Delibera n. 112/07/CIR

Definizione della controversia Freeway S.r.l./ Telecom Italia S.p.A. in materia di tariffe di interconnessione inversa

Pubblicata su questo Sito in data 28/12/07

L’Autorità

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 3 ottobre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001;

VISTA la delibera n. 11/03/CIR del 25 luglio 2003, concernente "Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento per l’anno 2003 di Telecom Italia S.p.A.”;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante “Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)”;

VISTA la delibera n. 111/07/CIR del 25 settembre 2007 recante “Avvio del procedimento di fissazione dei criteri per la formulazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi al fine di dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4888/07 del 10 luglio 2007”;

VISTA l’istanza del 16 febbraio 2007, acquisita al protocollo n. 13294 del 27 febbraio 2007, con la quale la società Freeway S.r.l. ha chiesto fosse avviata, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, la procedura per la risoluzione della controversia insorta con la società Telecom Italia S.p.A. relativa al prezzo di terminazione per il servizio di interconnessione inversa, ai sensi della delibera n. 417/06/CONS;

VISTA la nota prot. n. 17292 del 14 marzo 2007, con la quale la Direzione Reti e Servizi di comunicazione elettronica (di seguito “Direzione”) ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTO lo schema di accordo comunicato alle parti dalla Direzione nel corso dell’udienza del 3 luglio 2007 e formalizzato nel verbale dell’udienza stessa;

VISTA la nota della società Freeway S.r.l. dell’11 luglio 2007, acquisita al protocollo n. 45535 del 13 luglio 2007, con la quale ha comunicato la sua volontà a non aderire alla proposta di transazione formulata dalla Direzione;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nel corso dell’udienza conclusiva del 12 luglio 2007, da parte di Telecom Italia che ha comunicato di aderire alla proposta della Direzione;

PRESO ATTO della mancata accettazione della proposta di accordo da parte di Freeway S.r.l. e della mancata comparizione della società stessa all’udienza del 12 luglio 2007;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso della fase istruttoria, da ultime le memorie delle parti del 12 settembre 2007 e del 14 settembre 2007;

RITENUTA la propria competenza a definire la controversia con atto vincolante;

UDITE le parti in contraddittorio in data 3 ottobre 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

A. Oggetto della controversia.

Freeway S.r.l. (di seguito “Freeway”) con istanza del 16 febbraio 2007 instaurava la procedura per la risoluzione della controversia in esame, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (nel seguito “Codice”), e del Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera dell’Autorità n. 148/01/CONS (nel seguito “Regolamento”).

Nell’istanza, Freeway chiedeva all’Autorità di risolvere la controversia con decisione vincolante ed a tal fine accertare e dichiarare che:

- Freeway ha il diritto di prevedere condizioni economiche per il prezzo di terminazione diverse da quelle Telecom Italia e il conseguente obbligo di Telecom di modificare l’Accordo di interconnessione del 29//11/2004, a seguito della richiesta di Freeway di variare i propri valori di terminazione, in coerenza con i tetti massimi fissati dalla Delibera AGCOM n. 417/06/CONS;

- Freeway ha diritto di applicare i corrispettivi di terminazione da essa richiesti e comunicati a Telecom con raccomandata A.R. del 24/11/06 prot. n. 622/06/at;

- Telecom Italia è tenuta a corrispondere tutti gli importi risultanti da fatture emesse da Freeway, a far data dal 27/01/07 con riferimento al nuovo prezzo di terminazione come descritto in narrativa.

B. Iter Istruttorio.

In data 14 marzo 2007 la Direzione convocava le parti in udienza, dando così luogo all’apertura formale del procedimento. La prima udienza si è tenuta il 3 maggio 2007.

In data 6 aprile 2007 Telecom Italia depositava la propria memoria difensiva nella quale contestava in toto quanto affermato da Freeway nella propria memoria.

