NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le
reti del 2 agosto 2007;
VISTA la legge 31 luglio
1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”,
in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;
VISTA la legge 14 novembre
1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità";
VISTO il decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la delibera n.148/01/CONS,
recante “Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie
tra organismi di telecomunicazioni e utenti”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.167 del 18 luglio 2002;
VISTA la delibera n. 506/05/CONS
del 21 dicembre 2005, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di
organizzazione e funzionamento", nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19
gennaio 2006, recante "Integrazioni della delibera n. 506/05/CONS recante
modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e
funzionamento";
VISTA la delibera n. 1/05/CIR
del 9 marzo 2005, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom
Italia per l’anno 2005;
VISTA la delibera n.
19/06/CIR del 30 maggio 2006, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento
di Telecom Italia per l’anno 2006;
VISTA la delibera n.
417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante “Mercati della raccolta, terminazione e
transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di
sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e
obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale
potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui
mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)”;
VISTA l’istanza
del 16 giugno 2006 con la quale la società Tele 2 ha chiesto l’intervento
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi
dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in
essere con Telecom Italia inerente alla fatturazione del
servizio di transito;
VISTA la nota del
27 giugno 2006, prot. 27808, con cui la Direzione reti e servizi di
comunicazione elettronica (di seguito “Direzione”) ha comunicato alle parti ai
sensi dell’articolo 23 del Codice delle comunicazioni l’avvio di un
procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita
controversia;
VISTI i verbali
delle udienze finalizzate alla ricerca di una soluzione consensuale della
controversia, nonché l'ipotesi di accordo prospettata alle parti dalla
Direzione nel corso dell’udienza dell’8 gennaio 2007;
PRESO ATTO della
indisponibilità di Telecom Italia ad accettare la proposta di soluzione
transattiva, ritenendo al contrario in
ogni caso utile la definizione della controversia;
VISTI gli
atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso del procedimento;
UDITE le parti in
contraddittorio in data 27 marzo 2007;
CONSIDERATO quanto segue:
I.
Oggetto della controversia
La società Tele2 ha
chiesto, con l’istanza introduttiva del procedimento, l’intervento
dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 23 del Codice delle comunicazioni, per
la risoluzione della controversia insorta con Telecom Italia in materia di
fornitura del servizio di transito, vale a dire del servizio di trasporto del
traffico commutato originato dalla rete di un operatore alternativo e diretto
ad abbonati di operatori diversi da Telecom Italia stessa.
Ad avviso della predetta
società, Telecom Italia le avrebbe erroneamente fatturato il servizio di
transito reso nel periodo compreso tra gennaio 2005 e aprile 2006.
In particolare,
come si evince anche dai chiarimenti successivamente resi in sede di udienza
e nelle memorie depositate, Tele 2 contesta la fatturazione relativa al traffico
da essa generato e diretto verso le numerazioni portate degli operatori Fastweb
e Wind, in quanto Telecom Italia avrebbe applicato le condizioni economiche
corrispondenti al traffico transitato a livello di Stadi di Gruppo Urbano
distrettuale (di seguito, “SGU distrettuale” ).
Tele 2, al
contrario, ritiene che dovessero essere applicate le condizioni economiche a
livello di singolo Stadio di Gruppo di Transito (di seguito “SGT”), in quanto
se Telecom Italia avesse reso disponibili le informazioni relative all’avvenuto
completamento del processo di number portability a favore di Wind e Fastweb,
Tele 2 avrebbe potuto ulteriormente ottimizzare l’instradamento delle chiamate
a livello di SGT.
In via
subordinata, Tele 2 ritiene che dovessero essere applicate per lo meno le
condizioni economiche previste per il livello di singolo SGU, e ciò in base al
fatto che Tele 2 è interconnessa alla rete di Telecom Italia a livello di
singolo SGU, alla pari di Wind e Fastweb.
