Nella seduta del Consiglio del 7 maggio 2003
VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla "Istituzione
del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la
realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network
Provision);
VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla "Concorrenza
nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva
90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva del Consiglio 92/44/CE sulla "Applicazione della
fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee
affittate";
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/33/CE,
relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni
e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità
attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta
(ONP)" e in particolare gli art. 4, 6, 7, 8, 18 e l'allegato I, parti
1, 2 e 3;
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/51/CE,
che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CE e 92/44/CE per adeguarle
al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/10/CE,
relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta
(ONP) alla telefonia vocale sul servizio universale delle telecomunicazioni
in un ambiente concorrenziale";
VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21,
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva quadro;
VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19,
relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate e all’interconnessione alle medesime (direttiva accesso);
VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20,
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva autorizzazioni);
VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22,
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia
di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
universale);
VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/77,
relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica;
VISTO il documento della Commissione 2002/C 165/03, recante "Linee
direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione
del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo
comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica";
VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 febbraio
2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione
ex-ante ai sensi della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti
ed i servizi di comunicazione elettronica;
VISTO il parere della DG XIII della Commissione Europea sui criteri
e i parametri di misura adottati per l’identificazione degli organismi
aventi notevole forza di mercato ai fini della corretta attuazione del
quadro normativo ONP per le telecomunicazioni, pervenuto all’Autorità
in data 5 luglio 1999;
VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249
relativa all'"Istituzione dell'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n.
318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie"
ed in particolare l'art.1, comma 1, lettera am), l'art.22, comma 1,
lettera a) e l'Allegato A;
VISTO il D.M. 25 novembre 1997,
recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni";
VISTA la determina del Ministero delle Comunicazioni in data 3 aprile
1998 relativa alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni
aventi notevole forza di mercato;
VISTO il D.M. 23 aprile 1998,
recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni" e in particolare l'art. 8 e l'art. 9, commi 1, 2,
3;
VISTA la propria delibera 197/99 del
7 settembre 1999 concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni
aventi notevole forza di mercato";
VISTO il d.P.R. 11 gennaio 2001, n.
77, relativo al Regolamento di attuazione delle direttive comunitarie
97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni;
VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59,
recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet";
VISTA la propria delibera 219/02/CONS,
del 10 luglio 2002, recante "Aggiornamento dell’elenco degli operatori
aventi significativo potere di mercato sul mercato dell’accesso ad Internet";
VISTA la propria delibera 350/02/CONS
del 6 novembre 2002, concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni
aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000";
VISTI i bilanci e le relazioni annuali degli operatori di telecomunicazioni,
con specifico riferimento all’anno 2001, nonché la documentazione
e i dati forniti all’Autorità dai soggetti partecipanti al procedimento;
VISTA la comunicazione di "avvio
del procedimento finalizzato all’identificazione degli organismi di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l’anno 2001",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 20 settembre 2002;
SENTITE, in data 14 gennaio 2003 la società Wind Telecomunicazioni
S.p.A., in data 17 gennaio 2003 le società Vodafone Omnitel S.p.A.
e Telecom Italia S.p.A., in data 20 gennaio 2003 la società Telecom
Italia Mobile S.p.A.;
SENTITE, in data 28 febbraio 2003 le società Telecom Italia
S.p.A, Telecom Italia Mobile S.p.A, Vodafone Omnitel S.p.A, Wind Telecomunicazioni
S.p.A.;
SENTITE, in data 29 aprile 2003 le società Telecom Italia S.p.A.
e Telecom Italia Mobile S.p.A.;
VISTI gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
1. L'istituto del significativo potere di mercato e il ruolo dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni nel quadro normativo comunitario
e nazionale vigente.
Il presente procedimento è stato integralmente condotto sulla
base delle disposizioni del vigente quadro regolamentare europeo. Il
nuovo quadro regolamentare europeo, che entrerà in vigore con
la trasposizione delle direttive della cosiddetta Review 99,
o comunque al più tardi entro il 25 luglio del 2003, è
in questa sede descritto solo per dare evidenza della prospettata evoluzione
dell’istituto del significativo potere di mercato.
Il vigente quadro regolamentare europeo, recepito dalla normativa nazionale
con il d.P.R. 318/97, prevede l'istituto del significativo potere di
mercato (di seguito, "notevole forza di mercato", secondo
la formula più diffusa nei testi nazionali) tra gli strumenti
di regolamentazione asimmetrica volti al perseguimento degli obiettivi
della liberalizzazione e della promozione di dinamiche concorrenziali
nei mercati delle telecomunicazioni. Lo stesso Decreto ne stabilisce
la nozione, i criteri e le competenze per la relativa applicazione.
In particolare, l'articolo 18 comma 2 della direttiva 97/33/CE assegna
alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito di identificare
e di notificare alla Commissione europea gli organismi aventi notevole
forza di mercato. La normativa nazionale di recepimento, all'art. 22
comma 1, lettera a) del d.P.R. 318/97 attribuisce esplicitamente tale
compito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di
seguito Autorità).
