L'Autorità
NELLA sua riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del
21 maggio 2002;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità";
VISTA la delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante: "Procedura
per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche
e indagini conoscitive";
CONSIDERATO che la Commissione per i servizi e i prodotti, nella sua
riunione del 12 marzo 2002, ha incaricato il Servizio affari giuridici
e comunitari, d’intesa con il Dipartimento regolamentazione, di aprire
un’istruttoria in materia di televendite ai fini dell’eventuale adozione
di atti o provvedimenti da parte dell’Autorità;
CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istruttoria, risulta opportuno
acquisire elementi di informazione e documentazione da parte delle emittenti
televisive e radiofoniche, della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, delle concessionarie o agenzie di pubblicità,
delle associazioni rappresentative dei predetti soggetti, delle associazioni
dei consumatori e degli utenti e di ogni altro soggetto interessato;
CONSIDERATA la necessità di avviare una consultazione pubblica
e di stabilire un termine di 45 giorni per la ricezione dei contributi
da parte dei soggetti interessati, data l’urgenza, per l’Autorità,
di avviare le attività di competenza relativamente alla materia
in questione;
VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del
Servizio affari giuridici e comunitari, d’intesa con il Direttore del
Dipartimento regolamentazione;
DELIBERA
Articolo 1
-
È indetta una consultazione pubblica nell’ambito dell’istruttoria
in materia di televendite ai fini dell’eventuale adozione di atti
o provvedimenti da parte dell’Autorità.
-
Il documento per la consultazione è riportato nell’allegato
A della presente delibera.
-
Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è fissato
in 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web
dell’Autorità.
Roma, 21 maggio 2002
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
Pierluigi Mazzella
Allegato A
alla delibera n. 108/02/CSP del 21 maggio 2002
Consultazione pubblica in materia di televendite
Documento per la consultazione
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito del
procedimento relativo all’eventuale adozione di atti o provvedimenti di
competenza in materia di televendite, invita le emittenti televisive e
radiofoniche, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
le concessionarie o agenzie di pubblicità, le associazioni rappresentative
dei predetti soggetti, le associazioni dei consumatori e degli utenti
e ogni altro soggetto interessato a far pervenire una comunicazione contenente
proprie osservazioni in merito agli aspetti della disciplina giuridica
in materia di televendite di seguito evidenziati.
Le comunicazioni dovranno essere inviate, entro 45 giorni dalla data
di pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
al seguente indirizzo:
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Servizio affari giuridici e comunitari
Centro Direzionale- Isola B 5
80143 Napoli,
e recare la dicitura: "Consultazione pubblica in materia di televendite".
Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate, entro il medesimo
termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo: sagc@agcom.it
Le comunicazioni non precostituiscono alcun titolo, condizione o
vincolo rispetto ad eventuali e successivi interventi dell’Autorità
e hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi.
Una sintesi dei risultati della consultazione è pubblicata, al
termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale
e sul sito web dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì
inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.
A. Breve introduzione sul quadro normativo di riferimento
La televendita ha ricevuto, con la novella comunitaria del 1997 (la direttiva
97/36/CE), un trattamento paritario rispetto alla pubblicità e
alla sponsorizzazione, essendo stata inserita a fianco di queste ultime
sia nelle definizioni, contenute all’articolo 1 della direttiva ("offerte
dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento,
beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni",
art.1, lett.f) sia nella titolazione del capo IV, che contiene la
disciplina di dettaglio. In particolare alla televendita sono estesi i
principi fondamentali in materia di contenuto del messaggio pubblicitario
(art. 10-12), i divieti merceologici (art. 13 e 14) e le norme a tutela
dei minori (art. 16, comma 2).
Con la con la recente adozione della legge 1° marzo 2002, n. 39 ("Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001") sono state inoltre
recepite le disposizioni della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla
direttiva 97/36/CE, in materia di contenuto delle televendite e di tutela
dei minori. L'articolo 52 recepisce infatti, anche in seguito alla sentenza
di condanna della Corte di Giustizia del 14 giugno 2001, l’art. 12 (nella
parte relativa alle televendite) e l'art. 16, comma 2, della citata direttiva,
che estende alle televendite i principi fondamentali in materia di tutela
dei minori .
A livello nazionale, si rileva inoltre che il d.m. 9 dicembre 1993, n.
581, recante "Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi
radiotelevisivi e di offerte al pubblico", contiene una disciplina
dettagliata relativa alle televendite. L’articolo 10 , in particolare,
dispone che "le trasmissioni concernenti le offerte […] devono
essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto
dei programmi in uno spazio slegato da ogni altro contenuto editoriale
[…]" e che le stesse devono rappresentare fedelmente le
caratteristiche dei prodotti o dei servizi offerti.
In base alla formulazione utilizzata dal legislatore risulta che la televendita
rappresenta un tipo particolare di iniziativa pubblicitaria, con i requisiti
di una vera e propria proposta di contratto ("offerta") in incertam
personam ("al pubblico"), che spiega effetti non meramente
promozionali, come il messaggio pubblicitario di tipo tradizionale, ma
specifici effetti diretti, aventi un preciso rilievo giuridico sotto il
profilo negoziale. Si tratta cioè di una vera e propria offerta
al pubblico come configurata e disciplinata dall’art. 1336 cod. civ.,
ovvero, di una pubblica offerta veicolata attraverso il mezzo televisivo
e dotata del valore vincolante di proposta ai fini del perfezionamento
del contratto di scambio.
