
normativo.
Nel caso di specie, la società derivante dall'operazione di
concentrazione risulta essere di nazionalità italiana o di
uno Stato appartenente all'Unione europea.
In seguito all'operazione di concentrazione Telecom Italia/Seat Pagine
Gialle, autorizzata con condizioni dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato con il provvedimento sopra citato, Seat
risulta controllata da Telecom Italia mediante una partecipazione
pari al 63,3% del capitale sociale; Telecom Italia risulta a sua volta
controllata dal Gruppo Olivetti, che detiene il 55% del capitale sociale
attraverso la società Tecnost S.p.A.. I principali azionisti
di Olivetti sono Bell S.A. (25,3%), Schroeders Investment Management
Ltd. (2,8%) e Banca Intesa S.p.A. (2,3%).
CGC risulta interamente controllata dalla società CGGMH, il
cui capitale sociale è detenuto dalla Fin.Ma.Vi. (68%), da
Cecchi Gori Vittorio (31,95%), e da un'altra persona fisica per il
rimanente 0,05%. Considerato l'assetto azionario così descritto,
non sussisterebbero cause ostative all'autorizzazione ai sensi del
combinato disposto dei commi 2 e 21 dell'art. 3 della legge n. 249/97. -
Mentre il contenuto dell’art.17, comma 5, della legge n. 223/90
può ritenersi implicitamente abrogato dalla previsione di cui
all’art. 3, comma 21, della legge n. 249/97, la disposizione abrogativa
contenuta all'art.1, comma 6, lett. a), n. 6, della legge n. 249/97,
riguarda solo le norme "concernenti la tenuta e l'organizzazione del
Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese
radiotelevisive" e non anche quelle inerenti le ipotesi in cui le
imprese sono chiamate ad assolvere agli obblighi di comunicazione,
e pertanto le disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge
n. 223/90 sono ancora in vigore.
Le parti hanno dichiarato, nella memoria presentata in data 26 ottobre
2000, di aver provveduto alle comunicazioni dovute ai sensi della
legge n. 223/90. -
Per quanto concerne l’applicabilità al caso di specie
della disposizione di cui all’art. 11, comma 2, della delibera n.
78/98, si rileva come l’operazione in esame non possa essere qualificata
come un'ipotesi di trasferimento di azienda: la cessione del pacchetto
azionario non risulta infatti sufficiente a fare venire meno la distinta
soggettività delle due società e non sussistono, pertanto,
le condizioni atte a rendere necessaria un'autorizzazione ai sensi
dell'art. 11, comma 2, della delibera n. 78/98. -
Alla data odierna, in considerazione dell’operazione di concentrazione
Seat-Tin.it, Telecom Italia si trova in posizione di controllo diretto
di Seat e quindi, per effetto dell’operazione autorizzanda, acquisirebbe
il controllo, anche alla luce delle nozioni di controllo di cui all’articolo
2, commi 17 e 18, della legge n. 249/97, della società Cecchi
Gori Advertising S.r.l., che svolge attività di raccolta pubblicitaria
per le emittenti televisive TMC e TMC 2, di TV Internazionale S.p.A.
e Beta Television S.p.A, destinatarie di concessioni radiotelevisive
su frequenze terrestri in chiaro e, attraverso queste ultime, della
società Cecchi Gori News and Sport S.r.l., che svolge attività
di produzione televisiva. Questa situazione di controllo indiretto
integra, alla luce di quanto di seguito evidenziato, una fattispecie
non compatibile con il dettato dell’articolo 4, comma 8 della legge
n. 249/97. -
Il dato normativo dell’articolo 4, comma 8, individua infatti,
prima facie, nella concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni il destinatario di una serie di divieti, tra i quali
quello di ingresso nel settore della radiodiffusione televisiva in
chiaro, in relazione alla peculiare posizione rivestita nei
mercati delle telecomunicazioni ed in particolare in quello dell’accesso
alle reti.
La variazione del titolo da concessione a licenza, in ossequio alle
disposizioni comunitarie, e l’abolizione definitiva dei diritti speciali
ed esclusivi in capo ai concessionari dei servizi di telecomunicazioni,
che il recepimento delle direttive comunitarie ha comportato, non
valgono a mutare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del
divieto di cui alla norma in questione. -
Un'interpretazione sostanziale del termine "concessionaria",
contenuto nell'art. 4, comma 8, anche alla luce della direttiva 97/13/CE,
risulta perfettamente in linea con l'obbligo per gli Stati membri
di interpretare le norme nazionali conformemente alla ratio
e allo spirito delle varie direttive di cui costituiscono il recepimento.