In merito alla nozione di "notevole forza di mercato", l'articolo 1
comma 1, lettera am) del d.P.R. 318/97 definisce operatore avente notevole
forza di mercato "un organismo che detenga oltre il 25% della
quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale
o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare";
ed aggiunge che "l'Autorità, sentita l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire
che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore
o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa,
che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore
al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i
casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo
di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla
dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti
finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza
nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato".
Il quadro regolamentare sopra indicato individua quattro mercati rilevanti
(in termini di prodotto/servizio) ai fini della notifica del significativo
potere di mercato:
1) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa (allegato
A, parte 1, del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 1 della direttiva
97/33/CE);
2) mercato della fornitura di linee affittate (allegato A, parte
2, del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 2 della direttiva 97/33/CE);
3) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile
(allegato A, parte 3, del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 3, della
direttiva 97/33/CE);
4) mercato nazionale dell'interconnessione, con riferimento sia alle
reti telefoniche pubbliche fisse (allegato A, parte 1, del d.P.R.
318/97 e all'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE) sia alle
reti pubbliche di telefonia mobile (allegato A, parte 3, primo capoverso,
del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 3, punto 1 della direttiva 97/33/CE).
La lista di mercati rilevanti stilata dalla normativa comunitaria è
tuttavia suscettibile di modifiche dettate dal naturale processo di
evoluzione dei mercati. Lo strumento regolamentare della notifica, infatti,
per poter risultare efficace e coerente con i principi generali che
regolano le attività sui mercati delle telecomunicazioni, richiamati
dall’articolo 2, comma 1, lettera a, del d.P.R. 318/97, richiede un'attività
costante di verifica dell’adeguatezza della lista dei mercati rilevanti
in ragione delle effettive condizioni di sviluppo concorrenziale dei
mercati interessati. Tale attività di verifica compete all’Autorità.
L’evoluzione della normativa comunitaria in materia di telecomunicazioni
ha comportato rilevanti innovazioni anche in relazione alla disciplina
dell’istituto della notevole forza di mercato.
Infatti, la Commissione Europea, nell’ambito delle iniziative di adeguamento
degli strumenti regolamentari della cosiddetta Open Network Provision
(di seguito anche ONP) al nuovo contesto pienamente liberalizzato, ha
provveduto ad aggiornare alcune disposizioni in materia di notevole
forza di mercato. In particolare, tale processo di aggiornamento ha
interessato la direttiva 97/51/CE, che modifica tra l’altro la direttiva
92/44/CEE, cosiddetta "ONP linee affittate", e la direttiva
98/10/CE, cosiddetta "ONP telefonia vocale".
Tali norme comunitarie sono state oggetto di puntuale trasposizione
nella normativa italiana ad opera del d.P.R. n. 77, dell’11 gennaio
2001. In particolare, con specifico riferimento al mercato delle linee
affittate, l’articolo 13, comma 5, dispone che "[...] L'Autorità
non applica i requisiti di cui al comma 1 [...]" (ovvero
i tradizionali obblighi di orientamento al costo, trasparenza e non
discriminazione) [...] agli organismi che non hanno significativo
potere di mercato per quanto riguarda una linea affittata specifica
offerta in una determinata area […]". Il successivo comma 6
prevede inoltre che "L'Autorità può decidere di
non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area
geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza
nel relativo mercato delle linee affittate".
Analogamente, in materia di servizi di telefonia vocale, l’articolo
31, comma 6, dispone che l’Autorità possa autorizzare gli organismi
notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dei servizi
di telefonia vocale a non conformarsi agli obblighi conseguenti (prescritti
ai precedenti commi 2, 3, 4, e 5), "[…] in una zona geografica specifica
ove sia stata chiaramente provata l’esistenza di una effettiva concorrenza
sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi".
Dal complesso delle disposizioni richiamate emerge una chiara indicazione
a rafforzare la fase di analisi dei mercati rilevanti, con un esplicito
richiamo anche alla possibilità di ulteriore segmentazione geografica
(e nel caso delle linee affittate, per tipologia di servizio) dei mercati.
In relazione ai mercati delle linee affittate e dei servizi di telefonia
fissa, viene confermato (rispettivamente agli articoli 14, comma 1,
e 37, comma 2) in capo all’Autorità il compito di notificare
alla Commissione Europea gli organismi aventi notevole forza di mercato,
nonché le eventuali esenzioni previste ai sensi delle norme richiamate.
Va rilevato che già nell’anno 1999, in sede di prima applicazione
dell'istituto, l'Autorità, con delibera n. 197/99/CONS, pur notificando
gli organismi con notevole forza di mercato nei quattro mercati rilevanti
indicati dalla normativa comunitaria e nazionale, ha segnalato al considerando
3 la possibilità di procedere, "[…] tenuto conto dell'evoluzione
dei mercati e delle possibili variazioni degli elementi rilevanti ai
fini dell'identificazione", ad ulteriori segmentazioni di mercato,
se ritenute necessarie.
Una prima segmentazione dei mercati definiti dal d.P.R. 318/97 e passibili
di regolamentazione ex-ante è stata realizzata dall’Autorità
in applicazione della legge n. 59/2002 recante "Disciplina relativa
alla fornitura di accesso ad Internet".
La legge 59/2002, in considerazione del grado e delle condizioni di
sviluppo del mercato dei servizi di accesso ad Internet, nonché
delle esigenze di diffusione dei servizi stessi, ha evidenziato la necessità
di una disciplina in grado di superare la differenziazione regolamentare
esistente fra Internet Service Providers ed operatori di telecomunicazioni.
