NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture
e le reti del 6 febbraio 2003, in particolare nella prosecuzione del
27 febbraio 2003;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità", in particolare gli articoli 1 e 2;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive
97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore
delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale
e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di
fornitura di una rete aperta (ONP)";
VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE
dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle
telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di
interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE
dell’8 aprile 1998, concernente "L’interconnessione in un mercato delle
telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 – separazione contabile e contabilità
dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;
VISTA la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863
del 24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione
per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato";
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante
"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale n. 133, del 10 giugno 1998;
VISTA la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999,
recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia
vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155, del 5 luglio 1999;
VISTA la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999,
recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di
telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999";
VISTA la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre 1999,
recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole
forza di mercato";
VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR, del 16 marzo 2000,
recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso
disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione
della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73, del 28 marzo 2000;
VISTA la propria delibera n. 14/00/CIR, del 21 dicembre
2000, recante "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di
accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'Offerta
di Riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001;
VISTA la propria delibera n. 4/02/CIR, del 28 febbraio
2002, Valutazione e richiesta di modifica dell’Offerta di Riferimento
per l’anno 2001 di Telecom Italia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 87, del 13 aprile 2002;
VISTA la propria delibera n. 152/02/CONS, del 15 maggio
2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio
di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori
aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 153, del 27 giugno 2002;
VISTA la propria delibera n. 350/02/CONS, del 6 novembre
2002, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi
notevole forza di mercato per l’anno 2000", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 278, del 27 novembre 2002;
VISTA la propria delibera n. 2/03/CIR, del 27 febbraio
2003, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell’Offerta
di Riferimento 2002 di Telecom Italia", in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale;
CONSIDERATO quanto segue:
A. Il sistema di programmazione delle tariffe dell’offerta
di riferimento
L’articolo 3 della delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio
2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del
principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte
degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa"
prevede che l'Autorità, al fine di promuovere una maggiore efficienza
e trasparenza delle condizioni competitive, stabilisca le
modalità e la composizione di un network cap, con l'obiettivo
di disporre, per l’Offerta di Riferimento 2003, di un sistema
di programmazione della riduzione delle tariffe di interconnessione.
Al fine di stabilire le modalità applicative del
disposto dell’articolo 3 della delibera 152/02/CONS, è stata
svolta una consultazione pubblica (delibera 10/02/CIR del 18 luglio
2002), conclusasi in data 26 settembre 2002. La sintesi dei contributi
pervenuti in risposta alla consultazione pubblica è stata pubblicata
sul sito web dell’Autorità in data 19 novembre.
Allo scopo di approfondire le osservazioni pervenute dagli
operatori di rete fissa e mobile che hanno partecipato alla consultazione
pubblica, gli stessi operatori sono stati convocati in audizione: nelle
date 18 novembre 2002 e 22 novembre 2002, la società Telecom
Italia S.p.A., in data 20 novembre 2002 le società Albacom S.p.A.,
Edisontel S.p.A., H3G S.p.A, Tele2 Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni
S.p.A, congiuntamente.
Alcuni operatori hanno successivamente trasmesso all’Autorità
ulteriori contributi su elementi non richiamati nell’ambito della consultazione
pubblica.
Alcuni contributi hanno riguardato la determinazione dei
costi dei servizi di accesso disaggregato in relazione alle metodologie
contabili da utilizzare per la valorizzazione dei canoni di affitto
delle linee che gli operatori alternativi devono corrispondere a Telecom
Italia, anche in relazione alla sostenibilità dell’offerta del
servizio finale da parte degli operatori alternativi. Altri contributi
hanno riguardato il confronto fra i valori prospettici dell’Offerta
di Riferimento e i livelli di prezzo praticati da Telecom Italia in
occasione di una recente gara per la pubblica amministrazione.
Sulla base di tali contributi, l’Autorità ha ritenuto
opportuno svolgere ulteriori approfondimenti: gli operatori sono stati
convocati separatamente in audizione nelle seguenti date: Telecom Italia
il 22 e 27 gennaio e il 19 febbraio, le società Albacom S.p.A.,
Edisontel S.p.A., H3G S.p.A, Tele2 Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni
S.p.A il 19 febbraio 2003. Nel corso di tali audizioni sono stati esaminati
i temi della composizione dei panieri dei servizi di interconnessione
e dei corrispondenti livelli di cap, nonché quelli relativi ai
servizi di accesso disaggregato.
B. Il quadro normativo di riferimento
In tema di interconnessione, l’ordinamento prevede alcuni
obblighi a carico degli operatori notificati quali aventi notevole forza
di mercato ai sensi della delibera n. 197/99, successivamente aggiornata
dalla delibera n. 350/02/CONS
In particolare, il d.P.R. 318/97 all’art. 4, comma 7,
prevede che gli operatori notificati quali aventi notevole forza di
mercato con riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti,
tra l’altro, a "osservare il principio di non discriminazione rispetto
all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni
analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono
e forniscono servizi simili …" nonché a "definire le
condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato
il principio dell'orientamento ai costi […]".
Il successivo comma 9 prevede che "ciascun organismo
di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole
forza di mercato, di cui all'allegato A, parti 1 e 2, è obbligato
a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione
di riferimento […]. L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò
sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento."
Gli obblighi menzionati gravano attualmente sugli operatori
Telecom Italia, Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel (già
Omnitel Pronto Italia), notificati ai sensi delle delibere n. 197/99
e 350/02/CONS.
In aggiunta a questi, per Telecom Italia, operatore fisso
notificato, vale anche il principio di cui all’art. 7 del medesimo d.P.R.
318/97, per cui (comma 1) "le condizioni economiche per l'accesso
e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano
i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai
costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato…".
Per quanto concerne l’accesso disaggregato, il quadro
normativo di riferimento è costituito dal regolamento comunitario
185/2000. A livello nazionale la delibera n. 2//00/CIR e sue successive
modificazioni ed integrazioni costituiscono la normativa di riferimento.
