Delibera n. 108/07/CIR

Controversia Tele 2 s.p.a. / Telecom Italia s.p.a. avente ad oggetto il servizio di transito

Pubblicata su questo Sito in data 07/08/07

L’Autorità

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 agosto 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la delibera n.148/01/CONS, recante “Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 18 luglio 2002;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento", nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, recante "Integrazioni della delibera n. 506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento";

VISTA la delibera  n. 1/05/CIR del 9 marzo 2005, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2005;

VISTA la delibera  n. 19/06/CIR del 30 maggio 2006, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2006;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante “Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)”;

VISTA l’istanza del 16 giugno 2006 con la quale la società Tele 2 ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con Telecom Italia inerente alla fatturazione del servizio di transito;

VISTA la nota del 27 giugno 2006, prot. 27808, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica (di seguito “Direzione”) ha comunicato alle parti ai sensi dell’articolo 23 del Codice delle comunicazioni l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTI i verbali delle udienze finalizzate alla ricerca di una soluzione consensuale della controversia, nonché l'ipotesi di accordo prospettata alle parti dalla Direzione nel corso dell’udienza dell’8 gennaio 2007;

PRESO ATTO della indisponibilità di Telecom Italia ad accettare la proposta di soluzione transattiva, ritenendo al contrario in ogni caso utile la definizione della controversia;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso del procedimento;

UDITE le parti in contraddittorio in data 27 marzo 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

I.  Oggetto della controversia

La società Tele2 ha chiesto, con l’istanza introduttiva del procedimento, l’intervento dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 23 del Codice delle comunicazioni, per la risoluzione della controversia insorta con Telecom Italia in materia di fornitura del servizio di transito, vale a dire del servizio di trasporto del traffico commutato originato dalla rete di un operatore alternativo e diretto ad abbonati di operatori diversi da Telecom Italia stessa.
Ad avviso della predetta società, Telecom Italia le avrebbe erroneamente fatturato il servizio di transito reso nel periodo compreso tra gennaio 2005 e aprile 2006.
In particolare, come si evince anche dai chiarimenti successivamente resi in sede di udienza e nelle memorie depositate, Tele 2 contesta la fatturazione relativa al traffico da essa generato e diretto verso le numerazioni portate degli operatori Fastweb e Wind, in quanto Telecom Italia avrebbe applicato le condizioni economiche corrispondenti al traffico transitato a livello di Stadi di Gruppo Urbano distrettuale (di seguito, “SGU distrettuale” ).
Tele 2, al contrario, ritiene che dovessero essere applicate le condizioni economiche a livello di singolo Stadio di Gruppo di Transito (di seguito “SGT”), in quanto se Telecom Italia avesse reso disponibili le informazioni relative all’avvenuto completamento del processo di number portability a favore di Wind e Fastweb, Tele 2 avrebbe potuto ulteriormente ottimizzare l’instradamento delle chiamate a livello di SGT.
In via subordinata, Tele 2 ritiene che dovessero essere applicate per lo meno le condizioni economiche previste per il livello di singolo SGU, e ciò in base al fatto che Tele 2 è interconnessa alla rete di Telecom Italia a livello di singolo SGU, alla pari di Wind e Fastweb.
Sulla base di tali premesse, Tele 2 chiede all’Autorità di:

1) accertare e confermare l’obbligo di Telecom Italia di rendere disponibile agli operatori interconnessi le informazioni relative all’avvenuto completamento del processo di number portability a favore di terzi al fine di consentire l’ottimizzazione degli instradamenti per la consegna del traffico;

2) per l’effetto, ordinare a Telecom Italia di emettere note di credito per un ammontare di 1.773.363,00 euro, cifra pari alla differenza tra quanto è stato fatturato da parte di Telecom Italia a titolo di corrispettivo per il servizio di transito a livello di SGU distrettuale e quanto avrebbe dovuto essere corrisposto da Tele 2 se il servizio di transito fosse stato valorizzato a livello di singolo SGT.

