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Delibera n. 160/03/CONS

Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001

Pubblicata su questo Sito in data 03/06/03
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 giugno 2003, n. 134


L’AUTORITA’

Nella seduta del Consiglio del 7 maggio 2003

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision);

VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Consiglio 92/44/CE sulla "Applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate";

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)" e in particolare gli art. 4, 6, 7, 8, 18 e l'allegato I, parti 1, 2 e 3;

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CE e 92/44/CE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/10/CE, relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all’interconnessione alle medesime (direttiva accesso);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/77, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

VISTO il documento della Commissione 2002/C 165/03, recante "Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica";

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex-ante ai sensi della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTO il parere della DG XIII della Commissione Europea sui criteri e i parametri di misura adottati per l’identificazione degli organismi aventi notevole forza di mercato ai fini della corretta attuazione del quadro normativo ONP per le telecomunicazioni, pervenuto all’Autorità in data 5 luglio 1999;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 relativa all'"Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie" ed in particolare l'art.1, comma 1, lettera am), l'art.22, comma 1, lettera a) e l'Allegato A;

VISTO il D.M. 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la determina del Ministero delle Comunicazioni in data 3 aprile 1998 relativa alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

VISTO il D.M. 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni" e in particolare l'art. 8 e l'art. 9, commi 1, 2, 3;

VISTA la propria delibera 197/99 del 7 settembre 1999 concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTO il d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, relativo al Regolamento di attuazione delle direttive comunitarie 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni;

VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet";

VISTA la propria delibera 219/02/CONS, del 10 luglio 2002, recante "Aggiornamento dell’elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell’accesso ad Internet";

VISTA la propria delibera 350/02/CONS del 6 novembre 2002, concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000";

VISTI i bilanci e le relazioni annuali degli operatori di telecomunicazioni, con specifico riferimento all’anno 2001, nonché la documentazione e i dati forniti all’Autorità dai soggetti partecipanti al procedimento;

VISTA la comunicazione di "avvio del procedimento finalizzato all’identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l’anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 20 settembre 2002;

SENTITE, in data 14 gennaio 2003 la società Wind Telecomunicazioni S.p.A., in data 17 gennaio 2003 le società Vodafone Omnitel S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., in data 20 gennaio 2003 la società Telecom Italia Mobile S.p.A.;

SENTITE, in data 28 febbraio 2003 le società Telecom Italia S.p.A, Telecom Italia Mobile S.p.A, Vodafone Omnitel S.p.A, Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE, in data 29 aprile 2003 le società Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Mobile S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. L'istituto del significativo potere di mercato e il ruolo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel quadro normativo comunitario e nazionale vigente.

Il presente procedimento è stato integralmente condotto sulla base delle disposizioni del vigente quadro regolamentare europeo. Il nuovo quadro regolamentare europeo, che entrerà in vigore con la trasposizione delle direttive della cosiddetta Review 99, o comunque al più tardi entro il 25 luglio del 2003, è in questa sede descritto solo per dare evidenza della prospettata evoluzione dell’istituto del significativo potere di mercato.

Il vigente quadro regolamentare europeo, recepito dalla normativa nazionale con il d.P.R. 318/97, prevede l'istituto del significativo potere di mercato (di seguito, "notevole forza di mercato", secondo la formula più diffusa nei testi nazionali) tra gli strumenti di regolamentazione asimmetrica volti al perseguimento degli obiettivi della liberalizzazione e della promozione di dinamiche concorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni. Lo stesso Decreto ne stabilisce la nozione, i criteri e le competenze per la relativa applicazione.

In particolare, l'articolo 18 comma 2 della direttiva 97/33/CE assegna alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito di identificare e di notificare alla Commissione europea gli organismi aventi notevole forza di mercato. La normativa nazionale di recepimento, all'art. 22 comma 1, lettera a) del d.P.R. 318/97 attribuisce esplicitamente tale compito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità).

In merito alla nozione di "notevole forza di mercato", l'articolo 1 comma 1, lettera am) del d.P.R. 318/97 definisce operatore avente notevole forza di mercato "un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare"; ed aggiunge che "l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato".

Il quadro regolamentare sopra indicato individua quattro mercati rilevanti (in termini di prodotto/servizio) ai fini della notifica del significativo potere di mercato:

1) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa (allegato A, parte 1, del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE);

2) mercato della fornitura di linee affittate (allegato A, parte 2, del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 2 della direttiva 97/33/CE);

3) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile (allegato A, parte 3, del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 3, della direttiva 97/33/CE);

4) mercato nazionale dell'interconnessione, con riferimento sia alle reti telefoniche pubbliche fisse (allegato A, parte 1, del d.P.R. 318/97 e all'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE) sia alle reti pubbliche di telefonia mobile (allegato A, parte 3, primo capoverso, del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 3, punto 1 della direttiva 97/33/CE).