Nel corso della prima udienza, inizialmente fissata il 12 aprile 2007 e tenutasi effettivamente, a seguito di richieste di rinvio di entrambe le parti, il giorno 3 maggio 2007, le parti medesime esponevano le loro ragioni. La Direzione nel prendere atto di quanto dichiarato nel corso della predetta udienza e constatando la volontà di entrambe le parti di voler provare a percorrere una soluzione di tipo negoziale, le invitava a raggiungere un accordo, concedendo loro quindici giorni di tempo per potersi incontrare e procedere ad una negoziazione e rinviando al giorno 22 maggio 2007 la successiva udienza.

Nel corso della seconda udienza la Direzione, avendo constatato con le parti il mancato raggiungimento di una soluzione negoziale e dovendo procedere ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento n. 148/01/CONS alla formulazione di uno schema di accordo da sottoporre alle parti, richiedeva alla società Freeway di fornire ulteriori dati relativi alla rete dello stesso operatore, con riguardo in particolare al numero di linee attivate ed al traffico svolto, fissando un termine di quindici giorni per il deposito della relativa documentazione.

In data 5 giugno 2007 la società Freeway inviava una relazione descrittiva dello stato di attivazione delle linee telefoniche da essa gestite e una relazione concernente i progetti di infrastrutturazione dello stesso operatore.

Nell’udienza del 3 luglio 2007, la Direzione presentava alle parti uno schema di accordo, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della delibera n. 148/01/CONS, nel quale veniva proposto di riconoscere a Freeway il diritto ad ottenere da parte di Telecom Italia il prezzo di 0,71 eurocent/minuto (prezzo unico non differenziato in fasce orarie) con riferimento ad entrambi gli archi temporali richiesti da Freeway nella propria istanza, ovverosia dal 27 gennaio 2007 (e sino al 30 giugno 2007) nonché a partire dal 1° luglio 2007.

Il prezzo sopra indicato era determinato, in via equitativa, tenendo conto in primo luogo del valore fissato dall’Autorità a seguito dell’approvazione dell’Offerta di riferimento di Telecom Italia relativa all’anno 2006 per i servizi di terminazione su SGT. Ai fini della proposta è stata tuttavia considerata la modalità di infrastrutturazione dell’operatore, basata, allo stato, su servizi ADSL naked sui quali vengono offerti servizi finali di tipo VoIP e dati. La Direzione ha infatti ritenuto che l’accesso basato su servizio all’ingrosso ADSL naked non potesse essere equiparato a modalità di infrastrutturazione tali da giustificare livelli asimmetrici dei prezzi di terminazione, poiché il livello di investimento sostenuto dall’operatore è di molto inferiore a quanto necessario per la realizzazione, ad esempio di accessi diretti in ULL, fibra o anche con rilegamenti wireless. Si è ritenuto ragionevole pertanto, proporre un livello di reciprocità con i prezzi di terminazione per le chiamate dirette alla rete Telecom Italia, basato sui prezzi del servizio di terminazione SGT, che risulta omogeneo con quello offerto per il bacino di terminazione dell’operatore Freeway.

Tale valutazione trova fondamento nella relazione descrittiva di Freeway, ove si dichiara che l’attività di infrastrutturazione indicata nel “Progetto di infrastruttura Freeway S.r.l.” è in fase di progettazione e sperimentazione.

La Direzione, dopo aver formulato la proposta, preso atto di quanto osservato dalle parti durante l’udienza e in accoglimento della richiesta di ottenere un termine per valutare la proposta, ha convocato le stesse il giorno 12 luglio 2007.

In data 11 luglio 2007 la società Freeway ha depositato una nota con la quale dichiarava di non aderire alla proposta formulata dagli uffici dell’Autorità nel corso dell’udienza del 3 luglio.

Nell’udienza del 12 luglio 2007 compariva la sola società Telecom Italia. La Direzione prendendo atto della mancata comparizione della società Freeway e, dopo aver constatato l’adesione di Telecom Italia alla proposta formulata dalla Direzione all’udienza del 3 luglio 2007, sottoponeva la controversia alla competente Commissione Infrastrutture e Reti, trasmettendo a questa i relativi atti.