In particolare l’art. 8, comma 2 della succitata delibera stabilisce
che le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso
disaggregato alla rete locale sono basate sulla metodologia dei costi
storici pienamente allocati.
C. Gli obiettivi dell’intervento regolamentare
Obiettivo del presente intervento regolamentare è
quello di introdurre un meccanismo programmato di adeguamento dei prezzi
massimi dei servizi inclusi nell’Offerta di Riferimento 2003, al fine
di fornire un incentivo ad una maggiore efficienza degli operatori
notificati e al fine di garantire condizioni economiche competitive
laddove il livello di concorrenza è insufficiente.
Il sistema di cap costituisce quindi la naturale evoluzione
delle modalità di regolamentazione effettuate attraverso l’approvazione
delle Offerte di Riferimento da parte dell’Autorità.
La fissazione a partire dal 2003 della variazione annuale
del tetto massimo dei prezzi consente, da un lato, di seguire l’evoluzione
dei costi degli operatori, garantendo così l’orientamento alle
basi di costo stabilite per le tariffe applicate e, dall’altro, costituisce
un reale incentivo al perseguimento di una maggiore efficienza dei costi
di produzione.
In definitiva il meccanismo del cap, non pregiudicando
lo sviluppo della concorrenza, incentiva l’efficienza degli operatori
notificati nell’offerta dei servizi intermedi ed, al tempo stesso, tutela
i consumatori finali.
L’Autorità tramite l’introduzione di un sistema
programmato di prezzi massimi di interconnessione intende perseguire
i seguenti obiettivi:
- garantire l’orientamento al costo dei servizi oggetto di misure
regolamentari;
- fornire all’operatore notificato incentivi ad una maggiore efficienza
nei costi di rete specialmente nei servizi dove il grado di concorrenza
non è ancora sviluppato;
- ridurre i tempi di verifica e approvazione dell’Offerta di Riferimento
degli operatori notificati ed eliminare la necessità di conguagli;
- aumentare la prevedibilità dei costi che gli operatori
alternativi devono sostenere per l’acquisto dei servizi di interconnessione
contenuti all’interno dell’Offerta di Riferimento.
Si osserva, infine, che l’introduzione di un sistema di
programmazione dei prezzi massimi dei servizi inclusi nell’Offerta di
Riferimento, non è sostitutivo degli obblighi di contabilità
regolatoria alla quale sono soggetti gli operatori notificati, bensì
ne è complementare.
Nell’ambito di applicazione dei sistemi di cap, infatti,
la contabilità regolatoria è propedeutica alla verifica
degli effetti del cap in relazione ai costi di produzione. Tale verifica
è necessaria per garantire che le finalità del meccanismo
di cap siano perseguite efficacemente, assicurando, in particolare,
l’orientamento dei prezzi massimi di interconnessione alla base dei
costi incrementali di lungo periodo, di prossima adozione.
In merito all’introduzione di un sistema di network
cap per i servizi di interconnessione, giova far presente che l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nel parere reso sullo
schema di provvedimento per l’approvazione dell’Offerta di Riferimento
2002, ha sottolineato come l’introduzione di un meccanismo di riduzione
programmata dei costi di interconnessione risulta necessaria a spingere
l’incumbent ad effettuare significativi e costanti guadagni di efficienza.
D. La valutazione dell’autorità sul sistema di
network cap da applicare ai servizi dell’offerta di riferimento
Come è noto, il sistema di "cap" è
un meccanismo di controllo dei prezzi pluriennale in cui, anno per anno,
viene fissato il valore massimo applicabile del prezzo del paniere contenente
un insieme di beni. La variazione percentuale da un anno all’altro segue
una legge del tipo IPC-X %, ove IPC è l’indice della variazione
dei prezzi al consumo ed X è il parametro che determina la variazione
annua media attesa dei costi di produzione dei servizi costituenti il
paniere.
Fissando opportunamente il valore iniziale del sistema
di cap ed il parametro X di riduzione dei costi di produzione, è
possibile utilizzare il sistema di cap per garantire l’orientamento
al costo del prezzo dei servizi cui è applicato. In particolare,
il valore iniziale è rappresentativo dei costi attuali, mentre
il parametro X rappresenta l’evoluzione della produttività nel
tempo.
Un ulteriore importante elemento è la definizione
dell’insieme dei servizi che costituiscono un determinato paniere e
l’introduzione di eventuali vincoli di sub-cap, ossia variazioni programmate
applicate ad un sottoinsieme dei servizi all’interno del paniere generale,
tipicamente caratterizzati da scarsa spinta competitiva e quindi soggetti
ad un maggiore controllo.
Al fine di definire il meccanismo sopra descritto l’Autorità
ha dunque valutato i seguenti aspetti:
- composizione dei panieri e il criterio di ponderazione degli elementi
del paniere;
- valore iniziale del network cap;
- riduzione programmata dei prezzi massimi;
- modalità di comunicazione delle variazioni di prezzo.
1. Composizione dei panieri
Per quanto concerne la composizione dei panieri, l’Autorità
ha svolto un’analisi di tutti i servizi presenti nell’Offerta di Riferimento,
per procedere ad una loro classificazione in funzione sia della disponibilità
di offerte alternative di tali servizi sia della loro importanza in
termini di sviluppo della concorrenza.
All’interno dei servizi di interconnessione inclusi nell’Offerta
di Riferimento di Telecom Italia è possibile individuare infatti
servizi che denotano un certo grado di competizione effettiva o potenziale.
Le valutazioni sul grado di competitività di alcuni servizi sono
state effettuate sulla base di quanto rappresentato dagli operatori
nel corso del procedimento. Ciò ha portato a ritenere possibile
per alcuni servizi, quali ad esempio quelli relativi ai livelli di interconnessione
più elevati (livello di centrale di transito), lo sviluppo di
un offerta alternativa basata su un’infrastruttura diversa da quella
dell’incumbent.
