L'Autorità
NELLA sua riunioni di Consiglio del 12 gennaio 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto legislativo
1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui
mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito del nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione
di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva
2002/21/CE dell’11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee L 114 dell’8 maggio 2003;
VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante "Attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 1999;
VISTA la delibera n. 217/01/CONS
recante "Regolamento concernente l’accesso ai documenti" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno
2001;
VISTA la delibera n. 335/03/CONS
del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento
concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240
del 15 ottobre 2003;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS,
recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 28 gennaio 2004;
VISTA la delibera n. 118/04/CONS
del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori
di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative
di cui alle determinazioni n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05;
VISTA la delibera n. 320/04/CONS
del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione
dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 241 del 13 ottobre 2004.
VISTA la delibera n. 29/05/CONS
del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione
dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 16 del 21 gennaio 2005.
VISTA la delibera n. 239/05/CONS
del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione
dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell’11
luglio 2005.
VISTA la delibera n. 373/05/CONS
del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante
"Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n.
230;
VISTA la delibera n. 2/00/CIR, recante
"Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato
a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione
dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 73 del 28 marzo 2000;
VISTA la delibera n. 10/00/CIR,
recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione
di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 256 del 2 novembre 2000;
VISTA la delibera n. 13/00/CIR,
recante "Valutazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia avente
ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso
disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività
di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 303 del 30 dicembre
2000;
VISTA la delibera n. 14/00/CIR,
recante "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso
disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento
di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2001;
VISTA la delibera n. 15/01/CIR,
recante "Integrazione delle linee guida in materia di implementazione
dell’accesso disaggregato a livello di rete locale", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto
2001;
VISTA la delibera n. 18/01/CIR,
"Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della
delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001;
VISTA la delibera 24/01/CIR, recante
"Disposizioni per l’implementazione dei servizi di accesso condiviso
a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17
dicembre 2001, n. 292;
VISTA la delibera n. 4/02/CIR,
recante "Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento
per l’anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 87 del 13 aprile 2002;
VISTA la delibera n. 2/03/CIR,
recante "Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento
per l’anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 56 del 8 aprile 2003;
VISTA la delibera n. 3/03/CIR,
recante "Criteri per la predisposizione dell’offerta di riferimento
2003 mediante l’introduzione di un sistema programmato di adeguamento
delle tariffe massime applicabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 68 del 22 marzo 2003;
VISTA la delibera n. 11/03/CIR,
recante "Approvazione dell’offerta di riferimento per l’anno 2003 di
Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 198 del 27 agosto 2003;
VISTA la delibera n. 3/04/CIR,
recante "Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia
S.p.A. per l’anno 2004" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 124 del 28 maggio 2004;
VISTA la delibera n. 1/05/CIR,
recante "Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia
S.p.A. per l’anno 2005" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 72 del 29 marzo 2005;
VISTA la delibera n. 49/05/CIR
recante "Interpretazione della delibera n. 1/05/CIR: disposizioni
concernenti le modalità di gestione del servizio di accesso disaggregato
condiviso di Telecom Italia S.p.A." pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2005
VISTA la delibera
n. 415/04/CONS del 1° dicembre 2004, recante "Consultazione
pubblica sull’identificazione ed analisi del mercato dell’accesso disaggregato
all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti
metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali,
sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato
per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno
soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 11
fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti
dei prodotti e dei servizi della commissione europea)", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del
19 gennaio 2005;
SENTITE, in data 16 febbraio 2005, le società Albacom S.p.A.,
Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A.,
Tiscali S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. (congiuntamente);
SENTITA, in data 17 febbraio 2005, la società Tele 2 Italia
S.p.A.;
SENTITA, in data 17 febbraio 2005, la società Telecom Italia
S.p.A. TIM Italia S.p.A.;
VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione
pubblica;
CONSIDERATA la consultazione pubblica di cui alla delibera
n. 415/04/CONS, le risultanze della medesima e le valutazioni dell’Autorità
contenute nell’allegato
A alla presente delibera ed il relativo sub allegato
A1 contenente il modello di determinazione del tasso di remunerazione
del capitale impiegato;
CONSIDERATA l’analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell’allegato
B al presente provvedimento;
VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM), pervenuto in data 21 ottobre 2005, relativo allo schema
di provvedimento concernente "Mercato dell’accesso disaggregato
all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti
metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali
(Mercato n. 11 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)"
adottato dall’Autorità in data 16 settembre 2005 e trasmesso
all’AGCM in data 21 settembre 2005;
CONSIDERATO che in merito alla definizione del mercato rilevante, l’AGCM,
condivide la scelta di non includere nel mercato rilevante sia i servizi
di accesso attraverso altre portanti trasmissive (fibra ottica o infrastrutture
di nuova generazione), sia i servizi di accesso di tipo bitstream,
anche se, con riferimento a questa seconda tipologia di servizi, l’AGCM
sottolinea l’esistenza di caratteristiche di contiguità con i
servizi di unbundling, dovute all’evoluzione tecnologica che
consente l’utilizzo di diverse forme di accesso per la fornitura all’utenza
finale di servizi convergenti che in via prospettica dovranno essere
attentamente valutate sotto il profilo concorrenziale;
CONSIDERATO che, relativamente agli obblighi di trasparenza, non discriminazione,
orientamento al costo e di separazione contabile ed amministrativa,
l’AGCM concorda con gli strumenti regolamentari che l’Autorità
intende adottare per garantirne la piena applicazione e che l’AGCM ritiene,
inoltre, estremamente significativa la scelta di non limitare l’impiego
delle linee in shared access ed in full unbundling a specifiche
finalità d’uso per la tipologia dei servizi ammessi e di utenza
servita, ciò al fine di consentire un adeguato sviluppo di prodotti
e servizi innovativi;
CONSIDERATO che, in merito alla fissazione delle condizioni economiche,
l’AGCM esprime il proprio apprezzamento circa l’adozione di un meccanismo
di network cap per i servizi di unbundling, condividendo,
in particolare, l’articolazione in panieri quale misura finalizzata
ad impedire pratiche di sussidi incrociati anticoncorrenziali ed altresì
che, ai fini dell’individuazione dei prezzi di partenza e dei vincoli
di riduzione del meccanismo di network cap, l’AGCM concorda con
l’utilizzo della metodologia a costi storici pienamente allocati;
VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2005) D/205874
del 21 ottobre 2005, relativa allo schema di provvedimento concernente
"Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso
condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura
di servizi a banda larga e vocali (Mercato n. 11 della Raccomandazione
della Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall’Autorità
in data 16 settembre 2005 e notificato alla Commissione Europea ed ai
Paesi membri in data 1° dicembre 2005;
CONSIDERATO che la Commissione Europea rileva, nella propria lettera,
che la regolamentazione dello shared access - in assenza di servizi
voce - deve essere coerente con la regolamentazione del full unbundling
in termini di costi e funzionalità tecniche;
CONSIDERATO che la Commissione Europea comunica, nella propria lettera,
di non avere commenti sull’analisi di mercato e che, secondo quanto
stabilito dall’articolo 7, comma 5, della Direttiva
2002/21/EC, l’Autorità può adottare la decisone finale
e, in tal caso, comunicarla alla Commissione;
CONSIDERATO che, in merito alle condizioni economiche del servizio
di shared access in assenza di contratto telefonico con Telecom
Italia, la regolamentazione previgente (delibere
n. 2/03/CIR e n. 3/04/CIR)
prevedeva, al fine di incentivarne la diffusione, il mantenimento
del costo dello shared access anche nel caso in cui il cliente
finale decideva di rinunciare al contratto telefonico con Telecom Italia
e CONSIDERATO che l’Autorità si era riservata di rivedere tali
misure alla luce dell’effettivo sviluppo del servizio di shared access;
CONSIDERATO il consistente sviluppo registrato dal servizio di shared
access, e RITENUTO pertanto opportuno abrogare le misure transitorie
di cui all’art. art. 2, comma 1, lettera b), punto 3) della delibera
n. 2/03/CIR ed all’art. 2 comma 15 della delibera
3/04/CIR e prevedere che, nel caso in cui l’utente receda dal contratto
di servizio di telefonia vocale con Telecom Italia, le condizioni tecniche
ed economiche del servizio di shared access si mutano in quelle del
servizio di unbundling dati;
RITENUTO che il servizio di unbundling dati è soggetto
alle medesime condizioni economiche e gestionali del servizio di full
unbundling, e mantiene la medesima catena impiantistica del servizio
di shared access, in quanto non sussistono ragioni tecniche
che richiedano l’adozione della catena impiantistica del full unbundling
quando, in assenza di un contratto telefonico del cliente con Telecom
Italia, l’operatore fornisce i propri servizi in banda dati corrispondendo
il canone del unbundling dati.
CONSIDERATO che le condizioni attuative degli obblighi regolamentari
per la gestione del passaggio tra operatori previste agli artt. 17,
18 e 20 del presente provvedimento, nonché le misure a garanzia
dei diritti degli utenti finali, delineate alla sezione 4.4 dell’allegato
A al presente provvedimento, incidono sugli aspetti gestionali dei
servizi di accesso disaggregato, allo stato regolati sulla base di accordi
negoziali bilaterali tra l’operatore notificato e gli operatori alternativi,
e tra gli operatori alternativi stessi e che l’adozione delle nuove
modalità gestionali comporterà pertanto una rinegoziazione
delle procedure di attivazione, disattivazione e passaggio delle linee
con l’operatore notificato, da avviare a partire dall’approvazione del
presente provvedimento;
CONSIDERATO che gli obblighi regolamentari di cui al capo II del presente
provvedimento rimarranno in vigore fino al termine della successiva
analisi di mercato e che viene fatta salva la possibilità, per
l’Autorità, di procedere, nei casi motivati, ad un’attività
di verifica e revisione delle condizioni attuative, di cui al capo III
del presente provvedimento;
RITENUTO che, con riferimento alle condizioni attuative degli obblighi
regolamentari per la gestione del passaggio tra operatori previste agli
artt. 17, 18 e 20, nonché alle misure a garanzia dei diritti
degli utenti finali, delineate alla sezione 4.4 dell’allegato A, le
modalità di effettiva implementazione di tali misure verranno
verificate dall’Autorità, anche mediante interlocuzione con le
associazioni dei consumatori e gli operatori, e RITENUTO pertanto opportuno
che l’Autorità, nel corso del processo di implementazione, laddove
ne ravveda la necessità, riveda tali misure al fine di introdurre
adeguamenti e correttivi che garantiscano effettivamente, da un lato,
il diritto degli utenti finali di scegliere il proprio operatore di
accesso e, dall’altro lato, condizioni di equa ed effettiva competizione
tra gli operatori;
UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Stefano Mannoni,
relatori ai sensi dell’art. 32 del
Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
Capo I
DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE
DI MERCATO
Art. 1
(Definizioni e riferimenti)
- Ai fini del presente testo si intende per:
- "Autorità", l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche"
adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- "operatore alternativo": un'impresa autorizzata a fornire
una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata, diversa
dall’operatore notificato, già OLO (Other Licensed Operator).
- "operatore notificato", l’operatore di rete telefonica pubblica
fissa identificato come operatore avente significativo potere di
mercato nel mercato rilevante dell’accesso disaggregato all’ingrosso
ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali;
- "accesso disaggregato alla rete locale", i servizi di accesso
completamente disaggregato alla rete locale metallica e di accesso
condiviso alla rete locale metallica;
- "autorizzazione generale": il regime giuridico che disciplina
la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica,
anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti
di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
- "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto
terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione
o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica
pubblica fissa;
- "servizi di accesso disaggregato", i servizi che consentono agli
operatori alternativi l’utilizzo disaggregato delle risorse fisiche
della rete dell’operatore notificato, nonché i relativi servizi
accessori e sostitutivi;
- "servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale"
(c.d. full unbundling), il servizio di accesso disaggregato
che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore
notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze
disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
- "servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale",
(c.d. sub-loop unbundling) il servizio di accesso disaggregato
che consiste nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale
dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro
delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
- "servizio di accesso condiviso" (c.d. shared access), il
servizio di accesso disaggregato che consiste nella fornitura dell’accesso
alla rete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della
porzione di spettro superiore a 32kHz disponibile sulla coppia elicoidale
metallica. In tale porzione di spettro, l’operatore che ha richiesto
l’accesso condiviso fornisce servizi basati su tecnologia xDSL,
mentre la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata
per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica;
- "servizio di unbundling dati", il servizio di
accesso disaggregato che consiste nella fornitura dell'accesso alla
rete locale dell'operatore notificato con l’uso della porzione di
spettro superiore a 32kHz disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
la porzione inferiore dello spettro non viene utilizzata per la
fornitura al pubblico di servizi in banda fonica; la catena impiantistica
in centrale è la medesima del servizio di shared access.
