NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del
24 luglio 2003, in particolare nella sua prosecuzione del 25 luglio
2003;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.
77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE,
in materia di telecomunicazioni";
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002 relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica
e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime;
VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti
ed i servizi di comunicazione elettronica;
VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002 relativa al Servizio Universale e ai diritti degli
utenti in materia di comunicazione elettronica ("direttiva servizio
universale");
VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell’Autorità
nella riunione del 7 settembre 1999, relativa alla "Determinazione degli
organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
VISTA la delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee guida per l'implementazione
dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni
per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000;
VISTA la delibera n. 148/01/CONS, recante "Adozione del regolamento
concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2001;
VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di
modifica dell’offerta di riferimento per l’anno 2001 di Telecom Italia",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002;
VISTA la delibera n. 9/02/CIR, recante "Norme di attuazione dell'articolo
1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione
agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell'offerta
di riferimento", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio
2002;
VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire
la piena applicazione del principio di parità di trattamento
interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di
mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 153 del 27 giugno 2002;
VISTA la delibera n. 350/02/CONS, recante "Identificazione di organismi
di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l’anno 2000",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278, del 27 novembre 2002;
VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta
di modifica dell’offerta di riferimento per l’anno 2002 di Telecom Italia",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 aprile 2003;
VISTA la delibera n. 3/03/CIR, recante "Criteri per la predisposizione
dell’offerta di riferimento 2003 mediante l’introduzione di un sistema
programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;
VISTA la delibera n. 160/03/CIR, recante "Identificazione di organismi
di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2003;
VISTA la delibera n. 183/03/CONS, recante "Misure relative all’offerta
pubblica di servizi mediante l’utilizzo di Radio LAN", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2003;
VISTA la delibera n. 289/03/CONS, recante "Regolamentazione e
controllo dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale offerti
da Telecom Italia" del 23 luglio 2003, in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale;
VISTA l’Offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2003, pervenuta
all’Autorità in data 11 aprile 2003;
VISTA la delibera n. 7/03/CIR, recante "Consultazione pubblica concernente
l’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A., per l’anno 2003",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2003;
VISTI gli esiti della sopra menzionata consultazione pubblica ed i
commenti pervenuti dai soggetti interessati in tale ambito;
VISTI gli atti del procedimento;
SENTITA in audizione la società Telecom Italia;
SENTITI in audizione gli operatori Albacom, Atlanet, Edisontel, Fastweb,
Plug-it, Telecom Italia Mobile, Tiscali, Welcome Italia, Wind-Infostrada;
CONSIDERATO che in data 24 aprile 2003 l’Autorità ha avviato
due procedimenti concernenti rispettivamente la "Definizione di
Metodologie contabili per la Rete di Accesso della Società Telecom
Italia SpA" e la "Revisione del Tasso di remunerazione del
capitale della rete fissa della società Telecom Italia";
CONSIDERATO quanto segue:
A. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
1. La società Telecom Italia ha pubblicato l'Offerta di Riferimento
per l’anno 2003 in data 11 aprile 2003.
L’Autorità ha avviato il procedimento di valutazione dell’Offerta
di Riferimento disponendo, con la delibera n. 7/03/CIR, lo svolgimento
di una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire osservazioni,
elementi di informazione e documentazione, dagli organismi di telecomunicazioni
ai quali si applicano le condizioni tecniche e economiche dell’Offerta
di Riferimento 2003.
Le risposte degli operatori alla consultazione hanno messo in evidenza
la necessità di esaminare, da un lato, alcuni meccanismi di applicazione
del network cap e, dall’altro, di definire in modo più
completo alcuni aspetti tecnici presenti nell’offerta presentata da
Telecom Italia che potrebbero limitare l’offerta di servizi wholesale
e retail da parte degli operatori interconnessi.
2. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione
pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti
nel corso di un’audizione.
Successivamente è stato condotto un puntuale confronto con Telecom
Italia sui contenuti tecnico-economici dell’Offerta di Riferimento relativamente
alle segnalazioni pervenute dagli operatori ed ai punti di approfondimenti
rilevati dagli uffici dell’Autorità.
B. LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL MECCANISMO DI NETWORK CAP
1. Nel corso del procedimento l’Autorità ha proceduto a verificare
il rispetto dei vincoli di cap , nonché il contenuto dei
panieri in termini di servizi e le condizioni di offerta di alcuni di
essi. Le valutazioni dell’Autorità sono riportate nel seguito.
2. In merito all’osservanza dei vincoli di cap previsti dall’art.
5 della delibera n. 3/03/CIR e di seguito riportati:
- Servizi di interconnessione a livello SGU: IPC –8%;
- Servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC –6%;
- Servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC –3,75%;
- Servizi accessori: IPC-IPC.
l’Autorità ha rilevato che la variazione percentuale annua dell’Indice
dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall’ISTAT relativa al mese di
giugno 2002 (calcolata a partire da giugno 2001) ed adottata da Telecom
Italia nella definizione dei cap dei panieri è pari al
2,4%. Tale indice, in coerenza con la prassi adottata nella verifica
del meccanismo di price cap, è stato calcolato come variazione
percentuale della media su dodici mesi dell’indice dei prezzi al consumo
(senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.
L’esame svolto ha permesso di verificare il rispetto, da parte delle
condizioni economiche proposte da Telecom Italia, dei vincoli imposti
dall’art. 5, commi 1- 6 della delibera n. 3/03/CIR.
In allegato è riportato, per ognuno dei panieri, un prospetto
riepilogativo delle variazioni di spesa previste per ciascuno dei panieri
e la relativa verifica di rispetto dei vincoli di cap suesposti.
3. Telecom Italia ha inserito all’interno dei panieri dei servizi a
traffico del network cap, il servizio di consegna del traffico
Internet con protocollo ISDN/DSS1, introdotto con l’art. 1, comma 2,
della delibera n. 2/03/CIR.
Dall’esame dell’Offerta di Riferimento 2003 emerge, inoltre, che la
differenza tra i valori economici delle due tabelle 24 e 25 dell’Offerta
di Riferimento 2003, relative entrambe al servizio di consegna del traffico
Internet con protocollo ISDN/DSS1, non è consistente con il servizio
di sola raccolta. Telecom Italia ha asserito che tale differenza è
dovuta alla computazione di costi di gestione degli operatori che, nel
caso di offerta di conversione DSS1 associata con la prestazione di
raccolta, non sarebbero valorizzati.
L’Autorità ritiene opportuno che le condizioni economiche del
servizio siano valutate sulla base dei costi sottostanti e non all’interno
del meccanismo di network cap. Tale variazione non comporta allo
stato alcun effetto sui restanti servizi soggetti al vincolo di cap
in quanto i relativi volumi risultano nulli nel periodo di riferimento.
A tal proposito, l’Autorità ritiene opportuno evidenziare che
il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1
è stato introdotto come prestazione opzionale del servizio di
raccolta e che il prezzo di tale prestazione, in quanto soggetta all’obbligo
di verifica di orientamento al costo, deve comprendere tutti i costi
pertinenti.
4. Relativamente alle variazioni di prezzo proposte da Telecom Italia
per i servizi per i quali è stato registrato un volume nullo
di vendita nel corso del periodo di riferimento, l’Autorità ha
evidenziato che qualsiasi variazione di prezzo per tali servizi all’interno
di uno specifico paniere non influisce sul rispetto del vincolo per
il paniere in esame. Non vi è, infatti, alcun effetto economico
all’interno del paniere in quanto, indipendentemente dal prezzo applicato,
il peso di tali servizi è sempre nullo. Appare quindi evidente
che tale circostanza consentirebbe all’operatore notificato di variare
il prezzo dei servizi a volume nullo in maniera arbitraria, senza alcun
riferimento sia ai costi del servizio sia al rispetto dei vincoli di
cap. L’Autorità ritiene che la possibilità di variare
in maniera arbitraria, all’interno di un sistema di cap, i prezzi
dei servizi a valore nullo sia suscettibile di determinare distorsioni
sul mercato dell’interconnessione, e, pertanto, ritiene opportuno disciplinare
la formazione del prezzo dei servizi a volume zero nel seguente modo:
- servizi già presenti nelle precedenti offerte di riferimento
(le cui condizioni economiche risultano essere già state
valutate rispetto ai relativi costi): le condizioni economiche sono
definite applicando al valore dell’anno precedente la variazione complessiva
del paniere che contiene il servizio stesso;
- servizi di nuova introduzione: le condizioni economiche sono
definite sulla base del principio di orientamento al costo del prezzo
del servizio
5. L’art. 1, comma 1, lettera a), punto 1, della delibera n. 2/03/CIR
dell’Autorità prevede che Telecom Italia renda disponibili agli
operatori circuiti di interconnessione a 34Mbps ed a 155Mbps e le relative
porte di interconnessione sulle proprie centrali nel rispetto del principio
di parità di trattamento.