In subordine, Tele 2 chiede all’Autorità di:

3) accertare che Tele 2 e gli operatori titolari delle numerazioni portate risultano connessi alla rete di Telecom Italia a livello di singolo SGU e che pertanto il servizio di transito avrebbe dovuto essere valorizzato a livello di singolo SGU;

4) per l’effetto, ordinare a Telecom Italia di emettere note di credito per un ammontare di 1.451.813,68 euro, cifra pari alla differenza tra quanto è stato fatturato a titolo di corrispettivo per il servizio di transito a livello di SGU distrettuale e quanto avrebbe dovuto essere corrisposto da Tele 2 se il servizio di transito fosse stato valorizzato a livello di singolo SGU.

Nella memoria del 26 febbraio 2007, Tele 2 ha chiesto, per ragioni di efficienza e di economicità, di estendere l’ambito temporale della decisione a tutto dicembre 2006.

II Iter Istruttorio

In data 27 giugno 2006 la Direzione ha avviato il procedimento di risoluzione della controversia, convocando in udienza  le parti al fine di chiarire l’oggetto del contendere e di consentire l’avvicinamento delle parti ad una soluzione amichevole del contenzioso.
Alla luce di quanto emerso anche nei successivi incontri e della disponibilità delle parti a valutare soluzioni conciliative, la Direzione, nell’udienza dell’8 gennaio 2007, ha presentato una proposta di accordo in virtù della quale le due società concordavano l’applicazione per il periodo considerato delle condizioni economiche previste per l’interconnessione a livello di singolo SGU. Tale soluzione avrebbe avuto natura esclusivamente commerciale e non avrebbe costituito precedente tale da acquisire valenza regolamentare.
Tele 2 ha espresso adesione alla proposta di accordo avanzata dall’Autorità, a condizione che i termini indicati nella soluzione fossero applicati sino a tutto dicembre 2006, trattandosi di materia completamente analoga sebbene al di fuori del petitum iniziale, limitato ad aprile 2006.
Telecom Italia, dopo aver inizialmente apprezzato la proposta avanzata dall’Autorità, ritenendola una ragionevole base di trattativa, nella successiva udienza del 15 gennaio 2007 ha dichiarato che “valutazioni aziendali hanno portato a non accettare la proposta di soluzione, ritenendo al contrario in ogni caso utile la definizione della controversia con atto della Commissione infrastrutture e reti”.
In data 27 marzo 2007 si è tenuta una udienza in contraddittorio tra le parti dinanzi alla Commissione infrastrutture e reti, al termine della quale l’organo collegiale ha ritenuto di richiedere ulteriori approfondimenti istruttori relativi alle condizioni tariffarie applicate da Telecom Italia al traffico consegnato per il transito da parte di Tele 2.
Conseguentemente Telecom Italia, in data 4 maggio 2007, ha prodotto una memoria con la quale ha fornito i dati di traffico relativi ai servizi di transito offerti a Tele 2 nel periodo gennaio 2005 - aprile 2006, specificando i criteri applicati nella determinazione delle condizioni economiche.
La società Tele 2 ha  avanzato richiesta di accesso alla documentazione prodotta da Telecom Italia, richiesta cui è stato dato corso a tutela del principio del contraddittorio.
Tele 2 ha prodotto in data 25 giugno 2007 le proprie osservazioni in merito alle informazioni fornite da Telecom Italia.

III  Posizione delle parti

Si sintetizzano di seguito le posizioni delle due società sui punti principali della controversia, emerse dalle memorie e dai documenti depositati nel corso del procedimento, nonché in sede di udienza.