Nella riunione del 2 agosto 2007 la Commissione Infrastrutture e Reti stabiliva di convocare il 3 ottobre 2007 le parti per l’udienza conclusiva. La Direzione comunicava alle parti tale decisione fissando altresì il calendario per il deposito delle eventuali memorie conclusive.

C. I rapporti contrattuali tra le parti.

La società Freeway svolge attività d’impresa quale operatore di comunicazioni elettroniche che offre, tra gli altri, servizi di telefonia vocale. L’operatore, che allo stato non è notificato quale operatore dotato di significativo potere di mercato, è titolare di un’autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.

In data 29 novembre 2004 le Società Freeway e Telecom Italia stipulavano l’accordo (di seguito “Accordo”) di interconnessione inversa, avente ad oggetto la disciplina delle condizioni di interconnessione della rete di Telecom Italia con la rete di Freeway e la fornitura dei relativi servizi.

Nell’ambito di tale Accordo, venivano disciplinate anche le tariffe di interconnessione di terminazione, riportate nell’allegato A) all’Accordo stesso, di cui forma parte integrante.

L’Autorità, in data 28 giugno 2006, adottava la delibera n. 417/06/CONS recante “Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)”. Con tale delibera l’Autorità ha identificato gli operatori aventi significativo potere di mercato per i servizi di terminazione su rete fissa e per tali operatori ha definito regole di controllo dei .prezzi.

In particolare, l’Autorità ha stabilito che, per il primo anno di vigenza del suddetto provvedimento (ossia fino al 30 giugno 2007), gli operatori notificati rispettino il vincolo massimo di prezzo di terminazione di 1,54 cent/min, salvo la possibilità di richiedere la deroga sulla base dei costi effettivamente sostenuti e ha previsto, altresì, che a partire dal 1 luglio 2007 per i successivi 12 mesi il vincolo massimo di prezzo si riduca a 1,32 cent/min.

Sulla base di quanto previsto dal citato provvedimento Freeway, in data 24 novembre 2006, comunicava a Telecom Italia la richiesta di un nuovo importo di terminazione, pari a 1,54 euro/cent al minuto, a partire dal 27 gennaio 2007; quest’ultima replicava in data 11 dicembre 2006 contestando e rigettando in toto le richieste di Freeway.

D. Argomentazioni delle parti.

Freeway sottolinea che la sua istanza si basa su due fondamenti distinti, autonomi e concorrenti fra loro.

In primo luogo Freeway invoca l’applicazione della delibera dell’Autorità n. 417/06/CONS anche agli operatori non notificati. Freeway asserisce che le motivazioni che giustificano la fissazione da parte di un operatore alternativo notificato di un prezzo di terminazione anche superiore al tetto 1,54 cent valgono anche per gli operatori non notificati. Il rispetto del principio di non discriminazione di cui all’art. 47 del Codice imporrebbe, prosegue Freeway, l’applicabilità agli operatori non notificati delle previsioni in materia di tariffe di terminazione contenute nella delibera n. 417/06/CONS.

Secondo Freeway, inoltre, il suo diritto di vedersi applicare il prezzo di terminazione chiesto troverebbe fondamento anche nell’art. 15 [1] del contratto stipulato in data 24 novembre 2004. A tal proposito, Freeway rileva che è notorio e non contestato che, successivamente a tale data, Telecom Italia ha stipulato con altri operatori condizioni economiche di terminazione pari a quelle chieste oggi da Freeway; pertanto, essendosi realizzata la condizione prevista dall’art. 15 del contratto stesso, Telecom Italia deve riconoscere a Freeway quanto quest’ultima chiede.

[1] Art.15 del Contratto: ”Telecom Italia si impegna ad informare tempestivamente l’Operatore con le modalità di volta in volta ritenute più opportune, circa eventuali condizioni di terminazione (tecnico/economiche) più favorevoli, a parità di condizioni tecniche e di modalità di erogazione del servizio, contenute in provvedimenti normativi vincolanti per Telecom Italia, ovvero in accordi con altri operatori licenziatari con cui Telecom Italia si è interconnessa per la terminazione sulla rete di questi ultimi; nonché a riconoscere all’Operatore tali condizioni più favorevoli a far data dalla loro entrata in vigore”.