- "co-locazione", il servizio che consente ad un operatore
alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell’operatore
notificato equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici
e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
- "prolungamento dell’accesso in fibra ottica", il servizio
che consiste nella fornitura e nella manutenzione da parte dell’operatore
notificato di un portante in fibra ottica tra il sito SL ed il sito
SGU oppure tra l’SL ed un sito SL verso cui esistono portanti e
cavidotti diretti, qualora non sia possibile offrire il servizio
di prolungamento dell’accesso presso il sito SGU;
- "canale numerico", il servizio che consiste nella fornitura
all'operatore alternativo di un flusso numerico con velocità
di cifra a 34 Mbit/s tra la sede del cliente e la centrale dell’operatore
notificato di competenza ove è fruibile il servizio di co-locazione,
ovvero sino al sito dell'operatore alternativo posto nelle immediate
vicinanze al sito della centrale dell’operatore notificato;
- "HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN)":
un sistema Radio LAN con le caratteristiche previste dagli standard
ETSI EN 300 652 ed ETS 300-836-1 e successive evoluzioni, operante
nelle bande a 5 GHz;
- "Radio Local Area Network (Radio LAN o R-LAN)": un sistema
di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza
apparati di tipo Short Range Device (SRD), secondo le caratteristiche
tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0 – 2.483,5
MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150 – 5.350 MHz, 5.470 – 5.725
MHz (brevemente banda a 5 GHz); tale sistema è anche noto
come Wide Band Data Transmission System nei rilevanti standard ETSI;
- "Short Range Device (SRD)": dispositivo a radiofrequenza
a corto raggio, rispondente alle caratteristiche di cui alla Raccomandazione
ERC/REC 70-03.
- Le definizioni dei termini tecnici riportati nel presente testo sono
contenute nel Glossario e Definizioni annessi rispettivamente alle appendici
A e B dell’Allegato A alla presente delibera.
- Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del
Codice.
Art. 2
(Identificazione del mercato rilevante e degli operatori aventi significativo
potere di mercato)
- L’Autorità adotta l’analisi del mercato dell’accesso disaggregato
all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti
metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali,
svolta tenendo in massima considerazione la Raccomandazione relativa
ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni
elettroniche e le Linee Direttrici, ai sensi dell’art. 19 del Codice
delle comunicazioni elettroniche.
- Il testo dell’analisi di mercato è riportato nell’allegato
A alla presente delibera e nel relativo sub allegato A1 e ne costituisce
parte integrante ed essenziale.
- L’analisi di impatto della regolamentazione è riportata nell’allegato
B alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
- Il mercato rilevante dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso
l’accesso condiviso) ai fini della fornitura di servizi a banda larga
e vocali (mercato n. 11 della Raccomandazione della Commissione europea
n. 311/03/CE) è definito come la domanda e l’offerta dei servizi
di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di servizi di
accesso disaggregato alla sottorete rete locale e di servizi di accesso
condiviso.
- Il mercato di cui al precedente comma 4 ha dimensione geografica nazionale.
- Nel mercato di cui al precedente comma 4 non sussistono condizioni
di concorrenza effettiva.
- Ai sensi dell’art. 52 del Codice, l’operatore Telecom Italia S.p.A.
è notificato quale detentore di significativo potere di mercato
nel mercato di cui al precedente comma 4.
Capo II
OBBLIGHI IN CAPO ALL’ OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SIGNIFICATIVO
POTERE DI MERCATO
Art. 3
(Obblighi in capo all’ operatore notificato quale avente significativo
potere di mercato)
- Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n.
249 del 31 luglio 1997, sono imposti in capo a Telecom Italia in qualità
di operatore avente significativo potere di mercato nel mercato di cui
all’art. 2 gli obblighi descritti nei seguenti articoli del Capo II
del presente provvedimento.
- Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II
sono descritti nel successivo Capo III.
- Ove non diversamente specificato, gli obblighi dell’operatore notificato
di cui al presente provvedimento si applicano egualmente ai servizi
di accesso completamente disaggregato alla rete locale, ai servizi di
accesso disaggregato alla sottorete locale nonché ai servizi
di accesso condiviso.
Art. 4
(Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete)
- Ai sensi dell’art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta
all’obbligo di accesso e di uso delle risorse della propria rete di
accesso locale metallica, con specifico riferimento alla fornitura,
agli operatori alternativi, dei servizi di accesso completamente disaggregato
alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di
accesso condiviso.
- Ai sensi dell’art 49. del Codice, Telecom Italia è soggetta
all’obbligo di fornitura dei servizi accessori di co-locazione, prolungamento
dell’accesso con portante in fibra e canale numerico, quest’ultimo unicamente
in caso di indisponibilità comprovata dei servizi di accesso
disaggregato.
- Nella fornitura del servizio di accesso disaggregato, l’operatore
notificato non opera discriminazioni fra richieste relative ad apparecchiature
terminali di tipo tradizionale e apparecchiature con prolungamento radio
dell’accesso alla rete fissa di tipo R-LAN.
Art. 5
(Obblighi di trasparenza)
- Ai sensi dell’art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta
all’obbligo di trasparenza nell’offerta dei servizi di cui all’art.
4, con riferimento, in particolare, alla pubblicazione di un’Offerta
di Riferimento a validità annuale, da sottoporre all’approvazione
dell’Autorità, contenente dettagliate condizioni tecnico-economiche
e modalità di fornitura garantite da adeguate penali.
- Telecom Italia pubblica su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun
anno, l’Offerta di Riferimento relativa all’anno successivo.
- L’Offerta di Riferimento presenta le condizioni economiche, tecniche
e di fornitura dettagliate e disaggregate per ciascun servizio.
- L’Offerta di Riferimento include idonei Service Level Agreement,
differenziati in SLA base e SLA premium, ed è sottoposta
all’approvazione dell’Autorità.
- Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia
predispone SLA contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di provisioning
e assurance per ciascun elemento del servizio e degli standard
di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato
e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
- L’Offerta approvata ha validità annuale a partire dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento.
Art. 6
(Obblighi di non discriminazione)
- Ai sensi dell’art. 47 del Codice, Telecom Italia è sottoposta
all’obbligo di non discriminazione con riferimento alle modalità
tecnico-economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato
nei confronti di altri operatori e delle proprie funzioni commerciali,
cioè di applicare condizioni di natura economica e tecnica equivalenti
in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono
servizi equivalenti e di fornire a questi ultimi servizi ed informazioni
alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie funzioni
commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o
consociate,
- Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi, Telecom Italia
applica i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle
proprie divisioni commerciali ed alle società collegate o controllate.
- Telecom Italia garantisce nel mercato all’ingrosso tempi di provisioning
e assurance migliorativi rispetto a quelli previsti dalle
proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato
al dettaglio.
- Nel caso di fornitura dei servizi R-LAN pubblici, anche per il tramite
di società collegate o controllate, l’operatore notificato è
tenuto al rispetto del principio di non discriminazione, che si sostanzia
nell’applicare le medesime condizioni alle proprie divisioni commerciali
ovvero alle società controllate e collegate ed agli altri soggetti
autorizzati.
Art. 7
(Obblighi di separazione contabile)
- Ai sensi dell’art. 48 del Codice, Telecom Italia è sottoposta
all’obbligo di separazione contabile, prevedendo che la contabilità
regolatoria riporti stati patrimoniali e conti economici separati per
ciascun servizio di accesso fornito all’ingrosso e commerciale, corredati
da transfer charge e prezzi di trasferimento interni.
- Nel caso di fornitura dei servizi R-LAN pubblici, anche per il tramite
di società collegate o controllate, l’operatore notificato è
tenuto al regime di separazione contabile che evidenzi l’insussistenza
di sussidi incrociati.
Art. 8
(Obblighi di separazione amministrativa)
- Ai sensi dell’art. 2 comma 12 lett. f della legge n. 481 del 14 novembre
1995 e dell’art. 1 comma 8 della legge n. 249 del 31 luglio 1997, Telecom
Italia è sottoposta all’obbligo di separazione amministrativa,
prevedendo che il personale incaricato della gestione dei servizi di
accesso all’ingrosso sia diverso dal personale impiegato nelle divisioni
commerciali, che le divisioni commerciali non abbiano accesso ai dati
relativi agli operatori alternativi che fanno uso dei servizi di accesso
all’ingrosso, che le divisioni demandate alla fornitura dei servizi
di accesso all’ingrosso trattino le richieste di attivazione, ripristino
e disattivazione dei servizi di accesso da parte degli operatori alternativi
in modo uniforme ed indistinguibile dai servizi di accesso forniti alle
proprie divisioni commerciali.
Art. 9
(Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi)
- Ai sensi dell’art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta
ad obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
per i servizi di accesso disaggregato.
- I prezzi dei servizi di accesso disaggregato sono ottenuti, nel rispetto
del principio della parità di trattamento interno-esterno, dai
costi storici effettivamente sostenuti dall’operatore notificato, sulla
base dei costi pertinenti ai servizi erogati e della remunerazione del
capitale investito, in misura fissata dall’Autorità al successivo
Capo III.
- Il prezzo di ciascun servizio di accesso è giustificato dai
relativi costi pertinenti i quali sono esposti in maniera dettagliata
nel documento di contabilità regolatoria congiuntamente ai criteri
di allocazione dei costi ai servizi.
- La contabilità regolatoria reca il conto economico, lo stato
patrimoniale e un formato contabile recante quantità e prezzi
unitari trasferiti internamente ed esternamente per ciascun servizio
di accesso.
- Telecom Italia nella propria contabilità regolatoria dà
evidenza separata dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato per
la fornitura dei servizi di accesso nell’aggregato regolatorio Accesso.
Capo III
CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL CAPO II
Art. 10
(Servizio di accesso disaggregato)
- Il servizio di accesso disaggregato prevede la fornitura del circuito
tra il permutatore di "confine", installato nell’area di co-locazione
della centrale di stadio di linea, ed il punto terminale del raccordo
di utente, nel caso di servizi presso la sede dell’utente, o tra il
permutatore di "confine" e l’ultimo armadio di distribuzione,
nel caso di servizi in tecnologia DECT.
- L’operatore notificato effettua una verifica sulla continuità
elettrica e sulla qualità delle linee al momento della richiesta
da parte di un operatore alternativo.
- La verifica è fatta sulla base dei criteri per l’inserimento
in rete degli apparati, resi noti a cura dell’operatore notificato per
ciascuna tecnologia trasmissiva di accesso e tipologia di collegamento.
- L’operatore notificato garantisce la continuità elettrica tra
il punto finale ed il punto iniziale della tratta, nonché la
rispondenza ai parametri trasmissivi per i quali la linea è stata
qualificata.
- Le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento
ammissibili sono almeno le seguenti:
- sistemi a bassa velocità quali ad es. POTS ed Euro-ISDN;
- sistemi ISDN secondo le norme ETSI ETS 300 011 ed ETSI TS 102
080;
- tecnologie ADSL quali: ADSL FDD over POTS racc. ITU-T G.992.1
annesso par. A.1.3, sistemi ITU-T G.992.2,
sistemi ADSL2 FDD over POTS racc. ITU-T G.992.3 annesso par.
A.1.3, sistemi ADSL2+ FDD over POTS racc. ITU-T G.992.5 annesso
par. A.1.3, sistemi ETSI TS 101 388 V.1.3.1 (Maggio 2002), par.
4.1.2
- sistemi trasmissivi ad elevata velocità quali HDSL 2B1Q
1168kbit/s ETSI TS 101 135 V1.4.1 - ETR 152, ADSL DMT ETR 328, G.Lite,
ETSI TS 101 135 V.1.5.1 ITU G.991.1, VDSL ETSI-TS 101 270-1 V1.3.1
(Giugno 2003) ed ETSI-TS 101 270-2 V1.2.1 (Giugno 2003), SHDSL ETSI
TS 101 524 V1.2.1 (Marzo 2003);
- accesso alle radio-base DECT secondo le norme ETSI TS 102 080,
ETSI TS 101 135 V.1.5.1 e ITU G.991.1.
- ogni altra tecnologia trasmissiva con maschere spettrali compatibili
con quelle di una tecnologia già prevista.
- In caso sia richiesta l’introduzione di tecnologie trasmissive con
caratteristiche spettrali diverse da quelle precedenti, l’Autorità
riesaminerà i criteri di spectrum management congiuntamente
con gli operatori in un opportuno tavolo tecnico.
- Non vi sono limitazioni alla tipologia di apparati trasmissivi che
gli operatori installano sulla coppia/coppie richieste purché
questi siano certificati e rispondano agli standard internazionali ammessi
secondo quanto ai commi 5 e 6.
Art. 11
(Servizio di accesso condiviso)
- L’accesso condiviso consente la realizzazione nella parte alta dello
spettro di servizi (voce e dati) con tecnologie xDSL di un operatore
alternativo, mentre la porzione inferiore dello spettro continua ad
essere utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica
da parte dell’operatore notificato.
- Il servizio di acceso condiviso, nel caso di splitter di centrale
a carico dell’operatore richiedente, include la fornitura delle componenti
di rete dal permutatore principale al ripartitore di "confine"
e da quest’ultimo al permutatore principale.
- L’operatore notificato provvede alla fornitura opzionale dello splitter
in centrale a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate
al costo, da pubblicare nell’offerta di riferimento. In tale caso il
servizio di accesso condiviso include la fornitura delle sole componenti
di rete dal permutatore principale al ripartitore di "confine".
- L’operatore notificato è responsabile del rispetto dei livelli
di qualità garantiti per i parametri fisici della linea tra il
punto terminale del raccordo di utente ed il permutatore di "confine",
nonché, nel caso di splitter di centrale fornito dall’operatore
richiedente, della gestione del raccordo dal ripartitore di "confine"
al permutatore principale.
