L’Autorità
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del
21 febbraio 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTA la propria delibera n. 19/01/CIR,
del 7 agosto 2001, recante "Modalità operative per la portabilità
del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili
e personali (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 197 del 25 agosto 2001;
VISTA la propria delibera n. 417/01/CONS
del 7 novembre 2001, recante "Emanazione di linee guida in merito alle
comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di
telecomunicazioni offerti al pubblico ed all’introduzione dell’euro";
VISTA la propria delibera n. 179/03/CSP,
del 24 luglio 2003, recante "Approvazione della direttiva generale
in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni
ai sensi dell’articolo 1, comma 6,
lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 193 del 21 agosto 2003;
VISTA la propria delibera
n. 104/05/CSP del 14 luglio 2005, recante "Approvazione della
direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni
mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri
di comunicazione elettronica, ai sensi dell’articolo
1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 174 del 28 luglio 2003;
VISTA la propria delibera n. 453/03/CONS,
del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura
di consultazione di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio
2004;
VISTA la propria delibera
n. 66/05/CIR, del 5 ottobre 2005, recante "Consultazione pubblica
concernente le condizioni relative al blocco dei terminali mobili (SIM
lock)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 286 del 9 dicembre 2005;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Premessa
- Il blocco dei terminali mobili viene effettuato attraverso un’apposita
configurazione software del terminale mobile che vincola l’utilizzo
dello stesso alla presenza di specifiche carte SIM. Il blocco può
essere realizzato tramite due modalità denominate SIM lock
e Operator lock. Con il SIM lock attivato, il terminale mobile può
funzionare solo con l’inserimento di una determinata carta SIM od
USIM (Umts SIM) fornita dall’operatore che offre il terminale ed il
servizio di comunicazione mobile. Con l’Operator lock attivato, il
terminale può funzionare solo con carte SIM/USIM dell’operatore
di rete mobile che fornisce il terminale stesso.
- Attraverso il blocco del terminale, l’operatore di rete mobile,
vincolando il cliente ad utilizzare i propri servizi per un determinato
periodo di tempo, può sussidiare la vendita dei terminali offrendoli
ad un prezzo inferiore a quello che si avrebbe in assenza di blocco.
L’operatore può quindi recuperare il sussidio fornito attraverso
i ricavi dei servizi che offre al cliente. Il blocco del terminale
viene inoltre applicato in caso di utilizzo del terminale attraverso
il noleggio od il comodato d’uso.
- Le condizioni di trasparenza dell’offerta devono esplicitare che
il terminale mobile viene acquisito ad un prezzo inferiore rispetto
a quello di mercato e che, per contro, viene richiesto all’utente
di accettare i vincoli sopra citati, ai quali, eventualmente, possono
anche essere aggiunti vincoli sui piani tariffari applicabili a quel
servizio.
- Nel seguito si utilizzano i termini SIM lock o blocco del terminale,
significando che tali termini si riferiscono, laddove applicabile,
anche alla funzione di Operator lock.
2. Il procedimento istruttorio
- L’Autorità in data 5 ottobre 2005, in esito ad un confronto
tecnico svolto con gli operatori mobili e con le associazioni dei
consumatori in merito alle problematiche relative al SIM lock dei
terminali mobili, ha disposto l’avvio di un procedimento sul tema
ed ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 286 del 9 dicembre 2005 e nel proprio sito web la delibera
n. 66/05/CIR recante "Consultazione pubblica concernente
le condizioni relative al blocco dei terminali mobili (SIM lock)"
al fine di consentire alle parti interessate di presentare le proprie
osservazioni sulla proposta di provvedimento dell’Autorità
in merito a possibili interventi regolamentari riguardo la pratica
di blocco dei terminali.
- Nel corso della consultazione pubblica sono stati ricevuti contributi
dagli operatori H3G, Vodafone, TIM Italia, Wind Telecomunicazioni
e Fastweb e dalle associazioni di consumatori Adiconsum, Federconsumatori,
Lega consumatori, Movimento consumatori e Movimento difesa del cittadino,
oltre che dal Dott. Roberto Finesi.
- Gli operatori H3G, Vodafone, e Fastweb hanno anche richiesto di
essere convocati in audizione al fine di illustrare le proprie posizioni
contenute nei documenti presentati e fornire ulteriori approfondimenti.
Le audizioni hanno avuto luogo rispettivamente in data 5, 9 e 16 gennaio
2006.
- Le associazioni dei consumatori sono state convocate in un’audizione,
tenutasi in data 9 gennaio 2006, alla quale hanno partecipato Adiconsum,
ADOC, Assoutenti, Casa del consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons,
Federconsumatori Nazionale, Movimento Consumatori, Unione Nazionale
Consumatori.
3. Quadro regolamentare nazionale e confronto internazionale
3.1. Il quadro regolamentare nazionale
- La normativa europea non ha previsto, nel passato, divieti specifici
in tema di fornitura di apparati con SIM lock. Sono state tuttavia
da tempo evidenziate dalla Commissione europea alcune criticità
sotto il profilo concorrenziale e di tutela dell’utenza che, secondo
l’opinione della Commissione stessa, possono essere risolte con l’adozione
di idonee misure finalizzate alla trasparenza delle informazioni,
con riferimento tra l’altro alla pubblicizzazione del sussidio applicato
ed alle modalità per lo sblocco del terminale. La normativa
italiana vigente non prevede misure specifiche rivolte alla regolamentazione
del SIM lock. Sono tuttavia enunciate alcune previsioni che incidono
in via indiretta sulle modalità con cui la pratica del SIM
lock deve, se del caso, essere offerta in ambito nazionale. Tali previsioni
sono da ritrovarsi nei provvedimenti in materia di qualità
e carte dei servizi di telecomunicazioni ed in materia di portabilità
del numero mobile.
- Per quanto riguarda la qualità e le carte dei servizi, la
delibera n. 179/03/CSP, recante
la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi
di telecomunicazioni, prevede all’art. 4, comma 1, che "gli
utenti hanno diritto ad un’informazione completa circa le modalità
giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi".
Inoltre, l’art. 5, comma 1, stabilisce che "le comunicazioni
al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni
sono effettuate in ottemperanza alla linee guida di cui alla delibera
n. 417/01/CONS", la quale, tra l’altro indica che gli
operatori sono invitati a "rendere disponibile sui siti Web
degli operatori e presso tutti i punti vendita, diretti e indiretti,
anche in via telematica, un catalogo aggiornato di tutte le offerte
vigenti, con completa descrizione delle caratteristiche dei servizi
offerti e degli eventuali vincoli alla sottoscrizione ed all’utilizzo
dei servizi". Si noti, tra l’altro che la direttiva di cui
alla delibera n. 179/03/CSP
è stata integrata con la direttiva in materia di qualità
a carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, di cui alla
delibera n. 104/05/CSP del 14
luglio 2005.
