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| IL COMMISSARIO RELATORE | IL PRESIDENTE |
Silvio Traversa
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Enzo Cheli
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IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI |
"servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.
Al presente regolamento sono altresì applicabili le disposizioni di cui all’art. 1 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.
in via eccezionale, per esigere modificazioni degli accordi di interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato dalla esigenza di garantire una effettiva concorrenza e l’interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti.
d’ufficio, in qualsiasi momento, ed è tenuta a farlo se richiesta da una delle parti, ove ciò sia giustificato dall’esigenza di garantire una effettiva concorrenza e interoperabilità dei servizi, per definire condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli per entrambe le parti e per garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato dalle medesime esigenze, per apportare modifiche alle disposizioni degli accordi già conclusi.
Per l’espletamento dell’intervento si segue la procedura di cui agli articoli 4, 5 e 6, in quanto applicabili.
Ogni controversia relativa all’interconnessione è sottoposta all’Autorità, che definisce il contenzioso ai sensi dell’art.3, comma 7, del d.m. 23 aprile 1998 e, nell’ipotesi in cui sia respinta una richiesta di interconnessione, decide ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.m. 23 aprile 1998.
Quando siano trascorsi quarantacinque giorni dall’inizio della negoziazione dell’accordo di interconnessione e permangano divergenze tra gli organismi di telecomunicazioni che comportino la mancata conclusione dell’accordo, le parti, separatamente, sono tenute a trasmettere lo schema di accordo e le altre informazioni di cui all’art.3, comma 4, del d.m. 23 aprile 1998 al Dipartimento, il quale adotta una decisione motivata entro novanta giorni.
il nome e l’indirizzo del rappresentante.
le motivazioni tecniche, economiche, giuridiche a supporto della propria posizione e quelle addotte dalla controparte, ove conosciute.
L’istanza è sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è inviata al Dipartimento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano contro rilascio di ricevuta.
Qualora la procedura sia disposta su istanza di parte, il Dipartimento, verificata l’ammissibilità e la sussistenza dei requisiti formali di cui ai precedenti commi, provvede alla notifica nel termine di dieci giorni dalla ricezione della predetta istanza.
Tra la notifica dell’apertura formale della procedura e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non inferiori a venti giorni.
Le parti, fino a cinque giorni prima della comparizione di cui all’art. 5, possono prendere visione ed estrarre copia degli atti, presentare memorie, produrre documenti; in caso di intervento su istanza di parte, l’organismo di telecomunicazioni che dimostri di non aver avuto conoscenza della documentazione presentata dalla parte istante, può chiedere al Dipartimento la fissazione di un termine ulteriore.
Nel caso d’intervento di ufficio, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e seguenti del presente articolo.
Le parti compaiono dinanzi al Dipartimento a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita a norma dell’art.4, comma 3.
Le parti sono ammesse a illustrare oralmente le rispettive posizioni, anche a mezzo di consulenti e possono farsi assistere da avvocati.
Il Dipartimento, ove ne ravvisi l’opportunità, può chiedere alle parti, previa sospensione della procedura, integrazioni delle informazioni e della documentazione già in atti, con esplicita avvertenza delle sanzioni previste in caso di mancata risposta o di comunicazioni non rispondenti al vero, ai sensi dell’articolo 1, commi 29 e 30 della legge.
In ipotesi di particolare complessità della controversia, il Dipartimento può convocare nuovamente le parti che hanno facoltà di depositare memorie scritte, non oltre cinque giorni prima della data fissata per la successiva convocazione.
Ferma restando l’applicazione delle norme di cui al d.P.R. n. 318/1997 e al d.m. 23 aprile 1998, il Dipartimento elabora e notifica alle parti una proposta di accordo, anche secondo i criteri di cui all’art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 318/1997.
In caso di adesione delle parti, dello schema di accordo è redatto verbale, sottoscritto dalle parti e dal Direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, il quale certifica l’autografia delle sottoscrizioni.
In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 3 e il verbale è trasmesso alla Commissione, che definisce la controversia con atto vincolante.
In ogni caso la Commissione, qualora gli organismi di telecomunicazioni non abbiano interconnesso le loro strutture, può adottare un provvedimento con cui, ai sensi dell’art. 18, comma 6, d.P.R. n. 318/1997 e del d.m. 23 aprile 1998, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell’interesse degli utenti, fissa le condizioni dell’interconnessione e impone agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere gli interessi pubblici.
L’organismo di telecomunicazioni che lamenti la violazione, da parte di un altro organismo di telecomunicazioni, di un suo diritto o interesse protetto da un accordo di diritto privato o dalle norme che disciplinano la materia delle comunicazioni attribuita per legge alla competenza dell’Autorità, è tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge, presentando apposita istanza.
La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all’Autorità sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità.
L’Autorità può, con successivo provvedimento, definire le controversie oggetto della procedura di conciliazione. Le disposizioni di cui al Capo II si applicano, in quanto compatibili, alla risoluzione delle controversie di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 318/1997 e all’art. 2 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
Al fine di promuovere il tentativo di conciliazione, si deve presentare istanza al Dipartimento, sottoscritta e compilata ai sensi dell’art. 4.
Il Dipartimento, verificata l’ammissibilità della domanda e la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, notifica alle parti, entro cinque giorni dal ricevimento della istanza, la fissazione della data dell’udienza, convocata al fine di esperire il tentativo di conciliazione.
In udienza, le parti compaiono a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita ai sensi dell’art. 4, comma 3, idonea a conciliare o transigere la controversia, possono farsi assistere da avvocati e consulenti; sono invitate ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile, e a comunicare le eventuali modificazioni degli elementi essenziali della controversia.
In qualsiasi fase della procedura, può essere proposta alle parti una soluzione conciliativa.
Su richiesta anche di una sola delle parti o su proposta del Dipartimento, può essere fissata un’ulteriore udienza, fermo restando il rispetto del termine di cui all’art. 7, comma 2.
Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti in contestazione e si prende atto dell’accordo, specificandone l’oggetto.
Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal Direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, che certifica l’autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo.
Se una delle parti non partecipa al procedimento o se in udienza non si raggiunge l’accordo su tutti o parte dei punti controversi, il Direttore del Dipartimento chiude la procedura e redige un verbale in cui annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione e constata che le parti non hanno raggiunto un accordo, specificando i punti rimasti controversi e le ragioni del mancato accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano ed in tal caso si applica il comma 2.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale, le parti di comune accordo possono deferire alla Commissione la risoluzione della controversia, con istanza sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti e da depositare presso il Dipartimento. La Commissione, valutato l’oggetto e la natura della controversia, può delegare al Dipartimento la sua risoluzione.
Oltre agli elementi di cui all’art. 4, l’istanza deve contenere l’indicazione degli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia.
Qualora le richieste di modificazioni contrattuali attengano alle condizioni economiche dell’accordo, nell’istanza dovranno essere altresì indicate le eccezionali ragioni invocate a tutela di un’effettiva concorrenza e dell’esigenza di garanzia della interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti.
L’istanza viene inoltrata al Dipartimento e la fissazione della data dell'udienza per la discussione della controversia avviene entro cinque giorni dal deposito della stessa ed è notificata alle parti a cura del Dipartimento.
L'udienza di discussione si tiene innanzi alla Commissione, salvo il caso in cui la stessa abbia delegato la risoluzione della controversia al Dipartimento.
Le parti, fino a cinque giorni prima dell'udienza di cui al comma 2, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti, oltre che di presentare memorie e depositare documenti.
Le parti compaiono all'udienza di discussione a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita ai sensi dell'art.4, comma 3.
Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da avvocati.