- L’accesso condiviso è realizzato in due modalità:
- Trasmissione di servizi xDSL in condivisione con servizi POTS
(c.d. xDSL su POTS);
- Trasmissione di servizi ADSL in condivisione con servizi ISDN
(c.d. xDSL su ISDN).
- Per il servizio di ADSL su linea ISDN, la fornitura del servizio xDSL
avviene predisponendo una seconda linea in accesso disaggregato condiviso.
- Gli operatori concordano modalità gestionali congiunte per
i casi di riparazione guasti della linea di fonia e/o della banda dati
che richiedono la temporanea disattivazione della linea.
Art. 12
(Servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale)
- Il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale prevede
la fornitura in noleggio e manutenzione della parte dei collegamenti
metallici della rete di distribuzione che collega il punto terminale
della rete nella sede dell'utente ad un punto di sezionamento, armadio
di distribuzione, tra la rete primaria (dal permutatore urbano all’armadio
di distribuzione stesso) e la rete secondaria (dall’armadio di distribuzione
ai distributori, interni o esterni agli edifici) della rete telefonica
pubblica fissa.
Art. 13
(Servizio di co-locazione)
- Il servizio di co-locazione è offerto nelle seguenti modalità:
- FISICO A – in sala interna:
La co-locazione avviene in un locale separato dagli ambienti in
cui sono presenti gli apparati dell’operatore notificato, esclusivamente
adibito all’accesso degli operatori richiedenti, eventualmente condiviso
da più operatori. L’operatore notificato:
1) prevede spazi di co-locazione tecnologicamente attrezzati, inclusivi
del servizio di condizionamento e di fornitura dell’energia, che
permettono di installare armadi con una modularità di tipo
N3 (600X300X2200 mm);
2) prevede che gli spazi siano condivisi senza barriere tra operatori
e siano organizzati in strutture di fila che consentano la distribuzione
dell’alimentazione elettrica e l’attestazione degli apparati;
3) concorda con gli operatori richiedenti le norme che regolano
la gestione (accessi, pulizia, manutenzione delle opere edili e
degli impianti civili, security, safety, etc.) degli spazi oggetto
di co-locazione;
4) fornisce una stazione di energia, prevedendo, se del caso ampliamenti
alla propria stazione energia. Se necessario l'operatore notificato
effettua ampliamenti alla propria stazione di energia per soddisfare
le esigenze degli operatori co-locati.
- FISICO B – esterno:
La co-locazione delle strutture degli operatori è realizzata
in un apposito "cabinet/armadio" nei pressi dei siti dell’operatore
notificato (recinto di centrale), eventualmente sul terreno dello
stesso operatore notificato. Laddove non sia possibile la realizzazione
della co-locazione all'interno del recinto di centrale dell’operatore
notificato, l'operatore richiedente individua un sito esterno al
recinto di centrale.
Per i restanti aspetti si rimanda a quanto previsto per la co-locazione
di tipo FISICO A.
- VIRTUALE A
Tale modalità di co-locazione consiste nella possibilità
di co-locare apparati di proprietà degli operatori alternativi
con manutenzione a cura dell’operatore notificato; il servizio può
essere fornito senza spazi ed accessi dedicati all’operatore richiedente.
- VIRTUALE B
Tale modalità di co-locazione consiste nella possibilità
da parte dell’operatore richiedente di affittare apparati dell’operatore
notificato, che quindi ne cura anche la manutenzione. Il servizio
non prevede spazi ed accessi dedicati all’operatore richiedente.
- VIRTUALE C (co-mingling)
Tale modalità di co-locazione consiste nella possibilità
di co-locare, in locali dell’operatore notificato, apparati di proprietà
dell’operatore richiedente con manutenzione a cura dello stesso.
In tale caso l’operatore concorrente e quello notificato condividono
spazi ed accessi.
- Ciascun operatore richiedente:
- assicura che le proprie apparecchiature soddisfino i necessari
requisiti in termini di dissipazione termica per ciascun armadio,
compatibilità elettromagnetica degli apparati/sistemi di
telecomunicazioni (marcatura CE), equipotenzialità degli
impianti di terra, conformità dei criteri installativi con
quelli dell’operatore notificato, conformità della cablatura
a criteri di sicurezza (afumex).
- accetta gli standard aziendali in termini di security e
safety.
- in caso di documentata indisponibilità da parte dell’operatore
notificato di fornire la propria stazione di energia in modo condiviso,
realizza una propria stazione di energia, separatamente o congiuntamente
con altri operatori. In tal caso l'operatore notificato fornisce
le proprie infrastrutture civili al fine di facilitare tale realizzazione.
Le norme di dettaglio che disciplinano l’attestazione dei cavi, l’installazione
degli apparati, la realizzazione e gestione dei punti di consegna, ecc.,
sono concordate fra le parti.
- Le modalità di co-locazione di cui al comma 1, fatta eccezione
per la co-locazione virtuale con acquisto degli apparati da parte dell’operatore
notificato, sono accessorie alla fornitura di tutti i servizi di interconnessione.
Art. 14
(Servizio di canale numerico)
- L’operatore notificato fornisce il servizio di canale numerico tra
il punto terminale del raccordo d’utente e l’interfaccia di consegna
all’operatore richiedente. La fornitura del servizio include l’apparato
in sede d’utente e garantisce un flusso numerico simmetrico punto-punto
a velocità costante.
- Il servizio di canale numerico è previsto con interfaccia di
consegna presso la centrale SL di riferimento, con interfaccia di consegna
presso la centrale SGU di riferimento e con interfaccia di consegna
presso un sito dell’operatore richiedente nelle immediate vicinanze
della centrale.
- L’operatore notificato, in sostituzione alla disaggregazione fisica,
ha l’obbligo di fornitura del servizio di canale numerico con interfaccia
di consegna presso la centrale SL di riferimento nei casi in cui l’operatore
è co-locato in una centrale SL e l’utente non è raggiungibile
tramite un accesso fisico (ad es. perché rilegato con MUX).
- L’operatore notificato, in sostituzione alla disaggregazione fisica,
ha l’obbligo di fornitura del servizio di canale numerico con interfaccia
di consegna presso la centrale SGU di riferimento (o nelle sue immediate
vicinanze) nei casi in cui non è possibile alcuna forma di co-locazione
presso la centrale SL e l’operatore è co-locato nella centrale
SGU di riferimento (o nelle sue immediate vicinanze).
- Il servizio di canale numerico è offerto con velocità
Nx64Kbps, 2Mbps, NxSHDSL fino a 9,2Mbps e 34Mbps.
- L’offerta di canale numerico reca la disponibilità annua del
servizio ed i parametri di qualità specificati nelle Racc. ITU-T
G.821 / G.826 G.823 / G.825 e G.822.
- L’operatore notificato prevede per il provisioning ed assurance
livelli di SLA e penali almeno analoghi a quelli previsti per il
servizio di segmenti terminali di linee affittate di uguale capacità.
Art. 15
(Servizio di prolungamento dell’accesso con portante in fibra)
- Il servizio di prolungamento dell’accesso con portante in fibra prevede
la fornitura di fibra ottica spenta tra una centrale di stadio di linea
dell’operatore notificato e la centrale SGU di competenza o tra due
centrali di stadio di linea dell’operatore notificato tra cui esistano
infrastrutture civili dirette (cavidotti e portanti).
- In caso di comprovata indisponibilità del servizio, per assenza
di risorse di rete, l’operatore notificato ha l’obbligo di:
- offrire la condivisione delle infrastrutture civili al fine di
permettere all’operatore richiedente di installare la propria infrastruttura
trasmissiva;
- offrire un servizio di co-locazione sui propri siti per l’installazione
degli apparati di trasmissione dell’operatore al fine di consentire
a quest’ultimo la realizzazione del prolungamento attraverso l’utilizzo
di portanti fisici o di portanti radio.
- L’operatore notificato inserisce nell’Offerta di Riferimento i servizi
di condivisione delle sue infrastrutture per la posa di portanti trasmissivi
e l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore
autorizzato. In particolare sono oggetto di offerta:
- cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, pali,
etc., per la realizzazione di canali trasmissivi basati su portanti
fisici;
- tralicci, recinti per shelter, etc., per la realizzazione di canali
trasmissivi basati su portanti radio.
Art. 16
(Condizioni generali di offerta)
- I contenuti dei contratti per la fornitura dei servizi di accesso
disaggregato sono negoziati dalle parti nel rispetto della presente
delibera e delle disposizioni del Codice.
- L’operatore notificato fornisce i servizi di accesso disaggregato
indipendentemente dalla tipologia di cliente ivi attestato e dall’utilizzo
per cui vengono richiesti. Nel rispetto dei limiti delle risorse di
rete esistenti e pianificate, nonché delle pertinenti norme tecniche
e delle condizioni di corretto funzionamento della rete è specificamente
ammesso l’uso dei servizi di accesso disaggregato al fine di produrre
segmenti terminali di line affittate da impiegare per servizi a clienti
finali o ad altri operatori.
- Nell'ambito delle negoziazioni del contratto per la fornitura del
servizio di accesso disaggregato, l’operatore notificato fornisce con
sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria per il processo
di valutazione da parte dell'operatore delle condizioni tecniche di
utilizzabilità di tale servizio.
- Durante la vigenza del contratto l’operatore notificato fornisce senza
ritardi agli operatori che ne fanno richiesta ogni informazione sulle
risorse della rete di accesso utile alla loro pianificazione commerciale.
- Il contratto tra l’operatore notificato e l’operatore richiedente
costituisce in capo a quest’ultimo un diritto di uso dell’infrastruttura
dell’operatore notificato, nei limiti di quanto in esso stabilito conformemente
alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei provvedimenti dell’Autorità
e del Codice.
- La durata del contratto di fornitura di un servizio di accesso disaggregato
relativo al singolo cliente è determinata sulla base della durata
del contratto tra l’operatore alternativo e tale cliente.
- Ogni operatore fornisce alla clientela un'adeguata informativa circa
i servizi forniti, le relative condizioni economiche e contrattuali
e circa le eventuali restrizioni derivanti dal cambiamento di operatore
quale, ad esempio, l'impossibilità di usufruire della prestazione
di "carrier selection".
- Le parti adottano idonee procedure per la salvaguardia dei dati personali
del cliente.
Art. 17
(Modalità e tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato)
- La fornitura dei servizi di accesso disaggregato da parte dell'operatore
notificato, con riguardo alla gestione delle priorità e dei tempi
di fornitura, nonché alle caratteristiche tecniche e di qualità
del servizio, avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione,
trasparenza e parità di trattamento interno-esterno. In particolare,
il provisionig avviene nei medesimi tempi garantiti alle proprie
divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate
o consociate.
- Nel trasferimento dell'accesso al cliente dall’operatore notificato
all’operatore richiedente e viceversa i tempi di interruzione del servizio
all'utente finale sono ridotti al minimo, per non generare discriminazioni
tra clienti diversi e recare disservizio al cliente.
- La richiesta di un servizio di accesso disaggregato da parte dell’operatore
richiedente contiene:
- la tipologia di servizio di accesso disaggregato richiesto, con
indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore alternativo
intende utilizzare;
- la data attesa di consegna;
- l’eventuale sincronizzazione con la richiesta di portabilità
del numero;
- l’eventuale sincronizzazione con altre richieste di servizi di
accesso disaggregato presso la stessa sede cliente o altre sedi
cliente di interesse;
- l’anagrafica del servizio richiesto.
- L’operatore richiedente conserva copia scritta della richiesta del
servizio di accesso da parte del cliente attestante la volontà
di quest’ultimo di recedere dai contratti preesistenti ed in caso di
contestazioni la esibisce alle parti interessate.
- Le parti concordano il calendario per l'effettuazione delle verifiche
tecniche necessarie a garantire la salvaguardia dell'integrità
della rete per la tipologia di accesso richiesto e si impegnano a realizzare
congiuntamente tali verifiche. L'effettuazione delle attività
di verifica da parte dell'operatore che richiede il servizio è
certificata da parte dell'operatore notificato. Tale attività
non può in alcun modo determinare indebiti ritardi nella fornitura
del servizio di accesso richiesto.
- Fermo restando l’obbligo di fornitura del servizio sostitutivo di
canale numerico, il rifiuto da parte dell’operatore notificato di fornire
servizi di accesso disaggregato alla rete locale è giustificato
esclusivamente nei casi in cui:
- non vi sia disponibilità di risorse di rete sufficienti alla
fornitura del servizio;
- sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio.
- In ogni caso, qualora la richiesta di fornitura di un servizio di
accesso disaggregato sia respinta, l'operatore notificato fornisce all’operatore
richiedente adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del
rifiuto.
- L'operatore notificato prevede soluzioni alternative di co-locazione
(ad esempio co-mingling) e soluzioni di co-locazione virtuale, al fine
di consentire comunque l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato,
in particolar modo anche nei siti dove non è ancora resa disponibile
la co-locazione fisica.
- Le richieste dei servizi di accesso disaggregato sono soddisfatte
a cura dell’operatore notificato in base all'ordine (data e ora) di
presentazione delle stesse, indipendentemente dal fatto che esse provengano
dalle proprie divisioni commerciali, da società controllate,
controllanti, collegate o consociate o da operatori concorrenti.