Non sussistono, inoltre, nel caso di specie, le condizioni per procedere
alla disapplicazione della norma in questione per presunto contrasto
con norme comunitarie.
La direttiva 89/552/CEE, cosiddetta Televisione senza frontiere, al
tredicesimo considerando, rileva infatti che: "la presente direttiva
[…] non intacca le competenze degli Stati membri e delle autorità
in quanto all'organizzazione (compresi i sistemi di concessione, autorizzazione
amministrativa o tassazione) e al finanziamento delle emissioni televisive".
Nel settore delle telecomunicazioni, la direttiva 97/13/CE, all'art.1,
che ne definisce il campo di applicazione, fa poi espressamente: "salve
le norme adottate dagli Stati membri secondo il diritto comunitario
che disciplinano la distribuzione di programmi audiovisivi destinati
al pubblico e il contenuto di tali programmi " e all'art. 22, comma
2, dispone che: "gli Stati membri possono estendere la validità
delle condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali
o esclusivi, aboliti o da abolire secondo la normativa comunitaria,
a condizione di non pregiudicare i diritti delle altre imprese sanciti
dal diritto comunitario, compresa la presente direttiva". -
Si rileva, inoltre, che i termini di durata del divieto, indicati
nell’art. 4, si riferiscono espressamente all’esclusività dell'offerta
del servizio di telecomunicazioni e alla realizzazione di produzioni
televisive, tanto che il legislatore ha ritenuto opportuno ripetere,
in quest'ultimo caso, "Fino alla stessa data". Nulla viceversa è
detto rispetto al divieto di cui all'ultimo periodo, da cui si deduce
che il termine del 1° gennaio 1998 non risulta applicabile al divieto
in questione. -
La disposizione in parola riveste, altresì, il valore
di una norma asimmetrica posta in capo alla concessionaria pubblica
di telecomunicazioni volta a limitare il vantaggio competitivo che
quest'ultima avrebbe rispetto agli altri operatori del settore.
Si impone, dunque, una lettura sostanziale della norma nel rispetto
della sua stessa ratio. Pertanto, il divieto in essa previsto
è da ritenersi vigente indipendentemente dal titolo in base
al quale l'operatore ex-monopolista svolga la sua attività.
Ciò al fine di garantire non solo che non vi siano distorsioni
concorrenziali nei mercati delle comunicazioni, che sono oggetto di
particolare attenzione da parte del Legislatore, ma anche per assicurare
la tutela di valori costituzionalmente garantiti, quali il pluralismo
e l'accesso all'informazione. -
Ad ulteriore sostegno di quanto espresso, si rileva altresì
che l'art. 21, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 4064/89 individua
tra gli "interessi legittimi", atti a giustificare l’adozione da parte
degli Stati membri di eventuali provvedimenti restrittivi, anche la
salvaguardia della pluralità dei mezzi di informazione. Da
tutto quanto precede si evince che il divieto di cui all'art. 4, comma
8, della legge n. 249/97 risulta compatibile con le disposizioni del
diritto comunitario. -
Questo trova anche conferma nell’impostazione complessiva dell'art.
4 della legge n. 249/97, che si riferisce in più parti alla
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, stabilendo
vincoli antitrust che gli stessi partecipanti al procedimento
non dubitano essere tuttora vigenti indipendentemente dal nomen
iuris del provvedimento in base al quale si esercita l'attività.
Si consideri, ad esempio, quanto disposto dall'art. 4, comma 6, che
vieta alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni
di detenere partecipazioni dirette o indirette nelle società
titolari di "reti alternative", divieto che risponde alla ratio
di mantenere delle reti di accesso alternative alla rete di telecomunicazioni
posseduta dall' "operatore storico". -
In merito alla ritenuta eventualità che l'art. 4, comma
8, possa essere stato modificato o abrogato da disposizioni successive,
si evidenzia come l'intero articolo 4 sia soggetto ad una disciplina
speciale prevista dall'art. 5, comma 6, della stessa legge. Tale norma
prevede che, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sentita
l'Autorità e le competenti Commissioni parlamentari, il Governo
possa modificare il contenuto dell'articolo 4, adottando la procedura
prevista dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400/88. Dalla data
di entrata in vigore della legge n. 249/97 ad oggi non vi è
stato alcun intervento volto a modificare o ad abrogare l’art. 4,
comma 8, citato. -
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto rilevato, che il divieto
di cui all'art. 4, comma 8, della legge n. 249/97, ancorché
norma asimmetrica, per sua natura transitoria, sia tuttora vigente
e debba quindi essere considerato applicabile.
