NELLA sua riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
del 7 marzo 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249
"Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo",
in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTO il decreto legislativo
1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la delibera n. 148/01/CONS,
recante "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle
controversie tra organismi di telecomunicazioni";
VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante "Modifiche
ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento",
nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, recante
"Integrazioni della delibera n. 506/05/CONS recante modifiche ed
integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento";
VISTA l’istanza del 1 giugno 2005 con la quale la WIND Telecomunicazioni
S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell’art. 23 del Codice
delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con la
TIM Italia S.p.A. inerente la definizione del prezzo per il servizio
di terminazione mobile-mobile;
VISTA la nota del 16 giugno 2005, prot. n. U/04579/05/NA, con la quale
il Dipartimento Garanzie e Contenzioso ha comunicato alle parti, ai
sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l’avvio
di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita
controversia, indicando il funzionario Enrico Maria Cotugno quale responsabile
del procedimento;
VISTA la nota della WIND Telecomunicazioni S.p.A. del 9 febbraio 2006,
con la quale la predetta società comunicava il raggiungimento
di un accordo transattivo tra le parti e, contestualmente, la rinuncia
all’istanza del 22 ottobre 2004;
RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno il presupposto a
fondamento di un eventuale intervento di quest’Autorità a definizione
della controversia;
VISTA la proposta della Direzione Reti e servizi di comunicazione elettronica,
cui sono state trasferite le competenze già attribuite al Dipartimento
Garanzie e Contenzioso in materia di controversie tra operatori di comunicazione
elettronica;
UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo ed Enzo Savarese,
relatori ai sensi dell'art. 29 del
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.
Il non luogo a provvedere in merito all’istanza presentata dalla WIND
Telecomunicazioni S.p.A., citata in premessa, per la definizione della
controversia in essere con la TIM Italia S.p.A., inerente la definizione
del prezzo per il servizio di terminazione mobile-mobile.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul
sito web dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034
e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso
il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.