Sulla base di
tali premesse, Tele 2 chiede all’Autorità di:
1) accertare e confermare l’obbligo di Telecom Italia di rendere
disponibile agli operatori interconnessi le informazioni relative all’avvenuto
completamento del processo di number portability a favore di terzi al fine di
consentire l’ottimizzazione degli instradamenti per la consegna del traffico;
2) per l’effetto, ordinare a Telecom Italia di emettere note di credito per
un ammontare di 1.773.363,00 euro, cifra pari alla differenza tra quanto è
stato fatturato da parte di Telecom Italia a titolo di corrispettivo per
il servizio di transito a livello di SGU distrettuale e quanto avrebbe dovuto
essere corrisposto da Tele 2 se il servizio di transito fosse stato valorizzato
a livello di singolo SGT.
In subordine,
Tele 2 chiede all’Autorità di:
3) accertare che Tele 2 e gli operatori titolari delle numerazioni
portate risultano connessi alla rete di Telecom Italia a livello di singolo
SGU e che pertanto il servizio di transito avrebbe dovuto essere valorizzato
a livello di singolo SGU;
4) per l’effetto, ordinare a Telecom Italia di emettere note di credito per
un ammontare di 1.451.813,68 euro, cifra pari alla differenza tra quanto è
stato fatturato a titolo di corrispettivo per il servizio di transito a livello
di SGU distrettuale e quanto avrebbe dovuto essere corrisposto da Tele 2
se il servizio di transito fosse stato valorizzato a livello di singolo SGU.
Nella memoria del 26
febbraio 2007, Tele 2 ha chiesto, per ragioni di efficienza e di economicità,
di estendere l’ambito temporale della decisione a tutto dicembre 2006.
II Iter Istruttorio
In data 27 giugno
2006 la Direzione ha avviato il procedimento di risoluzione della controversia,
convocando in udienza le parti al fine di chiarire l’oggetto del contendere
e di consentire l’avvicinamento delle parti ad una soluzione amichevole del
contenzioso.
Alla luce di
quanto emerso anche nei successivi incontri e della disponibilità delle parti
a valutare soluzioni conciliative, la Direzione, nell’udienza dell’8 gennaio
2007, ha presentato una proposta di accordo in virtù della quale le due società
concordavano l’applicazione per il periodo considerato delle condizioni
economiche previste per l’interconnessione a livello di singolo SGU. Tale
soluzione avrebbe avuto natura esclusivamente commerciale e non avrebbe
costituito precedente tale da acquisire valenza regolamentare.
Tele 2 ha
espresso adesione alla proposta di accordo avanzata dall’Autorità, a condizione
che i termini indicati nella soluzione fossero applicati sino a tutto dicembre
2006, trattandosi di materia completamente analoga sebbene al di fuori del petitum
iniziale, limitato ad aprile 2006.
Telecom Italia,
dopo aver inizialmente apprezzato la proposta avanzata dall’Autorità,
ritenendola una ragionevole base di trattativa, nella successiva udienza del
15 gennaio 2007 ha dichiarato che “valutazioni aziendali hanno portato a non
accettare la proposta di soluzione, ritenendo al contrario in ogni caso utile
la definizione della controversia con atto della Commissione infrastrutture e
reti”.
In data 27 marzo 2007 si è tenuta una udienza in
contraddittorio tra le parti dinanzi alla Commissione infrastrutture e reti,
al termine della quale l’organo collegiale ha ritenuto di richiedere ulteriori
approfondimenti istruttori relativi alle condizioni tariffarie applicate da
Telecom Italia al traffico consegnato per il transito da parte di Tele 2.
Conseguentemente
Telecom Italia, in data 4 maggio 2007, ha prodotto una memoria con la quale ha
fornito i dati di traffico relativi ai servizi di transito offerti a Tele 2 nel
periodo gennaio 2005 - aprile 2006, specificando i criteri applicati nella
determinazione delle condizioni economiche.
La società Tele 2
ha avanzato richiesta di accesso alla documentazione prodotta da Telecom
Italia, richiesta cui è stato dato corso a tutela del principio del
contraddittorio.
Tele 2 ha prodotto in data 25 giugno 2007 le proprie
osservazioni in merito alle informazioni fornite da Telecom Italia.
III Posizione delle parti
Si sintetizzano di seguito le posizioni
delle due società sui punti principali della controversia, emerse dalle memorie
e dai documenti depositati nel corso del procedimento, nonché in sede di
udienza.