Si consideri che, anche a prescindere dall'adozione delle misure regolamentari
previste per garantire una piena ed effettiva liberalizzazione del
mercato, l' "operatore storico", come rilevato dall'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, detiene ancora una posizione
di monopolista di fatto nel mercato della fornitura di reti pubbliche
di telecomunicazioni, non essendo, peraltro, ancora pienamente operative
le misure di liberalizzazione dell'accesso alla rete locale, quali
l'accesso disaggregato e quello alternativo via radio, adottate dall'Autorità.
L'"operatore storico" risulta, inoltre, proprietario dell'unica infrastruttura
di televisione via cavo a diffusione nazionale, la cosiddetta rete
"Socrate". La Commissione europea, inoltre, nella comunicazione sull'accesso,
sopra indicata, rileva quanto segue: " il fatto che una impresa sia
o meno dominante non dipende unicamente dai diritti ad essa concessi
a norma di legge. Non basta eliminare un monopolio legale per porre
fine ad una posizione dominante. Infatti nonostante le direttive in
materia di liberalizzazione, lo sviluppo di una effettiva concorrenza
da parte dei fornitori di reti alternative con capacità e copertura
geografica adeguate richiederà un certo periodo di tempo".
La compatibilità dell'operazione con un assetto complessivo
di efficace ed equilibrata concorrenza, oltre alle condizioni poste
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nello
schema di provvedimento su citato, dovrebbe, comunque, essere subordinata
ad un accertamento circa la presenza di una effettiva competizione
sul segmento dell'accesso alle reti che, fra l'altro, presuppone:
-
una piena e completa attuazione a livello operativo delle misure
adottate dall'Autorità in tema di accesso disaggregato
e fornitura di servizi xDSL; -
la presenza di reti alternative basate sull'accesso radio e via
cavo; -
una effettiva separazione strutturale nella fornitura di reti
da parte dell'operatore dominante, anche nel rispetto delle disposizioni
comunitarie. -
Considerato che, allo stato, Seat:
-
[OMISSIS]; -
[OMISSIS]; -
[OMISSIS]; -
[OMISSIS]; -
controlla indirettamente attraverso la CGC la società
Cecchi Gori Advertising S.r.l. e le due società destinatarie
di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro
TV Internazionale S.p.A. e Beta Television S.p.A. e, attraverso
queste ultime, la società Cecchi Gori News and Sport S.r.l.; -
è direttamente controllata dalla società Telecom
Italia S.p.A., che ne possiede il 63,3% del capitale sociale; ne consegue che, alla luce di quanto rilevato, il trasferimento di
proprietà volto al conferimento del controllo della CGC a Seat
non risulta, allo stato, consentito ai sensi del combinato disposto
degli articoli 4, comma 8 e 2, commi 17 e 18 della legge n.249/97. -
Si ritiene, comunque, di dover segnalare al Governo, ai
sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 1, della legge n. 249/97
quanto segue:
-
a) la legge n. 249/97 avvia un processo di convergenza che si
realizza con la possibilità, per gli operatori, di gestire,
attraverso diverse piattaforme di rete, servizi sostanzialmente
simili. Il consumatore avrà a disposizione apparecchiature
diverse, che pur continuando a svolgere ciascuna un’autonoma funzione,
condivideranno con le altre contenuti, servizi e funzionalità.