Rinviando al considerando C1.2 per i flussi a 34 Mbps, relativamente
ai flussi di interconnessione a 155 Mbps Telecom Italia, nell’inserire
tali flussi nell’Offerta di Riferimento 2003, ha applicato condizioni
economiche che, a parere dell’Autorità, non sono rispondenti
a quanto indicato dalla delibera n. 2/03/CIR ed in particolare al considerando
D della medesima delibera. Infatti, in tale provvedimento è stato
previsto che le condizioni economiche dei flussi di interconnessione
a 34Mbps e 155Mbps dovessero essere determinate in maniera coerente
con quelle dei flussi di interconnessione già inclusi nell’offerta
di riferimento e con le altre offerte di linee affittate esistenti relativamente
ai rapporti di prezzo rispetto ai circuiti a 2Mbps.
Tale condizione non appare verificata. Infatti, si può verificare
che per i CDN retail i prezzi dei circuiti a 155Mbps sono tra
14 e 17 volte quelli dei circuiti a 2Mbps di uguale lunghezza e tipologia
di offerta, mentre per i flussi di interconnessione il corrispondente
rapporto tra i prezzi dei flussi a 155Mbps e quelli a 2Mbps è
compreso tra 30 e 38.
Telecom Italia giustifica le differenze di costo facendo presente che
le offerte di circuiti di interconnessione a 155 Mbps sono basate su
portanti di trasmissione a 2,5 Gbps, anche al fine di offrire agli OLO
costi prospettici incrementali minori in caso di ampliamento della capacità.
L’Autorità rileva che la scelta di tale catena impiantistica
è stata effettuata autonomamente da Telecom Italia ed, inoltre,
che tale scelta tecnica non consente di utilizzare in maniera efficiente
l’infrastruttura a 2,5 Gbps, considerando, peraltro, che non è
stata fornita evidenza di sviluppi della domanda di capacità
da parte degli operatori che giustifichino tale scelta.
Dall’analisi delle condizioni economiche proposte emerge, inoltre, un’anomalia
in quanto i circuiti di interconnessione a 155Mbps di lunghezza 10Km
presentano prezzi superiori a quelli di lunghezza 11Km.
Alla luce di quanto sopra esposto l’Autorità ritiene che Telecom
Italia non possa ribaltare il costo di proprie scelte impiantistiche
sugli operatori interconnessi e che pertanto l’offerta dei circuiti
di interconnessione a 155Mbps debba essere riformulata in ottemperanza
a quanto già previsto dalla delibera n. 2/03/CIR.
6. In merito alle condizioni economiche dei servizi soggetti alla verifica
di orientamento al costo, gli operatori hanno segnalato una particolare
criticità relativa alla valutazione delle condizioni economiche
applicate al servizio di raccolta delle chiamate originate da Telefonia
Pubblica ed indirizzate a numerazioni non geografiche degli OLO.
Per tale servizio, infatti, Telecom Italia ha proposto un aumento rilevante
e pari a circa il 36% della quota di surcharge sul servizio di
raccolta.
Gli operatori hanno richiesto una valutazione delle condizioni economiche
di tale servizio anche dal punto di vista concorrenziale, tenuto conto
della presenza di Telecom Italia nel mercato wholesale e retail
della telefonia pubblica offerta su carte pre-pagate. In particolare
gli operatori alternativi hanno evidenziato la necessità di formulare
le proprie offerte sulla base di condizioni economiche certe e che l’adeguamento
alle variazioni dei costi dei prezzi delle proprie offerte richiede
tempi congrui al fine della produzione e distribuzione delle carte pre-pagate.
Un rilevante aumento della quota di surcharge può comportare
impatti nella redditività del servizio offerto dagli operatori
alternativi almeno fino a quando tale aumento non possa essere opportunamente
considerato nella formulazione della propria offerta.
La valutazione del prezzo applicato alla surcharge da telefonia
pubblica dovrebbe essere condotta anche alla luce degli impatti sul
costo netto per il Servizio Universale e delle relative quote di contribuzione.
Alla luce di tali considerazioni l’Autorità ritiene che, coerentemente
con quanto disposto dall’art. 14, comma 7, del D.M. Interconnessione
(DM 23/4/98), l’aumento della quota di surcharge possa essere
applicato dall’operatore notificato solo dopo 180 giorni dalla data
di pubblicazione della proposta da parte di Telecom Italia (avvenuta
il giorno 11 aprile 2003), ossia a partire dal 11 ottobre 2003. Inoltre
l’Autorità ritiene necessario riservare uno specifico approfondimento
per la valutazione dell’effettivo orientamento al costo dello stesso,
con separato procedimento, che valuti i criteri di definizione dei costi
del servizio, anche considerando l’eventuale impatto degli obblighi
di Servizio Universale in capo a Telecom Italia e del relativo fondo
di remunerazione a carico degli operatori.
7. Infine, per ciò che riguarda i prezzi proposti da Telecom
Italia per i servizi di accesso disaggregato, è stata effettuata
la seguente valutazione.
L’art. 4, comma 2, della delibera n. 3/03/CIR ha richiesto la formulazione
del valore iniziale di tali servizi nel rispetto dei seguenti criteri:
- della migliore tariffa europea;
- della possibilità di anticipare i recuperi di efficienza
sui costi operativi anche secondo le previsioni del successivo art.
6, comma 6;
- della struttura dei costi dei cespiti che compongono la rete di
accesso;
- della effettiva applicazione del principio di parità di trattamento.
A seguito di tale delibera, nell’Offerta di Riferimento 2003 Telecom
Italia ha ritenuto di proporre il medesimo prezzo di 8,3 €/mese per
i servizi di accesso disaggregato "solo voce" (POTS) e "voce+dati"
(POTS+ADSL).
La proposta di un prezzo uguale per le due tipologie di servizio è
stata valutata dall’Autorità anche alla luce della contenuta
differenza di costo tra il servizio POTS ed il servizio POTS+ADSL e
la ragionevole previsione di sviluppo della domanda di servizi di accesso
ADSL a larga banda. L’Autorità, sentito anche l’orientamento
prevalente degli operatori alternativi, ritiene adeguata la proposta
di un prezzo unico.
Inoltre, l’Autorità, secondo quanto previsto dalla delibera n.
3/03/CIR, ha svolto nel corso di un separato procedimento, finalizzato
alla definizione delle metodologie contabili per la rete di accesso
di Telecom Italia, un’approfondita analisi dei costi della rete di accesso
di Telecom Italia, considerando che, per quanto concerne l’approvazione
del valore per l’anno 2003, rileva l’indicazione del valore a costi
storici pienamente allocati, secondo quanto disposto dalla delibera
n. 2/00/CIR.
Nell’ambito del procedimento relativo all’Offerta di Riferimento 2003
sono, quindi, stati acquisiti gli approfondimenti relativi, tra l’altro,
alla composizione e l’uso delle risorse della rete di accesso, alla
valorizzazione dei cespiti – opere civili, cavi, apparecchiature – della
rete medesima ed ai costi di gestione e manutenzione, nonché
ai metodi di formazione dei centri di costo primari e le allocazioni
di tali costi.