Qualora, infatti, i servizi potenzialmente competitivi
venissero inseriti all’interno di un paniere che contiene servizi in
sostanziale monopolio, l’impresa regolamentata ridurrebbe il prezzo
dei servizi potenzialmente competitivi per causa di due effetti combinati:
la spinta della concorrenza dei rivali e la possibilità di un
contestuale aumento dei prezzi dei servizi in monopolio.
L’Autorità ritiene, quindi, di dover stabilire
la composizione dei panieri in maniera tale che un certo grado di concorrenza
si possa sviluppare anche nella fornitura di servizi all’ingrosso, come
d’altra parte è già riscontrabile, ad esempio, per i servizi
di terminazione internazionale verso alcune specifiche direttrici.
Al criterio del grado di competitività sopra esposto
è stata affiancata, al fine della determinazione della composizione
dei panieri, una valutazione dell’omogeneità e della complementarietà
dei servizi ad un determinato livello di interconnessione.
Il raggruppamento di servizi affini all’interno dello
stesso paniere facilita la stima del recupero di efficienza medio relativo
al paniere. Infatti, i costi relativi a servizi affini da un punto di
vista impiantistico, in prima approssimazione e salvo differenti sostanziali
evoluzioni della domanda, dovrebbero seguire le stesse dinamiche di
variazione. Al fine di rendere più affidabili le stime al recupero
di produttività medio, si è ritenuto opportuno, infine,
inserire all’interno dello stesso paniere servizi che denotano un certo
grado di sostituibilità dal lato della domanda in quanto, in
questo caso, eventuali sovrastime della domanda relative ad un singolo
servizio dovrebbero compensarsi con contestuali sottostime del servizio
sostituto.
Inoltre, alcuni servizi, nella fattispecie quelli relativi
all’accesso disaggregato, poiché costituiscono insiemi di beni
da considerarsi essential facility a partire dalle quali può
essere replicata l’intera offerta di servizi wholesale dell’operatore
dominate, richiedono l’introduzione di uno specifico paniere e stringenti
vincoli di controllo, volti a favorire la competizione in tale segmento
di offerta.
La composizione dei cinque differenti panieri individuati
dall’Autorità è qui di seguito illustrata:
- Servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello
SGU: Raccolta via SGU (raccolta in Carrier Selection, accesso
in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell’operatore
interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione
700, 702 e, ove applicabile, 709 dell’Operatore interconnesso, accesso
di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell’Operatore
interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom
Italia); Raccolta forfetaria a livello
SGU; Terminazione via SGU (terminazione verso numerazioni geografiche,
terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia), Transito via
SGU, Kit di Interconnessione; Collegamenti trasmissivi di interconnessione
(2Mbit/sec, 34Mbit/sec e 155Mbit/sec); Circuiti parziali non a ceiling.
- Servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello
SGD e SGT: Raccolta via SGU Distrettuale (raccolta in Carrier
Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete
dell’operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet
su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell’Operatore interconnesso,
accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche
dell’Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete
di Telecom Italia); Raccolta via SGT (raccolta in Carrier Selection,
accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell’operatore
interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione
700, 702 e, ove applicabile, 709 dell’Operatore interconnesso, accesso
di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell’Operatore
interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom
Italia); Raccolta forfetaria a livello
Distrettuale; Raccolta forfetaria a livello
SGT; Terminazione via SGU Distrettuale (terminazione verso numerazioni
geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia);
Terminazione via SGT (terminazione verso numerazioni geografiche,
terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); Transito via
SGD; Transito via SGT.
- Servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello
doppio SGT: Raccolta via doppio SGT (raccolta in Carrier Selection,
accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell’operatore
interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione
700, 702 e, ove applicabile, 709 dell’Operatore interconnesso, accesso
di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell’Operatore
interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom
Italia); Terminazione via doppio SGT (terminazione verso numerazioni
geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia);
Transito via doppio SGT; Accesso alle
Cable Station; Instradamento verso estero da SGT (direttrici non
liberalizzate); Instradamento verso estero da CI (direttrici non
liberalizzate).
- Servizi accessori: Contributi relativi alla prestazione
di portabilità del numero tra operatori (Service Provider
Portability); Contributo una tantum per attivazione CPS o per cambio
profilo; Configurazione degli autocommutatori per codici CPS; Contributi
una tantum per i circuiti parziali; Contributi impianto, aggiuntivi
e di disattivazione relativi ai servizi di accesso disaggregato
a livello di rete e sottorete locale ed ai servizi di prolungamento
dell’accesso e di Canale numerico.
- Servizi di accesso: Accesso disaggregato ai collegamenti
in rame della rete distribuzione (canoni mensili di noleggio delle
coppie); Accesso disaggregato ai collegamenti in rame della sottorete
di distribuzione (canoni mensili di noleggio delle coppie); Servizio
di accesso disaggregato condiviso ai collegamenti della rete di
distribuzione in rame (canone mensile di noleggio della coppia in
accesso condiviso), Servizio di prolungamento dell’accesso, Canale
numerico.
Si ritiene che un siffatto modello da un lato assicuri
all’operatore notificato un sufficiente grado di flessibilità
e dall’altro limiti, comunque, il rischio che quest’ultimo possa usufruire
della flessibilità concessagli per perseguire comportamenti potenzialmente
lesivi alla concorrenza.
L’insieme dei servizi sopra elencati non rappresenta allo
stato la totalità dei servizi presenti nell’Offerta di Riferimento
di Telecom Italia. L’Autorità ritiene che i servizi non inclusi
nei panieri sopra indicati debbano continuare ad essere soggetti ad
una regolamentazione sulla base dell’orientamento al costo, secondo
le modalità sino ad ora utilizzate per l’intera Offerta di Riferimento
di Telecom Italia.