La lista di mercati rilevanti stilata dalla normativa comunitaria è tuttavia suscettibile di modifiche dettate dal naturale processo di evoluzione dei mercati. Lo strumento regolamentare della notifica, infatti, per poter risultare efficace e coerente con i principi generali che regolano le attività sui mercati delle telecomunicazioni, richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera a, del d.P.R. 318/97, richiede un'attività costante di verifica dell’adeguatezza della lista dei mercati rilevanti in ragione delle effettive condizioni di sviluppo concorrenziale dei mercati interessati. Tale attività di verifica compete all’Autorità.

L’evoluzione della normativa comunitaria in materia di telecomunicazioni ha comportato rilevanti innovazioni anche in relazione alla disciplina dell’istituto della notevole forza di mercato.

Infatti, la Commissione Europea, nell’ambito delle iniziative di adeguamento degli strumenti regolamentari della cosiddetta Open Network Provision (di seguito anche ONP) al nuovo contesto pienamente liberalizzato, ha provveduto ad aggiornare alcune disposizioni in materia di notevole forza di mercato. In particolare, tale processo di aggiornamento ha interessato la direttiva 97/51/CE, che modifica tra l’altro la direttiva 92/44/CEE, cosiddetta "ONP linee affittate", e la direttiva 98/10/CE, cosiddetta "ONP telefonia vocale".

Tali norme comunitarie sono state oggetto di puntuale trasposizione nella normativa italiana ad opera del d.P.R. n. 77, dell’11 gennaio 2001. In particolare, con specifico riferimento al mercato delle linee affittate, l’articolo 13, comma 5, dispone che "[...] L'Autorità non applica i requisiti di cui al comma 1 [...]" (ovvero i tradizionali obblighi di orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione) [...] agli organismi che non hanno significativo potere di mercato per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area […]". Il successivo comma 6 prevede inoltre che "L'Autorità può decidere di non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate".

Analogamente, in materia di servizi di telefonia vocale, l’articolo 31, comma 6, dispone che l’Autorità possa autorizzare gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dei servizi di telefonia vocale a non conformarsi agli obblighi conseguenti (prescritti ai precedenti commi 2, 3, 4, e 5), "[…] in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l’esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi".

Dal complesso delle disposizioni richiamate emerge una chiara indicazione a rafforzare la fase di analisi dei mercati rilevanti, con un esplicito richiamo anche alla possibilità di ulteriore segmentazione geografica (e nel caso delle linee affittate, per tipologia di servizio) dei mercati.

In relazione ai mercati delle linee affittate e dei servizi di telefonia fissa, viene confermato (rispettivamente agli articoli 14, comma 1, e 37, comma 2) in capo all’Autorità il compito di notificare alla Commissione Europea gli organismi aventi notevole forza di mercato, nonché le eventuali esenzioni previste ai sensi delle norme richiamate.

Va rilevato che già nell’anno 1999, in sede di prima applicazione dell'istituto, l'Autorità, con delibera n. 197/99/CONS, pur notificando gli organismi con notevole forza di mercato nei quattro mercati rilevanti indicati dalla normativa comunitaria e nazionale, ha segnalato al considerando 3 la possibilità di procedere, "[…] tenuto conto dell'evoluzione dei mercati e delle possibili variazioni degli elementi rilevanti ai fini dell'identificazione", ad ulteriori segmentazioni di mercato, se ritenute necessarie.

Una prima segmentazione dei mercati definiti dal d.P.R. 318/97 e passibili di regolamentazione ex-ante è stata realizzata dall’Autorità in applicazione della legge n. 59/2002 recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet".

La legge 59/2002, in considerazione del grado e delle condizioni di sviluppo del mercato dei servizi di accesso ad Internet, nonché delle esigenze di diffusione dei servizi stessi, ha evidenziato la necessità di una disciplina in grado di superare la differenziazione regolamentare esistente fra Internet Service Providers ed operatori di telecomunicazioni. I primi, infatti, operano, ai sensi del d.P.R. 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera 467/00/CONS, sulla base della sola autorizzazione generale, i secondi, invece operano, ai sensi del d.m. 25 novembre 1997, sulla base di licenza individuale. L’articolo 1, comma 1, della legge dispone inoltre che sia l’Autorità, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, a provvedere all’aggiornamento dell’elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato nel mercato dell’accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del d.P.R. n. 318/97.

In applicazione della normativa nazionale e tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica n. 132/02/CONS, l'Autorità, con riferimento all'anno 2001, ha individuato ed identificato gli organismi aventi notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

  1. mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa;
  2. mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità dial-up.