I primi, infatti, operano, ai sensi del d.P.R. 4 settembre 1995, n.
420 e della delibera 467/00/CONS, sulla base della sola autorizzazione
generale, i secondi, invece operano, ai sensi del d.m. 25 novembre 1997,
sulla base di licenza individuale. L’articolo 1, comma 1, della legge
dispone inoltre che sia l’Autorità, entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione, a provvedere all’aggiornamento dell’elenco degli
operatori aventi significativo potere di mercato nel mercato dell’accesso
ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del
d.P.R. n. 318/97.
In applicazione della normativa nazionale e tenuto conto degli esiti
della consultazione pubblica n. 132/02/CONS, l'Autorità, con
riferimento all'anno 2001, ha individuato ed identificato gli organismi
aventi notevole forza di mercato nei seguenti mercati:
- mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete
fissa;
- mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate ad
Internet in modalità dial-up.
Tali mercati sono stati identificati come specifici segmenti, rispettivamente,
del mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa e del
mercato dell’interconnessione, i quali risultano, a loro volta, ridefiniti
dalla segmentazione realizzata.
In seguito, in sede di identificazione degli organismi aventi notevole
forza di mercato nell’anno 2000, l'Autorità con delibera 350/02/CONS
ha confermato l'approccio adottato nella precedente delibera 197/99/CONS,
continuando ad individuare i medesimi quattro mercati rilevanti indicati
dalla normativa comunitaria e nazionale.
Una profonda trasformazione dell’istituto, sia riguardo alla nozione,
sia agli strumenti e alle procedure d’applicazione, è contenuta
nella recente direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro),
il cui recepimento da parte degli Stati membri è previsto entro
il 24 luglio 2003, ai sensi dell’art. 28 della direttiva stessa.
La nuova disciplina, recata agli articoli 14-16 della direttiva quadro,
prevede che la Commissione adotti una "raccomandazione sui mercati
rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni
elettroniche che ammettono una regolamentazione ex ante" che
individui i mercati le cui caratteristiche siano tali da giustificare
l’imposizione degli obblighi di regolamentazione stabiliti dalla direttiva
2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’"accesso
alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione
delle medesime" (direttiva accesso) e dalla direttiva 2002/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al "servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi
di comunicazione elettronica" (direttiva servizio universale).
Tale raccomandazione è stata emanata in data 11 febbraio 2003.
La direttiva quadro stabilisce all’art. 14 che è compito delle
Autorità nazionali di regolamentazione accertare se gli operatori
di comunicazioni che operano nelle aree di mercato individuate dalla
raccomandazione dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo
potere nelle rispettive aree di mercato. La direttiva, inoltre, all’articolo
16 prevede che l’accertamento delle posizioni di significativo potere
di mercato, è da eseguirsi mediante una analisi di mercato condotta
sulla base degli orientamenti contenuti nelle linee direttrici della
Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo
potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per
le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/C 165/03).
La Direttiva, infine, all’articolo 7, comma 4, prevede che uno stato
membro, seguita una specifica procedura di consultazione, possa adottare
una misura tendente ad identificare un mercato rilevante differente
da quelli individuati dalla raccomandazione.
L’articolo 27 della Direttiva, infine, chiarisce che gli Stati membri
sono destinatari degli obblighi contenuti nella normativa nazionale
vigente sino a quando non abbiano completato l’analisi dei mercati sulla
base delle nuove disposizioni e mediante l’uso degli strumenti definiti
dalla Direttiva stessa. Sotto il profilo procedurale dunque, in attesa
del recepimento delle nuove direttive e della conseguente applicazione
del nuovo regime regolamentare, gli adempimenti procedurali connessi
alle attività di notifica sono necessariamente disciplinati dalle
norme vigenti.
In ogni caso, come sopra richiamato, le significative innovazioni,
sostanziali e procedurali, risultanti dal quadro regolamentare vigente
a livello europeo non sono ancora state recepite nella normativa nazionale
e quindi non possono avere effetti, né sostanziali né
procedurali, sul presente provvedimento. Il provvedimento, peraltro,
si riferisce alla situazione di fatto e di diritto esistente nel corso
dell’anno 2001.
2. L'iter del procedimento istruttorio.
Il procedimento istruttorio volto alla designazione di operatori aventi
notevole forza di mercato per l'anno 2001 ha seguito il seguente percorso:
- attività di analisi economica volta all'identificazione dei
mercati rilevanti, sia in termini di prodotto/servizio sia in termini
geografici;
- definizione dei parametri di misurazione dei mercati complessivi
e delle quote di mercato detenute dai singoli operatori in ciascun
mercato rilevante;
- calcolo delle quote di mercato detenute dai singoli operatori.
In tutte le sue fasi, il procedimento istruttorio ha tenuto conto delle
risultanze del procedimento di aggiornamento dell’elenco degli operatori
aventi significativo potere di mercato nel mercato dell’accesso ad Internet,
conclusosi con la delibera del Consiglio n. 219/2002. In tale ambito
sono stati individuati come mercati rilevanti "il mercato dell'accesso
ad Internet in modalità dial up" ed "il mercato
della terminazione del traffico Internet" e sono stati notificati
come operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 le società
Telecom Italia S.p.A., in entrambi i mercati, e Wind S.p.A. nel "mercato
della terminazione del Traffico Internet".
