L’Autorità
NELLA riunione del Consiglio del 15 maggio 2002;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità";
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni
per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.
77, recante "Regolamento di attuazione delle Direttive 97/51 e
98/10 in materia di telecomunicazioni";
VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni
economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione
di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica ufficiale 5 luglio 1999, n. 155;
VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 novembre 1999, recante "Identificazione
di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato",
pubblicata nel Bollettino dell’Autorità n.1/99;
VISTA la propria delibera n. 407/99 del 22 dicembre 1999, recante "Autorizzazione
provvisoria alla società Telecom Italia S.p.A, per la fornitura
di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull’applicazione
delle tecnologie ADSL", pubblicata nel Bollettino dell’Autorità
n. 2/99;
VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante "Linee
guida per l’implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello
di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei
servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 28 marzo 2000, n. 73;
VISTO il provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza
e il mercato A/285, recante "Infostrada - Telecom Italia - Tecnologia
ADSL";
VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990, sull’istituzione
del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la
realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni
(Open Network Provision);
VISTA la direttiva della Commissione europea 90/388/CEE del 28 giugno
1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
VISTA la direttiva del Consiglio 92/44/CEE del 5 giugno 1992, sull’applicazione
della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle
linee affittate;
VISTA la direttiva 96/19/CE della Commissione europea del 13 marzo
1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura
dei mercati delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 30 giugno 1997 relativa sull’interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e
l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di
fornitura di una rete aperta (ONP);
VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 1998 sull’applicazione del regime di fornitura di una
rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
VISTA la Raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell’8 gennaio
1998 sull’interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato
(parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione) ed i successivi
aggiornamenti;
VISTA la Raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell’8 aprile
1998 sull’interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato
(parte 2 – separazione contabile e contabilità dei costi) ed
i successivi aggiornamenti;
VISTA la Comunicazione 98/C 265/02 della Commissione sull'applicazione
delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore
delle telecomunicazioni – Quadro normativo, mercati rilevanti e principi;
VISTA la bozza di Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE relativa
alla separazione strutturale nelle industrie regolamentate, C(2001)78
del 5 aprile 2001;
VISTA la propria delibera 712/00/CONS, recante "Consultazione
pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni relative alla
parità di trattamento interna ed esterna ed i criteri relativi
alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre
2000, n. 302;
VISTI i risultati della suddetta consultazione;
VISTI gli atti del procedimento;
VISTO lo schema di provvedimento approvato dal Consiglio nella riunione
del 20 febbraio 2002;
VISTO il parere reso dall’Autorità garante della concorrenza
e del mercato sull predetto schema di provvedimento, trasmesso il 29
aprile 2002;
Considerato quanto segue:
1. Il percorso istruttorio.
Nel luglio 2000, l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio
finalizzato a valutare l’opportunità di elaborare delle misure
per assicurare il rispetto della parità di trattamento interno-esterno,
in particolare per quanto concerne la fornitura di servizi intermedi
ai concorrenti di Telecom Italia e la contemporanea presenza di quest'ultima
nel mercato dei beni finali realizzati attraverso l'acquisto, da parte
degli operatori concorrenti di Telecom Italia (ovvero operatori licenziatari,
di seguito in questa delibera OLO) dei succitati beni intermedi.
Nell’ambito della consultazione pubblica, avviata con la citata delibera
n. 712/00/CONS, sono pervenuti i contributi di numerosi operatori
di telefonia vocale fissa e mobile.
In data 3 maggio 2001 sono stati ascoltati gli operatori licenziatari
alternativi (di seguito OLO) che hanno partecipato alla consultazione,
in data 4 maggio 2001 è stata ascoltata la società Telecom
Italia (di seguito TI) e in data 7 maggio 2001 sono stati ascoltati
gli operatori mobili Blu, Omnitel Vodafone, Telecom Italia Mobile
e Wind.
A seguito delle audizioni indicate, alcuni operatori hanno inviato
ulteriori contributi, finalizzati ad approfondire aspetti tecnici,
economici e regolamentari pertinenti al procedimento in corso.
Lo schema di provvedimento è stato successivamente approvato
dall'Autorità in data 20 febbraio 2002 e trasmesso all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) per l’acquisizione
del relativo parere ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
2. Quadro giuridico e applicazione del principio di parità di
trattamento interno/esterno.
Il principio della parità di trattamento e della non discriminazione
è uno dei principi cardine della disciplina comunitaria: l’art.
82 [ex. Art 86], comma c) del Trattato di Roma che istituisce la Comunità
Europea indica, tra le pratiche vietate di abuso di posizione dominante,
"l’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così
per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza".
Nel settore delle telecomunicazioni esso fa parte inoltre dei principi
armonizzati in campo tariffario, di cui all’allegato 2, comma 4),
della Direttiva 90/387/CE sulla fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni,
che recita:
"[5^ tratto] le tariffe [per la fornitura di una rete aperta]
non devono essere discriminatorie e devono garantire la parità
di trattamento".
Tale principio, che rappresenta un’applicazione particolare del più
generale principio di non discriminazione e di parità di accesso,
è poi espressamente richiamato nelle direttive relative all’offerta
di servizi intermedi, specificamente nella citata Direttiva 92/44/CE
(Considerando 17) sulla fornitura di linee affittate e, in particolare,
dall’art. 6, comma 1, lett. a), della Direttiva 97/33/CE sull’interconnessione,
che recita: [gli Stati Membri provvedono affinché]:
"a) gli organismi interessati [ovvero gli operatori notificati]
osservino il principio di non discriminazione rispetto all’interconnessione
offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, a parità
di circostanze, agli organismi che si interconnettono e forniscono
servizi simili e devono fornire strutture e informazioni sull’interconnessione
ad altri alle medesime condizioni, garantendo la stessa qualità
che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate
o dei loro interlocutori commerciali".
Telecom Italia è attualmente operatore con notevole forza
di mercato nel mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica
fissa, nel mercato dei sistemi di linee affittate, nel mercato nazionale
dell'interconnessione. Come tutti gli organismi notificati come aventi
notevole forza di mercato, tale società, definita di seguito
operatore notificato, è tenuta ad osservare, oltre al citato
comma 1 lett. a) dell’art. 6 della Direttiva interconnessione, i seguenti
obblighi:
-
disponibilità agli operatori che prevedono di interconnettersi,
su richiesta, di tutte le informazioni e le specifiche tecniche
necessarie all’interconnessione. Le suddette informazioni devono
comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni
tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista
entro i sei mesi successivi;
-
osservanza dei principi di trasparenza, obiettività e
orientamento ai costi per le condizioni economiche relative all’accesso
ed all’uso della propria rete telefonica fissa e per i servizi
di telecomunicazioni su detta rete;
-
disaggregazione delle condizioni economiche di interconnessione
per servizi e per componenti in funzione delle esigenze di mercato
ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri
non strettamente attinenti al servizio richiesto.
Le condizioni economiche offerte per singolo servizio e per singola
componente di interconnessione devono fondarsi su di un sistema di
contabilità dei costi adeguatamente dettagliati e di separazione
contabile conforme alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del d.P.R.
318/97.
L'art. 30, comma 7, del d.P.R. n. 77/01 prevede che l'Autorità
assicuri il rispetto da parte degli organismi di telecomunicazioni
con significativo potere di mercato del principio di non discriminazione,
quando tali organismi utilizzano le reti telefoniche pubbliche fisse
e, più in particolare, qualsiasi sistema di accesso speciale
alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione
del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze
analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono
servizi di accesso speciale alla rete e informazioni a terzi alle
stesse condizioni e con la stessa qualità previste per i propri
servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.
La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95) e,
in particolare, l’articolo 2, comma 12, lettera f), statuisce
che ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità "emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare,
tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione
svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale
definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi
e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione
dei dati".
Infine, l'art. 2, comma 12, lett c), della legge n. 481/95 prevede
che [ciascuna Autorità]: "controlla che le condizioni e le
modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque
stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza
e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo,
anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni
di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti
siano soddisfatte[…]".
L’effettiva applicazione del principio della parità di trattamento
rappresenta, quindi, uno dei presupposti per gli operatori concorrenti
dell'operatore avente notevole forza di mercato per potere concorrere
equamente con quest’ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo
alle medesime condizioni per l’utilizzo di servizi intermedi che l’operatore
notificato riserva alle proprie divisioni commerciali, società
controllate e collegate.
3. Il contesto economico e di mercato.
L'istruttoria sulla parità di trattamento si è avvalsa
di una consultazione pubblica che ha consentito alle parti di evidenziare
numerose problematiche, cui si è data ampia visibilità,
anche in virtù della pubblicazione integrale dei contributi
pervenuti sul sito Web dell'Autorità. In particolare, la consultazione
pubblica ha messo in evidenza possibili criticità per quanto
riguarda l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione
e della parità di trattamento tra le divisioni di rete dell'operatore
dominante e le sue divisioni commerciali, da un lato, e le divisioni
di rete dell'operatore dominante e gli operatori alternativi che ne
acquistano i servizi, dall'altro. La maggiore criticità evidenziata
dalla consultazione, peraltro conformemente all'ampia letteratura
in materia regolamentare, è rappresentata dalla situazione
in cui, in un'industria [in questo caso il settore delle telecomunicazioni
in Italia], l'incumbent mantiene il controllo di un punto nodale
della fornitura di servizi (cd. bottleneck) o di una infrastruttura
essenziale e non replicabile secondo criteri di economicità
e, contemporaneamente, offre servizi nel mercato concorrenziale della
medesima industria. Tale incumbent, specialmente se regolato
a monte, ma relativamente libero nel mercato a valle, avrebbe
quindi un forte incentivo a ridurre il grado di concorrenzialità
sfruttando il controllo della infrastruttura essenziale.
I molteplici contributi e le analisi svolte nell'ambito dell'istruttoria
hanno permesso di ricostruire un quadro dal quale emerge l'opportunità
di un intervento integrativo da parte dell'Autorità. Ciò
anche in virtù di alcuni fenomeni di notevole rilevanza, tra
cui è opportuno segnalare:
-
per quanto riguarda la contabilità regolatoria, è
opportuno che le indicazioni ivi riscontrabili siano modificate
per consentire più approfondite valutazioni, in particolare
per offrire migliore evidenza che la fornitura di beni intermedi
rifletta i costi soggiacenti, data la complessità e il
grado di sviluppo del mercato di tali beni. Inoltre, l'asimmetria
informativa cui è naturalmente soggetto il regolatore può
essere ragionevolmente contenuta solo, come nel caso della valutazione
dei costi industriali e delle architetture specializzate di rete
per la fornitura del servizio, con il concorso degli operatori
alternativi che dispongono di un grado di conoscenza rilevante
delle effettive funzionalità di rete;
-
per quanto concerne la separazione amministrativa e contabile
prevista dalla legge n. 481/95, coerentemente con quanto illustrato
inter alia dall’Autorità per l’energia elettrica
e il gas, appare opportuno mantenere separate, sotto il profilo
gestionale, le attività di rete delle imprese notificate
in modo da limitare gli incentivi a discriminazioni, sovvenzioni
incrociate e distorsioni alla concorrenza, mirando invece a promuovere
l’efficienza e adeguati livelli di qualità dei servizi
attraverso una opportuna visibilità dei centri di costo
e delle funzionalità operative di rete, distinte dalle
attività commerciali che possono essere gestite da altre
unità funzionali all’interno di un medesimo gruppo sociale.
Peraltro, si ritiene che la lettera del già citato art.
2, comma 12, lett. f.), della legge n. 481/95, utilizzando il
concetto di "direttiva" relativamente alla separazione
amministrativa (mentre gli obblighi di separazione contabile discendono
anche dalla dettagliata normativa di settore), lasci in ultima
istanza le scelte con cui conseguire gli scopi regolamentari alla
piena libertà e autonomia dell’impresa oggetto del provvedimento,
fatto salvo il diritto del regolatore di verificare che tali scelte
garantiscano il conseguimento degli obiettivi prefissati;
-
per quanto riguarda gli aspetti tecnici della fornitura di servizi
intermedi, in particolare di interconnessione, l'operatore notificato
come avente notevole forza di mercato nel mercato dell’interconnessione
deve tassativamente assicurare il sistematico rispetto di condizioni
operative di identico livello, a parità di condizioni,
agli operatori alternativi, soprattutto per non danneggiare l'utente
finale, specie quello meno tutelato, che rischia di essere penalizzato
in primo luogo da un'insufficiente attenzione di qualunque fornitore
di servizio agli aspetti qualitativi e in secondo luogo da un
livello di competitività tecnica potenzialmente insufficiente
tra operatore notificato e operatore alternativo;
-
per quanto riguarda la predisposizione dell'offerta di riferimento
(OIR che comprende l'offerta di interconnessione di riferimento
e l'offerta relativa alla disaggregazione della rete di utente),
l'attuale calendarizzazione non garantisce opportune condizioni
operative, in particolare per quanto riguarda la programmazione
delle spese e degli investimenti da parte degli operatori alternativi.
L'Autorità intende pertanto apportare importanti modifiche
alla regolamentazione in essere, in modo da migliorare la pianificazione
degli attori presenti nel mercato, assicurare condizioni competitive
migliori perché maggiormente prevedibili e in prospettiva
introdurre una differente formulazione dell'offerta dal punto
di vista del regime di prezzo, introducendo un cd. network
cap, ovvero una riduzione programmata dei prezzi massimi dei
servizi di interconnessione, al fine di incentivare una maggiore
efficienza di rete da parte dell'operatore notificato. Tale modalità
di formazione dei prezzi di interconnessione è stata, ad
esempio, adottata dal regolatore OFTEL nel Regno Unito. Il network
cap ivi in vigore prevede la fissazione di un decremento dei
prezzi di interconnessione su base quadriennale, con cinque tipologie
di servizi non competitivi (originazione, terminazione, servizi
di transito, servizi di accesso a Internet su base forfettaria
[FRIACO] e servizi aggiuntivi di interconnessione) sottoposti
a condizioni differenti, mentre per un ulteriore tipo di servizi
di interconnessione potenzialmente competitivi è consentito
all'operatore storico il recupero del tasso di inflazione. Per
la categoria dei servizi competitivi è prevista la fissazione
del prezzo in autonomia. BT può inoltre variare i prezzi
di interconnessione, all'interno della fascia di riduzione prevista,
con un minimo di 90 giorni di anticipo.