- Le parti si impegnano a prevedere procedure idonee ad assicurare che
gli interventi di manutenzione e risoluzione dei guasti a cura dell’operatore
notificato siano effettuati in maniera rapida ed efficiente. I tempi
di intervento e di riparazione previsti da tali procedure, calcolati
dal momento in cui è segnalato il guasto, devono essere pari
a quelli che l’operatore notificato garantisce alle proprie divisioni
commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o
consociate.
- L’operatore notificato garantisce la possibilità per l’operatore
alternativo di corrispondere il prezzo complessivo relativo all’attività
di predisposizione dei siti di co-locazione entro 24 mesi dalla data
di realizzazione della medesima, tramite la corresponsione di quote
mensili per ciascun collegamento attivato in ULL/SA. La quota mensile
per linea attivata è determinata dal costo complessivo dell’offerta,
diviso per il numero di linee ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta
e diviso per 24. Allo scadere dei 24 mesi, l’operatore corrisponde all’operatore
notificato l’eventuale valore residuo, cioè il valore complessivo
al netto delle quote mensili già versate.
- L’operatore notificato garantisce all’operatore alternativo che ha
richiesto l’accesso ad un dato sito, la possibilità di acquisire
immediatamente, indipendentemente dal livello di avanzamento delle attività
di predisposizione del sito stesso, qualsiasi cliente dell’operatore
notificato presso quel sito avvalendosi delle infrastrutture dell’operatore
notificato ed al medesimo prezzo previsto per il servizio di accesso
disaggregato prescelto. Dall’acquisizione del cliente fino alla presa
di consegna del sito, per i servizi voce e dati offerti attraverso le
proprie infrastrutture, l’operatore notificato pratica i prezzi relativi
ai corrispondenti servizi regolamentati, impegnandosi a garantire, per
quanto possibile, la continuità dei servizi all’utente finale.
- In caso di richiesta di ampliamento degli spazi al permutatore per
i servizi di shared access, di unbundling dati e full
unbundling, l’operatore notificato garantisce all’operatore che
ha effettuato la richiesta, per tutto il periodo tra la richiesta stessa
e l’effettiva consegna dell’ampliamento, la possibilità di poter
acquisire immediatamente nuovi clienti. A tal fine, fino alla consegna
degli ampliamenti ai permutatori, i prezzi degli elementi di accesso
sono equiparati a quelli dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato
mentre i servizi di traffico vocale e dati sono forniti alle condizioni
economiche previste dalla regolamentazione vigente.
Art. 18
(Principi generali per il passaggio dei clienti tra gli operatori)
- Le procedure di passaggio delle linee di accesso disaggregato (condiviso
e completamente disaggregato) sono concordate preventivamente tra gli
operatori, incluso l’operatore notificato. Le procedure concordate negli
SLA dei servizi di unbundling per la gestione della migrazione
dei clienti finali da un operatore ad un altro sono volte a minimizzare
il disservizio all’utenza finale e a garantire uguali opportunità
competitive tra gli operatori nel mercato a valle. Tali procedure prevedono:
- che la richiesta di migrazione possa essere comunicata dal cliente
finale all’operatore verso cui intende migrare ("recipient");
- che l’operatore recipient trasmetta la richiesta di migrazione
a Telecom Italia;
- che Telecom Italia comunichi, senza indugio, detta richiesta all’operatore
che cede il cliente ("donating");
- che nel caso il cliente abbia attivi servizi bitstream con
un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore
a 10 giorni solari dalla data di comunicazione all’operatore donating
prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;
- che nel caso il cliente abbia attivi servizi di unbundling
(ULL e SA) con un operatore alternativo, Telecom Italia preveda
un tempo non inferiore a 20 giorni solari dalla data di comunicazione
all’operatore donating prima di dar seguito alla disattivazione
del servizio intermedio;
- che la procedura di disattivazione sia interrotta dall’operatore
donating qualora quest’ultimo, effettuate le proprie verifiche
con il cliente finale, comunichi la volontà di quest’ultimo
di non recedere dal servizio;
- che Telecom Italia dia evidenza al recipient, senza indugio,
della eventuale interruzione della procedura di migrazione;
- che, allo scadere del termine di cui ai punti d) ed e), in assenza
di ulteriori comunicazioni da parte del donating, Telecom
Italia esegua e notifichi l’avvenuta operazione di migrazione sia
al donating che al recipient;
- che i termini di cui ai punti d) ed e) non si applichino qualora
l’operatore donating sia Telecom Italia, essendo le verifiche
amministrative già previste nel processo di attivazione dei
servizi;
- che, in caso di rientro in Telecom Italia, l’utente possa, a sua
scelta, inoltrare la richiesta di disattivazione anche all’operatore
donating secondo le modalità di cui all’articolo 19.
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 17 per l’attivazione dei
servizi di accesso disaggregato qualora l’operatore donating sia
Telecom Italia, in caso di comunicazione al recipient da parte
del cliente della volontà di passaggio ad altro operatore, qualora
l’operatore donating sia diverso da Telecom Italia ed impieghi
servizi di accesso disaggregato, la richiesta reca le seguenti informazioni:
- nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
- numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede
la disattivazione del servizo di accesso disaggregato;
- indicazione dell'operatore donor e data di sottoscrizione
del contratto con quest’ultimo;
- data richiesta per la disattivazione del servizio.
Art. 19
(Procedure per la disattivazione dei servizi di accesso disaggregato)
- Nel caso di recesso del cliente dal contratto concluso con l'operatore
alternativo, quest'ultimo è tenuto a restituire il controllo
dell'accesso all’operatore notificato nei termini e modalità
previste al presente articolo. Se il recesso è a causa di trasloco
da parte del cliente, l’obbligo di restituzione della linea è
sospeso per un periodo di 30 giorni, al fine di consentire al cliente
subentrante di scegliere se continuare ad usufruire del servizio da
parte dell'operatore alternativo.
- Qualora, l’operatore alternativo titolare del contratto con il cliente
finale riceva da quest’ultimo la comunicazione contenente la sua volontà
di recedere dal servizio di accesso con l’indicazione della data per
la cessazione del servizio medesimo, la inoltra senza indugio all’operatore
notificato, secondo le modalità di cui al comma 4, e comunque
nel termine utile per rispettare la volontà dell’utente in linea
con quanto previsto dal contratto per i tempi di preavviso.
- Nel caso in cui il recesso avvenga in assenza di richieste di number
portability verso altro operatore, l’operatore a cui il numero ritorna
in disponibilità si impegna a non riutilizzarlo per un periodo
di almeno 30 giorni, ciò al fine di consentire che l’operatore
che ha acquisito il cliente precedentemente intestatario del numero
possa a sua volta in tale lasso di tempo richiederne la portabilità.
In tal senso, tutti gli operatori stipulano accordi bilaterali di gestione
diretta della portabilità del numero che garantiscano, tra l’altro,
il passaggio degli utenti tra operatori che impiegano i servizi di accesso
disaggregato.
- L’operatore alternativo che riceve la richiesta di disattivazione
del servizio di accesso disaggregato accompagnata dalla richiesta di
portabilità del numero con rientro nella rete dell’operatore
notificato la invia in formato elettronico all’operatore notificato
indicando:
- Anagrafica del cliente
- Modalità di cessazione
- Indirizzo
- Posizione dell’operatore al permutatore
- Recapito alternativo cliente (Facoltativo)
- Data di cessazione
- L’operatore notificato invia entro il giorno della ricezione della
richiesta l’accettazione e invia, al più tardi entro i tre giorni
lavorativi precedenti la data di cessazione, la notifica di validazione
o di rifiuto, specificando la causale del rifiuto.
- Entro la data di cessazione l’operatore notificato invia la notifica
di espletamento per consentire all’operatore concorrente di effettuare
sui propri sistemi la deconfigurazione del cliente e completare il rilascio
della risorsa.
- Sono previste tra le causali specifiche di rifiuto nel caso di richiesta
di cessazione con rientro:
- la mancata accettazione del riallaccio della linea da parte del
cliente contattato dall’operatore notificato. In questo caso l’operatore
concorrente si impegna a ricontattare il cliente per verifiche.
- impossibilità tecnica di gestire il rientro del cliente
sulla propria rete da parte dell’operatore notificato, il quale
comunicherà tale impossibilità all’operatore concorrente
affinché questi possa informare il cliente dell’impossibilità
di rientro nella rete dell’operatore notificato.
- Nel caso di irreperibilità o indisponibilità del cliente,
l’operatore notificato modifica la data di disattivazione, laddove tali
irreperibilità o indisponibilità, nei limiti dell’ordinaria
diligenza, non siano state risolte.
Art. 20
(Procedure per il passaggio tra operatori)
- Le procedure di passaggio delle linee di accesso disaggregato (condiviso
e completamente disaggregato) rispettano i seguenti criteri:
- La richiesta di accesso completamente disaggregato da parte di
un operatore alternativo determina la cessazione automatica di qualsiasi
altro servizio finale, dell’operatore notificato o di altro operatore,
fornito sulla linea dall’operatore notificato o da altro operatore
(mediante servizi di accesso disaggregato o di larga banda o di
altri servizi all’ingrosso).
- La richiesta di accesso disaggregato condiviso da parte di un
operatore alternativo determina la cessazione automatica di qualsiasi
servizio finale in tecnologia xDSL precedentemente fornito sulla
linea dall’operatore notificato o da altro operatore (mediante servizi
di accesso disaggregato condiviso o di larga banda o di altri servizi
all’ingrosso).
- Le richieste di servizi di accesso disaggregato condiviso su linee
già fornite in accesso completamente disaggregato ad un altro
operatore alternativo sono respinte, fatto salvo il caso in cui
il servizio di accesso disaggregato condiviso non si configuri come
servizio di unbundling dati. Quest’ultimo è trattato
alla stregua del normale servizio di unbundling.
- Gli operatori concordano le modalità di comunicazione delle
richieste di attivazione (da parte del recipient) e di interruzione
dell’attivazione (da parte del donating), producendo, in caso
di contestazione, idonea documentazione attestante la volontà
del cliente in forma scritta di recedere dal precedente contratto ed
attivare i nuovi servizi o di mantenere il contratto con l’operatore
precedente.
- Le procedure di passaggio tra operatori e migrazione tra servizi diversi
garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio
per l’utente finale, in particolare:
- l’operatore notificato, in caso di cambio di tecnologia nell’ambito
del contratto con un medesimo operatore garantisce la sincronizzazione
delle operazioni di cambio di fornitura in accordo con le richieste
dell’operatore richiedente; nel caso di passaggio da accesso condiviso
ad accesso dedicato l’operatore richiedente fissa se e quando cambiare
le infrastrutture soggiacenti al servizio.
- l’operatore notificato, al fine di minimizzare il tempo di disservizio
del cliente in caso di passaggio del cliente tra gli operatori alternativi,
si impegna a sincronizzare le attività di attivazione e disattivazione
dei servizi previo accordo tra gli operatori interessati.
Art. 21
(Condizioni generali di offerta del servizio di co-locazione)
- Con riferimento ai servizi di energia elettrica e condizionamento,
l’operatore notificato fornisce evidenza, ad ognuno degli operatori
che hanno sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia
di soluzione per essi realizzata evidenziando i maggiori o minori costi
sostenuti in fase di attivazione del servizio, nonché i criteri
di scelta dei servizi di energia elettrica e condizionamento adottati
nell’ambito degli studi di fattibilità, prevedendo l’eventualità
per l’operatore co-locato di derogarvi su base negoziale.
- L’operatore notificato prevede, altresì, la possibilità
di installare, a cura degli operatori co-locati, misuratori di energia
che consentano di sostenere i costi di energia elettrica non sulla base
della potenza assorbita dichiarata all’operatore notificato ma sulla
base degli effettivi consumi.
- Le condizioni economiche relative ai servizi di energia sono formulate
sulla base del principio di non discriminazione interno-esterno. Eventuali
costi aggiuntivi a quelli direttamente sostenuti verso i fornitori di
energia sono ripartiti su tutti i consumi, inclusi quelli relativi alla
fornitura per usi interni.
- L’operatore notificato esplicita nell’Offerta di Riferimento:
- la possibilità per gli operatori co-locati di installare
negli spazi di co-locazione apparati di qualsiasi tipo e svolgenti
qualsiasi funzione, che, nel rispetto degli standard internazionali,
non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete (compatibilità
dei servizi);
- la possibilità di richiedere i servizi di co-locazione virtuale
(incluso il co-mingling) anche indipendentemente dalla disponibilità
di risorse per la co-locazione fisica di un sito di Telecom Italia;
- le condizioni tecnico-economiche per la realizzazione e gestione
delle infrastrutture necessarie all’interconnessione tra due operatori
co-locati nel medesimo sito;
- la disponibilità del servizio di co-locazione virtuale A
e B per gli apparati di raccolta xDSL già impiegati dall’operatore
notificato ovvero quelli rispondenti agli standard tecnici di compatibilità
spettrale, elettromagnetica ed ambientale previsti per la co-locazione
e per i quali l’operatore notificato è in grado di effettuare
la manutenzione;
- la formulazione di una proposta per il servizio di sopralluogo dei
siti di centrale sulla base di un contributo una tantum ed un costo
orario.
- L’operatore notificato e l’operatore che richiede il servizio di co-locazione
garantiscono, nell’ambito delle rispettive attività, la sistemazione
a regola d’arte degli spazi destinati alla co-locazione delle attrezzature
necessarie per l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato.
- L'operatore notificato garantisce il pieno accesso a dette attrezzature
agli incaricati dell’operatore.