Da tali risultanze, tenuto anche conto della necessità di valorizzare
in maniera efficiente il servizio di accesso disaggregato, emerge che,
allo stato, non sussistono motivazioni per modificare al ribasso, come
richiesto da alcuni operatori nel corso del procedimento, il prezzo
proposto da Telecom Italia per il 2003.
Le risultanze del suddetto procedimento relativo alla valutazione dei
costi della rete di accesso, nonché le risultanze relative al
procedimento relativo alla revisione del tasso di remunerazione del
capitale della rete fissa di Telecom Italia saranno, inoltre, utili
all’Autorità ai fini dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento
2004. Data l’imminente predisposizione dell’Offerta di Riferimento per
l’anno 2004, che deve essere presentata entro il 31 ottobre 2003, Telecom
Italia mantiene provvisoriamente il valore proposto di 8,3 €/mese anche
in sede di presentazione di tale Offerta di Riferimento.
C. CONDIZIONI TECNICHE DI OFFERTA DI ALCUNI SERVIZI PRESENTI NELL’OFFERTA
DI RIFERIMENTO
L’Autorità, nel corso del procedimento ha rilevato una serie
di modalità applicative e restrizioni alle condizioni di offerta
di taluni servizi di accesso e di interconnessione che risultano essere
non rispondenti alle disposizioni regolamentari vigenti (in particolare
la delibera n. 2/03/CIR), ovvero non completamente esplicitate nell’ambito
dell’Offerta di Riferimento proposta da Telecom Italia.
1. Modalità applicative e restrizioni alle condizioni di offerta
di taluni servizi di accesso e di interconnessione.
1.1 Applicabilità delle condizioni economiche dei circuiti
di interconnessione e dei circuiti parziali
Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che, nonostante
le disposizioni previste dalla normativa vigente (da ultimo la delibera
n. 2/03/CIR), in sede di contrattazione con Telecom Italia, sono emerse
criticità in merito alla disciplina applicata ai collegamenti
trasmissivi necessari all’operatore alternativo per collegarsi alle
reti di Telecom Italia o ai clienti finali.
In particolare gli operatori hanno fatto riferimento alla richiesta
di Telecom Italia di applicare ai flussi trasmissivi tra la sede OLO
e la centrale di Telecom Italia condizioni economiche differenti per
la raccolta del traffico fonia e del traffico dati. Analogamente Telecom
Italia applicherebbe condizioni economiche differenti ai circuiti trasmissivi
tra sede OLO e sede di cliente finale in funzione della terminazione
del circuito realizzata dall’operatore (in particolare secondo Telecom
Italia il circuito parziale sarebbe utilizzabile unicamente per terminazioni
in sede cliente e non per terminazioni in sede OLO).
L’Autorità osserva in via preliminare che, valendo il principio
dell’orientamento al costo, al variare del servizio realizzato dall’OLO
su un circuito non dovrebbero risultare differenze nelle condizioni
economiche applicate a parità di componenti impiantistiche trasmissive
utilizzate. L’applicazione di condizioni economiche differenti a parità
di componenti impiantistiche implicherebbe, infatti, la determinazione
di un diverso valore di orientamento al costo per medesimi elementi
di rete.
Tale principio generale è stato richiamato dall’Autorità,
relativamente ai flussi di interconnessione, nelle premesse della delibera
n. 2/03/CIR dove è stato previsto all’art. 1, comma 1, lett.
a), punto 7, che:
i flussi di interconnessione possono essere utilizzati dagli operatori
anche per servizi diversi dalla raccolta e terminazione del traffico,
purché rileghino la centrale di Telecom Italia ad una sede dell’operatore
(anche se co-locata). La migrazione di circuiti preesistenti in circuiti
di interconnessione avviene senza oneri aggiuntivi per l’operatore che
la richieda.
Alla luce delle precedenti considerazioni l’Autorità ribadisce
pienamente quanto affermato nella delibera n. 2/03/CIR in merito alla
necessità che, nel caso di rilegamento tra sede OLO e centrale
Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere acquistabili,
in base al principio di non discriminazione, a condizioni economiche
analoghe, fatte salve eventuali componenti aggiuntivi relativi alle
specifiche applicazioni.
Relativamente ai circuiti parziali, l’Autorità ritiene inoltre
che sia applicabile il principio generale prima descritto. L’imposizione
di applicazione di condizioni economiche differenti al variare dei servizi
realizzati dall’operatore, a parità di componenti impiantistiche,
risulterebbe incoerente con il principio sopraenunciato.
L’Autorità ribadisce che, pertanto, i circuiti parziali sono
utilizzabili con la finalità di realizzare linee affittate tra
due o più punti terminali, a prescindere dalla tipologia di utenza
attestata a detti punti terminali ed indipendentemente dal fatto che
la coda di terminazione sia presente o fornita da Telecom Italia.
L’Autorità ritiene che per le linee in affitto che possano configurarsi
come circuiti parziali o come composizione di circuiti parziali, Telecom
Italia debba fornire una migrazione senza alcun onere secondo quanto
già disposto dalla delibera n. 18/01/CIR, art.2 comma 3, offrendo
la possibilità di migrazione a circuiti parziali anche nei casi
in cui le linee in affitto contemplino prestazioni aggiuntive, quali
ad es. SLA migliorativi o il doppio instradamento del flusso trasmissivo.
1.2 Flussi di interconnessione
Circuiti di interconnessione a 34 Mbps
Nonostante quanto disposto all’art. 1, comma 1, lett. a), sub 1),
in merito all’introduzione nell’Offerta di Riferimento del servizio
di circuiti di interconnessione a 34Mbps, l’Autorità ha rilevato
l’assenza di tale servizio nell’Offerta medesima.
Nel corso del procedimento, Telecom Italia ha affermato che la mancata
inclusione del servizio in esame all’interno dell’Offerta di Riferimento
è dovuta, da un lato, all’assenza di interfacce a 34 Mbps nelle
proprie centrali e, dall’altro, alla non disponibilità di circuiti
a 34 Mbps sulle reti SDH.
Sul punto l’Autorità fa in primo luogo rilevare che l’assenza
di interfacce di centrale non pregiudica la fornitura del servizio trasmissivo
che potrebbe essere utilizzato per il trasporto di segnali associati
a porte a 2Mbps. Inoltre, l’impiego di specifiche tecnologie trasmissive
non appare ostativo alla fornitura del servizio, in quanto esso è
tecnicamente realizzabile stante la disponibilità di altri sevizi
di trasporto offerti da Telecom Italia con la stessa velocità
sia a livello retail che wholesale.
L’Autorità, pertanto, fatta salva l’applicazione di eventuali
sanzioni per la mancata inclusione del servizio in esame nell’Offerta
di Riferimento, ritiene necessario disporre, sulla base di quanto rilevato
e nel rispetto del principio di parità di trattamento, l’ottemperanza
per Telecom Italia a quanto previsto con la delibera n. 2/03/CIR relativamente
all’introduzione di un’offerta di circuiti di interconnessione a 34Mbps.
Condizioni di recesso per i circuiti di interconnessione
Alcuni operatori hanno segnalato, nel corso del procedimento, l’eccessiva
onerosità del meccanismo di recesso previsto da Telecom Italia
nelle condizioni di offerta di circuiti di interconnessione. In particolare
gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede il versamento
dei ratei a scadere in caso di recesso anticipato dal contratto, anche
quando il contratto è in essere da più di un anno.
L’Autorità, con la delibera n. 4/02/CIR al considerato 5.5, già
ha evidenziato come il meccanismo contrattuale imposto da Telecom Italia
fosse eccessivamente rigido e rappresentasse un ostacolo ad una flessibilità
di programmazione necessaria agli operatori in fase di sviluppo.
Gli operatori stessi hanno inoltre evidenziato che il pagamento dei
ratei a scadere, concluso il primo anno di contratto, non viene richiesto
da Telecom Italia nei contratti retail.