Per quanto concerne il criterio di assegnazione dei pesi,
l’Autorità, anche in conformità con
la prassi internazionale, ritiene opportuno attribuire detti pesi sulla
base dell’impatto percentuale sul paniere dei ricavi dei singoli servizi.
Ai fini della valutazione dei pesi, i ricavi dei singoli servizi sono
determinati come il prodotto dei prezzi dell’Offerta di Riferimento
per i relativi consumi annui.
Considerata la necessità di predisporre l’Offerta
di Riferimento entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello
di validità dell’offerta, i consumi annui possono essere rappresentati
da quelli rilevati nei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell’anno
di predisposizione dell’offerta stessa.
I pesi saranno aggiornati annualmente per tener conto
delle differenti evoluzioni dei consumi degli specifici servizi.
2. I servizi di interconnessione (panieri da a a d)
Nel corso del contraddittorio con gli operatori è
stata esaminata la struttura del network cap ed la composizione dei
panieri.
In merito alla struttura ed alla composizione dei panieri,
sono state segnalate alcune possibili criticità inerenti l’inclusione
dei collegamenti trasmissivi di interconnessione all’interno del paniere
dedicato a servizi di traffico commutato a livello SGU. Secondo alcuni
operatori, questi servizi di interconnessione richiederebbero uno specifico
vincolo di controllo.
Un altro operatore ha fatto rilevare, invece, la possibilità
che l’inserimento della raccolta forfetaria a livello SGU, SGD e SGT
all’interno di panieri che contengono i rispettivi servizi di raccolta
minutaria possa penalizzare l’uso dei servizi forfetari, qualora non
venga assicurata una base di variazione omogenea per i servizi minutari
e forfetari.
L’Autorità ritiene condivisibile porre la necessaria
attenzione sul servizio di collegamento trasmissivo di interconnessione,
disponendo uno specifico vincolo di controllo per gli anni 2003 e 2004.
In merito alla seconda questione prospettata, l’Autorità
ritiene condivisibile l’esigenza di ridurre al minimo la possibilità
che l’operatore notificato possa, agendo differentemente sui prezzi
dei servizi all’interno di uno stesso paniere, porre in essere comportamenti
che possano disincentivare l’uso di determinati servizi quale ad esempio
il servizio di raccolta forfetario FRIACO. Pertanto, risulta opportuno
imporre per tali servizi una riduzione almeno pari a quella che l’operatore
notificato deciderà di applicare ai corrispondenti servizi di
raccolta minutaria.
Inoltre, tenuto conto della valenza pro-competitiva dei
servizi di raccolta di fonia vocale SGU, l’Autorità ritiene opportuno
che tali servizi siano assoggettati a misure di salvaguardia specifiche
che si sostanziano nell’introduzione di uno specifico vincolo all’incremento
del prezzo nominale del servizio.
Il meccanismo di programmazione dei prezzi massimi dei
servizi di interconnessione soggetti a cap prevede la definizione di
un valore percentuale, al netto del tasso di incremento dei prezzi al
consumo, di riduzione annuale a valere dal 2003 della media ponderata
dei prezzi dei servizi appartenenti a ciascun paniere.
L’analisi svolta per la determinazione di tale parametro
è stata basata sui seguenti elementi:
- andamento prospettico dei volumi dei servizi offerti dalla rete
dell’operatore notificato ed effetti su tale andamento dovuti all’elasticità
della domanda;
- prospettive di riduzione dei costi per recuperi di efficienza;
- arco temporale del meccanismo di programmazione;
- sostenibilità del prezzo dei servizi soggetti a network
cap al termine del periodo di applicazione del meccanismo.
Relativamente ai servizi di interconnessione, le analisi
dell’Autorità sono state basate sui dati di contabilità
regolatoria relativi agli esercizi 1999 e 2000 (a costi storici) e le
relative relazioni del soggetto indipendente preposto alla sua verifica
e sui dati di contabilità regolatoria dell’esercizio 2001 (a
costi correnti). Occorre notare che, a partire dal 2001, i dati dell’Offerta
di Riferimento di interconnessione sono basati su una valorizzazione
a costi correnti.
Ai fini della analisi svolta nel corso del presente procedimento
sono state acquisite da Telecom Italia le stime dei costi ottenute da
un modello della rete di interconnessione basato sul metodo TELRIC (Total
Element Long Run Incremental Cost) elaborato dalla stessa società.
Occorre osservare che tale modello risulta ancora suscettibile di ulteriori
approfondimenti istruttori da svolgersi in sede di emanazione delle
relative linee guida. In particolare si osserva che, allo stato, non
risulta inclusa nel modello della rete l’effettiva potenzialità
della tecnologia di commutazione a pacchetto (basata sul protocollo
IP) che può potenzialmente ridurre i costi rispetto alla tecnologia
a commutazione di circuito che è alla base della attuale valorizzazione
degli elementi di rete. Inoltre, suscita perplessità la stima
dell’andamento prospettico della domanda presentata da Telecom Italia
che prevede uno scenario che si discosta dalle previsioni basate sulla
crescita del traffico negli anni 1998-2002.
I valori obiettivo al termine del periodo di network cap
sono stati pertanto valutati dall’Autorità anche sulla base di
un confronto internazionale dei costi LRIC dei paesi che hanno adottato
tale metodologia, considerandone, per quanto possibile, l’evoluzione
nello stesso arco temporale.
In merito al tasso di riduzione delle tariffe massime
di interconnessione, durante il corso del procedimento, un operatore
ha sottolineato la necessità che i prezzi dei servizi di interconnessione
dovrebbero essere tali da garantire ad un operatore alternativo, già
nell’anno 2003, di poter replicare i livelli di prezzo che l’operatore
notificato pratica nelle gare pubbliche.
A tale specifico riguardo, l’Autorità osserva che
i prezzi praticati nelle gare pubbliche possano soltanto rappresentare
un ulteriore elemento presuntivo di valutazione del livello dei costi
incrementali di lungo periodo valutati nell’ arco temporale di efficacia
dell’ offerta formulata.