Tali mercati sono stati identificati come specifici segmenti, rispettivamente, del mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa e del mercato dell’interconnessione, i quali risultano, a loro volta, ridefiniti dalla segmentazione realizzata.

In seguito, in sede di identificazione degli organismi aventi notevole forza di mercato nell’anno 2000, l'Autorità con delibera 350/02/CONS ha confermato l'approccio adottato nella precedente delibera 197/99/CONS, continuando ad individuare i medesimi quattro mercati rilevanti indicati dalla normativa comunitaria e nazionale.

Una profonda trasformazione dell’istituto, sia riguardo alla nozione, sia agli strumenti e alle procedure d’applicazione, è contenuta nella recente direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), il cui recepimento da parte degli Stati membri è previsto entro il 24 luglio 2003, ai sensi dell’art. 28 della direttiva stessa.

La nuova disciplina, recata agli articoli 14-16 della direttiva quadro, prevede che la Commissione adotti una "raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che ammettono una regolamentazione ex ante" che individui i mercati le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione stabiliti dalla direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’"accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime" (direttiva accesso) e dalla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al "servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica" (direttiva servizio universale). Tale raccomandazione è stata emanata in data 11 febbraio 2003.

La direttiva quadro stabilisce all’art. 14 che è compito delle Autorità nazionali di regolamentazione accertare se gli operatori di comunicazioni che operano nelle aree di mercato individuate dalla raccomandazione dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere nelle rispettive aree di mercato. La direttiva, inoltre, all’articolo 16 prevede che l’accertamento delle posizioni di significativo potere di mercato, è da eseguirsi mediante una analisi di mercato condotta sulla base degli orientamenti contenuti nelle linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/C 165/03).

La Direttiva, infine, all’articolo 7, comma 4, prevede che uno stato membro, seguita una specifica procedura di consultazione, possa adottare una misura tendente ad identificare un mercato rilevante differente da quelli individuati dalla raccomandazione.

L’articolo 27 della Direttiva, infine, chiarisce che gli Stati membri sono destinatari degli obblighi contenuti nella normativa nazionale vigente sino a quando non abbiano completato l’analisi dei mercati sulla base delle nuove disposizioni e mediante l’uso degli strumenti definiti dalla Direttiva stessa. Sotto il profilo procedurale dunque, in attesa del recepimento delle nuove direttive e della conseguente applicazione del nuovo regime regolamentare, gli adempimenti procedurali connessi alle attività di notifica sono necessariamente disciplinati dalle norme vigenti.

In ogni caso, come sopra richiamato, le significative innovazioni, sostanziali e procedurali, risultanti dal quadro regolamentare vigente a livello europeo non sono ancora state recepite nella normativa nazionale e quindi non possono avere effetti, né sostanziali né procedurali, sul presente provvedimento. Il provvedimento, peraltro, si riferisce alla situazione di fatto e di diritto esistente nel corso dell’anno 2001.

 

2. L'iter del procedimento istruttorio.

Il procedimento istruttorio volto alla designazione di operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 ha seguito il seguente percorso:

  1. attività di analisi economica volta all'identificazione dei mercati rilevanti, sia in termini di prodotto/servizio sia in termini geografici;
  2. definizione dei parametri di misurazione dei mercati complessivi e delle quote di mercato detenute dai singoli operatori in ciascun mercato rilevante;
  3. calcolo delle quote di mercato detenute dai singoli operatori.

In tutte le sue fasi, il procedimento istruttorio ha tenuto conto delle risultanze del procedimento di aggiornamento dell’elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato nel mercato dell’accesso ad Internet, conclusosi con la delibera del Consiglio n. 219/2002. In tale ambito sono stati individuati come mercati rilevanti "il mercato dell'accesso ad Internet in modalità dial up" ed "il mercato della terminazione del traffico Internet" e sono stati notificati come operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 le società Telecom Italia S.p.A., in entrambi i mercati, e Wind S.p.A. nel "mercato della terminazione del Traffico Internet".

In data 28 ottobre 2002, l'Autorità ha richiesto agli operatori di fornire informazioni e dati relativi ai mercati in cui operano tra quelli indicati come rilevanti nel vigente quadro regolamentare. In particolare, agli operatori è stato richiesto di fornire dati quantitativi, per ciascun mercato di attività, in termini sia di ricavi sia di volumi conseguiti nell'anno 2001 ed al primo semestre del 2002. In relazione al mercato dei servizi/reti di telefonia fissa ed al mercato dell'interconnessione nazionale, è stato richiesto di fornire i dati al netto di quanto di competenza dei mercati dell’accesso commutato ad Internet e della terminazione Internet, identificati con delibera 219/02/CONS, e già comunicati a questa Autorità con riferimento all'anno 2001. Con tale comunicazione è stata peraltro fornita agli operatori la definizione dei mercati, così come definiti dal d.P.R. 318/97, adottata dall’Autorità nell’ambito del presente procedimento.

