CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Definizioni)
- Ai fini del presente regolamento si intende per:
- "programmi radiofonici numerici o palinsesti" l’insieme dei contenuti
sonori e dati ad essi associati predisposti dal fornitore di contenuti,
destinati alla fruizione del pubblico mediante diffusione radiofonica
terrestre in tecnica numerica DAB e, comunque, secondo lo standard
ETS 300 401, e caratterizzati da un unico marchio;
- "programmi dati": servizi di informazione costituiti da prodotti
editoriali multimediali, anche elettronici, diversi da programmi
radiofonici numerici, non prestati su richiesta individuale e diffusi
su reti terrestri in tecnica numerica DAB e comunque secondo lo
standard ETS 300 401;
- "blocco di diffusione": l’insieme dei programmi dati e radiofonici
numerici e dei servizi interattivi diffusi su una frequenza assegnata
e comprendenti almeno cinque diversi palinsesti;
- "capacità trasmissiva" : numero dei blocchi di
diffusione irradiabili a copertura del territorio nazionale sulle
frequenze terrestri attribuite sulla base del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze;
- "capacità trasmissiva del singolo blocco": il
numero totale di bit al secondo suddivisibile tra i vari servizi
multimediali;
- "operatore di rete": il soggetto titolare del diritto di installazione,
esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche
su frequenze terrestri in tecnica digitale T-DAB e di impianti di
messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione terrestre
in tecnica numerica e delle risorse frequenziali che consentono
la trasmissione di programmi radiofonici e di programmi dati agli
utenti;
- "fornitore di contenuti radiofonici": il soggetto che ha la responsabilità
editoriale nella predisposizione dei programmi radiofonici e dei
programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato
su frequenze terrestri in tecnica digitale e che è legittimato
a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse
alla diffusione dei suoni e dei relativi dati;
- "fornitore di servizi": il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore
di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione
agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla fruizione
dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla
fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società
dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, numero 2, della direttiva
n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero
fornisce una guida elettronica ai programmi;
- "ambito locale": l’esercizio dell’attività di radiodiffusione
sonora in tecnica digitale, con irradiazione del segnale, da parte
di un soggetto direttamente o attraverso più soggetti tra
loro controllati o collegati, fino a una copertura massima di 15
milioni di abitanti;
- "ambito nazionale": l’esercizio dell’attività di radiodiffusione
sonora in tecnica digitale non limitato all’ambito locale;
- "fornitore di contenuti a carattere comunitario": fornitore di
contenuti caratterizzato dall’assenza dello scopo di lucro, che
trasmette programmi originali autoprodotti che hanno riferimento
ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno
il 30 per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso
tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni
e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità
per ogni ora di diffusione;
- "programmi originali autoprodotti": programmi realizzati
in proprio dal soggetto fornitore di contenuti o dalla sua controllante
o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore
di contenuti;
- "piano nazionale di ripartizione delle frequenze" :il
piano che disciplina l’uso in tempo di pace delle bande di frequenze
in ambito nazionale redatto sulla base dell’articolo 5 del regolamento
delle radiocomunicazioni dell’Unione Internazionale delle Radiocomunicazioni
(UIT) ed approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni e
integrazioni;
- "piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora in tecnica digitale": il piano di assegnazione delle frequenze
terrestri per l’utilizzo radiofonico in tecnica digitale adottato
con la delibera 249/02/CONS
e successive modificazioni ed integrazioni;
- " Autorità": l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni istituita dall’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- "Ministero": il Ministero delle comunicazioni;
- "Codice": il decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle
comunicazioni elettroniche;
- "fase di avvio dei mercati": il periodo che intercorre
tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data prevista
dal decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 marzo 2001, n. 66 per la conversione delle trasmissioni televisive
su frequenze terrestri in tecnica digitale.
Articolo 2
(Oggetto e ambito di applicazione)
- Il presente regolamento definisce le disposizioni per promuovere lo
sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale in attuazione
di quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, della legge
3 maggio 2004, n. 112.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI RADIOFONICI
Articolo 3
(Tipologie delle autorizzazioni e modalità di rilascio)
- L’autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei
programmi radiofonici e programmi dati destinati alla diffusione in
tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero
sulla base delle norme del presente regolamento. L’autorizzazione è
richiesta per ciascun programma diffuso in tecnica digitale, ivi inclusi
quelli ad accesso condizionato.
- Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni di
cui al presente articolo, i soggetti che abbiano la propria sede legale
in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria
sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo,
è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente
ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità
nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni
contenute negli accordi internazionali.
- L’autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito
nazionale è rilasciata esclusivamente a società di capitali
o cooperative che impieghino non meno di quindici dipendenti in regola
con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
- L’autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito
locale è rilasciata esclusivamente a società di persone
o di capitali o a società cooperative che impieghino non meno
di due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in
materia previdenziale.
- L’autorizzazione per fornitore di contenuti a carattere comunitario,
in ambito nazionale o locale, è rilasciata esclusivamente a fondazioni,
associazioni riconosciute o non riconosciute e a società cooperative
prive di scopo di lucro.
- Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate
ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato
condanna irrevocabile a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto
non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e
integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199
e seguenti del codice penale.
- Il palinsesto del fornitore di contenuti, è identificato da
un unico marchio o denominazione e deve rispettare gli obblighi di programmazione
e diffusione previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusione
sonora. Il palinsesto giornaliero non può essere inferiore a
18 ore.
- La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere
i dati relativi al soggetto richiedente, l’indicazione relativa all’ambito
nazionale o locale ed i bacini di riferimento nonché la dichiarazione
di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti
non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti
a misure di sicurezza o di prevenzione;
- certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente
per le società di persone e di capitali o certificazione
comprovante la costituzione del richiedente in fondazione, associazione
riconosciuta o non riconosciuta, società cooperativa priva
di scopo di lucro;
- estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante
la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o
in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero,
in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l’identità
dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
- documentazione comprovante il numero di dipendenti impiegati in
regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale,
ad esclusione delle domande per fornitore di contenuti a carattere
comunitario in ambito nazionale o locale;
- l’ elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda,
detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale
sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute
da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora
i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto
richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì
allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche
indirettamente, il controllo;
- gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul
divieto di posizioni dominanti;
- il marchio o la denominazione di identificazione del programma
o palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali programmi
comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale;
- le ricevute dei versamenti di cui all’articolo 5, comma 1, del
presente regolamento, salvo che per i soggetti di cui al comma 12.
- È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai
sensi del presente articolo di comunicare al Ministero ogni eventuale
cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione,
nonché nei documenti di cui al comma 8. Detta comunicazione deve
essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento che ha
dato luogo all’obbligo di informativa.
- Resta fermo l’obbligo di effettuare le comunicazioni al Registro degli
operatori di comunicazioni istituito presso l’Autorità, ai sensi
della delibera n. 236/01/CONS
e successive modificazioni.
- Il Ministero provvede al rilascio o al diniego dell’autorizzazione
entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Il termine per l’adozione
del provvedimento può essere prorogato di una sola volta, con
provvedimento motivato, fino a un massimo di 30 giorni qualora il Ministero,
ritenendo necessario un supplemento di istruttoria, richieda chiarimenti
o integrazioni. La proroga è comunicata con lo stesso provvedimento
con cui il Ministero delibera di procedere al supplemento di istruttoria.
Il procedimento si conclude con l’archiviazione in caso di ritiro dell’istanza
o di inerzia da parte del richiedente protrattasi oltre i sessanta giorni
dall’ultima comunicazione del Ministero.
- I soggetti autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività
di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell’articolo
1, comma 2-bis, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n.66, possono richiedere al Ministero l’autorizzazione
per la fornitura dei programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione
in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale,
nel rispetto di quanto previsto dai commi 13, 14 e 15.
- L’autorizzazione di cui al comma 12 consente di trasmettere programmi
radiofonici numerici nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto
della concessione o dell’autorizzazione in tecnica analogica. La domanda
di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione
delle condizioni previste dal presente regolamento, è presentata
per ciascun programma diffuso in tecnica numerica ed è condizionata
al rispetto delle seguenti condizioni:
- che permangano per tutta la durata dell’autorizzazione i requisiti
previsti per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione
sonora in tecnica analogica dall’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter,
del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n.66;
- che venga diffuso in tecnica digitale il medesimo programma radiofonico
diffuso su frequenze terrestri in tecnica analogica; a tal fine
l’emittente deve dichiarare la denominazione o il marchio identificativo
del programma o palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali
programmi comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale.
- che il richiedente sia in regola con il versamento dei canoni
dovuti per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora
in tecnica analogica e non sia incorso nella sanzione della revoca
della concessione o dell’autorizzazione.
- ll Ministero provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma
12 entro un mese dalla ricezione della domanda; decorso tale termine
senza che il Ministero si sia espresso l’autorizzazione si intende rilasciata.
- I soggetti di cui al comma 12, qualora intendano irradiare anche
programmi diversi da quelli già diffusi in tecnica analogica,
sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione ai sensi del comma
8.
Articolo 4
(Durata, rinnovo, estinzione, decadenza e revoca dell’autorizzazione)
- L’ autorizzazione di cui all’articolo 3 è rilasciata per una
durata di 12 anni ed è rinnovabile conformemente alle norme vigenti
al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi previo assenso
del Ministero, sentita l’Autorità, salvo quanto previsto dal
comma 2. Ai fini dell’assenso il Ministero verifica che il soggetto
subentrante sia in possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio
dell’autorizzazione.
- L’autorizzazione conseguita ai sensi dell’articolo 3, comma 12, può
essere ceduta solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione
di intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione
sonora in tecnica analogica.
- L’autorizzazione di cui all’ articolo 3 si estingue in caso di scadenza
del termine di cui al comma 1 senza che sia stato richiesto il rinnovo,
nonché nei casi di rinuncia, di dichiarazione di fallimento o
ammissione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione
in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.
- La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio
della autorizzazione di cui all’articolo 3 comporta la decadenza dalla
medesima.