-
infine, per quanto riguarda il controllo dei prezzi dell'offerta
di servizi finali da parte dell'operatore notificato, l'Autorità,
anche sull'esempio di quanto realizzato da altre Autorità
di settore in alcuni Stati membri dell'Unione Europea, ha deciso
di adottare linee guida che consentano di migliorare la trasparenza
e la non discriminazione. Le linee guida saranno utilizzate dall'Autorità
per valutare l'esistenza di compressione dei margini degli operatori
alternativi e altre pratiche potenzialmente non conformi alla
normativa vigente, identificando alcuni servizi che potranno mutare
a seconda dell'evoluzione delle condizioni di mercato. Il controllo
delle condizioni di offerta è volto ad aumentare la trasparenza
delle offerte presenti nel mercato, in particolare favorendo la
conoscenza dei meccanismi di valutazione che presiedono all'introduzione
di particolari condizioni che possono essere articolate a seconda
della tipologia di utenza, dei volumi di traffico, della temporalità
e durata dell'offerta.
4. Le valutazioni dell'Autorità.
Gli aspetti diversi e collegati, connessi con la parità di
trattamento e ampiamente illustrati nella sintesi della consultazione
pubblica e nel corso delle audizioni, e brevemente ricordati in precedenza,
sono stati valutati dall'Autorità nella presente delibera concludendo
favorevolmente sull'opportunità di adottare una serie di misure
per assicurare, anche in prospettiva, l'effettivo rispetto del principio
della parità di trattamento. Tra tali misure le più
rilevanti per contribuire alla realizzazione di un mercato pienamente
competitivo sono:
-
una maggiore articolazione sia della contabilità regolatoria
sia della separazione contabile dell'operatore notificato, fatta
salva la tutela della riservatezza commerciale su taluni elementi
di costo;
-
l’applicazione di misure organizzative per la separazione delle
funzioni aziendali preposte alla gestione della rete fissa dalle
funzioni commerciali preposte alla vendita di servizi finali dell’operatore
notificato;
-
la pubblicazione di dati dettagliati di tipo contabile ed economico,
nonché il perfezionamento dei criteri di riferimento delle
metodologie di contabilità dei costi attualmente impiegate.
Tuttavia, data la complessità inerente lo sviluppo di un
nuovo modello contabile, si propone l’adozione di un provvedimento
separato per quanto riguarda l’introduzione, in particolare, di
un modello a costi correnti;
-
assicurare la non discriminazione, a parità di altre condizioni
di fornitura, nell'ambito delle prestazioni tecniche offerte dalla
rete dell’operatore notificato alle proprie divisioni commerciali
e agli OLO, anche tramite verifiche puntuali della qualità
effettivamente offerta;
-
introdurre una nuova metodologia per l'offerta di servizi di
interconnessione da parte dell’operatore notificato, nella forma
di un cd. network cap ovvero di una fascia di prezzi di
interconnessione agganciata a criteri di efficienza dell'operatore
notificato, anche al fine di allungare l'orizzonte previsionale
di riferimento degli operatori alternativi che utilizzano la rete
dell’operatore notificato per l'offerta dei propri servizi;
-
l'applicazione di linee guida, che includono l'utilizzo di test
di prezzo, nella valutazione delle offerte finali dell’operatore
notificato per ridurre il rischio di attività anti-concorrenziali
da parte dell'operatore notificato.
5. Il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
(AGCM).
Il parere è stato trasmesso all'Autorità il 29 aprile
2002. L'AGCM ha innanzitutto condiviso le considerazioni generali
espresse dall'Autorità e relative alla natura di impresa verticalmente
integrata dell'operatore notificato e alle asimmetrie informative
cui è soggetto il regolatore.
L'AGCM ha inoltre evidenziato come i maggiori problemi per l'instaurarsi
di processi realmente concorrenziali, che garantiscano il trasferimento
ai consumatori dei benefici in termini di qualità e prezzo
dei servizi, sono da ritrovare sia nella difficoltà di attribuzione
di corretti valori di costo sottostanti la prestazione dei servizi
di interconnessione da parte dell'operatore dominante, sia nella possibilità
che quest’ultimo sfrutti, allo scopo di rafforzare la propria posizione
di dominanza, le legittime prerogative derivantegli dalla gestione
integrata di rete e servizi.
Inoltre, l'AGCM ha condiviso le previsioni in materia di contabilità
regolatoria che impongono all'operatore notificato come avente notevole
forza di mercato nel mercato dell'interconnessione obblighi di maggiore
trasparenza circa il calcolo dei costi di interconnessione, obblighi
previsti nell'art. 1 del presente provvedimento e nei relativi allegati.