- In tema di portabilità del numero mobile, la delibera
n. 19/01/CIR, prevede, all’art.12, comma 4, che "in nessun
caso l’operatore Donor/Donating può addebitare, in tutto o
in parte, direttamente all’utente i costi per l’attivazione del singolo
numero portato"; inoltre, l’art.8, comma 9, stabilisce che
"le condizioni economiche applicate al cliente finale per
la fornitura della prestazione di MNP non devono essere tali da costituire
disincentivo alla richiesta della stessa".
- Il Nuovo Quadro Regolamentare (NQR) non individua norme specifiche
in tema di SIM lock. Tuttavia alcune previsioni delle direttive di
cui al NQR europeo, recepite in sede nazionale con il Codice delle
comunicazioni elettroniche (D.Lgs.
n. 259 del 1° agosto 2003) possono essere considerate come base
per gli interventi regolamentari dell’Autorità in tema di SIM
lock.
- In particolare, l’art. 13, comma 4, lettere a) e b) del Codice prevedono
che il Ministero e l’Autorità promuovono la concorrenza nella
fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché
delle risorse e servizi correlati:
"a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano
il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità";
"b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni
della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- Inoltre, l’art. 13, comma 6, lettera d) del Codice prevede che il
Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze,
promuovano gli interessi dei cittadini "promuovendo la diffusione
di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle
tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico".
- In tema di diritti degli utenti finali, appaiono rilevanti le prescrizioni
di cui all’art. 70, comma 4 del Codice "Gli abbonati hanno
il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della
notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli
abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un
mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del
loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non
accettino le nuove condizioni".
- Inoltre l’art 71 "Trasparenza e pubblicazione delle informazioni"
prevede che:
1. L’Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate
in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni
generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici
accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali
e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n.
5.
2. L’Autorità promuove la fornitura di informazioni
che consentano agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori
di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative,
anche mediante guide interattive.
- Infine l’art. 80, relativo alla "Portabilità del numero"
prevede, al comma 3, che "L’Autorità provvede affinché
i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del
numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico
degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali
prestazioni".
3.2. Confronto internazionale
- Nel mese di luglio 2005, sono state richieste alle Autorità
europee informazioni riguardo alla regolamentazione e all’uso della
pratica di SIM lock nei rispettivi paesi. Sono state ricevute, ad
oggi, informazioni relative ai seguenti paesi: Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Ungheria, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno
Unito. Dalle risposte pervenute emerge in sintesi quanto di seguito
elencato:
- in alcuni paesi, pur non essendo vigente una regolamentazione
specifica sul tema, le Autorità vigilano sulle condizioni
di applicazione della pratica con particolare riferimento agli
aspetti di trasparenza delle informazioni che vengono fornite
alla clientela; ad esempio, nel Regno Unito, OFTEL ha effettuato
un’attività di monitoraggio sull’uso di tale pratica e
sulla trasparenza delle condizioni al consumatore;
- la Danimarca e la Francia hanno adottato una regolamentazione
specifica, in virtù di una legislazione nazionale, stabilendo
in particolare un limite massimo alla durata del periodo di blocco
pari a sei mesi; anche in Norvegia la regolamentazione prevede
un limite massimo, per il periodo di blocco, pari a 12 mesi;
- la Finlandia ha vietato l’utilizzo del SIM/operator lock, in
forza di una legge nazionale dello Stato, non impedendo direttamente
la pratica ma imponendo un divieto di sussidio incrociato tra
il prezzo del terminale ed i prezzi del servizio di comunicazione
mobile; la Finlandia tuttavia ha recentemente modificato la propria
legislazione ammettendo, dal 1° aprile 2006 e per i soli terminali
3G, la pratica del SIM lock, soggetta ad una durata massima di
24 mesi;
- laddove le pratiche di blocco del terminale mobile sono ammesse
e disponibili sul mercato, viene consentito al cliente di sbloccare
il terminale prima della conclusione del periodo di blocco, a
fronte di un pagamento di una quota fissa o variabile in funzione
del terminale. Non si evidenziano, inoltre, significative differenze
di applicazione della pratica tra i contratti con carte pre-pagate
e gli abbonamenti.
- In tutti i paesi per i quali si è ricevuta risposta e che,
come sopra detto, ammettono la pratica del SIM lock, la clientela
viene informata in merito alle condizioni di applicazione della SIM
lock, con riferimento in particolare al valore del sussidio, ai vincoli
imposti in termini di periodo di applicazione del blocco ed ai prezzi
per lo sblocco del terminale.
- La normativa comunitaria non prevede alcuna disposizione specifica
per il SIM lock. Tuttavia la Commissione europea ha nel 1996 (lettera
del 7 agosto 1996) espresso l’opinione che la pratica del SIM lock,
se utilizzata in maniera impropria, potrebbe non essere coerente con
i principi della concorrenza e comportare restrizioni alla libertà
di scelta dell’utente.
- Nella suddetta lettera, la Commissione ha preliminarmente ravvisato
come sia opportuno che i costruttori producano terminali che possano
essere sbloccati, indicando all’ETSI di tenerne conto nell’eventualità
di determinare standard per il SIM lock.
- La Commissione ha quindi elencato una serie di condizioni volte
ad assicurare la trasparenza e la tutela dell’utenza, ed in particolare
la necessità da parte degli operatori di informare gli utenti
circa la possibilità di sbloccare i terminali. Inoltre, la
Commissione fornisce precise indicazioni sui comportamenti degli operatori
nel caso in cui il terminale sia venduto insieme ad un servizio di
telefonia e sussidiato dal fornitore del servizio, le più rilevanti
delle quali sono di seguito riportate:
- al momento della stipula del contratto devono essere rese all’utente,
in modo chiaro, le informazioni riguardanti l’ammontare del sussidio
e le condizioni relative al recupero dello stesso;
- il terminale può non essere sbloccato e, conseguentemente,
l’operatore potrebbe non fornire le informazioni necessarie allo
sblocco, fino a quando l’ammontare del sussidio non sia stato
ripagato dall’utente.