III.  A Tele 2

La società istante assume la non correttezza di quanto fatturatole da Telecom Italia in relazione al servizio di transito reso nel periodo gennaio 2005/aprile 2006, e indi fino a tutto l’anno 2006.
Telecom Italia, con riferimento al traffico generato da Tele 2 e destinato a numerazioni portate Fastweb e Wind, ha fatturato il servizio applicando nella quasi totalità dei casi una delle tariffe più alte tra quelle previste dall’Offerta di Riferimento 2005, ovvero a livello di SGU distrettuale, pari a 0,4611 eurocent/min in orario di punta e 0,3576 in orario ridotto.
Tele 2 ritiene che il traffico indicato avrebbe dovuto essere valorizzato come servizio di transito a livello di singolo SGU, pari a 0,1710 eurocent/min in orario di punta e 0,1323 eurocent/min in orario ridotto, perché gli operatori Fastweb e Wind sono interconnessi ai medesimi SGU cui è interconnessa Tele 2. A fondamento della sua tesi la società richiama quanto scritto nell’Offerta di riferimento 2005, allorché prevede che “Il transito a livello di singolo SGU avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al medesimo SGU
Ancor prima, Tele 2 deduce che, se Telecom Italia avesse reso disponibili  le informazioni relative all’avvenuto completamento del processo di number portability, essa sarebbe stata in grado di ottimizzare gli instradamenti in maniera da accedere alla tariffa a livello di SGT, ovvero 0,1094 eurocent/min in orario di punta e 0,0825 eurocent/min in orario ridotto, con la conclusione che sarebbe stata tale tariffa a doverle essere applicata.
Con riferimento a tale presunto obbligo di Telecom Italia, Tele 2 afferma la sua vigenza a prescindere dall’entrata in vigore della delibera 417/06/CONS e ciò in ragione della posizione detenuta dall’avversaria sul mercato dei servizi di transito.
Nella memoria del 26 febbraio 2007 la società ha chiesto, per ragioni di efficienza e di economicità, di estendere l’ambito temporale della decisione a tutto dicembre 2006.

III. B   Telecom Italia

Telecom Italia nel corso del procedimento ha ribadito la correttezza della fatturazione alle condizioni economiche previste per il servizio di transito a livello di SGU distrettuale, fornito, a suo dire, in coerenza con quanto definito nelle disposizioni contrattuali e alle condizioni regolate nella propria Offerta di riferimento. In primo luogo essa contesta l’esistenza, nella regolamentazione vigente nel periodo considerato, di un obbligo di rendere accessibile agli operatori interconnessi con la propria rete una base dati contenente le informazioni relative all’avvenuto completamento del processo di number portability.
Nel caso di specie, inoltre, ad avviso della società resistente non sarebbero applicabili neanche le condizioni economiche previste per l’interconnessione a livello di singolo SGU, poiché la consegna del traffico originato da Tele 2 avviene ad un livello di rete scelto da Telecom Italia sulla base di proprie esigenze tecniche. In ogni caso, essa rileva che il transito può essere singolo o doppio, e che tale fatto non dipende in alcun modo dalla volontà delle parti interconnesse, ma solo ed esclusivamente dalla ubicazione dei punti di interconnessione con la rete di Telecom Italia. Afferma, a tal proposito, di applicare la soluzione cosiddetta Onward Routing.
Con la nota del 4 maggio 2007 Telecom Italia ha chiarito che, affinché si abbia transito singolo,  non è sufficiente che Tele 2 sia interconnessa al medesimo SGU cui sono interconnessi Fastweb e Wind, bensì è necessario che l’interconnessione di questi ultimi sia di tipo inverso. Rileva infine che il servizio di transito cosi descritto è utilizzato pacificamente dagli altri operatori.