Gli operatori sono stati inoltre invitati a fornire tutte le proprie osservazioni di natura metodologica, economica, giuridica e regolamentare ritenute utili ai fini del procedimento.

Inoltre è stato richiesto di formulare osservazioni in merito ai criteri aggiuntivi alla quota di mercato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera am) del d.P.R. n. 318/97, che consentano di valutare il livello di competitività nei vari mercati ed in merito alle eventuali ulteriori segmentazioni dei mercati in esame ritenute appropriate.

Relativamente all’utilizzazione di criteri aggiuntivi alla quota di mercato, è da osservare che l’art.1, comma 1 lettera am) del d.P.R. 318/97 dispone che "l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato."

Pertanto la normativa vigente prevede che tali criteri aggiuntivi siano presi in considerazione solo nei casi specificamente previsti.

All'attività di ricezione dei dati richiesti è seguita un'attività di audizione degli operatori, nel corso della quale sono stati chiesti chiarimenti ed integrazioni in relazione ai dati forniti e sono state discusse le osservazioni di natura economica e regolamentare formulate dagli operatori.

La durata del procedimento, così come previsto nella comunicazione di avvio dello stesso, è stata pertanto incrementata sulla base del tempo necessario per acquisire i dati richiesti agli operatori secondo i criteri stabiliti dall’Autorità, al fine di garantire una raccolta di dati di mercato omogenei.

A tal proposito va rilevato che molti operatori hanno condiviso l’opportunità di operare una segmentazione del mercato nazionale dell’interconnessione, previsto dal quadro ONP, in funzione dell’interconnessione su rete fissa e su rete mobile, sulla base di quanto già espresso nel parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 17 ottobre 2002 con riferimento all’analogo procedimento riferito all’anno 2000

In merito ad eventuali criteri, aggiuntivi alla quota di mercato, volti alla determinazione del potere di mercato, alcuni operatori hanno sottolineato la necessità di utilizzare parametri oggettivi, facilmente valutabili e misurabili a priori. Inoltre, un operatore ha segnalato l’opportunità di tener conto delle previsioni di crescita del mercato totale nella valutazione delle quote di mercato dei singoli operatori, ai fini di eventuali notifiche.

L'Autorità, durante la fase conclusiva del procedimento, ha provveduto ad informare gli operatori oggetto di potenziale notifica dei risultati emersi nel corso del procedimento, ed ha invitato a presentare e discutere eventuali osservazioni di natura metodologica, giuridica e regolamentare relative ai presupposti e alle modalità di svolgimento del procedimento.

 

3. Valutazione economica e regolamentare del mercato di riferimento

L'identificazione del mercato rilevante ai fini regolamentari costituisce il passaggio preliminare all'applicazione dell'istituto del significativo potere di mercato. La teoria economica e la giurisprudenza della concorrenza da essa derivata inducono ad individuare il mercato rilevante in relazione sia alla dimensione di "prodotto/servizio" sia alla dimensione "geografica".

 

3.1. Il mercato di riferimento in termini di prodotto/servizio

Relativamente alla definizione del mercato rilevante in termini di prodotto/servizio, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare l'approccio seguito nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato. Infatti, nel corso dei procedimenti che hanno portato all'individuazione e alla notifica degli organismi aventi notevole forza di mercato per gli anni 1999 e 2000 sono stati individuati i medesimi quattro mercati rilevanti indicati dalla normativa comunitaria e nazionale ovvero il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa; il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile; il mercato della fornitura di linee affittate ed il mercato dell'interconnessione.

Con riferimento al mercato dell’interconnessione, si è considerato come il nuovo quadro regolamentare preveda un’articolazione ampia dei servizi di interconnessione. Al riguardo, nell’ambito del presente procedimento, sono emerse diverse valutazioni di natura economica che hanno evidenziato l’opportunità di operare una segmentazione del mercato dell'interconnessione in funzione della tipologia di rete di telecomunicazione interessata, ovvero di operare una segmentazione del mercato dell’interconnessione nazionale in mercato dell’interconnessione nazionale su rete fissa e in mercato dell’interconnessione nazionale su rete mobile.

Al riguardo assume specifico rilievo l’evidenza della persistenza di un forte differenziale tra i prezzi per servizi di interconnessione sulle due reti. Il prezzo medio di terminazione su rete mobile è infatti superiore di circa 13 volte al prezzo medio di terminazione rilevato su rete fissa e tale rapporto sale a circa 30 volte se si prende in considerazione il prezzo medio di terminazione su SGU di Telecom Italia.

Tale considerazione evidenzia una sufficiente motivazione per considerare i servizi di interconnessione fissa e mobile come costituenti due distinti mercati.

