Delibera n. 11/03/CIR

Approvazione dell’offerta di riferimento per l’anno 2003 di telecom italia

Pubblicata su questo Sito in data 07/08/03
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 agosto 2003, 198

Allegato A


L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 luglio 2003, in particolare nella sua prosecuzione del 25 luglio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio Universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica ("direttiva servizio universale");

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell’Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, relativa alla "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000;

VISTA la delibera n. 148/01/CONS, recante "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2001;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento per l’anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 9/02/CIR, recante "Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2002;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 350/02/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l’anno 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278, del 27 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento per l’anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 aprile 2003;

VISTA la delibera n. 3/03/CIR, recante "Criteri per la predisposizione dell’offerta di riferimento 2003 mediante l’introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 160/03/CIR, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2003;

VISTA la delibera n. 183/03/CONS, recante "Misure relative all’offerta pubblica di servizi mediante l’utilizzo di Radio LAN", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003;

VISTA la delibera n. 289/03/CONS, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia" del 23 luglio 2003, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

VISTA l’Offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2003, pervenuta all’Autorità in data 11 aprile 2003;

VISTA la delibera n. 7/03/CIR, recante "Consultazione pubblica concernente l’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A., per l’anno 2003", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2003;

VISTI gli esiti della sopra menzionata consultazione pubblica ed i commenti pervenuti dai soggetti interessati in tale ambito;

VISTI gli atti del procedimento;

SENTITA in audizione la società Telecom Italia;

SENTITI in audizione gli operatori Albacom, Atlanet, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Telecom Italia Mobile, Tiscali, Welcome Italia, Wind-Infostrada;

CONSIDERATO che in data 24 aprile 2003 l’Autorità ha avviato due procedimenti concernenti rispettivamente la "Definizione di Metodologie contabili per la Rete di Accesso della Società Telecom Italia SpA" e la "Revisione del Tasso di remunerazione del capitale della rete fissa della società Telecom Italia";

CONSIDERATO quanto segue:

A. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

1. La società Telecom Italia ha pubblicato l'Offerta di Riferimento per l’anno 2003 in data 11 aprile 2003.
L’Autorità ha avviato il procedimento di valutazione dell’Offerta di Riferimento disponendo, con la delibera n. 7/03/CIR, lo svolgimento di una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione, dagli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni tecniche e economiche dell’Offerta di Riferimento 2003.
Le risposte degli operatori alla consultazione hanno messo in evidenza la necessità di esaminare, da un lato, alcuni meccanismi di applicazione del network cap e, dall’altro, di definire in modo più completo alcuni aspetti tecnici presenti nell’offerta presentata da Telecom Italia che potrebbero limitare l’offerta di servizi wholesale e retail da parte degli operatori interconnessi.

2. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso di un’audizione.
Successivamente è stato condotto un puntuale confronto con Telecom Italia sui contenuti tecnico-economici dell’Offerta di Riferimento relativamente alle segnalazioni pervenute dagli operatori ed ai punti di approfondimenti rilevati dagli uffici dell’Autorità.

B. LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL MECCANISMO DI NETWORK CAP

1. Nel corso del procedimento l’Autorità ha proceduto a verificare il rispetto dei vincoli di cap , nonché il contenuto dei panieri in termini di servizi e le condizioni di offerta di alcuni di essi. Le valutazioni dell’Autorità sono riportate nel seguito.

2. In merito all’osservanza dei vincoli di cap previsti dall’art. 5 della delibera n. 3/03/CIR e di seguito riportati:

  1. Servizi di interconnessione a livello SGU: IPC –8%;
  2. Servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC –6%;
  3. Servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC –3,75%;
  4. Servizi accessori: IPC-IPC.

l’Autorità ha rilevato che la variazione percentuale annua dell’Indice dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall’ISTAT relativa al mese di giugno 2002 (calcolata a partire da giugno 2001) ed adottata da Telecom Italia nella definizione dei cap dei panieri è pari al 2,4%. Tale indice, in coerenza con la prassi adottata nella verifica del meccanismo di price cap, è stato calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell’indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.
L’esame svolto ha permesso di verificare il rispetto, da parte delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia, dei vincoli imposti dall’art. 5, commi 1- 6 della delibera n. 3/03/CIR.
In allegato è riportato, per ognuno dei panieri, un prospetto riepilogativo delle variazioni di spesa previste per ciascuno dei panieri e la relativa verifica di rispetto dei vincoli di cap suesposti.

3. Telecom Italia ha inserito all’interno dei panieri dei servizi a traffico del network cap, il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1, introdotto con l’art. 1, comma 2, della delibera n. 2/03/CIR.
Dall’esame dell’Offerta di Riferimento 2003 emerge, inoltre, che la differenza tra i valori economici delle due tabelle 24 e 25 dell’Offerta di Riferimento 2003, relative entrambe al servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1, non è consistente con il servizio di sola raccolta. Telecom Italia ha asserito che tale differenza è dovuta alla computazione di costi di gestione degli operatori che, nel caso di offerta di conversione DSS1 associata con la prestazione di raccolta, non sarebbero valorizzati.
L’Autorità ritiene opportuno che le condizioni economiche del servizio siano valutate sulla base dei costi sottostanti e non all’interno del meccanismo di network cap. Tale variazione non comporta allo stato alcun effetto sui restanti servizi soggetti al vincolo di cap in quanto i relativi volumi risultano nulli nel periodo di riferimento.
A tal proposito, l’Autorità ritiene opportuno evidenziare che il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1 è stato introdotto come prestazione opzionale del servizio di raccolta e che il prezzo di tale prestazione, in quanto soggetta all’obbligo di verifica di orientamento al costo, deve comprendere tutti i costi pertinenti.

4. Relativamente alle variazioni di prezzo proposte da Telecom Italia per i servizi per i quali è stato registrato un volume nullo di vendita nel corso del periodo di riferimento, l’Autorità ha evidenziato che qualsiasi variazione di prezzo per tali servizi all’interno di uno specifico paniere non influisce sul rispetto del vincolo per il paniere in esame. Non vi è, infatti, alcun effetto economico all’interno del paniere in quanto, indipendentemente dal prezzo applicato, il peso di tali servizi è sempre nullo. Appare quindi evidente che tale circostanza consentirebbe all’operatore notificato di variare il prezzo dei servizi a volume nullo in maniera arbitraria, senza alcun riferimento sia ai costi del servizio sia al rispetto dei vincoli di cap. L’Autorità ritiene che la possibilità di variare in maniera arbitraria, all’interno di un sistema di cap, i prezzi dei servizi a valore nullo sia suscettibile di determinare distorsioni sul mercato dell’interconnessione, e, pertanto, ritiene opportuno disciplinare la formazione del prezzo dei servizi a volume zero nel seguente modo:

  1. servizi già presenti nelle precedenti offerte di riferimento (le cui condizioni economiche risultano essere già state valutate rispetto ai relativi costi): le condizioni economiche sono definite applicando al valore dell’anno precedente la variazione complessiva del paniere che contiene il servizio stesso;
  2. servizi di nuova introduzione: le condizioni economiche sono definite sulla base del principio di orientamento al costo del prezzo del servizio

5. L’art. 1, comma 1, lettera a), punto 1, della delibera n. 2/03/CIR dell’Autorità prevede che Telecom Italia renda disponibili agli operatori circuiti di interconnessione a 34Mbps ed a 155Mbps e le relative porte di interconnessione sulle proprie centrali nel rispetto del principio di parità di trattamento.
Rinviando al considerando C1.2 per i flussi a 34 Mbps, relativamente ai flussi di interconnessione a 155 Mbps Telecom Italia, nell’inserire tali flussi nell’Offerta di Riferimento 2003, ha applicato condizioni economiche che, a parere dell’Autorità, non sono rispondenti a quanto indicato dalla delibera n. 2/03/CIR ed in particolare al considerando D della medesima delibera. Infatti, in tale provvedimento è stato previsto che le condizioni economiche dei flussi di interconnessione a 34Mbps e 155Mbps dovessero essere determinate in maniera coerente con quelle dei flussi di interconnessione già inclusi nell’offerta di riferimento e con le altre offerte di linee affittate esistenti relativamente ai rapporti di prezzo rispetto ai circuiti a 2Mbps.
Tale condizione non appare verificata. Infatti, si può verificare che per i CDN retail i prezzi dei circuiti a 155Mbps sono tra 14 e 17 volte quelli dei circuiti a 2Mbps di uguale lunghezza e tipologia di offerta, mentre per i flussi di interconnessione il corrispondente rapporto tra i prezzi dei flussi a 155Mbps e quelli a 2Mbps è compreso tra 30 e 38.
Telecom Italia giustifica le differenze di costo facendo presente che le offerte di circuiti di interconnessione a 155 Mbps sono basate su portanti di trasmissione a 2,5 Gbps, anche al fine di offrire agli OLO costi prospettici incrementali minori in caso di ampliamento della capacità.
L’Autorità rileva che la scelta di tale catena impiantistica è stata effettuata autonomamente da Telecom Italia ed, inoltre, che tale scelta tecnica non consente di utilizzare in maniera efficiente l’infrastruttura a 2,5 Gbps, considerando, peraltro, che non è stata fornita evidenza di sviluppi della domanda di capacità da parte degli operatori che giustifichino tale scelta.
Dall’analisi delle condizioni economiche proposte emerge, inoltre, un’anomalia in quanto i circuiti di interconnessione a 155Mbps di lunghezza 10Km presentano prezzi superiori a quelli di lunghezza 11Km.
Alla luce di quanto sopra esposto l’Autorità ritiene che Telecom Italia non possa ribaltare il costo di proprie scelte impiantistiche sugli operatori interconnessi e che pertanto l’offerta dei circuiti di interconnessione a 155Mbps debba essere riformulata in ottemperanza a quanto già previsto dalla delibera n. 2/03/CIR.