- Il Ministero dispone, con provvedimento motivato, la revoca delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 3 in caso di grave
o reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento
ovvero nei casi previsti dall’articolo 16, comma 2, della legge
n.18 agosto 2000, n. 248. Il termine per l’adozione del provvedimento
di revoca è di 45 giorni decorrenti dalla data di notifica della
comunicazione di avvio del procedimento. Le parti possono presentare
memorie scritte e documenti entro 15 giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero procede
ai sensi di legge.
Articolo 5
(Contributi)
- Il soggetto richiedente una autorizzazione di cui all’articolo 3,
per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è
tenuto al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila euro) a titolo
di contributo per le spese di istruttoria. Il fornitore di contenuti
in ambito locale è tenuto al pagamento della somma di euro 300
(trecento euro) per bacino provinciale: tale contributo è ridotto
del cinquanta per cento per ogni bacino provinciale oltre il primo e,
in ogni caso, la somma complessiva da versare non può essere
superiore a euro 1.000. Per i fornitori di contenuti a carattere comunitario,
rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, gli importi
sono ridotti della metà. Ai fini del presente comma le province
autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale.
Gli importi di cui al presente comma sono automaticamente adeguati per
ciascun anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente
regolamento in misura pari al tasso programmato di inflazione per il
medesimo anno. In caso di mancato pagamento del contributo la domanda
è dichiarata improcedibile.
- Con successivo provvedimento l’Autorità determina la misura
dei contributi per controlli e verifiche.
- I soggetti di cui all’articolo 3, comma 12, non sono tenuti al pagamento
dei contributi di cui al presente articolo.
Articolo 6
(Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)
- I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo
3 compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche
elettronico, definito dall’Autorità.
- I soggetti di cui al comma 1 conservano, d’intesa con gli operatori
di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione
integrale dei programmi radiofonici diffusi per i tre mesi successivi
alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve
consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma,
le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione.
Articolo 7
(Responsabilità e rettifica)
- I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3 sono
responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, dei
dati ed immagini relative ai loro rispettivi programmi e rispondono
dei danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I direttori dei
radiogiornali sono considerati direttori responsabili ai sensi dell’articolo
10, comma 1, della legge 6 agosto 1990,
n. 223.
- I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’ articolo
3 sono tenuti all’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 10 della
legge 6 agosto 1990 n, 223, in tema
di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la
diffusione di programmi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica
analogica.
Articolo 8
(Pubblicità, sponsorizzazioni, radiovendite)
- I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo
3, sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
pubblicità, sponsorizzazioni e radiovendite, applicabili all’attività
di radiodiffusione radiofonica su frequenze terrestri in tecnica analogica,
svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale,
a carattere commerciale o comunitario.
CAPO III
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI
Articolo 9
(Autorizzazione alla fornitura dei servizi e dati ad accesso condizionato)
- La fornitura di servizi e dati ad accesso condizionato, è soggetta
ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di
una dichiarazione ai sensi e con le modalità dell’articolo 25
del Codice.
- Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso
condizionato si obbligano:
- ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli
42 e 43 e dell’allegato n. 2, parte I, del Codice;
- ad osservare la carta dei servizi di cui al comma 3.
- I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base
delle linee guida emanate dall’Autorità, entro 60 giorni dall’autorizzazione,
una carta dei servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità.
Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta
dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali
che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali.
La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso
condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti
che fornisce i programmi e per l’operatore di rete che li diffonde.
CAPO IV
LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE RADIOFONICI
Articolo 10
(Tipologie di licenze e obblighi dell’operatore di rete)
- La licenza di operatore di rete radiofonico in tecnica digitale in
ambito nazionale o locale è rilasciata dal Ministero prioritariamente
ai soggetti autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività
di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell’articolo
1, comma 2-bis, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge
20 marzo 2001, n. 66 che ne facciano richiesta in forma singola
o mediante consorzi o società consortili esclusivamente costituiti
dai medesimi. Tali consorzi o società consortili, ai fini del
presente regolamento, sommano i requisiti di capitale sociale e di esperienza
editoriale di ciascuno dei componenti. La predetta licenza consente
esclusivamente la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso,
oggetto della vigente concessione o autorizzazione per la radiodiffusione
sonora in tecnica analogica.
- Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e le società cooperative prive
di scopo di lucro esercenti emittenti a carattere comunitario possono
costituire consorzi o società consortili interamente partecipate
dai predetti soggetti.
- La licenza di operatore di rete radiofonico in tecnica digitale in
ambito nazionale o locale, in conformità al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale, per le risorse risultanti in esubero di cui all’articolo 15,
è rilasciata dal Ministero anche a soggetti diversi da quelli
di cui al comma 1 purchè in possesso dei requisiti di cui ai
commi 3 o 4, rispettivamente per l’ottenimento della licenza in ambito
nazionale o locale.
- La licenza di operatore di rete radiofonico in ambito nazionale può
essere richiesta da soggetti costituiti in società di capitali,
società cooperative, società consortili o consorzi, di
nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo, il cui capitale sociale interamente versato
all’atto di presentazione della domanda non sia inferiore, al netto
delle perdite risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio, al dieci
per cento dell’investimento da effettuare.