4. Le posizioni espresse in consultazione pubblica e le valutazioni
dell’Autorità
4.1. Osservazioni di carattere generale
- La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione
pubblica concorda con gli orientamenti prospettati dall’Autorità
con la delibera n.
66/05/CIR, in particolare per quanto concerne le garanzie di trasparenza.
- Dai contributi acquisiti emerge che sia gli operatori sia le associazioni
dei consumatori condividono che la pratica del SIM lock produce vantaggi
per la clientela, in quanto consente di fornire un sussidio per l’acquisto
di terminali. D’altra parte emerge, ampiamente condivisa, la necessità
che vengano introdotte delle regole a tutela della clientela e della
concorrenza. Alcune associazioni, tuttavia, ritengono che l’utilizzo
del SIM lock sia contrario alle norme vigenti riguardo alla portabilità
del numero, mentre un operatore e un’associazione di consumatori ritengono,
su tale aspetto, che il cliente abbia comunque la facoltà di
trasferire presso altro gestore il proprio numero facendo uso di altro
terminale. Un’associazione di consumatori ritiene opportuno che nell’informativa
al cliente siano indicate anche le conseguenze derivanti da una eventuale
richiesta di portabilità verso altro operatore. Alcune associazioni
di consumatori chiedono di vietare l’uso della pratica del SIM lock
nei casi di vendita e noleggio, mentre ritengono che la stessa possa
essere utilizzata nel caso di comodato d’uso gratuito.
- E’ stato altresì rappresentato da un operatore che la pratica
del SIM lock potrebbe essere utilizzata da tutti gli operatori mobili
e ciò potrebbe condurre ad una notevole riduzione della concorrenza
derivante da una barriera alla portabilità del numero ed al
cambio operatore. Inoltre, lo stesso operatore ritiene che tale pratica
trasferisca investimenti degli operatori mobili dal servizio al mercato
dei terminali, riducendo i margini per la diminuzione dei prezzi dei
servizi, con conseguenze negative per clientela.
- Un’ulteriore osservazione di carattere generale, evidenziata da
alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica,
è che l’utilizzo della pratica del SIM lock possa condurre
ad una riduzione della concorrenza qualora messa in atto dagli operatori
mobili aventi notevole forza di mercato. Un operatore ritiene che
l’utilizzo della pratica di blocco di terminale non dovrebbe essere
permesso a soggetti dominanti che siano integrati fisso-mobile, o
almeno il suo utilizzo dovrebbe essere soggetto ad espressa autorizzazione
da parte dell’Autorità. Ciò in quanto ritiene che l’adozione
di tale pratica da parte degli operatori integrati fisso-mobili aventi
significativo potere di mercato possa condurre a barriere all’ingresso
per nuovi operatori mobili o per gli operatori virtuali. Tale operatore
ritiene, altresì, che dovrebbe essere anche condotta un’analisi
economica sugli effetti nel mercato della telefonia vocale derivante
da offerte bundle (vendita di terminali anche non bloccati
ma con vincoli commerciali insieme alla fornitura del servizio) praticate
da operatori fisso-mobili integrati.
- Una delle principali perplessità evidenziate dalle associazioni
di consumatori riguarda l’assenza di garanzie che il terminale sbloccato
possa essere pienamente utilizzato con tutte le reti degli operatori
mobili, compresa quella dell’operatore che aveva operato il blocco.
Conseguentemente, è stato richiesto che sia garantita la piena
operatività dei servizi di ciascun operatore con i terminali
sbloccati. A questo proposito, alcune associazioni ed un operatore
vedono con preoccupazione l’utilizzo delle mini-SIM in combinazione
con la pratica del SIM lock, in quanto possono essere di ostacolo
all’utilizzabilità del terminale con altri operatori. Le mini-SIM
allo stato attuale sembrerebbero essere utilizzate in terminali commercializzati
da un solo operatore mobile.
- E’ stato altresì richiesto di garantire che il prezzo di
vendita del terminale non bloccato non costituisca un mero riferimento,
ma vi sia l’effettiva libertà della clientela di acquistare
terminali non bloccati al prezzo indicato, in quanto, altrimenti,
si sarebbe di fatto obbligati ad accettare condizioni contrattuali
non desiderate.
- Un’associazione ritiene che sia necessario introdurre delle sanzioni
per le violazioni, le quali dovrebbero essere dissuasive e, inoltre,
richiede che siano previsti tempi stretti per l’entrata in vigore
del provvedimento. Un’altra associazione suggerisce di prevedere come
sanzione per la mancata informativa il diritto allo sblocco anticipato
e gratuito del terminale.
- La maggior parte delle associazioni dei consumatori è contraria
alla definizione di linee guida e predilige una regolamentazione puntuale.
Al contrario, una associazione ritiene sufficiente l’emanazione di
linee guida che impongano la massima trasparenza e informazione all’utenza.
- Un operatore ritiene che sia sufficiente che il cliente sia compiutamente
preavvertito delle condizioni contrattuali e che a fronte di vincoli/limitazioni
debba corrispondere una riduzione del prezzo di vendita, indicando
di ritenere che ciò risulta in linea con quanto previsto dall’art.
1489 del Codice Civile.
4.2. Le valutazioni dell’Autorità
- Con riferimento alla presunta incompatibilità della pratica
del blocco dei terminali con la portabilità del numero, esposta
da alcune associazioni dei consumatori, l’Autorità ritiene
che la pratica di blocco dei terminali non costituisca un impedimento
assoluto alla portabilità del numero, in quanto la prestazione
di portabilità è associata alla SIM, cioè al
servizio, e non al terminale.
- Rispetto a quanto ritenuto da un operatore circa la possibilità
che l’uso diffuso della pratica di blocco, qualora non regolamentata,
possa condurre a limitazioni alla concorrenza, l’Autorità nel
condividere tal posizione ribadisce che l’utilizzazione "indiscriminata"
di tale pratica da parte di tutti i fornitori di servizi mobili potrebbe
costituire una minaccia per il benessere degli utenti e per la salvaguardia
del quadro concorrenziale e pertanto ritiene necessario introdurre
le misure delineate nel presente provvedimento.
- In merito alla richiesta di vietare l’utilizzo delle mini-SIM o
mini-USIM, l’Autorità, considerato che le stesse sono utilizzabili
sulla base di quanto stabilito dalle norme tecniche emanate dall’ETSI
e che tutti gli operatori mobili possono utilizzare sia le (U)SIM
sia le mini-(U)SIM, non ritiene esistano i presupposti per un intervento.
