L’Autorità
NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 12
luglio 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo"
e, in particolare, l’articolo 1,
comma 6, lettera b), n. 11);
VISTO il decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario;
VISTO il programma di lavoro, approvato dalla Commissione per i Servizi
e i Prodotti nella riunione del 14 luglio 2005, finalizzato al miglioramento
del funzionamento del sistema di rilevazione degli indici di ascolto
secondo criteri di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove
tecnologie;
VISTA la delibera n. 372/05/CONS del 16 settembre 2005 con cui è
stata approvata la convenzione tra l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e l’Istituto Nazionale di Statistica per lo svolgimento
di uno studio metodologico sulla qualità dell’informazione
statistica diffusa dall’indagine sugli ascolti televisivi;
VISTA l’indagine tecnica del Servizio per le Tecnologie dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni relativa alle nuove piattaforme
trasmissive e alla loro incidenza sugli indici di ascolto;
VISTE le risultanze delle audizioni sugli indici di ascolto e di
diffusione dei mezzi di comunicazione effettuate dall’Autorità
nel periodo novembre-dicembre 2005;
VISTO l’atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto
e di diffusione dei mezzi di comunicazione approvato con delibera
n. 85/06/CSP del 16 maggio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 123 del 29 maggio 2006;
CONSIDERATO che a norma dell’articolo 6, comma 4 della citata delibera
n. 85/06/CSP l’Autorità adotta le misure attuative richieste
dal provvedimento stesso;
CONSIDERATA l’esigenza di acquisire in modo strutturato le informazioni
dovute dai soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto
e di diffusione dei mezzi di comunicazione attraverso l’adozione di
appositi modelli al fine di rendere omogenea la gestione e l’elaborazione
dei dati richiesti;
RITENUTO pertanto di dover adottare un apposito provvedimento per
disciplinare le modalità di acquisizione delle informazioni
richieste;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell'articolo
29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità;
Delibera
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento disciplina, in applicazione dell’articolo
6, comma 4, della delibera n. 85/06/CSP,
le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni previste
dagli articoli 2 e 6 della stessa delibera.
Art. 2
Modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei soggetti
realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione
dei diversi mezzi di comunicazione
1. I soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, così come definiti
all’articolo 1, comma 1, lettera e) della delibera
n. 85/06/CSP, sono tenuti a comunicare all’Autorità i dati
anagrafici generali, la composizione degli organi amministrativi e dei
rappresentanti legali, l’assetto proprietario e quello delle società
socie, lo statuto vigente e la "nota informativa" concernente
le indagini effettuate secondo le modalità previste dai successivi
articoli 3, 4 e 6.
Art. 3
Dichiarazione dei soggetti realizzatori delle indagini
1. I soggetti di cui all’articolo 2 del presente provvedimento devono
produrre una dichiarazione contenente:
- i propri dati anagrafici generali, utilizzando il modello
A_IA;
- l’indicazione della composizione, della durata dell’organo amministrativo
e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori,
utilizzando il modello
B_IA;
- l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci,
della percentuale delle rispettive partecipazioni e del diritto di
voto in assemblea ordinaria, utilizzando il modello
C1_IA;
- l’indicazione del capitale sociale delle società a cui sono
intestate le azioni o le quote del soggetto realizzatore delle indagini,
dell’elenco dei soci delle medesime società, della percentuale
delle partecipazioni detenute dai soci e del diritto di voto esercitabile
in assemblea ordinaria, utilizzando il modello
C2_IA.
Art. 4
Comunicazione dello Statuto
1. I soggetti di cui all’articolo 2 del presente provvedimento hanno
l’obbligo di trasmettere all’Autorità copia integrale dello statuto
vigente.
Art. 5
Dichiarazione dei soggetti che esercitano il controllo sui soggetti
realizzatori delle indagini
1. Coloro che esercitano il controllo sui soggetti realizzatori delle
indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
comunicazione sono tenuti a darne comunicazione mediante una dichiarazione
redatta utilizzando il modello
D_IA.