Relativamente alle valutazioni sulla fissazione del valore
iniziale del prezzo dei servizi di interconnessione soggetti a cap,
i valori così come approvati nell’Offerta di Riferimento valida
per il 2002, costituiscono la base per la determinazione delle condizioni
economiche applicabili nell’anno 2003 e seguenti.
L’Autorità ritiene pertanto opportuno che l’operatore
notificato formuli le condizioni economiche valide per l’anno 2003 applicando
ai valori economici dell’Offerta di Riferimento per il 2002, come modificati
dall’Autorità, i tassi di variazione previsti dalla presente
delibera sulla base dei volumi di traffico rilevati nel periodo 1° luglio
2001 – 30 giugno 2002 e corrispondentemente la variazione percentuale
dell’Indice dei prezzi al consumo rilevato nello stesso periodo. Analogamente
si procederà per gli anni successivi.
3. Servizi d’accesso disaggregato (paniere e)
L’accesso disaggregato risulta un elemento chiave per
poter garantire nella rete fissa una concorrenza effettiva. Tale condizione
può infatti solamente realizzarsi con l’ingresso di operatori
che siano in grado di offrire servizi sulla base di una propria infrastruttura.
L’assenza in Italia di una diffusione significativa sul territorio di
infrastrutture di accesso alternative alla rete in rame, rende particolarmente
rilevante, ai fini dello sviluppo di un mercato competitivo, la regolamentazione
dell’ accesso disaggregato.
I risultati raggiunti dalla prima fase dell’ introduzione
dell’ accesso disaggregato sono da ritenersi non pienamente soddisfacenti;
infatti, il numero di linee attivate è, allo stato, una percentuale
non significativa del numero totale degli abbonati alla rete fissa.
A tale riguardo, è opportuno sottolineare che tale
valutazione risulta condivisa, nel parere prima citato, dall’Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato che ha sottolineato la rilevanza
strategica dell’accesso disaggregato, considerato "lo strumento
più adatto a garantire, nel medio–lungo termine, l’eliminazione
delle posizioni dominanti nei mercati delle infrastrutture e in particolare,
di quelle componenti di rete che, difficilmente duplicabili, garantiscono
l’accesso agli utenti finali".
La sussistenza di significative barriere allo sviluppo
di una competizione basata sull’ accesso disaggregato implica la necessità
di rivedere le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio.
Tale revisione, comunque, ha come oggetto misure che non devono pregiudicare
nel lungo periodo gli investimenti nelle reti di accesso. Risulta infatti
ipotizzabile che, specialmente nel mercato residenziale, da una competizione
di breve periodo basata sulla selezione e preselezione del vettore si
possa passare, nel medio periodo, a un modello competitivo basato sull’accesso
disaggregato e, nel lungo periodo, anche in previsione di un ciclo economico
più favorevole dell’ attuale, debbano essere previsti incentivi
regolamentari per la costruzione di reti alternative. Pertanto, nel
periodo di applicazione del cap (ed in particolare nel 2003) l’ attenzione
dell’Autorità si concentrerà su misure che possano favorire
un maggiore sviluppo dell’accesso disaggregato al fine di stimolare
una effettiva e stabile competizione basata sulle infrastrutture, non
pregiudicando però lo sviluppo di reti alternative nel lungo
periodo.
In questa ottica risulta necessario valutare se gli attuali
livelli di costo del servizio di accesso disaggregato di cui è
composto il paniere e) risultano adeguati all’ obbiettivo di favorire
una effettiva concorrenza.
Occorre notare che nel corso del 2002 i valori relativi
ad alcuni servizi sono stati rivisti ed in particolare in sede di approvazione
dell’Offerta di Riferimento 2002 sono state modificate alcune condizioni
tecniche ed economiche di fornitura del servizio. Nel provvedimento
di approvazione del listino 2002 non è stato altresì modificato
il valore relativo al canone di affitto della linea, pur segnalando
che tale valore doveva essere oggetto di ulteriori approfondimenti ai
fini di stabilire i criteri applicabili per il 2003.
A tale riguardo, durante il corso del procedimento gli
operatori hanno evidenziato che risulta impossibile ottenere un margine
positivo replicando i prezzi praticati da Telecom Italia a partire dall’
offerta di servizi di accesso disaggregato. Alla luce di tali considerazioni
gli operatori hanno richiesto una riduzione del canone mensile di accesso
disaggregato.
A supporto di tale richiesta, un operatore in particolare
ha proposto alcune modifiche da introdurre alla metodologia di determinazione
dei costi del canone di affitto della linea che consentirebbero di perseguire
le economie necessarie allo sviluppo del mercato dell’accesso. Tali
richieste di modifica riguardano gli elementi illustrati nel seguito.
La prima proposta riguarda la possibilità di applicare
valori differenti del tasso di remunerazione del capitale investito
in ciascuna area di attività ovvero aggregato regolatorio. Tale
differenziazione sarebbe giustificata dal fatto che il mercato dell’accesso
(Aggregato Rete di Accesso) ed il mercato del trasporto (Aggregato Rete
di Trasporto) presentano differenti situazioni competitive e diversi
gradi di rischiosità. La seconda proposta riguarda la richiesta
di eliminare una presunta asimmetria competitiva relativa ai costi attribuiti
alle linee di accesso, che essendo riferiti alla totalità dei
costi sostenuti da Telecom Italia per la realizzazione e gestione di
tutta la rete di accesso, potrebbe comprendere anche infrastrutture
e servizi che di fatto risultano non necessari o non disponibili agli
operatori alternativi.