- La licenza di operatore di rete radiofonico in ambito locale può
essere richiesta da soggetti costituiti in società di persone,
società di capitali, società cooperative, società
consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli Stati membri
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, il cui capitale
sociale interamente versato all’atto di presentazione della domanda
non sia inferiore, al netto delle perdite risultanti dall’ultimo bilancio
di esercizio, al cinque per cento dell’investimento da effettuare.
- Il rilascio di licenza a società che non siano di nazionalità
italiana ovvero di uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo, è consentito a condizione che lo Stato di cui il soggetto
richiedente abbia la nazionalità pratichi un trattamento di effettiva
reciprocità nei confronti di soggetti italiani, fatte salve le
disposizioni derivanti da accordi internazionali.
- La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza
è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, fatto
salvo quanto stabilito dal medesimo piano in materia di equivalenza
dei siti, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2.
- I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere direttamente
alla installazione delle infrastrutture, nonché richiedere al
Ministero l'assegnazione, non a titolo oneroso, delle frequenze disponibili
per i collegamenti in ponte radio.
- Ai titolari di licenza per operatore di rete si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l), della legge
3 maggio 2004, n. 112.
- Il soggetto titolare di licenza di operatore di rete radiofonico nel
fornire le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e
la multiplazione dei programmi e dei dati:
- rispetta le norme tecniche di emissione, adottando standard trasmissivi
compatibili con le norme vigenti;
- rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di
assetto territoriale per l’installazione delle infrastrutture e
delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla
condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;
- assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento
della sua integrità, la messa a punto di procedure di gestione
e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché
l’impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire
la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell’utenza;
- garantisce la qualità dei segnali irradiati, conformemente
alle prescrizioni tecniche fissate dall’Autorità e l’uso
efficiente delle risorse trasmissive;
- rispetta gli obblighi di copertura previsti dall’articolo 19.
- L’operatore di rete stabilisce, nel rispetto delle disposizioni del
presente regolamento e della normativa vigente, gli opportuni accordi
tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui programmi vengono
diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi forniti
attraverso la propria rete. L’operatore di rete non può modificare
o alterare i programmi sonori, i programmi dati e i servizi o i programmi
della società dell’informazione forniti da soggetti terzi ed
è tenuto al rispetto dei limiti di cui all’articolo 22.
- L’operatore di rete in ambito nazionale può fornire servizi
di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti autorizzati in
ambito locale nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 24, comma
4, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
- L’operatore di rete radiofonico in ambito locale può fornire
servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito
nazionale, nel rispetto dei limiti previsti per questi ultimi dall’
art. 22 del presente regolamento.
Articolo 11
(Domanda per il rilascio della licenza di operatore di rete per la radiodiffusione
sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale)
- La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete per la radiodiffusione
sonora su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, deve essere
presentata dal richiedente al Ministero. Ciascuna domanda è diretta
ad ottenere una sola licenza e deve contenere:
- i dati relativi al soggetto richiedente;
- l’indicazione dell’ambito nazionale o locale;
- il bacino di piano richiesto;
- l’eventuale uso di sistemi di codifica;
- l’impegno ad installare gli impianti in conformità, per
caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alla
normativa vigente, nonché alle disposizioni in materia antinfortunistica
e di tutela ed igiene del lavoro;
- il progetto di rete comprensivo dei dati sulla copertura raggiungibile
entro tre anni;
- il piano di massima economico-finanziario per i primi tre anni
di esercizio dell’attività;
- l’eventuale richiesta di collegamenti di comunicazione elettronica;
- le tipologie di programmi e servizi che si intende distribuire
nel blocco di programmi;
- la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste
dal presente regolamento.
- Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere allegata la
seguente documentazione:
- certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione
della domanda per il rilascio della licenza, dagli organi competenti
riguardante la costituzione del richiedente in una delle forme previste
dall’articolo 10, commi 3 o 4, rispettivamente per la licenza in
ambito nazionale o per la licenza in ambito locale, con capitale
sociale non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 10,
commi 3 o 4, rispettivamente per la licenza in ambito nazionale
o in ambito locale;
- certificato di nazionalità della società, qualora
non italiana;
- elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda,
detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale
sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute
da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora
i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto
richiedente siano a loro volta società deve essere altresì
allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche
indirettamente, il controllo;
- per le società consortili e per i consorzi, copia autentica
dello statuto ed elenco dei soci alla data di presentazione della
domanda;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte
dei soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione
antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490
e successive modificazioni;
- dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti
non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti
a misure di sicurezza o di prevenzione;
- per i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, attestazione che
il richiedente, o ciascuno dei soci del consorzio o della società
consortile, sia in regola con il versamento dei canoni per l’esercizio
della radiodiffusione sonora in tecnica analogica e non sia incorso
nella sanzione della revoca della concessione o dell’autorizzazione
e documentazione comprovante il capitale sociale, interamente versato,
al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla
media degli ultimi tre esercizi antecedenti a quello di presentazione
della domanda, ottenuto sommando i capitali sociali dei soggetti
di cui si compone il consorzio o la società consortile.