Si evidenzia che la norma citata (l’art.10 del d.m. n.581/1993) nel rinviare
alle disposizioni in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali
di cui al decreto legislativo n. 50 del 1992 (emanato in attuazione della
direttiva 85/557/CEE) e modificato dal decreto legislativo n. 185 del
1999 sui contratti a distanza (in attuazione della direttiva 97/07/CE)
offre, sul versante privatistico del rapporto contrattuale, una specifica
tutela al consumatore.
Occorre peraltro rilevare che, nella prassi delle emittenti, le televendite
sono assimilate alle "telepromozioni" le quali, ai sensi dell’art.
12, comma 1, lettera b), del d.m. 9 dicembre 1993, n. 581, consistono
"nell'esibizione di prodotti, la presentazione orale o visiva
di beni, di servizi, del nome, del marchio o della attività di
un produttore di beni o di un fornitore di servizi fatte dall'emittente
(c.d. "telepromozioni"), allo scopo di cui alla lettera a) , nell'ambito
di un programma, anche se sponsorizzato" . La "telepromozione"
si configura pertanto come semplice esposizione ed illustrazione delle
caratteristiche del bene pubblicizzato, che non si traduce in una manifestazione
di volontà equiparabile ad una proposta nel senso inteso dagli
artt. 1326 e ss. cod. civ. ed è quindi priva di effetti negoziali.
Da ciò consegue che il nomen iuris della pratica promozionale
non dovrebbe risultare dalla autoqualificazione effettuata dall’emittente
che la trasmette, ma deve essere verificato alla luce delle concrete modalità
di realizzazione.
L’Autorità è di recente intervenuta con un proprio atto
regolamentare in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite.
Il primo capoverso dell’art. 1, comma 6, lett. b), n. 5, della legge n.
249/97, prevede, infatti, che la Commissione per i servizi ed i prodotti
"in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite
emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge". In
forza di tale previsione la Commissione per i servizi e prodotti con delibera
n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, ha appunto adottato il regolamento in
materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite, che reca
le disposizioni di attuazione delle prescrizioni vigenti in materia, riconducibili
alla già citata direttiva comunitaria c.d. "Televisione Senza Frontiere"
89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
Come noto, i principi informatori in materia di pubblicità televisiva,
di derivazione comunitaria, sono riassumibili nei criteri di riconoscibilità,
eccezionalità e correttezza del messaggio pubblicitario. Riconoscibilità,
nel senso che la comunicazione pubblicitaria deve essere immediatamente
individuabile e nettamente distinta dal resto del programma con adeguati
mezzi (art. 10, comma 1, della direttiva). Eccezionalità, nel senso
dell’esclusione, in via generale, della messa in onda di spot isolati
(art. 10 comma 2, della direttiva) e della previsione di chiari limiti
quantitativi alla pubblicità rispetto sia alla programmazione complessiva
(art. 18 e 19 della direttiva) sia rispetto alla singola trasmissione
(art. 11 della direttiva). Correttezza, che si identifica non solo nel
divieto di utilizzazione di tecniche subliminali o di forme di pubblicità
clandestina (art. 10, comma 3 e 4 della direttiva) ma anche nel rispetto
di regole generali (art. 12 e 16 della direttiva) e di divieti specifici
(art. 13-15 della direttiva) in materia di contenuti del messaggio pubblicitario.
Recentemente è stata avvertita l’esigenza di disciplinare con
particolare rigore le modalità di svolgimento delle televendite
e delle telepromozioni, riconducibili alle norme poste a protezione del
consumatore-utente ivi inclusa, in particolare, la categoria dei minori,
per i quali l’Autorità è espressamente chiamata alla verifica
del rispetto degli obblighi di tutela posti in capo alle emittenti.
In tale contesto, un eventuale "nuovo" intervento regolamentare
dell'Autorità in materia di televendite potrebbe trovare fondamento
nello stesso art. 1, comma 6, lett. b) n. 5, già utilizzato dall’Autorità
quale base giuridica per il succitato regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e di televendite. Tale norma riconosce infatti in capo
Commissione per i servizi e prodotti una piena ed ampia potestà
regolamentare di attuazione delle norme di legge in materia di pubblicità
e televendite ed il fatto che l’Autorità se ne sia già avvalsa
non comporta affatto l’esaurimento del potere che, in ipotesi, potrebbe
essere nuovamente esercitato. D’altronde lo stesso dato testuale della
norma fa riferimento al concetto di "regolamenti" al plurale
(il che conferma tale conclusione). Tale "nuova" iniziativa
potrebbe eventualmente assumere carattere complementare ed integrativo
rispetto al regolamento già adottato, prevedendo una disciplina
attuativa delle norme relative alla correttezza e chiarezza del messaggio
pubblicitario, in particolare di quelle relative alle modalità
di svolgimento delle televendite e delle telepromozioni, norme poste a
tutela del consumatore-utente, con particolare riferimento ai minori.