L’Autorità alla luce del principio di parità di trattamento
interno-esterno e di non discriminazione, ritiene opportuno che Telecom
Italia preveda che, trascorso un anno di durata minima del contratto,
nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale durata l’operatore
possa, con ragionevole preavviso, cessare anticipatamente i circuiti
di interconnessione senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi.
1.3 Servizi di co-locazione: raccordi di centrale
L’art. 1, comma 1, lettera a), punto 6 della delibera n. 2/03/CIR dispone
che Telecom Italia realizzi i raccordi interni di centrale a condizioni
trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie e che gli stessi
raccordi siano offerti indipendentemente dagli operatori rilegati ed
a prescindere dal servizio per cui sono attivati. Nel corso del procedimento
istruttorio sono state ricevute numerose segnalazioni sulla modalità
di impiego di tale servizi. In particolare gli operatori hanno segnalato
che, nonostante tale specifica disposizione, nel caso che tali circuiti
connettano apparati OLO con quelli di Telecom Italia, quest’ultima ne
consente l'uso alle condizioni previste dalla delibera n. 2/03/CIR esclusivamente
in combinazione con i servizi di raccolta e terminazione del traffico
vocale.
L’Autorità, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni
per la mancata ottemperanza alla delibera n. 2/03/CIR, ribadisce la
necessità che, sulla base del principio di non discriminazione
e parità di trattamento interno-esterno, tali circuiti vengano
forniti alle condizioni disposte dalla delibera n. 2/03/CIR.
1.4 Servizi di accesso disaggregato alla rete locale
L’art. 2, comma 1, lettera a), punto 11, della delibera n. 2/03/CIR
dispone che Telecom Italia fornisca le linee in accesso disaggregato
indipendentemente dalla tipologia di cliente di rete fissa che utilizza
la linea stessa ed indipendentemente dalla tipologia di servizio per
cui è attivata.
Tale principio è stato ulteriormente ribadito, relativamente
agli accessi in tecnologia R-LAN, nell’art. 6, comma 2, della delibera
n. 183/03/CONS che dispone "L’operatore notificato nella fornitura
dei servizi regolamentati quali l’accesso disaggregato alla rete locale
o servizi wholesale con tecnologia xDSL non opera discriminazioni fra
richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale
e apparecchiature con prolungamento radio dell’accesso alla rete fissa
di tipo R-LAN."
L’Autorità ritiene pertanto che non possano essere applicate
discriminazioni nell’utilizzo delle infrastrutture di accesso alla rete
fissa dell’operatore con significativo potere di mercato.
1.5 Servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso
di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro
operatore
Telecom Italia, nella pubblicazione dell’Offerta di Riferimento per
il 2003 relativa al servizio di fatturazione e rischio insolvenza per
accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di
altro operatore, ha omesso di indicare quanto previsto all’art. 1, comma
1, lettera d., sub 1, relativamente alle condizioni economiche del servizio
di fatturazione (fissate al 2,9% del fatturato), rimandando a negoziazioni
bilaterali tra Telecom Italia e gli operatori la definizione di un'unica
quota percentuale per le voci di fatturazione e rischio di insolvenza,
sulla base della specificità dei servizi offerti e degli oneri
relativi, non ottemperando con ciò a quanto indicato nella delibera
n. 2/03/CIR.
L’Autorità ritiene che, fatte salve le conseguenze derivanti
dalla inottemperanza alle proprie disposizioni, Telecom Italia debba
riformulare la propria offerta del servizio di fatturazione in linea
con quanto precedentemente disposto con riferimento all’intero anno
2003.
In merito all’applicazione di quanto disposto all’art. 1, comma 1,
lettera d., sub 3, della delibera n. 2/03/CIR, relativamente alle negoziazioni
bilaterali per la copertura di eventuali oneri derivanti dalle perdite
su credito tramite un sistema di conguagli periodici, nel corso del
procedimento sono state ricevute alcune segnalazioni circa difficoltà
oggettive riscontrate da alcuni operatori alternativi per avviare o
concludere tali negoziazioni. In particolare è stato segnalato
che, anche con riferimento all’anno 2002, Telecom Italia non avrebbe
ancora messo a disposizione le informazioni sui livelli di insolvenza
degli operatori necessarie per portare a temine gli accordi bilaterali.
Telecom Italia in sede di audizione ha evidenziato che i tavoli negoziali
avviati con gli operatori potrebbero essere concludersi rapidamente
individuando una percentuale unica, da applicare sul fatturato, comprensiva
del 2,9% individuato dall’Autorità e di una restante parte legata
alle perdite su crediti.
Al riguardo l’Autorità ritiene necessario da un lato sollecitare
Telecom Italia a procedere senza indugio alle negoziazioni ai sensi
e nei tempi previsti dal Decreto del Ministro delle Comunicazioni 23
aprile 1998 "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore
delle telecomunicazioni" e dall’altro, sulla base del principio
di trasparenza, richiedere a Telecom Italia di esporre agli operatori
valorizzazioni economiche disaggregate che evidenzino separatamente
il servizio di fatturazione dalle perdite su crediti, rimanendo fermo
in particolare che il valore massimo per la quota di fatturazione è
quello disposto dalla delibera n. 2/03/CIR.
Relativamente ai prezzi che gli operatori titolari delle numerazioni
– e quindi, ai sensi della delibera n. 1/00/CIR, titolari del relativo
pricing – possono applicare alle proprie numerazioni non geografiche,
sono state ricevute alcune segnalazioni che riguardano da una parte
la coerenza del sistema a "griglia" introdotto da Telecom
Italia nella propria Offerta di Riferimento e dall’altra le modalità
e le condizioni attraverso le quali un operatore può richiedere
la configurazione sulla rete di Telecom Italia di prezzi non inclusi
nelle griglie proposte. In particolare, secondo gli operatori, Telecom
Italia non riterrebbe applicabile il valore del 2,9% individuato dall’Autorità
ai servizi configurati con prezzi al pubblico non inclusi nelle griglie
esposte nell’Offerta di Riferimento.
A tale riguardo l’Autorità ritiene che l’introduzione di griglie
di prezzo rappresenti una modalità introdotta da Telecom Italia
che non può costituire motivo per la disapplicazione della quota
massima di fatturazione individuata dalla stessa Autorità. Qualora
Telecom Italia decidesse di mantenere le griglie di prezzo l’Autorità,
sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno,
ritiene necessario che tale griglia dei prezzi includa tutti i prezzi
che Telecom Italia configura sulla propria rete, sia per le numerazioni
di cui lo stesso operatore è titolare sia per le numerazioni
di cui sono titolari gli operatori alternativi. Pertanto tale griglia
dovrà essere periodicamente aggiornata ed integrata con le nuove
configurazioni di prezzo realizzate ad uso interno o per altri operatori.
Inoltre le configurazioni di prezzo dovranno essere rese disponibili
per tutte le numerazioni alle quali si applica il servizio di fatturazione
e rischio di insolvenza in esame, fatti salvi i limiti di prezzo previsti
dalla normativa vigente per le specifiche numerazioni.
Relativamente alle configurazioni di prezzi non disponibili nella griglia
al momento della richiesta, Telecom Italia potrà prevedere, laddove
giustificato, un eventuale contributo una tantum di configurazione
fornendo evidenza dei relativi costi. Infine, in merito alla configurazione
di prezzi al di fuori della griglia, appare opportuno chiarire che le
nuove configurazioni che Telecom Italia realizzerà dovranno essere
riportate nelle griglie presenti nell’Offerta di Riferimento e comunicate
agli operatori entro 15 giorni dalla configurazione e, quindi, disponibili
per tutti gli operatori e per tutte le numerazioni. Resta inteso che
il servizio di fatturazione per le numerazioni di nuova configurazione
è offerto alle medesime condizioni previste per le numerazioni
ed i prezzi già configurati.
1.6 Circuiti parziali
Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno evidenziato che il
manuale delle procedure presente nell’Offerta di Riferimento prevede
uno studio di fattibilità al fine di "...individuare i costi
necessari per la predisposizione del sito" non previsto negli anni
scorsi.