In data 28 ottobre 2002, l'Autorità ha richiesto agli operatori
di fornire informazioni e dati relativi ai mercati in cui operano tra
quelli indicati come rilevanti nel vigente quadro regolamentare. In
particolare, agli operatori è stato richiesto di fornire dati
quantitativi, per ciascun mercato di attività, in termini sia
di ricavi sia di volumi conseguiti nell'anno 2001 ed al primo semestre
del 2002. In relazione al mercato dei servizi/reti di telefonia fissa
ed al mercato dell'interconnessione nazionale, è stato richiesto
di fornire i dati al netto di quanto di competenza dei mercati dell’accesso
commutato ad Internet e della terminazione Internet, identificati con
delibera 219/02/CONS, e già comunicati a questa Autorità
con riferimento all'anno 2001. Con tale comunicazione è stata
peraltro fornita agli operatori la definizione dei mercati, così
come definiti dal d.P.R. 318/97, adottata dall’Autorità nell’ambito
del presente procedimento.
Gli operatori sono stati inoltre invitati a fornire tutte le proprie
osservazioni di natura metodologica, economica, giuridica e regolamentare
ritenute utili ai fini del procedimento.
Inoltre è stato richiesto di formulare osservazioni in merito
ai criteri aggiuntivi alla quota di mercato, di cui all'art. 1, comma
1, lettera am) del d.P.R. n. 318/97, che consentano di valutare il livello
di competitività nei vari mercati ed in merito alle eventuali
ulteriori segmentazioni dei mercati in esame ritenute appropriate.
Relativamente all’utilizzazione di criteri aggiuntivi alla quota di
mercato, è da osservare che l’art.1, comma 1 lettera am) del
d.P.R. 318/97 dispone che "l'Autorità, sentita l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire
che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore
o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa,
che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore
al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i
casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo
di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla
dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti
finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza
nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato."
Pertanto la normativa vigente prevede che tali criteri aggiuntivi siano
presi in considerazione solo nei casi specificamente previsti.
All'attività di ricezione dei dati richiesti è seguita
un'attività di audizione degli operatori, nel corso della quale
sono stati chiesti chiarimenti ed integrazioni in relazione ai dati
forniti e sono state discusse le osservazioni di natura economica e
regolamentare formulate dagli operatori.
La durata del procedimento, così come previsto nella comunicazione
di avvio dello stesso, è stata pertanto incrementata sulla base
del tempo necessario per acquisire i dati richiesti agli operatori secondo
i criteri stabiliti dall’Autorità, al fine di garantire una raccolta
di dati di mercato omogenei.
A tal proposito va rilevato che molti operatori hanno condiviso l’opportunità
di operare una segmentazione del mercato nazionale dell’interconnessione,
previsto dal quadro ONP, in funzione dell’interconnessione su rete fissa
e su rete mobile, sulla base di quanto già espresso nel parere
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 17
ottobre 2002 con riferimento all’analogo procedimento riferito all’anno
2000
In merito ad eventuali criteri, aggiuntivi alla quota di mercato, volti
alla determinazione del potere di mercato, alcuni operatori hanno sottolineato
la necessità di utilizzare parametri oggettivi, facilmente valutabili
e misurabili a priori. Inoltre, un operatore ha segnalato l’opportunità
di tener conto delle previsioni di crescita del mercato totale nella
valutazione delle quote di mercato dei singoli operatori, ai fini di
eventuali notifiche.
L'Autorità, durante la fase conclusiva del procedimento, ha
provveduto ad informare gli operatori oggetto di potenziale notifica
dei risultati emersi nel corso del procedimento, ed ha invitato a presentare
e discutere eventuali osservazioni di natura metodologica, giuridica
e regolamentare relative ai presupposti e alle modalità di svolgimento
del procedimento.
3. Valutazione economica e regolamentare del mercato di riferimento
L'identificazione del mercato rilevante ai fini regolamentari costituisce
il passaggio preliminare all'applicazione dell'istituto del significativo
potere di mercato. La teoria economica e la giurisprudenza della concorrenza
da essa derivata inducono ad individuare il mercato rilevante in relazione
sia alla dimensione di "prodotto/servizio" sia alla dimensione
"geografica".
3.1. Il mercato di riferimento in termini di prodotto/servizio
Relativamente alla definizione del mercato rilevante in termini di
prodotto/servizio, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare
l'approccio seguito nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto
del significativo potere di mercato. Infatti, nel corso dei procedimenti
che hanno portato all'individuazione e alla notifica degli organismi
aventi notevole forza di mercato per gli anni 1999 e 2000 sono stati
individuati i medesimi quattro mercati rilevanti indicati dalla normativa
comunitaria e nazionale ovvero il mercato dei servizi e delle reti di
telefonia pubblica fissa; il mercato dei servizi e delle reti di telefonia
pubblica mobile; il mercato della fornitura di linee affittate ed il
mercato dell'interconnessione.