- A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la
domanda di cui al comma 1, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata
fideiussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall’ordinamento
vigente, secondo le modalità e gli importi che saranno determinati
dal Ministero nel bando di cui all’art.13, comma 3.
Articolo 12
(Radiofrequenze utilizzabili)
- La trasmissione di programmi per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale su frequenze terrestri T- DAB deve essere effettuata nelle
bande di frequenza previste per detti servizi, nel rispetto degli accordi
internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale,
nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione
delle radiofrequenze e delle disposizioni in materia contenute nel presente
regolamento.
- Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza
ovvero nell’atto di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione
di radiodiffusione interferisca con altre stazioni radioelettriche legittimamente
operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove l'intervento degli organi del Ministero al fine di
adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi.
- Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore
di rete è distinto dalla licenza ed il suo contenuto dipende
dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico
ed è assoggettato agli obblighi di cui all’articolo 12 della
legge 3 maggio 2004, n. 112. Le modalità
di assegnazione delle frequenze effettivamente disponibili alla data
di entrata in vigore del presente regolamento nonché delle frequenze
risultanti in esubero sono disciplinate agli articoli 13, 14 e 15.
Articolo 13
(Assegnazione delle radiofrequenze)
- Le frequenze sono assegnate per l’irradiazione all’interno dei bacini
previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora in tecnica digitale per cui è stata richiesta
la licenza di operatore di rete ai sensi dell’art.11.
- Al fine di consentire il completamento della fase di avvio dei mercati,
a seguito della quale sarà data completa attuazione al piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora
in tecnica digitale, agli operatori di rete titolari delle licenze di
cui all’articolo 10 sono assegnate le frequenze della banda UHF-L previste
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora in tecnica digitale. Le frequenze della banda VHF- III, su base
di non interferenza con le utilizzazioni televisive analogiche legittimamente
esercite ai sensi dell’articolo 23, comma 9, della legge
3 maggio 2004, n. 112, sono assegnate a complemento ed integrazione
della copertura in banda UHF-L, nei limiti delle previsioni dei piani
nazionali di ripartizione e di assegnazione delle frequenze e degli
accordi internazionali.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento il Ministero, sentita l’Autorità e le associazioni
maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche private, adotta
un bando recante i termini per il rilascio delle licenze di operatore
di rete in ambito nazionale e locale ai soggetti di cui all’articolo
10, comma 1, per l’utilizzazione delle frequenze di cui al comma 2,
prevedendo un termine non inferiore a quattro mesi per la presentazione
delle domande
- Qualora le frequenze individuate dal bando di cui al comma 3 risultino
sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute in esito al medesimo
bando, il Ministero, sentita l’Autorità, entro i successivi sessanta
giorni provvede al rilascio delle licenze di operatore di rete ed assegna,
con separato provvedimento, le radiofrequenze necessarie al funzionamento
dell’impianto o della rete.
- Nel caso in cui, per specifici bacini di piano, le frequenze risultino
insufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute in esito al
bando di cui al comma 3, il Ministero, sentita l’Autorità, promuove
l’accordo tra i richiedenti per la condivisione delle medesime risorse
frequenziali, in accordo con i principi di cui all’articolo 18. Qualora
l’accordo non intervenga entro il termine specificato nel bando di cui
al comma 3, il Ministero, sentita l’Autorità, adotta una procedura
di selezione comparativa da espletare secondo i criteri stabiliti all’articolo
14.
- Nel caso in cui, per specifici bacini di piano, le risorse frequenziali
risultino in esubero rispetto alle richieste pervenute in esito al bando
di cui al comma 3, il Ministero adotta le procedure di cui all’articolo
15.
- Successivamente alla conclusione della fase di avvio dei mercati le
frequenze della banda VHF-III di cui al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale sono
prioritariamente assegnate ai soggetti di cui all’articolo 10, comma
1, per il completamento della copertura, secondo le procedure che saranno
individuate dall’Autorità con il provvedimento di cui all’articolo
19, comma 3.
Articolo 14
(Procedura di selezione comparativa)
- Il Ministero notifica a tutti i soggetti di cui all’articolo 10, comma
1, che hanno presentato domanda per il rilascio della licenza di operatore
di rete ai sensi del bando di cui all’articolo 13, comma 3, per i bacini
di piano nei quali le frequenze assegnabili sono risultate insufficienti
e per la cui condivisione non è intervenuto l’accordo tra i richiedenti
ai sensi dell’articolo 13, comma 5, l’avvio della procedura di selezione
comparativa.
- La selezione comparativa di cui al comma 1 avviene sulla base dei
seguenti elementi:
- qualità del progetto di rete e del piano di massima economico-finanziario.
- potenzialità economica del soggetto richiedente valutata
in base al capitale sociale, interamente versato, al netto delle
perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla media degli ultimi
tre esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda.
Per i consorzi o le società consortili la potenzialità
economica viene valutata anche sommando i capitali sociali dei soggetti
di cui si compone il consorzio o la società consortile.