La delibera n. 4/02/CIR, all’art. 1, comma 1, lettera i) ed al considerato
14.1, ha previsto che Telecom Italia potesse o riformulare l’offerta
di circuiti parziali includendo i costi aggiuntivi dei sistemi di attestazione,
o eliminare i sistemi di attestazione stessi rendendoli opzionali.
L’Autorità ritiene che Telecom Italia, avendo scelto di rimuovere
i sistemi di attestazione, non possa richiedere ulteriori oneri in aggiunta
al costo dei circuiti parziali, quali ad esempio spese per studi di
fattibilità o costi di predisposizione del sito.
L’Autorità ritiene pertanto che tali prestazioni debbano intendersi
come opzionali, fornibili a richiesta dell’operatore e che Telecom Italia
debba prevedere l’opzione "base" di circuiti parziali che
esponga soltanto i costi dovuti per il circuito stesso.
2. Chiarimenti relativi alle condizioni di offerta di taluni servizi
di accesso e di interconnessione
2.1 Servizi di co-locazione
Service Level Agreement per i servizi di co-locazione
Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che
Telecom Italia non offre nella propria Offerta di Riferimento adeguate
garanzie per la gestione dei servizi accessori di co-locazione, con
riferimento, in particolare, al servizio di fornitura di raccordi interni
di centrale.
Tali raccordi quando connettono due operatori co-locati, costituiscono
un elemento chiave ai fini della predisposizione di offerte di trasporto
di capacità alternative a quelle di Telecom Italia. L’assenza
di una procedura gestionale codificata per i raccordi interni di centrale
impedisce agli operatori una efficiente richiesta di assistenza in caso
insorgano problemi, anche per cause accidentali.
Telecom Italia, nel corso del procedimento, ha dichiarato di ritenere
applicabili ai raccordi realizzati per conto degli operatori i livelli
di servizio generali applicati agli interventi effettuati all’interno
del sito co-locato.
L’Autorità ritiene, pertanto, opportuno che Telecom Italia includa
esplicitamente i raccordi interni di centrale nello SLA applicabile
agli "ampliamenti di raccordi su sito già adeguato con materiali
da approvvigionare".
L’Autorità ravvisa inoltre l’esigenza che Telecom Italia integri
il Service Level Agreement per i servizi di co-locazione, prevedendo
tempi certi di consegna degli studi di fattibilità, analoghi
a quelli previsti per la fattibilità dei siti di co-locazione
dall'art. 7, della delibera n. 13/00/CIR, introducendo procedure gestionali
con tempi massimi di intervento che prevedano le principali cause di
intervento.
Relativamente alla predisposizione dei siti in co-locazione l’Autorità,
con l’art. 2, comma 1, lettera c), punto 4 della delibera n. 2/03/CIR,
ha ribadito che le penali nel Service Level Agreement per i servizi
di co-locazione siano corrispondenti a quelle disposte dalla delibera
n. 13/00/CIR.
Gli operatori hanno segnalato che tale disposizione risulta disattesa
nell’attuale Offerta di Riferimento.
Telecom Italia, a tal proposito, ha dichiarato di non ritenere tali
penali applicabili ai tempi di provisioning dei moduli di co-locazione,
indicando che garantisce agli operatori lo stesso livello di penali
utilizzato con le ditte fornitrici delle opere di adeguamento dei siti.
Telecom Italia ha precisato che nei contratti con i propri fornitori,
al raggiungimento della penale massima del 10% dell’importo contrattuale
come somma di tutte le penali emesse, Telecom Italia si riserva il diritto
di risolvere di contratto. Pertanto, a parere di Telecom Italia, il
livello massimo di penali dovrebbe essere pari al 10% dell’importo contrattuale,
valore peraltro già oltrepassato nell’attuale SLA.
L’Autorità ritiene che l’obiezione di Telecom Italia non sia
accoglibile in quanto le condizioni contrattuali che Telecom Italia
ha adottato verso i propri fornitori sono stabilite in un ambito differente
da quello che vige tra operatori e Telecom Italia. In particolare, la
possibilità di recesso dal contratto citata dalla stessa Telecom
Italia presuppone la possibilità di scelta di un fornitore alternativo
nel caso in cui il primo si riveli inadempiente. Tale possibilità
è chiaramente preclusa agli operatori che si rivolgono a Telecom
Italia per i servizi di co-locazione che, a fronte di un notevole ritardo
nella predisposizioni dei siti, sono obbligati a ritardare l’avvio dei
propri servizi commerciali nelle aree servite dai siti in questione.
A tale considerazione si aggiunga che Telecom Italia non solo fornisce
servizi di co-locazione, ma compete con gli operatori nei servizi all’utenza
finale. Eventuali ritardi nella consegna delle risorse di co-locazione
potrebbero risolversi in vantaggi competitivi per l’operatore notificato.
Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ritiene opportuno
che Telecom Italia, a partire dall’Offerta di Riferimento 2004, adotti
livelli progressivi di penali giornaliere, per i ritardi sui tempi di
fornitura dei moduli di co-locazione, sulla base di quanto riportato
nella successiva tabella 1.
I valori indicati in tale tabella sono definiti assumendo il rapporto
tra i tempi di ritardo per la fornitura dei moduli e i relativi tempi
massimi proporzionale al rapporto tra i tempi di ritardo e i relativi
tempi massimi per la fornitura dei servizi ULL, previsto dall’art. 7
della delibera n. 13/00/CIR. Le penali indicate, pertanto, corrispondono
rispettivamente al 30%, 50% e 100% del totale dell’importo contrattuale
allo scadere di ciascuna soglia temporale.
Tabella 1: Livelli progressivi di penale giornaliera per il provisioning
dei moduli di co-locazione.
|
Ritardo nei tempi di consegna |
Penale giornaliera espressa
Rispetto al totale dell’importo contrattuale |
|
Al di sotto di 18 giorni |
1,67% |
|
tra il 19 e 63 giorni |
0,44% |
|
tra 64 e 135 giorni |
0,69% |
|
oltre 135 giorni |
0,74% |
Disponibilità di coppie al permutatore
Alcuni operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che
Telecom Italia, a fronte di una richiesta di ampliamento delle coppie
disponibili per il servizio di unbundling ha manifestato, in
alcuni casi, l’impossibilità di adempiere adducendo ragioni di
indisponibilità di spazio ai permutatori, ovvero ha subordinato
la realizzazione di ogni richiesta di ampliamento ad uno studio di fattibilità
ed a condizioni economiche che gli operatori stessi ritengono particolarmente
onerose. Tali operatori hanno anche segnalato di trovarsi nella condizione
di richiedere ampliamenti poiché avevano accettato, nelle fasi
iniziali delle procedure di co-locazione, un numero di coppie inferiore
al numero previsto dall'art. 9 della delibera n. 13/00/CIR, dato che
il numero complessivo di coppie non era sufficiente per tutti gli operatori
richiedenti. A seguito del rilascio di spazi da parte di altri operatori,
è stata quindi richiesta a Telecom Italia la disponibilità
di ulteriori coppie rispetto a quelle inizialmente accettate.
In merito alla problematica, Telecom Italia ha fatto in primo luogo
presente che esiste una cospicua quota di risorse di co-locazione che
sono state predisposte e mai prese in gestione dagli operatori assegnatari
e che tali risorse comprendono anche quote di spazi ai permutatori.
L’art. 10, comma 10, della delibera n. 13/00/CIR fissa a sei mesi il
limite temporale entro cui gli operatori sono tenuti a prendere possesso
dei moduli standard di co-locazione per la fornitura di servizio agli
utenti. In caso contrario, il modulo potrà essere dichiarato
disponibile secondo quanto stabilito dal citato articolo.
Telecom Italia ha inoltre dichiarato che, anche nel caso di disponibilità
teoriche, gli spazi al permutatore potrebbero non essere agevolmente
ceduti agli operatori in quanto, a causa del normale processo di attivazione
disattivazione delle utenze, le posizioni libere non costituiscono blocchi
contigui e, dunque, non possono essere rese disponibili. Telecom Italia
ha segnalato che eventuali operazioni di riordino, oltre ad essere estremamente
onerose, se fatte in modo sistematico, porterebbero disservizi all’utenza
(Telecom Italia garantisce comunque tale operazione almeno nel caso
di rinnovo degli armadi dei permutatori).