Relativamente al tasso di remunerazione del capitale,
Telecom Italia ha evidenziato che la scomposizione del tasso di remunerazione
sui differenti aggregati regolatori risulterebbe artificiosa in quanto
la stessa Società non può differenziare le fonti di approvvigionamento
dei capitali per gli investimenti relativi alla rete di accesso ed a
quella di trasporto. Relativamente ai presunti costi aggiuntivi dovuti
all’inefficienza della rete di accesso, Telecom Italia ritiene che la
valutazione fornita in contabilità regolatoria risulta l’unica
coerente con la regolamentazione vigente, che stabilisce per i servizi
di accesso l’ utilizzo di un modello a costi storici pienamente distribuiti,
mentre concetti di efficienza di dimensionamento possono essere solamente
introdotti nell’ ambito dell’ utilizzo di una metodologia costo di tipo
LRIC (Long Run Incremental Cost) per la rete di accesso.
In merito alla questione della sostenibilità dell’offerta
di accesso da parte degli operatori alternativi, l’Autorità ha
valutato, sulla scorta di quanto presentato dagli operatori e di proprie
analisi, che sussistono effettivamente delle difficoltà a replicare
gli stessi prezzi finali praticati da Telecom Italia nel mercato dell’accesso.
Il mercato dell’accesso non risulta contendibile stante l’attuale livello
di prezzo del servizio sul mercato finale ed i dati di costo complessivi
evidenziati dagli operatori. Si delinea quindi la presenza di fenomeni
di compressione che impediscono lo sviluppo di tale mercato e quindi
impediscono, da un lato, il raggiungimento delle necessarie economie
di scala e, dall’altro, l’avvio di un’effettiva concorrenza sul mercato
finale. Occorre però notare che tali prezzi finali non sono completamente
risultanti da una libera scelta di Telecom Italia in quanto sottoposti
al meccanismo di price cap. Risulta evidente quindi che è possibile
agire sia sul fronte della regolamentazione dei beni finali sia dei
beni intermedi. La revisione della regolamentazione dei prezzi finali
di accesso nell’ ambito del meccanismo di price cap è oggetto
di separato procedimento; in quella sede verranno valutati tutti gli
effetti della manovra di ribilanciamento tariffario posta in essere
con la delibera n. 171/99 e successive modificazioni ed integrazioni
e, se necessario, verranno valutati gli opportuni correttivi evitando
però di ribaltare sui consumatori i costi di una competizione
inefficiente dovuta a limitazioni nelle forniture dei servizi di accesso
all’ingrosso.
Occorre infatti notare che, come anche affermato nella
recente Direttiva 2002/19/CE (direttiva Accesso) della Commissione europea,
l’instaurarsi di condizioni pienamente competitive nel mercato all’ingrosso
potrebbe portare ad una regolamentazione più leggera dei prezzi
finali. Pertanto, in questo ambito, occorre valutare attentamente tutte
le possibili efficienze conseguibili nella fissazione di un meccanismo
di adeguamento dei prezzi massimi del canone di accesso disaggregato
e del conseguente innesco di una reale concorrenza.
Occorre infine rilevare che la valutazione dell’effettivo
livello di sostenibilità di un’offerta di accesso da parte di
operatori alternativi non può prescindere da considerazioni riguardanti
la maggiore efficienza che gli stessi possono raggiungere, rispetto
all’incumbent, nella gestione del traffico originato dai clienti in
unbundling (raccolta) nonché dai ricavi aggiuntivi rispetto a
quelli dell’incumbent che potrebbero ottenersi da un prezzo di terminazione
delle chiamate ricevute (terminazione "reverse") differente
e maggiore rispetto a quello regolato per l’incumbent. A tale ultimo
riguardo si osserva infatti che la fissazione di tariffe di interconnessione
non reciproche può contribuire ad eliminare eventuali residui
vantaggi da integrazione verticale che l’ operatore dominante può
utilizzare.
Relativamente alla determinazione del costo del canone
di affitto della linea disaggregata, l’Autorità ha ritenuto opportuno
valutare attentamente tutti gli strumenti di riduzione prospettati.
In merito alla possibilità di differenziare la
valutazione del tasso di remunerazione del capitale investito nella
rete di accesso, l’Autorità ritiene che, in linea di principio,
tale possibilità non sia esclusa dalla Raccomandazione 98/322/CE
della Commissione europea. Tale differenziazione nel merito potrebbe
portare ad una diversa valutazione, rispetto a quanto stabilito con
la delibera n. 344/01/CONS, del parametro relativo alla rischiosità
comparata ad un portafoglio di mercato ("beta"). Risulta però,
come anche sottolineato in letteratura, particolarmente complesso inferire,
dall’analisi del complesso dei dati finanziari dell’azienda, una precisa
e diretta valutazione del tasso di remunerazione del capitale di specifiche
divisioni o aggregati regolatori e finanziari. Per questa ragione l’Autorità,
allo stato, come d’altra parte la maggior parte delle altre Autorità
di regolamentazione europee, non si è avvalsa di tale possibilità.
In linea di principio è però possibile arrivare a stabilire
per via indiretta una differenziazione di tale tasso. Pertanto valutando
possibile in prospettiva una maggiore liberalizzazione della formazione
dei prezzi al dettaglio, che si svincolano quindi dalla rigida programmazione
del ritorno economico basato sul tasso di remunerazione del capitale
per rientrare in logiche più vicine alla formazione di prezzi
di mercato, non appare irragionevole considerare che gli effetti di
una variazione in diminuzione del tasso di remunerazione del capitale
impiegato nei servizi di accesso risultano confinati ai rapporti economici
fra l’operatore incumbent ed i suoi concorrenti assumendo quindi una
valenza procompetitiva. Occorre notare, che nell’ipotesi di invarianza
del tasso di remunerazione complessivo, qualora tale differenziazione
porti ad un abbassamento del tasso di remunerazione del capitale impiegato
nell’aggregato regolatorio accesso, esso comporterebbe un aumento del
tasso di remunerazione del capitale applicabile agli altri aggregati.