III. C   Posizione delle parti sull’approfondimento istruttorio deliberato il 27 marzo 2007

Con la nota del 4 maggio 2007 Telecom Italia ha prodotto le informazioni richieste dall’Autorità ed ha reso noto che, nel periodo considerato, il servizio di transito reso a Tele 2 -con riferimento all’intero traffico originato da quest’ultima e diretto alle numerazioni degli operatori Fastweb e Wind- “avviene per circa il 40% a livello di singolo autocommutatore (SGU o SGT) e per il 60% a livello di doppio autocommutatore (doppio SGT o doppio SGU)”.
Nel descrivere la catena impiantistica del servizio di transito, Telecom Italia chiarisce che il transito singolo si verifica quando “l’operatore di destinazione è interconnesso con flussi di interconnessione inversa al medesimo impianto a cui è interconnesso l’operatore di origine con flussi di interconnessione diretta”; il transito doppio, invece, “quando i flussi di interconnessione inversa sono attestati ad un impianto diverso da quello cui sono attestati i flussi di interconnessione diretta dell’operatore di origine.”
La società conclude affermando che la parte dell’Offerta di riferimento relativa alle condizioni economiche del servizio di transito deve essere interpretata nel senso che “quando l’operatore di destinazione è interconnesso al medesimo SGU, questa interconnessione non può che essere inversa”.
Tele 2, con la nota contenente le osservazioni al documento prodotto da Telecom Italia, precisa che i dati rilevanti ai fini della controversia sono esclusivamente quelli relativi al traffico generato da Tele 2 verso le numerazioni portate degli operatori Wind e Fastweb, e non all’intero traffico diretto verso qualsivoglia numerazione degli operatori citati.
Tele 2 rileva come, effettuando una suddivisione dei dati forniti da controparte basata sulla distinzione tra numerazioni portate e numerazioni native, risulta che solo lo 0,29% del traffico verso numerazioni portate è stato da Telecom Italia fatturato a livello di singolo autocommutatore mentre tutto il resto transita a livello di doppio autocommutatore.
Con riferimento al traffico verso numerazione native, che risulta invece essere fatturato a livello di singolo autocommutatore nell’81,25% dei casi, la società evidenzia come tale circostanza non dipenda da ottimizzazioni del gestore della rete, quanto dalle ottimizzazioni degli instradamenti effettuati da Tele 2 in virtù della conoscenza a priori della titolarità e dell’attestazione delle numerazioni native, circostanza invece non possibile per le numerazioni portate “per la mancata messa a disposizione da parte di Telecom Italia della base dati contenente le informazioni relative al processo di number portability.”
La predetta società, infine, con riferimento a quanto espresso da Telecom Italia circa la necessità che il “medesimo impianto” cui occorre essere interconnessi per fruire delle tariffe a livello di singolo autocommutatore sia quello con flussi di interconnessione inversa, rileva l’incongruenza di tale principio rispetto ai dati prodotti, secondo i quali solo lo 0,29% del servizio di transito verso numerazioni portate è fatturato a livello di singolo autocommutatore a fronte invece della circostanza che Wind e Fatweb sono interconnessi a tutti gli SGU di Telecom Italia presenti sul territorio nazionale, al pari di Tele 2.

IV Valutazioni dell'Autorità

Il servizio di transito, ovvero il servizio di trasporto del traffico commutato diretto ad abbonati di operatori nazionali distinti da Telecom Italia, è offerto a livello di singolo SGU, di SGU distrettuale, di singolo SGT e di doppio SGT.
Tele 2, sin dall’istanza introduttiva ha contestato, con riferimento al servizio di transito relativo al traffico da essa generato e diretto verso numerazioni portate degli operatori Fastweb e Wind, la valorizzazione da parte di Telecom Italia di tale traffico come transito a livello di SGU distrettuale, ribadendo anche nelle proprie successive memorie che tale traffico avrebbe dovuto invece essere valorizzato per lo meno a livello di singolo SGU, in quanto la società attrice è interconnessa a tutti gli SGU di Telecom Italia, ai quali sono anche interconnessi gli altri due operatori. La materia del contendere è dunque circoscritta al traffico verso numerazioni portate, come le memorie di Tele 2 hanno inequivocabilmente chiarito.
La definizione della controversia presuppone la preliminare soluzione di due questioni: a) la verifica dell’esistenza di un obbligo di Telecom Italia a rendere disponibili agli operatori interconnessi le informazioni relative all’avvenuto completamento del processo di number portability, e l’accertamento dell’avvenuta violazione dello stesso obbligo; b) l’interpretazione di quanto previsto al paragrafo 11 dell’Offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2005, in particolare nella parte in cui, in relazione all’applicazione delle condizioni economiche  a livello di singolo SGU, si prevede che “Il transito a livello di singolo SGU avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al medesimo SGU”.

Con riferimento alla questione sub a), l’impostazione di Tele 2 non può trovare accoglimento. In primo luogo si rileva, infatti, che l’obbligo di fornire le informazioni relative all’avvenuto completamento del processo di number portability è stato introdotto esclusivamente con la delibera 417/06/CONS del 28 giugno 2006. All’epoca dei fatti oggetto di controversia, quindi, Telecom Italia non era soggetta ad un preciso obbligo regolamentare in materia.
Vero è poi che, alla luce della necessità di trasparenza cui devono essere ispirate le negoziazioni degli accordi di interconnessione, nonché in virtù del generale dovere di esecuzione contrattuale secondo correttezza, la società che gestisce la rete avrebbe potuto essere disponibile alla fornitura di dette informazioni. E’ tuttavia decisivo osservare che nel corso del procedimento Tele 2 non ha dimostrato di aver chiesto le citate informazioni a Telecom Italia, né di aver ricevuto immotivata risposta negativa: onde sotto questo specifico profilo non sono stati forniti elementi tali da giustificare alcun preciso addebito a carico della convenuta.

Con riferimento alla questione sub b), ovvero all’interpretazione di quanto contenuto al punto 11 dell’Offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2005, si rileva quanto segue.
Introduttivamente si nota che Telecom Italia nel corso del procedimento ha alquanto mutato la propria posizione iniziale. Infatti, mentre nella memoria del 10 luglio 2006 essa affermava apoditticamente che “nei casi in cui l’operatore di destinazione non fosse interconnesso allo SGU Donor, spetta a Telecom Italia di decidere da quale impianto consegnare la chiamata verso la rete di destinazione, sulla base di proprie esigenze tecniche”, nei suoi successivi scritti ha riconosciuto senza ambiguità che la circostanza che il transito sia singolo o doppio non dipende in alcun modo dalla volontà delle parti interconnesse. La natura del transito dipende, invece, solo ed esclusivamente dai punti di interconnessione con la rete di Telecom Italia, ed in particolare dalla presenza o meno, al livello di rete in cui viene rilasciata la chiamata dall’operatore di origine, di un circuito di interconnessione inversa che consenta di reinstradare le chiamate dirette a numerazioni portate di altri operatori secondo la tecnica dell’ Onward Routing.

Posta la controversia su queste ultime, corrette, basi oggettive, si nota, in merito alla problematica della corretta esegesi del paragrafo 11 dell’OIR di Telecom Italia per l’anno 2005 (“Il transito a livello di singolo SGU avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al medesimo SGU”), che la tesi sostenuta da Telecom Italia, per cui l’interconnessione di cui si parla debba necessariamente essere un’interconnessione di tipo inverso, appare maggiormente rispondente ai criteri dell’Offerta di riferimento ed all’effettività del servizio di transito reso.
Infatti, ai fini dell’esecuzione del servizio di transito è necessario che la chiamata sia reinstradata attraverso un circuito di interconnessione che trasporti il traffico in uscita dalla rete di Telecom Italia per la consegna all’operatore di destinazione. Tale circuito di interconnessione, per l’appunto denominato circuito di interconnessione inversa, è però distinto dai circuiti di interconnessione diretta, che sono quelli che l’operatore interconnesso utilizza, invece, per la consegna delle chiamate alla rete di Telecom Italia. I circuiti di interconnessione inversa sono predisposti a cura di Telecom Italia negli impianti di commutazione che lo stesso operatore ritiene più funzionali in relazione alle esigenze di ottimizzazione della propria rete.
Ciò premesso, la ricostruzione impiantistica descritta da Telecom Italia nelle sue memorie pone  in risalto le irragionevoli e inique conseguenze che avrebbe una interpretazione puramente letterale della citata previsione dell’Offerta di riferimento (che, come si è visto, parla di interconnessione tout court, senza specificazioni limitative). In tale caso, tutte le volte che l’interconnessione (diretta) dell’operatore di origine non coincide con il punto di interconnessione inversa, Telecom Italia si troverebbe nelle condizioni di dover consegnare la chiamata all’operatore di destinazione effettuando un doppio transito con un secondo elemento della propria rete, dove sono presenti circuiti di interconnessione inversa, che non verrebbe però remunerato dall’operatore di origine.
Non v’è dubbio, infatti, che Telecom Italia ha diritto alla remunerazione per il servizio di transito dal punto di interconnessione con la rete dell’operatore che consegna la chiamata fino al punto di interconnessione con la rete dell’operatore destinatario della stessa. Deve quindi trovare riscontro nelle condizioni economiche applicate l’eventuale presenza di instradamenti della chiamata che richiedano un doppio transito, specificatamente creati alla luce dell’ impossibilità di utilizzare a tal fine i circuiti di interconnessione diretta, come sopra detto, riservati al traffico raccolto dall’operatore di originazione e consegnato alla rete di Telecom Italia.

Ciò nonostante, le doglianze di Tele 2 sono parzialmente fondate.
Sotto il profilo del concreto realizzarsi del servizio di transito, non convince infatti la rappresentazione numerica fornita da Telecom Italia, per la quale solo lo 0,29% dei casi di transito su numerazioni portate è stato fatturato a livello di singolo SGU, mentre tutto il resto è stato fatturato a livello di doppio autocommutatore. Tale dato contrasta sia con quello, radicalmente diverso, relativo alle numerazioni native, tariffate per oltre l’80% a livello di singolo transito, sia con la presumibile dislocazione effettiva dei punti di interconnessione inversa, che rendono inverosimile la percentuale dello 0,29% fatturata da Telecom Italia.
D’altra parte, Telecom Italia non ha provato in alcun modo l’attendibilità dei dati da essa riportati, né che essi non dipendano da eventuali inefficienze della propria rete.
Ai fini della definizione della controversia, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento ed in assenza di altri e più puntuali elementi probatori, si rivela doveroso ed equo, in funzione di giustizia, quantificare diversamente la percentuale di traffico cui avrebbero dovuto essere applicate le condizioni economiche previste per il servizio di transito a livello di singolo SGU.
Occorre a tal fine considerare che la rete di Telecom Italia, a livello locale, presenta 628 autocommutatori denominati Stadi di Gruppo Urbano (SGU) con funzioni di raccolta/terminazione delle chiamate effettuate/ricevute dagli abbonati attestati a ciascun SGU. Di questi, almeno 231 sono individuati quali SGU distrettuale.
Ebbene, sulla base della ricostruzione impiantistica prospettata da Telecom Italia, ed avendo essa fatturato la quasi totalità del traffico verso numerazioni portate a livello di SGU distrettuale, si può ritenere che in ciascun SGU distrettuale sia presente almeno un punto di interconnessione inversa.
Infatti, è la stessa definizione fornita nell’Offerta di riferimento del servizio di transito a livello di SGU distrettuale (“Il transito a livello di SGU distrettuale avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione abbiano almeno un punto di interconnessione a livello di SGU, su impianti differenti, nel medesimo distretto”) che permette di assumere che , ogni qualvolta viene applicata la tariffa di transito del servizio a livello di SGU distrettuale, Telecom Italia reinstradi la chiamata verso l’operatore di destinazione attraverso un circuito di interconnessione inversa attestato su di un SGU presente nel medesimo distretto ove si trova lo SGU dove è stata consegnata la chiamata dall’operatore di origine.