Con riferimento al mercato dell’interconnessione, si è considerato
come il nuovo quadro regolamentare preveda un’articolazione ampia dei
servizi di interconnessione. Al riguardo, nell’ambito del presente procedimento,
sono emerse diverse valutazioni di natura economica che hanno evidenziato
l’opportunità di operare una segmentazione del mercato dell'interconnessione
in funzione della tipologia di rete di telecomunicazione interessata,
ovvero di operare una segmentazione del mercato dell’interconnessione
nazionale in mercato dell’interconnessione nazionale su rete fissa e
in mercato dell’interconnessione nazionale su rete mobile.
Al riguardo assume specifico rilievo l’evidenza della persistenza di
un forte differenziale tra i prezzi per servizi di interconnessione
sulle due reti. Il prezzo medio di terminazione su rete mobile è
infatti superiore di circa 13 volte al prezzo medio di terminazione
rilevato su rete fissa e tale rapporto sale a circa 30 volte se si prende
in considerazione il prezzo medio di terminazione su SGU di Telecom
Italia.
Tale considerazione evidenzia una sufficiente motivazione per considerare
i servizi di interconnessione fissa e mobile come costituenti due distinti
mercati.
La segmentazione effettuata è motivata inoltre anche dall’esistenza
di una relazione di non sostituibilità tra il servizio di interconnessione
su rete fissa ed il servizio di interconnessione su rete mobile che
induce a considerare tali segmenti di mercato come mercati separati
ai fini regolamentari.
Infatti la prestazione di terminazione di una chiamata in situazione
di mobilità del chiamato non può essere sostituita da
una prestazione di terminazione su rete fissa. Ciò comporta,
dal lato dell’offerta, che in caso di incrementi del prezzo di terminazione
mobile, un operatore di rete fissa attirato dalle prospettive di profitto
nel mercato dell’interconnessione su rete mobile, non avrebbe la possibilità
entrare in quel mercato, a causa delle differenti prestazioni fornite
dalle due tecnologie.
Similmente, dal lato della domanda, i vincoli tecnologici impediscono
agli utenti di utilizzare soluzioni alternative alla terminazione mobile,
in quanto la domanda del servizio è strettamente collegata alle
caratteristiche dell’offerta (in questo caso la prestazione di mobilità
non è inclusa nelle prestazioni di rete fissa).
Inoltre, si evidenzia che l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, il 17 ottobre 2002, in risposta ad una precedente richiesta
di parere da parte dell’Autorità in merito allo schema di provvedimento
riguardante l’identificazione degli operatori aventi notevole forza
di mercato per l’anno 2000, sottolineava che il mercato dell’interconnessione
era "caratterizzato da una particolare rilevanza del traffico su
rete mobile e da una significativa differenza nella rilevazione delle
quote di mercato degli operatori fissi e mobili in termini di ricavi
e di volumi di traffico". Il disallineamento tra quote di mercato
in valore ed in volume tra rete fissa e mobile era conseguente alla
rilevante differenza esistente tra i prezzi di terminazione su reti
mobili da una parte e su reti fisse dall’altra. Pertanto, l’AGCM suggeriva
"una rivisitazione della definizione del mercato nazionale dell’interconnessione
che tenesse conto dell’opportunità, per il futuro, di distinguere
il mercato in funzione della tipologia della terminazione, su rete mobile
o su rete fissa".
Diversamente, non sono state considerate rilevanti le possibili segmentazioni
del mercato sulla base della tipologia di clientela, costituita da operatori
licenziatari e indirettamente da clientela residenziale e affari, o
su base geografica. Al riguardo non sono infatti stati raccolti elementi
che possano indurre a considerare rilevanti tali tipi di segmentazione.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorità ha individuato
come mercati rilevanti ai fini della identificazione di organismi di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 ai
fini del presente procedimento, i mercati di cui ai punti successivi.
3.1.1. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa
Il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa è
da intendersi così come definito nell'allegato A, parte 1, del
d.P.R. 318/97. Tuttavia, in coerenza con quanto disposto dalla delibera
219/02/CONS, che ha portato alla designazione ed alla notifica degli
organismi aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 con riferimento
al mercato "dell'accesso commutato ad Internet" ed al mercato
della "terminazione Internet", tale mercato non comprende
al suo interno il servizio di accesso commutato ad Internet.
3.1.2. Mercato della fornitura di linee affittate
Il mercato della fornitura di linee affittate è da intendersi
così come definito nell'allegato A, parte 2, del d.P.R. 318/97.
3.1.3. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile
Il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile è
da intendersi così come definito nell'allegato A, parte 3, del
d.P.R. 318/97.
3.1.4. Mercato dell'interconnessione
La definizione del mercato dell'interconnessione discende direttamente
dalla definizione di interconnessione data dal d.P.R. 318/97, all'art.1,
comma1, lettera ab). Nell’ambito del presente procedimento, per le ragioni
sopra esposte, si è valutato di dividere tale mercato in due
segmenti: mercato dell’interconnessione su rete fissa e mercato dell’interconnessione
su rete mobile.
3.1.4.1 Mercato dell'interconnessione su rete fissa
La definizione del mercato dell'interconnessione su rete fissa discende
direttamente dalla definizione di interconnessione data dal d.P.R. 318/97,
all'art.1, lettera ab), e da quanto disposto dall'Autorità nell'ambito
delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere
di mercato. Pertanto il mercato dell'interconnessione su rete fissa
è da intendersi come il mercato dei servizi di interconnessione
relativi a tutte le reti di telecomunicazioni fisse. Il servizio di
interconnessione interna, che interessa tutte le chiamate originate
e terminate all'interno della medesima rete, concorre alla formazione
di tale mercato.
E' opportuno precisare che, in coerenza con quanto disposto dalla delibera
219/02/CONS, il servizio di terminazione del traffico Internet costituisce
un segmento del "mercato dell'interconnessione su rete fissa",
che, pertanto, non è stato computato ai fini del presente procedimento.
3.1.4.2 Mercato dell'interconnessione su rete mobile
Anche la definizione del mercato dell'interconnessione su rete mobile
discende direttamente dalla definizione di interconnessione data dal
d.P.R. 318/97, all'art.1, lettera ab), e da quanto disposto dall'Autorità
nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo
potere di mercato. Pertanto, il mercato dell'interconnessione su rete
mobile è da intendersi come il mercato dei servizi di interconnessione
relativi a tutte le reti di telecomunicazioni mobili. Anche in questo
caso, il servizio di interconnessione interna, che interessa tutte le
chiamate originate e terminate all'interno della medesima rete, concorre
alla formazione del mercato.
3.2. Il mercato di riferimento in termini geografici
Secondo la teoria economica e la giurisprudenza in materia, i confini
geografici del mercato rilevante comprendono un'area in cui le imprese
interessate sono attive nell'offerta e nella domanda dei prodotti o
servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili
o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree
adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente
diverse.
Nell'ambito del presente procedimento, l'Autorità ha ritenuto
opportuno confermare la dimensione nazionale dei mercati rilevanti individuati.
L'omogeneità delle condizioni concorrenziali riscontrabile sull'intero
territorio nazionale per ciascun mercato non ha evidenziato infatti
la necessità di operare segmentazioni su base geografica.
Inoltre, per quanto riguarda i mercati, intermedi e finali, di telefonia
mobile si riscontra che tutte le licenze rilasciate hanno copertura
geografica nazionale. Per quanto riguarda i mercati, intermedi e finali,
di telefonia fissa si riscontra che i principali operatori hanno licenze
con copertura nazionale e che gli operatori con licenze che hanno minore
copertura geografica non presentano, allo stato, quote di mercato significative.
4. Parametri utilizzati per misurare la dimensione dei mercati e le
relative posizioni degli operatori
I parametri utilizzati nell’ambito del procedimento per misurare la
dimensione dei mercati e le quote di mercato degli operatori, coerentemente
con le precedenti impostazioni dell’Autorità e con le indicazioni
fornite dalla Commissione Europea nella comunicazione del 5 luglio 1999,
sono principalmente i valori dei servizi venduti con riferimento all’anno
oggetto di analisi. I relativi volumi sono stati raccolti ed analizzati
al fine di avere un quadro completo della situazione del mercato, nonché
potere verificare i prezzi unitari applicati, anche ai fini di eventuali
segmentazioni dei mercati.
Sono, inoltre, stati analizzati anche dati che permettessero una valutazione
prospettica dell’evoluzione del mercato; a tal fine sono stati richiesti
agli operatori i dati del 1° semestre dell’anno successivo (i più
aggiornati al momento della richiesta, avvenuta nell’ottobre 2002),
e sono state tenute in considerazione tutte le valutazioni trasmesse
all’Autorità in merito allo sviluppo di ciascuno dei mercati
considerati.
In particolare, con riferimento ai mercati dell’interconnessione su
rete fissa e su rete mobile, le valutazioni di mercato sono state realizzate,
coerentemente con quanto espresso nella citata comunicazione della Commissione
Europea del 5 luglio 1999, tenendo in considerazione i valori ed i volumi
relativi a servizi di terminazione, rispettivamente su rete fissa e
su rete mobile, indipendentemente dalla rete di originazione della chiamata.
Ai fini dei calcoli l’interconnessione interna (chiamate originate e
terminate sulla stessa rete) è stata valorizzata applicando agli
specifici volumi di traffico il prezzo medio di terminazione effettivamente
applicato da ciascun operatore per i servizi di terminazione forniti
agli altri operatori, per ciascun anno di riferimento.
Come è stato già evidenziato dall'Autorità nell'ambito
delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere
di mercato, ed in coerenza con le linee guida comunitarie, il parametro
dei servizi di terminazione viene utilizzato esclusivamente ai fini
della definizione del mercato e dell'individuazione degli organismi
aventi notevole forza di mercato. Pertanto, la notifica di operatore
avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione comporta
obblighi relativamente alla totalità dei servizi di interconnessione
offerti e non esclusivamente ai servizi di terminazione.
La valutazione della dimensione dei mercati rilevanti e delle relative
quote degli operatori è stata effettuata sulla base dell'analisi
congiunta dei bilanci delle società operanti nei mercati rilevanti
e dei dati acquisiti nel corso del procedimento istruttorio. Pertanto,
oltre che in termini di fatturato l'Autorità ha ritenuto opportuno
calcolare, dove possibile, le quote di mercato anche in termini di volumi,
al fine di evidenziare eventuali differenze fra gli andamenti di mercato
calcolati sulla base dei volumi e sulla base dei valori che aiutino
a valutare il reale assetto concorrenziale dei mercati sottoposti ad
indagine. In particolare, l’uso di entrambi i criteri può aiutare
ad evidenziare l’esistenza di specifici segmenti di mercato.