L’Autorità ritiene che l’esigenza degli operatori di ampliamento
degli spazi di co-locazione debba essere soddisfatta da Telecom Italia
in tempi ragionevoli e certi, al fine di consentire una corretta pianificazione
delle azioni commerciali da parte degli operatori alternativi.
L’Autorità ritiene pertanto necessario che Telecom Italia predisponga
una procedura che gli operatori possano utilizzare in caso di richieste
di ampliamenti degli spazi di co-locazione che includa una completa
casistica di eventi possibili (ad esempio. permutatore saturo con spazi
liberabili, permutatore saturo con spazi non liberabili che necessita
di ampliamenti, permutatore disordinato,…), nonché i relativi
tempi e modalità di risoluzione previsti.
Ai fini dell’ampliamento dei siti e della pianificazione del proprio
sviluppo di offerta di servizi sul territorio, alcuni operatori, nell’ambito
della consultazione pubblica, hanno anche segnalato la necessità
di poter conoscere lo stato di assegnazione delle risorse di co-locazione
con riferimento anche al grado di riempimento dei permutatori nonché
dei cavi ai fini dell’utilizzo di servizi xDSL.
A tal proposito, Telecom Italia ha fatto presente che, in base a quanto
disposto dall’art. 2 della delibera n. 13/00/CIR, con cadenza semestrale
comunica un aggiornamento del database delle risorse di co-locazione
sia all’Autorità sia agli operatori stessi. Tale database è
stato tuttavia definito senza tenere però conto delle risorse
che si rendono disponibili a seguito del ritiro parziale o totale di
alcuni operatori dai siti originariamente acquisiti.
L’Autorità ritiene necessario che Telecom Italia pubblichi con
cadenza almeno bimestrale il database delle risorse di co-locazione
disponibili, aggiornandolo con l’indicazione sia delle risorse disponibili
a seguito di rinunce degli operatori, sia degli spazi cedibili perché
non presi in gestione, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della delibera
n.13/00/CIR.
Inoltre, poiché le informazioni relative alla disponibilità
al permutatore ed al tasso di riempimento dei cavi sono necessarie per
gli operatori per la pianificazione delle proprie attività, l’Autorità
ritiene opportuno che tale database, oltre alle informazioni sugli spazi
fisici, includa anche quelle relative alla disponibilità al permutatore
ed al tasso di riempimento dei cavi ai fini dell’utilizzo per servizi
xDSL.
Subentro in spazi di co-locazione parzialmente cedute da altri operatori
Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che l’Offerta
di Riferimento richiede, in merito alle "condizioni generali per
il subentro di un operatore negli spazi di co-locazione già assegnati
ad un altro operatore", che tale subentro avvenga solo a seguito
della cessione integrale del contratto di sito precedentemente sottoscritto
con Telecom Italia da parte dell’operatore cedente all’operatore cessionario.
Un operatore che volesse dunque acquisire risorse di co-locazione resesi
disponibili a seguito del rilascio da parte di un altro operatore sarebbe
vincolato alla acquisizione integrale del lotto.
La delibera n. 13/00/CIR fissa, all’art. 9, la definizione di modulo
minimo di risorse assegnabili, identificando, tra l’altro, come spazio
minimo allocabile quello di due telai di dimensioni 600x300x2200 mm.
Tale spazio è associato allo spazio al permutatore per almeno
2000 coppie oppure a 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonché
allo spazio al permutatore ottico per almeno 20 fibre. Tale definizione
dello spazio minimo è stata adottata dall’Autorità, nel
rispetto delle modularità di spazi previste da Telecom Italia,
al fine di garantire la massima flessibilità per gli operatori.
L’Autorità ritiene che il limite, posto da Telecom Italia, di
cessione integrale degli spazi rilasciati da un operatore all’altro,
contrasti con gli obiettivi di flessibilità che hanno condotto
alla suddetta scelta delle dimensioni dei moduli minimi.
L’Autorità ritiene, pertanto, possibile anche la cessione parziale
di spazi e risorse, ove la dimensione minima di spazio cedibile è
quella del singolo telaio e la dimensione minima dei blocchi di posizioni
cedibili in ciascun permutatore è individuata in funzione delle
specifiche tecniche del permutatore stesso.
2.2 Servizi di accesso disaggregato alla rete locale
Qualificazione ADSL: vincoli sulla velocità
Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che Telecom
Italia, a partire dall’Offerta di Riferimento 2003, ha introdotto la
richiesta di qualificazione della linea di accesso disaggregato anche
nel caso in cui l’operatore utilizzi, sotto la propria responsabilità,
la linea ADSL con una velocità differente da quella già
qualificata in fase di attivazione della linea, sottolineando che tale
richiesta non era prevista nelle precedenti Offerte di Riferimento.
Telecom Italia ha precisato la metodologia utilizzata per determinare
se, a seguito di una richiesta da parte OLO, un dato rilegamento in
rame è idoneo alla trasmissione ADSL ad una certa velocità
(cosiddetta qualificazione ADSL); tale metodologia prevede due fasi:
- fissazione di uno "scenario di rumore di riferimento"
che è costituito da un prefissato insieme di sistemi tradizionali
e xDSL (n1 sistemi POTS, n2 sistemi
ISDN, n3 sistemi ADSL, n4 sistemi
SDSL, ecc.) attivi all’interno di un certo cavo. Lo scenario di riferimento
stabilisce, per ogni tecnologia xDSL un limite sul numero massimo
di sistemi dello stesso tipo installabili nel settore di cavo. Lo
scenario di rumore non dipende dalle velocità trasmissive dei
sistemi ADSL ma solo dal numero massimo di sistemi ADSL ipotizzato
(n3). Un nuovo sistema ADSL può essere inserito
in rete se la somma del numero di sistemi ADSL già presenti
all’interno del cavo, aumentata di una unità, è minore
o uguale al numero massimo di sistemi ADSL ipotizzati nello scenario
di riferimento suddetto (ad es. se il numero massimo di ADSL ipotizzato
è n3=20 e sono attualmente attivi 16 sistemi
ADSL, possono essere accettati altri 4 sistemi ADSL);
- una volta che un nuovo sistema ADSL viene ritenuto ammissibile all’interno
del cavo, Telecom Italia effettua una simulazione, utilizzando lo
scenario di rumore di riferimento di cui al sub 1), per determinare,
in funzione della distanza dell’utente dallo stadio di linea, se è
possibile offrire la velocità richiesta dall’operatore.
Dall’analisi del processo di qualificazione emerge che, qualora l’operatore
avesse la necessità di variare la velocità trasmissiva
di una linea su cui ha precedentemente ottenuto la qualificazione, nella
maggior parte dei casi il margine di rumore reale nel cavo dovrebbe
consentire tale variazione. Dal punto di vista dei servizi offerti sulle
altre coppie, l’aumento di velocità trasmissiva sulla coppia
ADSL non appare generare alcun problema di degradazione dei servizi
già attivati, in quanto ciascuna coppia è stata qualificata
utilizzando lo "scenario di riferimento" in cui sono stati
considerati sistemi ADSL alla massima velocità trasmissiva.
In conclusione l’Autorità ritiene che una volta ottenuta una
qualificazione iniziale, in cui l’operatore specifica il tipo di apparato
xDSL e la velocità trasmissiva, non è più necessaria,
in linea di principio un’ulteriore qualificazione qualora l’operatore
decidesse (su base non interferenziale) di aumentare la velocità
trasmissiva. Resta inteso che, in assenza di una qualificazione di Telecom
Italia, è l’operatore alternativo ad essere responsabile delle
eventuali intereferenze causate. L’Autorità ritiene necessario
che Telecom Italia sia informata delle eventuali variazioni di velocità
apportate al fine di consentire il continuo monitoraggio del livello
interferenziale. Le attività di qualificazione svolte da Telecom
Italia per poter compiere le azioni di spectrum management saranno
oggetto di ulteriori approfondimenti nell’ambito del tavolo tecnico
che coinvolge operatori e Autorità finalizzato, tra l’altro,
all’introduzione del servizio ADSL su linea ISDN.
Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato
condiviso
La delibera n. 2/03/CIR stabilisce, all’art. 2, comma 1, lett. b, punto
2, che: "Telecom Italia riformula il Service Level Agreement
per il servizio di accesso disaggregato condiviso riducendo i tempi
di attivazione e ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei
casi".
Diversi operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che Telecom
Italia non ha né ridotto i propri tempi di assurance,
né previsto penali che coprano il 100%.
Telecom Italia ha motivato la mancata riformulazione con il fatto che,
essendo attualmente il servizio scarsamente diffuso, non è ancora
in grado di garantire in modo affidabile tempi certi di assistenza in
quanto, allo stato, non è possibile dimensionare le strutture
preposte in modo efficiente essendo le problematiche tecniche e gestionali
connesse non ancora del tutto chiare.
L’Autorità ritiene che le ridotte garanzie offerte dagli SLA,
dovute al perdurare di condizioni di incertezza tecnica, possano rappresentare
un disincentivo per la diffusione dell’offerta e che, pertanto, Telecom
Italia debba adeguarsi, in tempi certi, a quanto già disposto
dall’art. 2, comma 1, lett. b, punto 2, della delibera n. 2/03/CIR.
2.3 Circuiti parziali
Service Level Agreement (SLA)
Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno evidenziato la
necessità di disporre, nello SLA applicato ai servizi di circuiti
parziali, di tempi di disponibilità garantiti al fine, da un
lato, di poter concorrere con le offerte commerciali sul mercato retail
di linee in affitto, dall’altro, di poter impiegare tali servizi anche
per applicazioni che necessitano di elevata affidabilità.
L’Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia formuli un’offerta
opzionale di garanzia sui tempi di disponibilità annua, con relative
penali proporzionali al numero di ore di indisponibilità al di
sopra del numero garantito. Tale parametro è da intendersi garantito
in modo puntuale per ciascun circuito parziale e sulla sola tratta di
competenza di Telecom Italia.
Annullamento degli ordini prima della consegna
Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno fatto rilevare
che il Manuale delle Procedure incluso nell’Offerta di Riferimento,
prevede che "Qualora l'operatore richieda l'annullamento di
un ordine di fornitura di un circuito parziale, già presentato
a Telecom Italia ma non ancora consegnato, l'operatore è tenuto
a corrispondere a Telecom Italia, a titolo di rimborso, un importo pari
alla somma del contributo di attivazione e del 200% del canone mensile
previsto".
L’Autorità ritiene che tale onere sia non rispondente al reale
costo sostenuto da Telecom Italia, ad esempio quando il recesso avvenga
entro pochi giorni dalla data di richiesta e che, pertanto, lo stesso
possa rappresentare una ingiustificata barriera all’accesso all’offerta.
L’Autorità ritiene, pertanto, che Telecom Italia, a partire dall’Offerta
di Riferimento 2004, debba riformulare le condizioni applicabili prevedendo
una reale rispondenza dell’entità della penale ai costi sostenuti.
2.4 CVP
Il servizio di canale virtuale permanente si configura come un sistema
d’accesso comprendente l'utilizzo sia del portante fisico, sia di apparati
trasmissivi a larga banda. L’obbligo di introduzione di tale servizio
deriva dalla delibera n. 2/00/CIR, che all’art. 5, comma 1, dispone
che l’operatore notificato debba offrire agli operatori alternativi
un servizio CVP per tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia
xDSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela. La
delibera n. 15/00/CIR ha fissato le condizioni economiche e tecniche
di fornitura per il servizio CVP per l’Offerta di Riferimento dell’anno
2000 a partire dall’analisi delle offerte commerciali dei servizi di
accesso e connettività a larga banda proposte da Telecom Italia.
Le condizioni economiche di tale servizio sono state oggetto di revisione
in occasione dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento 2002 di Telecom
Italia, mentre le modalità tecniche di fornitura ed i Service
Level Agreement di tale servizio non hanno subito variazioni rispetto
all’iniziale introduzione del servizio.
Alcuni operatori, nel corso del presente procedimento, hanno segnalato
che, contrariamente a quanto previsto dalla delibera n. 2/00/CIR, Telecom
Italia propone sul mercato retail offerte di accesso xDSL non
replicabili a partire dalle configurazioni previste nell’attuale offerta,
con particolare riferimento alla garanzia sui tempi di disponibilità
minima, all’uso di classi di servizio ATM quali la CBR e la VBR-rt ed
alla garanzia di tempi massimi di provisioning ed assurance.
Inoltre gli operatori hanno evidenziato che i livelli di servizio garantiti
nell’offerta ADSL wholesale sono migliori di quelli garantiti
per l’offerta CVP, nonostante una sostanziale equivalenza impiantistica.
In merito alle segnalazioni degli operatori alternativi, Telecom Italia
ha dichiarato di offrire nelle offerte retail, su base commerciale,
Service Level Agreement migliorativi al fine di ridurre i tempi
massimi di provisioning ed assurance, pur senza produrre
evidenza puntuale dei contratti di SLA e delle condizioni economiche
relative alla propria offerta commerciale.
Inoltre Telecom Italia, a seguito di richiesta da parte dell’Autorità,
ha fornito alcune informazioni in merito alle condizioni tecniche ed
economiche delle proprie offerte commerciali di accesso e connettività
a banda larga, dichiarando che a suo avviso tutte le proprie offerte
retail attualmente sul mercato sono replicabili a partire dall’offerta
CVP vigente.
In merito a tale ultimo aspetto, alcuni operatori hanno tuttavia fornito
evidenza che tali condizioni di replicabilità non sarebbero possibili,
come ad esempio nel caso delle offerte di Telecom Italia Hyperway e
Datawan integrate con i servizi Atmosfera, pubblicizzati come comprensivi
delle classi di servizio VBR, CBR ed ABR.
Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ritiene che Telecom
Italia debba allineare le condizioni di provisioning ed assurance
per i servizi CVP xDSL alle condizioni offerte per il servizio ADSL
wholesale integrandole con penali garantite nel 100% dei casi
ed includendo, in virtù del principio di parità di trattamento,
le condizioni tecniche di offerta del servizio di CVP a partire dalle
proprie offerte retail di connettività a larga banda.
D. LA CONCORRENZA NEL MERCATO DELL’ACCESSO ED I NECESSARI INTERVENTI
REGOLAMENTARI
Il mercato dei servizi di accesso in Italia presenta una condizione
di sostanziale monopolio a vantaggio dell’operatore incumbent
Telecom Italia. Lo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato non
mostra, allo stato, l’avvio di una effettiva concorrenza nel mercato
dell’accesso.
A più di un anno dall’avvio operativo del servizio di accesso
disaggregato si registrano volumi inferiori all’ 1% delle linee di accesso.
Inoltre, la progressiva riduzione del numero di operatori alternativi
attivi in tale mercato è sintomatica di una difficoltà
oggettiva allo sviluppo di una piena competizione.
E’ evidente che una effettiva concorrenza in tale mercato può
essere realizzata solo nell’ambito di un quadro che faciliti l’ingresso
di operatori che investano in infrastrutture alternative e che, allo
stesso tempo, siano in grado di offrire i servizi di accesso a tutti
i cittadini senza limitazioni territoriali dovute a vincoli di natura
regolatoria.
L’Autorità ritiene necessario intraprendere le iniziative finalizzate
ad ottenere che le condizioni di interconnessione ed i servizi all’ingrosso,
presenti nell’Offerta di Riferimento dell’operatore incumbent,
siano adeguate al raggiungimento dei predetti obiettivi.