Occorre inoltre tener presente che tale scelta nel lungo periodo potrebbe
deprimere gli investimenti in infrastrutture alternative. Inoltre, al
dispiegarsi di una concorrenza più accentuata sulle infrastrutture
anche il tasso di remunerazione del capitale investito nella rete di
accesso tende ad allinearsi, in una valutazione di lungo periodo, con
la rischiosità media dell’impresa. Pertanto, considerata la complessità
e la portata delle questioni da analizzare, l’effettiva possibilità
di differenziare il tasso di remunerazione del capitale investito nei
differenti aggregati regolatori necessita di un opportuno approfondimento
da demandarsi ad un apposito procedimento che potrà peraltro
rivedere, alla luce dell’ evoluzione dei mercati, i parametri generali
sottesi alla valutazione del tasso di remunerazione del capitale effettuata
con la delibera n. 344/01/CONS.
Con riferimento alla valutazione dell’eventuale elemento
di costo attribuito ai servizi di accesso disaggregato configurabile
come non pertinente in quanto relativo a risorse non utilizzate dagli
operatori, l’Autorità ha condotto un approfondimento degli elementi
contabili in suo possesso, richiedendo anche le necessarie integrazioni
a Telecom Italia.
A partire dai dati raccolti e dall’analisi svolta, l’Autorità
ha valutato che può essere considerata praticabile la riduzione
del canone mensile del servizio di accesso disaggregato escludendo i
costi della rete di accesso non ribaltabili sugli operatori alternativi
in quanto dovuti ad un eccesso di capacità, in termini di linee,
superiore alla scorta necessaria secondo le migliori prassi sia per
garantire il corretto esercizio della rete in fonia sia per sostenere
le prevedibili richieste di servizi a larga banda.
Sulla base di un confronto internazionale è possibile
stimare che il valore di scorta minimo di progetto risulta dell’ordine
del 30-35% delle linee attualmente considerate attive da Telecom Italia
(all’incirca 27.000.000). Tale percentuale è naturalmente da
intendersi media, tenuto conto della differente struttura delle sottoreti
che compongono la rete di accesso (rete primaria e secondaria) e dei
differenti fattori di riempimento che tipicamente si rilevano su tali
sottoreti. Ad esempio la rete primaria presenta tipicamente un minore
sovradimensionamento mentre la rete secondaria risulta maggiormente
ridondante.
Ciò premesso, sulla base dei dati disponibili,
si può ragionevolmente stimare la presenza di una capacità
superiore alla scorta effettivamente necessaria nella rete di Telecom
Italia. Tale stima comporta una prevedibile riduzione di alcuni elementi
di costo dalla valutazione del canone ULL, riguardanti in particolare
la componente "cavi" dei costi impiantistici nonché
alcune voci della componente manutenzione. E’ altresì da rilevare
che, sulla base dei dati allo stato acquisiti, un’eventuale riduzione
delle altre componenti dei costi impiantistici (p.e. opere civili ed
infrastrutture) risulta di dubbia quantificazione tenuto conto che tali
costi potrebbero risultare, in una certa misura, indipendenti dal numero
effettivo di linee posate.
In conclusione l’Autorità, sulla base dei dati
disponibili e dall’esame del contesto internazionale, valuta che la
rete di accesso di Telecom Italia risulti sovra dimensionata e che l’effetto
derivante dal corretto dimensionamento della rete di accesso possa essere
considerato nella valutazione dei costi del servizio di accesso disaggregato
che i concorrenti devono corrispondere. Pur ritenendo che la riduzione
conseguibile sulla base delle considerazioni sopra esposte potrebbe
assumere valori apprezzabili, la determinazione puntuale della riduzione
apportabile necessita comunque di eventuali ulteriori approfondimenti
ferma restando per Telecom Italia la necessità di tenere in conto
tale effetto nella formulazione dell’offerta di accesso disaggregato.
Oltre alle valutazioni sulla base di costo da prendere
a riferimento, l’Autorità ha ritenuto opportuno approfondire
un ulteriore elemento che potrebbe essere utilizzato per rispondere
alla esigenza di garantire un canone mensile dell’accesso disaggregato
tale da favorire fin da subito lo sviluppo di offerte da parte degli
operatori alternativi: la potenzialità di riduzione nel tempo
di alcuni costi operativi e di struttura grazie ad effetti di scala
e recuperi di efficienza. Tale effetto di riduzione è particolarmente
importante per quei costi legati alla fornitura di accesso disaggregato
e servizi di accesso a larga banda. L’ esiguità degli attuali
volumi rispetto al numero totale di linee comporta oneri rilevanti per
talune poste, che se distribuite su un numero superiore di attivazioni,
potrebbero essere ridotte in maniera apprezzabile. Tale effetto di riduzione
può ritenersi rilevante in particolare per quei costi operativi
attribuiti esclusivamente alla fornitura dei servizi agli operatori
alternativi. I costi generali di manutenzione sono suscettibili di riduzioni
visto anche il peso di tale componente sui costi generali o il recupero
di efficienza atteso.
Nell’ambito di un meccanismo pluriennale di programmazione
risulta possibile anticipare taluni meccanismi di recupero di efficienza
per poi mantenere un profilo stabile durante il periodo di programmazione.
Tale anticipo riguarda un valore che può ritenersi il valore
medio del recupero complessivo di efficienza su tutto il periodo. Tale
misura ha l’effetto di accelerare l’ entrata di nuovi operatori nel
mercato dell’ accesso mantenendo comunque salvo il principio dell’ orientamento
ai costi valutato sul periodo di programmazione. Occorre sottolineare
che il meccanismo di cap stesso di per sé non esclude l’eventualità
che l’operatore notificato, in presenza di circostanze eccezionali possa
trovarsi a vendere i servizi regolati ad un prezzo inferiore al costo
(qualora gli obiettivi di efficienza non siano immediatamente raggiungibili).
In tal caso è possibile prevedere un meccanismo di recupero negli
anni successivi. Ovviamente la misura di tale "anticipo di efficienza"
va opportunamente calibrata in relazione ai volumi effettivamente conseguibili
e pertanto rivalutata anno per anno sulla base dei risultati conseguiti.