I casi nei quali sono state rilevate anomale differenze tra i dati
trasmessi all’Autorità e le informazioni contenute nei bilanci,
ovvero comunicate ai mercati finanziari, ove disponibili, sono stati
oggetto di verifica e discussione con gli operatori.
E’ da evidenziare che nel corso degli anni 2001 e 2002 si sono realizzate
diverse acquisizioni e fusioni tra soggetti operanti nei mercati delle
telecomunicazioni. Al riguardo si sottolinea che il criterio utilizzato
per attribuire le quote di mercato ai diversi operatori è stato
quello relativo alla data a partire dalla quale l’acquisizione o la
fusione ha avuto effetto legale. In ogni caso, ai fini di una valutazione
prospettica del mercato, l’Autorità ha valutato gli effetti economici
derivanti da tali operazioni ai fini dell’identificazione degli operatori
con notevole forza di mercato.
Tra le operazioni di maggiore rilevanza sul mercato, occorre ricordare
quella relativa alla fusione tra le società Wind Telecomunicazioni
S.p.A. e Infostrada S.p.A., che ha prodotto effetti legali dal 1° gennaio
2002, e l’acquisizione da parte della società Wind Telecomunicazioni
S.p.A. del ramo d’azienda della società Blu S.p.A. al quale erano
stati conferiti i clienti di tale società, che ha prodotto effetti
legali dall’ottobre del 2002.
In entrambi i casi le quote di mercato degli operatori sono state calcolate
in modo separato per gli operatori fino alla data in cui le predette
operazioni hanno prodotto effetti legali.
5. Valutazione delle posizione degli operatori nei mercati rilevanti
5.1. Valutazione delle posizione degli operatori nel mercato dei servizi
e delle reti di telefonia pubblica fissa
La dimensione economica del mercato dei servizi e delle reti di telefonia
pubblica fissa in termini di fatturato complessivo, derivante dalla
commercializzazione di prodotti e servizi alla clientela finale, risulta
essere nel 2001 pari a circa 11,6 miliardi di euro, corrispondente a
circa 110.000 milioni di minuti di traffico ed a circa 27,2 milioni
di accessi.
Dall'analisi delle quote di mercato in termini di ricavi dei singoli
operatori, Telecom Italia risulta essere l'unica società a detenere
una quota significativa, pari a circa l'83% del mercato. La società
Infostrada risulta essere il secondo operatore del mercato, con una
quota del 6,8%. Quote di mercato significativamente inferiori sono invece
detenute da Wind 2,8%), Tele2 (2%) e Albacom (1,5%).
Il calcolo delle quote di mercato basato sui volumi di traffico, vede
Telecom Italia registrare una quota di mercato del 74,1%, seguita da
Infostrada, con circa il 13% e da Wind con circa il 4,8%.
L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre
2002 evidenzia una diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia
in valore di circa 4 punti percentuali e di oltre 6 in termini di volumi,
e la quota dell’operatore Wind (inclusiva di quella relativa all’incorporato
operatore Infostrada) crescere a circa il 10,2% in termini di valore
e a circa il 18,9% in termini di volumi.
5.2. Valutazione delle posizione degli operatori nel mercato nazionale
della fornitura di linee affittate
Nel 2001 il valore del mercato della fornitura di linee affittate,
espresso in termini di fatturato complessivo, risulta di poco inferiore
a 1.500 milioni di euro. Dall'analisi delle posizioni dei singoli operatori,
Telecom Italia risulta detenere una quota di mercato superiore al 94%.
Quote marginali di mercato sono invece detenute dalla società
Infostrada (1,8%), dalla società Albacom (1,7%) e dalla società
Colt (1,2%).
L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre
2002 non evidenzia sostanziali evoluzioni di tale scenario, fatta eccezione
per una diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia in termini
di ricavi che passa dal 94,3% al 90,3%, contestualmente ad un aumento
del peso, in particolare, di Wind, Colt e Fastweb.
5.3. Valutazione delle posizione degli operatori nel mercato dei servizi
e delle reti di telefonia pubblica mobile
La dimensione economica del mercato dei servizi e delle reti di telefonia
pubblica mobile in termini di fatturato complessivo risulta essere pari
a circa 9.400 milioni di euro, a cui corrispondono circa 53.700 milioni
di minuti di traffico ed a circa 51,9 milioni di linee attive.
Dall'analisi delle quote di mercato in termini di ricavi, Telecom Italia
Mobile (di seguito TIM) e Vodafone Omnitel (di seguito Vodafone) risultano
essere le uniche due società a detenere una quota superiore al
25%. TIM detiene circa il 55% del mercato. La quota di mercato di Vodafone
risulta pari a circa il 35%. Quote di mercato significativamente inferiori
sono invece detenute da Wind (8%) e Blu (1,4%).
Il calcolo delle quote di mercato basato sui volumi di traffico evidenzia
nel 2001 una quota della società TIM, pari a circa il 63% del
mercato totale, cui corrisponde una quota della società Vodafone
pari a circa il 29% ed il restante 8% di Wind e Blu.