III. A Tele 2
La società istante assume la non
correttezza di quanto fatturatole da Telecom Italia in relazione al servizio
di transito reso nel periodo gennaio 2005/aprile 2006, e indi fino a tutto
l’anno
2006.
Telecom Italia, con
riferimento al traffico generato da Tele 2 e destinato a numerazioni portate
Fastweb e Wind, ha fatturato il servizio applicando nella quasi totalità dei
casi una delle tariffe più alte tra quelle previste dall’Offerta di Riferimento
2005, ovvero a livello di SGU distrettuale, pari a 0,4611 eurocent/min in
orario di punta e 0,3576 in orario ridotto.
Tele 2 ritiene che il traffico
indicato avrebbe dovuto essere valorizzato come servizio di transito a livello
di singolo SGU, pari a 0,1710 eurocent/min in orario di punta e 0,1323
eurocent/min in orario ridotto, perché gli operatori Fastweb e Wind sono
interconnessi ai medesimi SGU cui è interconnessa Tele 2. A fondamento della
sua tesi la società richiama quanto scritto nell’Offerta di riferimento 2005,
allorché prevede che “Il transito a livello di singolo SGU avviene nel caso
in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al
medesimo SGU”
Ancor prima, Tele 2 deduce che,
se Telecom Italia avesse reso disponibili le informazioni relative
all’avvenuto completamento del processo di number portability, essa sarebbe
stata in grado di ottimizzare gli instradamenti in maniera da accedere alla
tariffa a livello di SGT, ovvero 0,1094 eurocent/min in orario di punta e
0,0825 eurocent/min in orario ridotto, con la conclusione che sarebbe stata
tale tariffa a doverle essere applicata.
Con riferimento a tale presunto
obbligo di Telecom Italia, Tele 2 afferma la sua vigenza a prescindere
dall’entrata in vigore della delibera 417/06/CONS e ciò in ragione della
posizione detenuta dall’avversaria sul mercato dei servizi di transito.
Nella
memoria del 26 febbraio 2007 la società ha chiesto, per ragioni di efficienza
e di economicità, di estendere l’ambito temporale della decisione a tutto dicembre
2006.
III. B Telecom Italia
Telecom Italia nel
corso del procedimento ha ribadito la correttezza della fatturazione alle
condizioni economiche previste per il servizio di transito a livello di SGU
distrettuale, fornito, a suo dire, in coerenza con quanto definito nelle
disposizioni contrattuali e alle condizioni regolate nella propria Offerta di
riferimento. In primo luogo essa contesta l’esistenza, nella regolamentazione
vigente nel periodo considerato, di un obbligo di rendere accessibile agli
operatori interconnessi con la propria rete una base dati contenente le
informazioni relative all’avvenuto completamento del processo di number portability.
Nel
caso di specie, inoltre, ad avviso della società resistente non sarebbero applicabili
neanche le condizioni economiche previste per l’interconnessione a livello di
singolo SGU, poiché la consegna del traffico originato da Tele 2 avviene ad un
livello di rete scelto da Telecom Italia sulla base di proprie esigenze tecniche.
In ogni caso, essa rileva che il transito può essere singolo o doppio, e che
tale fatto non dipende in alcun modo dalla volontà delle parti interconnesse,
ma solo ed esclusivamente dalla ubicazione dei punti di interconnessione con
la rete di Telecom Italia. Afferma, a tal proposito, di applicare la soluzione
cosiddetta Onward Routing.
Con la nota del 4
maggio 2007 Telecom Italia ha chiarito che, affinché si abbia transito singolo,
non è sufficiente che Tele 2 sia interconnessa al medesimo SGU cui sono
interconnessi Fastweb e Wind, bensì è necessario che l’interconnessione di
questi ultimi sia di tipo inverso. Rileva infine che il servizio di transito
cosi descritto è utilizzato pacificamente dagli altri operatori.
III. C Posizione
delle parti sull’approfondimento istruttorio deliberato il 27 marzo 2007
Con la nota del 4
maggio 2007 Telecom Italia ha prodotto le informazioni richieste dall’Autorità
ed ha reso noto che, nel periodo considerato, il servizio di transito reso a
Tele 2 -con riferimento all’intero traffico originato da quest’ultima e diretto
alle numerazioni degli operatori Fastweb e Wind- “avviene per circa il 40% a
livello di singolo autocommutatore (SGU o SGT) e per il 60% a livello di doppio
autocommutatore (doppio SGT o doppio SGU)”.
Nel descrivere la
catena impiantistica del servizio di transito, Telecom Italia chiarisce che il
transito singolo si verifica quando “l’operatore di destinazione è
interconnesso con flussi di interconnessione inversa al medesimo impianto a cui
è interconnesso l’operatore di origine con flussi di interconnessione diretta”;
il transito doppio, invece, “quando i flussi di interconnessione inversa sono
attestati ad un impianto diverso da quello cui sono attestati i flussi di
interconnessione diretta dell’operatore di origine.”
La società
conclude affermando che la parte dell’Offerta di riferimento relativa alle
condizioni economiche del servizio di transito deve essere interpretata nel
senso che “quando l’operatore di destinazione è interconnesso al medesimo SGU,
questa interconnessione non può che essere inversa”.
Tele 2, con la
nota contenente le osservazioni al documento prodotto da Telecom Italia,
precisa che i dati rilevanti ai fini della controversia sono esclusivamente
quelli relativi al traffico generato da Tele 2 verso le numerazioni portate
degli operatori Wind e Fastweb, e non all’intero traffico diretto verso
qualsivoglia numerazione degli operatori citati.
Tele 2 rileva
come, effettuando una suddivisione dei dati forniti da controparte basata sulla
distinzione tra numerazioni portate e numerazioni native, risulta che solo lo
0,29% del traffico verso numerazioni portate è stato da Telecom Italia
fatturato a livello di singolo autocommutatore mentre tutto il resto transita
a livello di doppio autocommutatore.
Con riferimento
al traffico verso numerazione native, che risulta invece essere fatturato a
livello di singolo autocommutatore nell’81,25% dei casi, la società evidenzia
come tale circostanza non dipenda da ottimizzazioni del gestore della rete,
quanto dalle ottimizzazioni degli instradamenti effettuati da Tele 2 in virtù
della conoscenza a priori della titolarità e dell’attestazione delle
numerazioni native, circostanza invece non possibile per le numerazioni portate
“per la mancata messa a disposizione da parte di Telecom Italia della base dati
contenente le informazioni relative al processo di number portability.”
La predetta
società,
infine, con riferimento a quanto espresso da Telecom Italia circa la necessità
che il “medesimo impianto” cui occorre essere interconnessi per fruire delle
tariffe a livello di singolo autocommutatore sia quello con flussi di
interconnessione inversa, rileva l’incongruenza di tale principio rispetto ai
dati prodotti, secondo i quali solo lo 0,29% del servizio di transito verso
numerazioni portate è fatturato a livello di singolo autocommutatore a fronte
invece della circostanza che Wind e Fatweb sono interconnessi a tutti gli SGU
di Telecom Italia presenti sul territorio nazionale, al pari di Tele 2.
IV Valutazioni dell'Autorità
Il
servizio di transito, ovvero il servizio di trasporto del traffico commutato
diretto ad abbonati di operatori nazionali distinti da Telecom Italia, è
offerto a livello di singolo SGU, di SGU distrettuale, di singolo SGT e di
doppio SGT.
Tele 2, sin
dall’istanza introduttiva ha contestato, con riferimento al servizio di
transito relativo al traffico da essa generato e diretto verso numerazioni
portate degli operatori Fastweb e Wind, la valorizzazione da parte di Telecom
Italia di tale traffico come transito a livello di SGU distrettuale, ribadendo
anche nelle proprie successive memorie che tale traffico avrebbe dovuto invece
essere valorizzato per lo meno a livello di singolo SGU, in quanto la società
attrice è interconnessa a tutti gli SGU di Telecom Italia, ai quali sono anche
interconnessi gli altri due operatori. La materia del contendere è dunque
circoscritta al traffico verso numerazioni portate, come le memorie di Tele 2
hanno inequivocabilmente chiarito.