Art. 6
Nota Informativa
1. I soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione hanno altresì
l’obbligo di comunicare, per ogni indagine effettuata, una "nota
informativa" contenente le seguenti indicazioni minime:
- i dati anagrafici generali della società che realizza l’indagine;
- la metodologia utilizzata;
- la consistenza del campione oggetto dell’indagine;
- le modalità di rilevazione e l’eventuale margine di errore
per categoria;
- il periodo della rilevazione;
- il costo di accesso ai singoli servizi di rilevazione;
- l’indirizzo del sito internet o altro mezzo ove è reperibile
il documento recante l’esposizione dell’intera metodologia utilizzata.
2. Il documento elettronico contenente la nota informativa di cui al
comma 1 dovrà essere trasmesso in formato PDF, per la successiva
pubblicazione sul sito dell’Autorità, all’indirizzo di posta
elettronica indiciascolto@agcom.it.
Art. 7
Termini
1. I soggetti realizzatori delle indagini che alla data di pubblicazione
del presente provvedimento già svolgono attività di ricerca
ed effettuano le rilevazioni sono tenuti a comunicare quanto previsto
dagli articoli 3, 4 e 6 entro il 15 settembre 2006.
2. I soggetti realizzatori delle indagini che si costituiscano successivamente
alla data di pubblicazione del presente provvedimento sono tenuti a
comunicare quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 entro 12 mesi dall’avvio
dell’attività di ricerca.
3. Coloro che esercitano il controllo sui soggetti di cui al comma
1 del presente articolo sono tenuti ad effettuare la comunicazione prevista
dall’articolo 5 del presente provvedimento entro il 15 settembre 2006.
4. Coloro che esercitano il controllo sui soggetti di cui al comma
2 del presente articolo sono tenuti ad effettuare la comunicazione prevista
dall’articolo 5 del presente provvedimento entro 12 mesi dall’avvio
dell’attività di ricerca del soggetto controllato.
5. Di ogni variazione dei dati richiesti dal presente provvedimento,
dovrà essere data comunicazione con le medesime modalità
previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 entro i 60 giorni successivi al
verificarsi dell’evento. L’assenza di variazioni nel corso dell’anno
dovrà essere attestata mediante apposita dichiarazione da trasmettere
all’Autorità entro il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 8
Sanzioni
1. I soggetti realizzatori che nelle comunicazioni di cui agli articoli
3, 4, 5 e 6 espongono fatti non rispondenti al vero sono sanzionati
ai sensi dell’art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. I soggetti realizzatori che non provvedono alle comunicazioni di
cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono sanzionati ai sensi dell’art. 1,
comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel
sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.
Roma, 12 luglio 2006
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IL PRESIDENTE |
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Corrado Calabrò
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| IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
| Giancarlo Innocenzi Botti
|
Sebastiano Sortino
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| per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE |
|
| M. Caterina Catanzariti |
|
MODELLI PER LE DICHIARAZIONI
Modello
A_IA: dati anagrafici generali.
Modello
B_IA: composizione, durata dell’organo amministrativo e generalità
del legale
rappresentante e degli amministratori.
Modello
C1_IA: capitale sociale, elenco dei soci, percentuale delle partecipazioni
e del diritto
di voto in assemblea ordinaria.
Modello
C2_IA: capitale sociale delle società a cui sono intestate
le azioni o le quote del
soggetto realizzatore delle indagini, elenco dei soci delle medesime
società, percentuale delle partecipazioni detenute dai soci e
del diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria.
Modello
D_IA: soggetti che esercitano il controllo sui soggetti realizzatori
delle indagini.
N.B. I modelli predisposti, in formato .pdf, sono compilabili
elettronicamente utilizzando una versione aggiornata del programma Adobe
Reader, prelevabile gratuitamente dal sito
http://www.adobe.com/it/.
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