6. In merito alle condizioni economiche dei servizi soggetti alla verifica di orientamento al costo, gli operatori hanno segnalato una particolare criticità relativa alla valutazione delle condizioni economiche applicate al servizio di raccolta delle chiamate originate da Telefonia Pubblica ed indirizzate a numerazioni non geografiche degli OLO.
Per tale servizio, infatti, Telecom Italia ha proposto un aumento rilevante e pari a circa il 36% della quota di surcharge sul servizio di raccolta.
Gli operatori hanno richiesto una valutazione delle condizioni economiche di tale servizio anche dal punto di vista concorrenziale, tenuto conto della presenza di Telecom Italia nel mercato wholesale e retail della telefonia pubblica offerta su carte pre-pagate. In particolare gli operatori alternativi hanno evidenziato la necessità di formulare le proprie offerte sulla base di condizioni economiche certe e che l’adeguamento alle variazioni dei costi dei prezzi delle proprie offerte richiede tempi congrui al fine della produzione e distribuzione delle carte pre-pagate. Un rilevante aumento della quota di surcharge può comportare impatti nella redditività del servizio offerto dagli operatori alternativi almeno fino a quando tale aumento non possa essere opportunamente considerato nella formulazione della propria offerta.
La valutazione del prezzo applicato alla surcharge da telefonia pubblica dovrebbe essere condotta anche alla luce degli impatti sul costo netto per il Servizio Universale e delle relative quote di contribuzione.
Alla luce di tali considerazioni l’Autorità ritiene che, coerentemente con quanto disposto dall’art. 14, comma 7, del D.M. Interconnessione (DM 23/4/98), l’aumento della quota di surcharge possa essere applicato dall’operatore notificato solo dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione della proposta da parte di Telecom Italia (avvenuta il giorno 11 aprile 2003), ossia a partire dal 11 ottobre 2003. Inoltre l’Autorità ritiene necessario riservare uno specifico approfondimento per la valutazione dell’effettivo orientamento al costo dello stesso, con separato procedimento, che valuti i criteri di definizione dei costi del servizio, anche considerando l’eventuale impatto degli obblighi di Servizio Universale in capo a Telecom Italia e del relativo fondo di remunerazione a carico degli operatori.

7. Infine, per ciò che riguarda i prezzi proposti da Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato, è stata effettuata la seguente valutazione.
L’art. 4, comma 2, della delibera n. 3/03/CIR ha richiesto la formulazione del valore iniziale di tali servizi nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. della migliore tariffa europea;
  2. della possibilità di anticipare i recuperi di efficienza sui costi operativi anche secondo le previsioni del successivo art. 6, comma 6;
  3. della struttura dei costi dei cespiti che compongono la rete di accesso;
  4. della effettiva applicazione del principio di parità di trattamento.

A seguito di tale delibera, nell’Offerta di Riferimento 2003 Telecom Italia ha ritenuto di proporre il medesimo prezzo di 8,3 €/mese per i servizi di accesso disaggregato "solo voce" (POTS) e "voce+dati" (POTS+ADSL).
La proposta di un prezzo uguale per le due tipologie di servizio è stata valutata dall’Autorità anche alla luce della contenuta differenza di costo tra il servizio POTS ed il servizio POTS+ADSL e la ragionevole previsione di sviluppo della domanda di servizi di accesso ADSL a larga banda. L’Autorità, sentito anche l’orientamento prevalente degli operatori alternativi, ritiene adeguata la proposta di un prezzo unico.
Inoltre, l’Autorità, secondo quanto previsto dalla delibera n. 3/03/CIR, ha svolto nel corso di un separato procedimento, finalizzato alla definizione delle metodologie contabili per la rete di accesso di Telecom Italia, un’approfondita analisi dei costi della rete di accesso di Telecom Italia, considerando che, per quanto concerne l’approvazione del valore per l’anno 2003, rileva l’indicazione del valore a costi storici pienamente allocati, secondo quanto disposto dalla delibera n. 2/00/CIR.
Nell’ambito del procedimento relativo all’Offerta di Riferimento 2003 sono, quindi, stati acquisiti gli approfondimenti relativi, tra l’altro, alla composizione e l’uso delle risorse della rete di accesso, alla valorizzazione dei cespiti – opere civili, cavi, apparecchiature – della rete medesima ed ai costi di gestione e manutenzione, nonché ai metodi di formazione dei centri di costo primari e le allocazioni di tali costi.
Da tali risultanze, tenuto anche conto della necessità di valorizzare in maniera efficiente il servizio di accesso disaggregato, emerge che, allo stato, non sussistono motivazioni per modificare al ribasso, come richiesto da alcuni operatori nel corso del procedimento, il prezzo proposto da Telecom Italia per il 2003.
Le risultanze del suddetto procedimento relativo alla valutazione dei costi della rete di accesso, nonché le risultanze relative al procedimento relativo alla revisione del tasso di remunerazione del capitale della rete fissa di Telecom Italia saranno, inoltre, utili all’Autorità ai fini dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento 2004. Data l’imminente predisposizione dell’Offerta di Riferimento per l’anno 2004, che deve essere presentata entro il 31 ottobre 2003, Telecom Italia mantiene provvisoriamente il valore proposto di 8,3 €/mese anche in sede di presentazione di tale Offerta di Riferimento.

C. CONDIZIONI TECNICHE DI OFFERTA DI ALCUNI SERVIZI PRESENTI NELL’OFFERTA DI RIFERIMENTO

L’Autorità, nel corso del procedimento ha rilevato una serie di modalità applicative e restrizioni alle condizioni di offerta di taluni servizi di accesso e di interconnessione che risultano essere non rispondenti alle disposizioni regolamentari vigenti (in particolare la delibera n. 2/03/CIR), ovvero non completamente esplicitate nell’ambito dell’Offerta di Riferimento proposta da Telecom Italia.

1. Modalità applicative e restrizioni alle condizioni di offerta di taluni servizi di accesso e di interconnessione.
1.1 Applicabilità delle condizioni economiche dei circuiti di interconnessione e dei circuiti parziali

Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che, nonostante le disposizioni previste dalla normativa vigente (da ultimo la delibera n. 2/03/CIR), in sede di contrattazione con Telecom Italia, sono emerse criticità in merito alla disciplina applicata ai collegamenti trasmissivi necessari all’operatore alternativo per collegarsi alle reti di Telecom Italia o ai clienti finali.
In particolare gli operatori hanno fatto riferimento alla richiesta di Telecom Italia di applicare ai flussi trasmissivi tra la sede OLO e la centrale di Telecom Italia condizioni economiche differenti per la raccolta del traffico fonia e del traffico dati. Analogamente Telecom Italia applicherebbe condizioni economiche differenti ai circuiti trasmissivi tra sede OLO e sede di cliente finale in funzione della terminazione del circuito realizzata dall’operatore (in particolare secondo Telecom Italia il circuito parziale sarebbe utilizzabile unicamente per terminazioni in sede cliente e non per terminazioni in sede OLO).
L’Autorità osserva in via preliminare che, valendo il principio dell’orientamento al costo, al variare del servizio realizzato dall’OLO su un circuito non dovrebbero risultare differenze nelle condizioni economiche applicate a parità di componenti impiantistiche trasmissive utilizzate. L’applicazione di condizioni economiche differenti a parità di componenti impiantistiche implicherebbe, infatti, la determinazione di un diverso valore di orientamento al costo per medesimi elementi di rete.

Tale principio generale è stato richiamato dall’Autorità, relativamente ai flussi di interconnessione, nelle premesse della delibera n. 2/03/CIR dove è stato previsto all’art. 1, comma 1, lett. a), punto 7, che:
i flussi di interconnessione possono essere utilizzati dagli operatori anche per servizi diversi dalla raccolta e terminazione del traffico, purché rileghino la centrale di Telecom Italia ad una sede dell’operatore (anche se co-locata). La migrazione di circuiti preesistenti in circuiti di interconnessione avviene senza oneri aggiuntivi per l’operatore che la richieda.
Alla luce delle precedenti considerazioni l’Autorità ribadisce pienamente quanto affermato nella delibera n. 2/03/CIR in merito alla necessità che, nel caso di rilegamento tra sede OLO e centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere acquistabili, in base al principio di non discriminazione, a condizioni economiche analoghe, fatte salve eventuali componenti aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni.