Analogamente, è necessario individuare una curva
di avvicinamento nel lungo periodo del valore iniziale fissato per il
servizio di accesso disaggregato ai costi prospettici del servizio stesso.
In conclusione, l’Autorità, stante l’insufficiente
grado di concorrenza che si è sviluppato sul mercato dell’ accesso
e della assoluta dipendenza di tale mercato dalla possibilità
di accedere alla rete in rame di Telecom Italia, ritiene necessario
che la base di partenza del sistema di programmazione delle tariffe
di affitto del doppino in rame debba essere rivalutata in ribasso rispetto
a quella stabilita nel 2002, come già avvenuto nel 2002 per il
servizio di "shared access". L’ Autorità ritiene quindi
che Telecom Italia, nel formulare l’Offerta di Riferimento 2003 per
il complesso dei criteri e delle considerazioni sopra esposte, possa
attestarsi in maniera sostenibile (tenendo in conto anche il periodo
di validità del cap) in linea con la migliore tariffa europea,
riportata nella tabella seguente, condizione ritenuta necessaria per
il dispiegarsi di una effettiva concorrenza nella rete di accesso.
|
Paese
|
Coppia POTS+ADSL o valore medio
|
Coppia POTS
|
|
Belgio
|
13.29
|
11.33
|
|
Danimarca
|
8.3
|
|
|
Germania
|
12.48
|
|
|
Grecia
|
11.48
|
|
|
Spagna
|
12.6
|
|
|
Francia
|
10.5
|
|
|
Irlanda
|
16.81
|
|
|
Italia
|
11.1
|
10.79
|
|
Lussemburgo
|
15.79
|
13.26
|
|
Olanda
|
13.5
|
|
|
Austria
|
10.9
|
|
|
Portogallo
|
13.78
|
11,96
|
|
Finlandia
|
14.6
|
|
|
Svezia
|
11.35
|
7.68
|
|
Regno
Unito
|
16.25
|
|
|
Resta inteso, per quanto sopra esposto che, sulla base
del valore fissato di partenza, l’Autorità si riserva per il
successivo listino 2004 di valutare l’eventuale livello di variazione
programmata in relazione agli eventuali anticipi di efficienza previsti
nell’ offerta 2003.
Sulla base del valore di partenza, potrà inoltre
essere valutata la modalità di transizione alla valorizzazione
a costi correnti della rete di accesso sulla base del sistema di costi
incrementali di lungo periodo, che sarà definita successivamente.
In sede di approvazione dell’Offerta di Riferimento 2003,
l’Autorità svolgerà gli approfondimenti necessari e verificherà
l’effettivo beneficio indotto sul livello di competitività del
mercato dell’accesso, anche al fine di stabilire eventuali ulteriori
misure correttive.
4. Modalità di comunicazione delle variazioni
di prezzo
Dal punto di vista giuridico, i vigenti obblighi di trasparenza
e di pubblicazione delle offerte di riferimento dei servizi d’interconnessione
non vengono in alcun modo alterati dall’entrata in vigore del meccanismo
di network cap oggetto di questo provvedimento.
Infatti si ritiene necessario sottolineare che è
solo il metodo con cui si giudica l’idoneità del valore economico
dell’offerta a cambiare ma non la necessità che tale offerta
sia pubblica e identica per tutti coloro che ne usufruiscono. Inoltre
l’Autorità, data la necessita di giungere all’approvazione dell’Offerta
di Riferimento, in tempi ragionevoli e comunque non oltre il primo semestre
dell’anno a cui tale offerta si riferisce, ritiene opportuno che Telecom
Italia pubblichi tale offerta entro il 1° novembre dell’anno precedente
all’anno a cui l’offerta si riferisce, comunicando contestualmente il
paniere dei consumi dei singoli servizi riferiti ai 12 mesi antecedenti
il 30 giugno dell’anno di predisposizione dell’offerta stessa.
Nel rispetto della normativa vigente l’Autorità
si riserva la possibilità di richiedere modifiche dell’Offerta
di Riferimento, in particolare ogni qualvolta uno dei servizi presenti
nella stessa dovesse essere modificato da un punto di vista tecnico.
E. Revisione del sistema di network cap
L’Autorità, pur nel rispetto delle modalità
applicative dei sistemi di cap, si riserva di valutare, entro 12 mesi
dall’entrata in vigore del presente provvedimento, le disposizioni del
presente provvedimento alla luce dell’entrata in vigore delle nuove
direttive comunitarie, che avverrà il 25 luglio 2003.
Ai sensi di tali direttive l’Autorità, su alcuni
servizi contenuti all’interno dell’Offerta di Riferimento, dovrà
svolgere delle specifiche analisi di mercato atte a verificare l’effettiva
esistenza di una posizione dominante. Le risultanze di tali analisi
di mercato potranno quindi portare ad una variazione dei servizi soggetti
al rispetto dei vincoli imposti dal meccanismo di network cap.
Anche la composizione dei panieri, precedentemente definita,
sarà sottoposta a verifica a seguito del completamento delle
analisi di mercato, alla luce anche dell’eventuale variazione del grado
di concorrenza verificatasi per i singoli servizi.
Inoltre l’Autorità si riserva di intervenire qualora
si rilevi un eccessivo scostamento tra il prezzo dei servizi soggetti
a network cap previsti ed i valori esposti a contabilità regolatoria,
una volta disponibili i dati di contabilità regolatoria valutati
a costi incrementali.
L’intervento attuale è, in conclusione, sulla base
della normativa vigente, urgente ai fini del riequilibrio del corretto
assetto concorrenziale e non pregiudica l’applicazione del nuovo quadro
comunitario quando esso sarà pienamente efficace in virtù
dell’entrata in vigore delle norme interne di recepimento
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario Vincenzo Monaci, relatore
ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento concernente l’organizzazione
e il funzionamento dell’Autorità;
Il presente provvedimento è notificato alla Società
Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità.