NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 28
luglio 2005;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo",
e in particolare, l’articolo 1, comma
6, lettera b), n. 5;
VISTA la legge 14 novembre 1995,
n. 481, recante " Norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità: Istituzione delle Autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive, come modificata dalla direttiva del parlamento europeo e
del Consiglio 96/37/CE del 30 giugno 1997;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223,
recante " Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
" e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso,
fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante " Disposizioni
urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva " convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
9 dicembre 1993, n. 581, recante "Regolamento in materia di sponsorizzazione
di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";
VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti
urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni
urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva",
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante " Differimento
di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia
di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti
per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare
la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo";
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti
in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale
e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante " Disciplina delle
attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000";
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio
in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico
della radiotelevisione";
VISTA la delibera n. 583/01/CSP
del 26 luglio 2001, con la quale è stato adottato il regolamento
in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite;
VISTA la delibera n. 250/04/CSP
del 6 ottobre 2004 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento
in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui
alla delibera n. 583/01/CSP;
VISTA la delibera n. 34/05/CSP
dell’8 marzo 2005 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento
in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui
alla delibera n. 583/01/CSP;
VISTA la Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C
102/02) del 28 aprile 2004, relativa a taluni aspetti delle disposizioni
della direttiva "Televisione senza frontiere riguardanti la pubblicità
televisiva";
VISTA la lettera della Commissione europea C (2005) 2904 del 20 luglio
2005, avente ad oggetto la procedura di infrazione 2005/2240 ex art.
226 Trattato CE: Annunci pubblicitari nella trasmissione televisiva
di eventi sportivi (minispot), con la quale la predetta Commissione,
nel comunicare che le modifiche del regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite, introdotte dalla citata delibera
n. 250/04/CSP, sembrano conformi alla Comunicazione interpretative
del 28 aprile 2004, secondo cui gli spot devono essere consentiti solo
quando il tempo regolamentare di gioco debba essere recuperato, evidenzia
tuttavia come la prassi riguardante i minispot non sia cambiata e gli
incontri di calcio continuino ad essere interrotti dall’inserimento
di messaggi pubblicitari in occasione di momenti che non comportano
arresti di gioco ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva
"Televisione senza frontiere";
CONSIDERATO che, secondo la Commissione europea, tale condotta comporta
il venir meno agli obblighi stabiliti dalla citata direttiva "Televisione
senza frontiere" da parte dello Stato italiano;
RAVVISATA l’esigenza di indirizzare, come da provvedimento deliberato
in data odierna, apposita direttiva ai competenti uffici dell’Autorità
affinché vigilino in maniera più assidua e puntuale sull’applicazione
delle norme vigenti in materia di inserimento degli spot pubblicitari
e di televendita nella trasmissione di eventi sportivi, e promuovano
procedimenti sanzionatori in tutti i casi in cui si ravvisi la violazione
delle predette norme;
RITENUTA la necessità, al fine di salvaguardare l’effettività
del principio di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 30 aprile
1998, n. 122 (a sua volta conforme all’articolo 10, paragrafo 2, della
citata direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE),
secondo il quale la pubblicità isolata deve costituire una eccezione,
di integrare il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva
e televendite, come modificato dalle delibere sopra citate, fissando
il numero massimo di spot pubblicitari e di televendita isolati suscettibili
di essere inseriti nelle partite di calcio;
RITENUTO che tale prescrizione, in ragione della sua univocità,
contribuirà ad assicurare una maggiore linearità e continuità
all’azione di vigilanza e repressione in materia;
UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatori ai
sensi dell’art. 32 del regolamento
concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in vigore
il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
All’articolo 4, comma 5, del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP
del 26 luglio 2001, come modificato dalla delibera n. 250/04/CSP del
6 ottobre 2004, sono aggiunte, in fine, le parole: ", e sempre
che per le partite di calcio, in applicazione della disposizione di
cui al comma 1, gli spot pubblicitari e di televendita isolati siano
in numero non superiore a sei nei tempi regolamentari."