La segmentazione effettuata è motivata inoltre anche dall’esistenza di una relazione di non sostituibilità tra il servizio di interconnessione su rete fissa ed il servizio di interconnessione su rete mobile che induce a considerare tali segmenti di mercato come mercati separati ai fini regolamentari.

Infatti la prestazione di terminazione di una chiamata in situazione di mobilità del chiamato non può essere sostituita da una prestazione di terminazione su rete fissa. Ciò comporta, dal lato dell’offerta, che in caso di incrementi del prezzo di terminazione mobile, un operatore di rete fissa attirato dalle prospettive di profitto nel mercato dell’interconnessione su rete mobile, non avrebbe la possibilità entrare in quel mercato, a causa delle differenti prestazioni fornite dalle due tecnologie.

Similmente, dal lato della domanda, i vincoli tecnologici impediscono agli utenti di utilizzare soluzioni alternative alla terminazione mobile, in quanto la domanda del servizio è strettamente collegata alle caratteristiche dell’offerta (in questo caso la prestazione di mobilità non è inclusa nelle prestazioni di rete fissa).

Inoltre, si evidenzia che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 17 ottobre 2002, in risposta ad una precedente richiesta di parere da parte dell’Autorità in merito allo schema di provvedimento riguardante l’identificazione degli operatori aventi notevole forza di mercato per l’anno 2000, sottolineava che il mercato dell’interconnessione era "caratterizzato da una particolare rilevanza del traffico su rete mobile e da una significativa differenza nella rilevazione delle quote di mercato degli operatori fissi e mobili in termini di ricavi e di volumi di traffico". Il disallineamento tra quote di mercato in valore ed in volume tra rete fissa e mobile era conseguente alla rilevante differenza esistente tra i prezzi di terminazione su reti mobili da una parte e su reti fisse dall’altra. Pertanto, l’AGCM suggeriva "una rivisitazione della definizione del mercato nazionale dell’interconnessione che tenesse conto dell’opportunità, per il futuro, di distinguere il mercato in funzione della tipologia della terminazione, su rete mobile o su rete fissa".

Diversamente, non sono state considerate rilevanti le possibili segmentazioni del mercato sulla base della tipologia di clientela, costituita da operatori licenziatari e indirettamente da clientela residenziale e affari, o su base geografica. Al riguardo non sono infatti stati raccolti elementi che possano indurre a considerare rilevanti tali tipi di segmentazione.

Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorità ha individuato come mercati rilevanti ai fini della identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 ai fini del presente procedimento, i mercati di cui ai punti successivi.

 

3.1.1. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa

Il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa è da intendersi così come definito nell'allegato A, parte 1, del d.P.R. 318/97. Tuttavia, in coerenza con quanto disposto dalla delibera 219/02/CONS, che ha portato alla designazione ed alla notifica degli organismi aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 con riferimento al mercato "dell'accesso commutato ad Internet" ed al mercato della "terminazione Internet", tale mercato non comprende al suo interno il servizio di accesso commutato ad Internet.

 

3.1.2. Mercato della fornitura di linee affittate

Il mercato della fornitura di linee affittate è da intendersi così come definito nell'allegato A, parte 2, del d.P.R. 318/97.

 

3.1.3. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile

Il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile è da intendersi così come definito nell'allegato A, parte 3, del d.P.R. 318/97.

 

3.1.4. Mercato dell'interconnessione

La definizione del mercato dell'interconnessione discende direttamente dalla definizione di interconnessione data dal d.P.R. 318/97, all'art.1, comma1, lettera ab). Nell’ambito del presente procedimento, per le ragioni sopra esposte, si è valutato di dividere tale mercato in due segmenti: mercato dell’interconnessione su rete fissa e mercato dell’interconnessione su rete mobile.

 

3.1.4.1 Mercato dell'interconnessione su rete fissa

La definizione del mercato dell'interconnessione su rete fissa discende direttamente dalla definizione di interconnessione data dal d.P.R. 318/97, all'art.1, lettera ab), e da quanto disposto dall'Autorità nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato. Pertanto il mercato dell'interconnessione su rete fissa è da intendersi come il mercato dei servizi di interconnessione relativi a tutte le reti di telecomunicazioni fisse. Il servizio di interconnessione interna, che interessa tutte le chiamate originate e terminate all'interno della medesima rete, concorre alla formazione di tale mercato.

E' opportuno precisare che, in coerenza con quanto disposto dalla delibera 219/02/CONS, il servizio di terminazione del traffico Internet costituisce un segmento del "mercato dell'interconnessione su rete fissa", che, pertanto, non è stato computato ai fini del presente procedimento.