Di diverso avviso è la società Telecom Italia che, in primo luogo, ribadisce come le condizioni economiche contenute nel contratto che regola i rapporti tra Telecom Italia e Freeway siano in tutto e per tutto analoghe a quelle applicate nei confronti di altri operatori di telecomunicazione interconnessi, come Freeway, alla rete di Telecom Italia

Telecom Italia, nel rigettare quanto richiesto da Freeway, ritiene inammissibile riconoscere a Freeway il diritto di prevedere condizioni economiche di terminazione in coerenza con i tetti fissati dalla delibera n. 417/06/CONS. Secondo Telecom Italia la delibera in questione infatti fissa ex ante obblighi regolamentari – la cui revisione può intervenire solo nell’ambito di successive analisi di mercato ai sensi dell’art. 19 del codice delle comunicazioni- cui vanno soggette le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato, non riconoscendo Freeway tra tali operatori. Telecom Italia rappresenta altresì che, non essendo applicabili i prezzi massimi di terminazione di cui alla delibera n. 417/06/CONS ed in assenza di diverse pattuizioni, continuano ad essere pienamente efficaci verso Freeway le condizioni economiche di cui al contratto in essere, negoziate e concordate tra le parti in una logica di reciprocità.

Telecom Italia, relativamente poi all’interpretazione dell’art. 15 del contratto invocata da Freeway, rappresenta come tale clausola si inquadri e vada letta nell’ambito di un rapporto di natura commerciale in cui Telecom Italia comunque, in via generale, tratta in modo analogo operatori aventi caratteristiche tecniche, infrastrutturali e commerciali analoghe e/o similari.

La disciplina della delibera n. 417/06/CONS ad avviso di Telecom Italia non può essere considerata applicabile a Freeway in quanto priva, allo stato, del requisito essenziale di “operatore notificato”.

E. Motivazioni della decisione.

I. La sussistenza dei presupposti per l’adozione di una decisione vincolante.

L’articolo 23 del codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce all’Autorità la competenza a dirimere le controversie tra imprese che forniscano reti o servizi di comunicazione elettronica, aventi ad oggetto gli obblighi derivanti dal codice medesimo, e detta regole procedurali suscettibili di immediata applicazione.

La controversia in esame verte sull’applicabilità della delibera n. 417/06/CONS agli operatori non notificati.

L’oggetto del contendere rientra pertanto certamente tra le materie rimesse alla competenza dell’Autorità dal citato articolo 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, alla luce dei connessi articoli 42, comma 5, e 44 del Codice medesimo.

La sentenza del TAR del Lazio, sez. III ter, 14 dicembre 2006, n. 14517, ha recentemente ribadito, invero, “la competenza generale dell’Autorità a risolvere le controversie tra operatori in materia di accesso ed interconnessione e, in specie, di tariffe di terminazione su rete di operatori alternativi, ai sensi dell’art. 23, secondo comma, del Codice delle comunicazioni elettroniche, a meno che le parti non abbiano specificamente concordato una deroga a siffatta regola generale”.

Ritenuta pertanto, alla luce di quanto appena esposto, la competenza dell'Autorità a conoscere della presente controversia, ne vanno affrontati i contenuti di rito e di merito.

II. Il prezzo del servizio di terminazione inversa.

Nell’affrontare questo specifico argomento, la delibera n. 417/06/CONS ha richiamato il principio già enunciato nella delibera n. 11/03/CIR in base al quale “gli operatori alternativi, operanti nel mercato dell’accesso, possano richiedere la ridefinizione dei prezzi di terminazione sulle proprie reti, tenendo in considerazione anche gli investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture della rete di accesso”.