Dunque, se si ammette in linea di principio che, nel servizio di transito SGU distrettuale, esiste nello SGU (distrettuale) di consegna un punto di interconnessione inversa, e se in pari tempo si rammenta che è presente almeno un SGU distrettuale in ognuno dei 231 distretti, è empiricamente possibile allora, in assenza di altri elementi probatori ed essendo rimasta incontestata la circostanza che Tele 2 sia interconnessa al pari di Fastweb e Wind in tutti gli SGU della rete, assumere quanto segue: il traffico generato da Tele 2 e diretto verso numerazioni portate dei citati operatori aveva 231 probabilità su 628 di fare ingresso all’impianto di SGU distrettuale, e quindi di intercettare ivi immediatamente la rete di destinazione, essendo a disposizione un circuito di interconnessione inversa. Di conseguenza, ai fini di causa si può anche equitativamente concludere che nel 37% dei casi il servizio di transito, nel periodo contestato, si trovava nella condizione per cui l’operatore di origine è interconnesso nel medesimo SGU in cui esiste una interconnessione inversa dell’operatore di destinazione, e pertanto il servizio doveva essere in tali casi valorizzato a livello di singolo SGU.
Con riferimento, infine, alla richiesta di Tele 2 di estendere l’ambito temporale della controversia sino al dicembre 2006, non si ravvisano ragioni che ostino a tale estensione, che per contro soddisfa esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa in sede contenziosa di questa Autorità Sebbene l’istanza introduttiva fosse  limitata al periodo gennaio 2005 – aprile 2006, non può non essere tenuto in debito conto che il procedimento di risoluzione della controversia si è protratto anche per i mesi successivi. Inoltre in tale periodo, ed in particolare sino al dicembre 2006, il servizio di transito reso da Telecom Italia a Tele 2 non si è differenziato, per quanto specificatamente forma oggetto di controversia, dal servizio reso precedentemente. La stessa Telecom Italia non ha fornito, nel corso del procedimento, argomentazioni di sorta avverso l’estensione dell’ambito temporale della decisione, che quindi può essere senz’altro ammessa.

Tutto ciò premesso

VISTO il paragrafo 11 dell’Offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2005, il quale prevede che “Il servizio di transito a livello di singolo SGU avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al medesimo SGU”;

RITENUTO che quanto previsto nell’Offerta di riferimento 2005 in relazione alla tariffazione a livello, di singolo SGU debba essere interpretato come relativo alla presenza di un punto di interconnessione inversa nel medesimo SGU ove la chiamata viene rilasciata dall’operatore di origine;

CONSIDERATO tuttavia che i dati forniti da Telecom Italia non risultano pienamente attendibili, né di essi è stata data opportuna base probatoria;

RITENUTO pertanto, con riferimento alla fatturazione del traffico a livello di singolo o doppio SGU e alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, di dover ricorrere ad una soluzione che tenga conto, nei suoi profili di quantificazione, della situazione di fatto sottostante alla controversia in esame, così come desumibile dalla documentazione in atti;

UDITA la relazione del Commissario relatore Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento.

Delibera

1. Telecom Italia, con riferimento al traffico originato da Tele 2 e diretto verso numerazioni portate degli operatori Fastweb e Wind nel periodo compreso tra gennaio 2005 e dicembre 2006, deve applicare le condizioni economiche previste per il servizio di transito a livello di singolo SGU complessivamente al 37% del traffico transitato, e conseguentemente emettere, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, note di credito per una cifra pari alla differenza tra quanto è stato fatturato a titolo di corrispettivo per il servizio di transito a livello di SGU distrettuale e quanto avrebbe dovuto essere corrisposto da Tele 2 se il servizio di transito fosse stato valorizzato a livello di singolo SGU nella misura appena indicata.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale e resa disponibile sul sito web dell’Autorità.

Ai sensi dell’art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 , il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva

Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma , 2 agosto 2007

IL COMMISSARIO RELATORE

IL PRESIDENTE

Enzo Savarese

 

Corrado Calabrò

 

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

 

Roberto Viola