Per l'AGCM, tale meccanismo appare idoneo a ridurre le asimmetrie
informative esistenti tra l'operatore e l'organismo di regolamentazione
in considerazione del fatto che, rispetto alle attuali previsioni,
esso appare garantire un maggiore dettaglio informativo ed un maggior
grado di trasparenza nella predisposizione della contabilità
regolatoria, in particolare con riferimento alle disposizioni che
prevedono un certo grado di pubblicità di alcune informazioni
aggregate di costo.
In merito alle misure previste in materia di parità di trattamento,
l'AGCM ha osservato che quanto previsto dall'Autorità nello
schema di provvedimento demanda all'operatore notificato la definizione
operativa della riorganizzazione richiesta, determinando, in potenza,
il risultato che la base di verifica su quanto predisposto sia influenzata
da obiettivi aziendali confliggenti con quelli regolamentari. Pertanto,
secondo l'AGCM, da un punto di vista concorrenziale, la soluzione
più idonea a garantire il rispetto del principio di parità
di trattamento sarebbe quella di una imposizione in via amministrativa
di una separazione strutturale proprietaria, o societaria, delle attività
di gestione dei servizi di rete da quelle di fornitura di servizi
finali dell'operatore verticalmente integrato. L'AGCM argomenta questa
sua analisi sostenendo che tale soluzione comporta due vantaggi principali,
ovvero, una più corretta imputazione dei costi congiunti con
un'attenuazione dell'asimmetria informativa cui è soggetto
il regolatore, da un lato, e l'eliminazione degli incentivi ad assumere
comportamenti anticoncorrenziali per aver creato separate società
di gestione della rete e per la fornitura di servizi con conseguenti
obiettivi aziendali distinti, dall'altro.
A tale riguardo, l'Autorità rileva che le misure regolamentari
previste nello schema di provvedimento si devono necessariamente collocare
nell’ambito del quadro normativo comunitario e nazionale vigente.
In tale quadro è garantita la libertà di impresa e non
si rilevano poteri ex-ante di imporre misure che incidano sulla proprietà
o gestione dell’impresa. Un intervento volto ad imporre la separazione
strutturale o proprietaria delle attività di rete, caso senza
precedenti in Europa, non rientra fra le fattispecie previste nel
nuovo ordinamento comunitario delle comunicazioni elettroniche e risulterebbe
peraltro di dubbia compatibilità con i principi del Trattato
in materia di libera prestazione di servizi da parte di imprese private.
Inoltre la misura prevista dal quadro comunitario per garantire la
trasparenza delle transazioni interne-esterne per le imprese aventi
notevole forza di mercato nell’ambito della telefonia fissa è
la separazione contabile, imposta nel rispetto del principio di proporzionalità.
L'Autorità ritiene infatti che sia per questa via che vada
perseguito l'obiettivo della trasparenza e della corretta imputazione
dei costi di interconnessione e dei beni intermedi in generale. La
nuova struttura della contabilità regolatoria prevista dal
presente provvedimento prevede un livello di dettaglio idoneo ad evidenziare
il trasferimento di servizi tra il ramo di azienda dell’operatore
notificato preposto alla gestione della rete e quello preposto alla
vendita dei servizi.
Considerato l’elevato livello di dettaglio con il quale vengono evidenziate
le poste contabili relative alle transazioni fra aggregati di costo
di rete e servizi commerciali, una separazione strutturale o societaria,
sotto il profilo della trasparenza contabile, fornirebbe analoghe
indicazioni a quelle ottenibili con le misure contabili previste dal
presente provvedimento.
Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, esaminato nel
precedente paragrafo 2, un intervento dell’Autorità, non limitato
all’emanazione e verifica dell’attuazione di misure di separazione
amministrativa previste dall'art. 2, comma 12, lett. f), della legge
n. 481/95, che si configuri come una imposizione diretta di misure
ex-ante di separazione societaria e amministrativa, non risulterebbe
in linea con i principi di libertà di impresa previsti dall’ordinamento
nazionale.
Per quanto concerne, invece, la verifica delle misure di separazione
amministrativa effettivamente adottate, l’Autorità intende
peraltro, come dettagliato nell’articolo 2 del presente provvedimento,
accertare al massimo livello l’efficacia delle misure introdotte dall’operatore
notificato per assicurare la parità di trattamento.
Infine, occorre notare che l’assimilazione del settore delle comunicazioni
elettroniche con industrie tradizionali in rete, quali l’energia elettrica
ed il gas, non appare completamente condivisibile sotto il profilo
tecnico e di mercato. L’interazione fra rete e servizi è il
presupposto, nell’ambito della convergenza, per l’innovazione e l’internazionalizzazione
delle imprese.