Il presupposto necessario affinché il processo di convergenza
si realizzi è rappresentato dalla possibilità, da
parte di tutti, di accedere, a prezzi ragionevoli, ai differenti
sistemi di comunicazione. A loro volta, gli operatori saranno
in grado di offrire, a prezzi competitivi, servizi aventi un elevato
contenuto innovativo, soltanto se potranno utilizzare, in modo
efficiente, le reti di accesso e di trasporto. La legge n. 249/97,
anticipando gli orientamenti della Commissione, si ispira ai principi
sui quali si basa la stessa regolamentazione della convergenza,
quali: (i) il principio della garanzia della concorrenza e del
pluralismo dei mezzi di comunicazione attraverso misure che impediscano
il formarsi di posizioni dominanti in senso verticale ed orizzontale,
nel settore delle comunicazioni; (ii) il principio della neutralità
tecnologica della regolamentazione, secondo il quale, indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, la regolamentazione dei singoli elementi
della catena del valore è separata in funzione delle diverse
figure di fornitori di contenuti, di servizi e di reti; -
b) la legge n. 249/97, comunque, risentendo del particolare momento
storico in cui è stata generata, ovvero della transizione
da una situazione di monopolio ad una di completa liberalizzazione
del mercato, non appare più, per alcuni aspetti, del tutto
adeguata a rispondere alle esigenze delle nuove dinamiche del
mercato, in quanto, per esempio, non contempla, in via sistematica,
i criteri relativi al possesso incrociato dei mezzi e delle reti
di comunicazione, salvo quanto previsto in via generale all’articolo
2, comma 1. Appare pertanto necessario considerare l’opportunità
di elaborare un insieme organico di regole che permettano una
rapida realizzazione del processo di convergenza, senza ostacolare
il dispiegarsi della concorrenza nei diversi settori, alla luce
della recente evoluzione del quadro normativo comunitario. Si
consideri, ad esempio, il regolamento sull’accesso disaggregato
alla rete locale, anticipato in Italia dalla delibera n. 2/00/CIR,
con cui il legislatore comunitario si pone l’obiettivo di ricondurre
la competizione fra l’operatore storico ed i nuovi entranti ad
un equilibrato level playing field, oppure la direttiva
1999/64/CE, cosiddetta "direttiva cavo", che regolamenta,
per la prima volta in modo sistematico, il possesso incrociato
delle reti cavo e di telecomunicazione, nel caso in cui vi sia
un coinvolgimento diretto dell’operatore ex monopolista. Il rapido
sviluppo dell’innovazione tecnologica, accelerando il processo
di convergenza fra i diversi mercati, pone la necessità
di incentivare la nascita di reti alternative nell’ottica di un
mercato altamente competitivo. Risulta quindi necessario, da un
lato, garantire uno sviluppo dei sistemi di comunicazione via
cavo valorizzando, anche con opportuni interventi normativi, la
rete posseduta dall’ "operatore storico", e , dall’altro, accelerare
il processo di conversione della radiodiffusione da analogica
a digitale, adottando un assetto regolamentare improntato al principio
di neutralità tecnologica, su cui si basa la stessa regolamentazione
della convergenza.
UDITA la relazione dei Commissari Prof. Silvio Traversa e Dott. Alfredo
Meocci, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione
e funzionamento; DELIBERA Articolo 1
- L'operazione di acquisizione della società Cecchi Gori Communications
S.p.A. da parte della società Seat Pagine Gialle S.p.A., descritta
in premessa, non può essere, allo stato, autorizzata, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 4, comma 8, e 2 commi 17 e 18,
della legge n. 249/97.
Articolo 2
- Si segnala al Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n.
1, della legge n. 249/97, che la realizzazione del processo di convergenza
nel settore delle comunicazioni, favorito dalla dinamica dello sviluppo
dell'innovazione tecnologica, e dal prossimo utilizzo delle tecnologie
digitali nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, rende opportuna,
oltre al recepimento della direttiva 1999/64/CE del 23 giugno 1999,
la predisposizione di un quadro normativo che, anche adeguando ed armonizzando
le vigenti disposizioni, stabilisca, nella salvaguardia dei principi
del pluralismo e della concorrenza, condizioni e limiti relativi alle
proprietà incrociate tra i soggetti operatori delle diverse tipologie
di reti di telecomunicazioni e dei mezzi di comunicazione di massa.
La presente delibera è notificata alle parti ed ai soggetti intervenuti
nel procedimento, è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità,
è comunicata all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato. Napoli, 17 gennaio 2001
| | IL PRESIDENTE |
| | Enzo Cheli |
| | |
| IL COMMISSARIO RELATORE | IL COMMISSARIO RELATORE |
| Silvio Traversa | Alfredo Meocci |
| | |
| IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI |
| Mario Belati | |
|