 

3.1.4.2 Mercato dell'interconnessione su rete mobile

Anche la definizione del mercato dell'interconnessione su rete mobile discende direttamente dalla definizione di interconnessione data dal d.P.R. 318/97, all'art.1, lettera ab), e da quanto disposto dall'Autorità nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato. Pertanto, il mercato dell'interconnessione su rete mobile è da intendersi come il mercato dei servizi di interconnessione relativi a tutte le reti di telecomunicazioni mobili. Anche in questo caso, il servizio di interconnessione interna, che interessa tutte le chiamate originate e terminate all'interno della medesima rete, concorre alla formazione del mercato.

 

3.2. Il mercato di riferimento in termini geografici

Secondo la teoria economica e la giurisprudenza in materia, i confini geografici del mercato rilevante comprendono un'area in cui le imprese interessate sono attive nell'offerta e nella domanda dei prodotti o servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

Nell'ambito del presente procedimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare la dimensione nazionale dei mercati rilevanti individuati. L'omogeneità delle condizioni concorrenziali riscontrabile sull'intero territorio nazionale per ciascun mercato non ha evidenziato infatti la necessità di operare segmentazioni su base geografica.

Inoltre, per quanto riguarda i mercati, intermedi e finali, di telefonia mobile si riscontra che tutte le licenze rilasciate hanno copertura geografica nazionale. Per quanto riguarda i mercati, intermedi e finali, di telefonia fissa si riscontra che i principali operatori hanno licenze con copertura nazionale e che gli operatori con licenze che hanno minore copertura geografica non presentano, allo stato, quote di mercato significative.

 

4. Parametri utilizzati per misurare la dimensione dei mercati e le relative posizioni degli operatori

I parametri utilizzati nell’ambito del procedimento per misurare la dimensione dei mercati e le quote di mercato degli operatori, coerentemente con le precedenti impostazioni dell’Autorità e con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella comunicazione del 5 luglio 1999, sono principalmente i valori dei servizi venduti con riferimento all’anno oggetto di analisi. I relativi volumi sono stati raccolti ed analizzati al fine di avere un quadro completo della situazione del mercato, nonché potere verificare i prezzi unitari applicati, anche ai fini di eventuali segmentazioni dei mercati.

Sono, inoltre, stati analizzati anche dati che permettessero una valutazione prospettica dell’evoluzione del mercato; a tal fine sono stati richiesti agli operatori i dati del 1° semestre dell’anno successivo (i più aggiornati al momento della richiesta, avvenuta nell’ottobre 2002), e sono state tenute in considerazione tutte le valutazioni trasmesse all’Autorità in merito allo sviluppo di ciascuno dei mercati considerati.

In particolare, con riferimento ai mercati dell’interconnessione su rete fissa e su rete mobile, le valutazioni di mercato sono state realizzate, coerentemente con quanto espresso nella citata comunicazione della Commissione Europea del 5 luglio 1999, tenendo in considerazione i valori ed i volumi relativi a servizi di terminazione, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, indipendentemente dalla rete di originazione della chiamata. Ai fini dei calcoli l’interconnessione interna (chiamate originate e terminate sulla stessa rete) è stata valorizzata applicando agli specifici volumi di traffico il prezzo medio di terminazione effettivamente applicato da ciascun operatore per i servizi di terminazione forniti agli altri operatori, per ciascun anno di riferimento.

Come è stato già evidenziato dall'Autorità nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato, ed in coerenza con le linee guida comunitarie, il parametro dei servizi di terminazione viene utilizzato esclusivamente ai fini della definizione del mercato e dell'individuazione degli organismi aventi notevole forza di mercato. Pertanto, la notifica di operatore avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione comporta obblighi relativamente alla totalità dei servizi di interconnessione offerti e non esclusivamente ai servizi di terminazione.

La valutazione della dimensione dei mercati rilevanti e delle relative quote degli operatori è stata effettuata sulla base dell'analisi congiunta dei bilanci delle società operanti nei mercati rilevanti e dei dati acquisiti nel corso del procedimento istruttorio. Pertanto, oltre che in termini di fatturato l'Autorità ha ritenuto opportuno calcolare, dove possibile, le quote di mercato anche in termini di volumi, al fine di evidenziare eventuali differenze fra gli andamenti di mercato calcolati sulla base dei volumi e sulla base dei valori che aiutino a valutare il reale assetto concorrenziale dei mercati sottoposti ad indagine. In particolare, l’uso di entrambi i criteri può aiutare ad evidenziare l’esistenza di specifici segmenti di mercato.

I casi nei quali sono state rilevate anomale differenze tra i dati trasmessi all’Autorità e le informazioni contenute nei bilanci, ovvero comunicate ai mercati finanziari, ove disponibili, sono stati oggetto di verifica e discussione con gli operatori.