La definizione della controversia
presuppone la preliminare soluzione di due questioni: a) la verifica
dell’esistenza di un obbligo di Telecom Italia a rendere disponibili agli
operatori interconnessi le informazioni relative all’avvenuto completamento del
processo di number portability, e l’accertamento dell’avvenuta violazione dello
stesso obbligo; b) l’interpretazione di quanto previsto al paragrafo 11
dell’Offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2005, in particolare
nella parte in cui, in relazione all’applicazione delle condizioni economiche
a livello di singolo SGU, si prevede che “Il transito a livello di singolo
SGU avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono
interconnessi al medesimo SGU”.
Con riferimento alla questione
sub a), l’impostazione di Tele 2 non può trovare accoglimento. In primo luogo
si rileva, infatti, che l’obbligo di fornire le informazioni relative
all’avvenuto completamento del processo di number portability è
stato introdotto esclusivamente con la delibera 417/06/CONS del 28 giugno 2006.
All’epoca dei fatti oggetto di controversia, quindi, Telecom Italia non era
soggetta ad un preciso obbligo regolamentare in materia.
Vero è poi che, alla
luce della necessità di trasparenza cui devono essere ispirate le negoziazioni
degli accordi di interconnessione, nonché in virtù del generale dovere di esecuzione
contrattuale secondo correttezza, la società che gestisce la rete avrebbe
potuto essere disponibile alla fornitura di dette informazioni. E’ tuttavia
decisivo osservare che nel corso del procedimento Tele 2 non ha dimostrato di
aver chiesto le citate informazioni a Telecom Italia, né di aver ricevuto
immotivata risposta negativa: onde sotto questo specifico profilo non sono
stati forniti elementi tali da giustificare alcun preciso addebito a carico
della convenuta.
Con riferimento alla questione
sub b), ovvero all’interpretazione di quanto contenuto al punto 11 dell’Offerta
di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2005, si rileva quanto segue.
Introduttivamente
si nota che Telecom Italia nel corso del procedimento ha alquanto mutato la propria
posizione iniziale. Infatti, mentre nella memoria del 10 luglio 2006 essa
affermava apoditticamente che “nei casi in cui l’operatore di destinazione non
fosse interconnesso allo SGU Donor, spetta a Telecom Italia di decidere da
quale impianto consegnare la chiamata verso la rete di destinazione, sulla base
di proprie esigenze tecniche”, nei suoi successivi scritti ha riconosciuto
senza ambiguità che la circostanza che il transito sia singolo o doppio non
dipende in alcun modo dalla volontà delle parti interconnesse. La natura del
transito dipende, invece, solo ed esclusivamente dai punti di interconnessione
con la rete di Telecom Italia, ed in particolare dalla presenza o meno, al
livello di rete in cui viene rilasciata la chiamata dall’operatore di origine,
di un circuito di interconnessione inversa che consenta di reinstradare le
chiamate dirette a numerazioni portate di altri operatori secondo la tecnica
dell’ Onward Routing.
Posta la controversia su
queste ultime, corrette, basi oggettive, si nota, in merito alla problematica
della corretta esegesi del paragrafo 11 dell’OIR di Telecom Italia per l’anno
2005 (“Il transito a livello di singolo SGU avviene nel caso in cui gli
operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al medesimo SGU”),
che la tesi sostenuta da Telecom Italia, per cui l’interconnessione di cui si
parla debba necessariamente essere un’interconnessione di tipo inverso, appare
maggiormente rispondente ai criteri dell’Offerta di riferimento ed
all’effettività del servizio di transito reso.
Infatti, ai fini
dell’esecuzione del servizio di transito è necessario che la chiamata sia
reinstradata attraverso un circuito di interconnessione che trasporti il
traffico in uscita dalla rete di Telecom Italia per la consegna all’operatore
di destinazione. Tale circuito di interconnessione, per l’appunto denominato
circuito di interconnessione inversa, è però distinto dai circuiti di
interconnessione diretta, che sono quelli che l’operatore interconnesso
utilizza, invece, per la consegna delle chiamate alla rete di Telecom Italia.
I circuiti di interconnessione inversa sono predisposti a cura di Telecom Italia
negli impianti di commutazione che lo stesso operatore ritiene più funzionali
in relazione alle esigenze di ottimizzazione della propria rete.
