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Contenzioso tra
operatori

 

Delibera n. 10/06/CIR

Definizione della controversia WIND Telecomunicazioni S.p.A./ TIM Italia S.p.A.

Pubblicata su questo Sito in data 29/03/06


L’Autorità

NELLA sua riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 marzo 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249 "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la delibera n. 148/01/CONS, recante "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento", nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, recante "Integrazioni della delibera n. 506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento";

VISTA l’istanza del 1 giugno 2005 con la quale la WIND Telecomunicazioni S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con la TIM Italia S.p.A. inerente la definizione del prezzo per il servizio di terminazione mobile-mobile;

VISTA la nota del 16 giugno 2005, prot. n. U/04579/05/NA, con la quale il Dipartimento Garanzie e Contenzioso ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, indicando il funzionario Enrico Maria Cotugno quale responsabile del procedimento;

VISTA la nota della WIND Telecomunicazioni S.p.A. del 9 febbraio 2006, con la quale la predetta società comunicava il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti e, contestualmente, la rinuncia all’istanza del 22 ottobre 2004;

RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest’Autorità a definizione della controversia;

VISTA la proposta della Direzione Reti e servizi di comunicazione elettronica, cui sono state trasferite le competenze già attribuite al Dipartimento Garanzie e Contenzioso in materia di controversie tra operatori di comunicazione elettronica;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.

Dichiara

Il non luogo a provvedere in merito all’istanza presentata dalla WIND Telecomunicazioni S.p.A., citata in premessa, per la definizione della controversia in essere con la TIM Italia S.p.A., inerente la definizione del prezzo per il servizio di terminazione mobile-mobile.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 7 marzo 2006

 

IL PRESIDENTE

 

 

Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE

Nicola D’Angelo

Enzo Savarese