E’ da evidenziare che nel corso degli anni 2001 e 2002 si sono realizzate diverse acquisizioni e fusioni tra soggetti operanti nei mercati delle telecomunicazioni. Al riguardo si sottolinea che il criterio utilizzato per attribuire le quote di mercato ai diversi operatori è stato quello relativo alla data a partire dalla quale l’acquisizione o la fusione ha avuto effetto legale. In ogni caso, ai fini di una valutazione prospettica del mercato, l’Autorità ha valutato gli effetti economici derivanti da tali operazioni ai fini dell’identificazione degli operatori con notevole forza di mercato.

Tra le operazioni di maggiore rilevanza sul mercato, occorre ricordare quella relativa alla fusione tra le società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Infostrada S.p.A., che ha prodotto effetti legali dal 1° gennaio 2002, e l’acquisizione da parte della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. del ramo d’azienda della società Blu S.p.A. al quale erano stati conferiti i clienti di tale società, che ha prodotto effetti legali dall’ottobre del 2002.

In entrambi i casi le quote di mercato degli operatori sono state calcolate in modo separato per gli operatori fino alla data in cui le predette operazioni hanno prodotto effetti legali.

 

5. Valutazione delle posizione degli operatori nei mercati rilevanti
5.1. Valutazione delle posizione degli operatori nel mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa

La dimensione economica del mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa in termini di fatturato complessivo, derivante dalla commercializzazione di prodotti e servizi alla clientela finale, risulta essere nel 2001 pari a circa 11,6 miliardi di euro, corrispondente a circa 110.000 milioni di minuti di traffico ed a circa 27,2 milioni di accessi.

Dall'analisi delle quote di mercato in termini di ricavi dei singoli operatori, Telecom Italia risulta essere l'unica società a detenere una quota significativa, pari a circa l'83% del mercato. La società Infostrada risulta essere il secondo operatore del mercato, con una quota del 6,8%. Quote di mercato significativamente inferiori sono invece detenute da Wind 2,8%), Tele2 (2%) e Albacom (1,5%).

Il calcolo delle quote di mercato basato sui volumi di traffico, vede Telecom Italia registrare una quota di mercato del 74,1%, seguita da Infostrada, con circa il 13% e da Wind con circa il 4,8%.

L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre 2002 evidenzia una diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia in valore di circa 4 punti percentuali e di oltre 6 in termini di volumi, e la quota dell’operatore Wind (inclusiva di quella relativa all’incorporato operatore Infostrada) crescere a circa il 10,2% in termini di valore e a circa il 18,9% in termini di volumi.

 

5.2. Valutazione delle posizione degli operatori nel mercato nazionale della fornitura di linee affittate

Nel 2001 il valore del mercato della fornitura di linee affittate, espresso in termini di fatturato complessivo, risulta di poco inferiore a 1.500 milioni di euro. Dall'analisi delle posizioni dei singoli operatori, Telecom Italia risulta detenere una quota di mercato superiore al 94%. Quote marginali di mercato sono invece detenute dalla società Infostrada (1,8%), dalla società Albacom (1,7%) e dalla società Colt (1,2%).

L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre 2002 non evidenzia sostanziali evoluzioni di tale scenario, fatta eccezione per una diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia in termini di ricavi che passa dal 94,3% al 90,3%, contestualmente ad un aumento del peso, in particolare, di Wind, Colt e Fastweb.

 

5.3. Valutazione delle posizione degli operatori nel mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile

La dimensione economica del mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile in termini di fatturato complessivo risulta essere pari a circa 9.400 milioni di euro, a cui corrispondono circa 53.700 milioni di minuti di traffico ed a circa 51,9 milioni di linee attive.

Dall'analisi delle quote di mercato in termini di ricavi, Telecom Italia Mobile (di seguito TIM) e Vodafone Omnitel (di seguito Vodafone) risultano essere le uniche due società a detenere una quota superiore al 25%. TIM detiene circa il 55% del mercato. La quota di mercato di Vodafone risulta pari a circa il 35%. Quote di mercato significativamente inferiori sono invece detenute da Wind (8%) e Blu (1,4%).

Il calcolo delle quote di mercato basato sui volumi di traffico evidenzia nel 2001 una quota della società TIM, pari a circa il 63% del mercato totale, cui corrisponde una quota della società Vodafone pari a circa il 29% ed il restante 8% di Wind e Blu.

I dati prospettici relativi al primo semestre del 2002 mostrano modeste variazioni in termini di quote di mercato (la quota di TIM si riduce di circa 2,5 punti percentuali), evidenziando l’avvio di diverse forme di competizione e di sviluppo del mercato, non più basate sulla crescita dello stesso, quanto sulle dinamiche interne e sulla capacità di innovare nei servizi.

