Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22
novembre 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento
Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l’articolo 1, comma 6,
lettera b), n. 6;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo
unico della radiotelevisione", pubblicato nel Supplemento Ordinario
n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
208 del 7 settembre 2006, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 34;
VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori",
approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo
il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni
firmatarie il 29 novembre 2002;
VISTE la delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006, recante "Approvazione
delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio
pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4,
della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del testo
unico della radiotelevisione", e la delibera n. 540/06/CONS,
recante "Emanazione delle linee-guida di cui alla delibera n.
481/06/CONS", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 2006;
VISTI i codici di autoregolamentazione applicabili alla comunicazione
radiotelevisiva, e in particolare la "Carta di Treviso sul rapporto
Informazione-Minori" del 5 ottobre 1990 e il suo addendum
del 25 novembre 1995, e la "Carta dell’informazione e della
programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio
pubblico – RAI" del dicembre 1995;
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari
vigenti, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati
dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare
informazioni – comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica
e di satira – devono conciliarsi con il rispetto delle libertà
e dei diritti, in particolare della dignità della persona, dell’armonico
sviluppo fisico, psichico e morale del minore (articolo 3, testo unico
della radiotelevisione), nonché con i diritti fondamentali della
persona, tra i quali è ricompreso il rispetto dei sentimenti
religiosi, essendo esplicitamente stabilito che i programmi trasmessi
rispettino i diritti fondamentali della persona e non integrino potenziale
nocumento allo sviluppo dei minori (articolo 4, comma 1, lettera b),
testo unico della radiotelevisione);
CONSIDERATO, conseguentemente, che sulla base dei menzionati referenti
normativi, le previsioni contenute nelle linee-guida sul contenuto degli
obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di cui alla
citata delibera n. 481/06/CONS, in particolare agli articoli 2, comma
1, lettere b) ("rispettare i principi di obiettività,
completezza, imparzialità, lealtà dell’informazione, di
apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia
delle diversità etniche") ed e) ("assicurare
un’offerta di qualità, improntando la propria complessiva programmazione
ai seguenti criteri: e) rispettare la dignità della persona e
l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene
ed espressioni volgari o di cattivo gusto") e 4, comma 2 ("nelle
fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore
7 e le ore 22.30, […] deve essere trasmessa una programmazione
che rispetti la dignità dei minori evitando la messa in onda
di programmi che possano creare in loro turbamento"), devono
ritenersi interpretativamente applicabili altresì alla programmazione
delle emittenti e dei fornitori di contenuti radiotelevisivi privati;
CONSIDERATO che in base all’articolo 34 del testo unico della radiotelevisione
le previsioni del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori"
costituiscono disposizioni a tutela dei minori munite di presidio sanzionatorio,
e che esse, in particolare per quanto riguarda la fascia oraria cosiddetta
di "televisione per tutti" compresa fra le ore 7 e
le ore 22.30, richiedono una esauriente informazione sulla programmazione
con specificazione del suo grado di idoneità alla fruizione familiare
o da parte di telespettatori minori, e prevedono con specifico riferimento
ai programmi di intrattenimento l’impegno delle emittenti a evitare
la messa in onda di spettacoli che per impostazione o modelli proposti
possano nuocere allo sviluppo dei minori, nei quali si faccia ricorso
gratuito al turpiloquio e alla scurrilità;
RITENUTO che il cattivo gusto, il linguaggio triviale e i modelli
di relazione interpersonale improntati all’aggressività verbale
e alla scorrettezza comportamentale, pur se non necessariamente rilevanti
sotto il profilo strettamente giuridico, risultano non conformi al ruolo
ed alla responsabilità sociale del mezzo radiotelevisivo, come
sanciti dal Consiglio d’Europa nella Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera là dove riconosce "l’importanza della
radiodiffusione per lo sviluppo della cultura" e le "aspettative
del pubblico nel settore della politica dell’istruzione e della cultura";
RILEVATO che il Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione
"Tv e minori", nelle deliberazioni del 2 dicembre 2003, 22
giugno 2004 e 3 ottobre 2006, ha evidenziato i rischi – contrastanti
con lo spirito e le finalità del Codice – connessi alla programmazione
di formati televisivi quali i "reality show", caratterizzati
da "aggressività interpersonale, […] turpiloquio, rissosità,
accoglienze trionfalistiche ai reduci da un soggiorno parodisticamente