Con riferimento all’oggetto del messaggio, assume inoltre un particolare
rilievo, sotto il profilo della tutela del consumatore e dei minori, la
verifica del contenuto obiettivo dei servizi offerti tramite l’utilizzo
di specifiche numerazioni, quale la propaganda dei servizi audiotex.
Tali servizi sono definiti all’art. 2, comma 1, del d.m. 13 luglio 1995,
n. 385, "Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento
dei servizi audiotex e videotel", come segue:
" […] tutti i servizi che consentono, tramite l'uso
di specifiche numerazioni della rete telefonica commutata, l'accesso,
a pagamento, da parte degli utenti telefonici, a informazioni o prestazioni,
di tipo vocale, testuale o grafico, rese disponibili da fornitori,
direttamente ovvero tramite centri servizi, e contraddistinte da "modalità
di espletamento", "caratteristiche e contenuti", "procedure
di esercizio" quali, in particolare, descritte nell'allegato
1, che costituisce parte integrante del presente regolamento […]"
Un importante riferimento normativo è altresì costituito
dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante: "Attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia
di contratti a distanza", ed in particolare l’art.3, comma 2.
La norma da ultimo citata prevede che le informazioni debbono essere fornite
al consumatore, prima della conclusione del contratto, "in modo
chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione
a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede
e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla
stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente
vulnerabili". L’allegato I del decreto legislativo in questione
espressamente annovera "il televisore (teleacquisto, televendita)",
fra le tecniche di comunicazione a distanza contemplate.
La disciplina sopra richiamata, relativa agli obblighi in materia di
televendite posti in capo alle emittenti, risulta peraltro distinta da
quella dettata dal decreto legislativo n. 74 del 1992, come modificato
dal decreto legislativo n. 67 del 2000, in tema di pubblicità ingannevole
(la cui competenza è affidata all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato), in quanto esclusivamente volto a disciplinare
e verificare il rispetto degli obblighi di correttezza e chiarezza del
messaggio pubblicitario previsti dal legislatore in capo alle emittenti,
senza incidere sul divieto generale di pubblicità ingannevole previsto
dalle norme citate a carico agli operatori commerciali.
B. Oggetto e struttura delle comunicazioni
Le comunicazioni dovranno essere così strutturate:
- Una breve descrizione delle tipologie di televendite (spot,
finestre, programmi) abitualmente trasmesse e l’indicazione dell’ammontare
dei proventi derivanti dalla trasmissione delle televendite dei servizi
di astrologia, cartomanzia e relativi a pronostici concernenti il
gioco del lotto, superenalotto, totocalcio, totogol, lotterie ed altri
giochi similari.
- Una breve descrizione dei principali problemi risultanti dalla normativa
vigente in materia di obblighi gravanti sulle emittenti con riguardo
alle televendite, in particolare per quanto concerne il rapporto tra
emittente e soggetto venditore, in ordine alla responsabilità
circa le qualità e le caratteristiche del bene o servizio in
questione.
- Eventuali osservazioni in merito alle seguenti specifiche questioni
relative all’ambito di disciplina sopra indicato.
- Riconoscibilità e separazione della televendita rispetto
al resto della programmazione.
- Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni di televendita.
- Modalità di realizzazione della televendita:
- modalità di descrizione del prodotto o servizio cui si
riferisce l’offerta;
- modalità di rappresentazione televisiva delle caratteristiche
del prodotto o servizio offerto;
- caratteristiche dell’offerta;
- Televendita di particolari prodotti o servizi:
- astrologia, cartomanzia e servizi relativi a pronostici concernenti
il gioco del lotto, superenalotto, totocalcio, totogol, lotterie
ed altri giochi similari;
- divieti merceologici imposti dalla legislazione vigente;
- servizi audiotex.
- Problemi connessi al rapporto tra televendite dei servizi di astrologia,
cartomanzia e relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto,
superenalotto, totocalcio, totogol, lotterie ed altri giochi similari
e tutela di particolari categorie di utenti particolarmente vulnerabili.
- Televendite e tutela dei minori. Criteri e modalità di tutela:
a). divieto di esortazione alla stipula dei contratti di compravendita
o locazione di beni o servizi;
b). divieto di offerte d’acquisto rivolte direttamente ai minori
di beni o servizio;
c). divieto di offerte di beni o servizi poste in essere con
modalità tali da indurre il minore a persuadere il genitore
all’acquisto;
d). divieto di raggiri a danno del minore basati sullo sfruttamento
del senso naturale di fiducia che il minore ripone nei genitori/insegnanti.
7. Osservazioni circa l’esigenza di una disciplina più
rigorosa in materia e la previsione di eventuali restrizioni e divieti
merceologici per talune tipologie di televendita.
8. Osservazioni in merito all’efficacia degli strumenti di autoregolamentazione
in materia di obblighi di contenuto delle trasmissioni di televendita
gravanti sulle emittenti.
9. Ogni altro commento, osservazione e rilievo utile ai fini
della presente consultazione.
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