- Relativamente all’esigenza, evidenziata dalle associazioni dei consumatori,
di garanzia che il terminale sbloccato possa essere pienamente utilizzato
con tutte le reti degli operatori mobili, l’Autorità ritiene
opportuno che i terminali, sia venduti senza blocco oppure ai quali
sia stato legittimamente rimosso il SIM lock, devono poter essere
utilizzati con qualsiasi operatore senza limitazioni in merito alle
funzionalità disponibili sul terminale, purché supportate
dall’operatore. Ciò in considerazione del fatto che limitazioni
all’uso dei terminali successive alla rimozione del blocco, oltre
ad essere ingiustificate, non garantirebbero i necessari requisiti
di trasparenza nei confronti dell’utenza. L’Autorità inoltre
ritiene necessario che gli operatori non pratichino differenziazioni
in merito ai servizi accessibili con i terminali dotati di blocco
e con quelli senza alcun tipo di blocco.
- In relazione a quanto espresso dalle associazioni dei consumatori
sull’opportunità che il prezzo di vendita di terminali mobili
non bloccati non costituisca un mero riferimento l’Autorità
ritiene opportuno che gli operatori mobili che offrono terminali in
regime di SIM lock mettano in commercio gli stessi terminali non bloccati.
Ciò anche al fine di una reale trasparenza e confrontabilità
delle offerte e, quindi, per assicurare agli utenti il massimo beneficio
sul piano della scelta.
4.3. Le garanzie di trasparenza nelle informazioni al cliente
- La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione
pubblica concorda con gli orientamenti prospettati dall’Autorità
in tema di garanzie di trasparenza nelle informazioni al cliente e
concernenti le misure finalizzate ad indicare il contenuto minimo
delle informazioni che i fornitori di servizi di rete mobile, che
offrono terminali con il SIM lock e relativi servizi di comunicazioni
mobili, devono dare ai clienti.
- Inoltre, le associazioni dei consumatori ritengono che non solo
debba essere previsto l’obbligo di fornire tali informazioni ma anche
che le stesse debbano essere formulate in maniera da garantire la
loro completa comprensibilità da parte del cliente. A questo
proposito viene suggerito di prevedere l’istituzione di un tavolo
da parte dell’Autorità a cui siano chiamati a partecipare le
associazioni stesse e gli operatori mobili con l’obiettivo di realizzare
degli schemi per la modulistica che siano completi e comprensibili
per l’utenza.
- In merito alla modalità di sblocco automatico, alcune associazioni
di consumatori suggeriscono di eliminare la dizione "nella misura
in cui sia tecnicamente fattibile", in quanto, ritengono che
lo sblocco automatico sia tecnicamente fattibile e, quindi, sia da
evitare la possibile elusione di tale regola con una dichiarazione
di non fattibilità tecnica. Un’altra Associazione ritiene che,
in caso di impossibilità di sblocco in automatico, vada previsto
che l’operazione di sblocco possa avvenire presso qualsiasi centro
di assistenza, sia questi affiliato o meno con l’operatore. Un operatore
ritiene che lo sblocco debba essere "semplice", tale cioè
da non rappresentare un ostacolo al libero utilizzo del terminale
con altre SIM da parte del cliente mentre un altro propone di obbligare
l’operatore che offre terminali con SIM lock a consegnare al cliente
un opuscolo che riporti le modalità per lo sblocco dei terminali
e che l’utente sia abilitato, passato il periodo di blocco, a farsi
sbloccare il terminale anche da terzi. Lo stesso operatore ritiene
che l’obbligo di pubblicazione debba riguardare anche il Sito web
dell’operatore. In particolare, suggerisce che la pagina iniziale
del Sito contenga un collegamento diretto ad una pagina esplicativa
sul SIM/Operator lock e sulle modalità per lo sblocco dei terminali.
- E’ stata, altresì, rappresentata l’opportunità, di
prevedere non solo un’adeguata informativa nel caso in cui l’operatore
consenta lo sblocco anticipato del terminale, ma, anche, di prevedere
il diritto dell’utente di poter recedere dal contratto, anticipando
lo sblocco del terminale mobile pagando una cifra congrua, proporzionata
al sussidio e al periodo residuo di vigenza del blocco. Un operatore
ritiene che la rimozione anticipata del blocco debba essere obbligatoria
e che la cifra da pagare non debba superare i 100 euro. Un altro operatore
ritiene che una riduzione del periodo di blocco rispetto a quella
prevista inizialmente dall’offerta possa essere condizionata all’acquisto
di un determinato volume di traffico.
4.4. Le valutazioni dell’Autorità
- L’Autorità ritiene sia opportuno confermare quanto previsto
nel punto A del documento di consultazione pubblica concernente le
misure finalizzate ad indicare il contenuto minimo delle informazioni
che i fornitori di servizi di rete mobile, che offrono terminali con
il SIM lock e relativi servizi di comunicazioni mobili, devono dare
ai clienti, con riferimento, in particolare, alle modalità
contrattuali di offerta del terminale ed alle relative limitazioni
all’uso dello stesso in presenza di SIM lock, al valore del sussidio
applicato, all’indicazione del prezzo del terminale senza SIM lock,
al periodo di durata del SIM lock, ai prezzi e le modalità
di rimozione anticipata del blocco nonché delle modalità
di rimozione del blocco al termine del suddetto periodo. Tali informazioni
devono essere rese disponibili dall’operatore attraverso i normali
strumenti a disposizione dello stesso per la pubblicazione delle condizioni
di accesso ed uso dei propri servizi (pubblicazione delle carte di
servizio presso i punti vendita, siti web, etc.) nonché fornite
prima della sottoscrizione contrattuale. Appare utile sottolineare
che le informazioni relative alle condizioni più rilevanti
(p.e. valore del sussidio, prezzo del terminale senza sussidio, vincoli
all’uso del terminale in presenza di SIM lock) siano parimenti indicate
nelle informazioni pubblicitarie e nella promozione al pubblico delle
offerte da parte dei fornitori di servizi di rete mobile.
- A garanzia del rispetto della durata del blocco sottoscritta, si
ritiene inoltre necessario assicurare che il processo di sblocco possa
avvenire secondo procedure efficienti. A tale scopo dovranno essere
fornite informazioni circa la definizione e pubblicazione delle procedure
di rimozione del blocco al termine del periodo, le quali dovranno
essere semplici, rapide e, nei limiti della fattibilità tecnica,
attuate con modalità automatiche.