Ciò premesso,
la ricostruzione impiantistica descritta da Telecom Italia nelle sue memorie
pone
in risalto le irragionevoli e inique conseguenze che avrebbe una
interpretazione puramente letterale della citata previsione dell’Offerta di
riferimento (che, come si è visto, parla di interconnessione tout court,
senza specificazioni limitative). In tale caso, tutte le volte che
l’interconnessione (diretta) dell’operatore di origine non coincide con il
punto di interconnessione inversa, Telecom Italia si troverebbe nelle
condizioni di dover consegnare la chiamata all’operatore di destinazione
effettuando un doppio transito con un secondo elemento della propria rete, dove
sono presenti circuiti di interconnessione inversa, che non verrebbe però
remunerato dall’operatore di origine.
Non v’è dubbio, infatti, che
Telecom Italia ha diritto alla remunerazione per il servizio di transito dal
punto di interconnessione con la rete dell’operatore che consegna la chiamata
fino al punto di interconnessione con la rete dell’operatore destinatario della
stessa. Deve quindi trovare riscontro nelle condizioni economiche applicate l’eventuale
presenza di instradamenti della chiamata che richiedano un doppio transito,
specificatamente creati alla luce dell’ impossibilità di utilizzare a tal fine
i circuiti di interconnessione diretta, come sopra detto, riservati al traffico
raccolto dall’operatore di originazione e consegnato alla rete di Telecom
Italia.
Ciò nonostante, le doglianze di
Tele 2 sono parzialmente fondate.
Sotto il profilo del concreto
realizzarsi del servizio di transito, non convince infatti la rappresentazione
numerica fornita da Telecom Italia, per la quale solo lo 0,29% dei casi di
transito su numerazioni portate è stato fatturato a livello di singolo SGU,
mentre tutto il resto è stato fatturato a livello di doppio autocommutatore.
Tale dato contrasta sia con quello, radicalmente diverso, relativo alle
numerazioni native, tariffate per oltre l’80% a livello di singolo transito,
sia con la presumibile dislocazione effettiva dei punti di interconnessione
inversa, che rendono inverosimile la percentuale dello 0,29% fatturata da
Telecom Italia.
D’altra parte, Telecom Italia non
ha provato in alcun modo l’attendibilità dei dati da essa riportati, né che
essi non dipendano da eventuali inefficienze della propria rete.
Ai fini della
definizione della controversia, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento
ed in assenza di altri e più puntuali elementi probatori, si rivela doveroso
ed equo, in funzione di giustizia, quantificare diversamente la percentuale di
traffico cui avrebbero dovuto essere applicate le condizioni economiche previste
per il servizio di transito a livello di singolo SGU.
Occorre
a tal fine considerare che la rete di Telecom Italia, a livello locale,
presenta 628 autocommutatori denominati Stadi di Gruppo Urbano (SGU) con
funzioni di raccolta/terminazione delle chiamate effettuate/ricevute dagli
abbonati attestati a ciascun SGU. Di questi, almeno 231 sono individuati quali
SGU distrettuale.
Ebbene,
sulla base della ricostruzione impiantistica prospettata da Telecom Italia, ed
avendo essa fatturato la quasi totalità del traffico verso numerazioni portate
a livello di SGU distrettuale, si può ritenere che in ciascun SGU distrettuale
sia presente almeno un punto di interconnessione inversa.
Infatti,
è la stessa definizione fornita nell’Offerta di riferimento del servizio di
transito a livello di SGU distrettuale (“Il transito a livello di SGU
distrettuale avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione
abbiano almeno un punto di interconnessione a livello di SGU, su impianti
differenti, nel medesimo distretto”) che permette di assumere che , ogni
qualvolta viene applicata la tariffa di transito del servizio a livello di SGU
distrettuale, Telecom Italia reinstradi la chiamata verso l’operatore di
destinazione attraverso un circuito di interconnessione inversa attestato su
di un SGU presente nel medesimo distretto ove si trova lo SGU dove è stata
consegnata la chiamata dall’operatore di origine.