Si rappresenta, in via preliminare, che la predetta delibera n. 11/03/CIR è stata oggetto di una recente decisione del Consiglio di Stato (Sez. VI n. 4888/07 del 10 luglio 2007 pubblicata il 21 settembre 2007). Il predetto Consesso ha dichiarato l’illegittimità della delibera nella parte in cui ha omesso di di fissare specifici criteri di ragionevolezza e proporzionalità per i prezzi di terminazione degli operatori alternativi e ha mancato di definire un limite temporale o un percorso regolatorio temporale certo per l’attenuazione, nel tempo, della misura asimmetrica in questione.

In ottemperanza alla summenzionata decisione del Consiglio di Stato l’Autorità ha avviato con delibera n. 111/07/CIR del 25 settembre 2007, il procedimento di fissazione dei criteri per la formulazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi da applicare fino all’entrata in vigore della delibera n. 417/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.208 del 7 settembre 2006.

Sulla base di quanto suesposto, in via pregiudiziale, l’Autorità precisa che l’istanza proposta da Freeway finalizzata ad accertare e dichiarare “a far tempo dal 27 gennaio 2007”il proprio diritto ad ottenere, da parte di Telecom Italia, un prezzo di terminazione pari al tetto massimo riconosciuto ed ammissibile dall’Autorità nella delibera n. 417/06/CONSnon rientra nell’ambito di applicazione del procedimento avviato ai sensi della delibera n.111/07/CIR, avente effetto sino all’entrata in vigore della delibera n. 417/06/CONS, e pertanto deve essere valutata ai sensi della sola delibera n. 417/06/CONS.

L’Autorità, nella suddetta delibera, ha determinato per il mercato all’ingrosso un prezzo massimo di riferimento unico per tutti gli operatori notificati individuando il seguente percorso regolamentare: per il primo anno di vigenza del provvedimento, ossia fino al 30 giugno 2007, il prezzo massimo di terminazione è di 1,54€cent/mese, salva la possibilità di richiedere la deroga sulla base dei costi effettivamente sostenuti; mentre a partire dal 1 luglio 2007, per i successivi 12 mesi, il vincolo massimo di prezzo si riduce a 1,32€cent/min.

L’Autorità ha ritenuto poi che quegli operatori, che richiedono un prezzo di terminazione superiore al limite massimo, dovessero evidenziare le motivazioni tecniche ed economiche per cui non ritengono sostenibile il prezzo massimo fissato e predisporre un sistema di contabilità dei costi a supporto della richiesta, conforme ai principi contabili vigenti per gli altri operatori regolati.

Il presupposto giustificativo di tali previsioni è la considerazione che gli operatori alternativi a Telecom Italia che hanno investito in infrastrutture sostengono, quantomeno nel periodo iniziale, costi maggiori rispetto a quelli dell’operatore storico a causa delle diverse architetture di rete, delle minori economie di scala e di scopo e delle maggiori difficoltà nel reperimento dei capitali finanziari.

Con la delibera n. 417/06/CONS l’Autorità ha perciò ritenuto che fosse giustificato consentire ai predetti operatori “infrastrutturati” di applicare un prezzo asimmetrico di terminazione. Nel contempo, i medesimi operatori alternativi di terminazione vocale, proprio in virtù della posizione differenziata derivante dalla loro dotazione infrastrutturale, sono stati individuati quali operatori detentori di significativo potere di mercato e sono stati notificati ai sensi dell’art. 52 del Codice (si tratta, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della delibera in oggetto, dei seguenti operatori: Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Tiscali, Welcome, Wind ).

La parte istante, operatore non notificato, chiede a proprio vantaggio l’applicazione della delibera n. 417/06/CONS, sostenendo di trovarsi nella medesima situazione che legittima gli operatori infrastrutturati ad applicare tariffe asimmetriche.

La tesi sostenuta dalla parte istante è infondata.

Dall’analisi dettagliata dei contenuti della relazione descrittiva della realizzazione della rete gestita da Freeway, nonché della relazione descrittiva del progetto di infrastrutturazione del medesimo operatore (entrambe depositate nel corso dell’istruttoria), non è dato, infatti, riscontrare elementi che possano portare a qualificare Freeway quale operatore infrastrutturato. Elemento, quest’ultimo, indispensabile per giustificare il possesso di un “significativo potere di mercato” di cui all’art. 2, comma 8, della delibera n. 417/06/CONS e, conseguentemente, una disciplina asimmetrica delle tariffe di terminazione.

