NELLA riunione della Commissione
per i servizi e i prodotti del 31 ottobre 2007, in particolare nella sua prosecuzione dell’8 novembre 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
"Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità:
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità";
VISTA la direttiva del
Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva
del parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "
Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato " e successive
modificazioni;
VISTA la legge 5 ottobre
1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
VISTO il protocollo di
emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera
concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli
Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002 , le cui disposizioni,
così modificate, sono conformi alla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;
VISTO il decreto-legge 19
ottobre 1992, n. 408, recante " Disposizioni urgenti in materia di
pubblicità radiotelevisiva " convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 1992, n. 483;
VISTO il decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante
"Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e
offerte al pubblico";
VISTO il decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva"
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
VISTA la legge 26 ottobre
1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
VISTO il decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di
esercizio dell’attività radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650;
VISTA la legge 30 aprile
1998, n. 122, recante " Differimento di termini previsti dalla legge 31
luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";
VISTO il decreto-legge 30
gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
n. 78, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato
dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
VISTO il decreto-legge 18
novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività
radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per
la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
VISTA la legge 7 giugno 2000,
n. 150, recante " Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge 29 dicembre
2000, n. 422, recante "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria
2000";
VISTA la legge 3 maggio 2004,
n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo
e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per
l’emanazione del testo unico della radiotelevisione";
VISTO il decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”;
VISTA la delibera n. 583/01/CSP del 26 luglio 2001, con
la quale è stato adottato il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva
e televendite e le sue successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004
relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva “Televisione senza
Frontiere” riguardanti la pubblicità televisiva;
VISTA la lettera della
Commissione europea n. D(2007) 809549 del 16 marzo 2007, avente ad oggetto
Dossier 2007/2110: monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni della
Direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE (Direttiva
“Televisione senza Frontiere”) relativa alla pubblicità televisiva e alle televendite,
con la quale la predetta Commissione rileva, tra l’altro, il problema
dell’apparente non attuazione dell’articolo 18 bis della Direttiva, concernente
le finestre di televendita, e la non applicazione agli annunci di
autopromozione e agli annunci di servizio pubblico delle disposizioni della
Direttiva in materia di inserimento della pubblicità nei programmi;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo
1, comma 6, lettera b), n. 5 della legge 31 luglio 1997 l’ Autorità, in materia
di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti
attuativi delle disposizioni di legge;
RILEVATO che:
- relativamente alle finestre
di televendita, l’articolo 18 bis della direttiva 89/552/CEE così come
modificata dalla Direttiva 97/36/CE, nonché le corrispondenti disposizioni della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera come emendata nel 1998,
prevedono che le finestre di programmazione destinate alla televendita
trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest’ultima devono avere
una durata minima ininterrotta di 15 minuti;
- relativamente
all’autopromozione e agli annunci di servizio pubblico l’articolo 18, comma
3, della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla Direttiva 97/36/CE nonché la corrispondente disposizione della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera come emendata nel 1998, prevedono la loro esclusione dalla
nozione di “pubblicità” ai soli fini delle disposizioni sui limiti di affollamento
giornalieri ed orari: Inoltre, l’articolo 1 della direttiva alla lettera c)
definisce la pubblicità televisive come “ogni forma di messaggio televisivo
trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione,
da un’impresa pubblica o privata, nell’ambito di un’attività commerciale,
industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la
fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi.”;
CONSIDERATO che le
disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva non risultano ostative
alla modifica del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di
televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP al fine della integrale trasposizione
dell’articolo 18, comma 3 e dell’articolo 18bis, comma 1, della direttiva 89/552/CEE
come modificata dalla direttiva 97/36/CE, in quanto:
- gli articoli della direttiva sopra
citati trovano piena corrispondenza nel protocollo di emendamento della Convenzione
europea sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre
1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa,
ivi compresa l’Italia, il 1° marzo 2002;
- la circostanza che l’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 rechi la definizione
di “autopromozione” distinta da quella di “pubblicità”, non deve essere
interpretata, coerentemente con la disciplina comunitaria ed europea dianzi
citata, nel senso che l’autopromozione sia del tutto esclusa dall’applicazione delle regole in materia di pubblicità. Pertanto, la citata disposizione non osta a che gli annunci di autopromozione e quelli di utilità sociale siano esclusi
dalla nozione di “pubblicità” ai soli fini delle disposizioni sui limiti di
affollamento giornalieri ed orari, come stabilisce espressamente la direttiva;
- l’articolo 38, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 177 del 2005 stabilisce che il tempo massimo di
trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei
fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale è portato al 20 per cento
se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte
fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del
noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti
di affollamento giornaliero ed orario stabiliti per gli spot pubblicitari, e
che il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli
spot pubblicitari non deve, comunque, superare un’ora e dodici minuti al
giorno; tale disciplina non si pone in contrasto con la previsione, più
dettagliata, che ogni offerta fatta direttamente al pubblico abbia una
durata minima ininterrotta di 15 minuti, in aderenza all’articolo 18bis della
direttiva;
- l’articolo 10, commi 3 e 5
del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante il Regolamento in
materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico,
secondo i quali le trasmissioni concernenti le offerte fatte direttamente al
pubblico possono essere interrotte da break pubblicitari e la durata
continuativa di ciascuna trasmissione non è inferiore a tre minuti, devono
ritenersi implicitamente abrogati in quanto il citato provvedimento contiene la
disciplina di dettaglio delle sponsorizzazioni e delle televendite sulla base della
direttiva 89/552/CEE e della legge n. 223 del 1990, di recepimento della
direttiva stessa. Successivamente, però, la citata direttiva è stata modificata
dalla direttiva 97/36/CE, che ha stabilito una durata minima ininterrotta di 15
minuti per le finestre di programmazione dedicate alla televendita; con la
legge n. 249 del 1997 è stata istituita l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, alla quale è stata affidata la competenza in materia di
regolamentazione della pubblicità, sotto qualsiasi forma, e della televendita;
nel 2002 è entrato in vigore in tutti gli Stati parti della Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera, compresa l’Italia, il protocollo di emendamento
della Convenzione stesso concluso a Strasburgo nel 1998, che trova piena
corrispondenza con il testo della direttiva 97/36/CE.
RAVVISATA, pertanto, ai fini
di certezza giuridica, l’esigenza di conformare pienamente il regolamento in
materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite di cui alla delibera n.
538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni alle disposizioni della
direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE e della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera nel testo emendato a
Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti
della Convenzione stessa il 1° marzo 2002 , relativamente alle disposizioni
concernenti le finestre di televendita e gli annunci di autopromozione e di
servizio pubblico;
UDITA la relazione dei
Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione
e il funzionamento dell’Autorità;
2. Le modifiche introdotte
con la presente delibera entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla sua
pubblicazione.
All’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP
del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto, in
fine, il seguente periodo “. Ad essi si applicano gli articoli 3 e 4”.
All’articolo 5 bis del
regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive
modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente comma “5. Fermi i limiti
di cui all’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, ogni finestra di programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle
emittenti e dai fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non
esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima
ininterrotta di quindici minuti ".