- Ciascun operatore garantisce che le proprie attrezzature co-locate
nei locali dell’operatore notificato soddisfino i requisiti concordati
per la gestione degli spazi e l'ospitalità delle suddette attrezzature.
- Ove siano disponibili spazi inutilizzati, è possibile per l’operatore
alternativo richiedere l’ampliamento dei propri spazi ovvero dei collegamenti
dalla sala operatore alla sala permutatore dell’operatore notificato
senza alcun processo di pianificazione. Le attività di ampliamento
saranno realizzate dall’operatore notificato entro 45 giorni se sono
necessarie opere infrastrutturali, entro 15 giorni se tali opere non
sono necessarie.
- Operatori co-locati, nel rispetto dei limiti tecnici concordati secondo
quanto all’art. 13, possono installare nei siti di co-locazione apparati
finalizzati a realizzare il rilegamento con la propria rete, senza limitazioni
riguardo alle tecnologie trasmissive e di commutazione utilizzate.
- L’operatore notificato fornisce a condizioni trasparenti ed orientate
al costo il servizio di raccordo interno di centrale tra gli apparati
degli operatori presenti nel sito, inclusi i propri, indipendentemente
dalla tipologia di co-locazione e dall’uso del raccordo, assicurando
livelli di SLA e penali analoghi a quelli previsti per i flussi di interconnessione.
- Gli operatori in co-locazione fisica hanno la facoltà di subaffittare
parte dei propri spazi ad operatori terzi, impegnandosi, a nome di questi
ultimi, al rispetto degli obblighi concordati con l’operatore notificato
ai sensi dell’art. 13. In particolare, la presenza di eventuali operatori
subaffittuari non deve comportare per l’operatore notificato oneri gestionali
diversi da quelli relativi alla presenza dei soli operatori in co-locazione.
A tal fine, il personale e gli apparati dell’operatore subaffittuario
rispettano i medesimi impegni e vincoli concordati tra l’operatore notificato
e l’operatore affittuario sotto la diretta responsabilità di
quest’ultimo.
Art. 22
(Modulo standard per co-locazione)
- Il modulo standard per co-locazione è costituito dallo spazio
necessario per l’installazione da parte dell’operatore di 2 telai di
dimensioni 600x300x2200 mm, ovvero di 1 telaio di dimensioni 600x600x2200
mm, comprendente i necessari spazi di accesso e manovra, come definiti
dagli standard ETSI, per una superficie pari ad almeno 4 metri quadri.
Nel caso di doppio telaio 600x300x2200 mm, i telai sono collocati, ove
possibile, in modo contiguo sulla stessa fila, mentre nel caso di telai
bifronte, i telai sono disposti in modo che sia garantita l’accessibilità
anteriore e posteriore. Fanno parte del modulo base gli spazi occupati
dal permutatore di confine lato operatori per l’attestazione di almeno
2000 coppie metalliche, oppure, su richiesta dell’operatore, 1800 coppie
e 32 cavi coassiali, nonché dal permutatore ottico per almeno
20 fibre.
- In relazione a ciascun modulo standard, deve essere garantita una
dissipazione di potenza fino a 2 kilowatt. L’installazione di apparati
che prevedono una dissipazione superiore è soggetta a specifica
analisi di fattibilità.
- La definizione del suddetto modulo standard non preclude la possibilità
per l’operatore alternativo di installare telai di dimensioni diverse,
purché gli spazi occupati e le dissipazioni ad essi relative
siano compatibili con spazi e dissipazioni definiti ai sensi dei commi
1 e 2.
- Relativamente al servizio di co-locazione virtuale A e B, l’operatore
notificato indica la lista degli apparati DSLAM certificati di cui è
in grado di gestire la manutenzione, tale lista include almeno tutti
gli apparati impiegati da quest’ultimo.
- In merito al servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione
dell’apparato da parte dell’operatore notificato, l’operatore notificato
fornisce tutte le tipologie di apparati impiegate per i propri servizi
xDSL e fissa la modularità minima del numero di linee acquistabili
pari al numero di linee gestite da una singola scheda modem.
- Relativamente ai servizi di co-locazione in co-mingling, l’operatore
notificato permette l’installazione negli spazi di co-locazione di qualsiasi
apparato utilizzato per servizi di accesso disaggregato nel rispetto
delle norme tecniche e di compatibilità spettrale, elettromagnetica
ed ambientale prefissate ai sensi dell’art. 13.
Art. 23
(Subentro in spazi di co-locazione)
- L’operatore notificato inserisce nell’Offerta di Riferimento la possibilità
di subentro totale o parziale da parte di un operatore alternativo (operatore
cessionario) in spazi di co-locazione contrattualizzati da un terzo
operatore (operatore cedente).
- Il subentro è subordinato all’accordo tra operatore cedente
ed operatore cessionario.
- Nell’ipotesi di subentro, nella fase preliminare di verifica, di un
operatore su uno spazio di co-locazione precedentemente assegnato ad
altro operatore, l’operatore notificato non può utilizzare in
proprio gli spazi o risorse resi disponibili dall’operatore cedente.
- L’operatore notificato aggiorna i database delle risorse di co-locazione
entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di efficacia del
contratto di cessione dando evidenza in tale database degli eventuali
spazi contrattualizzati ma non ancora presi in consegna dall’operatore
richiedente.
- Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i moduli richiesti per la
fornitura di servizi ai propri utenti entro 6 mesi dalla disponibilità
degli stessi. Nel caso di mancato utilizzo di un modulo, gli operatori
sono tenuti a fornire all’Autorità evidenza che esso verrà
utilizzato entro 30 giorni. In caso contrario, tale modulo verrà
dichiarato disponibile per altri operatori.
Art. 24
(Condizioni generali di offerta relative all’accesso disaggregato alla
sottorete locale)
- L’operatore notificato mette a disposizione lo spazio fisico e le
risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità
ragionevoli, le apparecchiature pertinenti degli operatori che intendono
usufruire del servizio di accesso alla sottorete locale.
- L’operatore notificato rende altresì disponibili le risorse
connesse alla fornitura dell'accesso disaggregato alla sottorete locale,
in particolare gli spazi per l’ubicazione degli apparati del soggetto
richiedente, i cavi di collegamento e i sistemi informatici pertinenti,
il cui accesso è necessario a un beneficiario per fornire i servizi
su base concorrenziale ed equa.
- Gli elementi minimi necessari che sono resi disponibili dall’operatore
notificato sono:
- informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici
intermedi della rete locale;
- informazioni relative a disponibilità di sottoreti locali
in parti specifiche della rete di accesso;
- condizioni tecniche relative all'accesso alle sottoreti locali
e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche
della sottorete locale;
- procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso;
- servizi di co-locazione nei punti di accesso alla sottorete locale
dove per "co-locazione" si intende la messa a disposizione dello
spazio fisico e delle risorse tecniche necessarie per ospitare e
connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature
pertinenti di un beneficiario;
- opzioni di co-locazione nei siti di cui al precedente punto;
- caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle
apparecchiature che possono essere installate;
- condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti;
- norme di sicurezza;
- norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio limitato
nei punti di accesso alla sottorete locale.
Art. 25
(Condizioni per l’offerta wholesale del servizio di accesso disaggregato)
- Gli operatori titolari di un contratto per la fornitura di servizi
di accesso disaggregato alla rete locale dell’operatore notificato,
hanno facoltà di utilizzare tali servizi ai fini della formulazione
di offerte di servizi intermedi di accesso rivolte ad altri operatori.
- In caso di contestazione gli operatori, secondo le procedure concordate
tra operatore notificato ed operatori concorrenti, producono copia del
contratto sottoscritto con il cliente finale all’operatore notificato,
o, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di
abbonamento con l’operatore notificato, copia della manifestazione di
volontà del cliente di recedere dal contratto con l’operatore
notificato.
- L’operatore notificato è tenuto al rispetto delle disposizioni
in materia di modalità e termini della fornitura dei servizi
di accesso disaggregato stabilite dal presente provvedimento.
- In caso di richiesta di portabilità del numero contestuale
alla richiesta di accesso disaggregato, l’ordinativo inviato all’operatore
notificato indica l’operatore titolare del contratto con il cliente
finale come operatore recipient.
Art. 26
(Aspetti procedurali)
- Le fasi procedurali per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato
e di quelli di co-locazione sono:
- pubblicazione (sul sito dedicato ai servizi wholesale)
da parte dell’operatore notificato delle informazioni su siti ed
infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato
e di co-locazione;
- richiesta da parte degli operatori all’operatore notificato dei
servizi di accesso disaggregato o di co-locazione nell'area di interesse;
- fornitura delle informazioni di cui al punto b) sui siti e le
infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato
e di co-locazione in adempimento agli obblighi informativi;
- avvio dello studio di fattibilità da parte dell’operatore
notificato su richiesta dell’operatore alternativo;
- risposta da parte dell'operatore notificato circa la fattibilità,
con il dettaglio degli oneri necessari debitamente giustificati;
- richiesta da parte dell’operatore alternativo all'operatore notificato
della fornitura del servizio;
- avvio attività operativa per la fornitura del servizio
richiesto;
- consegna del servizio e collaudo.
- La fornitura dei diversi servizi di accesso disaggregato e di co-locazione
avviene con modalità prestabilite e senza indebiti ritardi, nel
rispetto del Service Level Agreement.
Art. 27
(Fornitura di informazioni su siti ed infrastrutture sui quali sono disponibili
i servizi di accesso disaggregato)
- L’operatore notificato predispone ed aggiorna una banca dati contenente
le informazioni sulle disponibilità di spazi di co-locazione
nei singoli siti e su ciascuno Stadio di Linea aperto all’unbundling
con il dettaglio dell’occupazione degli spazi per moduli unbundling
e interconnessione, con indicazioni di tipo anagrafico e tipologia degli
impianti di condizionamento ed energia, con indicazioni sul livello
di riempimento dei permutatori e l’occupazione di coppie al permutatore.
- Il database prevede le indicazioni circa la possibilità di
ampliare il sito per moduli unbundling e interconnessione, distinguendo
i casi in cui lo spazio è disponibile o è necessario l’ampliamento
della sala, gli spazi modulo già predisposti liberi o liberabili
e le coppie al permutatore libere e liberabili secondo quanto all’art
23 comma 6 della presente delibera; il database tiene conto anche delle
risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori.
- Tale database include altresì le informazioni relative alla
disponibilità di portanti in fibra ottica per il servizio di
prolungamento dell’accesso su fibra ottica, sulla disponibilità
di infrastrutture civili (cavidotti, pozzetti, camerette, pali, etc.)
all’interno delle quali l’operatore alternativo può installare
la propria infrastruttura trasmissiva.
- Il database riporta le consistenze di ciascun segmento della rete
di accesso (numero di coppie posate nella rete primaria e secondaria)
ed il numero di coppie attive dettagliate per ciascuna tecnologia trasmissiva
ammessa (ISDN, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, HDB3), nonché il numero
e la copertura geografica degli armadi corrispondenti agli stadi di
linea aperti all’ULL ed il numero di settori di cavo primario afferenti
a ciascun armadio.
- Il database riporta le aree di copertura della rete di accesso tramite
gli elementi della rete primaria e i civici serviti e servibili dalla
rete secondaria correlata, i dati relativi alla lunghezza puntuale dei
cavi di rete primaria e secondaria, inclusivi delle caratteristiche
fisiche dei cavi impiegati (diametro dei conduttori, tipo di isolamento,
ecc.).
- Il database deve consentire agli operatori, con l’ausilio delle sole
tabelle dal manuale delle procedure di unbundling dell’Offerta
di Riferimento, la verifica di disponibilità di un particolare
servizio di accesso ad una data velocità trasmissiva su una data
linea. Il database riporta in dettaglio tutti i parametri necessari
a tale fine ed è aggiornato entro 5 giorni lavorativi dalla variazione
della disponibilità delle risorse della rete di accesso e di
co-locazione.
- L’operatore notificato pubblica e comunica all’Autorità, con
almeno due mesi di anticipo rispetto all'avvio dei lavori, le attività
di ampliamenti/modifiche di porzioni di rete, ed, in particolare, l’elenco
degli stadi di linea che intende aprire al servizio xDSL e delle aree
in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento
di rete.
- L’operatore notificato prevede l’accesso in tempo reale da parte degli
operatori alle informazioni aggiornate di cui al presente articolo attraverso
gli strumenti informatici di fornitura dei servizi di unbundling
e shared access.
- L’operatore notificato comunica su base bimestrale all’Autorità
copia integrale del database di cui al presente articolo.
Art. 28
(Modalità di adempimento degli obblighi informativi)
- Oltre all’accesso alle informazioni contenute nella banca dati di
cui all’art. 27., l’operatore notificato fornisce, su richiesta dell’operatore
alternativo, entro 5 giorni lavorativi, almeno le seguenti informazioni
di dettaglio sui siti di co-locazione:
- elenco, comprensivo della denominazione convenzionale del sito
utilizzata dall’operatore notificato e ubicazione geografica dei
siti di co-locazione;
- mappe relative all’area servita da ciascun sito;
- numero di linee attestate in relazione a ciascun sito;
- archi di numerazione afferenti a ciascun sito;
- centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito.