- In relazione alle proposte di alcuni soggetti che hanno partecipato
alla consultazione pubblica di prevedere che lo sblocco debba essere
semplice, l’Autorità ritiene, in linea con quanto formulato
nel documento di consultazione pubblica, che tale richiesta risulti
meritevole di prescrizione regolamentare, ciò al fine di evitare
che lo sblocco del terminale possa provocare disagi alla clientela.
- Le disposizioni relative al contenuto minimo delle informazioni
da fornire al cliente trovano giustificazione, oltre che nelle norme
di cui all’art. 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nella
necessità che il cliente possa adeguatamente valutare le offerte
degli operatori e orientare le proprie scelte in maniera consapevole,
secondo quanto indicato dall’art. 13, comma 4, lettera a) del Codice.
Ad esempio, la conoscenza del prezzo del terminale senza sussidio
e del valore del sussidio applicato consentirà al cliente di
valutare più agevolmente le offerte dei differenti fornitori,
in presenza o meno, del blocco del terminale mobile.
4.5. Modalità di sottoscrizione delle condizioni contrattuali
- La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione
pubblica condivide l’orientamento espresso dall’Autorità in
merito alle modalità di sottoscrizione delle condizioni contrattuali,
riportato nel punto B del documento di consultazione pubblica.
- In merito al punto B1, concernente la previsione di una specifica
e separata modulistica soggetta ad accettazione esplicita da parte
del cliente all’atto della sottoscrizione del contratto, alcune associazioni
di consumatori sono contrarie a prevedere una modulistica separata,
in quanto le stesse ritengono che l’accettazione espressa di una modulistica
separata sia assimilabile alla sottoscrizione di clausole oggetto
di trattativa individuale. Al riguardo viene fatto presente che l’art.
34 comma 4 del codice del consumo (D.L.vo n. 206/2005) sancisce che
non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano
stati oggetto di trattativa individuale e che, quindi, la sottoscrizione
di una modulistica separata potrebbe equivalere all’accettazione di
clausole vessatorie.
- Con riferimento al punto B2, concernente il diritto di recesso dal
contratto senza penali o costi aggiuntivi nel caso di modiche contrattuali,
un’associazione ritiene che tale diritto maturi anche in caso di malfunzionamento
del servizio o del terminale, considerando come malfunzionamento anche
la mancanza di servizio UMTS, visto che l’UMTS è operante solo
in alcune città. A tale riguardo, viene, altresì, suggerito
di riformulare il comma prevedendo che il diritto maturi nel caso
di modifiche contrattuali relative al servizio di comunicazione mobile
e/o al blocco dei terminali. Inoltre, un operatore ritiene che qualora
l’utente maturi il diritto di cui al punto B2 sarebbe opportuno prevedere
da parte dell’Autorità la possibilità per il cliente
di poter esercitare tale diritto anche successivamente al mese previsto
dal Codice delle comunicazioni elettroniche e senza limiti di tempo.
Al contrario, un’associazione, evidenziando che l’art. 70, comma 4,
del Codice espone un principio - diritto per l’abbonato al recesso
senza penali all’atto della notifica di proposte di modifica - e non
una "procedura operativa", chiede la cancellazione del punto
B2 in quanto ritiene che la formulazione sia fonte di dubbi e di equivoci.
Infine, un operatore ritiene che l’indicazione dell’Autorità,
inerente il non pagamento di "penali o costi aggiuntivi…riferita
anche allo sblocco del terminale mobile" sia applicabile limitatamente
al caso in cui l’operatore effettui una modifica oggettivamente peggiorativa
delle condizioni contrattuali del cliente, mentre nel caso in cui
il cliente non accetta una modifica contrattuale non peggiorativa,
e richiede egualmente lo sblocco del terminale, esso debba restare
a pagamento, secondo le pattuizioni contrattuali precedenti.
4.6. Le valutazioni dell’Autorità
- Con riferimento all’utilizzo di una modulistica specifica riguardante
l’acquisto del terminale mobile soggetto alla pratica di blocco, l’Autorità
ritiene opportuno confermare quanto prospettato in merito alla previsione
di separata e specifica modulistica, in quanto ritiene che tale modalità
garantisca maggiormente il cliente in merito all’acquisizione di informazioni
relative ai vincoli e alle condizioni assunte acquistando un terminale
mobile a cui è applicata la pratica del blocco del terminale.
Tale previsione trova giustificazione dall’art. 71 del Codice delle
comunicazioni elettroniche.
- In merito alla possibilità di recesso, l’Autorità
ritiene opportuno confermare quanto previsto in fase di consultazione
pubblica, per cui in caso di modifiche delle condizioni contrattuali
di qualsiasi natura (e non solo peggiorative) non accettate dal cliente,
lo stesso cliente abbia il diritto di recedere senza penali o costi
aggiuntivi, anche in relazione allo sblocco del terminale. Tale diritto
deve essere esercitato nei limiti previsti dall’art. 70, comma 4 del
Codice delle comunicazioni elettroniche.
4.7. Condizioni relative alla durata del blocco del terminale mobile
ed ai prezzi richiesti per lo sblocco
- Per quanto concerne gli orientamenti dell’Autorità espressi
nel punto C1, relativo al periodo massimo di blocco, parte degli operatori
e delle associazioni di consumatori condivide l’orientamento dell’Autorità
di fissare la durata massima del blocco pari a 6 mesi, mentre un ristretto
numero di associazioni e un operatore suggeriscono che venga adottata
un durata minore, pari a 3 o 4 mesi. In particolare l’operatore ritiene
che, con periodi di blocco superiori a 4 mesi, il cliente non sarebbe
libero di usufruire delle promozioni che, con cadenza periodica, gli
operatori offrono sul mercato e, inoltre, in tale ipotesi il cliente
restituirebbe all’operatore più di quanto ricevuto come sussidio
e, conseguentemente, l’operatore realizzerebbe un profitto eccessivo
e sproporzionato rispetto al beneficio concesso. Al contrario alcune
associazioni e un operatore non ritengono sia opportuno stabilire
un limite massimo, ritenendo sufficiente l’introduzione di un criterio
di proporzionalità tra sussidio e periodo di blocco oppure
la possibilità dello sblocco in funzione del volume di traffico.
A riguardo, viene evidenziato che con l’introduzione di nuove tecnologie
e dei relativi terminali (e.g. TV mobile/DVB-H) sarà importante
poter offrire sussidi rilevanti, al fine dello sviluppo del mercato.
Un associazione ritiene che, ai fini della tutela della clientela,
sia sufficiente la presenza di una progressiva e significativa diminuzione
nel tempo dei costi di sblocco.