periglioso, inserimento di ragazzi in un cast di studio": "confusione
sistematica tra realtà e finzione, tra cronaca vissuta e recitata,
tra realtà (plastificata) e artificio (travestito di naturalezza),
incoraggiamento all’esibizione e al voyeurismo a danno dell’intimità;
assillo dell’eccentricità e della trasgressione; competitività
strisciante o aggressiva", "il miraggio del guadagno
e del successo facili, la proposta di stereotipi e luoghi comuni talvolta
di scadente livello, l’accreditamento di personaggi discutibili con
spinte emulative presso preadolescenti e adolescenti, l’incoraggiamento
di dinamiche individuali e di gruppo protette da una sorta di zona franca
che ammette comportamenti normalmente inibiti e prove spericolate o
disgustose, con punte di volgarità, aggressività o non
meno insidiosa banalizzazione", " in conclusione offese,
ora rasentate, ora consumate, alla dignità della persona",
invitando le emittenti "a prevenire, particolarmente in diretta,
situazioni e linguaggi che possono recare nocumento psichico e morale
ai minori" e "ad impegnare i partecipanti a comportamenti
non contrastanti col Codice di autoregolamentazione, fissando tempestivamente
opportune clausole sanzionatorie e dunque dissuasive";
RILEVATO come il potenziale nocumento arrecato da tali contenuti non
sia limitato all’orario di programmazione dei singoli spettacoli, ma
si caratterizzi per una "disseminazione" – rilevata dallo
stesso Comitato – conseguente alla ripresa di spezzoni e sequenze da
parte di altre trasmissioni, in onda di orario di televisione per tutti
o anche nella "fascia protetta" della televisione per
i minori, compresa tra le ore 16.00 e le ore 19.00;
RILEVATO, altresì, che la conciliazione del diritto di satira
con i diritti fondamentali della persona richiede – come elaborato dalla
giurisprudenza di merito – l’uso appropriato della forma e del linguaggio
in cui la satira stessa si esprime, in special modo quando essa abbia
a oggetto o faccia riferimento a diffusi valori etico-spirituali o a
credenze fondamentali afferenti anche alla sfera religiosa;
RITENUTA, in linea generale, l’esigenza di garantire effettività
alla tutela dei diritti fondamentali della persona, e in particolare
della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico
e morale dei minori, precisando che per tutte le trasmissioni di intrattenimento
valgono i principi di correttezza, responsabilità sociale, buon
gusto, rispetto delle opinioni degli utenti, della diversità
di età, sesso, cultura, credo religioso e condizioni sociali,
che caratterizzano obbligatoriamente le trasmissioni di informazione,
tenuto conto che la riproposizione di modelli verbali e comportamentali
caratterizzati da volgarità, cattivo gusto, trasgressione, seppure
ipoteticamente produttivi di incremento di audience, alimentano
un atteggiamento non conforme del mezzo radiotelevisivo, in particolare
del servizio pubblico;
RITENUTA, pertanto, l’opportunità di richiamare tutte le emittenti
radiotelevisive pubbliche o private nonché i fornitori di contenuti
radiotelevisivi a garantire nei programmi di intrattenimento l’effettivo
rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, sub specie
di dignità della persona, armonico sviluppo fisico, psichico
e morale dei minori e rispetto dei sentimenti religiosi come articolazione
del diritto della personalità individuale;
UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi
dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità;
1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di
contenuti radiotelevisivi sono richiamati a rispettare nell’ambito dei
programmi di intrattenimento i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo
posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità
della persona, all’armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori
e ai diritti fondamentali della persona ivi compreso il rispetto dei sentimenti
religiosi.
2. In particolare, i programmi in questione dovranno rispettare criteri
di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando
il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione
di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale
tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei
minori.
3. Nell’esercizio del diritto di satira nell’ambito di programmi radiotelevisivi
dovrà essere garantito il rispetto dei diritti degli utenti come
sopra individuati sub 1. mediante l’ uso appropriato della forma
e del linguaggio.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono invitati ad adottare
cautele rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta, e a valutare
in ogni caso nella predisposizione della "scaletta" dei
programmi di intrattenimento e nella scelta degli ospiti i rischi potenziali
di violazione delle regole di correttezza, richiamando i responsabili,
i registi e i conduttori alla vigilanza specificamente intesa a evitare
situazioni suscettibili, per quanto prevedibile, di degenerazione.
5. L’Autorità uniforma le propria attività di monitoraggio
e di vigilanza sul rispetto della dignità personale e del corretto
sviluppo dei minori ai predetti criteri, che pertanto assumono valore
di indirizzo interpretativo delle relative disposizioni contenute negli
articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), del testo unico della radiotelevisione.