- L’operatore notificato fornisce altresì, a seguito della manifestazione
di interesse di un operatore ad accedere all’Offerta di Riferimento
per i servizi di co-locazione o di accesso disaggregato alla rete locale
e su richiesta dell’operatore medesimo, entro 5 giorni lavorativi, le
informazioni circa gli spazi e le tipologie di co-locazione disponibili
in relazione a ciascun sito, secondo le modalità indicate dai
provvedimenti dell’Autorità.
- L’operatore notificato ha l’obbligo di soddisfare ogni ulteriore ragionevole
richiesta da parte degli operatori interessati di informazione utili
a valutare l’adesione ai servizi di accesso disaggregato e di co-locazione.
- La procedura contenuta nei contratti con gli operatori richiedenti
l’accesso disaggregato prevede la fornitura all’operatore notificato
da parte degli operatori concorrenti delle informazioni dettagliate
circa le rispettive esigenze di spazi di co-locazione con almeno sei
mesi di anticipo.
Art. 29
(Studio di fattibilità)
- L’operatore notificato comunica all’operatore richiedente, entro 20
giorni, lo studio di fattibilità relativo ai siti nelle aree
d’interesse di quest’ultimo. In caso di esito positivo, riporta una
descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, con particolare riferimento
all’attuale capacità di fornitura di servizi di alimentazione
e condizionamento ed all’eventuale necessità di ampliamento dei
relativi impianti, ovvero di realizzazione di ulteriori impianti, nonché
fornisce il preventivo economico per l’allestimento dei siti; in caso
di esito negativo, fornisce un’adeguata e documentata motivazione circa
le cause di indisponibilità, nonché indicazioni di fattibilità
relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione.
- L’operatore notificato ha l’obbligo di fornire ogni approfondimento
richiesto dall’operatore utile alla valutazione tecnico/economica degli
studi di fattibilità e dei preventivi presentati. Entro 15 giorni
dalla ricezione del relativo studio di fattibilità, l’operatore
può richiedere all’operatore notificato la revisione del progetto,
indicando soluzioni tecniche alternative, eventualmente con il ricorso
a soggetti terzi diversi da quelli individuati dall’operatore notificato.
- L’operatore notificato valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva
dettagliatamente e per iscritto l’eventuale mancato accoglimento della
soluzione indicata dall’operatore.
- L’operatore notificato adotta ogni misura utile al fine di assicurare
che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti
di mercato, ivi incluse le condizioni praticate all’operatore notificato
per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti rispetto ai prezzi correnti
di mercato, nonché a fornire agli operatori documentata evidenza
dei costi effettivamente sostenuti e delle fatture pagate a soggetti
terzi fornitori per l’espletamento dei lavori di allestimento dei siti
indicati nei preventivi.
- L’operatore notificato fornisce, su richiesta dell’Autorità
o degli operatori, dettagliata evidenza delle procedure adottate per
l’aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l’esecuzione dei
lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.
Art. 30
(Gestione degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato alla rete
locale)
- Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle
richieste sono improntate alla massima efficienza ed adottano, ove compatibili,
i più evoluti mezzi di comunicazione informatici.
- L’operatore che richiede la fornitura di un servizio di accesso disaggregato
o di un servizio di canale numerico trasmette all’operatore notificato
un ordine di lavorazione in formato elettronico (via posta elettronica
o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax), nel
quale riporta esclusivamente i dati indicati dall’Autorità.
- L’operatore alternativo che richiede il servizio di accesso disaggregato,
quale responsabile del rapporto col cliente, conserva l’originale dell’ordine
trasmesso all’operatore notificato, unitamente alla documentazione relativa
al contratto con il proprio cliente e, nel caso di un cliente precedentemente
titolare di un contratto di abbonamento con altro operatore alternativo
o con l’operatore notificato che si è rivolto direttamente al
recipient, alla manifestazione di volontà di tale cliente
di recedere dal contratto con l’operatore precedente.
- Laddove previsto dalla normativa vigente, l’operatore che richiede
il servizio di accesso disaggregato comunica al cliente le informazioni
di cui all’art. 4 del d. lgs. 185 del 1999, prima dell’inoltro dell’ordine
all’operatore notificato.
- In caso di richiesta contestuale della prestazione di portabilità
del numero, l’operatore notificato gestisce le richieste in maniera
unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e modalità
di attivazione della prestazione di accesso disaggregato e portabilità
del numero.
- L’obbligo di portabilità del numero è indipendente dalla
tipologia di servizio di accesso eventualmente richiesto.
- L’operatore notificato, al momento della ricezione dell’ordine, verificati
i dati trasmessi, attiva la prestazione all’abbonato nei tempi e secondo
le modalità stabilite al presente provvedimento.
- L’operatore notificato comunica all’operatore alternativo con 5 giorni
di anticipo la data e l’ora di attivazione del servizio di accesso disaggregato
e, ove richiesto, del servizio di portabilità del numero.
- Nel caso di contestazione da parte del cliente finale e di verifica
della mancanza di un contratto valido con l’operatore che ha richiesto
il servizio di accesso, nonché di verifica della mancanza di
una idonea dichiarazione attestante la volontà di recedere dal
contratto con l’operatore preesistente, l’operatore che ha richiesto
il servizio di accesso sostiene le spese per il ripristino dell’accesso
del cliente finale all’operatore di accesso preesistente.
Art. 31
(Capacità di evasione giornaliera minima degli ordinativi per servizi
di accesso disaggregato)
- La capacità di evasione giornaliera minima di ordinativi relativi
a servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale è
fissata in 10.000 ordinativi per giorno lavorativo.
- La capacità di evasione giornaliera minima fissata al precedente
comma è da intendersi riferita anche alle richieste di prestazioni
di Number Portability associate e contestuali alla richiesta
di servizi di accesso disaggregato.
- L’Autorità si riserva di rivedere il numero minimo di attivazioni
giornaliere ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, in conformità con le esigenze del mercato.
Art. 32
(Informazioni sul calendario delle attività di allestimento dei
siti di co-locazione)
- L’operatore notificato fornisce agli operatori interessati, a cadenza
mensile, una informativa dettagliata sullo stato di avanzamento dei
lavori di allestimento in relazione a ciascun sito di co-locazione,
contenente almeno le seguenti informazioni:
-
- data di conferma degli ordinativi;
- regime amministrativo applicato allo svolgimento dei lavori e
indicazione della data di richiesta delle eventuali autorizzazioni
e/o concessioni edilizie alle Amministrazioni competenti;
- data indicativa di prevista consegna.
- L’operatore notificato fornisce agli operatori l’indicazione puntuale
della data di ingresso in ciascun sito di co-locazione, con un preavviso
minimo di 15 giorni lavorativi, nel caso di sito di nuovo allestimento,
e di 5 giorni lavorativi, nel caso di predisposizione di nuovo modulo
in un sito già operativo.
Art. 34
(Aspetti economici - Principi generali)
- Le condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato
alla rete locale sono definite nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione ed orientamento al costo.
- Il tasso di remunerazione del capitale impiegato per i servizi di
accesso dell’operatore notificato è pari a 10,2 %.
- I prezzi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete
locale sono basati sui costi effettivamente sostenuti nel rispetto del
meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui all’art. 36. del
presente provvedimento. In particolare, con riferimento ai servizi orientati
al costo, si precisa che:
- I prezzi di locazione dei siti sono pari al costo medio a metro
quadrato sostenuto dall’operatore notificato ed esposto in contabilità
regolatoria; il costo complessivo è valutato per la sola
parte di pertinenza dell’operatore richiedente con l’esclusione
delle aree non necessarie all’operatore stesso per la fornitura
del proprio servizio;
- I prezzi dei servizi accessori dell’offerta di co-locazione, inclusi
gli apparati forniti da Telecom Italia nell’ambito del servizio
di co-locazione virtuale, sono formulati sulla base degli effettivi
costi sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni di cui
alla contabilità regolatoria dell’operatore notificato;
- Per il servizio di ADSL su linea ISDN, gli oneri per la seconda
linea in accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio
sono equiparati a quelli del servizio di accesso condiviso.
- Il prezzo dell’attività di riordino dei permutatori è
pari al costo dell’attività ripartito tra tutti gli operatori
in modo proporzionale al numero di posizioni assegnate a ciascuno,
incluse quelle dell’operatore notificato.
Art. 35
(Principi generali e struttura dei costi del servizio di accesso condiviso)
- La struttura del prezzo del servizio di accesso condiviso è
articolata in un canone mensile ed in contributi "una tantum" relativi
ad attività a vuoto e attività in centrale.
- I costi ammessi ai fini della determinazione del prezzo del servizio
di accesso condiviso sono esclusivamente quelli incrementali imputabili
alla fornitura del servizio.
- Il valore del canone è legato solo ai costi di fornitura del
servizio di accesso condiviso aggiuntivi rispetto a quelli legati alla
fornitura del servizio di telefonia vocale e non contiene i costi comuni.
I costi comuni sono quelli legati a tutti gli elementi della rete di
distribuzione ed alle attività svolte per la fornitura del servizio
di telefonia vocale e che sono già coperti dalle tariffe relative
a tali servizi.
- Telecom Italia introduce un servizio di accesso disaggregato dedicato
relativo alla gestione dei soli servizi xDSL (unbundling dati).
Gli spazi impiegati al permutatore dell’operatore notificato sono i
medesimi di quelli impiegati nel sevizio di accesso disaggregato condiviso.
- Nel caso in cui l’operatore abbia richiesto il servizio di accesso
condiviso, qualora l’utente disdica il contratto di accesso al dettaglio
con l’operatore notificato, il canone per il servizio diventerà
quello relativo al servizio di accesso unbundling dati. Poiché
la migrazione non si accompagna a variazioni catene impiantistiche,
non è dovuto alcun contributo di trasformazione.
- L’operatore notificato introduce condizioni gestionali di provisioning
ed assurance per il servizio di accesso disaggregato dedicato
relativo alla gestione dei soli servizi xDSL identiche a quelle previste
per i servizi di full unbundling. Le condizioni economiche del
servizio unbundling dati sono le medesime di quelle previste
per il servizio di full unbundling ed il servizio è fornito
su linea attiva e non attiva.
Art. 36
(Network Cap)
- I canoni ed i contributi per i servizi di accesso disaggregato sono
regolati per gli anni 2006 e 2007 dal meccanismo di controllo pluriennale
dei prezzi (network cap) di cui al presente articolo.
- Sono definiti i seguenti panieri:
- Paniere A
- Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA,
POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL;
- Contributo fornitura per due coppie metalliche per sistemi HDSL,
ISDN PRA per servizio ULL;
- Contributo fornitura coppie metalliche per sistemi DECT per
servizio ULL;
- Contributo disattivazione singola coppia metalliche per servizio
ULL;
- Contributo disattivazione due coppie metalliche per servizio
ULL;
- Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza
per servizio ULL;
- Contributo rimozione della coppia metallica per servizio ULL;
- Contributo per intervento di assurance in SLA plus;
- Contributo in caso di permute nell’attivazione una singola coppia
non attiva per servizio ULL;
- Contributo in caso di permute nell’attivazione due coppie non
attiva per servizio ULL;
- Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL;
- Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL;
- Canone mensile per coppia ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL
per servizio ULL;
- Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN
PRA per servizio ULL;
- Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi DECT per
servizio ULL;
- Contributi fornitura coppia al livello sottorete locale per
servizi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL;
- Contributi fornitura coppia al livello sottorete locale per
servizi HDSL, ISDN PRA;
- Contributo in caso di permute nell’attivazione una singola coppia
non attiva per servizio ULL a livello sottorete locale
- Contributo in caso di permute nell’attivazione due coppie non
attive per servizio ULL a livello sottorete locale
- Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL a livello
sottorete locale
- Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL a livello
sottorete locale
- Canone mensile per coppia ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL
in ULL a livello sottorete locale;
- Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN
PRA a livello sottorete locale;
- Contributo disattivazione singola coppia metallica a livello
sottorete locale;
- Contributo disattivazione due coppie metalliche a livello sottorete
locale;
- Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza
a livello sottorete locale;
- Contributo rimozione della coppia metallica a livello sottorete
locale.
- Paniere B
- Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica
con splitter in centrale fornito dall’operatore;
- Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica
con splitter in centrale fornito da Telecom Italia;
- Contributo di trasformazione da accesso condiviso a full
unbundling;
- Contributo di predisposizione splitter al permutatore;
- Contributo per fornitura a vuoto per servizio di accesso
condiviso;
- Contributo per manutenzione a vuoto per servizio accesso
condiviso;
- Canone mensile accesso condiviso;
- Contributo di disattivazione del servizio di accesso condiviso;
- Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza
per servizio accesso condiviso;
- Contributo rimozione della coppia metallica per servizio
accesso condiviso.
- Paniere C
- Contributo attivazione prolungamento dell’accesso con
portante in fibra;
- Contributo di fornitura a vuoto prolungamento dell’accesso
con portante in fibra;
- Contributo di manutenzione a vuoto prolungamento dell’accesso
con portante in fibra;
- Canone mensile prolungamento dell’accesso con portante
in fibra;
- Contributo di disattivazione prolungamento dell’accesso
con portante in fibra;
- Paniere D
- Contributo attivazione canale numerico presso SL (distinto
per velocità);
- Contributo attivazione canale numerico presso SGU (distinto
per velocità);
- Contributo di manutenzione a vuoto del canale numerico;
- Contributo di fornitura a vuoto del canale numerico;
- Canone mensile canale numerico presso SL (distinto per
velocità);
- Canone mensile canale numerico presso SGU (per fasce
chilometriche e velocità);
- Contributo di disattivazione canale numerico (distinto
per velocità);
- Ai fini dell’approvazione dell’offerta per l’anno 2006, le quantità
di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2004 – 30 giugno
2005, mentre i prezzi di riferimento sono quelli pubblicati nell’offerta
2005. Ai fini dell’approvazione per l’anno 2007, le quantità
di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2005 – 30 giugno
2006.