Relativamente ai circuiti parziali, l’Autorità ritiene inoltre che sia applicabile il principio generale prima descritto. L’imposizione di applicazione di condizioni economiche differenti al variare dei servizi realizzati dall’operatore, a parità di componenti impiantistiche, risulterebbe incoerente con il principio sopraenunciato.
L’Autorità ribadisce che, pertanto, i circuiti parziali sono utilizzabili con la finalità di realizzare linee affittate tra due o più punti terminali, a prescindere dalla tipologia di utenza attestata a detti punti terminali ed indipendentemente dal fatto che la coda di terminazione sia presente o fornita da Telecom Italia.
L’Autorità ritiene che per le linee in affitto che possano configurarsi come circuiti parziali o come composizione di circuiti parziali, Telecom Italia debba fornire una migrazione senza alcun onere secondo quanto già disposto dalla delibera n. 18/01/CIR, art.2 comma 3, offrendo la possibilità di migrazione a circuiti parziali anche nei casi in cui le linee in affitto contemplino prestazioni aggiuntive, quali ad es. SLA migliorativi o il doppio instradamento del flusso trasmissivo.

1.2 Flussi di interconnessione

Circuiti di interconnessione a 34 Mbps
Nonostante quanto disposto all’art. 1, comma 1, lett. a), sub 1), in merito all’introduzione nell’Offerta di Riferimento del servizio di circuiti di interconnessione a 34Mbps, l’Autorità ha rilevato l’assenza di tale servizio nell’Offerta medesima.
Nel corso del procedimento, Telecom Italia ha affermato che la mancata inclusione del servizio in esame all’interno dell’Offerta di Riferimento è dovuta, da un lato, all’assenza di interfacce a 34 Mbps nelle proprie centrali e, dall’altro, alla non disponibilità di circuiti a 34 Mbps sulle reti SDH.
Sul punto l’Autorità fa in primo luogo rilevare che l’assenza di interfacce di centrale non pregiudica la fornitura del servizio trasmissivo che potrebbe essere utilizzato per il trasporto di segnali associati a porte a 2Mbps. Inoltre, l’impiego di specifiche tecnologie trasmissive non appare ostativo alla fornitura del servizio, in quanto esso è tecnicamente realizzabile stante la disponibilità di altri sevizi di trasporto offerti da Telecom Italia con la stessa velocità sia a livello retail che wholesale.
L’Autorità, pertanto, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni per la mancata inclusione del servizio in esame nell’Offerta di Riferimento, ritiene necessario disporre, sulla base di quanto rilevato e nel rispetto del principio di parità di trattamento, l’ottemperanza per Telecom Italia a quanto previsto con la delibera n. 2/03/CIR relativamente all’introduzione di un’offerta di circuiti di interconnessione a 34Mbps.

Condizioni di recesso per i circuiti di interconnessione
Alcuni operatori hanno segnalato, nel corso del procedimento, l’eccessiva onerosità del meccanismo di recesso previsto da Telecom Italia nelle condizioni di offerta di circuiti di interconnessione. In particolare gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede il versamento dei ratei a scadere in caso di recesso anticipato dal contratto, anche quando il contratto è in essere da più di un anno.
L’Autorità, con la delibera n. 4/02/CIR al considerato 5.5, già ha evidenziato come il meccanismo contrattuale imposto da Telecom Italia fosse eccessivamente rigido e rappresentasse un ostacolo ad una flessibilità di programmazione necessaria agli operatori in fase di sviluppo.
Gli operatori stessi hanno inoltre evidenziato che il pagamento dei ratei a scadere, concluso il primo anno di contratto, non viene richiesto da Telecom Italia nei contratti retail.
L’Autorità alla luce del principio di parità di trattamento interno-esterno e di non discriminazione, ritiene opportuno che Telecom Italia preveda che, trascorso un anno di durata minima del contratto, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale durata l’operatore possa, con ragionevole preavviso, cessare anticipatamente i circuiti di interconnessione senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi.

1.3 Servizi di co-locazione: raccordi di centrale

L’art. 1, comma 1, lettera a), punto 6 della delibera n. 2/03/CIR dispone che Telecom Italia realizzi i raccordi interni di centrale a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie e che gli stessi raccordi siano offerti indipendentemente dagli operatori rilegati ed a prescindere dal servizio per cui sono attivati. Nel corso del procedimento istruttorio sono state ricevute numerose segnalazioni sulla modalità di impiego di tale servizi. In particolare gli operatori hanno segnalato che, nonostante tale specifica disposizione, nel caso che tali circuiti connettano apparati OLO con quelli di Telecom Italia, quest’ultima ne consente l'uso alle condizioni previste dalla delibera n. 2/03/CIR esclusivamente in combinazione con i servizi di raccolta e terminazione del traffico vocale.
L’Autorità, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni per la mancata ottemperanza alla delibera n. 2/03/CIR, ribadisce la necessità che, sulla base del principio di non discriminazione e parità di trattamento interno-esterno, tali circuiti vengano forniti alle condizioni disposte dalla delibera n. 2/03/CIR.

1.4 Servizi di accesso disaggregato alla rete locale

L’art. 2, comma 1, lettera a), punto 11, della delibera n. 2/03/CIR dispone che Telecom Italia fornisca le linee in accesso disaggregato indipendentemente dalla tipologia di cliente di rete fissa che utilizza la linea stessa ed indipendentemente dalla tipologia di servizio per cui è attivata.
Tale principio è stato ulteriormente ribadito, relativamente agli accessi in tecnologia R-LAN, nell’art. 6, comma 2, della delibera n. 183/03/CONS che dispone "L’operatore notificato nella fornitura dei servizi regolamentati quali l’accesso disaggregato alla rete locale o servizi wholesale con tecnologia xDSL non opera discriminazioni fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale e apparecchiature con prolungamento radio dell’accesso alla rete fissa di tipo R-LAN."
L’Autorità ritiene pertanto che non possano essere applicate discriminazioni nell’utilizzo delle infrastrutture di accesso alla rete fissa dell’operatore con significativo potere di mercato.

1.5 Servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore

Telecom Italia, nella pubblicazione dell’Offerta di Riferimento per il 2003 relativa al servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore, ha omesso di indicare quanto previsto all’art. 1, comma 1, lettera d., sub 1, relativamente alle condizioni economiche del servizio di fatturazione (fissate al 2,9% del fatturato), rimandando a negoziazioni bilaterali tra Telecom Italia e gli operatori la definizione di un'unica quota percentuale per le voci di fatturazione e rischio di insolvenza, sulla base della specificità dei servizi offerti e degli oneri relativi, non ottemperando con ciò a quanto indicato nella delibera n. 2/03/CIR.
L’Autorità ritiene che, fatte salve le conseguenze derivanti dalla inottemperanza alle proprie disposizioni, Telecom Italia debba riformulare la propria offerta del servizio di fatturazione in linea con quanto precedentemente disposto con riferimento all’intero anno 2003.

In merito all’applicazione di quanto disposto all’art. 1, comma 1, lettera d., sub 3, della delibera n. 2/03/CIR, relativamente alle negoziazioni bilaterali per la copertura di eventuali oneri derivanti dalle perdite su credito tramite un sistema di conguagli periodici, nel corso del procedimento sono state ricevute alcune segnalazioni circa difficoltà oggettive riscontrate da alcuni operatori alternativi per avviare o concludere tali negoziazioni. In particolare è stato segnalato che, anche con riferimento all’anno 2002, Telecom Italia non avrebbe ancora messo a disposizione le informazioni sui livelli di insolvenza degli operatori necessarie per portare a temine gli accordi bilaterali.
Telecom Italia in sede di audizione ha evidenziato che i tavoli negoziali avviati con gli operatori potrebbero essere concludersi rapidamente individuando una percentuale unica, da applicare sul fatturato, comprensiva del 2,9% individuato dall’Autorità e di una restante parte legata alle perdite su crediti.
Al riguardo l’Autorità ritiene necessario da un lato sollecitare Telecom Italia a procedere senza indugio alle negoziazioni ai sensi e nei tempi previsti dal Decreto del Ministro delle Comunicazioni 23 aprile 1998 "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni" e dall’altro, sulla base del principio di trasparenza, richiedere a Telecom Italia di esporre agli operatori valorizzazioni economiche disaggregate che evidenzino separatamente il servizio di fatturazione dalle perdite su crediti, rimanendo fermo in particolare che il valore massimo per la quota di fatturazione è quello disposto dalla delibera n. 2/03/CIR.