Infine, per quanto riguarda l'implementazione di linee guida per
la verifica dei prezzi dei servizi finali, di cui all'art. 4 del presente
provvedimento, l'AGCM ha osservato quanto segue.
Innanzitutto l'AGCM condivide, in via generale, l'attuazione di misure
atte a ridurre il grado di incertezza degli operatori, in quanto tali
misure stabiliscono modalità applicative e tempistiche decisionali
improntate alla chiarezza. L’Autorità ritiene che l’utilizzo
di test di prezzo, con le modalità applicative introdotte nel
presente provvedimento e la specificazione delle modalità di
verifica delle offerte da parte dell'Autorità stessa, aumenti
la propria trasparenza decisionale e possa migliorare l’orizzonte
previsionale degli operatori
Tuttavia l'AGCM ha osservato, su aspetti di dettaglio dei test di
prezzo, come alcuni di questi potrebbero non essere utili a favorire
un assetto di mercato adeguatamente concorrenziale. In particolare,
l'AGCM ritiene che il calcolo dei costi dell’operatore efficiente
considerati ai fini della seconda soglia cosiddetta di replicabilità
[dell'offerta di Telecom Italia da parte di un operatore alternativo],
ed ottenuti aggiungendo ai costi di interconnessione i costi di rete
ed i costi operativi dell’OLO, posti in prima applicazione uguali,
rispettivamente, ai costi di rete e ai costi dell'operatore notificato,
potrebbe non offrire un adeguato incentivo alla realizzazione di guadagni
di efficienza da parte degli operatori alternativi. Tale circostanza,
secondo l'AGCM, non consentirebbe di trasferire ai consumatori né
guadagni di efficienza tecnica dell'operatore integrato, né
risparmi di costo degli operatori concorrenti.
A tale riguardo l'Autorità ritiene di dover esprimere le seguenti
considerazioni. Innanzitutto, la valutazione della soglia di replicabilità
è condotta "in prima applicazione" sui costi di rete
dell'operatore notificato poiché questo dato è l'unico
conoscibile sulla base dei documenti di contabilità regolatoria
disponibili. In secondo luogo, il modello di rete utilizzato per la
definizione dei costi di interconnessione è elaborato nell’ipotesi
che l’operatore efficiente sia dotato di un’infrastruttura capillarmente
diffusa, prevedendo che il costo della rete dell’operatore alternativo
(OLO) sia invece rappresentativo "della parte di rete replicata".
Se la stima puntuale dei costi della rete replicata dall’operatore
efficiente si rivelasse minore rispetto ai costi dell’operatore notificato,
l’approssimazione proposta avrebbe unicamente comportato una lieve
crescita della soglia di replicabilità; tuttavia il test ha
come principale obiettivo quello di segnalare all’Autorità
una condizione di possibile criticità dell’offerta proposta
dall’operatore notificato, a fronte della quale sono previsti ulteriori
indagini ed approfondimenti. Un innalzamento della soglia, stante
la natura non cogente del test di prezzo, comporta pertanto unicamente
una crescita del livello di attenzione da parte dell’Autorità
e non necessariamente effetti distorsivi sulle condizioni di mercato
in essere.
In ogni caso, l’Autorità ritiene opportuno procedere ad ulteriori
approfondimenti sulle valutazioni dei costi di rete applicabili all’operatore
efficiente, coinvolgendo tutti gli operatori interessati.
Per quanto riguarda gli altri costi da utilizzare per la definizione
della soglia di replicabilità, ovvero i costi di interconnessione
e i costi operativi, si esprimono alcune considerazioni.
I costi di interconnessione sono, allo stato attuale di sviluppo
delle infrastrutture, da considerarsi inevitabili, specie per quanto
riguarda i segmenti di mercato dove minore è la concorrenza,
come a livello locale. Peraltro, nel test proposto, la valutazione
dei costi di interconnessione è agganciata a un percorso pluriennale,
con un parametro incentivante la creazione di infrastrutture d’accesso
basato su un conteggio decrescente dei costi fissi di interconnessione,
cioè infrastrutturali.
Relativamente ai costi operativi dell’operatore efficiente, infine,
l’Autorità ritiene opportuno accogliere le osservazioni dell’AGCM,
prevedendo, rispetto a quanto inizialmente prospettato, una formulazione
alternativa consistente, in fase di prima applicazione del test, in
una percentuale dei costi operativi da applicare alla soglia di replicabilità
pari al 35 % dei costi di rete e di interconnessione: tale percentuale,
assunta come rappresentativa di un operatore efficiente, sarà
successivamente affinata coinvolgendo tutti gli operatori interessati.
Si osserva che la metodologia descritta è seguita da altre
Autorità di settore di Stati membri dell'Unione Europea.