- Ai fini dell’approvazione dell’offerta di ciascun anno il valore del
singolo paniere è calcolato prima come prodotto delle quantità
di riferimento per i prezzi vigenti e poi come prodotto delle quantità
di riferimento per i prezzi proposti. La variazione percentuale del
valore di ciascun paniere è soggetta ad uno specifico vincolo
definito nella misura di IPC – X (cap), dove IPC (Indice dei Prezzi
al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell’indice
dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato
dall’ISTAT (senza tabacchi) e X il livello di variazione di produttività
dell’insieme dei servizi e degli gli elementi appartenenti allo stesso
paniere.
- Il valore di riferimento dell’IPC da utilizzare ai fini dell’applicazione
del network cap è, per ciascun anno, quello risultante dalla
rilevazione ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni
delle quantità di riferimento.
- I prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti
applicando al valore dell’anno precedente una riduzione almeno pari
alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.
- L’operatore notificato, ogni anno, contestualmente alla pubblicazione
dell’Offerta di Riferimento, comunica all’Autorità, le quantità
di servizi vendute relative a ciascun paniere, distinte per semestri
e riferite al periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun
anno (periodo di riferimento).
- La veridicità dei dati prodotti è autocertificata da
Telecom Italia, che ne risponde ai sensi dell’art. 98, comma 10 del
Codice, nelle forme e modalità previste ai sensi del dPR 403/98.
- La verifica da parte dell’Autorità del rispetto dei vincoli
di variazione di prezzo avviene con l’approvazione dell’Offerta di Riferimento
che, a tal fine, deve essere pubblicata entro il 31 ottobre dell’anno
precedente a quello di validità dell’offerta. Ove non diversamente
previsto, le eventuali modifiche dell’Offerta di Riferimento disposte
dall’Autorità entrano in vigore dal 1 gennaio dell’anno di validità
dell’offerta.
- Sulla base dell’andamento dei costi di contabilità e dei pesi
relativi degli elementi appartenenti ai panieri, i valori dei vincoli
di cap per gli anni 2006 e 2007 sono:
- Paniere a): IPC –4,75%;
- Paniere b): IPC –4,75%;
- Paniere c): IPC –4,75%;
- Paniere d): IPC –4,75%;
- Ai canoni mensili di ciascun servizio si applica, come vincolo di
sub cap, il vincolo di riduzione relativo al paniere corrispondente.
- Ai contributi relativi alle attività di manutenzione a vuoto
e SLA plus, si applica, come vincolo di sub cap, il vincolo
di riduzione relativo al paniere corrispondente.
- Ove si delineino comportamenti anticompetitivi nelle politiche di
prezzo dell’operatore notificato, l’Autorità si riserva di intervenire
richiedendo, nel rispetto dei vincoli di cap, la riformulazione dei
prezzi dei panieri corrispondenti.
- I servizi non inclusi nel meccanismo di controllo del prezzi restano
soggetti all’obbligo di orientamento al costo sulla base della contabilità
regolatoria.
Art. 37
(Separazione contabile ed amministrativa)
- Ai sensi dell’art. 48 del Codice, in linea con l’art. 2 comma 12 lett.
f della legge 481 del 14 novembre 1995 e con l’art. 1 comma 8 della
legge n. 249 del 31 luglio 1997, sono ribaditi gli obblighi di separazione
amministrativa e contabile già in capo all’operatore notificato,
come specificati dall’art. 2 della delibera n.152/02/CONS.
- L’operatore notificato è tenuto ad assicurare la realizzazione,
mediante opportune misure organizzative soggette a verifica da parte
dell’Autorità, della separazione amministrativa e contabile tra
le unità organizzative preposte alla vendita dei servizi finali
e quelle preposte alla gestione della rete di trasporto ed accesso.
- L’operatore notificato provvede affinché le misure adottate
garantiscano:
- che la fornitura di servizi di accesso alle proprie unità
organizzative commerciali e di rete avvenga attraverso la stipula
di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura
tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere almeno le clausole
di cui all’allegato C della delibera n. 152/02/CONS;
- che la fornitura di servizi di accesso avvenga assicurando il
medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori
alternativi e alle unità organizzative interne o a società
collegate o controllate;
- che la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la
vendita di servizi di accesso sia condotta da personale di unità
organizzative distinte da quelle commerciali che offrono i servizi
finali;
- che la gestione di dati e informazioni relative ai servizi di
accesso acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da
quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei
servizi finali;
- che i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli
operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello
preposto alle attività commerciali verso i clienti finali
e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili
al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono
servizi ai clienti finali.
- Telecom Italia, nell'esecuzione degli accordi interni di cui alla
lett. a) del comma precedente assicura la parità di trattamento
interna/esterna sugli aspetti di fornitura dei servizi (provisioning)
e di garanzia della qualità e rispondenza alle specifiche tecniche
delle attività necessarie alla realizzazione degli stessi (assurance).
Le condizioni generali di fornitura e i valori degli indicatori di qualità
contenuti negli ordinativi interni per ciascun servizio all’ingrosso
fornito dalle unità di rete di Telecom Italia alle proprie unità
commerciali sono le medesime offerte agli operatori alternativi per
i corrispondenti servizi di rete.
- La separazione contabile ed amministrativa adottata dall’operatore
notificato garantisce una opportuna visibilità dei centri di
costo delle funzioni operative di rete distinti da quelli delle attività
commerciali. I dati contabili prodotti devono riportare in dettaglio
l’evidenza separata dei dati relativi ai trasferimenti interni tra le
unità commerciali e quelle di fornitura di servizi all’ingrosso.
- L’operatore notificato deve inoltre comunicare all’Autorità
le modalità e le condizioni di fornitura previste negli ordinativi
interni e negli accordi tra funzioni di rete ed operatori alternativi,
ivi inclusi gli indicatori di qualità di cui al comma 3, lett.
a, nonché ogni altra informazione necessaria a verificare la
parità di trattamento.
- Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di
una relazione periodica da parte dell’operatore notificato. Tale relazione,
da presentarsi ogni sei mesi, riporta una tabella comparativa dei valori
degli indicatori di cui all’allegato C della delibera n. 152/02/CONS,
in modo tale che sia possibile verificare la qualità erogata
alle proprie funzioni commerciali e agli operatori alternativi che fanno
uso dei medesimi beni intermedi.
- L’operatore notificato, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta
sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata
da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi
delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione
indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l’utilizzo dei
dati riservati relativi alla clientela degli operatori, in possesso
delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell’operatore
notificato.
Art. 38
(Contenuti dell’Offerta di Riferimento)
- L'Offerta di Riferimento contiene le condizioni tecniche ed economiche
per la fornitura dei seguenti servizi:
- servizio di accesso disaggregato alla rete metallica;
- servizi di co-locazione ed altri servizi accessori;
- servizio di prolungamento dell’accesso;
- servizio di canale numerico;
- servizio di accesso condiviso;
- servizio di accesso alla sottorete locale;
- servizio di raccordi interni di centrale;
I servizi accessori di cui al punto b) includono, tra l’altro, gli
apparati xDSL per la co-locazione virtuale con acquisto degli apparati
a carico dell’operatore notificato, il servizio di riordino dei permutatori.
Con riferimento ai prezzi dei servizi di co-locazione "a progetto",
uno specifico e separato allegato dell’Offerta di Riferimento riporta
prezzi indicativi unitari per ciascuna possibile attività oggetto
di preventivo.
- L’Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale di procedura
contenente i necessari elementi tecnici, procedurali, amministrativi
e gestionali:
- per la effettiva operatività dei servizi di accesso disaggregato
alla rete locale;
- per la richiesta di ampliamenti degli spazi di co-locazione, contemplando
anche la possibilità di cessione parziale di spazi e risorse
di co-locazione;
- per la cessione da parte di un operatore ad un altro operatore
del proprio contratto di co-locazione sottoscritto con l’operatore
notificato;
- per consentire all’operatore di effettuare, direttamente o mediante
soggetti terzi appositamente designati, sopralluoghi presso i siti
di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione,
nonché presso i siti per i quali lo studio di fattibilità
abbia dato esito negativo;
- per la raccolta e gestione degli ordinativi per la fornitura di
servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
- Le procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura di
servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono atte ad assicurare
almeno:
- la fornitura di Number Portability anche in relazione alle numerazioni
secondarie associate ai servizi ISDN dell’operatore notificato;
- la possibilità di richiedere separatamente la disattivazione
della prestazione di Number Portability o dei servizi di accesso
disaggregato, ancorché precedentemente richiesti in modalità
congiunta e relativi al medesimo cliente;
- adeguati meccanismi per la sincronizzazione fra più ordinativi
di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza multilinea
e/o multinumero e/o multisede, per il servizio di accesso disaggregato
e per le eventuali richieste di Number Portability;
- la possibilità, su richiesta del cliente, di variazione
della destinazione d’uso di un servizio di accesso disaggregato,
senza necessità di cessazione del servizio di accesso disaggregato
esistente e dell’eventuale prestazione di Number Portability associata.
- la migrazione del cliente senza disservizi da servizi di accesso
disaggregato condiviso a servizi di accesso completamente disaggregato
e vice-versa.
Art. 39
(Service Level Agreement e Penali)
- L’offerta di riferimento riporta in allegato una proposta di Service
Level Agreement (SLA) contenente tutti gli elementi relativi agli standard
di qualità ed alle modalità di fornitura dei servizi di
accesso disaggregato, anche con riferimento ai tempi di fornitura massimi
stabiliti.
- Il mancato rispetto di quanto stabilito nel Service Level Agreement
è soggetto a sanzioni pecuniarie e al pagamento di penali tali
da limitare possibili pratiche anticoncorrenziali.
- I termini e le condizioni contenuti in tale Service Level Agreement
dovranno, laddove applicabili, essere consistenti con i livelli di servizio
offerti da parte dell’operatore notificato alle proprie divisioni commerciali
ed alla propria clientela finale.
- Le modalità di trasmissione e di gestione delle richieste di
assurance per i servizi di accesso disaggregato condiviso e di full
unbundling e di co-locazione sono definite su criteri di massima
efficienza ed adottano i più evoluti mezzi di comunicazione informatici.
- L’Offerta di Riferimento contiene anche uno SLA di assurance migliorativo
su base chiamata e le relative penali, nonché condizioni di SLA
di assurance garantiti nel 100% dei casi per il servizio di Shared Access.
- Il Service Level Agreement per i servizi di co-locazione, prevede
tempi certi di consegna, garantiti da penali, per gli studi di fattibilità
dei servizi di predisposizione dei siti e di raccordi interni di centrale
e tempi massimi di intervento per la realizzazione e l’assistenza tecnica;
- Per i raccordi interni di centrale, i tempi di provisioning e le penali
sono quelle previste nel Service Level Agreement per servizi di co-locazione;
- Il Service Level Agreement prevede i seguenti tempi massimi di fornitura
per i servizi di accesso disaggregato:
| Provisioning Servizio |
Tempo |
| |
95% dei casi |
100% dei casi |
| Rete metallica: coppia attiva
|
7gg solari |
10gg solari |
| Rete metallica: coppia non attiva
(GNR-PBX) |
7gg solari |
10gg solari |
| Rete metallica: coppia non attiva
|
7gg solari |
10gg solari |
| Prolungamento dell’accesso in
fibra ottica |
15gg solari |
20gg solari |
| Canale numerico |
15gg solari |
20gg solari |
L’operatore notificato, nel rispetto di quanto all’art. 6 comma 4,
in caso di riduzione nei tempi di fornitura dei servizi di accesso
all’utenza finale, aggiorna le tempistiche di attivazione di cui alla
presente tabella garantendo comunque tempi di attivazione per il 100%
dei casi migliorativi rispetto a quelli forniti alla propria clientela
finale.
- I tempi massimi di fornitura per il servizio di co-locazione sono
i seguenti:
| Servizio |
SLA |
| Offerta per servizi di
co-locazione e per raccordi interni tra Operatori |
Entro 15 giorni lavorativi
nell’100% dei casi |
| Valutazione del rischio
per la
sicurezza e salute dei lavoratori |
|
| Analisi della documentazione
tecnica fornita dall’Operatore |
Entro 15 gg lavorativi nel
80% dei casi |
|
Verifiche delle ditte degli Operatori
|
|
|
Processo di Qualificazione comprensivo delle valutazioni
di Base,
Economico/finanziaria e Tecnico organizzativa.
Processo di verifica del subappalto comprensivo di analisi
documentale verifiche tecniche
|
Esiti delle verifiche comunicati
all’Operatore entro 21 giorni lavorativi dalla ricezione delle
richieste per almeno l’80% dei casi, condizionatamente a:
• Ricezione da parte di Telecom Italia di tutte le informazioni
necessarie all’identificazione delle ditte nell’ambito della
fase negoziale precedente la formalizzazione delle offerte
per la predisposizione dei siti da parte di T.I.