Per consentire una maggiore competitività e sviluppo nei servizi
di accesso gli operatori alternativi hanno segnalato all’Autorità
la necessità di un chiarimento e di un’eventuale integrazione
del quadro regolamentare vigente alla luce delle seguenti esigenze:
- la necessità, emersa nel corso del procedimento, di contrattualizzare
prezzi di terminazione sulle proprie reti differenti da quelli attualmente
applicabili a Telecom Italia, giustificata dai maggiori oneri derivanti
dagli investimenti sulla rete di accesso.
- l’esigenza di essere immediatamente presenti sull’intero territorio
nazionale con un’offerta comprendente sia il servizio di accesso sia
il traffico, giustificata dalla necessità di presentare offerte
commerciali fruibili da tutti gli utenti, indipendentemente dalla
locazione geografica.
Relativamente alla richiesta di incrementare la quota di terminazione
sulla rete di un operatore alternativo, l’Autorità ritiene di
osservare quanto segue.
La "quota di terminazione" è il prezzo che l’operatore
di "originazione" deve corrispondere per terminare una chiamata
originata da un proprio cliente (direttamente o in carrier selection/preselection)
sulla rete di un altro operatore, fornitore del servizio di accesso
per l’utenza chiamata. La terminazione rappresenta dunque un servizio
di interconnessione necessario per garantire l’interoperabilità
tra le reti di telecomunicazione.
L’attuale quadro normativo prevede che, qualora l’operatore di terminazione
sia Telecom Italia, ovvero un altro operatore con obblighi equivalenti,
il prezzo del servizio di terminazione sia soggetto a vincoli di natura
regolamentare.
Nel caso in cui l’operatore di terminazione sia invece un operatore
alternativo, allo stato, non esiste alcun obbligo regolamentare sulla
modalità di definizione del prezzo di terminazione.
Per prassi, il valore di riferimento riconosciuto all’operatore alternativo
per la quota di terminazione è pari a quello di Telecom Italia
in virtù dei cosiddetti accordi di "reciprocità"
che, tuttavia, non sono riferibili a specifiche previsioni normative.
Per effetto della riduzione dei costi e degli interventi regolamentari
dell’Autorità, il prezzo di terminazione sulla rete di Telecom
Italia si è negli anni ridotto e di conseguenza anche il prezzo
riconosciuto agli operatori alternativi ha subito il medesimo decremento.
Già nella delibera n. 3/03/CIR l’Autorità aveva osservato
che "la fissazione di tariffe di interconnessione non reciproche
può contribuire ad eliminare eventuali residui vantaggi da integrazione
verticale che l’operatore dominante può utilizzare".
E’ evidente che la tariffa di terminazione determinata per Telecom Italia
sulla base dei propri costi efficienti riflette economie di scala e
di scopo proprie di un operatore incumbent efficiente e verticalmente
integrato e non può essere rappresentativa dei costi tipici di
un operatore nuovo entrante, soprattutto quando questi decida di investire
sulle infrastrutture di rete di accesso. Tale differente struttura dei
costi e degli investimenti rende chiaro che non può esistere
un legame diretto tra i valori di terminazione sulla rete di un operatore
nuovo entrante ed i valori riportati nell’Offerta di Riferimento dell’operatore
incumbent.
Nel caso di servizi a traffico commutato l’Autorità, con la delibera
n. 152/02/CONS, nell’evidenziare l’esistenza di un effettivo vantaggio
da integrazione verticale, ha introdotto dei test di prezzo idonei a
valutare le condizioni di ingresso di un operatore alternativo efficiente.
Nel caso di operatori nuovi entranti nel mercato dell’accesso alla rete
fissa, gli elevati oneri di infrastrutturazione sono stati più
volte evidenziati in occasione dell’analisi dei costi diretti ed indiretti
dell’accesso disaggregato.
Lo sviluppo della concorrenza sul mercato dell’accesso e la sopravvivenza
degli operatori in tale mercato, secondo l’Autorità, si potrà
avere, pertanto, unicamente qualora si consenta agli operatori nuovi
entranti di recuperare i propri maggiori costi, anche tramite i ricavi
da interconnessione. E’ peraltro evidente che tali maggiori oneri sono
destinati a ridursi quando l’operatore nuovo entrante riesca a guadagnare
quote di mercato rilevanti e tali da consentire la fruizione di economie
di scala.
L’Autorità ritiene, pertanto, che la richiesta avanzata dagli
operatori alternativi di rivedere le proprie quote di terminazione rispetto
ai valori attualmente contrattualizzati sia ragionevole e suscettibile
di creare effetti benefici sulla concorrenza e sugli investimenti.
Ad avviso dell’Autorità, come sottolineato nelle premesse della
delibera n. 289/03/CONS, stante la contenuta dimensione del volume di
traffico terminato sulla rete di altro operatore rispetto a quello terminato
sulla rete di Telecom Italia (in virtù dell’esiguo numero di
accessi diretti degli operatori alternativi), la variazione dei costi
associati al traffico originato dalla rete di Telecom Italia, in conseguenza
della variazione dei prezzi di terminazione su rete di altro operatore,
allo stato, non potrà avere effetti apprezzabili sul prezzo finale
praticato agli utenti finali valutato sulla base dei costi medi di terminazione.
Solo al realizzarsi di una reale concorrenza nell’intero mercato nazionale
dell’accesso tale condizione potrebbe portare effetti significativi
che necessiterebbero una revisione dei prezzi finali.
Pertanto, ribadendo che le disposizioni del presente provvedimento si
riferiscono alle condizioni economiche contenute nell’Offerta di Riferimento
di Telecom Italia, alla luce delle precedenti considerazioni, l’Autorità
ritiene opportuno che gli operatori alternativi, operanti nel mercato
dell’accesso, possano richiedere la ridefinizione dei prezzi di terminazione
sulle proprie reti, tenendo in considerazione anche gli investimenti
necessari alla realizzazione di infrastrutture della rete di accesso.
Tali negoziazioni devono concludersi entro i termini previsti all’art.
3, commi 3 e 4, del Decreto "Disposizioni in materia di interconnessione
nel settore delle telecomunicazioni" del 24 aprile 1998. L’Autorità
si riserva di intervenire nelle controversie tra operatori che dovessero
sorgere su tale punto, secondo le disposizioni di cui al Capo I della
delibera n. 148/01/CONS.
In considerazione di eventuali problematiche di ordine tecnico – applicativo
in relazione agli altri servizi di interconnessione (Carrier selection,
transito, etc...) che dovessero insorgere a valle della ridefinizione
dei contratti di terminazione su rete di altro operatore, l’Autorità
avvierà un apposito tavolo tecnico.
In relazione all’esigenza degli operatori alternativi di essere immediatamente
presenti sull’intero territorio nazionale con un’offerta comprendente
sia il servizio di accesso sia il traffico, l’Autorità ritiene
che, allo stato, soltanto Telecom Italia possa proporre tale modalità
di offerta e ciò rappresenta un indubbio vantaggio competitivo.
Lo strumento individuato dagli operatori per consentire la realizzazione
immediata di un’offerta su tutto il territorio nazionale, è denominato,
a livello internazionale, Wholesale Line Rental e consiste nella
possibilità per l’operatore alternativo di provvedere alla fatturazione
unica verso il cliente finale sia del traffico raccolto in Carrier
pre-selection, sia dei restanti servizi (traffico non geografico
e canone di accesso).
D’altra parte, una reale concorrenza sui servizi di accesso può
svilupparsi unicamente gestendo una propria infrastruttura di rete e
proponendo in tal modo offerte differenziate, non solo nel prezzo, ma
anche nelle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi. In tale
ottica l’Autorità reputa che lo strumento principale per realizzare
la concorrenza nell’accesso, oltre alla posa di infrastrutture alternative
(accesso diretto) sia il servizio di accesso disaggregato.
Il servizio Wholesale Line Rental (WLR) dovrebbe quindi rappresentare
una soluzione transitoria e complementare al servizio di accesso diretto
o disaggregato la cui eventuale introduzione sarà valutata dall’Autorità
in separato procedimento.
UDITA la relazione dell’ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell’art.
32 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom
Italia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.