NELLA riunione della Commissione per i servizi e i
prodotti del 20 settembre 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata
nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177 e, in
particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b) nn. 1 e 9;
VISTO
il decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, recante “Testo unico della
radiotelevisione”;
VISTA
la segnalazione pervenuta all’Autorità in data 5 settembre 2007 dal Comitato
14 Ottobre per il Partito Democratico con la quale, con riferimento alle
elezioni primarie indette per la scelta dei componenti dell’assemblea
costituente nazionale e del segretario politico nazionale del Partito
Democratico, si chiede un intervento volto ad assicurare il rispetto da parte
delle emittenti pubbliche e private delle disposizioni vigenti in materia di
pluralismo dell’informazione, affinché tutti i cittadini siano resi edotti
dell’iniziativa, della sua portata e delle sue concrete modalità di
svolgimento;
CONSIDERATO
che nel dibattito politico in corso nel Paese riveste obiettiva rilevanza l’iniziativa
in questione, stante la connotazione “civica” che la consultazione in oggetto
assume, quale momento collettivo di partecipazione democratica e di formazione
dell’opinione pubblica;
CONSIDERATO
che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico, costituiscono
principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l’obiettività,
la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, nonché l’apertura
alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l’attività di informazione
radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata,
costituisce un servizio di interesse generale, che deve garantire la libera
formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle
trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in
condizioni di parità di trattamento e imparzialità;
CONSIDERATO
che l’Autorità è chiamata dall’articolo 10, comma 1, del citato Testo unico ad
assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle
comunicazioni anche radiotelevisive;
RILEVATO,
altresì, che il citato articolo 7, comma 3, del Testo unico prevede che l’Autorità
debba rendere effettiva l’osservanza dei principi ivi stabiliti, nei programmi
di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori
di contenuti in ambito nazionale;
CONSIDERATO
che i principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità
devono informare le trasmissioni di informazione, da qualsiasi emittente o
fornitore di contenuti trasmessi;
RITENUTO,
pertanto, l’opportunità di adottare nei confronti delle emittenti radiotelevisive
pubbliche e private e dei fornitori di contenuti operanti in ambito nazionale un
atto di indirizzo, inteso a richiamare la necessità che l’informazione relativa
ai temi delle “elezioni primarie” si svolga nell’osservanza dei principi citati;
UDITA
la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria,
relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità;
1. Le
emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti
in ambito nazionale sono invitati a riservare nei programmi
di informazione uno spazio adeguato all’argomento dello svolgimento
delle “elezioni primarie”
indette per la scelta dei componenti dell’assemblea costituente nazionale
e del segretario politico nazionale del Partito Democratico per
il giorno 14 ottobre 2007, osservando i principi di pluralismo, obiettività,
completezza e imparzialità dell’informazione.