La diffusione dei test di prezzo nelle pratiche dei regolatori europei
si colloca nell’ambito di un processo volto ad assicurare maggiore
trasparenza all’azione di vigilanza sulle offerte finali degli operatori
notificati affinché eventuali vantaggi per i consumatori nel
breve periodo non si traducano in una concentrazione eccessiva delle
quote di mercato ed in una riduzione progressiva di quel grado di
concorrenzialità che è stato introdotto con il processo
di liberalizzazione delle telecomunicazioni.
CONSIDERATO quanto sopra esposto;
UDITA le relazioni del prof. Silvio Traversa, della dott.ssa Paola
Maria Manacorda e dell’ing. Vincenzo Monaci, relatori ai sensi dell'art.
32 del regolamento concernente l’organizzazione
e il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
(Contabilità regolatoria)
-
L’operatore notificato come avente notevole forza di mercato nel
mercato dell’interconnessione, dei circuiti affittati e del servizio
di telefonia vocale, di seguito indicato come "operatore notificato",
a partire dalle risultanze dell'esercizio 2001, predispone la contabilità
regolatoria basandola sui costi correnti. Tale contabilità
è organizzata in conformità alle disposizioni vigenti
e secondo il formato e i criteri di separazione contabile e contabilità
dei costi indicati nell'allegato
A.
-
I principi di contabilità a costi correnti per la rete fissa,
da utilizzarsi per la contabilità regolatoria a partire dall’esercizio
2001, vengono perfezionati con separato provvedimento.
-
In sede di prima applicazione e sulla base delle verifiche previste
dalla normativa vigente, se la contabilità regolatoria non
risulta conforme ai formati e ai criteri di cui ai commi 1 e 5, l’operatore
notificato ne modifica i contenuti in modo da assicurarne la conformità.
-
Eventuali proposte di modifica ai formati e ai criteri di cui ai
comma 1 e 5, devono essere espressamente approvate dall'Autorità
e comunicate non meno di 90 giorni prima della data di presentazione
della contabilità regolatoria prevista dalla normativa vigente.
-
A partire dai dati relativi all’esercizio 2002, nell’ambito della
propria contabilità regolatoria a costi correnti (CCA), l’operatore
notificato predispone un prospetto dettagliato dei costi degli elementi
di rete a costi incrementali di lungo periodo secondo i criteri della
Raccomandazione 322/98/EC e della Comunicazione 98/C 84/03, nonché
secondo i criteri contabili di cui al comma 1. La predetta documentazione
è organizzata secondo il formato indicato con separato provvedimento
da adottarsi, sentite le parti interessate, entro il 31 dicembre 2002.
-
L’operatore notificato rende disponibili al pubblico le informazioni
di contabilità dei costi di cui all'allegato
B entro 45 giorni dalla pubblicazione da parte dell’Autorità
delle verifiche metodologiche condotte dal soggetto incaricato ai
sensi e agli effetti del d.P.R. n. 318/97.
Articolo 2
(Condizioni per assicurare la parità di trattamento)
-
L’operatore notificato garantisce che, entro il 31 dicembre 2002,
mediante opportune misure organizzative sul piano della separazione
amministrativa e contabile e della trasparenza, da sottoporre all’approvazione
dell’Autorità, le unità organizzative preposte alla
gestione della rete siano sufficientemente separate da quelle preposte
alla vendita dei servizi finali.
-
L’Autorità verifica che le misure adottate garantiscano:
-
che la fornitura di servizi di rete alle proprie unità organizzative
commerciali avvenga attraverso accordi che esplicitino le condizioni
generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere
almeno le clausole di cui all’allegato
C;
-
che la fornitura di servizi di rete avvenga assicurando il medesimo
livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori interconnessi
e alle unità organizzative commerciali interne o a società
collegate o controllate;
-
che la contrattualizzazione e la vendita di servizi di rete sia
condotta da soggetti distinti da quelli che operano nelle unità
organizzative commerciali che offrono servizi finali;
-
che la gestione di dati commerciali e di informazioni relative
al traffico degli operatori interconnessi sia separata dalla gestione
e l’utilizzo dei dati a fini commerciali. In particolare, i sistemi
informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori interconnessi
sono gestiti da personale differente da quello preposto alle attività
commerciali verso i clienti finali e tali sistemi non sono accessibili
al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono
servizi ai clienti finali;
-
che a seguito dell’implementazione delle misure organizzative di
cui al presente articolo la contabilità regolatoria rifletta
adeguatamente l’evoluzione dei trasferimenti interni tra le varie
unità.
-
L’operatore notificato, nell'esecuzione degli accordi di cui al comma
2, lett. a), assicura la parità di trattamento interna/esterna
sugli aspetti relativi alla fornitura (di seguito provisioning),
alle azioni sistematiche per la garanzia di rispondenza alle specifiche
e di qualità complessiva per le attività elementari
(di seguito assurance), necessarie sia alla fornitura del servizio
commerciale all'utente finale, sia alla fornitura di servizi intermedi
per gli OLO. In particolare, le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche
e i valori degli indicatori di qualità contenuti negli ordinativi
interni relativi a ciascun servizio di rete offerto dalle unità
organizzative preposte alla gestione della rete dell’operatore notificato
(rete di trasporto e rete di accesso nella contabilità regolatoria)
alle proprie unità organizzative commerciali sono le medesime
offerte agli OLO per ciascun analogo servizio di rete.
