NELLA sua riunione di Consiglio del 5 maggio 2004;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.
287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
VISTO il decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE
(direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE
(direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante
"Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito, il
Codice), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003,
ed in particolare gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;
VISTA la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi
nell’ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche,
relativamente all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto
dalla direttiva 2002/21/CE, dell’11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
L 114 dell’8 maggio 2003;
VISTA la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e
alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2003, che istituisce
un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee L 190 del 30 luglio 2003;
VISTE le Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato
e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo
quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165
dell’11 luglio 2002;
VISTO il Regolamento relativo all’accesso disaggregato alla rete locale
del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee L 336 del 30 dicembre 2000;
VISTA la delibera n. 160/03/CONS
del 7 maggio 2003, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni
aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 giugno 2003,
n. 134;
VISTA la delibera n. 335/03/CONS
del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento
concernente l’accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 15 ottobre 2003, n. 240;
VISTA la delibera n. 316/02/CONS
del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l’organizzazione
e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2002, n. 259
ed in particolare l’articolo 24 concernente i compiti dei coordinatori
dei Dipartimenti e dei Servizi;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS
del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura
di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
VISTO l’accordo di collaborazione
tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni
elettroniche, del 27 gennaio 2004;
VISTE le risposte ai questionari inviati dall’Autorità alle
imprese attive nei mercati delle comunicazioni elettroniche nel mese
di agosto 2003, e le risposte alle richieste di integrazione di informazioni
pervenute nel dicembre 2003;
VISTA la Raccomandazione sui mercati rilevanti che identifica diciotto
mercati, e specificamente:
A) Servizi al dettaglio:
- accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti
residenziali;
- accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti
non residenziali;
- servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico
forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
- servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti
in postazione fissa per clienti residenziali;
- servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico
forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
- servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti
in postazione fissa per clienti non residenziali;
- insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di
linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all’art. 18 e all’allegato
VII della direttiva servizio universale);
B) Servizi all’ingrosso:
- raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione
fissa;
- terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche
in postazione fissa;
- servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa;
- accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso)
alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi
a banda larga;
- accesso a banda larga all’ingrosso;
- fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate;
- fornitura all’ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti
interurbani;
- accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche
mobili menzionati separatamente all’allegato I, punto 2, della direttiva
quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE;
- terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili;
- mercato nazionale all’ingrosso per servizi internazionali di roaming
per le reti telefoniche pubbliche mobili;
- servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti
agli utenti finali.
CONSIDERATE le caratteristiche e la struttura del mercato nazionale
delle comunicazioni elettroniche, alla luce delle rilevazioni, delle
analisi, delle informazioni, dei dati in possesso dall’Autorità
all’esito dell’attività di regolamentazione e di vigilanza finora
svolta;
CONSIDERATO che l’Autorità ritiene di assumere a riferimento,
in sede di avvio dei procedimenti relativi alle analisi di mercato previste
dall’articolo 19 del Codice, i mercati individuati nella Raccomandazione
citata, e di svolgere la predetta attività anche sulla base delle
rilevazioni e dei dati in suo possesso, non
sussistendo, allo stato, ragioni economico-giuridiche per discostarsi
dalle indicazioni contenute nella Raccomandazione sui mercati rilevanti,
e riservandosi, altresì, di procedere ad un’eventuale segmentazione
all’interno degli stessi mercati, all’esito della suddetta analisi;
CONSIDERATO che il Codice prevede che siano effettuate le analisi
dei mercati individuati nella Raccomandazione della Commissione dell’11
febbraio 2003 e che per ciascun mercato rilevante individuato sia valutata
l’effettiva concorrenzialità;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto stabilito all’articolo 19, comma
4, del Codice, se l’Autorità conclude che un mercato è
effettivamente concorrenziale non impone, né mantiene nessuno
degli obblighi di regolamentazione di cui al comma 3; qualora siano
già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale,
li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante, dandone
rituale comunicazione;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto stabilito all’articolo 19, comma
5, del Codice, qualora l’Autorità accerti, anche mediante un’analisi
dinamica, che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale,
individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
conformemente all’articolo 17 e contestualmente impone
a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al
comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove
già esistano;
CONSIDERATA l’opportunità di svolgere con riferimento a
ciascun mercato, e secondo quanto indicato nelle considerazioni che
precedono, un procedimento che ha ad oggetto l’attività di analisi
del mercato, la valutazione sulla concorrenzialità, l’identificazione
degli eventuali operatori dominanti e la formulazione di una proposta
in merito alla revoca, mantenimento o modifica degli obblighi esistenti,
ovvero in merito all’introduzione di nuovi obblighi;
CONSIDERATO che i predetti procedimenti, data la loro complessità
e peculiarità, hanno ad oggetto attività che coinvolgono
le competenze di più Dipartimenti e Servizi dell’Autorità,
e che pertanto risulta opportuno demandare ai Coordinatori dei Dipartimenti
e dei Servizi, d’intesa con i Direttori dei Dipartimenti e dei Servizi
interessati, la nomina del responsabile di ciascun procedimento, stabilendo
altresì le modalità organizzative più idonee;
CONSIDERATO che risulta necessario che i Coordinatori dei Dipartimenti
e dei Servizi, unitamente al Direttore del Servizio giuridico, assicurino
coerenza operativa e gestionale ai vari procedimenti, al fine di garantire
la massima efficienza e uniformità di indirizzo al complesso
delle attività previste;
CONSIDERATO che le proposte di provvedimento saranno sottoposte
alle procedure di cui agli articoli 11 e 12 del Codice, nonché
alla consultazione prevista dalla delibera
n. 453/03/CONS.
CONSIDERATO che, al termine della fase di consultazione nazionale,
lo schema di provvedimento sarà inviato all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, secondo quanto previsto dall’accordo
di collaborazione del 27 gennaio 2004;
CONSIDERATO che, al termine delle fasi sopra descritte, la proposta
di provvedimento, una volta acquisito il parere dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, sarà inviata alla Commissione
europea, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del Codice e dalla
Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni
di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 7 marzo 2002;
RITENUTO che gli obblighi ad oggi esistenti in capo agli operatori
notificati come aventi significativo potere di mercato ai sensi del
precedente quadro regolamentare rimangono comunque validi, secondo quanto
previsto dall’articolo 27 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;
UDITA la relazione dell’Ing. Mario Lari, Commissario relatore ai sensi
dell'articolo 32 del regolamento di
organizzazione e funzionamento;
2. I Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, unitamente al Direttore
del Servizio Giuridico, assicurano uniformità operativa e gestionale
ai vari procedimenti, al fine di garantire la massima efficienza e uniformità
di indirizzo al complesso delle attività previste, e riferiscono
periodicamente al Consiglio circa l’andamento dei procedimenti stessi.
3. Fatte salve le sospensioni di cui al successivo comma, il termine
di conclusione dei procedimenti è di centoventi giorni dalla pubblicazione
o comunicazione delle determinazioni di cui al comma 1.
4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:
5. Ciascun procedimento ha ad oggetto l’analisi del mercato rilevante,
la valutazione di concorrenzialità, l’identificazione degli eventuali
operatori dominanti e la formulazione di una proposta in merito alla revoca,
mantenimento o modifica degli obblighi esistenti, ovvero in merito all’introduzione
di nuovi obblighi.