NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12
luglio 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in
particolare, l’articolo 1, comma
6, lettera b), n. 5;
VISTA la legge 14 novembre 1995,
n. 481, recante " Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità: Istituzione delle Autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive, come modificata dalla direttiva del parlamento europeo e
del Consiglio 96/37/CE del 30 giugno 1997;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223,
recante " Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
" e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso,
fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante " Disposizioni
urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva " convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
9 dicembre 1993, n. 581, recante "Regolamento in materia di sponsorizzazione
di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";
VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti
urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422;
VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro
sull’inquinamento acustico";
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni
urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva",
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante " Differimento di termini
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia
di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti per
lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione
o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in
materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e di
termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee – Legge comunitaria 2000";
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112,
recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al
Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione";
VISTO il decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione";
VISTO il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva
e televendite approvato con delibera
n. 583/01/CSP del 26 luglio 2001 e le successive modifiche approvate
dalle delibere n. 250/04/CSP del
6 ottobre 2004, n. 34/05/CSP dell’8
marzo 2005 e n. 105/05/CSP del
28 luglio 2005;
RILEVATO che l’articolo 12 della legge quadro sull’inquinamento acustico
del 6 ottobre 1995, n. 447, nell’integrare le disposizioni in materia
di pubblicità radiotelevisiva contenute all’articolo 8 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, introducendo un comma 2-bis recante il
divieto di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora
superiore a quella ordinaria dei programmi, ha esteso alla vigilanza
e alle sanzioni nella materia de qua le previsioni del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di pubblicità
ingannevole, di competenza dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato;
RILEVATO che il testo unico della radiotelevisione recato dal decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, all’articolo 54, comma 1, lettera
i), n. 3), ha abrogato il comma 2-bis dell’articolo 8 della legge
6 agosto 1990, n. 223;
RILEVATO che l’articolo 4 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trasfuso
nell’articolo 4, comma 1, lettera c) del testo unico della radiotelevisione
ha disposto che le trasmissioni pubblicitarie e le televendite siano
riconoscibili e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente
percezione, con esclusione di quelli che si avvalgano di una potenza
sonora superiore a quella ordinaria, fermi gli ulteriori limiti e divieti
previsti dalle leggi vigenti;
RITENUTO – stante la funzione del testo unico della radiotelevisione
di coordinamento e armonizzazione della legislazione previgente con
conseguente limitazione della sua capacità innovatrice – che
l’abrogazione del comma 2-bis dell’art. 8 sopra citato non avrebbe potuto
essere disposta se non sul presupposto che il divieto di diffusione
di messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella degli
altri programmi, recato dall’articolo 4, comma 1, lettera c),
della legge n. 112/04, debba essere riferito, oltre che ai mezzi attraverso
cui separare e rendere riconoscibili dal resto della programmazione
i messaggi pubblicitari, anche ai messaggi in sé, come conferma
il tenore letterale del citato articolo 4, comma 1, lettera c)
("potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi"),
testualmente riproduttivo della formulazione del comma 2-bis dell’articolo
8, legge 223/90;
CONSIDERATO che - in conseguenza della abrogazione esplicita della
disposizione sostanziale di cui all’articolo 8, comma 2-bis, della legge
223 del 1990, introdotto dall’articolo 12, comma 1, della legge 447/1995,
deve intendersi, altresì, implicitamente abrogato anche il comma
2 del medesimo articolo 12 che rinvia, quanto alla vigilanza e al presidio
sanzionatorio della norma abrogata cui è connesso e dalla quale
trae origine e giustificazione, al decreto legislativo in materia di
pubblicità ingannevole n. 74 del 1992;
RILEVATO che il presidio sanzionatorio al divieto di diversificare
la potenza sonora dei messaggi pubblicitari rispetto al resto dei programmi,
quale posto dall’articolo 4, comma 1, lettera c) della legge
n. 112/04 e trasfuso nella medesima disposizione del testo unico della
radiotelevisione, è rinvenibile all’articolo 51, comma 1, dello
stesso testo unico, che per le violazioni delle disposizioni in materia
di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui all’articolo
4, comma 1, del citato testo unico e ai regolamenti dell’Autorità
prevede il trattamento sanzionatorio (lettera b)) e afferma la
competenza dell’Autorità ponendo specifiche norme procedimentali
(lettera c));
RITENUTA la necessità, al fine di salvaguardare l’effettività
del divieto di diffusione di messaggi pubblicitari con potenza sonora
superiore a quella ordinaria dei programmi, di integrare il regolamento
in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, come
modificato dalle delibere sopra citate, inserendo nella norma relativa
alla riconoscibilità dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione
coerente con quanto previsto in materia di potenza sonora dei messaggi
pubblicitari dal testo unico della radiotelevisione;
CONSIDERATA la difficoltà interpretativa – rimarcata dalla stessa
Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’applicazione
dell’articolo 8, comma 2-bis, della legge 223/90, in combinato disposto
con l’articolo 12, comma 2, legge 447/1995 – della individuazione della
nozione di "potenza sonora ordinaria dei programmi"
e la conseguente opportunità di definirne il contenuto attraverso
una regolamentazione "tecnica";
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell’articolo
29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
2. Il provvedimento di cui al comma 1 recante i parametri tecnici e le
metodologie di rilevamento della potenza sonora è adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, nel bollettino dell’Autorità e nel sito web
www.agcom.it.