Dunque,
se si ammette in linea di principio che, nel servizio di transito SGU
distrettuale, esiste nello SGU (distrettuale) di consegna un punto di
interconnessione inversa, e se in pari tempo si rammenta che è presente almeno
un SGU distrettuale in ognuno dei 231 distretti, è empiricamente possibile
allora, in assenza di altri elementi probatori ed essendo rimasta incontestata
la circostanza che Tele 2 sia interconnessa al pari di Fastweb e Wind in tutti
gli SGU della rete, assumere quanto segue: il traffico generato da Tele 2 e
diretto verso numerazioni portate dei citati operatori aveva 231 probabilità su
628 di fare ingresso all’impianto di SGU distrettuale, e quindi di intercettare
ivi immediatamente la rete di destinazione, essendo a disposizione un circuito
di interconnessione inversa. Di conseguenza, ai fini di causa si può anche
equitativamente concludere che nel 37% dei casi il servizio di transito, nel
periodo contestato, si trovava nella condizione per cui l’operatore di origine
è interconnesso nel medesimo SGU in cui esiste una interconnessione inversa
dell’operatore di destinazione, e pertanto il servizio doveva essere in tali
casi valorizzato a livello di singolo SGU.
Con riferimento, infine, alla
richiesta di Tele 2 di estendere l’ambito temporale della controversia sino al
dicembre 2006, non si ravvisano ragioni che ostino a tale estensione, che per
contro soddisfa esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa
in sede contenziosa di questa Autorità Sebbene l’istanza introduttiva fosse
limitata al periodo gennaio 2005 – aprile 2006, non può non essere tenuto in
debito conto che il procedimento di risoluzione della controversia si è
protratto anche per i mesi successivi. Inoltre in tale periodo, ed in
particolare sino al dicembre 2006, il servizio di transito reso da Telecom
Italia a Tele 2 non si è differenziato, per quanto specificatamente forma
oggetto di controversia, dal servizio reso precedentemente. La stessa Telecom
Italia non ha fornito, nel corso del procedimento, argomentazioni di sorta
avverso l’estensione dell’ambito temporale della decisione, che quindi può essere
senz’altro ammessa.
Tutto ciò premesso
VISTO il paragrafo 11
dell’Offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2005, il quale prevede
che “Il servizio di transito a livello di singolo SGU avviene nel caso in
cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al medesimo
SGU”;
RITENUTO che quanto
previsto nell’Offerta di riferimento 2005 in relazione alla tariffazione a
livello, di singolo SGU debba essere interpretato come relativo alla presenza
di un punto di interconnessione inversa nel medesimo SGU ove la chiamata viene
rilasciata dall’operatore di origine;
CONSIDERATO tuttavia che i
dati forniti da Telecom Italia non risultano pienamente attendibili, né di essi
è stata data opportuna base probatoria;
RITENUTO pertanto, con
riferimento alla fatturazione del traffico a livello di singolo o doppio SGU e
alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, di dover ricorrere ad
una soluzione che tenga conto, nei suoi profili di quantificazione, della
situazione di fatto sottostante alla controversia in esame, così come
desumibile dalla documentazione in atti;
UDITA la relazione del
Commissario relatore Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 29 del
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento.
1. Telecom Italia, con riferimento al traffico originato da Tele 2 e
diretto verso numerazioni portate degli operatori Fastweb e Wind nel periodo
compreso tra gennaio 2005 e dicembre 2006, deve applicare le condizioni
economiche previste per il servizio di transito a livello di singolo SGU
complessivamente al 37% del traffico transitato, e conseguentemente emettere,
entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, note di credito per una cifra
pari alla differenza tra quanto è stato fatturato a titolo di corrispettivo per
il servizio di transito a livello di SGU distrettuale e quanto avrebbe dovuto
essere corrisposto da Tele 2 se il servizio di transito fosse stato valorizzato
a livello di singolo SGU nella misura appena indicata.
La presente delibera è
notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale e resa disponibile
sul sito web dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 9, del
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 , il presente atto può essere
impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di
giurisdizione esclusiva
Ai sensi dell’art. 23 bis,
comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e
modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di
60 giorni dalla notifica del medesimo.