- In merito alle conseguenze della determinazione di un limite massimo
per il periodo di blocco, un’associazione ritiene che la fissazione
del limite massimo del periodo di blocco debba essere tale da non
determinare un incremento dei prezzi dei terminali bloccati rispetto
a quelli attualmente proposti sul mercato, altrimenti si produrrebbe
un evidente danno per il cliente. In particolare, la stessa associazione
ritiene che un incremento dei prezzi possa determinare, per una considerevole
quota di consumatori meno abbienti, uno sbarramento all’ingresso del
mercato verso terminali mobili di ultima generazione, con un disincentivo
all’evoluzione della tecnologia. A tale riguardo, un operatore ritiene
che nel caso in cui la durata del SIM lock fosse inferiore ad un anno,
il valore del sussidio dovrà necessariamente essere inferiore
e, conseguentemente, sarà maggiore il prezzo di vendita alla
clientela del terminale.
- Per quanto concerne il punto C2, relativo alla previsione della
sblocco gratuito al termine del periodo di blocco, la maggior parte
dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica concorda
con quanto prospettato dall’Autorità. A riguardo è stato
rappresentato che l’eventuale costo di sblocco dovrebbe essere parte
del prezzo del terminale, per cui lo sblocco dovrebbe essere gratuito.
Con riferimento al medesimo punto, un operatore ritiene che a partire
dal termine del periodo di blocco del SIM lock (i.e. 12 mesi), il
costo dell’operazione di sblocco dell’operator lock possa essere correttamente
correlato all’importo corrisposto dal cliente all’operatore per il
traffico effettuato, al netto dell’IVA. In sostanza, il costo dello
sblocco del terminale dovrebbe essere direttamente legato al recupero
dell’investimento finanziario contenuto nel sussidio iniziale effettuato
dall’operatore. Lo stesso operatore ritiene inoltre che, alla fine
del periodo di blocco dell’operator lock, invece di un prezzo nullo
debba essere previsto un prezzo pari al costo industriale dello sblocco.
- In merito al punto C3, relativo alla definizione di criteri per
un’autoregolamentazione, la maggior parte delle associazioni ritengono
che tale opzione non sia opportuna, e chiedono un intervento regolamentare
che determini in maniera certa la durata massima del periodo di blocco.
Su tale aspetto le posizioni degli operatori sono divergenti. Mentre
un operatore ritiene che l’autoregolamentazione risulti la soluzione
più idonea, altri si dichiarano favorevoli a mettere in atto
forme di autoregolamentazione, ritenendo tuttavia necessario l’intervento
dell’Autorità da realizzare attraverso l’istituzione di un
apposito tavolo tecnico. Infine, un operatore ritiene che una autoregolamentazione
(ad esempio tavoli di lavoro congiunti o codici di condotta) su temi
come la durata del periodo massimo o le condizioni di sblocco costituisca
una soluzione difficilmente percorribile.
- In generale, in merito alla possibilità di regolamentare
le condizioni di durata massima del periodo di blocco e dei prezzi
richiesti per lo sblocco, un operatore ritiene non sussista il potere
dell’Autorità nel determinare le condizioni contrattuali di
fornitura dei terminali mobili e quindi di determinare un limite massimo
per il periodo di blocco. In particolare, l’operatore ritiene sufficiente
che il cliente sia compiutamente preavvertito delle condizioni contrattuali
e che, a fronte di vincoli o limitazioni, debba corrispondere una
riduzione del prezzo di vendita. Viene ritenuto dal medesimo operatore
che il Codice del comunicazioni elettroniche non contenga specifiche
disposizioni che possano giustificare un intervento dell’Autorità
in relazione al periodo di blocco. Viene altresì ritenuto che
le modalità di utilizzo di un apparecchio terminale pattuite
tra un operatore e un utente non abbiano nulla a che vedere con il
servizio di comunicazione mobile, ma attengano alla definizione, in
un quadro di autonomia contrattuale, del contenuto del diritto domenicale
connesso a tali apparecchi e riconosciuto agli utenti, citando che,
ai sensi dell’art. 42, secondo comma, della Costituzione, l’introduzione
di una qualsivoglia limitazione del diritto di proprietà, dettata
da esigenze di interesse collettivo, è garantita da specifica
riserva di legge. A riguardo viene rappresentato che solo in forza
di una norma di legge in passato si è potuto introdurre la
regola del cosiddetto "decoder unico". Viene altresì
ritenuto che qualora si considerasse la vendita di terminale mobile
unitamente alla fornitura di un abbonamento telefonico come un bundle
tra servizi, l’Autorità, ai sensi dell’art. 67 del Codice delle
comunicazioni elettroniche, potrebbe prescrivere che le imprese "non
accorpino in modo indebito i servizi offerti". A tale scopo,
l’Autorità dovrebbe identificare un mercato al dettaglio dei
servizi di comunicazione mobile, per poi, seguendo quanto prescritto
dal Codice, identificare le imprese con significativo potere di mercato.
4.8. Le valutazioni dell’Autorità
- Alla luce di quanto proposto in sede di consultazione pubblica e
di quanto acquisito nel corso del procedimento, l’Autorità
ritiene opportuno confermare l’esigenza di porre una limitazione in
ordine alla durata massima del periodo di blocco. Infatti l’Autorità,
considerato quanto previsto dall’art 13, comma 4, del Codice delle
comunicazioni, ritiene che la definizione di una durata massima del
periodo del SIM lock, di misura ragionevole, possa offrire dei benefici
all’utenza ed alla concorrenza, in quanto incentiva l’accesso dei
clienti alle nuove offerte e favorisce la normale dinamica concorrenziale
di cui uno degli aspetti più sostanziali è rappresentato
dalla prestazione di portabilità del numero mobile. Tuttavia,
appare necessario evidenziare che l’introduzione di un limite massimo
del periodo di applicazione deve essere valutata alla luce di un bilanciamento
di interessi tra le esigenze concorrenziali e la possibilità,
per i consumatori, di accedere alle nuove tecnologie a prezzi ridotti.
Considerato che periodi troppo brevi possono non consentire il completo
recupero del valore del sussidio fornito, l’Autorità ritiene
opportuno fissare in 18 mesi, la misura ragionevole della durata massima
del blocco del terminale. Inoltre, l’Autorità ritiene opportuno
confermare l’orientamento per cui, al termine del periodo di blocco,
il terminale deve essere sbloccato gratuitamente da parte del fornitore
di servizi di comunicazioni mobili e personali. Pertanto, al termine
di tale periodo lo sblocco sarà effettuato senza oneri per
il cliente.