Relativamente ai prezzi che gli operatori titolari delle numerazioni – e quindi, ai sensi della delibera n. 1/00/CIR, titolari del relativo pricing – possono applicare alle proprie numerazioni non geografiche, sono state ricevute alcune segnalazioni che riguardano da una parte la coerenza del sistema a "griglia" introdotto da Telecom Italia nella propria Offerta di Riferimento e dall’altra le modalità e le condizioni attraverso le quali un operatore può richiedere la configurazione sulla rete di Telecom Italia di prezzi non inclusi nelle griglie proposte. In particolare, secondo gli operatori, Telecom Italia non riterrebbe applicabile il valore del 2,9% individuato dall’Autorità ai servizi configurati con prezzi al pubblico non inclusi nelle griglie esposte nell’Offerta di Riferimento.
A tale riguardo l’Autorità ritiene che l’introduzione di griglie di prezzo rappresenti una modalità introdotta da Telecom Italia che non può costituire motivo per la disapplicazione della quota massima di fatturazione individuata dalla stessa Autorità. Qualora Telecom Italia decidesse di mantenere le griglie di prezzo l’Autorità, sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno, ritiene necessario che tale griglia dei prezzi includa tutti i prezzi che Telecom Italia configura sulla propria rete, sia per le numerazioni di cui lo stesso operatore è titolare sia per le numerazioni di cui sono titolari gli operatori alternativi. Pertanto tale griglia dovrà essere periodicamente aggiornata ed integrata con le nuove configurazioni di prezzo realizzate ad uso interno o per altri operatori. Inoltre le configurazioni di prezzo dovranno essere rese disponibili per tutte le numerazioni alle quali si applica il servizio di fatturazione e rischio di insolvenza in esame, fatti salvi i limiti di prezzo previsti dalla normativa vigente per le specifiche numerazioni.
Relativamente alle configurazioni di prezzi non disponibili nella griglia al momento della richiesta, Telecom Italia potrà prevedere, laddove giustificato, un eventuale contributo una tantum di configurazione fornendo evidenza dei relativi costi. Infine, in merito alla configurazione di prezzi al di fuori della griglia, appare opportuno chiarire che le nuove configurazioni che Telecom Italia realizzerà dovranno essere riportate nelle griglie presenti nell’Offerta di Riferimento e comunicate agli operatori entro 15 giorni dalla configurazione e, quindi, disponibili per tutti gli operatori e per tutte le numerazioni. Resta inteso che il servizio di fatturazione per le numerazioni di nuova configurazione è offerto alle medesime condizioni previste per le numerazioni ed i prezzi già configurati.

1.6 Circuiti parziali

Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno evidenziato che il manuale delle procedure presente nell’Offerta di Riferimento prevede uno studio di fattibilità al fine di "...individuare i costi necessari per la predisposizione del sito" non previsto negli anni scorsi.
La delibera n. 4/02/CIR, all’art. 1, comma 1, lettera i) ed al considerato 14.1, ha previsto che Telecom Italia potesse o riformulare l’offerta di circuiti parziali includendo i costi aggiuntivi dei sistemi di attestazione, o eliminare i sistemi di attestazione stessi rendendoli opzionali.
L’Autorità ritiene che Telecom Italia, avendo scelto di rimuovere i sistemi di attestazione, non possa richiedere ulteriori oneri in aggiunta al costo dei circuiti parziali, quali ad esempio spese per studi di fattibilità o costi di predisposizione del sito.
L’Autorità ritiene pertanto che tali prestazioni debbano intendersi come opzionali, fornibili a richiesta dell’operatore e che Telecom Italia debba prevedere l’opzione "base" di circuiti parziali che esponga soltanto i costi dovuti per il circuito stesso.

2. Chiarimenti relativi alle condizioni di offerta di taluni servizi di accesso e di interconnessione
2.1 Servizi di co-locazione

Service Level Agreement per i servizi di co-locazione
Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia non offre nella propria Offerta di Riferimento adeguate garanzie per la gestione dei servizi accessori di co-locazione, con riferimento, in particolare, al servizio di fornitura di raccordi interni di centrale.
Tali raccordi quando connettono due operatori co-locati, costituiscono un elemento chiave ai fini della predisposizione di offerte di trasporto di capacità alternative a quelle di Telecom Italia. L’assenza di una procedura gestionale codificata per i raccordi interni di centrale impedisce agli operatori una efficiente richiesta di assistenza in caso insorgano problemi, anche per cause accidentali.
Telecom Italia, nel corso del procedimento, ha dichiarato di ritenere applicabili ai raccordi realizzati per conto degli operatori i livelli di servizio generali applicati agli interventi effettuati all’interno del sito co-locato.
L’Autorità ritiene, pertanto, opportuno che Telecom Italia includa esplicitamente i raccordi interni di centrale nello SLA applicabile agli "ampliamenti di raccordi su sito già adeguato con materiali da approvvigionare".
L’Autorità ravvisa inoltre l’esigenza che Telecom Italia integri il Service Level Agreement per i servizi di co-locazione, prevedendo tempi certi di consegna degli studi di fattibilità, analoghi a quelli previsti per la fattibilità dei siti di co-locazione dall'art. 7, della delibera n. 13/00/CIR, introducendo procedure gestionali con tempi massimi di intervento che prevedano le principali cause di intervento.
Relativamente alla predisposizione dei siti in co-locazione l’Autorità, con l’art. 2, comma 1, lettera c), punto 4 della delibera n. 2/03/CIR, ha ribadito che le penali nel Service Level Agreement per i servizi di co-locazione siano corrispondenti a quelle disposte dalla delibera n. 13/00/CIR.
Gli operatori hanno segnalato che tale disposizione risulta disattesa nell’attuale Offerta di Riferimento.
Telecom Italia, a tal proposito, ha dichiarato di non ritenere tali penali applicabili ai tempi di provisioning dei moduli di co-locazione, indicando che garantisce agli operatori lo stesso livello di penali utilizzato con le ditte fornitrici delle opere di adeguamento dei siti.
Telecom Italia ha precisato che nei contratti con i propri fornitori, al raggiungimento della penale massima del 10% dell’importo contrattuale come somma di tutte le penali emesse, Telecom Italia si riserva il diritto di risolvere di contratto. Pertanto, a parere di Telecom Italia, il livello massimo di penali dovrebbe essere pari al 10% dell’importo contrattuale, valore peraltro già oltrepassato nell’attuale SLA.
L’Autorità ritiene che l’obiezione di Telecom Italia non sia accoglibile in quanto le condizioni contrattuali che Telecom Italia ha adottato verso i propri fornitori sono stabilite in un ambito differente da quello che vige tra operatori e Telecom Italia. In particolare, la possibilità di recesso dal contratto citata dalla stessa Telecom Italia presuppone la possibilità di scelta di un fornitore alternativo nel caso in cui il primo si riveli inadempiente. Tale possibilità è chiaramente preclusa agli operatori che si rivolgono a Telecom Italia per i servizi di co-locazione che, a fronte di un notevole ritardo nella predisposizioni dei siti, sono obbligati a ritardare l’avvio dei propri servizi commerciali nelle aree servite dai siti in questione.
A tale considerazione si aggiunga che Telecom Italia non solo fornisce servizi di co-locazione, ma compete con gli operatori nei servizi all’utenza finale. Eventuali ritardi nella consegna delle risorse di co-locazione potrebbero risolversi in vantaggi competitivi per l’operatore notificato.
Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, a partire dall’Offerta di Riferimento 2004, adotti livelli progressivi di penali giornaliere, per i ritardi sui tempi di fornitura dei moduli di co-locazione, sulla base di quanto riportato nella successiva tabella 1.
I valori indicati in tale tabella sono definiti assumendo il rapporto tra i tempi di ritardo per la fornitura dei moduli e i relativi tempi massimi proporzionale al rapporto tra i tempi di ritardo e i relativi tempi massimi per la fornitura dei servizi ULL, previsto dall’art. 7 della delibera n. 13/00/CIR. Le penali indicate, pertanto, corrispondono rispettivamente al 30%, 50% e 100% del totale dell’importo contrattuale allo scadere di ciascuna soglia temporale.

Tabella 1: Livelli progressivi di penale giornaliera per il provisioning dei moduli di co-locazione.