-
L’operatore notificato comunica all'Autorità, contestualmente
all’adozione delle misure di cui al comma 1, le modalità e
le condizioni generali di fornitura tecnico- economiche, ivi inclusi
gli indicatori di qualità, di cui al comma 3, previste negli
ordinativi interni relativi ai servizi di rete tra le proprie funzioni
di rete e commerciali, nonché gli accordi tra funzioni di rete
e OLO. Eventuali variazioni alle condizioni tecniche succitate sono
comunicate all’Autorità con 30 giorni di anticipo.
-
Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di
una relazione semestrale da parte dell’operatore notificato. Tale
relazione, da presentarsi entro il 31 dicembre 2002 e successivamente
ogni sei mesi, riporta in allegato una tabella comparativa dei valori,
misurati dall’operatore notificato, degli indicatori di cui all’allegato
C, in modo tale che sia possibile verificare la qualità
erogata alle proprie funzioni commerciali e agli OLO che fanno uso
dei medesimi beni intermedi. L’Autorità utilizza i dati così
ricavati anche ai fini della verifica del rispetto della parità
di trattamento.
-
Qualora emerga una differenza persistente in un indicatore tecnico
rispetto al valore previsto dagli accordi interni o esterni, l'Autorità,
salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, adotta i necessari provvedimenti
al fine di assicurare la parità di trattamento.
-
L’operatore notificato presenta sotto la propria responsabilità,
a partire dal 30 giugno 2003, una relazione annuale certificata da
un soggetto terzo che comprovi la separazione tra sistemi informativi
delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione
indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l’utilizzo
dei dati riservati relativi alla clientela degli OLO, in possesso
delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell’operatore
notificato.
Articolo 3
(Modalità di predisposizione dell’Offerta di riferimento - OR)
-
L'Autorità, al fine di promuovere una maggiore efficienza
e trasparenza delle condizioni competitive, stabilisce entro il 30
ottobre 2002, anche all’esito di una consultazione pubblica, le modalità
e la composizione di un network cap con l'obiettivo di disporre
entro il 1 gennaio 2003 di un sistema di programmazione della riduzione
dei prezzi massimi di interconnessione.
Articolo 4
(Linee guida per la verifica dei prezzi dei servizi finali)
-
L'Autorità adotta le linee guida, ai fini della verifica dei
prezzi delle offerte di servizi finali dell’operatore notificato,
di cui all’allegato
E.
-
I costi sostenuti dall’operatore notificato nell'offerta di servizi
finali regolamentati, ricavati dalla contabilità regolatoria,
sono utilizzati dall'Autorità come base di riferimento per
le valutazioni relative ai prezzi finali e alla replicabilità
dell'offerta da parte di altri soggetti, sulla base delle linee guida
di cui al comma 1.
-
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 77/01, l’operatore
notificato comunica all'Autorità i criteri di trasparenza,
non discriminazione e obiettività che informano i programmi
di riduzione delle condizioni economiche o tariffarie per categorie
di utenti, per volumi di traffico o sulla base di elementi significativi
relativi all'occorrenza temporale o durata nel tempo del servizio,
secondo le modalità illustrate nelle linee guida di cui al
comma 1.
-
L'Autorità può approvare in modo condizionato, chiedere
la modifica o la revoca delle offerte e dei programmi di riduzione
tariffaria o di prezzo relative ai servizi finali dell’operatore notificato,
anche in base alle linee guida di cui al comma 1.
-
La presentazione e la valutazione delle offerte dei servizi finali
avviene secondo la procedura descritta nell’allegato
D.
-
L’ Autorità entro 180 giorni dall’ entrata in vigore del presente
provvedimento, in sede di prima applicazione, riesamina le linee guida
di cui all’ allegato
E.
-
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento,
l’Autorità riesamina, applicando le linee guida di cui all’allegato
E, le offerte che, a quel momento, risultano autorizzate in via
provvisoria.
Articolo 5
(Disposizioni finali)
-
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
-
Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso
al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Gli allegati, che
fanno parte integrante del presente provvedimento, sono disponibili
presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 e presso l’ufficio di rappresentanza
in Roma, via delle Muratte, n. 25, e nel sito web all’indirizzo
www.agcom.it.
Napoli, 15 maggio 2002
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
IL COMMISSARIO RELATORE
Silvio Traversa
IL COMMISSARIO RELATORE
Paola Maria Manacorda
IL COMMISSARIO RELATORE
Vincenzo Monaci
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Botto
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