- L’Autorità altresì, tenuto conto dell’esigenza di
garantire, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del Codice
delle comunicazioni, che eventuali oneri a carico degli abbonati non
agiscano da disincentivo alla richiesta di portabilità, ritiene
opportuno prevedere la possibilità per il cliente di ottenere
lo sblocco anticipato dopo un periodo di 9 mesi, a fronte del pagamento
da parte della clientela di una cifra non superiore al 50% del sussidio
ricevuto. La fissazione di tale misura si basa su di un criterio di
proporzionalità derivato dalla previsione che, al termine dei
18 mesi previsti, lo sblocco dovrà risultare gratuito. Rimane
fermo che il fornitore di servizi deve fornire alla clientela, all’atto
della sottoscrizione contrattuale, puntuale informativa, nelle modalità
previste ai punti 4.2 e 4.4, in merito a tale disposizione e che,
altresì, il cliente deve essere compiutamente informato (in
termini di condizioni e prezzi) in merito ad ulteriori possibilità
di sblocco anticipato che il fornitore intendesse eventualmente offrire.
4.9. Applicabilità delle misure
- Con riferimento ai punti D del documento sottoposto a consultazione
pubblica, relativi all’applicabilità delle misure, la maggior
parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica
ritiene che non siano necessarie regole differenziate in funzione
della modalità di blocco adottata, ovvero SIM lock o Operator
lock, o in funzione dell’offerta di servizio, ovvero di tipo pre-pagato
o con abbonamento.
- Un’associazione di consumatori ritiene che il SIM lock non dovrebbe
essere utilizzabile nel caso di carte prepagate, in quanto il suo
uso ridurrebbe la naturale flessibilità a disposizione dell’utente
nella scelta dell’operatore.
- Un’altra associazione ritiene che nel caso di vendita o noleggio
di terminali dovrebbe essere consentito l’utilizzo solo ed esclusivamente
del blocco di tipo Operator lock.
- Un’altro operatore ritiene che si possano prevedere diferrenziazioni
tra la pratica del SIM lock e dell’Operator lock con l’applicazione
del SIM lock per un periodo di 12 mesi e con successiva applicazione
dell’Operator lock, per un periodo che può essere definito
in funzione anche dell’effettivo utilizzo dei servizi da parte del
cliente.
4.10. Le valutazioni dell’Autorità
- Tenuto conto delle osservazioni al riguardo, l’Autorità ritiene
opportuno non differenziare la regolamentazione in funzione della
tipologia di contratto di servizio o in funzione della tipologia di
blocco. Non si rilevano infatti necessità tali da giustificare
eventuali distinzioni che risultino di beneficio del cliente. Inoltre,
sebbene il SIM lock e l’operator lock abbiano diversi impatti sul
servizio fornito alla clientela, si ritiene che l’operatore abbia
comunque la facoltà di applicare i differenti tipi di blocco,
eventualmente differenziando le proprie offerte.
5. Le valutazioni conclusive dell’Autorità
- Alla luce di quanto premesso, l’Autorità in primo luogo non
ritiene opportuna l’introduzione di una misura regolamentare volta
a vietare la pratica del SIM lock. Non si ritiene infatti che il SIM
lock costituisca un impedimento assoluto alla portabilità del
numero, in quanto la prestazione è associata alla SIM e non
al terminale. Un eventuale divieto, inoltre, potrebbe non corrispondere
agli interessi degli utenti, in quanto si rileva che la pratica del
SIM lock ha contribuito al significativo sviluppo in Italia della
telefonia di terza generazione ed ha consentito l’accesso a costi
ridotti alla tecnologia 3G ed all’utilizzo dei servizi innovativi
disponibili su tale tecnologia. L’Autorità ritiene tuttavia
necessario confermare l’introduzione di condizioni regolamentari a
tutela della clientela e della libera concorrenza, anche al fine di
consentire la corretta applicazione della portabilità del numero
mobile.
- Inoltre l’Autorità, in via generale, ritiene che vincoli
eccessivamente stringenti che possano avere come conseguenza diretta
una riduzione del sussidio fornibile alla clientela non siano nell’interesse
del cliente. Si ritiene che una garanzia di trasparenza nelle informazioni
al cliente sia uno degli elementi più importanti per la tutela
della clientela, la quale deve essere messa in grado di scegliere
liberamente e consapevolmente tra le diverse offerte presenti sul
mercato, tra cui anche quella di terminali sbloccati a prezzo pieno.
- L’Autorità ritiene che gli interventi regolamentari di cui
al presente provvedimento vadano applicati nella loro totalità
alla pratica di blocco per i terminali mobili in vendita. Nel caso
di terminali forniti in noleggio od in comodato d’uso alcune delle
misure proposte non trovano applicazione, in quanto il terminale rimane
di proprietà dell’operatore, fermo restando in ogni caso il
diritto dell’utente a ricevere informazioni chiare e trasparenti all’atto
della sottoscrizione, indipendentemente dalla modalità contrattuale
scelta.
- Inoltre, l’Autorità ritiene opportuno non differenziare la
regolamentazione in funzione della tipologia di contratto di servizio
o in funzione del metodo di blocco, non rilevandosi giustificazioni,
a beneficio del cliente, che rendano necessaria l’introduzione di
eventuali distinzioni.
- L’Autorità, in linea con quanto indicato nel documento di
consultazione pubblica, ritiene che le criticità in relazione
alle opportune garanzie di trasparenza delle informazioni relative
all’offerta di terminali, possano essere risolte attraverso la prescrizione
di norme relative ai contenuti informativi al cliente. Si fa riferimento,
in particolare, alle modalità contrattuali di offerta del terminale
ed alle relative limitazioni all’uso dello stesso in presenza di SIM
lock, al valore del sussidio applicato, all’indicazione del prezzo
del terminale senza SIM lock, al periodo di durata del SIM lock, ai
prezzi e le modalità di rimozione del blocco al termine del
suddetto periodo. Su tale ultimo aspetto, l’Autorità ritiene
opportuno specificare che le modalità di blocco siano semplici
e di facile attuazione.
- Con riferimento alle modalità di sottoscrizione delle condizioni
contrattuali, l’Autorità ritiene opportuno confermare l’orientamento
espresso in sede di consultazione pubblica relativamente all’introduzione
di separata e specifica modulistica e il diritto di recesso senza
penali o costi aggiuntivi in caso di variazione delle condizioni contrattuali.