Ritardo nei tempi di consegna

Penale giornaliera espressa
Rispetto al totale dell’importo contrattuale

Al di sotto di 18 giorni

1,67%

tra il 19 e 63 giorni

0,44%

tra 64 e 135 giorni

0,69%

oltre 135 giorni

0,74%

 

Disponibilità di coppie al permutatore
Alcuni operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che Telecom Italia, a fronte di una richiesta di ampliamento delle coppie disponibili per il servizio di unbundling ha manifestato, in alcuni casi, l’impossibilità di adempiere adducendo ragioni di indisponibilità di spazio ai permutatori, ovvero ha subordinato la realizzazione di ogni richiesta di ampliamento ad uno studio di fattibilità ed a condizioni economiche che gli operatori stessi ritengono particolarmente onerose. Tali operatori hanno anche segnalato di trovarsi nella condizione di richiedere ampliamenti poiché avevano accettato, nelle fasi iniziali delle procedure di co-locazione, un numero di coppie inferiore al numero previsto dall'art. 9 della delibera n. 13/00/CIR, dato che il numero complessivo di coppie non era sufficiente per tutti gli operatori richiedenti. A seguito del rilascio di spazi da parte di altri operatori, è stata quindi richiesta a Telecom Italia la disponibilità di ulteriori coppie rispetto a quelle inizialmente accettate.
In merito alla problematica, Telecom Italia ha fatto in primo luogo presente che esiste una cospicua quota di risorse di co-locazione che sono state predisposte e mai prese in gestione dagli operatori assegnatari e che tali risorse comprendono anche quote di spazi ai permutatori. L’art. 10, comma 10, della delibera n. 13/00/CIR fissa a sei mesi il limite temporale entro cui gli operatori sono tenuti a prendere possesso dei moduli standard di co-locazione per la fornitura di servizio agli utenti. In caso contrario, il modulo potrà essere dichiarato disponibile secondo quanto stabilito dal citato articolo.
Telecom Italia ha inoltre dichiarato che, anche nel caso di disponibilità teoriche, gli spazi al permutatore potrebbero non essere agevolmente ceduti agli operatori in quanto, a causa del normale processo di attivazione disattivazione delle utenze, le posizioni libere non costituiscono blocchi contigui e, dunque, non possono essere rese disponibili. Telecom Italia ha segnalato che eventuali operazioni di riordino, oltre ad essere estremamente onerose, se fatte in modo sistematico, porterebbero disservizi all’utenza (Telecom Italia garantisce comunque tale operazione almeno nel caso di rinnovo degli armadi dei permutatori).
L’Autorità ritiene che l’esigenza degli operatori di ampliamento degli spazi di co-locazione debba essere soddisfatta da Telecom Italia in tempi ragionevoli e certi, al fine di consentire una corretta pianificazione delle azioni commerciali da parte degli operatori alternativi.
L’Autorità ritiene pertanto necessario che Telecom Italia predisponga una procedura che gli operatori possano utilizzare in caso di richieste di ampliamenti degli spazi di co-locazione che includa una completa casistica di eventi possibili (ad esempio. permutatore saturo con spazi liberabili, permutatore saturo con spazi non liberabili che necessita di ampliamenti, permutatore disordinato,…), nonché i relativi tempi e modalità di risoluzione previsti.

Ai fini dell’ampliamento dei siti e della pianificazione del proprio sviluppo di offerta di servizi sul territorio, alcuni operatori, nell’ambito della consultazione pubblica, hanno anche segnalato la necessità di poter conoscere lo stato di assegnazione delle risorse di co-locazione con riferimento anche al grado di riempimento dei permutatori nonché dei cavi ai fini dell’utilizzo di servizi xDSL.
A tal proposito, Telecom Italia ha fatto presente che, in base a quanto disposto dall’art. 2 della delibera n. 13/00/CIR, con cadenza semestrale comunica un aggiornamento del database delle risorse di co-locazione sia all’Autorità sia agli operatori stessi. Tale database è stato tuttavia definito senza tenere però conto delle risorse che si rendono disponibili a seguito del ritiro parziale o totale di alcuni operatori dai siti originariamente acquisiti.
L’Autorità ritiene necessario che Telecom Italia pubblichi con cadenza almeno bimestrale il database delle risorse di co-locazione disponibili, aggiornandolo con l’indicazione sia delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori, sia degli spazi cedibili perché non presi in gestione, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della delibera n.13/00/CIR.
Inoltre, poiché le informazioni relative alla disponibilità al permutatore ed al tasso di riempimento dei cavi sono necessarie per gli operatori per la pianificazione delle proprie attività, l’Autorità ritiene opportuno che tale database, oltre alle informazioni sugli spazi fisici, includa anche quelle relative alla disponibilità al permutatore ed al tasso di riempimento dei cavi ai fini dell’utilizzo per servizi xDSL.

Subentro in spazi di co-locazione parzialmente cedute da altri operatori
Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che l’Offerta di Riferimento richiede, in merito alle "condizioni generali per il subentro di un operatore negli spazi di co-locazione già assegnati ad un altro operatore", che tale subentro avvenga solo a seguito della cessione integrale del contratto di sito precedentemente sottoscritto con Telecom Italia da parte dell’operatore cedente all’operatore cessionario. Un operatore che volesse dunque acquisire risorse di co-locazione resesi disponibili a seguito del rilascio da parte di un altro operatore sarebbe vincolato alla acquisizione integrale del lotto.
La delibera n. 13/00/CIR fissa, all’art. 9, la definizione di modulo minimo di risorse assegnabili, identificando, tra l’altro, come spazio minimo allocabile quello di due telai di dimensioni 600x300x2200 mm. Tale spazio è associato allo spazio al permutatore per almeno 2000 coppie oppure a 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonché allo spazio al permutatore ottico per almeno 20 fibre. Tale definizione dello spazio minimo è stata adottata dall’Autorità, nel rispetto delle modularità di spazi previste da Telecom Italia, al fine di garantire la massima flessibilità per gli operatori.
L’Autorità ritiene che il limite, posto da Telecom Italia, di cessione integrale degli spazi rilasciati da un operatore all’altro, contrasti con gli obiettivi di flessibilità che hanno condotto alla suddetta scelta delle dimensioni dei moduli minimi.
L’Autorità ritiene, pertanto, possibile anche la cessione parziale di spazi e risorse, ove la dimensione minima di spazio cedibile è quella del singolo telaio e la dimensione minima dei blocchi di posizioni cedibili in ciascun permutatore è individuata in funzione delle specifiche tecniche del permutatore stesso.

2.2 Servizi di accesso disaggregato alla rete locale

Qualificazione ADSL: vincoli sulla velocità
Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia, a partire dall’Offerta di Riferimento 2003, ha introdotto la richiesta di qualificazione della linea di accesso disaggregato anche nel caso in cui l’operatore utilizzi, sotto la propria responsabilità, la linea ADSL con una velocità differente da quella già qualificata in fase di attivazione della linea, sottolineando che tale richiesta non era prevista nelle precedenti Offerte di Riferimento.
Telecom Italia ha precisato la metodologia utilizzata per determinare se, a seguito di una richiesta da parte OLO, un dato rilegamento in rame è idoneo alla trasmissione ADSL ad una certa velocità (cosiddetta qualificazione ADSL); tale metodologia prevede due fasi:

  1. fissazione di uno "scenario di rumore di riferimento" che è costituito da un prefissato insieme di sistemi tradizionali e xDSL (n1 sistemi POTS, n2 sistemi ISDN, n3 sistemi ADSL, n4 sistemi SDSL, ecc.) attivi all’interno di un certo cavo. Lo scenario di riferimento stabilisce, per ogni tecnologia xDSL un limite sul numero massimo di sistemi dello stesso tipo installabili nel settore di cavo. Lo scenario di rumore non dipende dalle velocità trasmissive dei sistemi ADSL ma solo dal numero massimo di sistemi ADSL ipotizzato (n3). Un nuovo sistema ADSL può essere inserito in rete se la somma del numero di sistemi ADSL già presenti all’interno del cavo, aumentata di una unità, è minore o uguale al numero massimo di sistemi ADSL ipotizzati nello scenario di riferimento suddetto (ad es. se il numero massimo di ADSL ipotizzato è n3=20 e sono attualmente attivi 16 sistemi ADSL, possono essere accettati altri 4 sistemi ADSL);
  2. una volta che un nuovo sistema ADSL viene ritenuto ammissibile all’interno del cavo, Telecom Italia effettua una simulazione, utilizzando lo scenario di rumore di riferimento di cui al sub 1), per determinare, in funzione della distanza dell’utente dallo stadio di linea, se è possibile offrire la velocità richiesta dall’operatore.

Dall’analisi del processo di qualificazione emerge che, qualora l’operatore avesse la necessità di variare la velocità trasmissiva di una linea su cui ha precedentemente ottenuto la qualificazione, nella maggior parte dei casi il margine di rumore reale nel cavo dovrebbe consentire tale variazione. Dal punto di vista dei servizi offerti sulle altre coppie, l’aumento di velocità trasmissiva sulla coppia ADSL non appare generare alcun problema di degradazione dei servizi già attivati, in quanto ciascuna coppia è stata qualificata utilizzando lo "scenario di riferimento" in cui sono stati considerati sistemi ADSL alla massima velocità trasmissiva.
In conclusione l’Autorità ritiene che una volta ottenuta una qualificazione iniziale, in cui l’operatore specifica il tipo di apparato xDSL e la velocità trasmissiva, non è più necessaria, in linea di principio un’ulteriore qualificazione qualora l’operatore decidesse (su base non interferenziale) di aumentare la velocità trasmissiva. Resta inteso che, in assenza di una qualificazione di Telecom Italia, è l’operatore alternativo ad essere responsabile delle eventuali intereferenze causate. L’Autorità ritiene necessario che Telecom Italia sia informata delle eventuali variazioni di velocità apportate al fine di consentire il continuo monitoraggio del livello interferenziale. Le attività di qualificazione svolte da Telecom Italia per poter compiere le azioni di spectrum management saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nell’ambito del tavolo tecnico che coinvolge operatori e Autorità finalizzato, tra l’altro, all’introduzione del servizio ADSL su linea ISDN.

Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato condiviso
La delibera n. 2/03/CIR stabilisce, all’art. 2, comma 1, lett. b, punto 2, che: "Telecom Italia riformula il Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato condiviso riducendo i tempi di attivazione e ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei casi".
Diversi operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che Telecom Italia non ha né ridotto i propri tempi di assurance, né previsto penali che coprano il 100%.
Telecom Italia ha motivato la mancata riformulazione con il fatto che, essendo attualmente il servizio scarsamente diffuso, non è ancora in grado di garantire in modo affidabile tempi certi di assistenza in quanto, allo stato, non è possibile dimensionare le strutture preposte in modo efficiente essendo le problematiche tecniche e gestionali connesse non ancora del tutto chiare.

L’Autorità ritiene che le ridotte garanzie offerte dagli SLA, dovute al perdurare di condizioni di incertezza tecnica, possano rappresentare un disincentivo per la diffusione dell’offerta e che, pertanto, Telecom Italia debba adeguarsi, in tempi certi, a quanto già disposto dall’art. 2, comma 1, lett. b, punto 2, della delibera n. 2/03/CIR.

2.3 Circuiti parziali

Service Level Agreement (SLA)
Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno evidenziato la necessità di disporre, nello SLA applicato ai servizi di circuiti parziali, di tempi di disponibilità garantiti al fine, da un lato, di poter concorrere con le offerte commerciali sul mercato retail di linee in affitto, dall’altro, di poter impiegare tali servizi anche per applicazioni che necessitano di elevata affidabilità.
L’Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia formuli un’offerta opzionale di garanzia sui tempi di disponibilità annua, con relative penali proporzionali al numero di ore di indisponibilità al di sopra del numero garantito. Tale parametro è da intendersi garantito in modo puntuale per ciascun circuito parziale e sulla sola tratta di competenza di Telecom Italia.

Annullamento degli ordini prima della consegna
Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno fatto rilevare che il Manuale delle Procedure incluso nell’Offerta di Riferimento, prevede che "Qualora l'operatore richieda l'annullamento di un ordine di fornitura di un circuito parziale, già presentato a Telecom Italia ma non ancora consegnato, l'operatore è tenuto a corrispondere a Telecom Italia, a titolo di rimborso, un importo pari alla somma del contributo di attivazione e del 200% del canone mensile previsto".
L’Autorità ritiene che tale onere sia non rispondente al reale costo sostenuto da Telecom Italia, ad esempio quando il recesso avvenga entro pochi giorni dalla data di richiesta e che, pertanto, lo stesso possa rappresentare una ingiustificata barriera all’accesso all’offerta.
L’Autorità ritiene, pertanto, che Telecom Italia, a partire dall’Offerta di Riferimento 2004, debba riformulare le condizioni applicabili prevedendo una reale rispondenza dell’entità della penale ai costi sostenuti.

2.4 CVP

Il servizio di canale virtuale permanente si configura come un sistema d’accesso comprendente l'utilizzo sia del portante fisico, sia di apparati trasmissivi a larga banda. L’obbligo di introduzione di tale servizio deriva dalla delibera n. 2/00/CIR, che all’art. 5, comma 1, dispone che l’operatore notificato debba offrire agli operatori alternativi un servizio CVP per tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia xDSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela. La delibera n. 15/00/CIR ha fissato le condizioni economiche e tecniche di fornitura per il servizio CVP per l’Offerta di Riferimento dell’anno 2000 a partire dall’analisi delle offerte commerciali dei servizi di accesso e connettività a larga banda proposte da Telecom Italia.
Le condizioni economiche di tale servizio sono state oggetto di revisione in occasione dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento 2002 di Telecom Italia, mentre le modalità tecniche di fornitura ed i Service Level Agreement di tale servizio non hanno subito variazioni rispetto all’iniziale introduzione del servizio.
Alcuni operatori, nel corso del presente procedimento, hanno segnalato che, contrariamente a quanto previsto dalla delibera n. 2/00/CIR, Telecom Italia propone sul mercato retail offerte di accesso xDSL non replicabili a partire dalle configurazioni previste nell’attuale offerta, con particolare riferimento alla garanzia sui tempi di disponibilità minima, all’uso di classi di servizio ATM quali la CBR e la VBR-rt ed alla garanzia di tempi massimi di provisioning ed assurance. Inoltre gli operatori hanno evidenziato che i livelli di servizio garantiti nell’offerta ADSL wholesale sono migliori di quelli garantiti per l’offerta CVP, nonostante una sostanziale equivalenza impiantistica.
In merito alle segnalazioni degli operatori alternativi, Telecom Italia ha dichiarato di offrire nelle offerte retail, su base commerciale, Service Level Agreement migliorativi al fine di ridurre i tempi massimi di provisioning ed assurance, pur senza produrre evidenza puntuale dei contratti di SLA e delle condizioni economiche relative alla propria offerta commerciale.
Inoltre Telecom Italia, a seguito di richiesta da parte dell’Autorità, ha fornito alcune informazioni in merito alle condizioni tecniche ed economiche delle proprie offerte commerciali di accesso e connettività a banda larga, dichiarando che a suo avviso tutte le proprie offerte retail attualmente sul mercato sono replicabili a partire dall’offerta CVP vigente.
In merito a tale ultimo aspetto, alcuni operatori hanno tuttavia fornito evidenza che tali condizioni di replicabilità non sarebbero possibili, come ad esempio nel caso delle offerte di Telecom Italia Hyperway e Datawan integrate con i servizi Atmosfera, pubblicizzati come comprensivi delle classi di servizio VBR, CBR ed ABR.
Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba allineare le condizioni di provisioning ed assurance per i servizi CVP xDSL alle condizioni offerte per il servizio ADSL wholesale integrandole con penali garantite nel 100% dei casi ed includendo, in virtù del principio di parità di trattamento, le condizioni tecniche di offerta del servizio di CVP a partire dalle proprie offerte retail di connettività a larga banda.

D. LA CONCORRENZA NEL MERCATO DELL’ACCESSO ED I NECESSARI INTERVENTI REGOLAMENTARI

Il mercato dei servizi di accesso in Italia presenta una condizione di sostanziale monopolio a vantaggio dell’operatore incumbent Telecom Italia. Lo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato non mostra, allo stato, l’avvio di una effettiva concorrenza nel mercato dell’accesso.
A più di un anno dall’avvio operativo del servizio di accesso disaggregato si registrano volumi inferiori all’ 1% delle linee di accesso. Inoltre, la progressiva riduzione del numero di operatori alternativi attivi in tale mercato è sintomatica di una difficoltà oggettiva allo sviluppo di una piena competizione.
E’ evidente che una effettiva concorrenza in tale mercato può essere realizzata solo nell’ambito di un quadro che faciliti l’ingresso di operatori che investano in infrastrutture alternative e che, allo stesso tempo, siano in grado di offrire i servizi di accesso a tutti i cittadini senza limitazioni territoriali dovute a vincoli di natura regolatoria.
L’Autorità ritiene necessario intraprendere le iniziative finalizzate ad ottenere che le condizioni di interconnessione ed i servizi all’ingrosso, presenti nell’Offerta di Riferimento dell’operatore incumbent, siano adeguate al raggiungimento dei predetti obiettivi.
Per consentire una maggiore competitività e sviluppo nei servizi di accesso gli operatori alternativi hanno segnalato all’Autorità la necessità di un chiarimento e di un’eventuale integrazione del quadro regolamentare vigente alla luce delle seguenti esigenze:

  1. la necessità, emersa nel corso del procedimento, di contrattualizzare prezzi di terminazione sulle proprie reti differenti da quelli attualmente applicabili a Telecom Italia, giustificata dai maggiori oneri derivanti dagli investimenti sulla rete di accesso.
  2. l’esigenza di essere immediatamente presenti sull’intero territorio nazionale con un’offerta comprendente sia il servizio di accesso sia il traffico, giustificata dalla necessità di presentare offerte commerciali fruibili da tutti gli utenti, indipendentemente dalla locazione geografica.