Freeway, difatti, secondo la relazione descrittiva sullo stato di attivazione delle linee telefoniche, gestisce: linee telefoniche attivate su infrastrutture di Telecom Italia in modalità CPS, linee telefoniche attivate in modalità CS tramite codice di operatore alternativo e linee in tecnologia VOIP. I servizi VoIP vengono forniti a loro volta attraverso due tipologie di collegamento: attraverso accessi ADSL wholesale e linee di accesso ADSL naked oppure mediante collegamenti misti wired-wireless, tuttora in fase di sperimentazione.

Freeway non risulta dotata, dunque, di propria infrastruttura. I servizi all’ingrosso utilizzati da Freeway per l’offerta dei propri servizi finali non sono certo i servizi utilizzati da un operatore che possa definirsi “infrastrutturato”, perché ha effettuato investimenti volti, ad esempio, alla realizzazione di una propria rete di accesso oppure all’acquisizione di linee in ULL per l’uso delle quali, oltre al pagamento di un canone mensile per linea, sono necessarie cospicui investimenti per l’accesso in centrale di Telecom Italia e per la costituzione di una propria rete.

Peraltro, neanche dalla relazione descrittiva sul progetto di attività di Freeway, si può desumere l’esistenza (e neppure la realizzazione a breve) di una propria infrastruttura.

In conclusione, l’Autorità ritiene che Telecom Italia abbia correttamente applicato le disposizioni della delibera n. 417/06/CONS in materia di tariffazione asimmetrica ai soli operatori notificati e dotati di propria infrastruttura. La richiesta di applicazione delle medesime condizioni economiche ad operatori non notificati e che non hanno realizzato una propria infrastruttura non appare ragionevole e proporzionata, in ragione della profonda diversità dei costi sostenuti per i servizi offerti da questi ultimi.

La pretesa avanzata da Freeway risulterebbe infine anche in palese contrasto con il principio di non discriminazione che Telecom deve osservare e che impone ad essa di applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti. Freeway, infatti, che non ha realizzato investimenti in infrastrutture e che, per tale motivo, fornisce l’accesso ai propri clienti per la terminazione dei servizi di fonia vocale quasi esclusivamente su linee “naked”, godrebbe di condizioni economiche uguali a quelle praticate agli operatori che, invece, si sono dotati di una propria infrastruttura, sopportandone il relativo onere economico.

Infondata è anche la pretesa di Freeway di vedersi applicare la clausola del contratto di interconnessione che prevede il riconoscimento delle condizioni più favorevoli. Freeway, oltre a rivendicare tale petitum in modo assolutamente generico e apodittico, non offre alcun principio di prova atto a suffragare la tesi che Telecom avrebbe riconosciuto le “nuove e più favorevoli condizioni economiche” anche ad operatori non notificati. Risulta, al contrario, dalla documentazione acquisita al procedimento, che Telecom ha applicato i medesimi livelli di tariffazione nei confronti di tutti gli operatori non notificati.

Appare quindi ragionevole identificare la corretta misura di terminazione inversa da applicare a Freeway con riferimento al livello di reciprocità, da identificare tuttavia a parità di bacino territoriale di utenza raggiunta dai punti di interconnessione di Freeway.

RITENUTO che la pretesa azionata da Freeway è infondata;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

Articolo 1

1. Per le ragioni di cui in motivazione, l’Autorità respinge l’istanza di Freeway S.r.l. di vedersi riconoscere, a far data dal 27 gennaio 2007, condizioni economiche asimmetriche per il servizio di terminazione inversa così come definite dalla delibera n. 417/06/CONS per gli operatori notificati nel mercato della terminazione.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.

Ai sensi dell’art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 3 ottobre 2007

 

IL PRESIDENTE

 

Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE

Nicola D’Angelo

 

Roberto Napoli

 

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

 

Roberto Viola