Tale situazione fa rilevare una sostanziale variazione delle dinamiche del mercato, rispetto a quanto rilevato nei precedenti analoghi procedimenti di questa Autorità.

 

5.4. Valutazione delle posizione degli operatori nel mercato dell'interconnessione su rete fissa

La valorizzazione del mercato dell'interconnessione su rete fissa ed il calcolo delle singole quote di mercato è stata effettuata sia in termini di ricavi sia in termini di minuti di traffico. I valori, tanto in termini di ricavi che di minuti di traffico, relativi al servizio di interconnessione di terminazione su ciascuna rete fissa sono stati calcolati considerando sia le chiamate originate e terminate sulla stessa rete (interconnessione interna) sia le chiamate originate su altre reti pubbliche fisse e mobili.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, si evidenzia che i ricavi relativi all'interconnessione di terminazione interna sono stati valorizzati alla tariffa di interconnessione relativa al livello più basso di rete (SGU), pubblicata nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001, secondo la medesima metodologia già adottata dall’Autorità per le analoghe analisi relative agli anni precedenti.

Dall'analisi effettuata sulla base dei criteri sopra esposti, risulta che a fronte di un valore totale del mercato di poco inferiore a 1.900 milioni di euro, Telecom Italia detiene quasi l'85% del mercato. La società Infostrada detiene circa il 7,1% del mercato, Albacom una quota di circa il 5,4% ed Edisontel dell’1,2%.

L'analisi delle quote di mercato effettuata in termini di volumi non evidenzia variazioni significative rispetto a quelle in valore.

L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre 2002 non evidenzia variazioni di rilievo allo scenario appena esposto, con una quota di mercato di Telecom Italia pari all’81,8% e della società Wind (inclusa l’incorporata società Infostrada) del 7%.

 

5.5. Valutazione delle posizione degli operatori nel mercato dell'interconnessione su rete mobile

La valorizzazione del mercato dell'interconnessione su rete mobile ed il calcolo delle singole quote di mercato è stata effettuata sia in termini di ricavi sia in termini di minuti di traffico relativi al servizio di interconnessione di terminazione su ciascuna rete mobile delle chiamate originate sia sulla stessa rete (interconnessione interna) sia su altre reti pubbliche fisse e mobili.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, si evidenzia che i ricavi relativi all'interconnessione di terminazione interna sono stati valorizzati applicando ai volumi di traffico interni il valore medio del prezzo di terminazione effettivamente praticato agli altri operatori nell’anno di riferimento. Tale modalità di valorizzazione dell’interconnessione interna è stata modificata rispetto all’analisi effettuata con riferimento all’anno 2000, anche per permettere di apprezzare eventuali differenze tra le quote di mercato in volume e quelle in valore.

Dall'analisi effettuata sulla base dei criteri sopra esposti, risulta che, a fronte di un valore totale del mercato di poco inferiore a 8.300 milioni di euro, Tim e Vodafone superano largamente, sia nel 2001 che nel primo semestre 2002, il 25% del mercato. Tim detiene una quota di mercato intorno al 50% sia nel 2001 che primo semestre 2002, Vodafone detiene una quota di mercato pari a 39,6% nel 2001 ed a 38,1% nel 2002. Wind invece detiene nel 2001 una quota di mercato pari a 8,8%, che passa ad oltre il 10% nel primo semestre 2002.

Infine, si segnala che, con riferimento a questo mercato, l’Autorità non ha ritenuto di accedere alle richieste di notifica dell’operatore Wind, espresse da alcuni operatori, in quanto la quota di mercato di tale operatore con riferimento all’anno 2001 risulta notevolmente inferiore alla soglia del 25% prevista dalla normativa vigente (circa 9% nel 2001), e la sua evoluzione prospettica (circa il 10% nel primo semestre 2002), unita ad un’evoluzione relativamente statica di tale mercato, non evidenzia una tendenza verso una posizione di notevole forza sullo specifico mercato.

L'analisi delle quote di mercato effettuata in termini di volumi non evidenzia variazioni di rilievo rispetto a quelle in valore.

UDITA la relazione al Consiglio del Commissario Silvio Traversa sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. La società Telecom Italia S.p.A. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

  1. mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa;
  2. mercato della fornitura di linee affittate;
  3. mercato dell'interconnessione su rete fissa.

2. La società Telecom Italia Mobile S.p.A. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

  1. mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile;
  2. mercato dell'interconnessione su rete mobile.

3. La società Vodafone Omnitel S.p.A. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

  1. mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile;
  2. mercato dell'interconnessione su rete mobile.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Vodafone Omnitel S.p.A. ed alla Commissione Europea ed entra in vigore dalla data di notifica agli Operatori.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità.

Napoli, 7 maggio 2003

 

IL COMMISSARIO RELATORE
Silvio Traversa

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Botto