I dati prospettici relativi al primo semestre del 2002 mostrano modeste
variazioni in termini di quote di mercato (la quota di TIM si riduce
di circa 2,5 punti percentuali), evidenziando l’avvio di diverse forme
di competizione e di sviluppo del mercato, non più basate sulla
crescita dello stesso, quanto sulle dinamiche interne e sulla capacità
di innovare nei servizi.
Tale situazione fa rilevare una sostanziale variazione delle dinamiche
del mercato, rispetto a quanto rilevato nei precedenti analoghi procedimenti
di questa Autorità.
5.4. Valutazione delle posizione degli operatori nel mercato dell'interconnessione
su rete fissa
La valorizzazione del mercato dell'interconnessione su rete fissa ed
il calcolo delle singole quote di mercato è stata effettuata
sia in termini di ricavi sia in termini di minuti di traffico. I valori,
tanto in termini di ricavi che di minuti di traffico, relativi al servizio
di interconnessione di terminazione su ciascuna rete fissa sono stati
calcolati considerando sia le chiamate originate e terminate sulla stessa
rete (interconnessione interna) sia le chiamate originate su altre reti
pubbliche fisse e mobili.
Inoltre, sotto il profilo metodologico, si evidenzia che i ricavi relativi
all'interconnessione di terminazione interna sono stati valorizzati
alla tariffa di interconnessione relativa al livello più basso
di rete (SGU), pubblicata nell'offerta di interconnessione di riferimento
di Telecom Italia per l'anno 2001, secondo la medesima metodologia già
adottata dall’Autorità per le analoghe analisi relative agli
anni precedenti.
Dall'analisi effettuata sulla base dei criteri sopra esposti, risulta
che a fronte di un valore totale del mercato di poco inferiore a 1.900
milioni di euro, Telecom Italia detiene quasi l'85% del mercato. La
società Infostrada detiene circa il 7,1% del mercato, Albacom
una quota di circa il 5,4% ed Edisontel dell’1,2%.
L'analisi delle quote di mercato effettuata in termini di volumi non
evidenzia variazioni significative rispetto a quelle in valore.
L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre
2002 non evidenzia variazioni di rilievo allo scenario appena esposto,
con una quota di mercato di Telecom Italia pari all’81,8% e della società
Wind (inclusa l’incorporata società Infostrada) del 7%.
5.5. Valutazione delle posizione degli operatori nel mercato dell'interconnessione
su rete mobile
La valorizzazione del mercato dell'interconnessione su rete mobile
ed il calcolo delle singole quote di mercato è stata effettuata
sia in termini di ricavi sia in termini di minuti di traffico relativi
al servizio di interconnessione di terminazione su ciascuna rete mobile
delle chiamate originate sia sulla stessa rete (interconnessione interna)
sia su altre reti pubbliche fisse e mobili.
Inoltre, sotto il profilo metodologico, si evidenzia che i ricavi relativi
all'interconnessione di terminazione interna sono stati valorizzati
applicando ai volumi di traffico interni il valore medio del prezzo
di terminazione effettivamente praticato agli altri operatori nell’anno
di riferimento. Tale modalità di valorizzazione dell’interconnessione
interna è stata modificata rispetto all’analisi effettuata con
riferimento all’anno 2000, anche per permettere di apprezzare eventuali
differenze tra le quote di mercato in volume e quelle in valore.
Dall'analisi effettuata sulla base dei criteri sopra esposti, risulta
che, a fronte di un valore totale del mercato di poco inferiore a 8.300
milioni di euro, Tim e Vodafone superano largamente, sia nel 2001 che
nel primo semestre 2002, il 25% del mercato. Tim detiene una quota di
mercato intorno al 50% sia nel 2001 che primo semestre 2002, Vodafone
detiene una quota di mercato pari a 39,6% nel 2001 ed a 38,1% nel 2002.
Wind invece detiene nel 2001 una quota di mercato pari a 8,8%, che passa
ad oltre il 10% nel primo semestre 2002.
Infine, si segnala che, con riferimento a questo mercato, l’Autorità
non ha ritenuto di accedere alle richieste di notifica dell’operatore
Wind, espresse da alcuni operatori, in quanto la quota di mercato di
tale operatore con riferimento all’anno 2001 risulta notevolmente inferiore
alla soglia del 25% prevista dalla normativa vigente (circa 9% nel 2001),
e la sua evoluzione prospettica (circa il 10% nel primo semestre 2002),
unita ad un’evoluzione relativamente statica di tale mercato, non evidenzia
una tendenza verso una posizione di notevole forza sullo specifico mercato.
L'analisi delle quote di mercato effettuata in termini di volumi non
evidenzia variazioni di rilievo rispetto a quelle in valore.
UDITA la relazione al Consiglio del Commissario Silvio Traversa sui
risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;
1. La società Telecom Italia S.p.A. è confermata quale
organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti
mercati:
2. La società Telecom Italia Mobile S.p.A. è confermata
quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato
nei seguenti mercati:
3. La società Vodafone Omnitel S.p.A. è confermata quale
organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti
mercati:
Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom
Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Vodafone Omnitel S.p.A.
ed alla Commissione Europea ed entra in vigore dalla data di notifica
agli Operatori.