NELLA sua riunione di Consiglio del 15 aprile 2003;
VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249,
"Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo",
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l’attuazione
di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Ministro delle
comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio
delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997,
e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, "Disposizioni urgenti per il differimento
di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,
nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
VISTA la delibera dell’Autorità
n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia
di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 184 del 8 agosto 2000;
VISTA la delibera dell’Autorità
n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, "Regolamento per l’organizzazione
e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi
di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
VISTE le richieste del Ministero delle comunicazioni di chiarire il
regime autorizzatorio cui dovrebbero essere soggetti tabaccai, bar,
pizzerie, alberghi ed altri esercenti l’attività commerciale
che mettono semplicemente a disposizione della propria clientela apparecchiature
telefax o altri tipi di apparecchiature terminali;
CONSIDERATO che sono pervenute all’Autorità dalle associazioni
di categoria alcune richieste di chiarimento in merito al titolo autorizzatorio
cui dovrebbero essere soggetti alcune tipologie di pubblici esercizi
o titolari di altre attività di servizi che mettono a disposizione
della propria clientela apparecchiature terminali di comunicazioni quali
telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete Internet;
CONSIDERATO che la messa a disposizione del pubblico della possibilità
di usufruire di mezzi di comunicazione elettronica da parte dei detti
titolari di esercizi aperti al pubblico non ha rilievo significativo
rispetto all’attività principale e consiste nel mettere a disposizione
del pubblico stesso le sole apparecchiature terminali o terminali di
rete, attraverso il collegamento con altri operatori già licenziatari
o autorizzati.
CONSIDERATO che la normativa vigente, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R.
n. 318/97, richiede una autorizzazione generale o una licenza individuale
per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni, come
definito all’art. 1, comma1, lettera q), dello stesso d.P.R..
CONSIDERATO che la semplice messa a disposizione di una apparecchiatura
terminale di rete, in ogni caso conforme alle vigenti disposizioni in
materia di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica
e sicurezza elettrica, connessa ad un punto terminale di una rete pubblica
di un gestore di rete, non costituisce un servizio pubblico di telecomunicazioni
offerto da chi mette a disposizione tale apparecchiatura, allorquando
gli obblighi di settore relativi alla fornitura del servizio stesso
e di quelli relativi alla fornitura e gestione della rete pubblica,
anche eventualmente mediante accordi tra le parti, sono assolti dal
detto gestore di rete, ed i clienti che utilizzano tale apparecchiatura
sono chiaramente informati delle modalità e delle condizioni
di erogazione del servizio stesso, fatte salve le norme vigenti specifiche
in materia di esercizio del commercio e pubblica sicurezza.
CONSIDERATO che nel nuovo quadro regolatorio europeo adottato il 7
marzo 2002, in corso di recepimento nell’ordinamento nazionale, è
esplicitato l’obiettivo di agevolare la diffusione dei servizi di comunicazione
elettronica nella comunità, semplificando le norme e ricorrendo
alle condizioni meno onerose possibili, anche al fine di promuovere
lo sviluppo di nuovi servizi e consentire ai prestatori di servizi e
ai consumatori di trarre vantaggio anche dalle economie di scala.
UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore
ai sensi dell’art. 32 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;