NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9
ottobre 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177
e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b) nn. 1 e
9;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, recante "Testo
unico della radiotelevisione", ed in particolare, gli articoli
3 e 7 ai sensi dei quali costituiscono principi fondamentali del sistema
radiotelevisivo il pluralismo, l’obiettività, la completezza,
la lealtà e l’imparzialità dell’informazione,
nonché l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche,
e che l’attività di informazione radiotelevisiva, da qualunque
emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio
di interesse generale, che deve garantire la libera formazione delle
opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni
di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni
di parità di trattamento e imparzialità;
VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel
servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
nella seduta dell’11 marzo 2003, secondo il quale, in particolare:
"1. Tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali
ai programmi di approfondimento - devono rispettate rigorosamente,
con la completezza dell’informazione, la pluralità dei
punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori,
ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell’azienda
concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro
attività al rispetto dell’imparzialità, avendo
come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo,
di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza….
VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006 , recante "Disposizioni
applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione
politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi
non elettorali", secondo la quale, in particolare:
" 1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali,
le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare
i principi di completezza e correttezza dell’informazione,
obiettività, equità, lealtà, imparzialità,
pluralità dei punti di vista e parità di trattamento".
VISTA la delibera n. 146/07/CSP del 20 settembre 2007, recante "Atto
di indirizzo sull’informazione in materia di "elezioni primarie" per
la scelta dei componenti dell’assemblea costituente nazionale
e del segretario nazionale del partito democratico indette per il giorno
14 ottobre 2007";
CONSIDERATO che con istanza pervenuta il 28 settembre 2007 ( prot.
57799) è stato richiesto all’Autorità di fornire
un chiarimento interpretativo della citata delibera
n. 146/07/CONS,
in relazione ai principi di pluralismo, obiettività, completezza
e imparzialità dell’informazione e necessità del
contraddittorio, affinché sia garantito il dibattito politico
tra chi persegue il processo costituente e chi vi si oppone;
RITENUTO opportuno chiarire che l’applicazione dei principi
di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione,
la cui osservanza è espressamente richiamata nell’articolo
1 della delibera n. 146/07/CONS, comporta l’esigenza di fornire
una corretta informazione sull’argomento delle "elezioni
primarie" del partito democratico, in particolare sulle concrete
modalità di svolgimento e di espressione del voto, dando altresì conto
del dibattito politico, nei suoi vari aspetti, in modo completo, corretto
, imparziale ed obiettivo;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele
Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
1. In relazione a quanto indicato nell’atto di indirizzo sull’informazione
in materia di "elezioni primarie" per la scelta dei componenti
dell’assemblea costituente nazionale e del segretario nazionale
del partito democratico adottato con la delibera
n. 146/07/CSP si conferma
che l’applicazione dei principi di pluralismo, obiettività,
completezza e imparzialità dell’informazione, la cui osservanza è espressamente
richiamata nell’articolo 1 della suddetta delibera, comporta
che deve essere fornita una corretta informazione sull’argomento,
in particolare sulle concrete modalità di svolgimento e di espressione
del voto, dando altresì conto del dibattito politico e delle
diverse posizioni all’interno e all’esterno della formazione
politica in questione, in modo completo, corretto, imparziale ed obiettivo,
al fine di contribuire alla formazione di una libera opinione da parte
dei cittadini.