Ciò al fine di garantire che il cliente risulti compiutamente
informato dei vincoli e delle condizioni assunte acquistando un terminale
con la pratica del SIM lock.
- Considerato quanto previsto dall’art. 13, comma 4 del Codice delle
comunicazioni elettroniche, per assicurare agli utenti il massimo
beneficio sul piano della scelta e per favorire la concorrenza, l’Autorità
ritiene opportuno confermare l’introduzione di una durata massima
del periodo di blocco, che si individua pari a 18 mesi, prevedendo
altresì che al termine di tale periodo lo sblocco risulti gratuito.
- L’Autorità altresì, tenuto conto dell’esigenza di
favorire la richiesta di portabilità del numero mobile, ritiene
opportuno prevedere la possibilità, per il cliente, di ottenere
lo sblocco anticipato dopo un periodo di 9 mesi, a fronte del pagamento
di una cifra non superiore al 50% del sussidio ricevuto dal cliente.
- Alla luce di quanto acquisito nel corso della consultazione pubblica,
l’Autorità ritiene opportuno prevedere esplicitamente che un
terminale sbloccato possa essere utilizzato su tutte le reti degli
operatori mobili senza limitazioni in merito alle funzionalità
disponibili sul terminale purché supportate dall’operatore
che offre il servizio.
- Infine, considerata la necessità di prevedere un appropriato
periodo di tempo al fine di consentire agli operatori di adeguare
le proprie offerte presenti sul mercato, l’Autorità ritiene
congruo stabilire l’entrata in vigore della presente delibera decorsi
60 giorni dalla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. I contratti che prevedono il vincolo di
blocco del terminale sottoscritti successivamente a tale termine dovranno
pertanto essere conformi a quanto previsto dalla presente delibera.
UDITA la relazione del Commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi
dell'art. 29, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità;
Delibera
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si definisce sussidio la differenza
tra il prezzo di vendita del terminale libero da blocchi e il prezzo di
vendita del terminale bloccato, dove i prezzi sono quelli di listino del
singolo operatore mobile.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano nei
casi di vendita di tipo diretto o indiretto di terminali mobili da parte
di fornitori di servizi di comunicazioni mobili e personali, indipendentemente
dalla tipologia di contratto o dalla tipologia di blocco.
2. Rimane fermo in ogni caso il diritto dell’utente a ricevere informazioni
chiare e trasparenti in ordine ad eventuali vincoli di uso dei terminali
forniti all’utente in modalità diverse dalla vendita, quali ed
esempio il noleggio o il comodato d’uso.
Articolo 3
(Garanzia di trasparenza nelle informazioni al cliente)
1. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali che offre
terminali con il vincolo del blocco fornisce informazioni complete, nelle
condizioni generali di abbonamento, nelle carte di servizio ed all’atto
della sottoscrizione contrattuale, circa le modalità contrattuali
di offerta del terminale mobile e le relative limitazioni all’uso dello
stesso in presenza del blocco, il valore del sussidio applicato, il prezzo
del terminale mobile senza blocco, il periodo di durata del blocco e le
modalità di rimozione del blocco al termine del suddetto periodo.
2. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali definisce
e pubblica condizioni e modalità per l’operazione di sblocco del
terminale mobile, chiare trasparenti e tali da garantire l’efficienza
dell’operazione; in particolare, la rimozione del blocco del terminale
mobile al termine del periodo contrattualmente definito deve essere automatica,
nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, o comunque eseguita in
modo semplice, presso i centri indicati dal predetto fornitore di servizi
di comunicazioni mobili e personali.
3. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali informa
la clientela relativamente alle condizioni per ottenere lo sblocco anticipato,
di cui al successivo art. 5, comma 2, fornendo alla clientela, nelle modalità
di cui al comma precedente, le relative condizioni economiche e procedurali.
Tali informazioni sono fornite anche nel caso in cui il fornitore di servizi
di comunicazioni mobili e personali intenda eventualmente offrire ulteriori
possibilità di sblocco anticipato.
4. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali assicura,
nelle informazioni e pubblicità relative alle offerte che includono
la vendita di terminali mobili, qualunque sia il mezzo utilizzato, l’indicazione
delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, con particolare riferimento
alla presenza di vincoli relativi al blocco del terminale ed al valore
del sussidio applicato.
Articolo 4
(Modalità di sottoscrizione delle condizioni contrattuali)
1. All’atto della sottoscrizione contrattuale, le informazioni e le relative
condizioni contrattuali di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 3 devono essere
contenute in una separata e specifica informativa soggetta ad accettazione
espressa da parte del cliente.
2. I clienti che aderiscono ad offerte che prevedono il blocco del terminale
mobile hanno il diritto di recedere senza penali o costi aggiuntivi dal
contratto con il fornitore di servizio qualora quest’ultimo proceda a
modifiche delle condizioni contrattuali relative al servizio mobile o
al blocco dei terminali e le stesse condizioni non siano accettate dal
cliente, nelle modalità previste all’art. 70, comma 4 del Codice
delle comunicazioni elettroniche. L’assenza di penali o costi aggiuntivi
è riferita anche allo sblocco del terminale mobile.
Articolo 5
(Condizioni applicabili alla fornitura dei servizi)
1. Il blocco SIM lock o operator lock può essere applicato dal
fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali per un periodo
massimo di 18 mesi.
2. Il terminale acquistato con il vincolo di blocco viene sbloccato da
parte del fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali e su
richiesta del cliente dopo un periodo di 9 mesi, a fronte del pagamento
di un corrispettivo non superiore al 50% del sussidio ricevuto.
3. Il terminale viene sbloccato gratuitamente da parte del fornitore
di servizi di comunicazioni mobili e personali entro il termine massimo
di cui al precedente comma 1.
Articolo 6
(Garanzie di operatività)
1. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali che offre
terminali mobili garantisce che gli stessi, una volta sbloccati, possano
operare con tutte le reti mobili senza limitazioni in merito alle funzionalità
disponibili sul terminale purché supportate dall’operatore che
offre il servizio.
2. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali non pratica
differenziazioni in merito ai servizi offribili utilizzando i propri terminali
dotati di blocco e quelli senza alcun tipo di blocco.
Articolo 7
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore decorsi
60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva
si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento è notificato alle Società H3G,
TIM Italia, Vodafone, Wind Telecomunicazioni e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e nel
sito web dell’Autorità.
Roma, 21 febbraio 2006
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IL PRESIDENTE |
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Corrado Calabrò |
IL COMMISSARIO RELATORE |
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Enzo Savarese |
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