• n° totale di richieste di qualificazione/verifiche di subappalto
mensili (da parte di tutti gli operatori) < 10 |
| Provisioning per il servizio
di co-locazione in sala interna |
|
| Servizio di co-locazione con
strutture da realizzare e materiali da approvvigionare per
sito specifico |
Entro 90 giorni lavorativi nel 100% dei casi
|
| Ampliamento di raccordi e/o incremento
di moduli con opere infrastrutturali da realizzare e materiali
da approvvigionare su sito già adeguato (comprende
eventuale predisposizione pots/splitter) |
Entro 45 giorni lavorativi nel 100% dei casi
|
| Realizzazione di raccordi interni
tra Operatori in sale diverse Ampliamento di raccordi e/o
incremento di moduli senza realizzazione di opere infrastrutturali
e senza approvvigionamento di materiali. |
Entro 15 giorni lavorativi nel 100% dei casi. |
| Provisioning per il servizio
di co-locazione in shelter |
|
| Servizio di co-locazione in shelter
con strutture da realizzare e materiali da approvvigionare
per sito specifico
|
Entro 90 giorni lavorativi nel 100% dei casi.
|
| Ampliamento di raccordi e/o incremento
di moduli con opere infrastrutturali da realizzare e materiali
da approvvigionare. (comprende eventuale predisposizione pots/splitter).
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse. |
Entro 45 giorni lavorativi nel 100% dei casi.
|
| Ampliamento senza opere infrastrutturali
con materiale di consumo per cui non è necessario approvvigionamento
specifico.
|
Entro 15 giorni lavorativi nel 100% dei casi.
|
| Provisioning per il servizio
di co-locazione in sito adiacente o nelle immediate vicinanze |
|
| Realizzazione con materiale da
approvvigionare per sito specifico.
|
Entro 90 giorni lavorative nell’80% dei casi. |
| Ampliamento senza opere infrastrutturali
e con materiali da approvvigionare per sito specifico (comprende
eventuale predisposizione pots/splitter)
|
Entro 30 giorni lavorativi nell’80% dei casi.
|
| Ampliamento con materiali di
consumo per cui non è necessario approvvigionamento
specifico
|
Entro 20 giorni lavorativi nell’80% dei casi.
|
| Provisioning per il servizio
di co-locazione virtuale |
|
| Co-locazione con acquisto ed
installazione dell’apparato a cura dell’Operatore. |
Entro 60 giorni lavorativi nell’80%
dei casi. |
| Co-locazione con acquisto ed
installazione dell’apparato a cura di Telecom Italia. |
Entro 90 giorni lavorativi nell’80%
dei casi. |
| Ampliamento nella stessa sala
con opere infrastrutturali su raccordo esistente con materiali
da approvvigionare per sito specifico.
(comprende eventuale predisposizione pots/splitter) |
Entro 30 giorni lavorativi nell’80%
dei casi.
|
| Realizzazione di raccordi interni
tra Operatori entrambi co-locati nella medesima sala in modalità
virtuale o co-mingling. |
Entro 30 giorni lavorativi nell’100%
dei casi.
|
| Ampliamento nella stessa sala
senza opere infrastrutturali con materiale di consumo per
cui non è necessario approvvigionamento specifico. |
Entro 15 giorni lavorativi nell’80%
dei casi.
|
| Provisioning per il servizio
di co-locazione nelle immediate vicinanze dell’armadio di
distribuzione di Telecom Italia per servizi di accesso disaggregato
alla sottorete locale metallica |
|
| Realizzazione con materiale da
approvvigionare per sito specifico. |
Entro 40 giorni lavorative nell’80%
dei casi. |
| Ampliamento con materiali di
consumo per cui non è necessario approvvigionamento
specifico. |
Entro 30 giorni lavorativi nell’80%
dei casi. |
| Provisioning per servizio
di co-mingling
|
|
| Servizio di co-locazione con
strutture da realizzare e materiali da approvvigionare per
sito specifico. |
Entro 60 giorni lavorativi nell’80%
dei casi.
|
| Ampliamento nella stessa sala
con opere infrastrutturali su raccordo esistente con materiali
da approvvigionare per sito specifico (comprende eventuale
predisposizione pots/splitter). |
Entro 30 giorni lavorativi nell’80%
dei casi.
|
| Realizzazione di raccordi interni
tra Operatori se entrambi sono colocati nella medesima sala
in modalità virtuale o co-mingling. |
Entro 30 giorni lavorativi nell’100%
dei casi.
|
| Ampliamento nella stessa sala
senza opere infrastrutturali con materiale di consumo per
cui non è necessario approvvigionamento specifico. |
Entro 15 giorni lavorativi nell’80%
dei casi.
|
- I tempi di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione
della relativa richiesta da parte dell’operatore, ovvero, in caso sia
richiesto uno studio di fattibilità, al termine dello SLA di
consegna dello studio di fattibilità. Il conteggio dei giorni,
ai fini del calcolo delle penali di fornitura, resta sospeso dalla data
di consegna dello studio di fattibilità alla risposta dell’operatore,
senza tuttavia azzerarsi anche in caso di accettazione.
- Qualora l’operatore notificato non rispetti i tempi massimi di consegna,
corrisponderà all’operatore una penale pari a:
| Ritardo |
Penale |
| 8-15 giorni solari |
100% canone mensile del servizio
richiesto per ogni giorno di ritardo |
| 16-30 giorni solari |
200% canone mensile del servizio
richiesto per ogni giorno di ritardo |
| Oltre il 30-esimo giorno solare
|
Al 200% del canone mensile si
aggiunge il 200% del canone giornaliero per ciascun giorno
di ritardo |
- L’operatore notificato adotta livelli progressivi di penali giornaliere,
per i ritardi sui tempi di fornitura dei moduli di co-locazione, sulla
base di quanto riportato nella successiva tabella. I valori indicati
sono definiti assumendo il rapporto tra i tempi di ritardo per la fornitura
dei moduli e i relativi tempi massimi proporzionale al rapporto tra
i tempi di ritardo e i relativi tempi massimi per la fornitura dei servizi
ULL. Le penali indicate, pertanto, corrispondono rispettivamente al
30%, 50% e 100% del totale dell’importo contrattuale allo scadere di
ciascuna soglia temporale.
| Ritardo nei tempi di consegna |
Penale giornaliera espressa
rispetto al totale dell’importo contrattuale |
| Al di sotto di 18 giorni |
1,67% |
| tra il 19 e 63 giorni |
0,44% |
| tra 64 e 135 giorni |
0,69% |
| oltre 135 giorni |
0,74% |
- Il Service Level Agreement per l’attività di manutenzione correttiva
è indicato nelle tabelle seguenti, relative ai vari servizi di
accesso disaggregato:
Assurance per accesso disaggregato alla rete locale metallica:
| Key Performance Indicator
% guasti riparati |
SLA |
| Entro lo stesso giorno della segnalazione |
Lun-ven |
70% |
| Entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla segnalazione |
Lun-ven |
95% |
SLA Plus Assurance:
| 8 h lavorative per il 95% delle richieste |
| (orario lavorativo: 8-20 lun-ven; 8-16 sab) |
| (orario richiesta interventi: 8-18,30 lun-ven;
8-14 sab) |
| 12 ore lavorative nel 100% dei casi |
Assurance per canale numerico:
| Servizio |
Key Performance Indicator %
guasti riparati |
SLA |
| 2 Mb/s |
4,5 h lavorative |
100% |
| > 2 Mb/s |
8 ore lavorative |
100% |
Assurance per accesso disaggregato alla sottorete di distribuzione
metallica:
| Key Performance Indicator %
guasti riparati |
SLA |
| Entro lo stesso giorno della segnalazione |
Lun-ven |
70% |
| Entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla segnalazione |
Lun-ven |
95% |
| Entro il terzo giorno lavorativo
successivo alla segnalazione |
Lun-ven |
100% |
Assurance per accesso disaggregato condiviso alla rete di distribuzione
(Shared Access):
| Key Performance Indicator %
guasti riparati |
SLA |
| Entro lo stesso giorno della segnalazione |
Lun-ven |
70% |
| Entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla segnalazione |
Lun-ven |
95% |
| Entro il terzo giorno lavorativo
successivo alla segnalazione |
Lun-ven |
100% |
Assurance per il servizio di prolungamento dell’accesso in fibra:
| Servizio |
Key Performance Indicator %
guasti riparati |
Segnalazione guasto |
SLA |
| Fibra ottica |
Entro 12 ore |
8-16 lun-ven |
90% |
| |
Entro 16 ore |
16-8 lun-ven, 0-24 sab-dom-FI |
90% |
| |
Entro 24 ore |
8-16 lun-ven |
100% |
In caso di variazioni dei tempi di ripristino previsti dalle proprie
offerte retail, l’operatore notificato garantisce, nel rispetto
di quanto all’art. 6 comma 4, che i tempi di ripristino di cui alle
precedenti tabelle siano comunque inferiori a quelli previsti per
la propria clientela finale.
- In caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino indicati, l’operatore
notificato corrisponde all’Operatore le penali descritte nel seguito,
da corrispondere con cadenza trimestrale:
- Penali per assurance per il servizio di accesso disaggregato alla
rete metallica, accesso disaggregato alla sottorete metallica e
acceso disaggregato condiviso alla rete metallica: 100% del canone
mensile ogni 2 giorni di ritardo
- Penali per assurance per i servizi di canale numerico:
| Ritardo |
Penale come % del canone
mensile |
| 4 ore |
25% |
| 5-8 ore |
100% |
| 8-10 ore |
200% |
| Ogni ora oltre la decima |
200% del canone mensile +
200% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo |
- Penali per assurance per i servizi di prolungamento dell’accesso
mediante portante trasmissivo:
| Ritardo |
Penale come % del canone
mensile |
| 4 ore |
10% |
| 5-8 ore |
25% |
| 9-10 ore |
50% |
| 11-15 ore |
100% |
| Ogni ora oltre la quindicesima |
100% del canone mensile + 100%
del canone giornaliero per ogni ora di ritardo |
- Penali nel caso di SLA plus Assurance: viene calcolato un importo,
aggiuntivo rispetto a quello determinato per il ritardo di ripristino,
calcolato in termini di riduzione percentuale progressiva dell’importo
totale dovuto per il monte interventi per i quali è stato
richiesto lo SLA Plus, seconde le regole della tabella successiva:
| Livello di servizio raggiunto
(a consuntivazione o trimestrale) |
Penale |
| Fino a –5% |
1% dell’importo pattuito per
ogni pp di scostamento |
| Da –5% a –10% |
2% dell’importo pattuito per
ogni pp di scostamento |
| Da –10% a –15% |
3% dell’importo pattuito per
ogni pp di scostamento |
| Oltre –15% |
4% dell’importo pattuito per
ogni pp di scostamento |
- Il Service Level Agreement per l’attività di manutenzione dei
servizi di co-locazione è indicato nelle tabelle seguenti:
Assurance per servizio di co-locazione virtuale:
| Key Performance Indicator |
SLA |
| Tempo di inizio intervento presso
la sala |
8 ore |
90% dei casi |
| |
12 ore |
100% dei casi |
Assurance per i raccordi interni fra Operatori:
| Key Performance Indicator |
|
SLA |
| Tempo di ripristino dei raccordi |
8-16 lun-ven |
10 ore |
100% |
| |
16-8 lun-ven; 0-24 sab-dom-FI |
14 ore |
100% |
- Le penali previste in caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino
di cui al comma precedente sono le seguenti:
Penali per servizio di co-locazione virtuale:
| Ritardo di espletamento |
% prezzo intervento |
| Fino a 4 ore lavorative |
50% |
| Oltre 4 ore lavorative |
80% |
| Oltre 8 ore lavorative |
100% |
Penali per i raccordi interni fra Operatori:
| Ritardo di espletamento |
% canone annuo |
| Per ogni ora |
2% |
- Telecom Italia introduce penali sul rispetto dei tempi di ripristino
per tutti i servizi di co-locazione, laddove attualmente non siano previste
(in sala interna, in shelter, in sito adiacente, co-mingling).
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 40
Disposizioni transitorie
- L’operatore notificato applica per gli anni 2005 e 2006 una riduzione
del 30% su canoni e contributi dei circuiti di prolungamento dell’accesso
in fibra.
Art. 41
Disposizioni finali
- Telecom Italia ripubblica la propria Offerta di Riferimento per i
servizi di accesso disaggregato per l’anno 2006 entro trenta giorni
dalla data di notifica del presente provvedimento, fatto salvo quanto
previsto al seguente comma 2.
- Il processo di implementazione delle procedure di passaggio concordate
tra gli operatori, di cui agli artt. 17, 18 e 20, è avviato da
Telecom Italia alla notifica del presente provvedimento, coinvolgendo
tutti gli operatori interessati, e viene vigilato dall’Autorità
che, qualora lo ritenga necessario, sentite anche le associazioni dei
consumatori, si riserva di introdurre eventuali adeguamenti e correttivi,
prima che le procedure divengano operative.
- Il presente provvedimento è notificato alla società
Telecom Italia.
- Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea
ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell’Unione
Europea.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul
sito web dell’Autorità.
Roma, 12 gennaio 2006
|
IL PRESIDENTE |
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Corrado Calabrò
|
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
| Nicola D’Angelo
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Stefano Mannoni
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Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE |
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Roberto Viola |
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