- tipologie di programmi e servizi che si intendono irradiare nel
blocco di programmi, con particolare riguardo a quelli di informazione
e di pubblica utilità.
- esperienza maturata nel settore radiofonico, anche con riferimento
ai singoli soggetti partecipanti al consorzio o alla società
consortile, ivi comprese le conoscenze e o esperienze nel settore
della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale.
- Il valore da assegnare a ciascuno degli elementi di cui al comma 2
è fissato dal Ministero nel bando di cui all’articolo 13, comma
3. Costituisce titolo preferenziale per l’ottenimento della licenza
la costituzione del richiedente in consorzio o società consortile.
- Ai fini della selezione comparativa di cui al comma 1, gli elementi
relativi al singolo soggetto di cui si compone il consorzio o la società
consortile sono valutati una volta sola, indipendentemente dal numero
di consorzi o società consortili ai quali il soggetto partecipa.
A tal fine i soggetti partecipanti a consorzi o a società consortili
devono specificare nella domanda presentata dal consorzio o dalla società
consortile se la partecipazione avviene in uno solo di essi o in più
consorzi o società consortili, e, in tal caso, a favore di quale
consorzio o società consortile i propri elementi devono essere
valutati.
- Ai fini del rispetto della condizione di cui all’articolo 24, comma
1, lettera c), ultimo periodo, della legge
3 maggio 2004, n. 112, gli elementi relativi ai soggetti partecipanti
a consorzi o società consortili vengono valutati ove vi sia corrispondenza
tra il bacino di utenza oggetto della concessione o autorizzazione per
la radiodiffusione sonora in tecnica analogica del singolo soggetto
e quello richiesto dal consorzio o dalla società consortile in
sede di presentazione della domanda.
- Al termine della valutazione comparativa il Ministero compila due
separate graduatorie delle domande pervenute, una per l’ambito nazionale
e una per l’ambito locale, relative ai bacini di piano in cui le frequenze
disponibili sono risultate insufficienti e provvede, verificata la rispondenza
dei bacini di utenza richiesti a quelli oggetto dell’attività
di radiodiffusione sonora in tecnica analogica, al rilascio delle licenze
di operatore di rete ai soggetti collocati in graduatoria,nel rispetto
del principio di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge
3 maggio 2004, n. 112. L’assegnazione delle frequenze è disposta
con separato provvedimento entro sessanta giorni dal rilascio della
licenza.
Articolo 15
(Assegnazione delle radiofrequenze in esubero)
- Il Ministero, nel caso in cui, per specifici bacini di piano, le frequenze
siano risultate in esubero rispetto alle richieste pervenute in esito
al bando di cui all’articolo 13, comma 3, pubblica nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana e nel proprio sito Internet un avviso relativo
alle frequenze ancora disponibili nei predetti bacini, invitando i soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, nonché i soggetti
di cui all’articolo 10, comma 1, a presentare domanda per il rilascio
delle licenze di operatore di rete nei predetti bacini secondo le modalità
di cui all’articolo 11.
- Il Ministero, mediante le forme di cui al comma 1, dà notizia
della prima domanda pervenuta e fissa il termine di un mese per l’invio
di ulteriori domande per il medesimo bacino di utenza. Decorso il periodo
di un mese dalla pubblicazione dell’avviso, senza che siano pervenute
domande di ottenimento della licenza di operatore di rete e di assegnazione
delle frequenze in numero superiore alla frequenze disponibili nel predetto
bacino, il Ministero procede al rilascio della licenza di operatore
di rete e del provvedimento di assegnazione delle frequenze ai soggetti
che ne hanno fatto richiesta in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
10. Qualora nel predetto periodo di un mese pervengano domande che eccedono
il numero delle risorse assegnabili, il Ministero, sentita l’Autorità,
procedere alla valutazione delle medesime secondo la procedura di cui
all’articolo 14, dandone preventiva comunicazione ai richiedenti. Alla
procedura di cui al presente comma non si applica quanto previsto dall’articolo
14, comma 5.
- La procedura di cui ai commi 1 e 2 è ripetuta almeno ogni due
anni per le frequenze non assegnate e per quelle resesi disponibili
a seguito di rinunce, revoche o riduzioni di assegnazione.
Articolo 16
(Progetto dell'impianto o della rete)
- Il progetto dell’impianto o della rete, da allegare alla domanda di
cui all’articolo 13, redatto in conformità con le prescrizioni
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora in tecnica digitale, può comprendere una o più
stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare
da una descrizione anche grafica, riportata su un supporto informatico
compatibile con la base di dati che verrà indicata dal Ministero
nel bando di cui all’articolo 13, comma 3, sentita l’Autorità,
nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le
relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento,
compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.
- Il progetto deve essere redatto nel rispetto dei limiti e dei valori
relativi alle emissioni radioelettriche fissati dalla normativa vigente.
- Il Ministero, sentita l’Autorità, può disporre modifiche
al progetto di rete o a ciascuno dei singoli impianti che la compongono.
Articolo 17
(Verifiche sugli impianti)
- Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione radiofonica
in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti
esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa vigente.