Relativamente alla richiesta di incrementare la quota di terminazione sulla rete di un operatore alternativo, l’Autorità ritiene di osservare quanto segue.
La "quota di terminazione" è il prezzo che l’operatore di "originazione" deve corrispondere per terminare una chiamata originata da un proprio cliente (direttamente o in carrier selection/preselection) sulla rete di un altro operatore, fornitore del servizio di accesso per l’utenza chiamata. La terminazione rappresenta dunque un servizio di interconnessione necessario per garantire l’interoperabilità tra le reti di telecomunicazione.
L’attuale quadro normativo prevede che, qualora l’operatore di terminazione sia Telecom Italia, ovvero un altro operatore con obblighi equivalenti, il prezzo del servizio di terminazione sia soggetto a vincoli di natura regolamentare.
Nel caso in cui l’operatore di terminazione sia invece un operatore alternativo, allo stato, non esiste alcun obbligo regolamentare sulla modalità di definizione del prezzo di terminazione.
Per prassi, il valore di riferimento riconosciuto all’operatore alternativo per la quota di terminazione è pari a quello di Telecom Italia in virtù dei cosiddetti accordi di "reciprocità" che, tuttavia, non sono riferibili a specifiche previsioni normative.
Per effetto della riduzione dei costi e degli interventi regolamentari dell’Autorità, il prezzo di terminazione sulla rete di Telecom Italia si è negli anni ridotto e di conseguenza anche il prezzo riconosciuto agli operatori alternativi ha subito il medesimo decremento.
Già nella delibera n. 3/03/CIR l’Autorità aveva osservato che "la fissazione di tariffe di interconnessione non reciproche può contribuire ad eliminare eventuali residui vantaggi da integrazione verticale che l’operatore dominante può utilizzare". E’ evidente che la tariffa di terminazione determinata per Telecom Italia sulla base dei propri costi efficienti riflette economie di scala e di scopo proprie di un operatore incumbent efficiente e verticalmente integrato e non può essere rappresentativa dei costi tipici di un operatore nuovo entrante, soprattutto quando questi decida di investire sulle infrastrutture di rete di accesso. Tale differente struttura dei costi e degli investimenti rende chiaro che non può esistere un legame diretto tra i valori di terminazione sulla rete di un operatore nuovo entrante ed i valori riportati nell’Offerta di Riferimento dell’operatore incumbent.
Nel caso di servizi a traffico commutato l’Autorità, con la delibera n. 152/02/CONS, nell’evidenziare l’esistenza di un effettivo vantaggio da integrazione verticale, ha introdotto dei test di prezzo idonei a valutare le condizioni di ingresso di un operatore alternativo efficiente.
Nel caso di operatori nuovi entranti nel mercato dell’accesso alla rete fissa, gli elevati oneri di infrastrutturazione sono stati più volte evidenziati in occasione dell’analisi dei costi diretti ed indiretti dell’accesso disaggregato.
Lo sviluppo della concorrenza sul mercato dell’accesso e la sopravvivenza degli operatori in tale mercato, secondo l’Autorità, si potrà avere, pertanto, unicamente qualora si consenta agli operatori nuovi entranti di recuperare i propri maggiori costi, anche tramite i ricavi da interconnessione. E’ peraltro evidente che tali maggiori oneri sono destinati a ridursi quando l’operatore nuovo entrante riesca a guadagnare quote di mercato rilevanti e tali da consentire la fruizione di economie di scala.
L’Autorità ritiene, pertanto, che la richiesta avanzata dagli operatori alternativi di rivedere le proprie quote di terminazione rispetto ai valori attualmente contrattualizzati sia ragionevole e suscettibile di creare effetti benefici sulla concorrenza e sugli investimenti.
Ad avviso dell’Autorità, come sottolineato nelle premesse della delibera n. 289/03/CONS, stante la contenuta dimensione del volume di traffico terminato sulla rete di altro operatore rispetto a quello terminato sulla rete di Telecom Italia (in virtù dell’esiguo numero di accessi diretti degli operatori alternativi), la variazione dei costi associati al traffico originato dalla rete di Telecom Italia, in conseguenza della variazione dei prezzi di terminazione su rete di altro operatore, allo stato, non potrà avere effetti apprezzabili sul prezzo finale praticato agli utenti finali valutato sulla base dei costi medi di terminazione. Solo al realizzarsi di una reale concorrenza nell’intero mercato nazionale dell’accesso tale condizione potrebbe portare effetti significativi che necessiterebbero una revisione dei prezzi finali.
Pertanto, ribadendo che le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle condizioni economiche contenute nell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia, alla luce delle precedenti considerazioni, l’Autorità ritiene opportuno che gli operatori alternativi, operanti nel mercato dell’accesso, possano richiedere la ridefinizione dei prezzi di terminazione sulle proprie reti, tenendo in considerazione anche gli investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture della rete di accesso. Tali negoziazioni devono concludersi entro i termini previsti all’art. 3, commi 3 e 4, del Decreto "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni" del 24 aprile 1998. L’Autorità si riserva di intervenire nelle controversie tra operatori che dovessero sorgere su tale punto, secondo le disposizioni di cui al Capo I della delibera n. 148/01/CONS.
In considerazione di eventuali problematiche di ordine tecnico – applicativo in relazione agli altri servizi di interconnessione (Carrier selection, transito, etc...) che dovessero insorgere a valle della ridefinizione dei contratti di terminazione su rete di altro operatore, l’Autorità avvierà un apposito tavolo tecnico.
In relazione all’esigenza degli operatori alternativi di essere immediatamente presenti sull’intero territorio nazionale con un’offerta comprendente sia il servizio di accesso sia il traffico, l’Autorità ritiene che, allo stato, soltanto Telecom Italia possa proporre tale modalità di offerta e ciò rappresenta un indubbio vantaggio competitivo.
Lo strumento individuato dagli operatori per consentire la realizzazione immediata di un’offerta su tutto il territorio nazionale, è denominato, a livello internazionale, Wholesale Line Rental e consiste nella possibilità per l’operatore alternativo di provvedere alla fatturazione unica verso il cliente finale sia del traffico raccolto in Carrier pre-selection, sia dei restanti servizi (traffico non geografico e canone di accesso).
D’altra parte, una reale concorrenza sui servizi di accesso può svilupparsi unicamente gestendo una propria infrastruttura di rete e proponendo in tal modo offerte differenziate, non solo nel prezzo, ma anche nelle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi. In tale ottica l’Autorità reputa che lo strumento principale per realizzare la concorrenza nell’accesso, oltre alla posa di infrastrutture alternative (accesso diretto) sia il servizio di accesso disaggregato.
Il servizio Wholesale Line Rental (WLR) dovrebbe quindi rappresentare una soluzione transitoria e complementare al servizio di accesso diretto o disaggregato la cui eventuale introduzione sarà valutata dall’Autorità in separato procedimento.

UDITA la relazione dell’ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
(Approvazione dell’Offerta di Riferimento 2003 di Telecom Italia)
  1. E’ approvata l’Offerta di Riferimento per l’anno 2003 pubblicata da Telecom Italia in data 11 aprile 2003, fatto salvo quanto previsto ai successivi articolo 3, comma 2 ed articolo 4, comma 1.

Articolo 2
(Integrazioni sulle modalità applicative del meccanismo di network cap a partire dall’Offerta 2004)
  1. Il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1 introdotto con l’articolo 1, comma 2 della delibera n. 2/03/CIR non è incluso nei panieri del network cap ed è soggetto, quindi, a verifica dell’orientamento al costo.
  2. A partire dall’Offerta di Riferimento per l’anno 2004, le condizioni economiche dei servizi con volume nullo all’interno dei panieri di network cap sono determinate nel seguente modo:
    1. servizi già presenti nelle precedenti Offerte di Riferimento: le condizioni economiche sono definite applicando al prezzo dell’anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere che contiene il servizio stesso;
    2. servizi di nuova introduzione: le condizioni economiche sono soggette alla verifica dell’orientamento al costo.

Articolo 3
(Modalità applicative e chiarimenti sull’Offerta di Riferimento)
  1. Telecom Italia formula l’offerta dei seguenti servizi nel rispetto dei principi di non discriminazione e di coerenza delle condizioni economiche a parità di elementi impiantistici utilizzati:
    1. Servizio di circuiti di interconnessione;
    2. Servizio di circuiti parziali: Telecom Italia assicura la migrazione dei servizi di linee affittate retail e wholesale a circuiti parziali senza alcun onere aggiuntivo, secondo quanto disposto dalla delibera n. 18/01/CIR, art. 2 comma 3, ed elimina ogni obbligo in merito ad eventuali attività di predisposizione del sito ed ai relativi studi di fattibilità;
    3. Servizio di raccordi interni di centrale.

  2. Con riferimento a quanto disposto dalla delibera n 2/03/CIR, fatta salva l’attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori per la mancata ottemperanza, Telecom Italia recepisce nell’Offerta di Riferimento le seguenti disposizioni:

Servizi di interconnessione

a. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei flussi di interconnessione a 155 Mbps di cui alle tabelle 1, 1bis, 2bis e 3bis dell’Offerta di Riferimento 2003, secondo i criteri previsti nella delibera n. 2/03/CIR.

b. Telecom Italia formula le condizioni economiche di offerta dei circuiti di interconnessione a 34Mbps, secondo quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR.

c. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta dei circuiti di interconnessione prevedendo che l’operatore, trascorso un anno di durata minima del contratto, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale proroga contrattuale possa cessare con un ragionevole preavviso i circuiti di interconnessione senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi, secondo quanto previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, art. 3, comma 1, lett. h, punto 2.

Servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore

d. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del servizio di "fatturazione per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore" prevedendo, per la quota di fatturazione, il valore del 2,9% del fatturato così, come disposto dall’art. 1, comma 1, lettera d, punto 1, della delibera n. 2/03/CIR. Tale valore è applicabile indipendentemente dal prezzo del servizio fatturato ed indipendentemente dalle griglie di prezzo contenute nell’Offerta presentata da Telecom Italia. Gli eventuali oneri di configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie sono esposti nell’Offerta di Riferimento condizioni economiche eque, non discriminatorie ed orientate al costo.

e. Con riferimento alla quota di "perdita su crediti", Telecom Italia conclude le negoziazioni avviate ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d, punto 2, della delibera n. 2/03/CIR, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di avvio delle stesse negoziazioni, fornendo tutte le informazioni a tal fine necessarie, ivi inclusa la documentazione necessaria alla determinazione della perdita effettivamente generata dall’operatore. Nell’ambito delle negoziazioni, Telecom Italia fornisce agli operatori evidenza separata delle componenti di perdita su crediti in maniera disaggregata rispetto alla quota di fatturazione di cui al precedente punto d.

Servizi di accesso disaggregato

f. Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato ADSL con velocità superiore a quella certificata in fase di attivazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione a Telecom Italia ai fini delle attività di spectrum management. L’operatore è tenuto a richiedere a Telecom Italia il servizio di qualificazione ADSL solo nel caso in cui necessiti di una garanzia della velocità di trasmissione utilizzata, differente da quella già certificata in fase di attivazione, secondo quanto disposto all’art. 2, comma 1, lettera a, punto 9 della delibera n. 2/03/CIR.

  1. Telecom Italia predispone una procedura applicabile al caso di richiesta di ampliamenti degli spazi di co-locazione che contempli anche la possibilità di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione.

  2. A partire dall’Offerta di Riferimento per l’anno 2004 si dispongono le seguenti integrazioni:

Servizi di co-locazione

a. Telecom Italia integra il Service Level Agreement per i servizi di co-locazione, prevedendo tempi certi di consegna degli studi di fattibilità dei raccordi interni e tempi massimi di intervento per la realizzazione e l’assistenza tecnica;

b. Telecom Italia applica, per i raccordi interni di centrale i tempi di provisioning e le penali previste nel Service Level Agreement per servizi di co-locazione;

c. Telecom Italia applica livelli progressivi di penali per i ritardi sui tempi di fornitura dei servizi di co-locazione in linea con quanto definito all’art. 7, della delibera n. 13/00/CIR e secondo le premesse del presente provvedimento;

d. Telecom Italia provvede alla pubblicazione, con cadenza almeno bimestrale, del database delle risorse di co-locazione disponibili, adeguandolo in modo da tener conto sia delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori, sia degli spazi cedibili ai sensi dell’art. 10, comma 10, della delibera n.13/00/CIR. Tale database, oltre alle informazioni sugli spazi fisici e sulle disponibilità al permutatore, comprende anche l’informazione sul grado di riempimento dei cavi ai fini dell’utilizzo per servizi xDSL;

Servizi di accesso disaggregato

e. Telecom Italia integra il Service Level Agreement dei servizi di accesso disaggregato condiviso riducendo i tempi di attivazione e ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei casi, così come previsto dalla delibera n. 2/03/CIR, art. 2, comma 1, lett. b, punto 2;

Servizio di Circuiti Parziali

f. Telecom Italia formula un’offerta di garanzia sui tempi di disponibilità annua, con relative penali proporzionali al numero di ore di indisponibilità al di sopra del numero garantito;

g. Telecom Italia riformula i livelli di penale per la revoca degli ordini di circuiti parziali prima della consegna da parte degli operatori, prevedendo importi progressivi con il numero di giorni trascorsi dall’ordine e comprendendo un periodo iniziale in cui non è dovuto alcun importo.

Servizio di Circuito Virtuale Permanente

h. Telecom Italia allinea le condizioni di provisioning ed assurance applicate ai servizi Circuito Virtuale Permanente xDSL alle condizioni offerte previste per il servizio ADSL wholesale integrandole con penali garantite nel 100% dei casi;

i. Telecom Italia integra le condizioni di offerta del servizio di CVP a partire dalle proprie offerte retail di connettività a larga banda, con particolare riferimento alle condizioni tecniche e di qualità di servizio.


Articolo 4
(Disposizioni finali)
  1. Sino al 10 ottobre 2003 resta in vigore per il servizio di "surcharge" della raccolta per le chiamate originate da telefonia pubblica, di cui alle tabelle n. 8 e 14 dell’Offerta di Riferimento 2003, il valore disposto dall’art. 1, comma 1, lettera b, sub 5 della delibera 2/03/CIR. L’Autorità, a seguito di uno specifico procedimento, stabilisce i criteri per la determinazione del valore della "surcharge"applicati da Telecom Italia.

  2. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente articolo 3, commi 1, 2 e 3, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

  3. Gli accordi relativi ai servizi di interconnessione offerti dagli operatori attivi nel mercato dell’accesso, diretto e disaggregato, e diversi da Telecom Italia, possono prevedere condizioni economiche differenti da quelle approvate con il presente provvedimento. Telecom Italia, su richiesta delle parti, procede alle opportune modificazioni dei contratti del servizio di terminazione su rete di altro operatore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Le controversie tra operatori sono rimesse all’Autorità secondo le disposizioni di cui al capo I dell’Allegato A della delibera n. 148/01/CONS.

  4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

Roma, 25 luglio 2003

IL COMMISSARIO RELATORE
Vincenzo Monaci

 

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Botto

 

 

Allegato A alla delibera n. 11/03/CIR

Pesi

Variazione Spesa

Obiettivo cap

Paniere A - SGU
 
-5,60%
-5,60%

Raccolta via SGU

37,5%

-5,6%

 

Raccolta via SGU D7

0,0%

-

 

Raccolta forfettaria SGU

0,0%

-

 

Terminazione via SGU

19,4%

-5,6%

 

Transito via SGU

0,01%

-11,3%

 

Kit di interconnessione

17,7%

-2,8%

 

Flussi di ICX

25,3%

-7,6%

 

Accessi DSS1 a 2 Mbit/s

0,0%

-

 

Flussi accessi DSS1

0,0%

-

 

Number Hosting

0,0%

-

 

Circ. parz. non a ceiling

0,0%

-

 


Paniere B - SGD e SGT
 
-3,60%
-3,60%

Raccolta via SGD

0,0%

-

 

Raccolta via SGT

37,1%

-3,4%

 

Raccolta forfettaria SGD

0,0%

-

 

Raccolta forfettaria SGT

0,0%

-

 

Terminazione via SGD

0,0%

-

 

Terminazione via SGT

59,6%

-3,1%

 

Transito via SGD

0,0%

-

 

Transito via SGT

3,4%

-14,3%

 


Paniere C - 2 SGT
 
-1,35%
-1,35%

Raccolta doppio SGT

6,7%

-2,0%

 

Terminazione doppio SGT

18,5%

-1,0%

 

Transito doppio SGT

0,0001%

-15,6%

 

Accesso alle Cable Station

0,1%

-1,4%

 

Instrad. vs estero da SGT

24,5%

-3,9%

 

Instrad. vs estero da CI

50,2%

-0,1%

 

 

 

Pesi

Variazione Spesa

Target

Paniere D - Contributi

 

0,00%

0,00%

Contr. SPP

0,0%

-

 

Contr. attiv. CPS

91,9%

0,0%

 

Contr. Config. codici CPS

0,0%

-

 

Contr. Attivazione Number Hosting

0,0%

-

 

Contrib. per circ. parz.

0,0%

-

 

Contrib. Acc. Dis. Rete loc.

8,1%

0,0%

 

Contr. Acc. Dis. sottorete loc.

0,0%

-

 

Contr. Acc. Cond. Rete distrib. (POTS)

0,0%

-

 

Contr. Canale numerico

0,0%

-

 

Contr. prolung. accesso

0,0%

-

 

Contr. Aggiuntivi Acc. Dis. Rete Loc.

0,0%

-

 

Contr. Aggiuntivi Acc. Dis. Sottorete Loc.

0,0%

-

 

Contr. Aggiuntivi Acc. Condiviso

0,0%

-

 

Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Rete distrib.

0,0%

-

 

Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Sottorete distrib.

0,0%

-

 

Contr. Disatt. Acc. condiviso Rete distrib.

0,0%

-

 

Contr. Disatt. Canale numerico

0,0%

-

 

Contr. Disatt. Prolung. Accesso C.Numerico

0,0%

-