L’Autorità
NELLA sua riunione del Consiglio del 22 marzo 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in
particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n.7, e lettera b), n.5;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" in particolare,
l’art. 2, comma 12, lettere i), l) ed m);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice
delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare gli articoli 46,
comma 1, 70 e 71;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice
del consumo;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge
24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori,
la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche
e la nascita di nuove imprese” ed in particolare l’articolo 1, commi
2 e 4, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
n. 26 del 1 febbraio 2007;
VISTA la delibera n. 417/01/CONS
recante “Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico
delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti
al pubblico ed all’introduzione dell’euro” pubblicata nel Bollettino
e nel sito web dell’Autorità il giorno 22 novembre 2001;
VISTA la delibera n. 78/02/CONS
recante “Norme di attuazione dell’articolo 28 del D.P.R. 11 gennaio
2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4
maggio 2002, n. 103;
VISTA la delibera n. 179/03/CSP
recante “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità
e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma
6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249” pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193 del 21 agosto
2003;
VISTA la Delibera
n. 664/06/CONS recante “Adozione del regolamento recante disposizioni
a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione
elettronica mediante contratti a distanza” pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;
VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera
n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche
introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante
"Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento
dell’Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006,
n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;
RILEVATO che l’articolo 1, comma 2, del decreto
legge 31 gennaio 2007, n. 7, stabilisce che, al fine di consentire
ai singoli consumatori un adeguato confronto, l’offerta tariffaria degli
operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono
l'effettivo costo del traffico telefonico;
VISTA la delibera
96/07/CONS con la quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del
decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, l’Autorità, ha stabilito le modalità
per attuare tale disposizione, nonché i presidi sanzionatori applicabili;
RITENUTO che, per facilitare la comprensione delle condizioni economiche
dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul
mercato sia necessario, contestualmente, adottare ulteriori misure ai
sensi dell’articolo 71 del Codice delle Comunicazioni elettroniche,
il quale prevede che l’Autorità assicura la pubblicazione di informazioni
trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe (nonché
alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei
servizi telefonici) e promuove la fornitura di informazioni che consentano
a consumatori ed utenti finali di valutare autonomamente il costo di
modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Roberto
Napoli, relatori ai sensi dell’articolo
29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
Delibera
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “Autorità": l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
istituita dalla legge 31 luglio 1997;
b) “Codice del consumo”: il decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206;
c) "Codice”: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato
con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
d) “consumatore”: la persona fisica che utilizza un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili
all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
e) “operatore della telefonia”: un’impresa che è autorizzata,
tra l’altro, a fornire al pubblico servizi telefonici accessibili al
pubblico;
f) “servizio di comunicazione elettronica": i servizi, forniti
di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi
i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione
dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi
di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale
su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
g) “servizio telefonico accessibile al pubblico”: un servizio
accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate
nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite
uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale
di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più
dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco
abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento;
la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite
risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari
e la fornitura di servizi non geografici;
h) “utente finale”: un utente che non fornisce reti pubbliche
di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento introduce misure a tutela dell’utenza per
facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici
e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato in attuazione
dell’articolo 71 del Codice.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alla fornitura
di servizi di comunicazioni elettroniche ai consumatori da parte degli
operatori della telefonia fissa e mobile.
3. Con successivi provvedimenti, l’Autorità può estendere l’ambito di
applicazione della presente delibera anche ad utenti finali e ad operatori
diversi da quelli di cui al comma 2.
Articolo 3
(Informazioni al consumatore)
1. Per facilitare l’esercizio consapevole della facoltà di scelta tra
le diverse offerte sul mercato i consumatori hanno diritto di conoscere
gratuitamente:
a) il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche loro
applicate in forza del contratto in vigore;
b) il proprio profilo di consumo telefonico.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l’operatore della telefonia
inserisce nella documentazione di fatturazione di ciascun abbonato il
piano tariffario applicato con ogni bolletta. Almeno una volta l’anno
dovrà essere comunicata la generalità delle condizioni economiche inerenti
al contratto in corso.
3. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea ha diritto all’informazione
di cui al comma 1, lettera a), mediante accesso interattivo alla rete.
4. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), l’operatore della telefonia,
fornisce con cadenza bimestrale il numero totale delle chiamate e dei
minuti delle singole voci di traffico (voce e dati) secondo la ripartizione
prevista dalla documentazione di fatturazione, nonché la durata media
e la durata totale delle chiamate effettuate.
5. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea ha diritto di
conoscere le medesime informazioni di cui al comma 4 mediante accesso
riservato che dovrà essere garantito da almeno due delle seguenti modalità:
a) messaggio informativo attraverso il numero telefonico di assistenza
clienti o altro numero gratuito;
b) pagina consultabile nel sito web dell’operatore;
c) via SMS gratuito, digitando un codice.
6. Nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano luogo
al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in
termini di tempo o di volume, l’operatore di telefonia informa il consumatore,
in prossimità dell’esaurirsi di dette quantità, dell’imminente ripristino
delle condizioni economiche previste dall’offerta precedentemente sottoscritta.
Articolo 4
(Confrontabilità tra offerte dello stesso operatore secondo tipologie
standard di consumo)
1. Al fine di assicurare al consumatore strumenti di comparazione tra
le offerte proposte sul mercato, l’Autorità, previa consultazione con
le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, individua con
apposito provvedimento una congrua articolazione di tipologie standard
di consumo dei servizi di telefonia.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità
con le quali gli operatori della telefonia indicano nei propri siti web
la valorizzazione in termini di spesa delle offerte proposte, in
relazione a ciascuna tipologia standard di consumo.
Articolo 5
(Confrontabilità tra offerte dello stesso operatore secondo i profili
di consumo individuali)
1. Allo scopo di consentire al consumatore valutazioni personalizzate
di convenienza economica tra le offerte, comunque denominate, proposte
dallo stesso operatore, l’Autorità, previa consultazione con le associazioni
dei consumatori e le imprese interessate, definisce le modalità con le
quali gli operatori della telefonia rendono disponibili, sui propri siti
web, guide interattive per la valorizzazione in termini di spesa
delle offerte sottoscrivibili in base allo specifico profilo di consumo
proprio del singolo richiedente.
Articolo 6
(Confrontabilità tra offerte di telefonia di operatori diversi)
1. L’Autorità, allo scopo di agevolare i consumatori nel confronto contestuale,
anche con modalità interattive, tra le condizioni economiche proposte
da diversi operatori della telefonia, previa consultazione con le associazioni
dei consumatori e le imprese interessate, disciplina le modalità e i requisiti
di accreditamento dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo
per la comparazione di prezzi che ne facciano richiesta.
Articolo 7
(Sanzioni)
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4,
5 e 6, si applicano le sanzioni previste dall’art. 98, comma 16, del Codice,
come modificato dall’art. 34 decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
con legge 24 novembre 2006 n. 286.
Articolo 8
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono adottati entro
180 giorni dall’entrata in vigore della presente delibera.
2. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 22 marzo 2007
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IL PRESIDENTE |
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Corrado Calabrò
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IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
Giancarlo Innocenzi Botti |
Roberto Napoli |
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Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE |
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Roberto Viola |
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