- Il Ministero procede alla verifica degli impianti anche presso le
sedi del licenziatario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi
momento, libero accesso agli incaricati.
Articolo 18
(Condivisione di infrastrutture e impianti)
- I titolari di licenza di operatore di rete radiofonica in ambito nazionale
o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le
infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune
di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente
alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti
previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione
delle frequenze. Ulteriori modalità di condivisione sono stabilite
dall’Autorità con il regolamento di cui all’articolo 12, comma
7, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
- L’ubicazione e l’uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi
commerciali e tecnici tra le parti interessate. Alle eventuali controversie
si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 19
(Obblighi di copertura)
- I titolari di licenza di operatore di rete radiofonica in ambito nazionale,
nella fase di avvio dei mercati ed avvalendosi delle frequenze previste
all’articolo 13, comma 2, devono realizzare, a decorrere dalla data
di assegnazione delle frequenze, la copertura di almeno un terzo dei
capoluoghi di regione entro tre anni.
- I titolari di licenza di operatore di rete radiofonica in ambito locale,
nella fase di avvio dei mercati ed avvalendosi delle frequenze previste
all’articolo 13, comma 2, devono realizzare, a decorrere dalla data
di assegnazione delle frequenze, la copertura di almeno il 30% della
popolazione del bacino locale entro tre anni.
- Ulteriori obblighi di copertura sono stabiliti dall’Autorità
a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati, sulla base
dell’utilizzo di tutte le frequenze previste dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale.
Articolo 20
(Durata delle licenze, revoca e contributi)
- Le licenze hanno una validità di 20 anni e sono rinnovabili
conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono essere
cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni,
sentita l’Autorità, salvo quanto previsto dal comma 2. Ai fini
dell’assenso il Ministero verifica che il soggetto subentrante sia in
possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio della licenza.
- La licenza conseguita dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1,
può essere ceduta solo conformemente alle norme che disciplinano
la cessione di intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione
sonora in tecnica analogica.
- La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma
1 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di
rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero
di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione
in via provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.
- La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio
della licenza comporta la decadenza dalla medesima.
- Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni
indicate nella licenza stessa, il Ministero, sentita l’Autorità,
può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale
o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale
ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di violazioni ripetute da
parte della suddetta impresa, può richiedere l'adozione di misure
adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa
ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal
suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa
non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi
dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo.
Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro sette
giorni dall'adozione.
- A titolo di contributo delle spese di istruttoria e per i costi amministrativi
della gestione del titolo amministrativo, il soggetto licenziatario
è tenuto al pagamento:
- della somma di euro 6.000 (seimila euro) per una rete in ambito
nazionale;
- della somma di euro 600 (seicento euro) per una rete in ambito
locale; tale contributo è ridotto, per ogni bacino provinciale
oltre il primo, del cinquanta per cento e, in ogni caso, la somma
complessiva da versare a titolo di contributo non può essere
superiore a euro 2.000 (duemila euro).
- Il contributo di cui al comma 6 deve essere corrisposto dal licenziatario
all’atto di presentazione della domanda.
- I contributi per l’uso delle risorse scarse sono dovuti a partire
dall’anno 2008 e verranno determinati dall’Autorità con successivo
provvedimento.
Articolo 21
(Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi)
- Ai fini della fornitura dei servizi della società dell’informazione
e dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali
possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere
le loro reti ad altre reti di comunicazione elettronica, secondo la
disciplina degli accordi in materia di interconnessione di reti di comunicazione
elettronica prevista dalla vigente disciplina.
- Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed i fornitori
di contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi
tecnici ed economici con i soggetti autorizzati alla fornitura della
guida elettronica ai programmi.
CAPO V
NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE, DELLA TRASPARENZA, DELLA
CONCORRENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE
Articolo 22
(Limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti)
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge
3 maggio 2004, n. 112 per la fase successiva alla completa attuazione
del piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora
in tecnica digitale, nella fase di avvio dei mercati i fornitori di
contenuti autorizzati ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del presente
regolamento hanno accesso prioritario alla capacità trasmissiva
dei blocchi di diffusione degli operatori di rete di cui all’articolo
10, comma 1, limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore
di contenuti.
- In presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste
da parte dei fornitori di contenuti di cui all’articolo 3, comma 12,
sono soddisfatte, con carattere di priorità, le richieste dei
fornitori di contenuti che, singolarmente o in consorzio o in società
consortile abbiano ottenuto la licenza di operatore di rete ai sensi
degli articoli 13, 14 o 15, nel bacino oggetto della richiesta di autorizzazione,
limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore di contenuti.
- Con successivo provvedimento l’Autorità determina i criteri
che garantiscano, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare
tutte le richieste da parte dei fornitori di contenuti di cui all’articolo
3, l’accesso ai fornitori di contenuti non riconducibili agli operatori
di rete, in base alla qualità della programmazione, al pluralismo
informativo a livello locale, alla natura comunitaria e alla tutela
delle minoranze linguistiche, in condizioni di parità di trattamento.
Nel medesimo provvedimento l’Autorità stabilisce le norme in
materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi
criptati.
- Uno stesso soggetto o soggetti tra loro in rapporto di controllo o
di collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge
31 luglio 1997, n. 249, non possono essere contemporaneamente titolari
di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale
e locale. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 gennaio 1999,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1999, n. 78, i marchi, le denominazioni e gli identificativi
utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono essere
distinti da quelli utilizzati per la fornitura di programmi in ambito
nazionale. Alle diffusioni interconnesse si applica quanto previsto
dall’articolo 21 della legge 6 agosto 1990,
n. 223 e dall’articolo 8 della legge
3 maggio 2004, n. 112.
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 13, uno stesso
fornitore di contenuti in ambito locale, direttamente o attraverso più
soggetti tra loro controllati o collegati, può irradiare il segnale
fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti.
- I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale sono
tenuti a diffondere il medesimo programma radiofonico ed i medesimi
programmi dati, nonchè gli identificativi ad essi associati,
su tutto il territorio nazionale, fatta salva l’articolazione locale
delle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo di cui alla normativa vigente.
- Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore
di servizi adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna
attività oggetto di autorizzazione.
Articolo 23
(Norme di razionale e corretto esercizio e vincoli di utilizzo delle radiofrequenze)
- L’operatore di rete può utilizzare le frequenze di emissione
per la fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva
e multimediale ed è soggetto al vincolo di:
- utilizzare prevalentemente, rispetto a servizi dati e interattivi,
le radiofrequenze assegnate per la diffusione dei programmi radiofonici
dei fornitori di contenuti autorizzati;
- utilizzare effettivamente le radiofrequenze assegnate consentendo
di soddisfare le richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori
di contenuti autorizzati e, in via prioritaria, da parte dei fornitori
di contenuti autorizzati ai sensi dell’articolo 3, comma 12, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2;
- rispettare i criteri di cui all’articolo 22 in materia di limiti
ai fornitori di contenuti.
- L’operatore di rete, ai fini del rispetto di quanto previsto al comma
1, definisce la capacità trasmissiva del singolo blocco da destinare
alla diffusione di programmi radiofonici in misura non inferiore a cinque
programmi e quella da destinare ai servizi e programmi dati.
Articolo 24
(Obblighi di trasparenza dell’operatore di rete)
- L’operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti adotta un
sistema di contabilità separata, per ciascun titolo abilitativo.
- L’operatore di rete è tenuto a:
- garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti
non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo
disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi
le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori
di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
- non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni
accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni
di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti
appartenenti a società controllanti, controllate o collegate
e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, fermo restando
il diritto prioritario dei consorziati o dei soci delle società
consortili a disporre della capacità trasmissiva interna
a ciascun singolo blocco;
- utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni
ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società
collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere
accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni
ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate
e collegate, nonché a terzi.
Articolo 25
(Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti
e di servizi)
- La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli elementi
ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi
e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento
ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell’articolo 2359, comma 3, del codice civile, avviene sulla
base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto
nel presente regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie
tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'articolo
1, comma 11, della predetta legge 31 luglio 1997, n. 249.
- Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati
all’Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni
previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
CAPO VI
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO
Articolo 26
(Abilitazione alle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale)
- Ferma restando la riserva di cui all’articolo 2-bis, comma 9, della
legge n. 66/2001, nella fase di avvio
dei mercati la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
è abilitata alla diffusione di trasmissioni radiofoniche terrestri
e di servizi dati in tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico
T-DAB per la effettuazione di diffusioni in chiaro in banda UHF- L.,
che deve essere distinto dagli eventuali blocchi di programmi contenenti
programmi di altri operatori radiotelevisivi.
- Al fine di accelerare lo sviluppo della radiodiffusione sonora terrestre
in tecnica digitale, la concessionaria di cui al comma 1 si impegna
a consentire, a condizioni commerciali, la coubicazione e la condivisione
dei propri impianti, inclusi edifici o tralicci, con altri operatori
di rete per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Ulteriori
modalità di condivisione sono stabilite dall’Autorità
con il regolamento di cui all’articolo 12, comma 7, della legge
3 maggio 2004, n. 112.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 27
(Disposizioni transitorie)
- Con l’adozione del presente regolamento termina la fase sperimentale
per la diffusione radiofonica in tecnica digitale di cui all’articolo
2-bis, comma 3, della legge n. 66/2001
e all’articolo 31 della delibera
n. 435/01/CONS.
- I soggetti in possesso di abilitazioni conseguite ai sensi dell’art.
31 della delibera n. 435/01/CONS sono tenuti a conformarsi al presente
regolamento nel richiedere le autorizzazioni alla fornitura di programmi
e le licenze di operatore di rete.
Articolo 28
(Disposizioni finali)
- Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso in cui non risultino
applicabili le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli
obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, ivi compresi
quelli contenuti nelle domande di autorizzazione e licenza, si applicano
le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge
14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
- L’Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del presente
provvedimento in relazione all’andamento della fase di avvio dei mercati,
al programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e all’evoluzione
della normativa nazionale e comunitaria e, in ogni caso, entro la scadenza
del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle
trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnica analogica
alla tecnica digitale.
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